Conclusioni: Eccezione preliminare respinta, Articolo 35-1 – Esaurimento delle vie di ricorso interne, Parzialmente inammissibile, Articolo 35-1 – Esaurimento delle vie di ricorso interne, Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 – Protezione della proprietà, articolo 1 al. 1 del Protocollo n° 1 – Privazione di proprietà Beni, Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
TERZA SEZIONE
CAUSA PREDA ED ALTRI C. ROMANIA
(Richieste numero 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03,
17750/03 e 28688/04)
SENTENZA
STRASBURGO
29 aprile 2014
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Preda ed altri c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta di:
Josep Casadevall, presidente,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luccica López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Grico, ţgiudici,
e di Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 8 aprile 2014,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano otto richieste, numero 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03, 17750/03 e 28688/04, dirette contro la Romania e di cui quattordici cittadini di questo Stato (“i richiedenti”), hanno investito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
Le informazione concernente i richiedenti, i nomi dei loro rappresentanti e le date di introduzione delle richieste figurano nel quadro unisce qui accluso.
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra Catrinel Brumar, del ministero delle Cause estere.
3. Le richieste sono state comunicate al Governo al seguente date: il 5 luglio 2010 (no 9584/02), il 14 ottobre 2009 (no 33514/02), il 16 aprile 2008 (no 38052/02), il 22 ottobre 2009 (no 25821/03), il 12 gennaio 2010 (no 29652/03), il 1 settembre 2008 (no 3736/03), il 2 aprile 2009 (no 17750/03, ed il 23 luglio 2007) (no 28688/04).
4. Tanto i richiedenti che il Governo hanno presentato delle osservazioni scritte complementari ( articolo 54 § 2 c, dell’ordinamento della Corte-“l’ordinamento”).
5. In seguito all’astensione della Sig.ra Iulia Antoanella Motoc, giudice eletta a titolo della Romania (articolo 28 dell’ordinamento), il presidente della camera ha designato la Sig.ra Kristina Pardalos per riunirsi in qualità di giudice ad hoc, articoli 26 § 4 della Convenzione e 29 § 1 dell’ordinamento.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. I motivi di appello esposti nelle richieste si riferiscono ai procedimenti amministrativi et/ou giudiziali di indennizzo o di restituzione impegnato dai richiedenti in quanto beneficiari delle leggi di restituzione di beni confiscati o statalizzati col regime comunista che è stato adottato dalla Romania dopo la caduta di questo regime, nel dicembre 1989.
A. Circostanze proprie ad ogni richiesta
7. I fatti propri ad ogni richiesta, come sono stati esposti dalle parti, possono riepilogare come segue.
1. Richiesta no 9584/02 introdotto dalla OMISSIS
8. Con una decisione definitiva del 5 giugno 1991 fondato sulla legge di restituzione no 18/1991, la commissione di restituzione creato presso del comune di Oarja (Arge) şrestituì parecchie decine di ettari di terreno agli abitanti di questo comune.
9. Il 2 giugno 1997, il richiedente diventò proprietario di un appezzamento di 5 500 m² situati sul territorio di questo comune in seguito alla donazione che gli aveva fatto E.V. di un terreno che questo ultimo si era visto restituire con la decisione amministrativa del 5 giugno 1991.
a) Controversie concernente il procedimento di restituzione
10. Con una sentenza definitiva del 19 settembre 2001, la corte di appello di Piteti şannullò la decisione amministrativa di restituzione del 5 giugno 1991. Stimò che l’appezzamento in questione era situato non sul territorio del comune di Oarja, ma su quello del comune di Bradu (Arge) e che, quindi, doveva essere restituita agli abitanti di Bradu e non a quelli di Oarja.
11. In seguito, l’insieme del terreno che era stato restituito agli abitanti di Oarja-ivi compreso i 5 500 m² di cui il richiedente era diventato proprietario il 2 giugno 1997-fu restituito dalle decisioni amministrative definitive agli abitanti del comune di Bradu.
I beneficiari di queste restituzioni venderono i terreni ai terzo. La società commerciale SC Aws Singapore Properties SRL acquistò un terreno che includeva a questi terzo, agli argomenti del richiedente, i 5 500 m² su che possedeva un titolo di proprietà, e costruì un centro commerciale.
12. In una decisione definitiva del 14 marzo 2011, il tribunale dipartimentale di Argeş, basandosi su un rapporto di perizia e constatando che il terreno di 5 500 m² che appartengono al richiedente non era lo stesso che quello su che dei terzo, ivi compreso la società commerciale SC Aws Singapore Properties SRL, possedevano dei titoli di proprietà, negò di annullare il titolo di proprietà della società commerciale.
13. Adducendo che il rapporto di perizia prese in considerazione nel procedimento susdécrite era inesatto e che il terreno venduto ai terzo, ivi compreso alla società commerciale suddetta, corrispondeva bene al suo terreno di 5 500 m², il richiedente depositò un lamento penale in seguito alla quale, secondo le parti, dei perseguimenti sono stati aperte nel 2010 contro il perito. Il procedimento sarebbe sempre pendente.
b, Altre controversie,
14. Il 16 ottobre 2000, il richiedente introdusse un’azione contro l’impresa Arpechim che sfruttava del petrolio su un terreno vicino. Chiedeva ad essere risarcita per i danni che un scarico di petrolio aveva, ai suoi argomenti, provocati sul suo terreno.
15. Con una decisione definitiva del 17 novembre 2004, la corte di appello di Piteti şordinò a questa impresa di procedere alla pulizia del terreno del richiedente e concedè a questa 601 727 320 lei (ROL, a guisa di risarcimento,).
Con una decisione definitiva del 13 gennaio 2010, la Corte di cassazione constatò che, con la mancanza del richiedente, l’impresa Arpechim non aveva potuto eseguire che partire ne la decisione dal 17 novembre 2004.
2. Richiesta no 33514/02 introdotto dal Sig. Alexandru Mocnauăş
16. Nel 1977, le autorità procederono alla demolizione di una casa che appartiene al richiedente, situato nel centro di Iai.ş Questo fu rialloggiato in un appartamento situato in un quartiere periferico di questa città. L’interessato e sua sposa occuparono questo alloggio in quanto inquilini fino nel 1991, anno dove l’acquistarono.
17. Nel 1985, il terreno su che era costruito la casa, di una superficie di 246 m², fu espropriato da decreto. Il richiedente non si vide concedere nessuna indennità.
18. Dopo la caduta del regime comunista e l’adozione della legge no 18/1991, il richiedente chiese la restituzione del terreno. Tanto il prefetto di Iaiş-con una decisione del 15 settembre 1993-che le giurisdizioni nazionali respinsero la sua domanda, al motivo che la legge no 18/1991 non permetteva una tale restituzione.
19. Dopo l’entrata in vigore della legge di restituzione no 10/2001, il richiedente depositò presso della prefettura di Iai şuna domanda di indennizzo per la casa e per il terreno. Fu informato che gli occorreva aspettare la pubblicazione degli ordinamenti di applicazione della legge precitata.
20. Con la decisione no 645 del 22 marzo 2006, il sindaco di Iai şrespinse la domanda di indennizzo per la casa al motivo che questa era stato demolito in seguito al sisma del 1977, ma accordò per il terreno un’indennità di cui l’importo doveva essere calcolato e concesso conformemente al procedimento previsto dalla legge no 247/2005.
21. Con una decisione del 8 luglio 2008, la Commissione centrale di indennizzo, Comisia centrale ăpentru Stabilirea Despgubirilor, “la Commissione centrale”) emise in favore degli eredi del richiedente, deceduto nel febbraio 2005, dei titoli di pagamento, in risarcimento per il terreno, di un importo di 60 354,25 lei (Ron) all’ordine del Sig. Mihai Mocnau şe dello stesso importo all’ordine della Sig.ra Liliana Macovei.
22. A questo giorno, i richiedenti non hanno percepito il sono concesse dalla decisione del 8 luglio 2008.
3. Richiesta no 38052/02 introdotto dal Sig. Manole Corocleanu
23. Il richiedente introdusse delle domande di restituzione riguardanti parecchi beni.
a) L’immobile ubicato al 40 via Libertii, ţa Sighioara,ş
24. Il 31 agosto 2007, il richiedente si vide restituire questo immobile nello stato, a sapere coi contratti di locazione in corso per dieci unità locative. Afferma che, dalla restituzione, gli inquilini occupano il suo bene senza nessuna contropartita e che le autorità locali negano di liberarsi dall’obbligo che farebbe loro la legge no 84/2008 di rialloggiare altrove queste persone.
b) L’immobile ubicato 68 via Libertii, ţa Sighioara,ş
25. Questo immobile fu venduto agli inquilini. Il richiedente si vide concedere, in virtù della legge no 112/1995, un risarcimento che percepì ad una data non precisato.
c, L’immobile ubicato viale Koglniceanu, ăa Bucarest,
26. Il 24 giugno 1992, il richiedente iniziò dinnanzi al tribunale di Bucarest un procedimento giudiziale in vista della restituzione di questo immobile. Dopo una sentenza resa da questo tribunale ed una decisione adottata dalla corte di appello di Bucarest, il procedimento si concluse con una sentenza definitiva del 19 novembre 2004 con che la Corte di cassazione respingeva la domanda del richiedente al motivo che non era più possibile determinare con esattezza la parte che era appartenuta ai genitori del richiedente in ragione delle pianificazioni interne successive ai quali sarebbe stato proceduto sull’insieme immobiliare in che si trovava bene il richiesto.
27. L’interessato introdusse anche una domanda amministrativa di restituzione in 2001. Si vide restituire questo immobile con una decisione amministrativa del 21 febbraio 2004. In seguito, nel 2008, lo vendette a terzi.
d) L’immobile ubicato 24 via Nicolae Blcescu, ăa Sibiu,
28. Da una decisione di giustizia di 2006, confermati da una sentenza definitiva del 23 ottobre 2007 del tribunale dipartimentale di Sibiu, il municipio di Sibiu fu condannato, in virtù della legge no 10/2001, a concedere un risarcimento al richiedente per questo immobile di cui la restituzione in natura non era possibile.
Il 26 febbraio 2008, il sindaco di Sibiu rilasciò una decisione che riconosce il diritto del richiedente a percepire un’indennità per l’immobile. A questo giorno, nessuna somma è stata fissata a questo riguardo.
e, Il terreno forestale di 123 ha situati nel dipartimento di Muroş
29. Il richiedente depositò la sua domanda di restituzione nel 1994. Il terreno gli fu restituito con tappe in 2006 e 2007.
f, Il terreno situato nel dipartimento di Sibiu,
30. Erede di un terreno essendo appartenuto ai suoi genitori nella regione di Şelimbr (ăSibiu), il richiedente si vide restituire una parte di questo terreno ed offrire un altro terreno in compenso della parte non restituita.
4. Richiesta no 25821/03 introdotto dal Sig. Ioan Butoi
31. Nel febbraio 1995, il richiedente introdusse dinnanzi alla corte di appello di Braov şun’azione in restituzione di un terreno intra-muros situato a Rânov (Braov). A sostegno della sua domanda, invocava la legge di restituzione no 18/1991. Aveva unito dei documenti di cui risultava che aveva fatto il proprietario di un terreno di circa 328 m² a Rânov e che lo stato ne aveva preso possesso, in modo abusiva ai suoi occhi, nella mancanza di ogni titolo.
32. La sua domanda fu respinta da una decisione definitiva del 27 marzo 1997 della Corte suprema di giustizia, al motivo che non era in diritto di beneficiare delle disposizioni della legge no 18/1991.
33. In seguito alle modifiche successive portate dalla legge no 18/1991 e con altre leggi di restituzione, la prefettura di Braov şchiese a più riprese nel 2002 al municipio di Rânov di restituire il terreno al richiedente o, in mancanza di terreno disponibile, di concedere all’interessato un risarcimento nel termine prescrive dall’articolo 23 della legge no 10/2001.
Il 12 luglio 2007, il municipio di Rânov şrespinse questa domanda al motivo che né il richiedente, deceduto nel 2003, né il suo erede non avevano fornito tutti i documenti necessari per l’esame della domanda di cui in particolare “l’atto di espropriazione” ed una dichiarazione sull’onore dinnanzi a notaio che attesta che il richiedente non era stato risarcito per “l’espropriazione” subita.
5. Richiesta no 29652/03 introdotto dal Sig. Reimar Karl Orendi
34. Il 19 settembre 2001, dopo l’adozione della legge no 10/2001, il richiedente e di altri membri della sua famiglia depositarono una domanda in restituzione di un bene immobile composto di un chalet e di un terreno di 200 m² situati a Pltini (şSibiu).
In seguito al decesso del richiedente, sopraggiunto il 10 giugno 2005, il procedimento fu perseguito dai suoi eredi, a sapere la sua vedova, Mariana Orendi, e B.O.
Con una decisione definitiva resa il 28 aprile 2011, la corte di appello di Alba-Iulia ordinò al municipio di Pltini şdi concedere un risarcimento alla Sig.ra Orendi ed a B.O. per una quota che corrisponde alla metà del bene. La decisione non è stata eseguita a questo giorno.
6. Richiesta no 3736/03 introdotto dalla Sig.ra Rodica Rodan ed il Sig. Sorin Rodan
35. In 1950, lo stato, invocando il decreto no 92/1950, si appropriò l’immobile ubicato 28 via Moise Nicoar, ăa Bucarest, ed appartenendo alla madre dei richiedenti, la Sig.ra Lydia Rodan. L’immobile fu diviso poi in tre appartamenti che occupano ciascuno un piano, che lo stato mise in locazione.
Fino nel 1990, la Sig.ra Rodan chiese a più riprese in vano alle autorità comuniste di restituirgli bene il. Sosteneva che la sua situazione non entrava nel campo di applicazione del decreto no 92/1950.
36. Dopo la caduta del regime comunista, fine dicembre 1989, la Sig.ra Lydia Rodan reiterò presso senza successo delle autorità la sua domanda di restituzione, argüant dell’illegalità della statalizzazione del bene.
Nel 1993, informò gli inquilini dell’immobile che era stata privata illegalmente del suo bene e che aveva l’intenzione di ricuperarlo. Li invitò anche a cercare altre soluzioni per alloggiare.
Lydia Rodan decedè nel 1995, lasciando i suoi beni in eredità ai suoi due bambini che inseguirono i passi che aveva intrapreso.
Il 30 settembre 1996, lo stato vendè l’appartamento situato al primo piano dell’immobile agli inquilini che l’occupavano.
37. Con un giudizio del 20 novembre 1998, il tribunale di prima istanza del 3 distretto di Bucarest accolse l’azione in rivendicazione immobiliare introdotta dai richiedenti, confermò l’illegalità della presa di possesso con lo stato ed ordinò a questo ultimo di restituire l’immobile ai richiedenti, proprietari legittimi. Questo giudizio fu confermato in ultima istanza il 3 febbraio 2000 da una decisione della corte di appello di Bucarest.
38. Il 27 gennaio 2002, il municipio di Bucarest, gestore degli alloggi di stato, ordinò la restituzione del bene, eccetto l’appartamento del primo piano che non era più proprietà dello stato.
39. Il 13 febbraio 2002, i richiedenti chiesero al municipio di Bucarest di restituirloro questo appartamento o, a difetto, di concedere essi un risarcimento di un importo equivalente al suo valore.
40. Con una sentenza definitiva del 14 giugno 2002, la corte di appello di Bucarest respinse l’azione in giustizia che i richiedenti avevano introdotto in vista di ottenere l’annullamento della vendita con lo stato dell’appartamento situato al primo piano. Dopo avere constatato la legittimità dei titoli di proprietà dei richiedenti e dei terzo acquirenti, negò di annullare la vendita basandosi sulla buona fede degli acquirenti all’epoca dell’acquisto.
41. A questo giorno, i richiedenti non hanno né ritrovati il possesso dell’appartamento né ottenuto di risarcimento.
7. Richiesta no 17750/03 introdotta da OMISSIS
42. OMISSIS è la madre del OMISSIS.
a) Procedimenti civili concernente il terreno
43. Il 6 giugno 1995, in applicazione della legge no 18/1991, il richiedente si vide concedere un titolo di proprietà per un terreno di 4,42 ha situati a Ttrtii şdi Jos (dipartimento di Teleorman). I richiedenti utilizzarono il terreno senza ostacolo fino nel 1999.
44. Nel 1996, un titolo di proprietà per lo stesso terreno fu rilasciato ai terzo. Questi introdussero un’azione in annullamento del titolo di proprietà del richiedente, azione che fu respinta da una sentenza definitiva della corte di appello di Bucarest del 24 ottobre 2001, al motivo che i terzo avevano la possibilità di impegnare un’azione in rettifica del titolo di proprietà del richiedente.
45. I terzo introdussero una tale azione che fu respinta da una decisione definitiva della corte di appello di Bucarest del 12 settembre 2002.
46. A questo giorno, i due titoli di proprietà rilasciata ai nomi, da una parte, del richiedente e, altro parte, dei terzo sono restati immutati.
47. In una comunicazione datata del 4 ottobre 2013, il municipio di Ttrtii şdi Jos informò il Governo che apparteneva alla commissione dipartimentale di restituzione o di indennizzo di Teleorman, creato in virtù della legge di restituzione no 165/2013, di annullare, in applicazione dell’articolo 47 § 1 di suddetta legge, uno dei due titoli di proprietà rilasciata nella presente causa.
b, Procedimenti penali per ostacolo all’utilizzazione del terreno
48. Nel frattempo, la camera penale del tribunale dipartimentale di Teleorman aveva prosciolto il richiedente delle accuse di ostacolo all’uso del terreno portato contro lei coi terzo che detenevano il 6 aprile 1998, essi anche un titolo di proprietà per lo stesso bene.
49. I terzo depositarono una notizia lamento penale nel luglio 1998. Con una decisione definitiva del 11 gennaio 1999, il tribunale dipartimentale di Teleorman dichiarò il richiedente colpevole di ostacolo all’uso del terreno e la condannò ad una pena di due anni e sei mesi di detenzione col beneficio della condizionale.
50. Nel giugno 1998, il richiedente depositò un lamento penale contro gli stessi terzo per ostacolo all’uso del terreno. Con una decisione definitiva del 23 febbraio 1999, la camera penale del tribunale dipartimentale di Teleorman dichiarò i terzo colpevoli di ostacolo all’uso del terreno al senso dell’articolo 220 del codice penale.
51. Con una decisione definitiva del 19 settembre 2002, il tribunale dipartimentale di Teleorman, investito di un ricorso in revisione, annullò le decisioni di condanna del 11 gennaio e 23 febbraio 1999, constatando che i titoli di proprietà erano stati rilasciati in favore tanto il richiedente che i terzo e che, quindi, tutti i beneficiari avevano il diritto di utilizzare suddetto terreno.
8. Richiesta no 28688/04 introdotta da OMISSIS
52. Nel 1953, in virtù dell’ordinamento no 398/1953, lo stato confiscò un terreno di 6 500 m² che appartengono allo sposi F.
In seguito, questo terreno diventò la proprietà, in un primo tempo, di B.S. poi, in un secondo tempo, della cooperativa agricola di produzione della località di Nimigea.
53. I richiedenti sono gli eredi di B.S. Con una decisione del 28 gennaio 1992 reso in virtù della legge no 18/1991, la commissione locale di restituzione o di indennizzo di Nimigea assegnò a B.S. la proprietà di un terreno che ingloba il terreno suddetto.
54. B.S. ne diventò formalmente proprietario il 8 giugno 1995, sulla base di un verbale che recintava il procedimento di restituzione.
55. T.S, K.C. e K.R. sono gli eredi dello sposi F. Con una decisione amministrativa del 1991, la commissione locale assegnò loro la proprietà, in virtù della legge no 18/1991, di un terreno di 4,48 ha, senza precisare ne tuttavia l’area.
La loro domanda che mira alla concessione del terreno di 6 500 m² confiscati allo sposi F. nel 1953 fu respinta al motivo che B.S. ne era diventato proprietario il 8 giugno 1995.
56. Dopo l’entrata in vigore della legge no 1/2000 che porta modifica della legge no 18/1991, T.S, K.C. e K.R. ripete la loro domanda di concessione della proprietà del terreno controverso.
Con una decisione del 20 novembre 2000, la commissione dipartimentale di restituzione o di indennizzo di Bistria-Nsud ăannullò il verbale del 8 giugno 1995, paragrafo 54 sopra, ed ingiungè alla commissione locale di concedere a T.S, K.C. e K.R. la proprietà del terreno di 6 500 m² fino ad allora utilizzati da B.S.
57. In 2001, B.S. introdursi un’azione in giustizia che chiede l’annullamento della decisione del 20 novembre 2000. In seguito al decesso di B.S, i richiedenti inseguirono il procedimento.
Il 19 dicembre 2003, il tribunale dipartimentale di Bistria-Nsud ărespinse l’azione, giudicando che al visto delle prove del pratica T.S, K.C. e K.R. erano in diritto di vedersi riconoscere un diritto di proprietà su questo terreno.
58. A questo giorno, i richiedenti non hanno né ottenuti la proprietà di un altro terreno né toccato un indennizzo.
59. In una comunicazione datata del 2 ottobre 2013, il municipio di Nimigea informò il Governo che apparteneva alla commissione locale di Nimigea, creato in virtù della legge no 165/2013, di fare agli eredi di B.S. una nuova proposta di concessione della proprietà di un terreno che ha la stessa superficie che quello di cui la proprietà era stata assegnata a B.S. nel 1992.
B. La sentenza pilota Maria Atanasiu ed altri c. Romania e le sue incidenze sulle altre cause simili
60. Il 12 ottobre 2010, la Corte ha reso la sentenza piloto Maria Atanasiu ed altri c. Romania, i nostri 30767/05 e 33800/06. In questa sentenza, ha detto in particolare che lo stato rumeno doveva prendere, entro diciotto seguente mese la dato alla quale la sentenza diventerebbe definitiva, delle misure di carattere generale che mira all’efficacia del meccanismo di indennizzo e di restituzione ed alla protezione effettiva in questo contesto dei diritti enunciati dall’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
La Corte ha deciso anche di rinviare per un periodo di diciotto mesi a contare della data alla quale questa sentenza diventerebbe definitiva l’esame di tutte le richieste che risultano dalla stessa problematica prova generale, aspettando l’adozione con le autorità rumene di misure atte ad offrire una correzione adeguata all’insieme delle persone riguardate dalle leggi di risarcimento, Maria Atanasiu ed altri, precitata, § 241 e punti 6 e 7 del dispositivo.
61. Tutto come numerosi altri richiedenti che si trovano in una situazione simile, i richiedenti nella presente causa sono stati informati che l’esame delle loro richieste sarebbe sospeso fino al 12 luglio 2012 e che il procedimento ulteriore sarebbe fissato dalla Corte alla luce delle misure di esecuzione della sentenza pilota che prenderebbe il governo rumeno.
62. Il 5 giugno 2012, la Corte ha deciso di aderire alla domanda del Governo che mira a prorogare fino al 12 aprile 2013 il termine che gli era stato accordato per ovviare alle disfunzioni del meccanismo di indennizzo e di restituzione conformemente alle decisioni prese dalla Corte nella sua sentenza pilota.
63. Il 2 aprile 2013, alla domanda del Governo, la Corte ha prorogato questo termine fino al 12 maggio 2013.
64. Il 7 maggio 2013, la Corte ha deciso di mantenere il rinvio dell’esame delle richieste che risultano dalla problematica mira con la sentenza pilota finché abbia esaminato i seguiti dati dal Governo alla sentenza pilota.
65. Il 16 maggio 2013, il Parlamento ha adottato la legge no 165/2013 relativo alla finalizzazione del processo di restituzione, in natura o con equivalente, dei beni immobili trasferiti abusivamente nel patrimonio dello stato sotto il regime comunista in Romania.
66. Il 10 settembre 2013, la Corte ha deciso di chiedere alle parti di formulare delle osservazioni sull’efficacia del meccanismo di restituzione e di indennizzo come modificato dalla legge no 165/2013.
67. Il 10 ottobre 2013, le parti hanno formulato delle osservazioni in risposta.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
A. l’inquadra legislativo, la pratica amministrativa e la giurisprudenza dei tribunali in quanto al diritto a restituzione et/ou ad indennizzo prima dell’entrata in vigore della legge no 165/2013
68. Le principali disposizioni legislative, la pratica amministrativa e la giurisprudenza concernente la restituzione e l’indennizzo per i beni immobili e terreni statalizzati o confiscati dallo stato sotto il regime comunista sono state descritte nella sentenza piloto Maria Atanasiu ed altri (precitata, §§ 44-80, coi riferimenti che figurano.
69. L’articolo 22 della legge no 10/2001 relativo al regime morale di certi beni immobili che lo stato si è appropriato abusivamente durante il periodo compreso entra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989 che sono entrati in vigore il 14 febbraio 2001, contemplava che i beneficiari disponevano di un termine di sei mesi, sotto pena di decadimento, per chiedere la restituzione del loro bene o un risarcimento. Questo termine è stato prolungato poi fino al 14 febbraio 2002 dalle ordinanze di emergenza del governo no 109/2001 e no 145/2001.
B. La legge no 165/2013 relativo alla finalizzazione del processo di restituzione, in natura o con equivalente, dei beni immobili trasferiti abusivamente nel patrimonio dello stato sotto il regime comunista in Romania,
70. Le disposizioni pertinenti nello specifico della legge no 165/2013, entrata in vigore il 20 maggio 2013, si leggono come segue:
Capitolo II
La restituzione in natura degli immobili trasferiti abusivamente
nel patrimonio dello stato sotto il regime comunista
Articolo 3
“Al senso della presente legge, le espressioni e termini si intendono sotto così:
(…)
(7) il quadro di valutazione (grila, dei notai,): guida che precisa i valori indicativi delle proprietà immobiliari, utilizzato dalle camere dei notai e messi aggiornati conformemente all’articolo 771 (5) [concernente il valore commerciale, di circulaie, ţdei beni immobili] della legge no 571/2003 sul codice fiscale “
Articolo 4
“Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle domande che sono state formulate e depositate presso delle entità istituite dalla legge nei termini prescritti, e che non sono state regolate in vigore prima dell’entrata della presente legge, così come alle controversie concernente la restituzione dei beni immobili presero abusivamente e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono pendenti dinnanzi alle giurisdizioni interne o che sono registrati al ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo e di cui l’esame è stato rinviato in virtù della sentenza pilota del 12 ottobre 2010 reso nel causa Maria Atanasiu ed altri contro la Romania. “
Articolo 5
“Una commissione locale incaricata dell’inventario dei terreni sarà creata al livello di ogni dipartimento, con ordine del prefetto, entro trenta giorni a contare in vigore dell’entrata della presente legge “
Articolo 8
“(1) entro cento venti giorni a contare in vigore dell’entrata della presente legge, le commissioni locali di restituzione dei terreni dovranno centralizzare tutte le domande di restituzione non regolate per determinare la superficie di terreno necessario alla finalizzazione del processo di restituzione. “
Articolo 11
“(1) le commissioni locali e dipartimentali di restituzione dei terreni o, secondo il caso, la commissione municipale di restituzione dei terreni di Bucarest ha l’obbligo di finalizzare tutte le pratiche al 1 gennaio 2016 di domande di restituzione, di collocamento in possesso e di emissione di titoli di proprietà. “
Articolo 12
“(1) quando la restituzione dei terreni agricoli alla loro area di origine non è possibile, dopo che le commissioni dipartimentali di restituzione dei terreni o, all’occorrenza, la commissione municipale di restituzione dei terreni di Bucarest avrà convalidato la superficie dei loro diritti, il vecchio proprietario o i suoi eredi si vedranno concedere sotto la proprietà di un terreno su uno delle aree, nel seguente ordine,:
-su un terreno che fa parte della riserva della commissione locale di restituzione dei terreni;
-sul pascolo comunale;
-su un terreno che si trovava nella proprietà pubblica e che è stato trasferito, nel rispetto della legge, nella proprietà privata dello stato, o su un terreno che si trovava nella proprietà privata dello stato e di cui la gestione è stata affidata agli istituti, stazioni di ricerca ed altre istituzioni pubbliche facendo parte della stessa collettività territoriale;
(…)
(3) la concessione della proprietà dei terreni con la commissione locale di restituzione dei terreni si fa secondo l’ordine cronologico di registrazione delle domande iniziali di restituzione, nel rigoroso rispetto dell’ordine delle categorie di terreni contemplati al primo capoverso. Il vecchio proprietario o i suoi eredi possono rifiutare il terreno proposto se fa parte della riserva della commissione locale o del pascolo comunale. “
Articolo 13
“(1) quando la restituzione dei terreni forestali alla loro area di origine non è possibile, la concessione della proprietà si fa su di altre aree della stessa collettività territoriale, anche quando questi terreni sono appartenuti allo stato anteriore 1948 o che sono diventate proprietà dello stato dopo questa data o che sono stati inclusi nelle pianificazioni forestali dopo questa data.
(2) quando non c’è terreno forestale disponibile nella stessa collettività territoriale, la concessione della proprietà si fa su dei terreni forestali situati in altre collettività territoriali dello stesso dipartimento, con l’approvazione della commissione dipartimentale di restituzione dei terreni “
Capitolo III
La concessione di misure compensatorie
Articolo 16
“(1) le domande di restituzione che le entità istituite dalla legge non hanno potuto regolare con una restituzione in natura saranno regolate dalla concessione di un compenso fondato su un sistema di punti di cui il numero sarà calcolato conformemente all’articolo 21 §§ 6 e 7. “
Articolo 17
“(1) in vista della finalizzazione del processo di restituzione, in natura o con equivalente, di beni immobili trasferiti abusivamente nella proprietà dello stato durante il regime comunista, la Commissione nazionale per il compenso degli immobili, qui di seguito denominati la Commissione nazionale, è stata costituita sotto l’autorità della cancelleria del Primo Ministro. Ha per missioni principali:
-di valider/d’invalider tutto o partire delle decisioni prese dalle entità istituite dalla legge e comprendendo la proposta di concessione di un compenso;
-di ordinare l’emissione delle decisioni di compenso;
(…) “
Articolo 21
“(1) in vista della concessione di un compenso per i beni immobili che non possono essere restituiti in natura, le entità istituite dalla legge trasmettono alla segreteria della Commissione nazionale le decisioni che contengono la proposta di concessione di un compenso, i documenti su che queste decisioni sono fondate ed i documenti attestando la situazione giuridica del bene alla data della decisione.
(…)
(3) le decisioni delle autorità dell’amministrazione pubblica locale, emessa conformemente al legge n10/2001, sono trasmesse alla segreteria della Commissione nazionale dopo un controllo di legalità col prefetto. Le disposizioni dell’articolo 11, capoversi (1) e (2), del legge n554/2004 sul contenzioso amministrativo restano applicabili
(6) la valutazione del bene immobile oggetto della decisione si fa con l’applicazione, con la segreteria della Commissione nazionale, degli importi indicati in vigore nel quadro di valutazione dei notai validi alla data di entrata della presente legge. Il valore è espresso in punti. Un punto equivale a 1 leu.
(…)
(9) in caso di convalida della decisione dell’entità istituita dalla legge, la Commissione nazionale emette la decisione di compenso che indica il valore, espresso in punti, dell’immobile investito abusivamente. “
Articolo 24
“(1) il numero di punti fissati con la decisione di compenso emesso al nome del titolare del diritto di proprietà, questo essere-a-argomento al nome del vecchio proprietario o dei suoi eredi o legatari, potuto stato limitato dalle misure di determinazione di un massimo. “
Articolo 27
“(1) i punti concessi dalla decisione di compenso potranno, fin dal 1 gennaio 2016, servire all’acquisto di beni immobili dei Fondi nazionali nei procedimenti di aste nazionali pubbliche. “
Articolo 31
“(1) entro tre anni a contare dell’emissione della decisione di compenso con punti, ma il 1 gennaio 2017, il beneficiario potrà al più presto optare per la conversione dei punti in numerario.
(2) in questo scopo, il beneficiario potrà, a contare del 1 gennaio 2017, sollecitare annualmente presso dell’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà [ANRP] l’emissione di un titolo di pagamento per un massimo del 14% dei punti che gli hanno concesso la decisione di compenso e che non saranno stati utilizzati all’epoca delle aste immobiliari. L’ultima decide annua sarà del 16% dei punti concessi.
(3) l’è indicata nei titoli menzionati al secondo capoverso saranno pagate dal ministero delle Finanze pubbliche in un termine massimale di cento ottanta giorni a contare della data dell’emissione del titolo.
(4) i punti che non sono stati convertiti in numerario potranno continuare ad essere utilizzati all’epoca delle aste nazionali immobiliari.
(5) il procedimento di scambio dei punti in numerario sarà fissato dagli ordinamenti di applicazione della presente legge. “
Capitolo IV
Misure relative all’accelerazione dell’ordinamento
delle domande di restituzione
Articolo 32
“(1) le persone che si stimano riguardate dispongono di un termine di novanta giorni per completare coi documenti le pratiche che hanno depositato presso delle entità istituite dalla legge. Il termine decorre a contare della data alla quale la persona riguardata è stata informata per iscritto dei documenti a fornire per l’ordinamento della sua domanda. “
Articolo 33
“(1) le entità istituite dalla legge devono procedere all’ordinamento delle domande formulate in virtù del legge n10/2001 chi era registrato ma non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge, rilasciando una decisione di ammissione o di rigetto, nei seguenti termini,:
(…)
-trentasei mesi per le entità istituite dalla legge che ha ancora più di 5 000 domande in attesa.
(2) i termini contemplati al primo capoverso decorrono a contare del 1 gennaio 2014. “
Articolo 34
“(1) le pratiche registrate presso della segreteria della Commissione centrale di indennizzo saranno regolate entro sessanta mesi a contare in vigore della data di entrata della presente legge, eccetto le pratiche concernente la restituzione dei terreni extra-muros che saranno regolati entro trentasei mesi.
(2) le pratiche che saranno mandate in vigore alla segreteria della Commissione nazionale dopo l’entrata della presente legge saranno regolate entro sessanta mesi a contare della data della loro registrazione, eccetto le pratiche concernente la restituzione dei terreni extra-muros che saranno regolati entro trentasei mesi. “
Articolo 35
“(1) le decisioni preso conformemente agli articoli 33 e 34 possono essere attaccati dal nessuno che si stima riguardato presso della camera civile del tribunale dipartimentale nella giurisdizione del quale si trova la sede dell’entità entro trenta giorni a contare della comunicazione della decisione.
(2) quando l’entità istituita dalla legge non prende di decisione nei termini previsti dagli articoli 33 e 34, il nessuno che si stima riguardato può rivolgersi al tribunale menzionato al primo capoverso entro sei mesi a contare della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presa di decisione.
(3) nei casi menzionati ai capoversi (1) e (2), il tribunale si pronuncia tanto sull’esistenza che sulla superficie del diritto di proprietà ed ordina, secondo il caso, la restituzione in natura o la concessione di un compenso secondo la presente legge.
(4) le decisioni di giustizia pronunciata in virtù del capoverso (3) possono essere attaccate unicamente da via di appello.
(5) le domande o prendevamo atto in giustizia formulata in virtù dei capoversi (1) e (2) sono esentate di diritto di bollo. “
Capitolo VI
Disposizioni transitorie e diverse
Articolo 41
“(1) il pagamento delle somme che rappresentano dei risarcimenti approvati in vigore dalla Commissione centrale di indennizzo prima dell’entrata della presente legge, così come il pagamento delle somme fissate dai giudizi che sono in vigore definitivi ed irrevocabili alla data di entrata della presente legge, si effettueranno entro cinque anni a contare del 1 gennaio 2014, con fette annue uguali.
(2) il valore di una fetta non potrà essere inferiore a 5 000 lei.
(3) in vista dell’esecuzione degli obblighi contemplati al primo capoverso, la Commissione nazionale emetterà dei titoli di pagamento in risarcimento secondo il procedimento seguito dalla Commissione centrale di indennizzo.
(4) il titolo di pagamento sarà emesso dall’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà nelle condizioni previste dai capoversi (1) e (2) e sarà pagato dal ministero delle Finanze pubbliche in un termine massimale di cento ottanta giorni a contare della sua emissione.
(5) gli obblighi relativi all’emissione dei titoli di pagamento in risarcimento stabilito dai giudizi che sono in vigore definitivi ed irrevocabili alla data di entrata della presente legge saranno eseguiti conformemente all’articolo 21. “
Articolo 47
“(…)
(2) quando due o parecchi titoli di proprietà sono stati rilasciati per tutto o sono stati partiti da un stesso terreno sulla stessa area, la commissione dipartimentale avrà competenza per annullare integralmente o parzialmente i titoli più recenti.
(3) la commissione dipartimentale ordinerà l’emissione di una novella titolare in sostituzione del titolo annullato o, secondo il caso, proporrà la concessione di misure compensatorie conformemente alla presente legge. “
C. Disposizioni pertinenti degli ordinamenti di applicazione della legge no 165/2013
71. Il 19 giugno 2013, il governo adottò gli ordinamenti di applicazione della legge no 165/2013, entrato in vigore il giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il 29 giugno 2013.
I capitoli Gli ed II degli ordinamenti contengono delle disposizioni concernente la costituzione ed il modo di funzionamento della commissione contemplata all’articolo 5 della legge.
Il capitolo III descrive il procedimento di conversione dei punti in numerario contemplato all’articolo 31 della legge di cui gli articoli pertinenti nello specifico si leggono così:
Articolo 20
“(1) quando i diritti che derivano delle decisioni di compenso sono stati trasmessi o convertiti partire nella cornice delle aste o in numerario, l’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà rilascerà degli attestati di detenzione di punti.
(2) in virtù della decisione di compenso emesso al nome del titolare del diritto di proprietà, degli attestati di detenzione di punti saranno rilasciati, a titolo individuale, nei seguenti casi,:
(…)
(3) la forma, il modo di registrazione ed il termine di rilascio dell’attestato di detenzione di punti sarà fissato da ordine del presidente dell’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà.
(4) l’originale della decisione di compenso sulla base della quale l’attestato di detenzione di punti è stato rilasciato resterà detenuto con l’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà. “
Articolo 21
“(4) l’originale del titolo di pagamento sarà comunicato al ministero delle Finanze pubbliche ed ai beneficiari.
(5) alle fini di conversione del titolo di pagamento, un punto equivale a 1 leu.
(6) il procedimento di pagamento sarà fissato al più tardi dal ministero delle Finanze pubbliche il 31 dicembre 2016 e dovuto stato approvata da un ordine del ministro. “
Articolo 22
“(1) i titoli di pagamento saranno emessi presso nell’ordine di registrazione delle pratiche di domanda creato dell’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà prima dell’entrata in vigore della legge no 165/2013 e dei titoli di pagamento in risarcimento rilasciato in virtù dell’articolo 41 della stessa legge.
(2) per ogni fetta annua, l’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà emetterà un titolo di pagamento. Un originale di questo titolo sarà trasmesso entro cinque giorni a contare della sua emissione al ministero delle Finanze pubbliche ed ai beneficiari.
(3) il procedimento di pagamento dei titoli menzionati al primo paragrafo sarà fissato al più tardi dal ministero delle Finanze pubbliche il 31 dicembre 2013 e dovuto stato approvata da un ordine del ministro. “
72. Con l’ordinanza no 1857, entrata in vigore il ministro delle Finanze pubblico approvò il procedimento di pagamento dell’importi comparsa nei titoli di pagamento il 26 novembre 2013, emisi conformemente all’articolo 41 § 4 della legge no 165/2013. L’articolo 1 ne è redatto così:
Articolo 1
Procedimenti di pagamento
“(…)
(3) i titoli di pagamento emisero conformemente all’ordine del presidente dell’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà sono trasmessi da questa ultima ad un ritmo settimanale al ministero delle Finanze pubbliche, entro cinque giorni a contare della loro emissione. (…)
(6) i pagamenti saranno effettuati dal ministero delle Finanze pubbliche in un termine massimo di cento settantacinque giorni a partire dal ricevimento del titolo, senza superare tuttavia il termine contemplato 41 § 4 all’articolo della legge no 165/2013. Saranno trattati da ordine cronologico a partire dal ricevimento del titolo con l’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà e nel limite dei crediti di bilancio aperti a questo effetto “
D. La regolamentazione pertinente concernente la valutazione dei beni
73. Le disposizioni pertinenti nello specifico della legge no 571/2003 sul codice fiscale si leggono così:
Articolo 771
“(1) all’epoca del trasferimento del diritto di proprietà e degli smembramenti di questo con atti tra vivi, i contribuenti sono debitori di un’imposta
(4) l’imposta sarà calcolato a partire dal valore dichiarato dalle parti alle quali il diritto di proprietà è trasferito Quando il valore dichiarato è inferiore al valore di riferimento che risulta dalla perizia stabilita dalle cure della camera dei notai, l’imposta sarà calcolata in funzione del valore indicato nella perizia
(5) le camere dei notai metteranno almeno aggiornate una volta con anno le perizie relative al valore transazionale dei beni immobili che saranno comunicati alle direzioni territoriali del ministero delle Finanze. “
74. Secondo l’ordinanza del governo, ordonan ădi guvern, no 24/2011, entrata il 5 settembre 2011, la valutazione dei beni immobiliari non può essere fatta in vigore che coi periti graditi dall’associazione nazionale dei periti graditi della Romania, secondo il procedimento e nelle condizioni definite da questa ordinanza.
IN DIRITTO
I. OSSERVAZIONE PRELIMINARÉ
75. La Corte constata che certi richiedenti sono deceduti mentre la loro richiesta era pendente dinnanzi a lei e che gli eredi menzionati nel quadro che figura qui accluso l’hanno informata del loro desiderio di inseguire il procedimento iniziato da fuoco i richiedenti. Nello specifico, niente oppone a ciò che la Corte riconosca a questo eredi requisito per sostituirsi ai richiedenti deceduti.
II. SU LA CONGIUNZIONE DEI REQUTESȆ
76. La Corte considera che, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, c’è luogo, in applicazione dell’articolo 42 § 1 del suo ordinamento, di unire le richieste, avuto riguardo alla loro similitudine in quanto ai fatti ed alle questioni giuridiche che pongono.
III. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 1 Del Protocollo No 1 A La Convenzione In Ragione Di L’inefficacia Delle Leggi Di Restituzione E Di indennizzo
A. Sull’ammissibilità
1. Le tesi delle parti
ha, Il Governo
77. Il Governo eccepisce della no-esaurimento delle vie di ricorso interni. Indica a questo riguardo che la legge no 165/2013, entrata in vigore il 20 maggio 2013 e completata dai suoi ordinamenti di applicazione adottata il 19 giugno 2013, ha modificato significativamente il meccanismo di restituzione e di indennizzo per i beni confiscati o statalizzati col regime comunista e che questa legge permette di ovviare in modo effettiva ai motivi di appello che i richiedenti traggono dall’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione adesso.
78. Il Governo precisa che la legge no 165/2013 è stato adottato in risposta alla sentenza pilota resa dalla Corte e dopo una cooperazione con gli organi della Convenzione. Questa legge offrirebbe non solo ai richiedenti nella presente causa ed ai richiedenti avendo formulato dei motivi di appello simili, ma anche ad ogni persona riguardata un rimedio effettivo ai loro motivi di appello che cadono sul funzionamento del meccanismo di restituzione e di indennizzo. Operando in materia secondo il Governo una vera rifusione delle leggi, con le notizie regole di procedimento bacini di ingrassamento per ostriche e semplificate, la legge risponderebbe alle critiche formulate dalla Corte nella sua sentenza pilota. Introdurrebbe, in particolare, dei termini costrittivi per le tappe amministrative del procedimento, un controllo giurisdizionale effettivo ed un scaglionamento degli indennizzi.
Perciò i richiedenti dovrebbero essere tenuti essi di esercitare il ricorso, accessibile ed effettivo agli occhi del Governo, previsto con la legge no 165/2013.
i. Visto delle modifiche introdotte dalla legge no 165/2013
79. Il Governo considera innanzitutto che il meccanismo di restituzione come modificato dalla legge no 165/2013 risponde alle critiche formulate dalla Corte nella sentenza piloto Maria Atanasiu ed altri, precitata. Indica a questo riguardo che, contrariamente alle leggi anteriori, la legge no 165/2013 introdotto dei termini rigorosi e realisti per tutte le tappe amministrative, abbinate di sanzioni in caso di mancata osservanza e di un controllo giurisdizionale, e che le azioni in giustizia concernente l’applicazione di questa legge saranno esentate degli oneri di giustizia. Precisa inoltre che la nuova legge fornisce un approccio unitario della questione della restituzione delle proprietà fissando la cornice ed i principi della restituzione. Aggiunge che le disposizioni sono completate dalle altre leggi di risarcimento che resterebbero applicabili per quanto le loro disposizioni non sono contrarie alla nuova legge.
Il Governo riassume come segue le modifiche portate dalla legge no 165/2013 al sistema di restituzione e di risarcimento.
80. La nuova legge pone come principio essenziale la restituzione in natura e contempla un procedimento che mira a garantire la coerenza, la stabilità ed il prevedibilità del sistema di risarcimento misi in posto per ovviare alle situazioni dove la restituzione non è possibile.
81. In ciò che riguarda i terreni, le autorità procederanno di prima all’inventario dei terreni disponibili ed alla centralizzazione delle domande di restituzione per innalzare un quadro comparativo di questi dati. Questa tappa preliminare sarà seguita dall’ordinamento delle domande con le autorità locali, consistendo o nella restituzione del vecchio terreno sia nella concessione di un altro terreno, a finalizzare al più tardi il 1 gennaio 2016.
82. Di più, la legge contempla la creazione delle notizie strutture, a sapere le commissioni locali incaricate dell’inventario dei terreni. Entro cento ottanta seguente giorni la loro costituzione, queste commissioni innalzeranno l’inventario dei terreni agricoli e forestali che si trovano nella proprietà pubblica o privata dello stato o delle sue unità amministrative territoriali e che sono suscettibili di essere oggetto di una restituzione in natura ai vecchi proprietari. L’inventario preparato da ogni commissione sarà sottoposto per approvazione all’agenzia nazionale del catasto e della pubblicità immobiliare (“l’ANCPI”) ed alle commissioni dipartimentali della fondi imposta fondiaria. Queste ultime centralizzeranno gli inventari effettuati al livello locale e trasmetteranno i risultati all’agenzia delle tenute dello stato (“l’ADE”) così come all’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà (“l’ANRP”).
Entro cento venti giorni a contare in vigore dell’entrata della nuova legge, le commissioni locali dovranno centralizzare le domande di restituzione registrata per determinare la superficie di terreno necessario alle restituzioni. Trasmetteranno i risultati alla commissione dipartimentale nello stesso termine.
Prima del 1 marzo 2014, l’ANCPI innalzerà un stato dei luoghi comparativo delle domande di restituzione, da un lato, e dei terreni disponibili in ogni dipartimento e per l’insieme del paese, dell’altro. Questo stato dei luoghi sarà comunicato all’ANRP ed all’ADE.
83. Per fronteggiare il rischio che un stesso terreno sia oggetto di titoli di proprietà concorrenti, la nuova legge contempla che i procedimenti in corso al momento della sua entrata saranno sospesi in vigore fino alla centralizzazione degli inventari con le commissioni dipartimentali. Questo rinvio non prevede le decisioni di giustizia passata in forza di cosa giudicata.
84. La nuova legge fissa un criterio rigoroso per il trattamento e l’ordinamento delle domande di restituzione che è presso la data di registrazione delle domande iniziali delle autorità competenti.
Le autorità locali competenti dovranno prendere una decisione in risposta ad ogni domanda di restituzione, emettere i titoli di proprietà ed assicurarsi della presa di possesso coi beneficiari prima del 1 gennaio 2016.
85. Trattandosi delle situazioni dove due o parecchi titoli di proprietà sono stati rilasciati per tutto o sono stati partiti da un stesso terreno, la commissione dipartimentale di restituzione dovrà annullare integralmente o parzialmente i titoli più recenti. Una volta che un titolo sarà stato annullato, la commissione rilascerà una novella titolare di proprietà o, secondo il caso, proporrà la concessione di un risarcimento.
I tribunali potranno, alla domanda della persona riguardata, controllare la legalità delle misure prese in questo contesto.
86. Quando la restituzione in natura dell’immobile o di un terreno non è possibile, sarà proceduto alla concessione di un compenso all’altezza il valore del bene.
87. La legge introduce inoltre un sistema di valutazione dei beni unitari, prevedibili ed obiettivo.
Così, il valore degli immobili riguardati sarà determinato a partire da un valore arrestato in vigore all’epoca dell’entrata della legge e figurando nel quadro di valutazione dei beni immobili utilizzati dai notai (grila notarile, ăin ogni dipartimento,).
88. I risarcimenti concessi saranno calcolati secondo le disposizioni della legge no 165/2013 e saranno espressi in punti. Un punto equivarrà a 1 leu (Ron). I punti concessi serviranno: ha, ad acquisire dei beni immobili che appartengono allo stato nella cornice delle aste pubbliche che saranno organizzate in videoconferenza a partire dal 1 gennaio 2016; b, ad ottenere un indennizzo pecuniario, se il beneficiario lo desidera o se non ha potuto acquisire un bene all’epoca delle aste pubbliche.
La conversione dei punti in numerario si farà entro tre anni da contare della data della decisione di indennizzo, ma al più presto il 1 gennaio 2017.
La nuova legge contempla anche dei termini rigorosi ed un procedimento dettagliato per le aste pubbliche, ivi compreso in ciò che riguarda l’iscrizione al libro fondiario degli immobili così aggiudicati.
89. Il pagamento dei risarcimenti si effettuerà in modo scaglionata su un periodo di sette anni. A questa fine, il beneficiario dovrà chiedere all’ANRP l’emissione di un titolo di pagamento annualmente.
L’omissione con l’ANRP di emettere un titolo di pagamento potuto stato sottoposta al controllo dei tribunali col verso del procedimento del contenzioso amministrativo.
90. I risarcimenti calcolati e concessi in vigore prima dell’entrata della legge no 165/2013 con una decisione della Commissione centrale di indennizzo o con una decisione di giustizia definitiva sarà pagata, dopo emissione di un titolo di pagamento con l’autorità competente menzionata con la legge no 165/2013, in cinque fette annue uguali a contare del 1 gennaio 2014.
91. Lo stato ha fatto la scelta di scaglionare il pagamento dei risarcimenti per essere ne misura di rispettare gli impegni che ha preso all’epoca della conclusione di accordi di prestito coi partner esteri, la Commissione europea, lo Sciolgo monetario internazionale e la Banca mondiale, a proposito dei bersagli del deficit di bilancio e degli obiettivi del deficit strutturale come previsti dal Trattato sulla stabilità, il coordinamento ed il baliato nella cornice dell’unione economica e monetaria, firmata dalla Romania il 2 marzo 2012.
92. Se lo stato ha fatto la scelta di non indicizzare sull’inflazione il sono concesse, questo è perché ha preso in conto le difficoltà economiche e finanziarie alle quali deve fare a fronte attualmente ed anche perché ha optato per la no-determinazione di un massimo dei risarcimenti.
93. Il controllo giurisdizionale avrà tanto fatto riferimento all’esistenza che alla portata del diritto di proprietà, il tribunale potendo ordinare la restituzione del bene o la concessione di un compenso, secondo il caso. Il tribunale potrà stabilire sé il valore dell’immobile sulla base dei criteri definiti dalla legge no 165/2013.
Le decisioni dei tribunali saranno suscettibili di appello.
94. Per garantire l’applicazione effettiva della presente legge, un sistema specifico di sanzioni è contemplato.
95. Peraltro, le autorità hanno messo in materia in opera un comitato interministeriale incaricato del seguito dell’applicazione della legislazione, mentre l’ANRP dovrà elaborare dei rapporti semestrali o trimestrali che cadono sull’applicazione della nuova legislazione.
96. Dall’entrata in vigore della legge no 165/2013, la Commissione nazionale s`est riunito 14 volte, ha esaminato più di 900 pratiche concernente i risarcimenti che prevedono dei terreni e degli immobili e ha emesso già 70 decisioni di risarcimento, in punti.
ii. In quanto all’efficacia della legge no 165/2013 per le presenti cause
97. In ciò che riguarda le presenti cause, il Governo esprime i punti di vista qui sotto.
Nella misura in cui OMISSIS, richiesta no 9584/02, si lamentato della detenzione con un terzo di un titolo di proprietà per il suo terreno, l’articolo 47 della legge no 165/2013 gli permetterebbe di ottenere l’annullamento del titolo più recente, a sapere quello del terzo.
98. Gli eredi del OMISSIS, richiesta no 33514/02, potrebbero vedersi risarcire seguendo il procedimento previsto dall’articolo 41 della legge no 165/2013 che richiede di prima l’emissione di una novella titolare di pagamento.
99. OMISSIS, richiesta no 38052/02, avrebbe la possibilità di ottenere un risarcimento per l’immobile situato a Sibiu, paragrafo 28 sopra, seguendo il procedimento descritto nei capitoli III ed IV della legge no 165/2013. Sebbene il suo diritto ad essere indennizzato sia stato riconosciuto nel 2006, tenuto conto di per il fatto che l’importo del risarcimento non era stato fissato in vigore prima dell’entrata della legge no 165/2013, questa esige che le autorità locali di Sibiu procedano ad una nuova verifica del diritto del richiedente ad essere indennizzato e lo riconfermano col verso di una decisione. Una volta questo diritto riconosciuto, il richiedente dovrà condurre il procedimento in determinazione dell’importo del risarcimento il procedimento poi di pagamento, e passare dalla fase di concessione dei punti e di possibilità di partecipazione alle aste pubbliche.
100. OMISSIS, richiesta no 25821/03, potrebbe beneficiare pienamente delle disposizioni della legge no 165/2013, in particolare dei suoi articoli 21 e 32, completando la pratica registrata presso delle autorità competenti e sottoponendo i documenti che gli sono stati o gli saranno chiesti. Se omette di completare la pratica e di presentare tutti i documenti chiesti, non potrà beneficiare di un diritto ad indennizzo.
101. Conformandosi al procedimento descritto 35 §§ 2 all’articolo a 5 della legge, OMISSIS, richiesta no 29652/03, potrebbe ottenere velocemente una decisione di concessione seguita del pagamento di un risarcimento come ordinato con la decisione della corte di appello di Alba-Iulia del 28 aprile 2011.
102. OMISSIS, richiesta no 3736/03, potrebbero beneficiare di un risarcimento in virtù dell’articolo 32 della nuova legge a patto di rispettare il procedimento che è descritta.
103. Risulta della lettera delle autorità locali, paragrafo 47 sopra, che l’articolo 47 della legge permetterebbe alla Sig.ra ed il Sig. Burcea, richiesta no 17750/03, di ottenere l’annullamento di ogni titolo emesso in favore di un terzo ad una data posteriore all’emissione del loro.
104. Il procedimento descritto sopra (paragrafo 99) in quanto alla richiesta introdotta dal OMISSIS è infine, anche applicabile nel caso di OMISSIS, richiesta no 28688/04, a proposito del loro diritto a restituzione in quanto eredi di B.S. Il Governo rinvia su questo punto alla lettera delle autorità locali del mese di ottobre 2013, paragrafo 59 sopra.
b, I richiedenti,
105. La maggior parte dei richiedenti precisano al primo colpo che non rifiuteranno nessuna soddisfazione che sarebbe offerta loro sul fondamento della legge no 165/2013.
Tuttavia, si dichiarano oppositore all’impegno di un nuovo procedimento, adducendo che non sono supposti esercitare un ricorso misi in posto, secondo essi, di numerosi anni dopo l’introduzione delle loro richieste.
106. Riferendosi alla loro propria richiesta, considerano che i nuovi termini stabiliti dalla legge no 165/2013 sono umilianti e sproporzionati. Essi argomentano che l’obbligo che sarebbe fatto loro di impegnare il procedimento previsto dalla legge no 165/2013 farebbe pesare su essi un carico sproporzionato. Menzionano a questo riguardo la loro età avanzata ed i molteplici passi che avrebbero effettuato già a tutt’oggi, durante numerosi anni, in vista di ottenere la restituzione del loro bene o un risarcimento.
107. Peraltro, i richiedenti emettono dei dubbi in quanto all’efficacia del nuovo meccanismo di restituzione. Sostengono che la legge no 165/2013 non offre non più sicurezza giuridica che le leggi di restituzione anteriore e che manca di prevedibilità e di trasparenza. Sono di parere che, nella mancanza di volontà politica di regolare le disfunzioni strutturali, i nuovi termini fissati dalla legge no 165/20013 non saranno non più tenuti che non sarebbero stati i termini fissati dalle precedenti leggi.
Indicano inoltre che nessuno compenso è contemplato in caso di mancata osservanza dei termini prescritti.
Aggiungono infine che, ad ogni modo, il legge no 165/2013 fatto ritardare solamente la data di restituzione di un bene o di pagamento di un risarcimento.
2. Valutazione della Corte
ha, Principi generali
108. La Corte ricorda che la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interni è una parte indispensabile del funzionamento del meccanismo di salvaguardia instaurata dalla Convenzione. Gli Stati devono avere la possibilità di risanare la situazione nel loro ordine morale interno prima di rispondere dei loro atti dinnanzi ad un organismo internazionale. Le persone desiderose di avvalersi della competenza di controllo della Corte in ciò che riguarda i motivi di appello diretti contro un Stato hanno l’obbligo di utilizzare prima i ricorsi che offrono il sistema morale del loro paese dunque (vedere, tra molto altri, Akdivar ed altri c. Turchia, 16 settembre 1996, § 65, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996 IV.
109. La Corte ha sottolineato peraltro con vigore il carattere accessorio del meccanismo della Convenzione e le limitazioni che seguono in quanto al suo proprio ruolo. Ha riaffermato così che non si addiceva alla sua funzione di giurisdizione internazionale di pronunciarsi su un gran numero di cause che suppongono di stabilire i fatti di base o di calcolare un compenso finanziario- due compiti che, con principio ed in una preoccupazione di effettività, incombono sulle giurisdizioni interne, Demopoulos ed altri c. Turchia, déc.) [GC], nostri 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 e 21819/04, § 69, CEDH 2010,.
110. La Corte ricorda inoltre che le disposizioni dell’articolo 35 della Convenzione prescrivono al tempo stesso l’esaurimento dei soli ricorsi relativi alle violazioni incriminate, disponibili ed adeguati. Questi ricorsi devono esistere non solo ad un grado sufficiente di certezza in teoria ma anche in pratica, mancano loro altrimenti l’effettività e l’accessibilità voluta (vedere, entra altri, Akdivar ed altri, precitata, § 66, e Dalia c. Francia, 19 febbraio 1998, § 38, Raccolta 1998-I.
111. Per di più, la Corte ricorda che deve applicare la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interni che tengono debitamente conto del contesto: il meccanismo di salvaguardia dei diritti dell’uomo che le Parti contraenti sono convenute di instaurare. Ha riconosciuto così che l’articolo 35 § 1 della Convenzione devono applicarsi con una certa flessibilità e senza formalismo eccessivo. La regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interni non si adatta di un’applicazione automatica e non riveste un carattere assoluto; controllando il rispetto, bisogna avere riguardo alle circostanze della causa. Ciò notifica in particolare che la Corte deve tenere conto in modo realista del contesto morale e politica in che i ricorsi si inseriscono così come della situazione personale dei richiedenti (vedere, per esempio, Akdivar ed altri, precitata, § 69, Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, § 53, Raccolta 1996 VI, e Menta şed altri c. Turchia, 28 novembre 1997, § 58, Raccolta 1997 VIII.
112. Di più, secondo i “principi di diritto internazionali generalmente riconosciute”, certe circostanze particolari possono dispensare i richiedenti dell’obbligo di esaurire i ricorsi interni che si offrono ad essi, Selmouni c. Francia [GC], no 25803/94, § 75, CEDH 1999 V. Però, il semplice fatto di nutrire dei dubbi in quanto alle prospettive di successo di un ricorso interno dato che non è destinato al fallimento evidentemente non può a lui solo giustificare la no-utilizzazione di questo ricorso, Akdivar ed altri, precitata, § 71, e Van Oosterwijck c. Belgio, 6 novembre 1980, § 37, serie Ha no 40; vedere anche Giacometti ed altri c. Italia, déc.), no 34939/97, CEDH 2001 XII.
113. La Corte ricorda anche che l’esaurimento delle vie di ricorso interni si rivaluta in principio alla data dell’introduzione della richiesta dinnanzi a lei. Tuttavia, delle eccezioni a questa regola possono giustificarsi con le circostanze di una causa dato, vedere precitata Demopoulos la decisione ed altri, § 87, coi riferimenti che sono citate.
In particolare, la Corte ricorda essere allontanata si di questo principio generale nelle cause esaminate in seguito ad una sentenza di principio o di una sentenza pilota, per esempio nelle cause dirette contro l’Italia, la Polonia, la Russia e la Grecia concernente le vie di ricorso che prevede la durata di procedimento, Brusco c. Italia, déc.), no 69789/01, CEDH 2001 IX, Charzyski ńc. Polonia, déc.), no 15212/03, CEDH 2005 V, Nagovitsyn e Nalgiyev c. Russia, déc.), i nostri 27451/09 e 60650/09, 23 settembre 2010, e Techniki Olympiaki A.E. c. Grecia, déc.), no 40547/10, 1 ottobre 2013, in una causa diretta contro il Moldova, Blan ăc. Moldova, déc.), no 44746/08, 24 gennaio 2012, concernente un nuovo ricorso che prevede