Conclusione Violazione di P1-1
TERZA SEZIONE
CAUSA QUATTRONE C. ITALIA
( Richiesta no 67785/01)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
1 febbraio 2011
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Quattrone c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Guido Raimondi, giudici,
e da Marialena Tsirli, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio l’ 11 gennaio 2011,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 67785/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. G. Q. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 13 marzo 2001 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”). Il richiedente è deceduto il 4 agosto 2005. Con una lettera del 29 maggio 2007, F. P. A. Q., F. Q. e C. Q., hanno informato la cancelleria del fatto che avevano ereditato dal richiedente e che desideravano costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
2. Con una sentenza dell’ 11 gennaio 2007 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza controversa non era compatibile col principio di legalità e che aveva dunque infranto il diritto al rispetto dei beni del richiedente (Quattrone c.. Italia, no 67785/01, § 56, 11 gennaio 2007).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva una soddisfazione equa di 1 770 711,60 EUR a titolo di danno patrimoniale. Richiedeva, inoltre, una somma a titolo di indennità per danno morale ed il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 81 e punto 5 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti siano arrivate a tale accordo.
6. Le parti non hanno presentato osservazioni.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
8. A titolo di danno patrimoniale, tenuto conto dell’impossibilità di ottenere la restituzione del terreno, gli eredi del richiedente sollecitano il versamento di una somma di 1 770 711,60 EUR.
9. Il Governo contesta le modalità di calcolo del danno patrimoniale adoperato nelle sentenze sulla soddisfazione equa Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, (no 31524/96, 30 ottobre 2003) e Carbonara e Ventura c. Italia,( no 24638/94, 11 dicembre 2003) e stima che ad ogni modo la somma richiesta dagli eredi del richiedente è eccessiva.
10. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha rivisto la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, questa ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
12. Seguendo i criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
13. Nello specifico, il richiedente ha perso la proprietà del suo terreno nel 1983. Come risulta dalla perizia ordinata dalle giurisdizioni interne durante il procedimento nazionale, il valore della quota del terreno appartenente al richiedente in questa data era di 30 000 ITL il metro quadrato (paragrafo 11 della sentenza al principale) per una superficie totale di 75 734 metri quadrati.
14. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare congiuntamente agli eredi del richiedente 1 300 000 EUR per il danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
15. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente agli eredi del richiedente 66 000 EUR per la perdita di probabilità.
B. Danno morale
16. Gli eredi del richiedente chiedono la somma di 500 000 EUR.
17. Il Governo fa valere che il richiedente aveva già ottenuto un risarcimento nella cornice del rimedio “Pinto” e che ad ogni modo la somma richiesta è eccessiva.
18. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni hanno causato agli eredi del richiedente un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
19. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente agli eredi del richiedente 15 000 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale.
C. Oneri e spese
20. Giustificativi in appoggio, gli eredi del richiedente chiedono il rimborso degli oneri incorsi nel procedimento dinnanzi alla Corte, a concorrenza di 38 027,84 EUR, tassa sul valore aggiunto (IVA) e contributi alla cassa di previdenza degli avvocati (CPA) inclusi.
21. Il Governo sostiene che gli eredi del richiedente non hanno supportato la loro richiesta e che ad ogni modo la somma richiesta è eccessiva.
22. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (Van di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A no 288, § 66).
23. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarne solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare congiuntamente agli eredi del richiedente 15 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
24. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente agli eredi del richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 1 366 000 EUR (un milione tre cento sessantasei mila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 15 000 EUR (quindicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 15 000 EUR (quindicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 1 febbraio 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Marialena Tsirli Josep Casadevall
Cancelliera collaboratrice Presidente