TERZA SEZIONE
CAUSA ROGOJINĂ C. ROMANIA
( Richiesta no 6235/04)
SENTENZA
STRASBURGO
19 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Rogojină c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 6235/04) diretta contro la Romania e in cui due cittadini di questo Stato, il Sig. V. R. e la Sig.ra A. R. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 12 gennaio 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). In seguito al decesso della richiedente il 17 dicembre 2007, con una lettera del 28 luglio 2009, il richiedente fornisce dei poteri da parte del Sig. V. R. e della Sig.ra S. R., rispettivamente il figlio e la nipote dei richiedenti che desideravano proseguire il procedimento dinnanzi alla Corte. Per giustificare il loro requisito di eredi della seconda richiedente, il primo richiedente fornisce i loro certificati di nascita.
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 27 novembre 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il primo richiedente è nato nel 1927 risiedo a Bârlad. La seconda richiedente era nata nel 1930.
5. Dopo parecchi procedimenti impegnati dai richiedenti a proposito di una domanda fatta presso le autorità il 6 giugno 2001 in virtù della legge no 10/2001 relativa ai beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 1945 e il 1989 (“la legge no 10/2001”), con una decisione del 7 maggio 2004, il sindaco di Barlad propose la concessione agli interessati dei risarcimenti (titoli nominativi o azioni in società commerciali) di un valore di 119 275 065 lei rumeni (ROL) per l’immobile (casa demolita e terreno ivi afferente) che era stato di loro proprietà. Contestata dagli interessati, questa decisione fu confermata con un giudizio del 12 ottobre 2004 reso dal tribunale dipartimentale di Vaslui, giudizio che diventò definitivo in mancanza di appello.
6. I richiedenti impegnarono parecchi altre azioni giudiziali in particolare per ottenere dei risarcimenti allo sguardo dello svolgimento e della durata del procedimento precitato regolato dalla legge no 10/2001, azioni respinte dai tribunali interni.
7. Con due lettere del 14 e del 24 aprile 2009, le autorità competenti per l’applicazione della legge no 10/2001 informarono il Governo che il versamento dei risarcimenti non era stato effettuato, ma che la pratica dei richiedenti era stata trasmessa al fondo Proprietatea nel giugno 2007 e che sarebbe stata sottoposta all’esame della commissione centrale competente all’epoca della successiva riunione. Nessuna informazione è stata fornita dal Governo dopo la data precitata in quanto all’esecuzione del giudizio del 12 ottobre 2004.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
8. L’essenziale delle disposizioni legali e della giurisprudenza interna pertinente, ivi compreso dei brani delle leggi numeri 10/2001 e 247/2005 e dell’ordinanza di emergenza del governo no 81/2007 (OUG no 81/2007) concernente il sistema di indennizzo per gli immobili statalizzati, sono descritte nelle sentenze Tudor c. Romania ( no 29035/05, §§ 15–20, 17 gennaio 2008) e Viaşu c. Romania (no 75951/01, §§ 38-49, 9 dicembre 2008,). I testi pertinenti del Consiglio dell’Europa, ossia la Risoluzione Res(2004)3 relativa alle sentenze che rivelavano un problema strutturale sottostante e la Raccomandazione Rec(2004)6 sul miglioramento dei ricorsi interni, entrambe adottate dal Comitato dei ministri, sono citati anche nella suddettoasentenza Viaşu (§§ 50-51).
9. Le disposizioni legali, il codice civile, la legge no 319/1944 relativa alla successione del coniuge superstite ed il decreto no 73/1954, e la pratica giudiziale in materia di successione contempla che, per ereditare, le persone che hanno la qualità di eredi devono accettare la successione, in modo espresso o tacito, entro la prescrizione estintiva dei sei mesi a partire dal decesso in questione. L’accettazione tacita deve consistere in atti patrimoniali non-equivoci riguardanti i beni successori (ex. certe atti di disposizione). In caso di vacanza successoria, della mancanza di eredi o dell’abbandono di un’eredità, i beni in causa spettano allo stato, su richiesta delle autorità competenti, tramite un procedimento notarile (articolo 85 della legge no 36/1995 sui notai pubblic)i. In una sentenza definitiva del 18 aprile 2007, il tribunale dipartimentale di Olt ha giudicato che in mancanza di un procedimento di vacanza successoria impegnato dallo stato, niente impediva all’erede legale di investire un notaio pubblico per il dibattito della successione. Inoltre, le disposizioni precitate contemplano un ordine di preferenza tra le categorie di eredi legali potenziali (i figli della persona deceduta sono prioritari rispetto ai nipoti, per esempio) che vengono in concorrenza con il coniuge superstite nella divisione successoria.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
10. I richiedenti si lamentano in sostanza dell’impossibilità di godere del loro diritto di vedersi indennizzare per l’immobile statalizzato, conformemente alla legge no 10/2001 ed al giudizio definitivo del 12 ottobre 2004, ed invocano a questo riguardo l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
11. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
12. Dopo il decesso della seconda richiedente, il primo richiedente stima che i loro figli, il Sig. V. R., e la figlia di questo ultimo, la Sig.ra S. R., hanno locus standi per proseguire la richiesta dinnanzi alla Corte. Sostiene che, per le considerazioni relative al rispetto della memoria della defunta richiedente, non hanno aperto il procedimento successorio a suo riguardo.
13. Il Governo non ha presentato alcuna osservazione su questo punto.
14. La Corte ricorda che, in parecchie cause dove un richiedente era deceduto durante il procedimento, ha preso in conto la volontà di proseguire questo espressa da un erede, un genitore prossimo ed anche, allo sguardo delle circostanze dello specifico, da un potenziale erede (legatario universale che cercava di fare riconoscere il suo diritto successorio in un procedimento pendente (vedere Malhous c. Repubblica ceco (dec.) [GC], no 33071/96) riguardante l’articolo 1 del Protocollo no 1, e la giurisprudenza citata. Nello specifico, avuto riguardo alle circostanze dello specifico ed alla pratica interna (paragrafo 9 sopra) la Corte nota che, anche se il Sig. V. R. non ha presentato alla Corte alcun certificato di erede, in quanto figlio dei richiedenti e potenziale erede legale del secondo richiedente, ha un interesse legittimo per proseguire la presente richiesta. Il Governo non l’ha contestato del resto. In compenso, nelle circostanze dello specifico, la Corte potrebbe considerare che la Sig.ra S. R., la nipote della seconda richiedente e la figlia del Sig. V. R., avrebbe anche un interesse legittimo sufficiente, materiale o anche giuridico, che giustifica la sua qualità di vittima ed il proseguimento della presente richiesta dopo il decesso della Sig.ra A. R..
Pertanto, la Corte considera che la Sig.ra S. R. non potrebbe definirsi “vittima”, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, di un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni nello specifico. Per ciò che la riguarda, questo motivo di appello è incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3, e deve essere respinto conformemente all’articolo 35 § 4 della Convenzione.
15. La Corte constata che per ciò che riguarda il primo richiedente ed il Sig. V. R. questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
16. Reiterando in sostanza le sue osservazioni presentate in altre cause simili, il Governo sostiene che il diritto di proprietà dei richiedenti non è stato ignorato e che il meccanismo di indennizzo previsto dalla legislazione rumena, la legge no 10/2001 e il fondo Proprietatea ( con le modifiche riassunte sopra nel paragrafo 8) risponde in materia alle esigenze della giurisprudenza della Corte.
17. I richiedenti reiterano per l’essenziale i loro argomenti.
18. La Corte constata che, nella presente causa, sebbene i richiedenti abbiano ottenuto, il 12 ottobre 2004, un giudizio definitivo che confermava una decisione del 7 maggio 2004 dell’autorità competente concernente la concessione agli interessati dei risarcimenti di un valore di 119 275 065 ROL per il loro immobile statalizzato, questa decisione non è stata finora eseguita.
19. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specie ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (tra altre Matache ed altri c. Romania, no 38113/02, 19 ottobre 2006, e Naghi c. Romania, no 31139/03, 21 luglio 2009).
20. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel presente caso.
21. I richiedenti non hanno percepito in definitiva, ancora la somma fissata dalla decisione suddetta, confermata dai tribunali interni. Per ciò che riguarda gli argomenti del Governo, ricorda di avere constatato in parecchie cause, ivi compreso molto recenti, che il fondo Proprietatea non funziona attualmente in un modo suscettibile da essere guardato come l’equivalente di una concessione effettiva di un’indennità (vedere, tra altre, Matache ed altri, precitata, § 42; e Romanzo c. Romania, no 30453/04, § 28 in fine, 7 luglio 2009). Pure prendendo nota con soddisfazione dell’evoluzione recente che sembra avviarsi in pratica allo sguardo del meccanismo di pagamento dei risarcimenti previsti dalla legge no 247/2005 modificato dall’OUG no 81/2007, la Corte osserva che ad oggi, il Governo non ha dimostrato che il sistema di indennizzo messo in posto dalla legge precitata, ivi compreso il fondo suddetto, permetterebbe all’avente diritto, ed in particolare ai richiedenti, di beneficiare, secondo un procedimento ed un calendario prevedibile, le indennità a cui hanno diritto.
22. Questa conclusione non giudica a priori ogni evoluzione positiva che potrebbero conoscere nell’avvenire i meccanismi di finanziamento previsti dalle leggi numeri 10/2001 e 247/2005 in vista di indennizzare le persone che, come i richiedenti, si sono visti riconoscere il diritto a percepire dei risarcimenti in virtù delle leggi di risarcimento in questione.
23. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia e degli elementi concreti della pratica, la Corte stima che il fatto per i richiedenti di non potere ricevere l’indennizzo fissato in una decisione definitiva nello specifico e di non avere certezza in quanto alla data in cui potrebbero percepirla, ha fatto loro subire un carico sproporzionato ed eccessivo incompatibile col diritto al rispetto dei loro beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c’è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
24. I richiedenti si lamentano in sostanza della conclusione del procedimento deciso dal giudizio definitivo del 12 ottobre 2004 precitato e degli altri procedimenti giudiziali che hanno impegnato principalmente a proposito della loro istanza fondata sulla legge no 10/2001, così come dell’iniquità e del difetto di indipendenza e di imparzialità dei giudici che hanno esaminato le loro azioni. Adducono anche il difetto di accesso ad un tribunale e la disuguaglianza delle armi negli ultimi procedimenti suddetti. I richiedenti si appellano agli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
25. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantite dagli articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli.
N segue che questa parte della richiesta è manifestamente mal fondata e deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 46 E 41 DELLA CONVENZIONE
A. L’Articolo 46 della Convenzione
26. Ai termini di questa disposizione:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
27. La Corte constata che la violazione del diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni come garantisce l’articolo 1 del Protocollo no 1 deriva la sua origine da un problema su grande scala che risulta dalla disfunzione del meccanismo messo in posto dalla legge no 10/2001, modificata dalla legge no 247/2005. Rinvia alle sue osservazioni fatte a titolo indicativo in altre cause simili in quanto alle misure generali che si impongono a livello nazionale nella cornice dell’esecuzione della presente sentenza affinché lo stato convenuto garantisca la realizzazione effettiva e veloce del diritto alla restituzione, sia che si tratti di una restituzione in natura o della concessione
di un’indennità, come nello specifico (Viaşu c. Romania, precitata, §§ 82 – 83).
B. Articolo 41
28. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
1. Danno
29. A titolo del danno patrimoniale, i richiedenti richiedono 220 000 euro (EUR) per il valore commerciale dell’immobile demolito dalle autorità prima del 1989 e 155 333 EUR per la mancanza a guadagnare. Chiedono anche 15 000 EUR a titolo del danno morale, per la sofferenza psichica e l’incertezza causata dalle autorità.
30. Rinviando alla giurisprudenza della Corte (Naghi, precitata, §§ 32-33) il Governo considera che i richiedenti potrebbero chiedere a titolo del danno patrimoniale solo il valore attualizzato, secondo il tasso di inflazione, dell’indennizzo fissato dalla decisione del sindaco del 7 maggio 2004, o 16 778,42 nuovi lei rumeni che rappresentano 3 931,85 EUR. La richiesta per mancanza a guadagnare non è sostenuta dai giustificativa e dovrebbe essere respinta come mal fondata. Peraltro, stima che un’eventuale sentenza di condanna potrebbe costituire, in sé, un risarcimento soddisfacente del danno morale addotto e, ad ogni modo, rinvia agli importi concessi a questo titolo dalla Corte in altre cause.
31. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
32. Nello specifico, tenuto conto della natura della violazione constatata, la Corte considera che i richiedenti hanno subito un danno patrimoniale e morale. Nota anche che l’importo dei risarcimenti è stato fissato dalla decisione del 7 maggio 2004 del sindaco di Bârlad e che gli interessati non hanno interposto appello contro il giudizio del 12 ottobre 2004 che ha confermato questa decisione. Quindi, stima che il pagamento di questi risarcimenti, attualizzati sulla base del tasso dell’inflazione, e completati da una somma a titolo di danno morale, porrebbe gli interessati in una situazione che equivale per quanto possibile a quella in cui si troverebbero se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate.
33. Pertanto, sulla base degli elementi che si trovano in suo possesso e deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti la somma di 10 000 EUR, ogni capo di danno compreso.
2. Oneri e spese
34. Senza presentare dei giustificativi, i richiedenti chiedono anche 900 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e dinnanzi alla Corte.
35. Il Governo presenta la giurisprudenza in materia della Corte e la mancanza dei giustificativi.
36. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e delle spese solo nella misura in cui si stabilsica la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte respinge la domanda dei richiedenti a questo titolo.
3. Interessi moratori
37. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 relativo all’indennizzo dei richiedenti Sigg. V. e V. R. conformemente alla decisione del 7 maggio 2004, ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 10 000 EUR (diecimila euro) da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento, ogni capo di danno compreso, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente