TERZA SEZIONE
CAUSA OCTAVIAN POPESCU C. ROMANIA
( Richiesta no 20589/04)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO
30 giugno 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Octavian Popescu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 giugno 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 20589/04) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. O. P. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 10 maggio 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da L. D. V., avvocato a Bucarest. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Hora₫iu Radu, del Ministero delle Cause Estere.
3. Il 23 aprile 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 § 3 è stato deciso inoltre che la Camera si si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
4. Il richiedente è nato nel 1949 e risiede a Piteşti.
A. La genesi della causa
5. Con un giudizio del 6 novembre 2003, il tribunale di prima istanza di Buzău (“il tribunale di prima istanza”) fece diritto ad un’azione introdotta dal richiedente contro la commissione locale del villaggio di Verneºti (“la commissione locale”) e la commissione dipartimentale di Buzău (“la commissione dipartimentale”) sul diritto di proprietà, ed ordinò a queste di ricostituire (“reconstituirea”) il diritto di proprietà del richiedente “su una superficie di 33 ettari nel villaggio di Verneşti.” Il tribunale annullò una decisione della commissione dipartimentale che accordava dei risarcimenti al richiedente e considerò che la ricostituzione del diritto di proprietà in natura era possibile, visto che la commissione locale aveva a sua disposizione una superficie di 42 ettari. Respinse l’argomento delle parti convenute secondo cui il terreno richiesto dal richiedente si trovava nella città di Buzău, giudicando che si trattava di un terreno appartenente ad una superficie più estesa, situato nel villaggio di Verneşti e di cui il richiedente si era visto assegnare già una parte.
6. Il giudizio diventò definitivo in mancanza di ricorso.
B. I passi in vista dell’esecuzione del giudizio 6 novembre 2003
1. I passi amministrativi
7. Il richiedente si rivolse a più riprese alle autorità locali in vista dell’esecuzione del suddetto giudizio.
8. Con le lettere del 15 e del 26 gennaio 2004, il municipio di Verneşti (“il municipio”) informò il richiedente che non disponeva di terreno e che, quindi, l’interessato avrebbe potuto ottenere dei risarcimenti.
9. Il 27 aprile e il 2 luglio 2004, il richiedente chiese alla commissione dipartimentale ed alla prefettura di Buzău (“la prefettura”) di eseguire il giudizio, senza ricevere tuttavia di risposta.
10. Il 18 agosto 2004, il municipio reiterò che non disponeva di terreno disponibile. Faceva valere che i terreni situati nel comune di Verneşti si trovavano nel patrimonio dell’agenzia di demanio dello stato (Agenţia domeniilor statului, “ADS”), istituzione di interesse pubblico che amministrava i terreni agricoli del demanio pubblico e privato dello stato.
11. Il 23 settembre 2004, il richiedente chiese alla commissione locale ed alla prefettura di informarlo sui loro passi in vista dell’esecuzione del giudizio. In mancanza di risposta da parte loro, il 4 ottobre 2004, il richiedente citò in giustizia le due commissioni e la prefettura. Con una sentenza del 27 ottobre 2004, il tribunale dipartimentale di Buzău (“il tribunale dipartimentale”) fece diritto all’azione ed ordinò alle parti convenute di dare una risposta all’istanza dell’interessato. Il 6 dicembre 2004, il municipio rispose quindi, al richiedente che l’ADS era favorevole alla proposta della commissione locale che prevedeva il trasferimento di certi terreni del suo patrimonio nel patrimonio del comune e che la documentazione in vista di questo trasferimento era in elaborazione.
12. Con una lettera del 18 marzo 2005, il municipio chiese alla prefettura la sua assistenza in vista dell’esecuzione delle nove decisioni giudiziali tra cui quella del richiedente. Precisava che non disponeva a questo riguardo del terreno necessario, visto che suddette decisioni riguardavano una superficie totale di 92,44 ettari e che le vecchie aree delle persone riguardate erano attualmente occupate da altri proprietari messi in possesso”. Con la stessa lettera, il municipio propose il trasferimento di terreno del patrimonio dell’ADS nel patrimonio della commissione locale.
13. Il 16 maggio 2005, in risposta ad un nuovo esposto del richiedente, il municipio l’informò che la commissione dipartimentale doveva adottare prossimamente una decisione il cui contenuto gli sarebbe stato comunicato in vista del suo collocamento in possesso.
14. L’ 8 giugno 2005, la commissione dipartimentale adottò una decisione secondo la quale il richiedente aveva diritto all’attribuzione in natura di una superficie di 33 ettari provenienti dalla riserva dell’ADS. Il 23 giugno 2005, il municipio informò il richiedente di questa decisione, così come del fatto che si doveva concludere un accordo tra gli ADS e la commissione locale. Gli comunicò che sarebbe stato informato anche, in vista del suo collocamento in possesso del terreno. Secondo il municipio, la controversia tra i richiedenti e la commissione locale potevano essere regolate amichevolmente in seguito alla decisione adottata dalla commissione dipartimentale.
15. Il 25 aprile 2006, l’ADS e la commissione locale conclusero un protocollo secondo il quale una superficie totale di 29,26 ettari veniva trasferita del patrimonio della prima in quello della seconda in vista dell’esecuzione delle nove suddette decisioni giudiziali (paragrafo 12 sopra). Secondo questo protocollo, la superficie in questione era situata nel villaggio di Verneşti.
16. Con una lettera del 9 ottobre 2007, che il richiedente adduce di avere ricevuto il 15 ottobre 2007, il municipio invitò questo a presentarsi presso la sua sede l’ 11 ottobre 2007 per essere messo in possesso di una superficie di 24,54 ettari. L’informava in questa occasione che con un altro protocollo, concluso il 6 settembre 2007, l’ADS aveva trasferito nel patrimonio della commissione locale la suddetta superficie in vista dell’esecuzione del giudizio del 6 novembre 2003. Con la stessa lettera, il municipio informò il richiedente che, per ciò che riguardava la differenza di 8,46 ettari, sarebbe stato messo in possesso dopo la conclusione di un nuovo protocollo tra l’ADS e le commissioni locali. Il protocollo del 6 settembre 2007 che non fu comunicato al richiedente a questa epoca, precisava che il terreno di 24,54 ettari si trovava nel villaggio di Stâlpu.
17. Il 18 ottobre 2007, il richiedente chiese al municipio di stabilire un’altra data in vista del suo collocamento in possesso.
18. Il 20 novembre 2007, l’interessato ed i membri della commissione locale si recarono sui luoghi per permettere al richiedente di visualizzare il terreno di 24,54 ettari. In questa occasione, un verbale di collocamento in possesso gli fu rimesso per apporre la sua firma. Il richiedente chiese un termine per riflettere se avrebbe accettato o meno l’area proposta.
19. Con una lettera dell’ 11 gennaio 2008, il municipio invitò il richiedente a fargli giungere il verbale di collocamento in possesso firmato. Attirò la sua attenzione sul fatto che, se suddetto verbale non gli fosse giunto entro il 21 gennaio 2008, avrebbe considerato che l’interessato aveva accettato l’area proposta e, quindi, avrebbe iniziato il procedimento in vista del rilascio del titolo di proprietà afferente.
20. Con una lettera del 21 gennaio 2008, il richiedente informò il municipio che non accettava il terreno proposto per i seguenti motivi: l’area del terreno, come risultava del giudizio del 6 novembre 2003, non era rispettata neanche dal punto di vista della zona geografica; non si trattava di un ricostituzione integrale, o per la superficie di 33 ettari; il principio dell’equivalenza tra il valore del terreno al quale aveva diritto ed il terreno proposto non erano rispettati. Con la stessa lettera, il richiedente invitò il municipio a trovare una soluzione conforme alle sue richieste.
21. Il 22 febbraio 2008, il richiedente ricordò al municipio che non aveva risposto alla sua lettera del 21 gennaio 2008.
22. L’ 11 marzo 2008, il municipio informò il richiedente che l’area proposta era conforme ad una decisione del 23 maggio 2006 della commissione dipartimentale secondo la quale l’interessato si era visto assegnare 24,54 ettari di terreno nel villaggio di Stâlpu, visto che non c’era terreno disponibile nel villaggio di Verneşti. Gli comunicò anche che avrebbe iniziato il procedimento che mirava al rilascio del titolo di proprietà afferente all’area in questione, stimando che il richiedente si era recato su questa area ed aveva dato a questo riguardo il suo accordo in un primo tempo, anche se vi ha ripensato dopo.
23. Il 13 febbraio 2008, la commissione dipartimentale emise un titolo di proprietà a favore del richiedente per una superficie di 24,54 ettari situati nel villaggio di Stâlpu.
24. Secondo il richiedente, questo titolo di proprietà è stato rilasciato contro la sua volontà chiaramente espressa nella sua lettera del 21 gennaio 2008 (paragrafo 20 sopra). Adduce anche che suddetto titolo sarebbe stato annullato poi dall’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà, ma non è in grado di fornire dei documenti giustificativi a sostegno della sua affermazione.
25. Con una lettera del 18 luglio 2008, la prefettura informò il Governo, in risposta alla sua richiesta di informazioni, che il richiedente aveva rifiutato il terreno di 24,54 ettari che gli era stato proposto nel villaggio di Stâlpu; la differenza di 8,46 ettari fino al 33 ettari ai quali aveva diritto avrebbe potuta essere propostagli nel villaggio di Merei, in virtù di un protocollo tra l’ADS e le commissioni locali che sarebbe stato concluso. Con una lettera del 21 luglio 2008, l’ADS confermò al Governo che il protocollo per la differenza di terreno era in corso di elaborazione.
26. Con una lettera dell’ 11 novembre 2008, che il richiedente adduce di avere ricevuto il 20 novembre 2008, il municipio l’invitò a presentarsi presso la sua sede il 18 novembre 2008, per essere messo in possesso della superficie di 8,46 ettari iscritti nel protocollo precitato che era stato concluso nel frattempo.
27. Con una lettera del 24 novembre 2008, il richiedente informò il municipio che rifiutava il terreno proposto, al motivo che l’area proposta non rispettava il giudizio del 6 novembre 2003.
2. L’azione per danni ed interessi
28. Il 12 aprile 2005, il richiedente iniziò un procedimento giudiziale contro la prefettura e le due commissioni, per farle condannare al pagamento di danni ed interessi per il loro rifiuto di eseguire il giudizio del 6 novembre 2003.
29. Con un giudizio del 20 aprile 2007, il tribunale dipartimentale respinse l’azione del richiedente, stimando che il richiedente avrebbe dovuto formare una contestazione contro il rifiuto delle autorità di eseguire il giudizio in causa. Questo giudizio fu confermato, su appello del richiedente, con una sentenza del 31 ottobre 2007 della corte di appello di Ploieşti. Il richiedente formò un ricorso dinnanzi all’Alta Corte di cassazione e di giustizia che fissò un’udienza per il 24 settembre 2008. Il richiedente non ha fornito altre informazioni sullo svolgimento del procedimento relativo all’esame di suddetto ricorso.
3. I querele penali
30. L’11 ottobre 2004, il richiedente investì la procura presso il tribunale di prima istanza di un querela penale contro i membri della commissione dipartimentale per abuso nell’esercizio delle loro funzioni. Il 28 dicembre 2004, la procura rese un non luogo a procedere, considerando che le persone in questione non avevano commesso alcuna violazione. La contestazione del richiedente contro la decisione di non luogo a procedere fu respinta da un giudizio del 27 aprile 2005 del tribunale di prima istanza. Una nuova querela penale formata dal richiedente contro le stesse persone fu finalizzata anche da un non luogo a procedere reso il 18 maggio 2007 dalla procura e fu confermato, su contestazione del richiedente, con una sentenza definitiva del 27 dicembre 2007 del tribunale dipartimentale.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E L’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
31. Il richiedente adduce che l’inadempienza del giudizio del 6 novembre 2003 ha infranto il suo diritto di accesso ad un tribunale, come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così come il suo diritto al rispetto dei suoi beni, come è garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Gli articoli invocati sono formulati così:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
32. La Corte constata che la richiesta non è manifestamente mal fondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararla ammissibile.
B. Sul merito
33. Il Governo espone che l’esecuzione del giudizio incontrato la mancanza del terreno nel villaggio di Verneşti; in queste condizioni, le autorità locali hanno fatto dei passi per trasferire del terreno del patrimonio dell’ADS nel patrimonio della commissione locale; malgrado gli sforzi esposti dalle autorità, il richiedente ha negato di accettare il terreno di 24,54 ettari che queste gli hanno proposto. Citando la causa Tăculescu ed altri c. Romania (no 16947/03, § 34, 1 aprile 2008) il Governo stima che il giudizio del 6 novembre 2003 non ha identificato l’area del terreno di 33 ettari.
34. Il richiedente si oppone a questa tesi. Fa valere che il giudizio del 6 novembre 2003 del tribunale di prima istanza di Buzău ha condannato le autorità locali a ricostituirgli il diritto di proprietà su una superficie di 33 ettari situati nel villaggio di Verneşti; anche se non ha precisato l’area del terreno, il tribunale ha considerato tuttavia che la commissione locale disponeva di una superficie di 42 ettari e che la ricostituzione in natura era quindi possibile. Secondo il richiedente, dopo la pronuncia del giudizio, le autorità locali hanno proceduto all’attribuzione del terreno al quale aveva diritto, ad altre persone. Quindi, la situazione invocata a sua difesa dal Governo -la mancanza di terreno nel villaggio in questione -è stata causata dall’atteggiamento colpevole delle autorità. Il richiedente nota anche che le autorità hanno provato effettivamente ad assegnargli del terreno solo a partire dall’anno 2007, mentre beneficiava di una decisione giudiziale definitiva dal 2003.
35. La Corte ricorda che l’esecuzione di un giudizio o di una sentenza, di qualsiasi giurisdizione questo sia, deve essere considerata come facente parte integrante del “processo” ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-II; Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
36. Nello specifico, con un giudizio del 6 novembre 2003 del tribunale di prima istanza di Buzău, le autorità locali sono state condannate a ricostituire il diritto di proprietà del richiedente su un terreno di 33 ettari nel villaggio di Verneºti.
37. La Corte osserva che, anche se suddetto giudizio non ha precisato l’area esatta del terreno, ha stabilito tuttavia la sua situazione geografica, o in un certo villaggio. Quindi, in virtù del giudizio in questione, il richiedente poteva avere la speranza legittima di vedersi ricostituire il diritto di proprietà in questo villaggio. Ha dunque un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Kopecký c. Slovacchia [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). La Corte considera anche che negando di eseguire il giudizio favorevole al richiedente, le autorità nazionali hanno privato questo del godimento del suo diritto di proprietà sul suo terreno senza fornirgli alcuna giustificazione pertinente per questa ingerenza ( Sabin Popescu c. Romania, no 48102/99, § 81, 2 marzo 2004).
38. Per quanto il Governo adduce che non c’era terreno disponibile nel villaggio di Verneşti, la Corte rileva che il tribunale di prima istanza ha concluso nel suo giudizio del 6 novembre 2003 nel senso contrario, considerando che la commissione locale disponeva di 42 ettari di terreno e che la ricostituzione in natura del diritto di proprietà del richiedente era quindi possibile. Il tribunale ha constatato peraltro che il terreno richiesto dal richiedente faceva parte di una superficie più estesa di cui l’interessato si era visto assegnare già un appezzamento (paragrafo 5 sopra).
39. In queste condizioni, supponendo che la mancanza addotta di terreno fosse stata una situazione preesistente al giudizio del 6 novembre 2003, la Corte stima che le autorità locali avevano la possibilità di contestare questo giudizio secondo le vie legali, ossia formando un ricorso, il che non fecero. Ora, in mancanza di tale ricorso, il giudizio diventava definitivo. Quindi, considera che accettare l’argomento del Governo equivarrebbe ad ammettere che, nel caso di specifico, l’amministrazione si avrebbe potuta sottrarsi all’esecuzione di un giudizio definitivo invocando semplicemente un elemento che non intendeva sollevare dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, in seguito ad una via di ricorso prevista dalla legge interna. Ad ogni modo, la Corte stima che il fatto che i terreni situati nel comune di Verneşti si trovavano nel patrimonio dell’agenzia del demanio dello stato, argomento sollevato per la prima volta allo stadio dell’esecuzione del giudizio, non potrebbe esonerare le autorità dal loro obbligo di eseguire suddetto giudizio, perché appartiene ad ogni Stato contraente di dotarsi di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire il rispetto degli obblighi positivi che gli spettano (Ruianu c. Romania, no 34647/97, § 66, 17 giugno 2003).
40. Se la mancanza di terreno era sopraggiunta dopo questo giudizio, la Corte deve rilevare che le autorità non hanno fornito al richiedente nessuna spiegazione in quanto alle circostanze che avevano provocato questa situazione, limitandosi solamente a portare a sua cognizione, alcuni mesi dopo il giudizio che aveva considerato l’esistenza del terreno necessario di cui non disponevano (paragrafo 8 sopra). Quindi, in mancanza di una spiegazione pertinente in quanto all’impossibilità di eseguire il giudizio che era favorevole al richiedente, la Corte potrebbe considerare che si trattava nello specifico di un’impossibilità obiettiva di esecuzione (vedere, a contrario, Piştireanu c. Romania, no 34860/02, § 37, 30 settembre 2008; Condrache c. Romania, (dec.), no 43686/02, 13 gennaio 2009). Peraltro, la Corte osserva che risulta dalla lettera del 18 marzo 2005 inviata dal municipio alla prefettura che le terza persone erano state messe in possesso del terreno in questione (paragrafo 12 sopra). Ora, tale circostanza non potrebbe dare proffitto allo stato (vedere, mutatis mutandis, Ioannidou-Mouzaka c. Grecia, no 75898/01, § 33, 29 settembre 2005; Ştefanescu c. Romania, no 9555/03, § 26, 11 ottobre 2007) visto che nella sua qualità di custode dell’ordine pubblico, questo aveva un obbligo giuridico d’esempio, che doveva fare rispettare dai suoi organi investiti della missione di protezione dell’ordine pubblico (vedere, mutatis mutandis, Păduraru c. Romania, no 63252/00, § 68, CEDH 2005-XII (brani)).
41. Come nella causa Sabin Popescu precitata, le autorità hanno provato a soddisfare le pretese del richiedente derivanti dal giudizio in questione con una prestazione equivalente a quella alla quale erano obbligate dal tribunale, ma hanno incontrato il rifiuto dell’interessato. Ora, una prestazione equivalente non può colmare la carenza delle autorità nel fornire una giustificazione pertinente al loro rifiuto di garantire l’esecuzione tale quale di una decisione definitiva di giustizia.
42. La Corte ha trattato a più riprese di cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere, tra molte altre, Sabin Popescu, precitata, §§ 76 e 85; Dragne ed altri c. Romania, no 78047/01, §§ 30 e 43, 7 aprile 2005).
43. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che gli sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, lo stato non ha eseguito il giudizio favorevole al richiedente.
44. Quindi, la Corte conclude che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
45. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
46. Il richiedente richiede a titolo del danno materiale la restituzione del terreno di 33 ettari situati nel perimetro del villaggio di Verneşti o, a difetto, il suo valore commerciale, che stima a 1 826 581 euro (EUR). Presenta una perizia realizzata nel luglio 2008. Sempre per danno materiale, l’interessato chiede 20 183,45 EUR in ragione del difetto di godimento del terreno per cinque anni. Adduce di avere calcolato questo ultimo importo appoggiandosi a certi dati relativi al valore della produzione agricola annua ritenuta dall’agenzia del demanio dello stato.
47. Il richiedente chiede per di più 365 316 EUR per danno morale causato dalla frustrazione di non potere fare eseguire una decisione giudiziale definitiva che gli era favorevole.
48. Esige anche che lo stato sia invitato a chiarificare la situazione dell’ “attribuzione illegale dei terreni nella zona Verneşti del dipartimento di Buzãu” ed a sanzionare le persone responsabili.
49. Infine, il richiedente richiede 10 216,63 EUR a titolo degli oneri e spese, presentando a questo riguardo certi giustificativi.
50. Il Governo contesta il rapporto di perizia presentata dal richiedente ed invita la Corte a tenere conto della tabella dei valori medi dei terreni situati nel dipartimento di Buzău, come è utilizzata dalla Camera dei notai pubblici. Fornisce a questo riguardo un brano di questa tabella stabilita nel dicembre 2007. Il Governo stima anche che la richiesta riguardante il difetto di godimento del terreno non è provata. Per ciò che riguarda la somma richiesta a titolo del danno morale, considera che un’eventuale sentenza di condanna potrebbe costituire, di per sé, un risarcimento soddisfacente del danno morale presumibilmente subito dal richiedente. Concernente gli oneri e spese, il Governo contesta certi giustificativi presentati dal richiedente e stima che ad ogni modo, la somma chiesta a questo titolo è eccessiva.
51. Nelle circostanze dello specifico, la Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si è matura, così che conviene riservarla tenendo anche conto dell’eventualità di un accordo tra lo stato convenuto e gli interessati (articolo 75 §§ 1 e 4 dell’ordinamento della Corte).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura; perciò:
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 30 giugno 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Cancelliere aggiunto Presidente