Conclusioni: Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Privazione di propriet?
QUARTA SEZIONE
CAUSA PREITE C. ITALIA
(Richiesta no 28976/05)
SENTENZA
STRASBURGO
17 novembre 2015
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Preite c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
P?ivi Hirvel?, presidentessa,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabovi?,
Yonko Grozev, giudici,
e di Francesca Elens-Passos, canceliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 20 ottobre 2015,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 28976/05) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), aveva investito la Corte il 26 luglio 2005 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
Il richiedente essendo deceduto il 1 gennaio 2012, i suoi quattro eredi-sua moglie OMISSIS ed i tre figli della coppia OMISSIS-hanno espresso il desiderio di continuare il procedimento dinnanzi alla Corte. OMISSIS essendo deceduta il 17 agosto 2013, gli altri tre richiedenti hanno informato la Cancelleria del fatto che avevano ereditato da questa. Per ragioni di ordine pratico, la presente sentenza continuer? di chiamare OMISSIS “il richiedente” bench? occorra assegnare oggi questa qualit? ai suoi tre eredi.
2. Il richiedente ? stato rappresentato da OMISSIS avvocato a Bari. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora, col suo vecchio coagente aggiunge, il Sig. N. Lettieri e col suo coagente, la Sig.ra P. Accardo.
3. Il richiedente adduce sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 della Convenzione un attentato ingiustificato al suo diritto al rispetto dei suoi beni e la violazione del suo diritto ad un processo equo.
4. Il 25 aprile 2008, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente faceva il proprietario di un terreno ubicato a Taurisano, nella regione dei Puglia, archiviato dal piano di urbanistica comunale del 1973 come facente parte della “zona agricola speciale E3”.
Il 18 aprile 1989, il terreno fu occupato dall’amministrazione pubblica che aveva deciso di costruire un mercato coperto ed una piazza. Con un’ordinanza del 5 maggio 1992, 8 586 metri squadrati furono espropriati.
6. Il progetto di costruzione del mercato riguardava anche il terreno vicino, appartenente al Sig. OMISSIS che fu espropriato allo stesso modo.
7. Il 25 marzo 1992, il richiedente cit? la municipalit? di Taurisano dinnanzi alla corte di appello di Lecce in vista dell’ottenimento di un’indennit? di espropriazione adeguata, corrispondente al valore commerciale del terreno, al senso della legge no 2359/1865. La municipalit? era rappresentata dal commissario incaricato della gestione finanziaria della citt?, in seguito alla dichiarazione di fallimento (dissesto, di questa.
8. Il 14 agosto 1992 entr? in vigore la legge no 359 del 8 agosto 1992, intitolata “Misure urgenti in vista di migliorare lo stato delle finanze pubbliche”) che contemplava nel suo articolo 5bis dei nuovi criteri per calcolare l’indennit? di espropriazione dei terreni. Questa legge si applicava espressamente ai procedimenti in corso e disponeva che per determinare se un terreno era edificabile, bisognava prendere in conto le possibilit? legali ed effettive di edificare (vedere diritto interno pertinente).
9. Durante il procedimento, la corte di appello di Lecce incaric? un perito di valutare il terreno. Secondo questo perito, il terreno del richiedente era edificabile, per la sua situazione e la sua vocazione ad essere edificato, vocazione edificatoria, anche se il piano di urbanistica in vigore dal 1973 l’avevano archiviato come agricolo. Il suo valore per metro quadrato era, al momento della sua occupazione, di 65 000 lire italiane, ITL; 33,57 euro (EUR).
10. In seguito, la corte di appello incaric? un secondo perito che stim? che al momento dell’occupazione, il terreno in questione valeva 51 700 ITL, 26,70 EUR, per metro quadrato.
11. L’amministrazione convenuta argu? che le due perizie dovevano essere allontanate sopra, perch? non rispondevano ai criteri stabiliti dall’articolo 5bis della legge no 359 dell? 8 agosto 1992 in quanto alla valutazione della natura di un terreno. La nuova legge imponeva difatti che solo l’indicazione contenuta nel piano di urbanistica poteva essere utilizzata per valutare la natura di un terreno. Escludeva dunque che si valutasse in concreto la natura del terreno come sarebbe potuto risultare al momento della perizia. Dato che il terreno controverso non era archiviato come edificabile dal piano di urbanistica ma come “agricolo speciale”, doveva essere considerato come agricolo, ed essere indennizzato all’altezza di 3 500 ITL, 1,81 EUR, il metro quadrato. Questo valore risultava dai criteri di calcolo per i terreni agricoli enunciati dalla legge no 865 del 1971. In appoggio delle sue tesi, l’amministrazione si rifer? alla perizia d? ufficio che era stata fatta nel procedimento introdotto dal vicino del richiedente.
12. Con una sentenza del 10 luglio 2000, la corte di appello stim? che c’era luogo di applicare il ragionamento seguito dal perito nominato nel procedimento concernente il vicino e decise di indennizzare il terreno del richiedente come terreno agricolo, dato che questo non era archiviato come edificabile dal piano di urbanistica. La corte accord? un’indennit? di espropriazione di 3 500 lire italiane con metro quadrato, 1,81 EUR, per le ragioni menzionate sopra, ai termini dell’articolo 5bis della legge no 359 del 1992.
13. Il richiedente ricorse in cassazione.
14. Con una sentenza del 25 marzo 2005, la Corte di cassazione respinse il ricorso. Afferm? che l’articolo 5bis della legge no 359/1992, al suo capoverso 3, contemplava una distinzione rigida tra i terreni archiviati come edificabili e gli altri. Di conseguenza, i terreni archiviati come agricoli ma non utilizzati in agricoltura dovevano essere indennizzati come se fossero sfruttati ai fini agricoli. Quindi, ai termini del capoverso 4 di questa disposizione, c’era luogo di accordare un importo corrispondente al rendimento agricolo medio delle terre agricole della regione.
15. Con la sua sentenza no 181 di 2011, la Corte costituzionale dichiar? che l’articolo 5bis della legge no 359/1992 era incompatibile con la Costituzione, nella misura in cui l’indennit? di espropriazione per i terreni non archiviata come edificabili era determinata sulla base di un calcolo astrae. Non poteva avere indennizzo adeguato se si faceva astrazione del valore di mercato del terreno, e questa ultima dipendeva delle caratteristiche reali del bene. Bisognava basare l’indennit? di espropriazione su una valutazione in concreto dei terreni dunque.
16. Il richiedente non si ? potuto avvalere di questa sentenza della Corte costituzionale, il procedimento intentato da lui essendo finito gi? sopra si al momento del pronunziato della sentenza no 181 di 2011.
17. Il vicino del richiedente si ? potuto avvalere della sentenza della Corte costituzionale, perch? il procedimento a lui concernente era ancora pendente al momento del pronunziato della sentenza. Il 6 giugno 2013, la Corte di cassazione ha rinviato cos? la pratica alla corte di appello di Bari, affinch? si conformasse alla sentenza della Corte costituzionale. In una perizia del 2 ottobre 2014, il perito nominato dalla corte di appello ha potuto valutare in concreto il terreno del vicino, e ha stimato che al momento dell’espropriazione (1992) il suo valore era di 20,50 EUR per metro quadrato.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
18. La legge no 2359/1865, nel suo articolo 39, contemplava che in caso di espropriazione di un terreno, l’indennit? da versare doveva corrispondere al valore commerciale del terreno al momento dell’espropriazione.
19. La legge no 865/1971, completata dall’articolo 4 della decreto-legge no 115/1974, diventato legge no 247/1974 in seguito, cos? come con l’articolo 14 della legge no 10/1977, introdusse dei nuovi criteri: l’indennizzo per ogni terreno, che fosse agricolo o edificabile, doveva essere calcolato come se si fosse trattato di un terreno agricolo.
20. Con la sentenza no 5 del 25 gennaio 1980, la Corte costituzionale dichiar? incostituzionale la legge no 865/1971, al motivo che questa trattava in modo identiche due situazioni molto differenti, ossia che contemplava lo stesso tipo di indennizzo per i terreni edificabili ed i terreni agricoli. In seguito a questa sentenza, l’articolo 39 della legge no 2359/1865 riorganizz? i suoi effetti.
21. Il Parlamento adott? la legge no 385 del 29 luglio 1980 che reintroduceva i criteri che erano appena stati dichiarati incostituzionali, ma questa volta provvisoriamente. La legge disponeva difatti che la somma versata era un acconto che doveva essere completato da un’indennit? che sarebbe stata calcolata sulla base di una legge da adottare che prevedeva dei criteri di indennizzo specifici per i terreni edificabili.
22. Con la sentenza no 223 del 15 luglio 1983, la Corte costituzionale dichiar? incostituzionale la legge no 385/1980, al motivo che questa sottoponeva l’indennizzo in caso di espropriazione di un terreno edificabile all’adozione di una legge futura, e che reintroduceva, anche se questo era solamente in via provvisoria, dei criteri di indennizzo gi? dichiarati incostituzionali. A questo riguardo, la Corte costituzionale ricord? che il legislatore era tenuto di prendere in conto il fatto che una legge dichiarata illegale smetteva immediatamente di produrre i suoi effetti, e sottoline? la necessit? di elaborare delle disposizioni che accordassero delle indennit? di espropriazione conseguente (serio ristoro). In seguito alla sentenza no 223 del 1983, l’articolo 39 della legge no 2359/1865 espose di nuovo i suoi effetti.
23. La legge no 359 del 8 agosto 1992 (“Misure urgenti in vista di migliorare lo stato delle finanze pubbliche”) introdusse, nel suo articolo 5bis, una misura “provvisoria, eccezionale ed urgente”, che aveva come scopo la correzione delle finanze pubbliche, valida fino all’adozione di misure strutturali. Questa disposizione si applicava ad ogni espropriazione in corso ed ad ogni procedimento pendente afferente. Pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi il 13 agosto 1992, l’articolo 5bis della legge no 359/1992 entr? in vigore il 14 agosto 1992. Questa disposizione contemplava due modalit? differenti per il calcolo dell’indennizzo per i terreni edificabili, da una parte, capoversi 1 e 2, e per i terreni agricoli, altro parte (capoverso 4).
24. Per decidere dell’indennizzo di un terreno, l’articolo 5bis della legge no 359 del 1992 imponeva di determinare a priori la natura del terreno, edificabile o agricolo. A questo riguardo, il capoverso 3 dell’articolo 5bis contemplava che “per determinare se un terreno ? edificabile o non bisogna prendere in conto le possibilit? legali ed effettive di edificare nel momento in cui il terreno ? colpito di un permesso di espropriare.”
25. L’interpretazione di questa disposizione non era univoca quando si trattava di determinare la natura dei terreni che, in dispetto della loro archiviazione come agricoli da parte del piano di urbanistica, non erano utilizzati per l’agricoltura e presentavano delle caratteristiche facenti risultare la loro vocazione ad essere edificati. Con la sentenza no 172 del 23 aprile 2001, le sezioni riunite della Corte di cassazione precisarono che soli i terreni archiviati come edificabili col piano di urbanistica potevano essere considerati come edificabili alle fini dell’indennit? di espropriazione. Di conseguenza, ogni terreno non archiviato come edificabile col piano di urbanistica doveva essere indennizzato come un terreno agricolo utilizzato in agricoltura, ai termini del capoverso 4 dell’articolo 5bis, senza tenere conto delle caratteristiche reali del bene e della sua vocazione ad essere edificato.
26. Ai termini del capoverso 4 dell’articolo 5bis della legge no 359 del 1992, per calcolare l’indennit? di espropriazione nel caso di un terreno archiviato come agricolo ma non coltivato, bisognava applicare lo stesso criterio utilizzato per indennizzare un terreno sfruttato in agricoltura, su base di un calcolo astrae e forfetario risultato ad una somma che corrisponde al valore medio di rendimento agricolo dei terreni della regione.
27. Il Repertorio delle disposizioni sull’espropriazione, decreto del presidente della Repubblica no 327/2001, modificato dal decreto-legge no 302/2002, entrato in vigore il 30 giugno 2003, ha codificato le disposizioni esistenti ed i principi giurisprudenziali in materia di espropriazione. L’articolo 40 del Repertorio ha ripreso per l’essenziale i criteri di determinazione dell’indennit? di espropriazione prevista dall’articolo 5bis della legge no 359/1992 per i terreni non edificabili, mentre l’articolo 37 del Repertorio ha ripreso quelli concernente i terreni edificabili.
28. Con la sua sentenza no 181 di 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 5bis della legge no 359 del 1992, in quanto ai criteri utilizzati per calcolare l’importo dell’indennizzo in caso di espropriazione di terreni non archiviati come edificabili che si applicavano a prescindere molte caratteristiche reali dell’espropriato. L’Alta Giurisdizione ha stimato che per avere un indennizzo adeguato occorreva che questa sia in rapporto col valore commerciale del terreno, ci? che ? era unicamente possibile se il terreno in questione era valutato in concreto.
29. Con la sua sentenza no 348 del 2007, la Corte costituzionale aveva dichiarato peraltro gi? incostituzionale l’articolo 5bis della legge no 359 di 1992, in quanto ai criteri utilizzati per calcolare l’importo dell’indennizzo in caso di espropriazione di terreni edificabili. L’indennit? a versare in caso di espropriazione di un terreno edificabile era calcolata secondo una formula che arriva al 30% del valore commerciale difatti, potendo andare in certi casi fino al 50%.
IN DIRITTO
I. OSSERVAZIONE PRELIMINARE
30. La Corte nota al primo colpo che il richiedente ? deceduto il 1 gennaio 2012. I suoi quattro eredi-OMISSIS -hanno espresso il desiderio di continuare il procedimento dinnanzi alla Corte. La OMISSIS essendo deceduta il 17 agosto 2013, i tre bambini del richiedente hanno fatto sapere che avevano ereditato di questa e hanno confermato il loro desiderio di inseguire l’istanza.
31. Il Governo, informato di questa situazione, non ha sollevato di obiezioni.
32. La Corte stima che gli eredi del richiedente e di sua sposa, avuto riguardo all’oggetto della presente causa, possono pretendere avere un interesse sufficiente per giustificare del perseguimento dell’esame della richiesta e gli riconosce quindi la qualit? per sostituirsi oramai a lui nello specifico (vedere, per esempio, X c. Francia, 31 marzo 1992, ? 26, serie Ha no 234-C, p. 89,; il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, ?? 47-48, 11 ottobre 2005.
II. SULLA DOMANDA DI RADIAZIONE DELLA RICHIESTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 DELLA CONVENZIONE
33. Il 27 gennaio 2014, il Governo ha investito la Corte di una dichiarazione unilaterale che sollecitava in compenso la radiazione della causa del versamento di una somma (38 000 EUR) e della riconoscenza della violazione del diritto al rispetto dei beni al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 della Convenzione.
34. Il richiedente si ? opposto a questa proposta. Ha osservato che l’importo offerto era largamente inferiore al valore del terreno controverso, come risulta delle perizie di ufficio effettuato durante procedimento ed anche della perizia di ufficio del 2 ottobre 2014 concernente il terreno del vicino.
35. La Corte riafferma che, in certe circostanze, pu? essere indicato di cancellare una richiesta dal ruolo in virt? dell’articolo 37 ? 1 c, della Convenzione sulla base di una dichiarazione unilaterale del governo convenuto anche se il richiedente desidera che l’esame della causa prosegua. Saranno tuttavia le circostanze particolari della causa che permetteranno di determinare se la dichiarazione unilaterale offre una base sufficiente affinch? la Corte conclusa che il rispetto dei diritti dell’uomo garantito dalla Convenzione non esige che insegua l’esame della causa al senso dell’articolo 37 ? 1 in fine (vedere, tra altri, Tahsin Acar c. Turchia (eccezioni preliminari) [GC], no 26307/95, ? 75, CEDH 2003 VI; Melnic c. Moldova, no 6923/03, ? 22, 14 novembre 2006.
36. Dopo avere esaminato i termini della dichiarazione del Governo ed avuto riguardo all’insieme delle circostanze della causa, la Corte stima che la dichiarazione in questione non offre una base sufficiente per concludere che il rispetto dei diritti dell’uomo non esige il perseguimento dell’esame della richiesta, Przemyk c. Polonia, no 22426/11, ? 39, 17 settembre 2013; Rossi e Variale c. Italia, no 2911/05, 3 giugno 2014.
37. Pertanto, la Corte respinge la domanda del Governo che tende alla radiazione della richiesta del ruolo in virt? dell’articolo 37 ? 1 c, della Convenzione e va’ ad inseguire perci? l’esame della causa al fondo.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
38. Il richiedente si lamenta del carattere inadeguato dell’indennit? di espropriazione che ? stata calcolata senza tenere conto delle caratteristiche reali del terreno, al senso dell’articolo 5bis, capoverso 4, della legge no 359 del 1992. Adduce la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 che si legge cos?:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
39. La Corte constata che questo motivo di appello non ? manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 ? 3, ha, della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
40. Il richiedente adduce che l’indennit? di espropriazione che ha ricevuto non ? adeguata visto che ? molto sensibilmente inferiore al valore commerciale del terreno. Questo deriva per il fatto che l’indennit? controversa non ? stata calcolata in funzione delle caratteristiche reali del terreno, ma sulla base di un calcolo astrae. Difatti, il terreno controverso era archiviato come “agricolo speciale”, ma non era sfruttato ai fini agricoli. Situato al centro citt?, a due cento metri dalla piazza principale, aveva vocazione ad essere edificato. Del resto, ? stato utilizzato dalla citt? per costruire un spazio commerciale (mercato coperto). Le giurisdizioni nazionali hanno fissato l’indennizzo come se il terreno era sfruttato in agricoltura, e hanno accordato una somma che corrisponde al rendimento agricolo medio dei terreni della regione, ai termini dell’articolo 5bis della legge no 359 del 1992. Il solo criterio che ? stato preso in conto ? stato l’archiviazione del terreno col piano di urbanistica del 1973, e nessuna importanza ? stata assegnata tanto agli sviluppi ulteriori sul piano urbanistico che dei fatti.
Il richiedente si congratula della sentenza con no 181 di 2011 della Corte costituzionale che ha dichiarato contrario alla Costituzione il modo di calcolo dell’indennit? di espropriazione per i terreni non archiviati come edificabili, previsto con l’articolo 5bis della legge no 359 del 1992. Osserva che tuttavia non si ? potuto avvalere di questa sentenza, il suo procedimento essendo finito gi? in 2011.
Il richiedente deplora l’atteggiamento del Governo che, malgrado la sentenza della Corte costituzionale, reitera i suoi argomenti secondo che il terreno deve essere considerato ed indennizzato come essendo un terreno agricolo. Chiede alla Corte di prendere in conto lo fa che, anche allo sguardo del diritto interno, la situazione di cui ha sofferto ? oramai illegale. A questo riguardo, osserva che il suo vicino ha potuto invocare utilmente la sentenza della Corte costituzionale dinnanzi alle giurisdizioni nazionali ed ottenere una notizia stimo di ufficio secondo la quale il terreno, tenuto conto delle sue caratteristiche reali che sono gli stessi del terreno del richiedente, valeva 20,50 EUR con metro quadrato al momento dell’espropriazione.
41. Il Governo osserva che l’espropriazione era conforme alla legge e rispondeva ad uno scopo legittimo di utilit? pubblica. Il solo punto in discussione ? quello relativo all’indennit? di espropriazione. Ora, la questione dell’indennizzo rientra nel margine di valutazione degli Stati, e la Corte non ? competente per determinare la natura del terreno controverso e rimettere in causa l’archiviazione urbanistica del bene.
Secondo il Governo, le giurisdizioni nazionali hanno, a buon diritto, indennizzato il terreno come un terreno agricolo, senza prendere in conto le caratteristiche reali del terreno. Chiede alla Corte di basare il suo ragionamento, ivi compreso alle fini della soddisfazione equa, sul fatto che il terreno ? archiviato come agricolo col piano di urbanistica. Non ? questione di indennizzare il terreno tenendo conto della sua vocazione ad essere edificato dunque, e le costruzioni erette dall’amministrazione pubblica non possono giocare nessuno ruolo. All’appoggio della sua tesi, il Governo ha depositato un parere che proviene dell’amministrazione pubblica, Agenzia delle entrate secondo che il richiedente avrebbe dovuto percepire 38 000 EUR ne pi? della somma percepita a titolo di indennit? di espropriazione, dato che si tratta di un terreno agricolo. Per determinare il valore probabile del terreno controverso al momento dell’espropriazione, sarebbe quindi inopportuno di prendere in conto le perizie di ufficio ordinato nel procedimento del richiedente o la perizia di ufficio effettuato sul fondo del vicino, il procedimento relativo a questo ultimo che ? ne pi? ancora pendente.
2. Valutazione della Corte
42. La Corte constata innanzitutto che le parti si accordano per dire che c’? stata “privazione dei beni” al senso della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
43. Come ha precisato a pi? riprese, la Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 contiene tre norme distinte: “la prima che si esprime nella prima frase del primo capoverso e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della propriet?; la seconda, che figura nella seconda frase dello stesso capoverso, prevede la privazione di propriet? e la sottopone a certe condizioni; in quanto alla terza, registrata nel secondo capoverso, riconosce agli Stati il potere, tra altri, di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale. Non si tratta pertanto di regole prive di rapporto tra esse. La seconda e la terza fanno riferimento agli esempi particolari di attentati al diritto di propriet?; quindi, si devono interpretare alla luce del principio consacrato dalla prima” (vedere, tra altre, sentenza James ed altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, ? 37, serie A no 98 che riprende parte i termini dall’analisi che la Corte ha sviluppato nella sua sentenza Sporrong e L?nnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, ? 61, serie A no 52, p. 24; vedere anche le sentenze I Santi Monasteri c. Grecia, 9 dicembre 1994, ? 56, serie A no 301-ha, p. 31, Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 55, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 106, CEDH 2000 I.
44. Una misura di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere, tra altre, Sporrong e L?nnroth, precitata, ? 69, p. 26). La preoccupazione di garantire tale equilibrio si riflette nella struttura dell’articolo 1 del Protocollo no 1 tutto intero, dunque anche nella seconda frase che si deve leggere alla luce del principio consacrato dalla prima. In particolare, deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto da ogni misura applicata dallo stato, ivi comprese le misure che privano una persona della sua propriet? ( Pressos Compania Naviera S.p.A. ed altri c. Belgio, 20 novembre 1995, ? 38, serie A no 332, p. 23; ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC], no 25701/94, ?? 89-90, CEDH 2000-XII; Sporrong e L?nnroth, precitata, ? 73, p. 28).
45. Controllando il rispetto di questa esigenza, la Corte riconosce allo stato un grande margine di valutazione tanto per scegliere le modalit? di collocamento in opera quanto per giudicare se le loro conseguenze si trovano legittimate, nell’interesse generale, con la preoccupazione di raggiungere l’obiettivo della legge in causa( Chassagnou ed altri c. Francia [GC], nostri 25088/94, 28331/95 e 28443/95, ? 75, CEDH 1999-III). Non potrebbe rinunciare per tanto al suo potere di controllo, in virt? del quale le appartiene di verificare che l’equilibrio voluto ? stato preservato in modo compatibile col diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni, al senso della prima frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1( Jahn ed altri c. Germania [GC], nostri 46720/99, 72203/01 e 72552/01, ? 93, CEDH 2005).
46. Per determinare se la misura controversa rispetta “il giusto equilibrio voluto? e, in particolare, se non fa pesare sui richiedenti un carico sproporzionato, c’? luogo di prendere in considerazione le modalit? di indennizzo previsto dalla legislazione interna. La Corte ha gi? detto a questo riguardo, che, senza il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di propriet? costituisce normalmente un attentato eccessivo. Un difetto totale di indennizzo potrebbe giustificarsi sul terreno dell’articolo 1 del Protocollo no 1 solo in circostanze eccezionali (I Santi Monasteri, ? 71, p. 35, ex-re della Grecia ed altri, ? 89, sentenze precitate). Questa disposizione non garantisce in ogni caso il diritto ad un risarcimento integrale (James ed altri, precitata, ? 54, p. 36; Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, ? 182, CEDH 2004-V).
47. Se ? vero che in numerosi casi di espropriazione lecita, come l’espropriazione isolata di un terreno in vista della costruzione di una strada o ad altri fini “di utilit? pubblica”, solo un indennizzo integrale pu? essere considerato come ragionevolmente in rapporto col valore del bene, questa regola non ? tuttavia senza eccezioni (Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC] (soddisfazione equa), no 25701/94, ? 78, 28 novembre 2002). Alcuni obiettivi legittimi “di utilit? pubblica”, come ne perseguono delle misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono militare per un rimborso inferiore al pieno valore commerciale, (Scordino c. Italia (no 1), [GC], no 36813/97, ?? 93-97, CEDH 2006 V).
48. Nello specifico, non ? contestato che l’ingerenza controversa abbia soddisfatto alla condizione di legalit? e perseguiva uno scopo legittimo di utilit? pubblica. Quindi, resta da ricercare se, nella cornice di una privazione di propriet? lecita, il richiedente ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo.
49. Il richiedente si lamenta del fatto che l’indennizzo del suo terreno-non utilizzato alle fini agricole – ? stato calcolato in funzione dell’articolo 5bis, capoversi 3 e 4, della legge no 359 di 1992, ai termini dai quali l’indennit? di espropriazione di un terreno archiviato come agricolo dal piano di urbanistica deve corrispondere al valore medio di rendimento agricolo dei terreni della regione.
50. La Corte ricorda che non ha per compito di controllare nell’astratto la legislazione controversa; deve limitarsi per quanto possibile ad esaminare i problemi sollevati dal richiedente per il caso di cui ? stata investita. A questo fine, deve, nello specifico, dedicarsi sulla legge suddetta nella misura in cui il richiedente risente delle ripercussioni di questa sui suoi beni (I Santi Monasteri, precitata, ? 55). Non spetta neanche alla Corte da decidere dell’archiviazione o della stima del terreno come ritenuto con l’amministrazione e poi le giurisdizioni interne, salvo a dimostrare che l’indennit? versata a questo titolo ? senza rapporto col valore reale del bene( Lallement c. Francia, no 46044/99, ? 20, 11 aprile 2002).
51. Nell’occorrenza, la Corte rileva che le giurisdizioni nazionali non hanno preso in conto il valore commerciale del terreno. Il loro calcolo non si ? basato sulla situazione del terreno e le sue caratteristiche reali difatti, cos? che c’? stato indennizzo come se il terreno controverso era stato sfruttato in agricoltura. Questo sistema che non tiene nessuno conto della diversit? delle situazioni, ignorando le differenze che risultano in particolare dalla configurazione dei luoghi, e che non permette quindi di calcolare un’indennit? di espropriazione in rapporto col valore commerciale di un terreno, ha portato la Corte costituzionale a concludere all’incompatibilit? delle disposizioni pertinenti con la Costituzione del resto.
Risulta sopra dalla situazione che l’indennit? di espropriazione versata al richiedente ? largamente inferiore al valore commerciale del terreno in questione. L’importo definitivo dell’indennizzo ? stato fissato a 1,81 EUR per metro quadrato, mentre il valore commerciale del terreno stimato alla data dell’occupazione era rispettivamente di 33 EUR circa o di 26 EUR circa con metro quadrato, e questo secondo le perizie di ufficio ordinato nel procedimento intentato dal richiedente. Peraltro, il terreno di cui il vicino del richiedente faceva il proprietario e che ? stato espropriato alla stessa epoca, per lo stesso progetto pubblico, ? stato valutato a 20,50 EUR con metro quadrato al momento dell’espropriazione.
52. Si tratta nello specifico di un caso di espropriazione isolata che non si trova in un contesto di riforma economica, sociale o politica e non ricollegarsi a nessuna altra circostanza particolare. Di conseguenza, la Corte non vede nessun obiettivo legittimo “di utilit? pubblica” che possa giustificare un rimborso talmente inferiore al valore commerciale.
53. Avuto riguardo all’insieme delle considerazioni che precedono, la Corte stima che l’indennizzo accordato al richiedente non era adeguato, visto il suo esiguo importo e la mancanza di ragioni di utilit? pubblica che potessero legittimare un indennizzo talmente inferiore al valore commerciale del bene. Ne segue che l’interessato ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo che non pu? essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorit? (Scordino c. Italia (no 1), precitata, ?? 99-103).
54. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
IV. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
55. Il richiedente adduce la violazione al suo diritto ad un processo equo come garantito con l’articolo 6 ? 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, disponi:
“1. Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile .”
56. Il Governo contesta questa tesi.
A. Sull’ammissibilit?
57. La Corte constata che questo motivo di appello non ? manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione e non urtarti a nessuno altro motivo di inammissibilit?. C’? luogo dunque di dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
58. Il richiedente si lamenta che le giurisdizioni nazionali non abbiano valutato il suo terreno in concreto e che hanno basato le loro decisioni su un ragionamento astrae al senso della legge no 359 del 1992. Si sono appellate inoltre sulla stima del fondo del vicino, al posto di prendere in conto la perizia di ufficio ordinate nella cornice del procedimento intentato dal richiedente.
59. Il Governo osserva che questi motivi di appello si confondono con quelli che ? stato sollevato sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
60. La Corte stima che i motivi di appello del richiedente si confondono a questo riguardo con quello che deriva, sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, del carattere inadeguato dell’indennit? di espropriazione e delle modalit? di calcolo di questa. Avuto riguardo ai conclusioni formulati sopra al paragrafo 54, la Corte non stima necessaria di esaminare separatamente sotto l’angolo dell’articolo 6 della Convenzione questa parte della richiesta.
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
61. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
62. Trattandosi del danno patrimoniale, il richiedente richiede una somma che corrisponde alla differenza tra il valore commerciale del terreno al momento dell’espropriazione in primo luogo e l’indennit? ottenuta al piano nazionale, pi? indicizzazione ed interessi. Per determinare il valore del bene nel 1992, chiede alla Corte di basarsi sulla prima perizia d?ufficio, o, sussidiariamente, sulla seconda perizia d? ufficio.
63. Osservando poi che l’amministrazione pubblica ha sfruttato il potenziale edificabile del suo terreno, in c’erigendo in particolare degli spazi commerciali che hanno secondo lui riportati alla citt? 1 500 000 euro (EUR), il richiedente sollecita inoltre il versamento di 500 000 EUR.
64. In quanto al danno morale, il richiedente sollecita il versamento di 200 000 EUR, dato che si tratta dell’ennesima espropriazione che ha subito.
65. Il Governo si oppone alle pretese del richiedente e sostiene che questo non ha dritto ad una somma superiore a quella proposta nella dichiarazione unilaterale, ossia 38 000 EUR, al motivo che il terreno controverso ? archiviato come agricolo dal piano di urbanistica. Inoltre, il costo di costruzione degli immobili costruiti dalla citt? non saprebbe essere risarcito. Ad ogni modo, bisogner? dedurre la somma gi? percepita dal richiedente al livello nazionale.
66. Trattandosi del danno morale, il Governo giudica le pretese del richiedente esorbitante.
67. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo morale di mettere un termine alla violazione e di cancellare ne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si pu? la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, ? 32, CEDH 2000-XI).
68. Nello specifico, in quanto all’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte ha detto che l’ingerenza controversa soddisfaceva alla condizione di legalit? e non era arbitraria, paragrafo 48 sopra. L’atto del governo italiano che ha tenuto per contrario alla Convenzione era un’espropriazione che sarebbe stata legittima se un indennizzo adeguato fosse stato versato, e nello specifico tale indennizzo doveva essere all’altezza del valore commerciale del bene, paragrafi 51-52 sopra. Ispirandosi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 1 del Protocollo no 1( Scordino c. Italia, no 1, precitata, ?? 93-98; Stornaiuolo c. Italia, no 52980/99, ? 61, 8 agosto 2006; Mason ed altri c. Italia (soddisfazione equa), no 43663/98, ? 38, 24 luglio 2007; Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italia, no 10557/03, ? 81, 1 aprile 2008; Mandola v. Italia, no 38596/02, ? 33, 30 giugno 2009; Zuccal? c. Italia, no 72746/01, ? 40, 19 gennaio 2010) la Corte stima che l’indennit? di espropriazione adeguata nello specifico avrebbe dovuto corrispondere al valore commerciale del bene al momento della privazione di questo.
69. Per determinare il valore probabile del terreno nel 1992, epoca dell’espropriazione, la Corte dispone di tre perizie d?ufficio. Le prime due relative al procedimento intentato dal richiedente, e che hanno valutato il terreno al momento dell’occupazione, o nel 1989, rispettivamente a circa 33 EUR ed a circa 26 EUR per metro quadrato, paragrafo 11 sopra. La terza, pi? recente, ordinata nel procedimento intentato dal vicino del richiedente, ha valutato il terreno a 20,50 EUR per metro quadrato all’epoca dell’espropriazione, ossia nel 1992, paragrafo 17 sopra.
70. Dato che la terza perizia ? l’unica ad avere determinato il valore del terreno del vicino all’epoca dell’espropriazione, la Corte stima opportuno basarsi su questa, tenuto conto delle similitudini che esistono tra i terreni del richiedente e quello del suo vicino. Parte dal principio che il terreno controverso valeva 20,50 EUR con metro quadrato nel 1992 dunque.
71. La Corte accorda di conseguenza una somma che corrisponde alla differenza tra il valore del terreno all’epoca dell’espropriazione, o 20,50 EUR per metro quadrato, e l’indennit? ottenuta a livello nazionale, o 1,81 EUR per metro quadrato, pi? indicizzazione ed interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento del terreno. Agli occhi della Corte, questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato sul capitale progressivamente rivalutato.
72. Tenuto conto di questi elementi, e deliberando in equit?, la Corte stima ragionevole di accordare al richiedente la somma di 420 000 EUR, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma, per danno patrimoniale.
73. In quanto al danno morale, deliberando in equit?, la Corte accorda 10 000 EUR, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
B. Oneri e spese
74. Giustificativi in appoggio, il richiedente chiede anche 15 513,32 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne e 35 950,03 EUR per quegli impegnato dinnanzi alla Corte.
75. Il Governo sostiene che queste pretese sono eccessive ed ingiustificate.
76. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole la somma di 20 000 EUR ogni onere confuso e l’accordo al richiedente.
C. Interessi moratori
77. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Respinge la domanda di radiazione dal ruolo della richiesta;
2. Dichiara la richiesta ammissibile;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare separatamente il motivo di appello derivato dell’articolo 6 della Convenzione;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i) 420 000 EUR, quattro-cento ventimila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii) 10 000 EUR, diecimila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
iii) 20 000 EUR, ventimila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 17 novembre 2015, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Francesca Elens-Passos P?ivi Hirvel?
Cancelliera Presidentessa