Conclusione Parzialmente inammissibile; Eccezione preliminare respinta (radiazione dal ruolo); Violazione di P1-1; Danno materiale e danno morale – risarcimento
TERZA SEZIONE
CAUSA PREDESCU C. ROMANIA
( Richiesta no 21447/03)
SENTENZA
STRASBURGO
2 dicembre 2008
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Predescu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 13 novembre 2008,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 21447/03) diretta contro la Romania e in cui il Sig. I. A. ha investito la Corte il 2 maggio 2003 a nome della Sig.ra M P., una cittadina di questo Stato, in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 2 maggio 2007, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero state esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
4. Dopo avere informato la Corte nel dicembre 2007 del decesso della Sig.ra M P. sopraggiunto il 31 marzo 1999, il Sig. A. P. e la Sig.ra A. W. il figlio e la figlia di questa, hanno indicato alla Corte che desideravano assumere il procedimento impegnato dinnanzi alla Corte a nome della Sig.ra M P. e hanno fornito un certificato di eredi datato 16 novembre 2007. A. P. è stato rappresentato dal Sig. I. A. successivamente e dalle Sig.re C. N. B. e C. A. D., avvocati a Craiova. A. W. è stata rappresentata anche da questi due ultimi avvocati.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. La Sig.ra M P. era nata nel 1910 ed aveva risieduto a San Antonio (Stati Uniti).
A. Fatti relativi all’introduzione della richiesta alla Corte
6. Il 2 maggio 2003, il Sig. I. A. manda alla Corte un formulario di richiesta a nome della Sig.ra M P.. Vi figuravano il riassunto dei fatti pertinenti, scritti in prima persona singolare, così come la sua richiesta di soddisfazione equa. Con le lettere del 10 luglio 2003 e del 6 aprile 2004 inviate alla Sig.ra M P., la cancelleria la invitò a precisare se desiderava scrivere alla Corte lei stessa o tramite il rappresentante nominato, I.A nel quale caso sarebbe stato necessario una procura. In risposta a queste lettere, I.A. fornisce una procura con la quale l’interessata gli dava mandato per rappresentarla nei procedimenti che prevedevano la restituzione dell’immobile precitato. Risultava dal documento che questa procura era stata autenticata nel 1996. Nell’aprile 2004, anche il figlio della Sig.ra M P., A. P., rispose alle lettere della cancelleria e diede procura ad I.A. riguardo alla richiesta in causa.
7. Con una lettera del 3 agosto 2004, la cancelleria confermò ad I.A. la registrazione della richiesta e l’invitò a tenerla informata di ogni elemento pertinente alla causa in questione, ivi compreso di un eventuale cambiamento di indirizzo della Sig.ra M P., ed ad indicarle se questa ultima era entrata in possesso effettivo della parte dell’immobile statalizzato restituito dalla sentenza definitiva del 7 novembre 2002 (paragrafo 13 sotto) ciò che I.A. confermò redigendo la risposta al plurale. Lo scambio delle lettere relative alla richiesta proseguì tra la cancelleria ed I.A, eccetto nel periodo in cui questo scambio si effettuò col figlio della Sig.ra M P. (A. P.) in ragione dello stato di salute di I.A.
8. Con una lettera del 3 maggio 2007, il cancelliere notificò alla Sig.ra M P. ed ad I.A. che il presidente della sezione aveva deciso di comunicare al Governo la richiesta in questione. Unì un’esposizione dei fatti che menzionava che la Sig.ra M P., nominata come richiedente, risiedeva negli Stati Uniti che riassumeva i procedimenti presentati nel formulario di richiesta come impegnati da questa, e che precisava il motivo di appello che derivava dall’impossibilità di godere del pianterreno della casa in questione. I.A. non ha fornito alcuna osservazione in risposta alle osservazioni presentate dal Governo.
9. Il 17 ottobre 2007, contattato dalla cancelleria a proposito del ricevimento effettivo delle osservazioni del Governo e dello statuto della Sig.ra M P., I.A. confermò il ricevimento delle osservazioni, che aveva trasmesso ad un avvocato, ed indicò che l’interessata era deceduta il
31 marzo 1999 e che non aveva ritenuto necessario che la cancelleria avrebbe dovuto essere informata di questo. Aggiunse che uno dei suoi eredi, A. P., avrebbe contattato la cancelleria a questo motivo. L’11 dicembre 2007 e il 12 febbraio 2008, A. P. ed A. W., il figlio e la figlia della Sig.ra M P., confermarono alla Corte il decesso di questa ultima, aggiungendo che avevano creduto che la cancelleria fosse già stata informata e che fosse già in possesso dei documenti pertinenti a questo riguardo. Peraltro, appellandosi ad un certificato di eredi del 16 novembre 2007, A. W. precisò a sua volta che desiderava assumere il procedimento impegnato dinnanzi alla Corte a nome della Sig.ra M P..
B. Fatti relativi all’immobile nazionalizzato dalle autorità
10. In virtù del decreto di statalizzazione no 92/1950, lo stato prese un giorno possesso dell’immobile della Sig.ra M P., composto da una casa ad un piano e dal terreno attiguo di 1729 m2, ubicato al 31 di via Caracal, a Craiova.
11. Il 7 aprile 1997, in virtù della legge no 112/1995, il consiglio dipartimentale di Dolj concluse un contratto di vendita con la famiglia E. avente per oggetto l’appartamento situato al pianterreno della casa in questione. Poco tempo dopo, questo appartamento fu rivenduto dal famiglia E. a terzi.
12. Il 29 marzo 1999, la Sig.ra M P. investì il tribunale di prima istanza di Craiova di un’azione per rivendicazione dell’immobile nazionalizzato nel 1950 ed per l’ annullamento del contratto di vendita del 7 aprile 1997, diretta contro il consiglio dipartimentale e la famiglia E. Dopo il suo decesso il 31 marzo 1999, il suo mandatario I.A. proseguì il procedimento. Il perito incaricato di identificare l’immobile in causa precisò che il terreno attiguo era di 750 m2, non avendo potuto identificare il restante del terreno rivendicato. I.A. non contestò le conclusioni del perito.
13. Con una decisione del 12 giugno 2002 del tribunale dipartimentale di Dolj confermata in ultima istanza da una sentenza del 7 novembre 2002 della corte di appello di Craiova, le giurisdizioni interne accolsero in parte l’azione introdotta dalla Sig.ra M P.. I tribunali giudicarono che l’immobile in questione era stato nazionalizzato in modo illegale dallo stato ed ordinarono la restituzione della casa e del terreno attiguo di 750 m2, eccetto l’appartamento situato al pianterreno della casa, vista la buona fede dei coniugi E. all’epoca della conclusione del contratto di vendita. Risulta dagli argomenti di I.A. che la famiglia P. si è vista restituire dalle autorità il piano della casa così come il terreno al quale faceva riferimento questa sentenza.
14. In una data non precisata, sulla base della legge no 10/2001 sulla restituzione dei beni statalizzati abusivamente (“la legge no 10/2001”), I. A. depositò presso il municipio di Craiova, a nome della Sig.ra M P. e di suo figlio, A. P., un’istanza per la restituzione della parte non restituita dell’immobile ubicato al 31 di via Caracal, a Craiova. Al termine di un procedimento amministrativo e giudiziale, con un giudizio del 28 aprile 2006 del tribunale dipartimentale di Dolj confermato da una sentenza definitiva del 27 febbraio 2007 dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia (“l’Alta Corte di cassazione”), le giurisdizioni accolsero la richiesta, per quanto riguardava la Sig.ra M P.. I tribunali rilevarono che la decisione precitata del 12 giugno 2002 (paragrafo 13 sopra) aveva autorità di cosa giudicata in quanto alla constatazione dell’illegalità della statalizzazione dell’immobile in questione e alla mancanza di titolo valido dello stato. Basandosi su una perizia e sulla legge precitata, giudicarono che la Sig.ra M P. aveva diritto di vedersi restituire dalle autorità locali un appezzamento di circa 219 m2 del terreno in causa, libero da costruzioni, e di vedersi concedere delle indennità di un importo di 76 035 euro (EUR) per il restante del terreno (760 m2) e di 226 851 179 lei rumeni (ROL) per il pianterreno della casa, venduto peraltro ai coniugi E., i tribunali respinsero la richiesta di A. P. per difetto di diritto di agire, nella misura in cui “questo ultimo non aveva portato nessuna prova di essere comproprietario dell’immobile controverso o erede del vecchio proprietario [la Sig.ra M P.] che era ancora in vita.”
15. Con un certificato del 16 novembre 2007, che prendeva in conto il decesso della Sig.ra M P. il 31 marzo 1999, un notaio pubblico constatò che A. P. ed A. W. erano gli eredi di questa con ciascuno una quota pari a 1/2 della sua eredità.
16. In seguito alla sentenza precitata del 27 febbraio 2007, con una decisione del 5 maggio 2008, il sindaco di Craiova ordinò la restituzione dell’appezzamento di 219 m2 e, in applicazione dell’articolo 16 della legge no 247/2005, il rinvio alla prefettura di Dolj della pratica concernente le misure di risarcimento fissato dai tribunali. Con un verbale del 9 maggio 2008, il municipio procedette alla restituzione del suddetto appezzamento tramite collocamento in possesso di un rappresentante degli eredi della Sig.ra M P..
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
17. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII, Păduraru c. Romania, no 63252/00, §§ 38-53, CEDH 2005-XII (estratti)) e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15–20, 17 gennaio 2008,). In questa ultima sentenza viene descritto in particolare il procedimento previsto dalla legge no 247/2005 dinnanzi alla Commissione centrale incaricata di esaminare le istanze, di valutare i beni e di rendere delle decisioni di indennizzo, procedimento che si svolge dopo il rinvio delle pratiche di restituzione e di indennizzo da parte delle prefetture (articolo 16).
18. L’articolo 67 del codice di procedimento civile (CPC) contempla che le parti in un procedimento giudiziale possono esercitare personalmente i loro diritti o tramite un mandatario (articolo 67 § 1). Il mandatario che beneficia di una procura generale può rappresentare il mandante in giustizia solo se questo diritto gli è stato concesso espressamente. Tuttavia, se il mandante non ha il suo domicilio o la sua residenza in Romania, il diritto di rappresentanza in giustizia viene presunto (articolo 67 §§ 2 e 3). L’articolo 71 del CPC contempla che il mandato non si estingue col decesso del mandante, ma continua a produrre degli effetti (dăinuieşte) fino al suo ritiro da parte degli eredi.
19. In una sentenza del 21 ottobre 2004, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha annullato delle decisioni pronunciate contro un contendente deceduto durante il procedimento al merito e che aveva continuato ad essere rappresentato dal suo mandatario: secondo lei, in una simile ipotesi, le disposizioni dell’articolo 71 del CPC dovevano essere combinate con quelle dell’articolo 67 § 1 del CPC, così che, a partire dal decesso di un contendente, erano i suoi eredi che diventavano parti del procedimento e che potevano confermare, una volta entrati nel procedimento, il mandato dato al mandatario che aveva rappresentato il defunto.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
20. I.A, a nome della Sig.ra M P., così come gli eredi di questa ultima adducono avere subito un attentato al loro diritto al rispetto dei loro beni, in ragione delle decisioni dei tribunali interni che, pure constatando l’illegalità della statalizzazione della casa in causa, hanno convalidato la vendita da parte dello stato dell’appartamento situato al pianterreno di questa, mettendoli nell’impossibilità di godere di questo appartamento. Invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
21. Il Governo combatte questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
1. Sulla domanda del Governo di cancellare la richiesta dal ruolo
22. Dopo essere stato informato dalla cancelleria del decesso della Sig.ra M P., il Governo ha chiesto che la richiesta venisse cancellata dal ruolo: visto che era stata introdotta in un’epoca in cui questa persona era già deceduta, questa ultima non poteva dunque investire la Corte di una richiesta, né farlo un mandatario a suo nome, così che i suoi eredi non potrebbero assumere ed perseguire una richiesta indebitamente introdotta.
23. A carico di questa tesi, la Sig.ra A. W. invoca l’articolo 71 del CPC (paragrafo 18 in fine). Stima che la procura data dalla Sig.ra M P. ad I.A. nel 1996 a proposito dell’immobile nel contenzioso ha continuato a produrre i suoi effetti dopo il decesso di questa e si appella a questo titolo a due procure del 28 marzo 2001 e 29 dicembre 2005 che non erano state fornite prima alla Corte, procure che suo fratello ed i due eredi hanno dato insieme rispettivamente ad I.A. per rappresentarli dinnanzi ai tribunali e le autorità a riguardo della restituzione dell’ immobile.
a) Ciò che riguarda A. P.
24. La Corte stima che non è necessario esaminare la domanda del Governo per quanto riguarda A. P., essendo la richiesta inammissibile a suo riguardo per i seguenti motivi.
25. La Corte ricorda che in virtù dell’articolo 47 § 6 dell’ordinamento della Corte incombe sul richiedente “di informare la Corte di ogni cambiamento di indirizzo e di ogni fatto pertinente all’esame della sua richiesta.” Ricorda poi che una richiesta può essere respinta come abusiva, ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione, se è stata fondata volontariamente su dei fatti inventati (Varbanov c. Bulgaria, 5 ottobre 2000, § 36, Raccolta delle sentenze e decisioni 2000-X; Řehák c. Repubblica ceca (déc.), no 67208/01, 18 maggio 2004; Popov c. Moldavia (no 1), no 74153/01, § 48, 18 gennaio 2005; Kérétchachvili c. Georgia (déc.), no 5667/02, 2 maggio 2006). Un’informazione incompleta e dunque ingannevole può essere qualificata anche come un abuso del diritto di ricorso individuale, in particolare quando riguarda il nocciolo della causa e il richiedente non spiega in modo sufficiente la sua trasgressione a divulgare le informazione pertinenti (Poznanski ed altri c. Germania, (déc.), no 25101/05, 3 luglio 2007).
26. Nel caso specifico, la Corte osserva che risultava dal formulario di richiesta e dai documenti forniti dopo la pratica che la Sig.ra M P. era ancora il titolare del diritto di proprietà sull’immobile in causa e che i differenti procedimenti interni pertinenti sono stati impegnati da lei o a suo nome (paragrafi 6, 8 e 14 in fine). Rileva che in nessun momento A. P. che ha espresso implicitamente, dall’ aprile 2004, il suo desiderio ad unirsi al procedimento impegnato da I.A. ed ha designato questo ultimo come rappresentante, ha informato la Corte del fatto che la Sig.ra M P. era deceduta dal 1999, nemmeno quando la cancelleria ha comunicato l’esposizione dei fatti al suo mandatario considerandola vivente, sulla base dei suddetti documenti, e considerandola ancora il richiedente, titolare del diritto controverso nella causa in oggetto (paragrafo 8 sopra). Per di più, la Corte nota che A. P. ha confermato alla Corte la veridicità di questo elemento essenziale per l’esame della richiesta solo nel dicembre 2007, o dopo che la cancelleria si era informata a proposito questo motivo presso I.A. ; inoltre, stima che A. P. non ha fornito nessuna spiegazione plausibile di questa carenza (a contrario, Al-Nashif c. Bulgaria, no 50963/99, §§ 88-89, 20 giugno 2002).
27. Secondo la Corte, la condotta del richiedente , che era di natura tale da indurla in errore su un elemento essenziale per l’esame della richiesta, è contraria alla vocazione del diritto di ricorso individuale, come previsto dalle disposizioni degli articoli 34 e 35 della Convenzione. Pertanto, per quanto riguarda A. P., la richiesta deve essere dichiarata inammissibile come abusiva, in virtù dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
b) Ciò che riguarda A. W.,
28. Per ciò che riguarda A. W., la Corte constata subito che non si potrebbe considerare che la sua condotta rilevi un esercizio abusivo del diritto di ricorso individuale, poiché l’interessata è intervenuta nel procedimento dinnanzi alla Corte, esprimendo il suo desiderio ad assumere e proseguire l’esame della presente richiesta in considerazione della sua qualità di erede della Sig.ra M P. solo il 12 febbraio 2008.
29. Esaminando la richiesta del Governo di radiazione dal ruolo dell’istanza per ciò che riguarda A. W., la Corte osserva che questo non adduce che questa ultima non desidererebbe proseguire il procedimento (articolo 37 § 1 a) della Convenzione) o che la controversia sarebbe decisa (articolo 37 § 1 b)) ma stima che non potrebbe assumere una richiesta indebitamente introdotta. Pertanto, la Corte deve esaminare se, alla luce delle circostanze dello specifico, non si giustifichi più il proseguimento dell’esame della richiesta (articolo 37 § 1 c) della Convenzione). La Corte osserva che risulta dai termini dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione che dispone di un grande margine a riguardo dell’identificazione dei motivi suscettibili di essere presi in considerazione per procedere ad una radiazione su questo fondamento, essendo inteso però che si devono trovare nelle circostanze particolari ad ogni causa (Associazione SOS Attentati e de Boëry c. Francia (déc.) [GC], no 76642/01, § 37, CEDH 2006 -… e la giurisprudenza citata).
30. La Corte rileva che, in altre cause simili, ha giudicato che l’impossibilità di godere di una parte di un immobile al riguardo del quale i tribunali hanno riconosciuto il carattere illegale della sua statalizzazione, in ragione della sua vendita da parte dello stato a terzi, doveva analizzarsi come una situazione continua (vedere, tra altre, Funke c. Romania, no 16891/02, §§ 19-20,
26 aprile 2007 e Savulescu c. Romania, no 1696/03, § 22, 12 luglio 2007). Stima che non c’è luogo nello specifico di scostarsi da questa giurisprudenza e di considerare che la sentenza definitiva del 27 febbraio 2007 dell’Alta Corte di cassazione abbia messo fine a questa situazione continua, con il riconoscimento ed il risarcimento della violazione addotta, il Governo non avendo fornito nessun elemento pertinente per provare che il pagamento effettivo dell’indennizzo per l’appartamento in causa è stato effettuato o, che almeno, lo sarà secondo un calendario prevedibile (vedere, mutatis mutandis, Matache c. Romania, no 38113/02, merito e soddisfazione equa, 9 ottobre 2006 e 7 giugno 2008).
31. Pertanto, la Corte considera che il caso specifico deve essere distinto dalle altre cause che ha cancellato dal ruolo in applicazione dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione (vedere, tra altre, le cause citate nella decisione Associazione SOS Attentati e de Boëry suddetta, § 37, ed Oya Ataman c. Turchia, no 47738/99, §§ 25-26, 22 maggio 2007, in cui la Corte ha giudicato che la questione sollevata dal richiedente non era più aggiornata e che questo non aveva informato a questo riguardo la Corte delle circostanze pertinenti). La richiesta presentata riguarda sempre una situazione continua di attualità (a contrario, Oya Ataman precitata, § 25) ed un motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1, al riguardo del quale l’erede precitata della Sig.ra M P. può stimarsi toccata personalmente (a contrario, Fairfield ed altri c. Regno Unito (déc.), no 24790/04, CEDH 2005-VI).
32. La Corte considera che alla luce delle precedenti circostanze dello specifico e delle conclusioni, sarebbe un po’ eccessivo ed artificiale sanzionare l’erede della Sig.ra M P. con la radiazione della presente richiesta per il modo in cui questa è stata sottoposta inizialmente alla Corte da I.A. Pertanto, la Corte stima che non ci sono motivi che le permettono di concludere che l’esame della richiesta non si giustifica più, ai sensi dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione. Quindi, conviene respingere la domanda del Governo di cancellare la richiesta dal ruolo e di proseguire l’esame di questa a riguardo di A. W.,(qui di seguito “il richiedente”).
2. Sull’eccezione del Governo tratta dall’inapplicabilità ratione materiae dell’articolo 1 del Protocollo no 1
33. Il Governo considera che il richiedente non beneficia di un “bene” e neanche di una “speranza legittima” relativa alla restituzione del pianterreno dell’immobile in questione e che la richiesta dovrebbe essere respinta come incompatibile ratione materiae. Difatti, dopo avere esaminato i termini della decisione del 12 giugno 2002 del tribunale dipartimentale, il Governo conclude che l’interessata non dispone di una decisione di giustizia che constata la mancanza di un titolo valido dello stato sull’immobile rivendicato e che i considerando della decisione suddetta che potrebbero essere letti in questo senso non godono dell’autorità di cosa giudicata.
34. Il richiedente non ha sottomesso alcuna osservazione su questo punto.
35. La Corte considera che l’argomento del Governo ritorna a sollevare un’eccezione di inammissibilità per incompatibilità ratione materiae allo sguardo dal motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1. Ricorda avere già giudicato che una decisione definitiva che constata il carattere illegale della statalizzazione da parte dello stato di un immobile ha per effetto di riconoscere, indirettamente e con effetto retroattivo, il diritto di proprietà del richiedente sull’immobile in causa, rendendo a questo proposito l’interessato titolare di un “bene” (Florescu c. Romania, no 41857/02, §§ 25-27, 8 marzo 2007 ed Ioana Petrescu ed altri c. Romania, no 23635/04, §§ 27-28, 3 giugno 2008). Peraltro, contrariamente al Governo, la Corte osserva che risulta dalle decisioni rese nel procedimento finito dalla sentenza del 27 febbraio 2007 dell’Alta Corte di cassazione che, anche se figurava solamente nei considerando della decisione del 12 giugno 2002, la constatazione relativa all’illegalità della statalizzazione dell’immobile alla quale era arrivata questa ultima decisione beneficiava dell’autorità di cosa giudicata (paragrafo 14 sopra).
36. Pertanto, la Corte considera che nella sua qualità di erede, il richiedente è titolare di un “bene” nei confronti del pianterreno dell’immobile in causa, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1, e che conviene respingere l’eccezione di incompatibilità ratione materiae sollevata dal Governo.
37. Peraltro, la Corte constata che la richiesta non è manifestamente male fondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che incontra nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararla ammissibile.
B. Sul merito
38. Il Governo reitera le osservazioni già formulate in altre cause simili, sostenitrici che l’ingerenza nel diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni è proporzionata, visto che ha la possibilità di vedersi concedere dei risarcimenti secondo il procedimento previsto dalle leggi numeri 10/2001 e 247/2005.
39. Il richiedente non ha presentato nessuna osservazione al merito.
40. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (Florescu, precitata, §§ 28-32 ed Ioana Petrescu ed altri, precitata, §§ 29-30).
41. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che gli sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel presente caso. La Corte riafferma in particolare che, nel contesto legislativo rumeno che regola le azioni di rivendicazione immobiliare e la restituzione dei beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello stato di un bene altrui a terzi in buona fede, anche quando è anteriore alla conferma in giustizia in modo definitivo del diritto di proprietà altrui, si analizza in una privazione di bene. Simile privazione, combinata con la mancanza totale di indennizzo, è contraria all’articolo 1 del Protocollo no 1 (Străin, precitata, §§ 39, 43 e 59).
42. La Corte ricorda che all’epoca dei fatti non c’era in dritto interno alcun rimedio efficace suscettibile di offrire un indennizzo per questa privazione (Străin, precitata, §§ 23, 26–27, 55–56; Porteanu, precitata, §§ 23–24 e 34–35). Per di più, pure prendendo nota della pronunzia della sentenza del 27 febbraio 2007 dell’Alta Corte di cassazione, la Corte considera che ad oggi, il Governo non ha dimostrato che il sistema di indennizzo messo in collocamento dalla legge no 247/2005 permetterebbe ai beneficiari di questa legge, ed in particolare al richiedente, di vedersi assegnare, secondo un procedimento ed un calendario prevedibile, un’indennità in rapporto col valore venale del bene di cui questa ultimo è stato privato (Ioana Petrescu ed altri, precitata, § 32, ed il paragrafo 30 in fine sopra).
43. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, il collocamento in fallimento del diritto di proprietà del richiedente sull’appartamento situato al pianterreno dell’immobile, combinato con la mancanza di indennizzo effettivo, gli ha fatto subire un carico sproporzionato ed eccessivo, incompatibile col diritto al rispetto dei suoi beni garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c’è violazione di questa disposizione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
44. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
45. A titolo di danno materiale, il richiedente richiede 60 000 euro (EUR) per l’appartamento ubicato al pianterreno della casa in questione e 150 000 EUR per il terreno di 760 m2 non restituito dalla sentenza del 27 febbraio 2007 dell’Alta Corte di cassazione. Si appella a questo titolo al valore del metro quadrato indicato in un documento stampato fornito da una società commerciale e che sarebbe utilizzato dagli studi notarili. Sollecita anche 5 000 EUR per il danno morale subito.
46. A riguardo della richiesta per danno materiale, il Governo mette in evidenza che i procedimenti per la concessione dei risarcimenti fissati dalla sentenza precitata del 27 febbraio 2007 sono pendenti, che la richiesta dei risarcimenti per l’appezzamento di 760 m2 non è prevista dal motivo di appello della parte richiesta e che se la Corte dovesse essere portata a concedere una somma per l’appartamento ubicato al pianterreno dell’immobile, questa non dovrebbe superare l’importo assegnato dalla suddetta sentenza, attualizzata rispetto al tasso di inflazione, o 25 695,4 nuovi lei rumeni (Ron). Peraltro, A. W. potrebbe vedersi concedere solo un importo corrispondente alla sua quota successoria, pari a ½. Riguardo al danno morale sollecitato, il Governo considera che una constatazione di violazione costituirebbe un risarcimento sufficiente del danno morale addotto e che, comunque, l’importo richiesto a questo titolo è eccessivo.
47. La Corte ricorda che è giunta alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione del collocamento in fallimento del diritto di proprietà del richiedente sull’appartamento ubicato al pianterreno dell’immobile, venduto ai coniugi E., combinato con la mancanza di indennizzo. Pertanto non potrebbe assegnare un importo per l’appezzamento di 760 m2 e nota che a questo riguardo una richiesta distinta è pendente al ruolo della Corte. Per quanto riguarda la determinazione dell’importo del danno materiale subito nello specifico dal richiedente, la Corte osserva, col Governo che questa beneficia solamente di una quota di ½ dell’eredità della Sig.ra M P.. Pertanto, tenuto conto dei dati forniti dalle parti così come delle informazione di cui la Corte dispone sui prezzi del mercato immobiliare locale, la Corte stima il valore commerciale reale da parte del richiedente nell’appartamento in questione a 15 000 EUR ed assegna questa somma all’interessato. Peraltro, per ciò che riguarda la richiesta del richiedente a titolo di danno morale, la Corte considera che l’ingerenza addotta gli ha provocato dei dispiaceri e delle incertezze, e che la somma di 1 500 EUR rappresenta un risarcimento equo del danno morale subito.
B. Oneri e spese
48. Fornendo dei giustificativi, il richiedente chiede anche 1 000 Ron per la parcella dei suoi avvocati dinnanzi alla Corte, per gli oneri di traduzione e per gli oneri di notaio legato alla verifica della successione della Sig.ra M P..
49. Il Governo non si oppone al rimborso degli oneri sostenuti dal richiedente nel procedimento interno o dinnanzi alla Corte.
50. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si trovino stabiliti la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte respinge la richiesta relativa agli oneri e spese del procedimento nazionale, stima ragionevole la somma di 200 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte e l’accorda al richiedente.
C. Interessi moratori
51. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile per quanto riguarda il richiedente A. W. ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento:
i. 15 000 EUR (quindicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno materiale,;
ii. 1 500 EUR (mille cinque cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 200 EUR (due cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 2 dicembre 2008, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Cancelliere aggiunto Presidente