Conclusione Violazione dell’art. 6-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA REINA ED ALTRI C. ITALIA
,
( Richieste numeri 26311/03, 26312/03, 26320/03, 26323/03 e 40766/04)
SENTENZA
STRASBURGO
28 settembre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Reina ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 7 settembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano cinque richieste (numeri 26311/03, 26312/03, 26320/03, 26323/03 e 40766/04) dirette contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini di questo Stato (“i richiedenti”), hanno investito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da R. V., così come (nella richiesta no 26311/03) da F. U. (nelle richieste numeri 26320/03 e 26323/03) da V. C. ( nella richiesta no 40766/04) e da E. L., tutti avvocati a Bergamo.
3. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo vecchio agente, il Sig. I.M. Braguglia, e dall’attuale coagente, il Sig. N. Lettieri.
4. L’ 8 gennaio 2007, la Corte ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito delle richieste allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti, parti ai procedimenti giudiziali, hanno investito le giurisdizioni competenti ai sensi della legge “Pinto” per lamentarsi della durata di questi procedimenti.
6. I fatti essenziali delle richieste risultano dalle informazione contenute nel riquadro che figura qui accluso alla presente sentenza.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
7. Il diritto e le pratica interna pertinente relativi alla legge no 89 del 24 marzo 2001, detta “legge Pinto” figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V.
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
8. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario unirle e decide di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
9. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della durata dei procedimenti principali e dell’insufficienza degli indennizzi “Pinto” che sono stati versati peraltro in ritardo.
10. Il Governo si oppone a questa tesi.
11. L’articolo 6 § 1 della Convenzione sono formulati così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile .”
A. Sull’ammissibilità
1. Tardività della richiesta no 40766/04
12. Il Governo solleva un’eccezione di tardività, nella misura in cui il richiedente avrebbe chiesto alla Corte di riprendere l’esame della sua richiesta più di un anno dopo la chiusura del procedimento “Pinto” relativo. Ciò provocherebbe la violazione di un principio generale che imporrebbe ad un richiedente di fornire delle informazioni sulla sua richiesta entro un anno a contare dalla sospensione.
13. A prescindere da ogni altra considerazione, la Corte constata che risulta dalla pratica della richiesta che il richiedente non ha mai interrotto la sua corrispondenza con lei per dei periodi di più di un anno e che in particolare ha informato la Corte, sebbene in modo conciso, del risultato del procedimento “Pinto” per la prima volta il 22 luglio 2002 e poi, in modo più dettagliato, il 27 maggio 2004. Di conseguenza, stima che c’è luogo di respingere l’eccezione.
2. Requisito di “vittima”
14. Il Governo sostiene che i richiedenti non possono più definirsi “vittime” della violazione dell’articolo 6 § 1 perché hanno ottenuto dei corsi di appello “Pinto” una constatazione di violazione ed una correzione appropriata e sufficiente.
15. La Corte, dopo avere esaminato l’insieme dei fatti della causa e gli argomenti delle parti, considera che la correzione si è rivelata insufficiente (vedere Delle Cave Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007, CEDH 2007-VI; Cocchiarella c. Italia, precitata, §§ 69-98) e che gli indennizzi “Pinto” non sono stati versati nei sei mesi a partire dal momento in cui la decisione della corte di appello diventò esecutiva ( Cocchiarella c. Italia, precitata, § 89). Pertanto, i richiedenti possono sempre definirsi “vittime”, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.
3. Sul ritardo nel pagamento dell’indennizzo “Pinto” nella richiesta no 40766/04
16. Il Governo stima che il ritardo nell’esecuzione della decisione “Pinto” che non del resto saprebbe rimettere in causa il contenuto di questa, sarebbe compensato comunque dalla concessione di interessi moratori al momento del pagamento.
17. La Corte stima che avuto riguardo alla natura della via di ricorso interna, il versamento degli interessi moratori non potrebbe essere determinante (vedere, mutatis mutandis, Simaldone c. Italia, no 22644/03, § 63, CEDH 2009 -… (brani)). Respinge pertanto questa eccezione.
4. Conclusione
18. La Corte constata che i motivi di appello in questione non incontrano nessun altro dei motivi di inammissibilità iscritti all’articolo 35 § 3 della Convenzione e li dichiara dunque ammissibili.
B. Sul merito
19. La Corte constata che i procedimenti controversi hanno avuto le seguenti durate:
i. richiesta no 26311/03: sei anni e sette mesi per un grado di giurisdizione (in data di introduzione del ricorso “Pinto”); il procedimento si è prolungato poi di otto mesi;
ii. richiesta no 26312/03: sei anni e dieci mesi per un grado di giurisdizione (in data di introduzione del ricorso “Pinto”); il procedimento si è prolungato poi di due anni e nove mesi;
iii. richiesta no 26320/03: nove anni ed un mese per un grado di giurisdizione;
iv. richiesta no 26323/03: sei anni e sette mesi per un grado di giurisdizione;
v. richiesta no 40766/04: quindici anni e sei mesi per due gradi di giurisdizione (in data di introduzione del ricorso “Pinto”); il procedimento si è prolungato poi di due mesi.
20. La Corte constata inoltre che gli indennizzi “Pinto” sono stati versati, in ritardo:
i. richiesta no 26311/03: dieci mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto” della corte di appello;
ii. richiesta no 26312/03: ventiquattro mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto” della corte di appello;
iii. richiesta no 26320/03: venti mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto” della corte di appello;
iv. richiesta no 26323/03: ventidue mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto” della corte di appello;
v. richiesta no 40766/04: diciannove mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto” della corte di appello.
21. La Corte ha trattato a più riprese delle richieste che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specie e ha constatato un’incomprensione dell’esigenza del “termine ragionevole”, tenuto conto dei criteri emanati in materia dalla sua giurisprudenza ben consolidata (vedere, in primo luogo, Cocchiarella c. Italia, precitata). Non vedendo niente che possa condurre ad una conclusione differente nella presente causa, la Corte stima che c’è luogo anche di constatare, in ogni richiesta, una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, per gli stessi motivi.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
22. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della non effettività del rimedio “Pinto” in ragione dell’insufficienza del risarcimento concesso dai corsi di appello “Pinto.”
23. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza Delle Cave Corrado c. Italia (precitata, §§ 43-46) e Simaldone c. Italia (precitata, §§ 71-72) l’insufficienza dell’indennizzo “Pinto” non rimette in causa l’effettività di questa via di ricorso. Pertanto, c’è luogo di dichiarare questi motivi di appello inammissibili per difetto manifesto di fondamento ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
24. Con una lettera del 20 ottobre 2004, i richiedenti si lamentano anche della violazione degli articoli 17 e 34 della Convenzione, per il fatto che il “legge Pinto” chiede di provare i danni morali subiti come conseguenza della durata di un procedimento.
25. La Corte rileva che, come risulta dai fatti esposti nel riquadro qui accluso, le decisioni dei corsi di appello “Pinto” sono diventate definitive più di sei mesi prima del 20 ottobre 2004, data di introduzione dei motivi di appello dei richiedenti tratti dagli articoli 17 e 34 della Convenzione. Pertanto, la Corte stima che vi è luogo di dichiarare questi inammissibili per tardività, ai sensi dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione. Peraltro, la Corte stima che questi motivi di appello, strettamente legati a quelli relativi all’effettività del rimedio “Pinto”, sarebbero stati comunque manifestamente privi di fondamento, avuto riguardo alla conclusione che figura sopra al paragrafo 23 (vedere, mutatis mutandis, Fascini c. Italia, no 56300/00, § 45, 5 luglio 2007).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
27. I richiedenti richiedono le seguenti somme per la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
No richiesta Pretese a titolo del danno morale per la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
1. 26311/03 4 648,48 EUR
2. 26312/03 3 873,42 EUR
3. 26320/03 8 521,54 EUR
4. 26323/03 4 131,66 EUR per ogni richiedente
5. 40766/04 19 625,36 EUR
28. Chiedono anche delle somme supplementari, da determinare da parte della Corte, per l’eventuale prolungamento dei procedimenti principali dopo la constatazione di violazione da parte della giurisdizione “Pinto” e per la persistenza della qualità di “vittime” dopo l’esaurimento della via di ricorso interna. Chiedono anche alla Corte di risarcirli per la violazione addotta dell’articolo 13.
29. Il Governo stima che i richiedenti sono stati risarciti in modo adeguato e sufficiente nella cornice dei ricorsi “Pinto.”
30. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia (precitata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in equità, la Corte assegna ad ogni richiedente la somma indicata sotto nel riquadro, paragonata agli importi che avrebbe concesso in mancanza di vie di ricorso interne, alla vista dell’oggetto di ogni controversia, dell’esistenza di ritardi imputabili ai richiedenti e dell’eventuale prolungamento dei procedimenti principali dopo la constatazione di violazione da parte della giurisdizione “Pinto.”
No richiesta Somma che la Corte avrebbe accordato in mancanza di vie di ricorso interne Percentuale assegnata dalla giurisdizione “Pinto” Somma accordata per danno morale
1. 26311/03 6 000 EUR, in data presa in conto dalla giurisdizione “Pinto”) il 25,81% 1 150 EUR così come
400 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
(nessuna somma accordata per la durata supplementare dopo la constatazione di violazione da parte della giurisdizione “Pinto” (vedere Giuseppina ed Orestina Procaccini c. Italia [GC], no 65075/01, § 143, 29 marzo 2006,)
2. 26312/03 6 000 EUR, in data presa in conto con la giurisdizione “Pinto”) il 38,73% 3 873 EUR, somma chiesta dal richiedente, includente l’indennizzo per la durata supplementare dopo constatazione di violazione da parte dellagiurisdizione “Pinto” ed il ritardo nel pagamento dell’indennizzo “Pinto”)
3. 26320/03 12 000 EUR il 32,28% 1 530 EUR così come
1 400 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
4. 26323/03 6 000 EUR ad ogni richiedente 34,43% ad ogni richiedente Ad ogni richiedente:630 EUR
così come
1 600 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
5. 40766/04 20 000 EUR, in data presa in conto dalla giurisdizione “Pinto”) il 25,83% 3 830 EUR così come
1 300 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
(nessuna somma accordata per la durata supplementare dopo constatazione di violazione da parte della giurisdizione “Pinto” (vedere Giuseppina ed Orestina Procaccini c. Italia [GC], no 65075/01, § 143, 29 marzo 2006,)
B. Oneri e spese
31. I consiglieri dei richiedenti chiedono il rimborso degli oneri e delle spese relativi ai ricorsi “Pinto” ed al procedimento dinnanzi alla Corte. Lasciano alla Corte la cura di fissare gli importi. In quanto al procedimento a Strasburgo, si limitano ad affermare che, in altre cause, la Corte avrebbe stimato eccessive le loro note spese mentre erano redatte secondo la tabella in vigore in Italia dal 2004.
32. Il Governo non ha preso a questo riguardo posizione.
33. Per ciò che riguarda gli oneri e le spese dei procedimenti “Pinto”, la Corte stima ragionevole la somma assegnata dai corsi di appello, tenuto conto della durata e della complessità dei procedimenti “Pinto”. Decide pertanto di non accordare niente a questo titolo.
34. In quanto agli oneri e alle spese incorse dinnanzi a lei, la Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il sussidio degli oneri e delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (Can ed altri c. Turchia, no 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008). Nello specifico, la Corte constata la mancanza di giustificativi e decide pertanto di non accordare niente.
C. Interessi moratori
35. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste e di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza;
2. Dichiara le richieste ammissibili in quanto ai motivi di appello derivati della durata eccessiva dei procedimenti, articolo 6 § 1 della Convenzione, ed inammissibili per il surplus;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme per danno morale:
i. richiesta no 26311/03: 1 550 EUR (mille cinque cento cinquanta euro);
ii. richiesta no 26312/03: 3 873 EUR (tremila otto cento settantatre euro);
iii. richiesta no 26320/03: 2 930 EUR ( duemila nove cento trenta euro);
iv. richiesta no 26323/03: ad ogni richiedente, 2 230 EUR (duemila due cento trenta euro);
v. richiesta no 40766/04: 5 130 EUR (cinquemila cento trenta euro).
b) che alle somme sopra, occorre aggiungere ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi sono da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge le domande di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 28 settembre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Francesca Tulkens
Cancelliere Presidentessa
ALLEGATO
Numero di richiesta e data di introduzione Dettagli richiedenti Procedimento principale e procedimento “Pinto” ivi relativo
1. no 26311/03introdotta il 3 giugno 1999 OMISSIS italiano,
nato NEL 1935,
risiedendo a Bergamo Procedimento principale Oggetto: risarcimento in seguito ad un incidente stradale.
Prima istanza: tribunale di Bergamo (RG no 938/95) dal 24 febbraio 1995 al 14 giugno 2002; 2 rinvii d’ ufficio. Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Venezia, ricorso introdotto il 27 settembre 2001, domanda di risarcimento del danno subito.
Decisione: 17 gennaio 2002, depositata il 15 febbraio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole, procedimento preso in conto fino in data di introduzione del ricorso,; 1 549 EUR per danno morale e 1 085 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 2 novembre 2002.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 30 gennaio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 16 dicembre 2002.
2. no 26312/03introdotta il 17 febbraio 2000 OMISSIS cittadino italiano, nato nel 1953, residente ad Osio Sopra (Bergamo), Procedimento principale Oggetto: ingiunzione di pagamento ed opposizione a questa.
Prima istanza: tribunale di Bergamo (RG no 4010/94) dall’8 novembre1994 al 20 luglio 2004; 1 rinvio di ufficio. Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Venezia, ricorso introdotto il 27 settembre 2001, domanda di risarcimento del danno subito.
Decisione: 13 dicembre 2001, depositata il 21 dicembre 2001; constatazione del superamento di una durata ragionevole (procedimento preso in conto fino in data di introduzione del ricorso); 2 324 EUR per danno morale e 1 085 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 4 febbraio 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 30 gennaio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 14 gennaio 2004.
3. no 26320/03introdotta il 11 marzo 2000 OMISSIS cittadino italiano, nato nel 1966, residente ad Albino (Bergamo), Procedimento principale Oggetto: risarcimento in seguito ad un incidente stradale.
Prima istanza: tribunale di Bergamo (RG no 3148/91) dal 25 giugno 1991 al 24 luglio 2000. Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Venezia, ricorso introdotto il 6 settembre 2001, domanda di risarcimento del danno subito.
Decisione: 6 dicembre 2001, depositata il 9 gennaio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 3 873 EUR per danno morale e 1 446 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: al più tardi 24 febbraio 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 30 gennaio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 3 ottobre 2003.
4. no 26323/03introdotta il 18 aprile 2000 OMISSIS cittadino italiano, nato nel 1940, residente a Carvico (Bergamo) (il “primo richiedente”)
e
OMISSIS società che ha la sua sede a Carvico (Bergamo) (il “secondo richiedente”) Procedimento principale Oggetto: esecuzione di un contratto.
Prima istanza: tribunale di Bergamo (RG no 2842/93) dal 19 giugno 1993 al 16 febbraio 2000; 1 rinvio di ufficio. Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Venezia, ricorso introdotto il 6 settembre 2001, domanda di risarcimento del danno subito.
Decisione: 29 novembre 2001, depositata il 17 dicembre 2001; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 2 066 EUR ad ogni richiedente per danno morale e 1 653 EUR congiuntamente per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 17 ottobre 2002.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 30 gennaio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 7 novembre 2003.
5. no 40766/04introdotta il 13 marzo 2001 OMISSIS cittadino italiano, nato nel 1940, residente a Gazzaniga (Bergamo), Procedimento principale Oggetto: risarcimento in seguito all’inadempimento di un contratto.
Prima istanza: tribunale di Bergamo (RG n o560/86) dal 20 febbraio 1986 al 14 settembre 1994; 2 rinvii di ufficio.
Appello: corte di appello di Brescia (RG no 316/95) dal 27 marzo 1995 al 24 novembre 2001; 3 rinvii di ufficio, 2 rinvii per sciopero degli avvocati. Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Venezia, ricorso introdotto il 6 settembre 2001, domanda di risarcimento del danno subito.
Decisione: 15 novembre 2001, depositata il 28 novembre 2001; constatazione del superamento di una durata ragionevole (procedimento preso in conto fino in data del ricorso); 5 165 EUR per danno morale e 1 746 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 27 febbraio 2002.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 22 luglio 2002 (prima comunicazione) e 27 maggio 2004, (comunicazione più dettagliata).
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 8 luglio 2003.