TERZA SEZIONE
CAUSA ROMAN C. ROMANIA
( Richiesta no 30453/04)
SENTENZA
STRASBURGO
7 luglio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Roman c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente,
Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 16 giugno 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 30453/04) diretta contro la Romania e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra L. R. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 22 luglio 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da I. K., avvocato a Deva. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Hora₫iu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 23 gennaio 2007, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 § 3 è stato deciso inoltre che la Camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente, la Sig.ra L. R., è una cittadina rumena, nata nel 1934 e residente a Deva.
5. Il 23 maggio 2001, il richiedente notificò al municipio di Deva (“il municipio”) un’istanza di restituzione di un immobile appartenuto a suo fratello e confiscato dallo stato il 21 luglio 1959. Fondò la sua istanza sulla legge no 10/2001 relativa al regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 e il 22 dicembre 1989 (“la legge no 10/2001”).
6. Il 19 giugno 2001, il richiedente notificò anche la sua istanza al consiglio comunale di Deva (“il consiglio comunale”).
In mancanza di risposta del consiglio comunale, il richiedente citò questo ultimo così come lo stato, rappresentato dalla direzione generale delle finanze pubbliche, dinnanzi al tribunale dipartimentale di Hunedoara. Chiese la restituzione dell’immobile e, a titolo accessorio, dei risarcimenti pecuniari.
7. Con un giudizio del 13 novembre 2002, il tribunale dipartimentale di Hunedoara accolse l’azione a riguardo del consiglio comunale e la respinse a riguardo dello stato. Constatò che il richiedente, in quanto erede legittimo di suo fratello, aveva diritto a percepire dei risarcimenti. Giudicò anche che in virtù della legge no 10/2001, il consiglio comunale aveva l’obbligo di trasmettere il giudizio, appena sarebbe diventato definitivo, alla prefettura di Hunedoara (“la prefettura”) per centralizzare i dati concernenti l’immobile e stabilire il valore dell’immobile sulla base di una perizia in vista di versare i risarcimenti.
8. In mancanza di appello delle parti, questo giudizio diventò definitivo.
9. Il 12 marzo 2003, il richiedente notificò il giudizio al consiglio comunale ed alla prefettura.
Con una decisione del 16 aprile 2003, il sindaco di Deva constatò il diritto del richiedente a percepire dei risarcimenti in virtù della legge no 10/2001. Rinviò la pratica alla prefettura e ne informò il richiedente il 23 aprile 2003.
10. Il 10 luglio 2003, il richiedente chiese al municipio, alla prefettura ed al consiglio comunale di eseguire il giudizio del 13 novembre 2002 e la decisione del sindaco del 16 aprile 2003.
Con una nuova decisione del 14 maggio 2004, il sindaco di Deva fissò l’importo dei risarcimenti a 1 055 089 000 lei rumeni (ROL), o 26 000 euro (EUR).
Con una lettera del 18 maggio 2004, la prefettura di Hunedoara ne informò il ministero delle Finanze e gli mandò tutti i documenti giustificativi affinché egli pagasse la somma in causa.
11. Con una lettera del 18 giugno 2004, il richiedente chiese al ministero delle Finanze il versamento della somma indicata dalla prefettura.
Con una lettera del 25 giugno 2004, il ministero delle Finanze replicò che nessun pagamento sarebbe stato effettuato prima dell’adozione delle norme per l’applicazione della legge no 10/2001 concernenti il pagamento dei risarcimenti ordinati in virtù di questa legge. Un progetto di legge per l’adozione di tali norme era stato presentato già al Parlamento. Il ministero si occupava della centralizzazione di tutte le domande di risarcimento nel frattempo.
12. Il 17 aprile 2006, il richiedente indirizzò una domanda di esecuzione della decisione del sindaco di Deva del 14 maggio 2004 all’autorità nazionale competente per l’applicazione della legge no 10/2001.
13. Il 8 maggio 2006, l’autorità nazionale informò il richiedente della modifica della legge no 10/2001, con la legge no 247/2005 che istituiva un nuovo sistema di risarcimento. Ad una data no-precisata, questa autorità trasmise la pratica alla Segreteria della commissione centrale dei risarcimenti, creata da questa legge. Con una lettera del 23 marzo 2007, trasmessa al Governo, l’autorità nazionale l’informò che la pratica concernente l’immobile era stata rinviata al municipio di Deva ed al richiedente per aggiungere delle informazioni. Secondo la commissione centrale, la qualità di proprietario del richiedente non risultava chiaramente dai documenti della pratica.
14. Un procedimento diretto contro la commissione centrale, il ministero delle Finanze e la società “Fondul Proprietatea” è stato impegnato dal richiedente in vista di vedersi concedere i risarcimenti previsti dalla decisione no 729/2004 del 14 maggio 2004 del municipio di Deva. Le parti non hanno informato la Corte della conclusione di questo procedimento.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
15. Le disposizioni legali, ivi comprese quelle della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989, e delle sue susseguenti, modifiche e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19-26), Păduraru c. Romania (no 63252/00) §§ 38-53, 1 dicembre 2005); Tudor c. Romania ( no 29035/05, §§ 15–20, 11 dicembre 2007) e Viaşu c. Romania, (no 75951/01, § 37-46, 9 dicembre 2008.
IN DIRITTO
I. SULL’OGGETTO DELLA RICHIESTA
16. Invocando, in sostanza, l’articolo 1 del Protocollo no 1, il richiedente si considera vittima di una violazione del suo diritto al rispetto dei beni, in ragione del difetto di pagamento dei risarcimenti ai quali aveva diritto in virtù della legge no 10/2001, come constatato dal giudizio definitivo del 13 novembre 2002 e la decisione del sindaco di Deva del 14 maggio 2004.
17. Sotto l’angolo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lamenta anche della durata del procedimento terminato col giudizio definitivo del 13 novembre 2002 così come dell’inadempimento di questo ultimo giudizio.
18. Adduce inoltre sotto l’angolo dell’articolo 13 della Convenzione che non dispone di nessuna altra via di ricorso per ottenere i risarcimenti.
19. Cita infine l’articolo 3 del Protocollo no 7.
20. Avuto riguardo alla natura del motivo di appello sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e tenuto conto del problema sistemico che rivela (vedere mutais mutandis Viaşu c. Romania, precitata, §§ 76-77) la Corte stima che le questioni sollevate nello specifico devono essere esaminate sotto l’angolo di questo articolo e non stima necessario di porsi anche sul terreno degli altri articoli di cui il richiedente adduce la violazione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
21. Il richiedente adduce che l’impossibilità nella quale si trova di ottenere un indennizzo effettivo per il suo immobile nazionalizzato ha infranto il suo diritto di proprietà. Invoca in sostanza l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, così formulata,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
22. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
23. Il Governo reitera i suoi argomenti presentati nelle cause simili anteriori (vedere, tra altre, Cîrstoiu c. Romania, no 22281/05, § 22, 4 marzo 2008, Episcopia Română Unită cu Roma Oradea c. Romania, no 26879/02, §§ 24-25, 7 febbraio 2008). Aggiunge, nelle circostanze particolari dello specifico, che l’autorità nazionale è stata nell’impossibilità di concedere al richiedente dei risarcimenti, in ragione dell’omissione di questa ultima di provare la sua qualità di persona avente diritto alla restituzione.
24. Il richiedente si oppone a questa tesi e considera che il fondo “Proprietatea” non è ancora effettivo. Per ciò che riguarda la qualità di proprietario, il richiedente fa valere che questa qualità risulta chiaramente dal giudizio del 13 novembre 2002.
25. La Corte constata che, nella presente causa, sebbene il richiedente abbia ottenuto, il 13 novembre 2002, una decisione interna definitiva, che fissava l’importo dell’indennizzo al quale aveva diritto per il suo immobile statalizzato, questa decisione non è stata eseguita.
26. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevano delle questioni simili a quella del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (Matache ed altri c. Romania, no 38113/02, 19 ottobre 2006; ed Orha c. Romania, no 1486/02, 12 ottobre 2006).
27. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente.
28. Il richiedente non ha percepito in definitiva, sempre la somma fissata dalle giurisdizioni. Certo, il municipio ha rilasciato la decisione che fissava l’importo dell’indennizzo e la pratica amministrativa è stata trasmessa alla commissione centrale. La Corte ricorda infine che accettare l’argomento del Governo in virtù del quale le autorità sono state nell’impossibilità di concedere al richiedente i risarcimenti in mancanza per quest’ ultimo di avere provato la sua qualità di proprietario, equivarrebbe a privare di ogni effetto utile il giudizio del tribunale dipartimentale di Hunedoara che aveva constatato il diritto del richiedente ai risarcimenti per l’immobile in questione nella sua qualità di erede di suo fratello. Difatti, risulta dalle disposizioni della legge no 247/2005 che la commissione centrale era competente solo per decidere dell’importo dei risarcimenti da concedere in virtù dei rapporti di valutazione. Del resto, nelle circostanze dello specifico, la qualità di proprietario del richiedente era già stata stabilita dal giudizio definitivo del tribunale. Accettare il contrario, permetterebbe all’amministrazione di rimettere in questione il merito della causa arguendo semplicemente in merito all’interpretazione scorretta dei fatti e della legge interna da parte delle giurisdizioni nazionali (vedere, mutatis mutandis, S.C. Ruxandra Trading S.r.l. c. Romania, no 28333/02, §§ 55 e 73, 12 luglio 2007).
Infine, la Corte ricorda di avere già stabilito che il fondo Proprietatea non funziona attualmente in un modo suscettibile di essere considerato come equivalente alla concessione effettiva di un’indennità (vedere, tra altre, Ruxanda Ionescu c. Roumanie,no 2608/02, 12 ottobre 2006; e Matache ed altri, precitata, § 42).
29. Questa conclusione non giudica a priori ogni evoluzione positiva che potrebbero conoscere nell’avvenire i meccanismi di finanziamento previsti da questa legge speciale in vista di indennizzare le persone che, come il richiedente, si sono visti riconoscere il diritto di percepire dei risarcimenti in virtù delle leggi di risarcimento.
30. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia e degli elementi concreti della pratica, la Corte stima che il fatto per il richiedente di non potere ricevere l’indennizzo malgrado la sua determinazione da parte del tribunale nello specifico e di non avere certezza in quanto alla data in cui potrebbe percepirlo, ha fatto subire a questo un carico sproporzionato ed eccessivo incompatibile col diritto al rispetto dei suoi beni garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c’è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
31. L’articolo 46 della Convenzione dispone:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
32. La conclusione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità della legislazione sulla restituzione degli immobili statalizzati che sono stati venduti dallo stato a terzi. Quindi, la Corte stima che lo stato deve pianificare il procedimento messo in opera dalle leggi di risarcimento al più presto, attualmente le numeri 10/2001 e 247/2005) così che diventi realmente coerente, accessibile, veloce e prevedibile (vedere anche, mutatis mutandis, Viaşu, precitata, §§ 82-83; Faimblat c. Romania, no 23066/02, §§ 53-54, 13 gennaio 2009; Katz c. Romania, no 29739/03, §§ 35-36, 20 gennaio 2009).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
33. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
34. Il richiedente richiede, a titolo del danno materiale, la somma di 70 000 euro (EUR)-paragrafi 7 e 10 sopra-attualizzata per tenere conto dell’inflazione. Richiede anche 10 000 euro a titolo di danno morale che avrebbe subito.
35. Il Governo stima che il valore dell’attualizzato ben tenuto conto dell’inflazione è di 129 797, 04 Ron.
36. Concernente il risarcimento del danno morale, il Governo stima che la somma chiesta a questo titolo è eccessiva e che ad ogni modo, un’eventuale sentenza di condanna potrebbe costituire, di per sé, un risarcimento soddisfacente del danno morale presumibilmente subito dal richiedente.
37. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
38. Nello specifico, tenuto conto della natura della violazione constatata, la Corte considera che il richiedente ha subito un danno materiale e morale. Nota anche che l’importo dei risarcimenti è stato fissato dal giudizio del 13 novembre 2002 e riattualizzato il 12 maggio 2004 con la decisione del municipio, somma che il richiedente non ha contestato. Quindi, stima che il pagamento di questi risarcimenti, riattualizzati sulla base del tasso dell’inflazione, e completati da una somma a titolo di danno morale, porrebbe l’interessata in una situazione equivalente per quanto possibile a quella in cui si sarebbe trovata se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate.
39. Pertanto, sulla base degli elementi che si trovano in suo possesso e deliberando in equità, come esige l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna al richiedente la somma di 45 000 EUR, ogni danno compreso.
B. Oneri e spese
40. Il richiedente non formula alcuna richiesta a questo motivo.
C. Interessi moratori
41. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile per quanto riguarda il motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare anche gli altri motivi di appello invocati dal richiedente;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 45 000 EUR (quaranta cinquemila euro) per ogni danno compreso, da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 7 luglio 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente