Conclusione Eccezione preliminare unita al fondo e respinta (no-esaurimento delle vie di ricorso interni); Parzialmente inammissibile; Violazione di P1-1; Danno giuridico – constatazione di violazione che basta; Danno materiale – risarcimento
PRIMA SEZIONE
CAUSA REVELIOTIS C. GRECIA
( Richiesta no 48775/06)
SENTENZA
STRASBURGO
4 dicembre 2008
DEFINITIVO
04/03/2009
Questa sentenza può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Reveliotis c. Grecia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Nina Vajić, presidentessa, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 13 novembre 2008,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 48775/06) diretta contro la Repubblica ellenica e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. D.. R. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 24 novembre 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da S. T. ed A. M, avvocati al foro di Atene. Il governo greco (“il Governo”) è rappresentato dai delegati del suo agente, il Sig. S. Spyropoulos, assessore presso il Consulente legale di stato, e la Sig.ra S. Alexandridou, ascoltatrice presso il Consulente legale dello stato.
3. L’ 11 gennaio 2008, il presidente della prima sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero state esaminate l’ammissibilità e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1923 e risiede ad Atene.
5. Il richiedente che era funzionario, fu messo in pensione nel febbraio 1982.
6. Il 13 luglio 1998, la 42 divisione della Contabilità Generale di stato (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) adeguò l’importo della pensione del richiedente e lo fissò a 309 760 dracme, 909 euro circa.
7. Il 17 marzo 1999, il richiedente formò opposizione contro questa decisione, facendo valere che l’importo dello stipendio di base era stato calcolato in modo erroneo e che aveva diritto ad una pensione più elevata, conformemente alle disposizioni della legge nº 2470/1997 e della decisione ministeriale nº 2049790/7800/0022/7-7-97.
8. Il 18 ottobre 2000, il Comitato di controllo (Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων) della Contabilità Generale dello stato respinse l’opposizione formata dal richiedente, decisione nº 3426/2000.
9. Il 16 maggio 2001, il richiedente interpose appello.
10. L’ 11 luglio 2002, la seconda camera della Corte dei conti annullò la decisione attaccata. Suddetta giurisdizione constatò che il richiedente aveva diritto ad una pensione più elevata in applicazione della legislazione in vigore e ne fissò l’importo a 1 211, 45 EUR a partire dal 1 agosto 1997 ed a 1 248, 07 EUR a partire dal 1 gennaio 1998, sentenza nº 1107/2002.
11. Il 18 novembre 2003, lo stato greco ricorse in cassazione sollevando che in virtù dell’articolo 60 § 1 del decreto presidenziale nº 166/2000, il richiedente poteva richiedere in modo retroattivo i suoi diritti di pensione solo per un periodo di tre anni a contare dal pronunzio della decisione relativa a questa pensione. L’importo della pensione ricorretto poteva essere così, solamente pagabile a partire dal 1 luglio 1999, essendo il punto di partenza del termine di prescrizione estintiva la data della pubblicazione della sentenza nº 1107/2002.
12. Il 3 maggio 2006, la formazione plenaria della Corte dei conti annullò parzialmente la sentenza attaccata. Difatti, dopo avere precisato che la prescrizione prevista dall’articolo 60 § 1 del decreto presidenziale nº 166/2000 non avrebbe potuto essere considerata come contraria alla Costituzione o all’articolo 1 del Protocollo nº 1, suddetta giurisdizione considerò come punto di partenza del termine di suddetta prescrizione la data della pubblicazione della sentenza nº 1107/2002 e giudicò l’importo della pensione controversa pagabile a partire dal 1 luglio 1999, sentenza nº 824/2006.
Questa sentenza fu notificata al richiedente il 9 giugno 2006.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
A. Il codice delle pensioni civili e militari, decreto presidenziale nº 166/2000
13. L’articolo 60 § 1 del codice delle pensioni civili e militari dispone ciò che segue:
“Non è permesso in nessun caso riconoscere in modo retroattivo, a scapito dell’entrata pubblica, dei crediti che risultano dalle pensioni per un periodo superiore a tre anni a contare dal primo giorno del mese nelcorso del quale è preso l’atto o la decisione relativa a questa pensione. “
B. La legge di accompagnamento del codice civile
14. Entrano anche in fila di conto le seguenti disposizioni della legge di accompagnamento (Εισαγωγικός Νόμος) del codice civile,:
Articolo 105
“Lo stato è tenuto a riparare il danno causato dagli atti illegali od omissioni dei suoi organi nella cornice dell’esercizio del potere pubblico, salvo se l’atto o l’omissione hanno avuto luogo per incomprensione di una disposizione destinata a servire l’interesse pubblico. La persona colpevole è solidalmente responsabile, sotto riserva delle disposizioni speciali sulla responsabilità di ministri. “
Articolo 106
“Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche in materia di responsabilità dei comuni o altre persone di diritto pubblico per i danni causati dagli atti o dalle omissioni dei loro organi. “
15. L’articolo 105 della legge di accompagnamento del codice civile stabilisce il concetto di atto dannoso speciale di dritto pubblico creando una responsabilità extracontrattuale dello stato. Questa responsabilità risulta da atti o da omissioni illegali che hanno causato un danno materiale o morale allo amministrato. Gli atti riguardati possono essere degli atti giuridici, ma anche degli atti materiali dell’amministrazione, ivi compresi degli atti in principio non esecutivi (Kyriakopoulos, Commento del codice civile, articolo 105 della legge di accompagnamento del codice civile, no 23; Filios, Diritto dei contratti, parte speciale, volume 6, responsabilità da delitto, 1977, paragrafo 48 B 112; E. Spiliotopoulos, Diritto amministrativo, terza edizione, paragrafo 217).
C. La giurisprudenza della Corte dei conti
1. Concernente la determinazione del dies a quo della prescrizione
16. Secondo una giurisprudenza ben stabilita, la Corte dei conti considerava che la prescrizione controversa decorreva a partire dalla pubblicazione della sua propria sentenza facente diritto all’istanza dell’interessato. Tuttavia, nelle sentenze più recenti, ha fissato come punto di partenza del termine di tre anni la pubblicazione della decisione della Contabilità generale dello stato, sentenze numeri1102/2007 (formazione plenaria), 193/2007 (formazione plenaria) e 1316/2007. In particolare, ha considerato che quando i diritti di pensione, respinti dall’amministrazione, erano riconosciuti durante l’ulteriore procedimento contenzioso, la frase “a contare dal primo giorno del mese nel corso del quale viene preso l’atto o la decisione relativa a questa pensione” poteva prevedere solamente l’atto della Contabilità generale dello stato o la decisione del Comitato di controllo con la quale le autorità competenti non avevano riconosciuto, in violazione della legge, il credito di pensione dell’interessato. Ogni altra interpretazione secondo la quale la prescrizione controversa decorre a partire dalla pubblicazione della sentenza della Corte dei conti facente diritto all’istanza dell’interessato, sarebbe stata incompatibile con lo stato di diritto e con parecchie disposizioni costituzionali. Peraltro, la Corte dei conti ha constatato che tale interpretazione era anche contraria all’articolo 1 del Protocollo nº 1, poiché conduceva alla privazione di un diritto patrimoniale, certo ed esigibile, ossia l’insieme dei crediti di pensione dell’interessato, esigibili e scaduti, e questo, senza inseguire un scopo legittimo e senza rispettare “il giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia di suddetto diritto.
2. Concernente l’efficacia di un’azione fondata sull’articolo 105 della legge di accompagnamento del codice civile
17. Secondo le sentenze numeri 1505/2005 e 1506/2005 della sua formazione plenaria, la Corte dei conti ha considerato che l’azione per indennizzo fondata sull’articolo 105 della legge di accompagnamento del codice civile ha un carattere puramente indennizzante, che non verte su dei diritti di pensione e non è riguardata dunque dalla prescrizione prevista dall’articolo 60 del decreto presidenziale nº 166/2000. Secondo le sentenze precitate, le persone che si sono viste rifiutare in modo illegale l’adeguamento della loro pensione possono chiedere un indennizzo per il danno subito a questo titolo. Tuttavia, con la sentenza nº 2405/2005 della formazione plenaria, confermata dalla sentenza nº 756/06 in seguito, la Corte dei conti ha condizionato questa possibilità alla constatazione preliminare dell’illegalità del comportamento delle autorità amministrative. A conoscenza della Corte, non esiste ad oggi alcuna sentenza resa dalla Corte dei conti che assegna agli interessati delle somme a questo titolo.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO Nº 1
18. Il richiedente si lamenta che il modo in cui la Corte dei conti ha applicato l’articolo 60 § 1 del decreto presidenziale nº 166/2000 ha recato offesa al suo diritto al rispetto dei suoi beni, come previsto dall’articolo 1 del Protocollo nº 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
Sull’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne
19. Il Governo sostiene, innanzitutto, l’inammissibilità di questo motivo di appello, al motivo che il richiedente non avrebbe esaurito le vie di ricorso interne poiché non ha investito le giurisdizioni amministrative di un’azione d’ indennizzo fondata sull’articolo 105 della legge di accompagnamento del codice civile. Il Governo rileva che se l’amministrazione rifiuta in modo illegale di adeguare l’importo di una pensione e se questo rifiuto viene poi annullato dalla Corte dei conti, l’interessato può chiedere un indennizzo per il danno subito in ragione della privazione dei suoi diritti di pensione per il periodo che va al di là del periodo dei tre anni previsto dall’articolo 60 del decreto presidenziale nº 166/2000. Secondo il Governo, si tratta di un ricorso disponibile ed efficace, per mezzo del quale l’interessato può ottenere la correzione della violazione addotta. Si riferisce a questo titolo alle sentenze numeri 1505/2005 e 1506/2005 della formazione plenaria della Corte dei conti che hanno confermato questo approccio (vedere sopra, paragrafo 17,) ed invita la Corte a respingere questo motivo di appello per non-esaurimento delle vie di ricorso interne.
20. Il richiedente combatte questa tesi. Nota che il Governo non ha prodotto nessuno esempio giurisprudenziale proprio a dimostrare che l’esercizio del ricorso precitato avrebbe potuto provocare la correzione della violazione addotta. Secondo il richiedente, non esiste nessuno caso in cui gli interessati hanno ricevuto un indennizzo corrispondente agli importi della pensione che non avevano potuto richiedere in ragione dell’applicazione dell’articolo 60 del decreto presidenziale nº 166/2000. Si appella a questo motivo alla giurisprudenza della Corte secondo la quale, appartiene allo stato che eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne di stabilire l’esistenza di ricorsi effettivi e sufficienti.
21. La Corte osserva che l’eccezione sollevata dal Governo è legata strettamente alla sostanza del motivo di appello enunciato dal richiedente sul terreno dell’articolo 1 del Protocollo nº 1 e decide di unirla al merito.
22. Infine, la Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che questo non nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
23. Il Governo ricorda la giurisprudenza della Corte secondo la quale l’articolo 1 del Protocollo nº 1 protegge solamente i beni “reali.” Ora, secondo lui, questa disposizione non è applicabile alla situazione giuridica del richiedente, poiché questo ultimo non dispone di un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo nº 1. Difatti, per il Governo, ai termini dell’articolo 60 del decreto presidenziale nº 166/2000, come interpretato dalla formazione plenaria della Corte dei conti, il richiedente non aveva nessuno diritto di ottenere l’adeguamento retroattivo della sua pensione al di là del lasso dei tre anni a partire dalla pubblicazione della sentenza nº 1107/2002.
24. Il Governo considera peraltro che il richiedente non può mettersi inoltre sul terreno della “speranza legittima” che non si fonda sulla semplice speranza di essere indennizzato ma su una certezza di ottenere guadagno di causa. Basandosi sulla sentenza Kopecký c. Slovacchia ([GC], nº 44912/98, CEDH 2004 IX) sottolinea che la giurisprudenza ben stabilita della Corte dei conti era sfavorevole al richiedente che non poteva credere legittimamente all’esistenza di un diritto acquisito.
25. Il richiedente solleva che disponeva del diritto di percepire un pensione con adeguamento e che questo diritto fu confermato dalla sentenza nº 1107/2002 della Corte dei conti. Aggiunge a questo riguardo che questa sentenza non ha creato un nuovo diritto ma ha riconosciuto un diritto già esistente che le autorità amministrative avevano, in modo illegale, rifiutato di riconoscere. Tuttavia, secondo il richiedente, il modo in cui la formazione plenaria della Corte dei conti ha applicato l’articolo60 § 1 del decreto presidenziale nº 166/2000 ha provocato l’estinzione dei suoi crediti ed il modo in cui ha proceduto alla determinazione della data a partire dalla quale le somme dovute erano pagabili era contrario al principio dello stato di diritto.
2. Valutazione della Corte
26. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, un richiedente può addurre una violazione dell’articolo 1 del Protocollo nº 1 solo nella misura in cui le decisioni che incrimina si riferiscono ai suoi “beni” ai sensi di questa disposizione. La nozione di “bene” ha una portata autonoma che non si limita alla proprietà di beni corporali e che è indipendente dalle qualifiche formali del diritto interno: certi altri diritti ed interessi costituenti degli attivi possono passare anche per “diritti patrimoniali” e dunque dei “beni” ai fini di questa disposizione. In ogni causa, importa esaminare se le circostanze, considerate nel loro insieme, hanno reso il richiedente titolare di un interesse sostanziale protetto dall’articolo 1 del Protocollo nº 1 (Iatridis c. Grecia [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 1999-II, Beyeler c. Italia [GC], nº 33202/96, § 100, CEDH-2000-I, e Broniowski c. Polonia [GC], nº 31443/96, § 129, CEDH 2004-V).
27. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il diritto ad una pensione non è garantito in quanto tale dalla Convenzione. La Corte ha precisato però che dal momento che un Stato contraente mette in posto una legislazione che contempla il versamento automatico di un assegno mutualistico -che la concessione di questa prestazione dipenda o meno dal versamento preliminare di quote-, questa legislazione deve essere considerata come generante un interesse patrimoniale che dipende dal campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo nº 1 per le persone che assolvono le sue condizioni (Stec ed altri c. Regno Unito,( dec.) [GC], numeri 65731/01 e 65900/01, 6 luglio 2005, § 54, CEDH 2005-X).
28. Nell’occorrenza, la Corte nota che, secondo la legislazione in vigore, in particolare la legge nº 2470/1997 e la decisione ministeriale nº 2049790/7800/0022/7-7-97, il richiedente aveva il diritto di ricevere una pensione di vecchiaia di un importo con adeguamento. Questo diritto, inizialmente respinto dalle autorità amministrative, fu riconosciuto definitivamente, in seguito, con la sentenza nº 1107/2002 della Corte dei conti. Peraltro, in virtù dell’articolo 60 § 1 del decreto presidenziale nº 166/2000, il richiedente poteva richiedere in modo retroattivo i suoi diritti di pensione per un periodo risalente a tre anni a contare dalla pronunzia della decisione relativa a questa pensione. Ne segue dunque che il richiedente disponeva di un “bene” ai sensi della prima frase dell’articolo 1 del Protocollo nº 1 alla Convenzione.
29. Tuttavia, il diritto dell’interessato di ottenere il versamento retroattivo dell’importo rivalutato della sua pensione è stato limitato in ragione del modo in cui la formazione plenaria della Corte dei conti, interpretando suddetto decreto, ha proceduto alla determinazione del dies a quo della prescrizione nel caso di specifico. A questo riguardo, la Corte precisa che nello specifico, non è chiamata a deliberare in abstracto sulla regola che limita il reclamo retroattivo dei diritti di pensione contro lo stato in quanto tale. Ad ogni modo, niente nella giurisprudenza della Corte dà da intendere che la determinazione dei termini di prescrizione sia in sé incompatibile con le esigenze della Convenzione (vedere, in questo senso, Stubbings ed altri c. Regno Unito, sentenza del 22 ottobre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-IV, § 52 e J.A. Pye, Oxford, Ltd e J.A. Pye (Oxford, Land Ltd c. Regno Unito [GC], no 44302/02, §§ 68-69, CEDH 2007 -…). La Corte va a ricercare perciò se il modo in cui la Corte dei conti ha interpretato, poi applicato l’articolo 60 § 1 del decreto presidenziale nº 166/2000 ha fatto subire al richiedente un danno ch va contro le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo nº 1.
30. Innanzitutto, la Corte ricorda che una misura di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve predisporre un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere, tra altre, la sentenza Sporrong e Lönnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, serie A nº 52, p. 26, § 69). La preoccupazione di garantire tale equilibrio si riflette nella struttura dell’articolo 1 del Protocollo nº 1 tutto intero. In particolare, deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto da ogni misura che priva una persona della sua proprietà (Pressos Compania Naviera S.p.A. ed altri c. Belgio, sentenza del 20 novembre 1995, serie A nº 332, p. 23, § 38).
31. Nell’occorrenza, la Corte ricorda che, secondo il decreto controverso, il punto di partenza del termine di prescrizione estintiva è “il primo giorno del mese nel corso del quale viene preso l’atto o la decisione relativa a questa pensione.” Nello specifico, considerando che il termine “atto o decisione relativa a questa pensione” si riferiva alla sentenza della sua seconda camera, la formazione plenaria della Corte dei conti ha fissato il dies a quo della prescrizione in data della pubblicazione della sentenza nº 1107/2002.
32. Agli occhi della Corte, la preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica ed inerente all’insieme degli articoli della Convenzione, esige che il punto di partenza o di scadenza dei termini di prescrizione sia definito chiaramente e sia legato a fatti concreti ed obiettivi, come il deposito di un’istanza o l’introduzione di un’azione di giustizia da parte dell’interessato. In compenso, quando la determinazione della data a partire dalla quale il giudicabile può richiedere i suoi crediti dipende da fatti fortuiti, imprevedibili e fuori dalla sua sfera di influenza, gli imperativi della preminenza del diritto non si trovano soddisfatti.
33. Nell’occorrenza, la determinazione della data a partire dalla quale il richiedente poteva ottenere il versamento dei suoi diritti di pensione è stata esclusivamente in funzione del tempo che le autorità e le giurisdizioni amministrative hanno impiegato per rendere le loro decisioni. Difatti, mentre il richiedente si era opposto all’adeguamento della sua pensione nel marzo 1999, la decisione che faceva diritto alla sua istanza è stata resa solo tre anni più tardi. La Corte nota che l’applicazione di tale criterio sembra aleatoria e suscettibile di condurre ai risultati contraddittori e poco giustificati; in particolare, quando le diverse giurisdizioni amministrative tardano a deliberare su un ricorso che riguarda dei diritti di pensione, è il giudicabile che viene leso da questo ritardo e non lo stato che ne deriva profitto poiché sarà chiamato a versare una somma meno elevata. Peraltro, il richiedente si trova in una situazione sfavorevole rispetto ad altri pensionati il cui ricorso era stato esaminato con più celerità.
34. Per di più, la Corte constata che il rifiuto dell’amministrazione di rivalutare l’importo della pensione del richiedente, rifiuto che fu giudicato ulteriormente illegale dalla Corte dei conti, si trova alla base del danno subito da questo ultimo. Ora la Corte considera che non è affatto accettabile che l’interessato sia penalizzato a causa degli errori commessi dalle autorità amministrative nella cornice della determinazione dell’importo della sua pensione e che si trova in una situazione sfavorevole rispetto ad altri pensionati il cui importo della pensione è stato calcolato correttamente.
35. Peraltro, la Corte non potrebbe trascurare il fatto che la Corte dei conti ha considerato recentemente che l’approccio secondo cui la prescrizione controversa decorre a partire dalla pubblicazione della sua sentenza facente diritto all’istanza dell’interessato era incompatibile con lo stato di diritto, parecchie disposizioni costituzionali e l’articolo 1 del Protocollo nº 1 (vedere sopra, paragrafo 16,).
36. Certo, il Governo sostiene che il richiedente potrebbe ottenere risarcimento per la privazione illegale dei suoi diritti di pensione se introducesse un’azione d’ indennizzo fondata sull’articolo 105 della legge di accompagnamento del codice civile. Tuttavia, la Corte non potrebbe condividere il punto di vista del Governo.
37. Difatti, la Corte ricorda che quello che ha esercitato un ricorso di natura tale da ovviare direttamente alla situazione controversa -e non in modo indiretta -non è tenuto ad impegnarne altri che gli sono aperti ma la cui efficacia è improbabile (Manoussakis ed altri c. Grecia, 26 settembre 1996, § 33, Raccolta 1996-IV,). Nell’occorrenza, la Corte constata che il richiedente era ricorso tanto contro il calcolo erroneo della sua pensione dinnanzi alle autorità che dinnanzi alle differenti formazioni della Corte dei conti ed aveva ottenuto una decisione definitiva, la sentenza nº 1107/2002 con la quale era stato stabilito che l’importo della sua pensione non era stato fissato correttamente. Quindi, il richiedente non potrebbe vedersi imporre l’obbligo di investire di nuovo le giurisdizioni e di perdere del tempo e del denaro per richiedere delle somme corrispondenti agli importi rivalutati della sua pensione, mentre la Corte dei conti aveva avuto già l’occasione di portare direttamente rimedio alla situazione controversa. Questo è tanto più vero in quanto il Governo non ha prodotto nessuno esempio giurisprudenziale in cui gli interessati avrebbero ricevuto un indennizzo a questo titolo basandosi sull’articolo 105 della legge di accompagnamento del codice civile (vedere sopra, paragrafo 17,).
38. Alla vista di ciò che precede, la Corte è obbligata a respingere l’eccezione del Governo derivata dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne e di concludere che il modo in cui la Corte dei conti ha proceduto alla determinazione del dies a quo della prescrizione controversa ha recato offesa al diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni e ha rotto il giusto equilibro da predisporre tra la protezione della proprietà e le esigenze dell’interesse generale.
Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo nº 1.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
Sull’ammissibilità
39. Il richiedente adduce infine una mancanza di equità del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni amministrative. Invoca a questo riguardo l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
40. La Corte nota che questo motivo di appello si riferisce al modo in cui le giurisdizioni interne hanno deliberato su certe questioni precise, in particolare l’interpretazione dell’articolo 60 del decreto presidenziale nº 166/2000 con la formazione plenaria della Corte dei conti, e che dipende a questo titolo dalla “quarta istanza.” Difatti, anche se l’interpretazione in causa sembra erronea, non potrebbe essere qualificata come irragionevole o di arbitrarietà. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.
41. Ne segue che questa parte della richiesta è manifestamente mal fondata e deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
42. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
1. Danno materiale
43. Il richiedente richiede a titolo del danno materiale la somma di 9 153, 46 euro (EUR), importo che corrisponde alla differenza tra gli importi che ha percepito a titolo di pensione per il periodo del 1 agosto 1997 al 30 giugno 1999 e gli importi ai quali aveva diritto dopo l’adeguamento, aumentato di un interesse del 20% in ragione dell’inflazione. Richiede inoltre il versamento di interessi moratori.
44. Il Governo non contesta i calcoli effettuati dal richiedente per ciò che riguarda la somma di 9 153, 46 EUR. In compenso, contesta la richiesta di pagamento di interessi.
45. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si può la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
46. Nell’occorrenza, la Corte ha già constatato che il richiedente è stato privato degli importi corrispondenti alla sua pensione rivalutata per il periodo che va dal 1 agosto 1997 al 30 giugno 1999. La Corte rileva che il Governo non contesta il calcolo del richiedente relativo agli importi dovuti a questo titolo. Stima peraltro che gli interessi possono essere richiesti a contare dalla data in cui è sopraggiunto ogni elemento recuperabile della perdita pecuniaria passata (vedere, tra altre, Smith e Grady c. Regno Unito (soddisfazione equa), numeri 33985/96 e 33986/96, § 24, CEDH 2000-IX).
47. Quindi, deliberando in equità come esige l’articolo 41 della Convenzione, la Corte decide di assegnare al richiedente la somma di base richiesta, aumentata del 6% per annum (vedere Eko-Elda AVEE c. Grecia, nº 10162/02, § 37, CEDH 2006-IV) ed arrotondata a 15 500 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
2. Danno morale
48. Il richiedente richiede inoltre 10 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbe subito.
49. Il Governo afferma che una constatazione di violazione costituirebbe in sé una soddisfazione equa sufficiente a titolo del danno morale.
50. Nell’occorrenza, la Corte stima il danno morale sufficientemente riparato dalla constatazione di violazione della presente sentenza.
B. Oneri e spese
51. Il richiedente chiede anche 1 500 EUR, fattura in appoggio, per gli oneri e le spese sostenute dinnanzi alle giurisdizioni interne e 1 500 EUR per quelli impegnati dinnanzi alla Corte.
52. Il Governo contesta queste pretese, non giustificate secondo lui. Giudica la somma chiesta eccessiva.
53. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 1 500 EUR e l’accorda al richiedente.
C. Interessi moratori
54. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Unisce al merito l’eccezione del Governo derivata dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne e la respinge;
2. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dal diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni ed inammissibile per il surplus;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo nº 1;
4. Stabilisce che la constatazione di una violazione fornisce in sé una soddisfazione equa sufficiente per il danno morale subito dal richiedente;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 15 500 EUR (quindicimila cinque cento euro) per danno materiale e 1 500 EUR (mille cinque cento euro) per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 4 dicembre 2008, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Søren Nielsen Nina Vajić
Cancelliere Presidentessa