TERZA SEZIONE
CAUSA RODICA MIHAELA ROTARU C. ROMANIA
(Richiesta no 34325/05)
SENTENZA
STRASBURGO
10 novembre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Rodica Mihaela Rotaru c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e dia Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 20 ottobre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 34325/05) diretta contro la Romania e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra R. M. R. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 10 settembre 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. La richiedente è rappresentata da F. B., avvocato a Bucarest. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. RăzvanHora₫iu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 1 settembre 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare il motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. La richiedente è nata nel 1948 e risiede a Bucarest.
5. Con un giudizio definitivo del 24 gennaio 1996, il tribunale di prima istanza di Bucarest constatò la qualità di proprietaria della richiedente e di suo padre su un appartamento situato a Bucarest, al numero 22 del viale Hristov Botev (“l’appartamento”), confiscato durante il regime comunista.
6. Il 2 settembre 1996, il municipio restituì l’appartamento in causa alla richiedente ed a suo padre e, il 24 settembre 1996, un verbale di collocamento in possesso fu innalzato a questo effetto. In seguito ad un contratto di vendita del 26 luglio 2002 concluso con suo padre, la richiedente diventò l’unica proprietaria dell’appartamento controverso.
7. L’appartamento in causa era affittato dallo stato a O.I. dal 23 gennaio 1978. Il 24 settembre 1996, il consiglio locale della municipalità di Bucarest (“il consiglio locale”) informò O.I. che l’appartamento che affittava era stato restituito al suo vecchio proprietario, che il contratto di affitto concluso con lo stato non era più valido e che doveva concludere un nuovo contratto di affitto con la richiedente.
8. Il 9 settembre e l’11 ottobre 1996, il consiglio locale informò la società C., gerente dei beni immobiliari appartenenti allo stato, che l’appartamento era stato restituito alla richiedente.
9. Nell’ottobre 1996, la richiedente indirizzò una notifica a O.I. per indicargli che doveva concludere un nuovo contratto di affitto con lei.
10. Il 23 ottobre 1996, basandosi sulle disposizioni della legge no 17/1994 sulla proroga ed il rinnovo degli affitti di abitazione (“la legge no 17/1994”), la società C. concluse con O.I. un contratto di affitto a carattere retroattivo per una durata di cinque anni, ossia dal 18 aprile 1994 al 18 aprile 1999. L’importo dell’affitto determinato conformemente alle disposizioni legali in vigore era di 138 lei rumeni vecchi (ROL) al mese.
11. Il 4 novembre 1996, la società C. informò O.I. che a partire dal 24 settembre 1996 la richiedente era proprietaria dell’appartamento e che a partire da questa data il contratto di affitto era rescisso e che doveva concludere un nuovo contratto con la richiedente.
12. O.I. mandò al richiedente l’affitto per i mesi di ottobre 1996 a febbraio 1997, ossia la somma di 828 ROL. Il 22 gennaio 1997, la richiedente indirizzò una notifica ad O.I, gli restituì l’importo dell’affitto al motivo che era irrisorio e l’invitò a concludere un contratto di affitto. Il 27 gennaio 1997, la richiedente invitò di nuovo O.I. a concludere un contratto di affitto, e gli indicò l’importo dell’affitto sollecitato, ossia 138 000 ROL.
13. Il 3 e 21 febbraio 1997, O.I. informò la richiedente che beneficiava già di un contratto di affitto valido e che poteva chiedere solamente l’importo dell’affitto stabilito nel contratto del 23 ottobre 1996.
1. Azione in rivendicazione contro O.I.
14. L’ 8 gennaio 1999, la richiedente investì le giurisdizioni nazionali di un’azione contro O.I, la società C. ed il consiglio locale per rivendicazione dell’appartamento, facendo valere che era la proprietaria dell’appartamento in virtù del giudizio definitivo del 24 gennaio 1996. Sebbene abbia sollevato anche un’istanza concernente la restituzione del difetto di godimento tra il momento in cui aveva perso il possesso dell’appartamento e fino al suo collocamento in possesso effettivo, vi rinunciò in prima istanza.
15. Con una sentenza definitiva del 23 marzo 2001, la corte di appello di Bucarest, in quanto giurisdizione di ricorso, respinse l’azione, al motivo che in virtù del contratto di affitto, O.I. era un detentore precario e che il suo titolo non poteva essere esaminato nella cornice di un’azione per rivendicazione. La corte di appello considerò che la richiedente doveva impegnare un’azione per sfratto contro O.I.
2. Azione per annullamento del contratto di affitto del 23 ottobre 1996 e per sfratto di O.I.
16. Il 27 marzo 2002, la richiedente investì le giurisdizioni nazionali di un’azione per annullamento del contratto di affitto precitato e per sfratto di O.I. Faceva valere che il contratto di affitto non era stato concluso legalmente nella misura in cui, il 23 ottobre 1996, era la proprietaria dell’appartamento. Sottolineò che ad ogni modo, il contratto era giunto al suo termine nel 1999 e che O.I. aveva negato di concludere un nuovo contratto con lei. Quindi, in virtù dell’articolo 13 d) dell’ordinanza del governo no 40/1999 sulla protezione degli inquilini e la determinazione dell’importo dell’affitto per i locali ad uso di abitazione (“l’OUG no 40/1999”), O.I. non poteva beneficiare di un nuovo contratto di affitto.
17. Con una sentenza definitiva del 18 marzo 2005, la corte di appello di Bucarest respinse l’azione. Considerò che il fatto che il municipio non era più proprietario dell’appartamento al momento della conclusione del contratto di affitto non aveva nessuna incidenza, nella misura in cui ne era proprietario all’epoca dell’entrata in vigore della legge no 17/1994 che imponeva il prolungamento del contratto di affitto. La corte di appello considerò anche che O.I. beneficiava di un affitto valido, al motivo che in mancanza di notifica della richiedente che l’invitava a concludere un nuovo contratto di affitto dopo l’entrata in vigore dell’OUG no 40/1999, O.I. si era visto prolungare di diritto il suo contratto di affitto. Giudicò anche che l’articolo 13 d) dell’OUG no 40/1999 non era applicabile, nella misura in cui O.I. aveva negato in modo giustificato di concludere un nuovo contratto di affitto, visto che la richiedente chiedeva la rinegoziazione dell’affitto ad un livello superiore a quello stabilito dalla legge no 17/1994.
3. Nuova azione per sfratto contro O.I.
18. Il 2 luglio 2004, dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza di emergenza del Governo no 8/2004 sul prolungamento di certi contratti di affitto (“l’OUG no 8/2004”), la richiedente investì i tribunali nazionali di un’azione per sfratto contro O.I, facendo valere che il contratto di affitto concluso da questo ultimo con lo stato in virtù dell’OUG no 40/1999 era giunto al suo termine l’ 8 aprile 2004.
19. Con una sentenza definitiva del 10 novembre 2006, deliberando in quanto giurisdizione di ricorso, la corte di appello di Bucarest respinse l’azione, al motivo che in virtù dell’articolo 10 § 1 dell’OUG no 40/1999, la richiedente avrebbe dovuto indirizzare una notifica all’inquilino per concludere un nuovo contratto di affitto. Nella misura in cui le parti non avevano concluso alcun nuovo contratto, il contratto già esistente produceva degli effetti ope legis.
20. Il 1 luglio 2008, la richiedente indirizzò una nuova notifica ad O.I. informandolo che aveva bisogno dell’appartamento per garantire un alloggio a suo figlio. Il 9 luglio 2008, O.I. informò la richiedente che il giudizio del 24 gennaio 1996 non costituiva un titolo esecutivo e che alla luce della sentenza definitiva del 10 novembre 2006 precitata, la sua istanza era priva di ogni base legale.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
21. L’essenziale della regolamentazione interna pertinente in materia, ossia dei brani della legge no 17/1994 dell’ 8 aprile 1994 sulla proroga ed il rinnovo degli affitti di abitazione (“la legge no 17/1994”), l’OUG no 40 dell’ 8 aprile 1999 sulla protezione degli inquilini e la determinazione dell’importo dell’affitto per i locali ad uso di abitazione (“l’OUG no 40/1999”), e la giurisprudenza interna concernente lo sfratto degli inquilini dello stato è descritto nelle cause Radovici e Stănescu c. Romania, richieste numeri 68479/01, 71351/01 e 71352/01 congiunte, §§ 53 a 59, 2 novembre 2006) Tarik c. Romania, (no 75849/01, §§ 25-41, 7 febbraio 2008) e Burzo c. Romania, (no 75240/01, §§ 30-34, 4 marzo 2008).
22. L’ordinanza di emergenza del Governo no 8/2004 sul prolungamento di certi contratti di affitto (“l’OUG no 8/2004”), entrata in vigore il 30 marzo 2004, contempla nel suo articolo unico che la durata dei contratti di affitto su degli immobili appartenenti allo stato era prolungata di diritto per un periodo di cinque anni. I tribunali interni hanno dovuto rispondere alla questione degli effetti dell’OUG no 40/1999 nelle azioni per sfratto dei vecchi inquilini dello stato introdotte dai proprietari dopo l’ 8 aprile 2004, data che segnava la fine del termine di cinque anni di proroga degli affitti di abitazione menzionato dall’OUG precitata. L’esame della giurisprudenza interna pertinente non permette di concludere che questa questione sia stata decisa in modo definitivo (Anghelescu c. Romania (no 2), no 14578/03, § 15-16, 4 novembre 2008).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
23. Invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1, la richiedente si lamenta di un’ingerenza nell’esercizio del suo diritto di proprietà, in ragione dell’impossibilità prolungata di utilizzare l’appartamento che le è stato restituito, impossibilità che risulta secondo lei dall’applicazione delle disposizioni adottate dalle autorità in materia di affitti di abitazione. L’articolo 1 del Protocollo no 1 è formulato così:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
24. Il Governo oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
25. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
26. La richiedente rinvia ai fatti pertinenti e stima che alla vista delle circostanze dello specifico, la limitazione delle sue prerogative di proprietaria costituisce una misura sproporzionata. Sottolinea che lo stato ha concluso il contratto di affitto con O.I. il 23 ottobre 1996, mentre non era più il proprietario dell’immobile e che in virtù dell’articolo 13 d) dell’OUG no 40/1999, nessun prolungamento di suddetto contratto poteva essere realizzato. Nota anche che l’importo dell’affitto era irrisorio e che malgrado l’entrata in vigore dell’OUG no 8/2004, si trova nell’impossibilità di mettere fine al contratto di affitto, a meno che l’inquilino vi rinunciasse di suo proprio gradimento.
27. Il Governo ammette che il rifiuto delle istanze nazionali di accogliere l’azione in sfratto dell’inquilino si analizza in un’ingerenza nel diritto della richiedente di avvalersi del suo bene immobiliare, giustificata secondo lui sotto l’angolo del secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 a titolo della regolamentazione dell’uso dei beni. Sottolinea anche che la legislazione rumena in materia degli affitti di abitazione inseguiva uno scopo legittimo di politica sociale, ossia la protezione degli interessi degli inquilini in una situazione caratterizzata dalla penuria di alloggi a buon mercato.
28. Il Governo dichiara che le decisioni di giustizia controversa erano fondate su dei fatti imputabili alla richiedente, ossia la mancata osservanza del procedimento legale di notifica agli inquilini prevista dall’articolo 10 § 1 dell’OUG no 40/1999 che ha provocato il prolungamento di pieno dritto del contratto di affitto. Stima che l’azione per rivendicazione non era una via di ricorso efficace per ottenere il possesso dell’appartamento e sottolinea che la richiedente ha rinunciato al suo capo all’istanza che tendeva a condannare l’inquilino al pagamento del valore del difetto di godimento.
2. Valutazione della Corte
29. La Corte rinvia ai principi fondamentali che si liberano della sua giurisprudenza concernente il rispetto dei diritti dei beni in cause simili (Radovici e Stănescu precitata, § 73, Tarik precitata, §§ 47-48 e Vînătoru c. Romania, no 18429/02, §§ 30-31, 14 ottobre 2008).
30. La Corte ha avuto già l’occasione di esaminare delle cause concernenti la proroga di diritto degli affitti di cui beneficiavano dei vecchi inquilini dello stato che abitavano degli immobili restituiti ai proprietari e l’ingerenza derivante dall’impossibilità addotta da questi ultimi di utilizzare questi immobili o di ottenere un affitto, visto le disposizioni della legge no 17/1994 e dell’OUG no 40/1999 e la loro applicazione da parte dei tribunali interni. Dopo avere esaminato le disposizioni suddette legali, la Corte ha concluso che le restrizioni subite dai proprietari per parecchi anni in quanto all’uso dei loro appartamenti restituiti dalle autorità, ed in particolare l’impossibilità nella quale si sono trovati di obbligare gli occupanti di questi appartamenti a versare loro un affitto in ragione della mancanza di precisione, delle disposizioni difettose e delle lacune rilevate nella legge no 17/1994 e nell’OUG no 40/1999, non hanno predisposto un giusto equilibrio tra la protezione del diritto dell’individuo al rispetto dei suoi beni e le esigenze dell’interesse generale (Vînătoru precitata, § 36, Arsenovici c. Romania, no 77210/01, § 40-47, 7 febbraio 2008, Tarik, precitata, §§ 49 a 58, e Radovici e Stănescu, precitata, § 88, ed Anghelescu c. Romania (no 2), no 14578/03, § 33-34, 4 novembre 2008).
31. Essendo i fatti simili, la Corte considera che niente permette nello specifico di discostarsi da questa conclusione. Respinta dai tribunali interni delle sue azioni per sfratto dirette contro il vecchio inquilino dello stato che occupava il suo appartamento ed aveva rifiutato di concludere un affitto con lei, ed obbligata ad ospitare questo inquilino in ragione delle disposizioni difettose e delle lacune rilevate nella legge no 17/1994 e nell’OUG no 40/1999 (Arsenovici precitata, § 47 e Tarik precitata, § 57) la richiedente si è vista per parecchi anni nell’impossibilità di utilizzare l’appartamento in questione o di costringere O.I. a pagarle un affitto (vedere, più particolarmente, Vîntoru precitata, §§ 35 e 36).
32. In quanto all’argomento del Governo concernente il fatto che la richiedente non ha mantenuto dinnanzi alle giurisdizioni nazionali l’azione contro terzi per risarcimento del suo difetto di godimento, la Corte nota che le giurisdizioni nazionali hanno indicato l’azione per sfratto come una via giuridica adeguata da seguire. Inoltre, nessuno esempio di giurisprudenza è stato fornito per provare l’efficacia di tale via di ricorso.
33. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che ci sia stata nella specifico violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
34. Invocando l’articolo 6 della Convenzione, la richiedente si lamenta dell’iniquità del procedimento per annullamento del contratto di vendita e per sfratto di O.I, facendo valere la cattiva interpretazione della legge nazionale.
35. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dagli articoli della Convenzione. Ne segue che questo motivo di appello è manifestamente mal fondato e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
36. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
37. La richiedente richiede 34 200 euro (EUR) a titolo del danno materiale rappresentanti l’affitto che avrebbe potuto percepire sul mercato libero a partire dal 24 settembre 1996 e fino al 2009. Fonda la sua domanda su un rapporto realizzato nel febbraio 2009 da un società membro dell’associazione nazionale dei valutatori, che stabiliva l’importo dell’affitto medio per gli appartamenti a partire dal 1996 fino al 2008. La richiedente chiede anche 15 000 EUR per il danno morale che avrebbe subito.
38. Il Governo stima che, nella misura in cui la richiedente non ha dato la possibilità alle istanze interne di analizzare le sue pretese materiali, la Corte non dovrebbe prendere in conto questa richiesta. Sottolinea che non risulta dalla perizia presentata dalla richiedente se gli appartamenti presi in conto per stabilire l’importo dell’affitto hanno delle caratteristiche simili all’appartamento controverso. Stima anche che la richiedente può chiedere gli affitti non-percepiti unicamente a partire dal 27 marzo 2002, data in cui ha impegnato l’azione per sfratto contro O.I. Sottolinea infine che la richiedente può chiedere unicamente il pagamento di un affitto plafonato determinato conformemente all’OUG no 40/1999.
39. In quanto al danno morale, il Governo stima che non c’è legame di causalità tra il danno invocato e la pretesa violazione della Convenzione, e che ad ogni modo, un’eventuale sentenza di violazione potrebbe costituire, di per sé, un risarcimento soddisfacente.
40. Trattandosi della richiesta a titolo del danno materiale, la Corte ha constatato nello specifico una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione delle restrizioni subite dal richiedente per parecchi anni relativamente all’uso del suo appartamento. La concessione di una somma per privazione di godimento del suo appartamento è in collegamento diretto con la violazione constatata dunque. In più, la Corte nota che nello specifico, O.I. continua ad occupare l’appartamento della richiedente senza pagare un qualsiasi affitto.
41. Così, pure ammettendo che la richiedente abbia subito innegabilmente un danno materiale a causa della violazione constatata, la Corte stima che gli elementi della pratica non permettono di stabilire con precisione l’ampiezza del danno effettivamente sopportato. Trattandosi della richiesta dell’interessata a titolo del danno morale, la Corte considera che la frustrazione che risulta dalle restrizioni subite dalla richiedente per parecchi anni in quanto all’uso del suo appartamento non potrebbe essere riparata dalla semplice constatazione di violazione che figura nella presente sentenza.
42. In queste circostanze, avuto riguardo all’insieme degli elementi di cui dispone e deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna al richiedente 8 000 EUR, ogni causa di danno compresa.
B. Oneri e spese
43. La richiedente chiede, giustificativi in appoggio, 2 466 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne nei tre procedimenti presentati sopra, e per gli oneri impegnati dinnanzi alla Corte.
44. In quanto agli oneri impegnati dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, il Governo stima che queste ultime hanno respinto le azioni della richiedente come mal fondate, in mancanza per questa di avere assolto i suoi obblighi legali. Nota anche che certe somme sono troppo elevate o non sono giustificate. In quanto agli oneri impegnati nel procedimento dinnanzi alla Corte, il Governo non intende contestare la loro realtà ma domanda alla Corte di valutarne la loro necessità ed il loro carattere ragionevole.
45. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suddetti, elementi la Corte stima ragionevole la somma di 2 080 EUR ogni onere compreso e l’accorda al richiedente.
C. Interessi moratori
46. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 8 000 EUR (ottomila euro) ogni causa di danno compresa e 2 080 EUR (duemila ottanta euro) per oneri e spese, da convertire in lei rumeni al tasso applicabile in data dell’ordinamento, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 10 novembre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente