TERZA SEZIONE
CAUSA RASIDESCU C. ROMANIA
( Richiesta no 39761/03)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO
15 settembre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Rasidescu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 25 agosto 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 39761/03) diretta contro la Romania e in cui quattro cittadini di questo Stato, i Sigg. Ş. M C. R., M R. e R. R. e la Sig.ra A. – C. R. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 3 novembre 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da M D., avvocato a Bucarest. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Hora₫iu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 27 febbraio 2006, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti, membri della stessa famiglia, sono nati rispettivamente nel 1930, 1963, 1967 e 1930 e risiedono a Bucarest ed in Canada. Sono gli eredi del Sig. C. M. R..
5. L’ 11 novembre 1947, un bene immobiliare appartenente al Sig. C. M. R. fu requisito dal ministero delle Cause interne. Il bene era formato da parecchie costruzioni e dal terreno afferente di 18 ettari (ha), che aveva una destinazione agricola ed era situato al numero 27 della via Drumul Potcoavei, nella città di Voluntari del distretto agricolo di Ilfov, a nord-est del primo distretto di Bucarest. Nel 1984, questo bene fu trasferito nel patrimonio del ministero della Difesa nazionale.
6. Con un giudizio definitivo del 5 giugno 1997, il tribunale di prima istanza di Buftea fece diritto ad un’azione introdotta dai richiedenti contro la prefettura di Ilfov ed ordinò a questa di restituire agli interessati un terreno di 15 ettari situato al suddetto indirizzo, considerando il loro requisito di proprietari.
7. In risposta alle istanze dei richiedenti che miravano all’esecuzione di questo giudizio, le autorità informarono questi dell’impossibilità del loro collocamento in possesso integrale sulla vecchia area, tenuto conto del rilascio di titoli di proprietà a favore di terze persone sul terreno in questione.
8. Secondo i richiedenti, questi titoli furono rilasciati negli anni 1999-2000. Impegnarono in seguito dei procedimenti in giustizia in vista del loro annullamento.
A. L’azione per annullamento del titolo di proprietà riguardante un terreno di 2 ettari
9. Il 23 gennaio 2002, i richiedenti investirono il tribunale di
prima istanza di Buftea di un’azione contro il municipio di Voluntari, il ministero della Difesa e tre persone che si erano viste rilasciare il 14 luglio 2000 un titolo di proprietà per una superficie di 2 ettari del terreno di 15 ettari la cui proprietà era stata riconosciuta loro (paragrafo 6 sopra).
10. Con un giudizio del 21 febbraio 2002, il tribunale di prima istanza respinse l’azione.
11. Con una sentenza del 30 ottobre 2002, il tribunale dipartimentale di Bucarest respinse l’appello dei richiedenti.
12. I richiedenti formarono un ricorso (recurs) che fu respinto con una sentenza definitiva del 12 maggio 2003 della corte di appello di Bucarest al motivo che “la nullità del titolo di proprietà in questione non rimaneva più” nella misura in cui, dopo il rilascio di questo titolo, il terreno era stato trasferito dal demanio pubblico dello stato al demanio privato della città di Voluntari in virtù della decisione del Governo no 994/2002.
B. L’istanza amministrativa fondata sulla legge no 10/2001
13. Nel 2001, i richiedenti chiesero al municipio di Voluntari, in virtù della legge no 10/2001, di restituire loro il terreno di 18 ettari che era appartenuto al loro autore.
14. Con una decisione dell’ 11 novembre 2002 del municipio, i richiedenti si videro restituire 8,92 ettari dei 18 ettari che erano appartenuti al loro autore. Un titolo di proprietà fu emesso a loro favore.
15. Per ciò che riguarda il restante del terreno, il Governo rileva che le autorità hanno proposto ai richiedenti, il 16 giugno 2004 ed il 24 febbraio 2006, un terreno su un’altra area che rifiutarono.
16. Per ciò che riguarda l’area proposta dalle autorità, i richiedenti precisano che, siccome sapevano che c’erano dei terreni liberi vicino alla vecchia area, avevano chiesto che fosse situato in questa zona. Ora le autorità hanno proposto loro un terreno situato all’esterno del comune di Mogoşoaia. In più, secondo i richiedenti, era di cattiva qualità, era posto nel corridoio di atterraggio dell’aeroporto di Otopeni ed aveva un valore di mercato di “200 volte inferiore” a quello del loro terreno.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
17. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Romania ( no 63252/00, §§ 38-53, 1 dicembre 2005) e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15–20, 17 gennaio 2008,).
18. È anche pertinente nello specifico l’articolo 1 della decisione del Governo no 994 del 10 settembre 2002 secondo la quale un terreno di 49 ettari situato nella città di Voluntari era stato trasferito dal demanio pubblica dello stato e dell’amministrazione del ministero della Difesa nella proprietà pubblica della città di Voluntari.
IN DIRITTO
I. SULL’OGGETTO DELLA RICHIESTA
19. Nel loro formulario di richiesta, i richiedenti si lamentano del rifiuto delle giurisdizioni nazionali di annullare il titolo di proprietà rilasciata a terzi. Rilevano che, con la sentenza del 12 maggio 2003 della corte di appello di Bucarest, il loro diritto di proprietà sui 2 ettari di terreno è stato gravemente e irrimediabilmente violato, nella misura in cui il titolo dei terzi è stato confermato dai tribunali nazionali. Sempre nel formulario di richiesta, stimano che le autorità rumene avevano l’obbligo di restituire loro il bene “immobiliare intero, come era stato requisito.” Precisano infine che hanno subito dei danni “in ragione della perdita dei 2 ettari di terreno.”
20. In una lettera del 30 luglio 2007, i richiedenti notano, in risposta ad una perizia trasmessa dal Governo, che il valore del terreno di 2 ettari, come è oggetto della presente richiesta, è di 20 044 000 euro (EUR). Precisano peraltro, in una lettera del 6 ottobre 2008, che il valore di suddetto terreno è di 20 440 000 EUR (paragrafo 44 sotto).
21. Alla vista di ciò che precede, la Corte stima che è chiamata a pronunciarsi solo sulle violazioni addotte allo sguardo del terreno di 2 ettari, oggetto del procedimento deciso dalla sentenza del 12 maggio 2003 della corte di appello di Bucarest.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
22. I richiedenti si lamentano di un attentato al loro diritto al rispetto del loro bene in ragione del rifiuto delle giurisdizioni nazionali di annullare il titolo di proprietà rilasciata a favore di terzi per il terreno di 2 ettari, malgrado il diritto di proprietà riconosciuta ai richiedenti su questo terreno. Invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
23. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
24. Il Governo lega un’importanza particolare alle disposizioni della legge no 10/2001, come modificate dalla legge no 247/2005 che ha per obiettivo di accelerare il procedimento di restituzione dei beni statalizzati e, nei casi in cui tale restituzione si rivela impossibile, di accordare un indennizzo che consiste in una partecipazione, in quanto azionista, ad un organismo di collocamento dei valori mobiliari, “Proprietatea”, organizzato sotto forma di una società per azioni. Secondo il Governo, il risarcimento previsto dalla legislazione rumena soddisfa le esigenze della giurisprudenza della Corte.
25. I richiedenti combattono le tesi del Governo ed insistono sul fatto che l’atteggiamento abusivo delle autorità li ha posti nell’impossibilità di godere del loro diritto di proprietà. Stimano che il giusto equilibrio tra gli interessi generali della comunità e la salvaguardia del loro diritto è stato gravemente ignorato nello specifico.
26. La Corte osserva che i richiedenti si sono visti riconoscere il loro diritto di proprietà sul terreno di 2 ettari col giudizio definitivo del 5 giugno 1997 del tribunale di prima istanza di Buftea (paragrafo 6 sopra). Ora si trovano nell’impossibilità di vedersi restituire il terreno controverso in ragione dell’emissione da parte delle autorità di un titolo di proprietà a favore di terze persone sullo stesso terreno e del rifiuto delle giurisdizioni nazionali di annullare questo titolo. La Corte stima quindi che i richiedenti si trovano in una situazione simile ai richiedenti nella causa Străin ed altri precitate.
27. Ricorda di avere trattato a più riprese di cause che sollevano delle questioni simili a quelle dello specifico in cui ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere, tra altre, Porteanu c. Romania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006). Riafferma in particolare che, nel contesto legislativo rumeno che regola le azioni di rivendicazione immobiliare e la restituzione dei beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello stato di un bene altrui a terzi di buona fede, anche quando è anteriore alla conferma definitiva in giustizia del diritto di proprietà altrui, si analizza in una privazione di bene (Porteanu precitata, § 32,). Tale privazione, combinata con la mancanza totale di indennizzo, è contraria all’articolo 1 del Protocollo no 1 (Străin precitato, §§ 39, 43 e 59).
28. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che gli sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel presente caso.
29. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico il collocamento in fallimento del diritto di proprietà dei richiedenti sul loro bene, combinato con la mancanza totale di indennizzo, ha fatto subire a questi un carico sproporzionato ed eccessivo, incompatibile col diritto al rispetto del loro bene garantito con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
30. Pertanto, la Corte conclude che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1
DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DELL’INADEMPIMENTO DEL GIUDIZIO DEL 5 GIUGNO 1997 DEL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DI BUFTEA
31. I richiedenti stimano che il rifiuto delle giurisdizioni nazionali di annullare il titolo di proprietà rilasciata a terzi ha impedito loro di ottenere l’esecuzione del giudizio del 5 giugno 1997, il che ha recato offesa al loro diritto di accesso ad un tribunale come garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. Questa disposizione è formulata così nelle sue parti pertinenti nello specifico:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilità
32. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente male fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non incontra nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
33. Il Governo riconosce che il giudizio del 5 giugno 1997 precisava l’area del terreno, ma stima che si tratta nello specifico di un’impossibilità obiettiva di esecuzione su questa area e che, quindi, la presente causa è differente dalla causa Sabin Popescu c. Romania (no 48102/99, § 76, 2 marzo 2004,). Rileva per di più che un terreno di 8,92 ettari è stato restituito ai richiedenti sulla vecchia area e che un titolo di proprietà è stato rilasciato loro in questo senso. Per ciò che riguarda il terreno restante, visto che i titoli di proprietà erano stati rilasciati a terze persone, un terreno su un’altra area è stato proposto ai richiedenti, area che hanno rifiutato.
34. I richiedenti rilevano dalla loro parte che non c’erano titoli di proprietà rilasciati a favore di terzo al momento delle loro prime istanze che miravano all’esecuzione del giudizio del 5 giugno 1997. Stimano che in ragione dell’atteggiamento abusivo delle autorità hanno perso de facto il loro diritto di proprietà sulla parte di terreno che non era stata restituita loro sulla vecchia area.
35. La Corte ricorda che la presente richiesta riguarda il terreno di 2 ettari che è stato oggetto del procedimento deciso dalla sentenza del 12 maggio 2003 della corte di appello di Bucarest (paragrafo 21 sopra). Tenuto conto delle sue conclusioni che figurano sopra ai paragrafi 29 e 30, considera che non c’è luogo di deliberare sul merito di questo motivo di appello (vedere, tra altre, Barcanescu c. Romania, no 75261/01, § 37, 12 ottobre 2006; Dimitrie Dan Popescu c. Romania, no 21397/02, § 32, 14 dicembre 2006; Enciu e Lega c. Romania, no 9292/05, § 36, 8 febbraio 2007, e Muşat c. Romania, no 33353/03, § 45, 11 ottobre 2007).
IV. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DELL’INIQUITÀ DEL PROCEDIMENTO DECISO DALLA SENTENZA DEL 12 MAGGIO 2003 DELLA CORTE D’APPELLO DI BUCAREST
36. I richiedenti si lamentano dell’iniquità del procedimento deciso dalla sentenza del 12 maggio 2003 della corte di appello di Bucarest. Stimano che le giurisdizioni nazionali non hanno interpretato correttamente le disposizioni della legge.
37. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti garantiti dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
38. Ne segue che questo motivo di appello deve essere respinto come manifestamente mal fondato, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
39. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
40. I richiedenti chiedono 2 500 euro (EUR) al metro quadrato di terreno per danno materiale.
41. Il Governo nota che la richiesta riguarda il rigetto, con la sentenza del 12 maggio 2003 della corte di appello di Bucarest, dell’azione per annullamento di un titolo di proprietà riguardante un terreno di 2 ettari. Osserva che i richiedenti intendono così chiedere 50 000 000 di EUR a titolo del danno materiale. Sottolinea che non hanno fornito tuttavia nessuna perizia in quanto alla valutazione del terreno di 2 ettari situati “extra-muros.”
42. Presenta a questo riguardo un rapporto di perizia del maggio 2007 che ha come oggetto la valutazione di un metro quadrato di terreno situato a Voluntari, al numero 27 di via Drumul Potcoavei secondo cui il valore commerciale al metro quadrato è di 33,93 EUR.
43. I richiedenti contestano la perizia presentata dal Governo, stimando che ha considerato il terreno come situato extra-muros, mentre si tratta nello specifico di un terreno situato “intra-muros.” Aggiungono che le imposte che essi pagano per il terreno di circa 9 ettari che è stato restituito loro dalle autorità sono calcolati tenendo conto della sua categoria di terreno intra-muros.
44. Presentano anche una perizia del luglio 2007 secondo la quale il valore commerciale di un metro quadrato del terreno controverso è di 1 022 EUR. In una lettera del 30 luglio 2007, precisano che il valore del terreno di 2 ettari, oggetto della presente richiesta, è di 20 044 000 EUR dunque e ricordano che è posto intra-muros. In una lettera del 6 ottobre 2008, precisano che il valore del loro terreno è di 20 440 000 EUR.
45. In risposta, il Governo fornisce un nuovo rapporto di perizia dell’ ottobre 2007 secondo cui, a partire da un valore al metro quadrato del terreno controverso di 793,33 EUR, il suo valore totale è di 15 866 600 EUR. Infine, il Governo ha presentato una perizia del febbraio 2009 secondo la quale il valore di un metro quadrato del terreno in causa è di 228 EUR, il suo valore totale essendo di 4 560 000 EUR dunque.
46. Nelle circostanze dello specifico, la Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si è matura, così che conviene riservarla tenendo anche conto dell’eventualità di un accordo tra lo stato convenuto e gli interessati (articolo 75 §§ 1 e 4 dell’ordinamento della Corte).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che la richiesta riguarda il terreno di 2 ettari che è stato oggetto del procedimento deciso dalla sentenza del 12 maggio 2003 della corte di appello di Bucarest;
2. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello derivati dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (diritto al rispetto dei beni) e 6 § 1 della Convenzione (inadempimento del giudizio del 5 giugno 1997 del tribunale di prima istanza di Buftea) ed inammissibile per il surplus;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
4. Stabilisce che non c’è luogo di deliberare sul merito del motivo di appello tratto dall’articolo
6 § 1 della Convenzione;
5. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura; perciò:
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 15 settembre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente