Conclusione Violazione dell’art. 6-1; danno morale- risarcimento pecuniario; Non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
QUARTA SEZIONE
CAUSA RAFFIO C. ITALIA
( Richiesta n? 52962/99)
SENTENZA
STRASBURGO
12 febbraio 2002
DEFINITIVO
12/05/2002
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Raffio c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Sir Nicolas Bratza, presidente,
Sigg. Il Sig. Pellonp??, A. Pastor Ridruejo, L. Ferrari Bravo, il Sig. Fischbach, J. Casadevall, S. Pavlovschi, giudici, e del Sig. O’Boyle, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 gennaio 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui delle cittadine italiane, la Sig.ra A. R. e la Sig.ra C. R. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo il 31 ottobre 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). La richiesta ? stata registrata il 26 novembre 1999 sotto il numero di pratica 52962/99. I richiedenti sono rappresentati da G. R., avvocato a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile il 22 marzo 2001.
IN FATTO
3. Il 24 gennaio 1987, i richiedenti citarono la societ? a responsabilit? limitata I. dinnanzi al tribunale di Benevento per ottenere la risoluzione di un contratto preliminare di vendita di un terreno appartenente a loro ed il risarcimento dei danni subiti.
4. Il collocamento in stato della causa cominci? il 27 aprile 1987. Dopo un rinvio d?ufficio, l? 11 gennaio 1988 la convenuta chiese un rinvio in ragione di un impedimento dell’avvocato. Dopo un’udienza, con un’ordinanza del 4 luglio 1988, il giudice ordin? il collocamento in causa del Sig. G. che intervenne nel procedimento il 28 novembre 1988. Giunto il giorno, questo ultimo chiese il collocamento in causa di uno terzo. Delle cinque udienze previste tra il 4 dicembre 1989 ed il 15 aprile 1991, due furono rinviate d?ufficio e tre furono rinviate per la presentazione delle conclusioni. Il 24 giugno 1991, il Sig. G. rinunci? a mettere in causa la terza persona ed il giudice fiss? l’udienza per la presentazione delle conclusioni al 23 settembre 1991.
5. L’udienza di arringhe contemplata per il 2 febbraio 1993 fu rinviata d?ufficio in ragione della mutazione del giudice del collocamento in stato. Il 26 febbraio 1993, i richiedenti fecero richiesta affinch? la data dell’udienza fosse fissata. Con un’ordinanza del 4 marzo 1993, il presidente del tribunale fiss? la data al 21 settembre 1993. Questa udienza non avrebbe avuto luogo. Il 5 ottobre 1993, il giudice rinvi? la causa al 15 marzo 1994 in ragione dello sciopero degli avvocati. Con un’ordinanza del 21 giugno 1994, il tribunale invit? le parti a versare dei documenti alla pratica. Il 19 gennaio 1995, il giudice rinvi? la causa al 20 marzo 1995. Questa udienza fu rinviata d?ufficio al 23 marzo e, in seguito, al 22 giugno 1995. Il 29 marzo 1995, i richiedenti fecero nel frattempo, richiesta affinch? che la data dell’udienza fosse anticipata. Questa si tenne il 20 aprile 1995. Dopo due rinvii d?ufficio, il 30 gennaio 1997 le parti presentarono le loro conclusioni e l’udienza di arringhe dinnanzi alla camera competente si tenne il 17 marzo 1998.
6. Con un giudizio dello stesso giorno il cui testo fu depositato alla cancelleria il 22 maggio 1998, il tribunale accolse la domanda dei richiedenti.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
7. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
8. Il Governo si oppone a questa tesi.
9. Il periodo da considerare ? cominciato il 24 gennaio 1987 e si ? concluso il 22 maggio 1998.
10. ? durato circa undici anni e quattro mesi per un’istanza dunque.
10. La Corte ricorda di avere constatato in numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
11. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
13. I richiedenti si lamentano anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei loro beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo n? 1.
14. Avuto riguardo della constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 12 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stata, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
15. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare se non imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
16. I richiedenti richiedono ciascun0 60 000 000 lire italiane (ITL) a titolo del danno morale che avrebbero subito.
17. La Corte considera che c’? luogo di concedere ad ogni richiedente 16 000 euro (EUR) a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
18. I richiedenti chiedono anche 21 774 960 ITL per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
19. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 1 500 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte e l? accorda dunque ad ogni richiedente 750 EUR.
C. Interessi moratori
20. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo n?1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza ? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 16 000 EUR (sedicimila euro) per danno morale e 750 EUR (sette cento cinquanta euro) per oneri e spese,;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 3% l’anno a contare dalla scadenza di questo termine e fino al versamento;
4. Respinge le domande di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 12 febbraio 2002, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza
Cancelliere Presidente