Conclusione Violazione di P1-1
TERZA SEZIONE
CAUSA POPA ED ALECSANDRU C. ROMANIA
( Richiesta no 2617/04)
SENTENZA
STRASBURGO
23 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Popa ed Alecsandru c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 2 marzo 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 2617/04) diretta contro la Romania e in cui due cittadini di questo Stato, il Sig. G. P. e la Sig.ra C. A. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 30 ottobre 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 4 marzo 2009, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1938 e 1932 e risiedono a Constanþa e Bucarest.
5. L’ 11 febbraio 1993, la commissione dipartimentale di Buzău di applicazione della legge no 18/1991 sulla tenuta fondiaria (“la commissione dipartimentale” e “la legge no 18/1991”) rilasciò congiuntamente ai richiedenti ed a cinque altri coeredi un titolo di proprietà riguardante un terreno agricolo di 6,24 ha ubicato nel villaggio di Amaru.
6. Al termine dei procedimenti riguardanti un altro terreno, con le sentenze definitive del 24 gennaio e del 22 giugno 1995, il tribunale dipartimentale di Buzău condannò la commissione di Pietroasele di applicazione della legge no 18/1991 (“la commissione locale”) a ricostituire ai richiedenti il diritto di proprietà su 7 500 m2 di terreno sul territorio del villaggio di Pietroasele, avuto riguardo al terreno appartenente ai loro genitori e statalizzato negli anni 1950.
7. In seguito al rifiuto dei richiedenti di accettare, nel 1996, il loro collocamento in possesso da parte delle autorità dei terreni che totalizzavano 7 500 m2 su un’altra area diversa da quella detenuta dai loro genitori, questa ultima area essendo stata assegnata già a terzi, la commissione locale comunicò nel marzo 2003 agli interessati che conveniva concedere loro dei risarcimenti in virtù della legge no 1/2000 per il terreno di 7 500 m2. Con una decisione del 22 febbraio 2004, la commissione dipartimentale confermò l’iscrizione dei richiedenti nel quadro delle persone aventi diritto ai risarcimenti, respingendo la loro contestazione in quanto al loro collocamento in possesso in natura sulla vecchia area.
8. Il 1 aprile 2004, i richiedenti investirono il tribunale di prima istanza di Buzãu di un’azione per danno-interessi contro le autorità, azione composta di due rami. Trattandosi della parte dell’azione che prevedeva l’ottenimento dei risarcimenti per il difetto di godimento del terreno di 7 500 m2 dal 1991, il tribunale invitò gli interessati a pagare dei diritti di bollo di circa 540 euro (EUR). Senza investire il tribunale di un’istanza di aiuto giudiziale secondo le disposizioni pertinenti del codice di procedimento civile (CPC) e della legge no 146/1997 come modificata nel maggio 2004, i richiedenti negarono di pagare suddetto importo, contestando il principio del pagamento anticipato dei diritti di bollo e proponendo di pagarlo alla fine del processo, avuto riguardo ai loro esigui redditi di pensionati.
9. Con un giudizio del 3 settembre 2004, il tribunale di prima istanza di Buzău respinse l’azione dei richiedenti. Annullò per difetto di pagamento dei diritti di bollo la suddetta parte dell’azione e come prematura il restante dell’azione, esente dal diritto di bollo teso all’ottenimento dei risarcimenti contemplati nella decisione del 22 febbraio 2004 precitata e che gli interessati stimavano a circa
20 000 EUR. Il tribunale considerò a questo titolo che il Governo non aveva adottato ancora delle disposizioni di applicazione della legge no 1/2000 alle quali faceva riferimento l’articolo 40 di questa legge, per fissare le modalità di valutazione dei terreni e di pagamento dei risarcimenti in causa, e che non apparteneva al tribunale o alle parti decidere su queste questioni. Con una sentenza del 24 aprile 2005, la corte di appello di Ploiesti respinse il ricorso formato dai richiedenti, confermando in ultima istanza il suddetto giudizio.
10. Dopo che la commissione locale si è vista assegnare una superficie di circa 251 ha di terreno, con una decisione no 364/2007, con l’accordo dei richiedenti, la commissione dipartimentale decise di concedere loro un appezzamento di 0,25 ha di vigneto e dei risarcimenti per il restante di 0,50 ha di terreno agricolo.
11. Secondo le informazioni fornite dal municipio di Pietroasele, il 28 febbraio 2008, i richiedenti furono invitate al collocamento in possesso dell’appezzamento di 0,25 ha di vigneto. Solamente il primo richiedente si presentò, ma lasciò il villaggio prima di essere messo effettivamente in possesso, al motivo del ritardo impiegato durante la giornata dalla commissione locale. Lo stesso giorno, parecchie persone furono messe in possesso, ivi compresi i richiedenti-che erano assenti- dell’appezzamento precitato di 0,25 ha. Il 28 maggio 2008, le autorità emisero un titolo di proprietà ai richiedenti su questo appezzamento. Secondo la commissione locale, i richiedenti non si sono presentati al municipio dal febbraio 2008 e non hanno lavorato il loro appezzamento.
12. Il 19 gennaio 2009, la commissione locale mandò alla commissione dipartimentale la pratica dei richiedenti, relativa alla concessione dei risarcimenti per il restante di 0,50 ha di terreno agricolo. A questo giorno, il procedimento è pendente, non avendo ricevuto i richiedenti nessun risarcimento per questo terreno.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
13. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Viasu c. Romania (no 75951/01, §§ 28-51, 9 dicembre 2008, Iorga c. Romania, no 4227/02, § 23, 25 gennaio 2007, e Rusen c. Romania (no 38151/05, § 15, 8 gennaio 2009). Peraltro, gli articoli 75 a 77 del codice di procedura civile (CPC) contemplano che la richiesta di assistenza giudiziale, ivi compreso per ottenere l’esenzione del pagamento del diritto di bollo, deve essere fatta per iscritto al tribunale incaricato della causa e deve contenere delle informazioni, prove in appoggio, in quanto alla situazione finanziaria ed ai redditi dell’interessato. Le disposizioni legali relative al rilascio di un titolo di proprietà su un terreno a nome di tutti gli eredi che hanno sollecitato, in virtù della legge no 18/1991, la ricostituzione del diritto di proprietà di cui avevano beneficiato i loro genitori è descritta nella sentenza Burlacu ed altri c. Romania (no 3041/04, § 15, 17 luglio 2008,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
14. I richiedenti adducono che in mancanza di un meccanismo efficace per il pagamento effettivo dei risarcimenti al pagamento dei quali le autorità si sono avviate, sono privati delle indennità per il terreno di 7 500 m2. Invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
15. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
16. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
17. Il Governo espone che, il 28 febbraio 2008, dopo essere stato convocati, i richiedenti sono stati messi in possesso di un appezzamento di 0,25 ha di vigneto, malgrado la loro mancanza. Un titolo di proprietà è stato emesso poi a questo riguardo. In quanto alla superficie restante di 0,50 ha terreno agricolo, sostiene che, visto lo stadio avanzato del procedimento di indennizzo, l’importo dei risarcimenti potrebbe ora essere fissato dalle autorità. Il Governo espone inoltre, il meccanismo di indennizzo previsto dalle leggi numeri 10/2001 e 247/2005 con le modifiche posteriori, l’accelerazione del funzionamento del fondo Proprietatea e la possibilità per gli interessati di ricevere in contanti almeno una parte dei risarcimenti.
18. I richiedenti contestano gli argomenti del Governo. Sostengono che il titolo di proprietà del 25 maggio 2008 sarebbe fondato su delle informazioni false e che non hanno beneficiato della riconoscenza del loro diritto di proprietà o dei risarcimenti adeguati per la superficie di 0,75 ha.
19. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza relativa all’inadempimento o all’esecuzione tardiva delle decisioni interne definitive (vedere, tra altre, Samoila ed altri c. Romania, no 14073/03, §§ 48 e 54,
23 settembre 2008, Metaxas c. Grecia, no 8415/02, § 26, 27 maggio 2004, e Prodan c. Moldavia, no 49806/99, §§ 54-55, 18 maggio 2004).
20. La Corte osserva da prima che, nonostante il rifiuto dei richiedenti di vedersi assegnare un terreno di 7 500 m2 conformemente ad una sentenza definitiva del 1995, le autorità hanno deciso, con una decisione amministrativa definitiva del 22 febbraio 2004, che non hanno diritto al collocamento in possesso sulla vecchia area, ma ai risarcimenti per il terreno in questione. La Corte nota che le parti non contestano che a partire da questa data i richiedenti beneficiano di un “interesse patrimoniale” sufficientemente consolidato in diritto interno, certo, non-revocabile ed esigibile, che dipende dalla nozione di “beni” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1, vedere § 59 Viaşu, precitato, e, mutatis mutandis, Aurel Popa c. Romania, no 21318/02, § 17 in fini, 16 luglio 2009.
21. La Corte considera tuttavia che conviene distinguere tra i due appezzamenti, rispettivamente di 0,25 ha e 0,50 ha, componenti il terreno di 0,75 ha. Trattandosi del primo appezzamento, osserva che, con una decisione no 364/2007, con l’accordo dei richiedenti, la commissione dipartimentale decise di concedere loro in natura l’appezzamento di 0,25 ha di vigneto, e non dei risarcimenti. La Corte nota che i richiedenti non contestano di essere stati convocati regolarmente per il collocamento in possesso del 28 febbraio 2008, così che stima che le autorità hanno assolto i loro obblighi col collocamento in possesso seguito dall’emissione del titolo di proprietà il 28 maggio 2008 (vedere Priotese c. Romania, no 2916/04, §§ 13,14 e 26, 30 giugno 2009, e, mutatis mutandis, Samoila ed altri, precitata, §§ 15 e 53). Tuttavia, la Corte rileva che, pure prendendo in conto l’innovazione dell’obbligo delle autorità a proposito di questo appezzamento, sono occorsi a queste ultime circa quattro anni affinché il diritto dei richiedenti, nato nel 2004, di vedersi concedere dei risarcimenti o, dopo il 2007, l’appezzamento stesso di 0,25 ha, non venisse concretizzato in seguito ai passi delle autorità. Ora, un tale termine non potrebbe rappresentare in materia un termine ragionevole in virtù della giurisprudenza della Corte (vedere, mutatis mutandis, Dorneanu c. Romania, no 1818/02, § 52, 26 luglio 2007; Becciu c. Moldova, no 32347/04, § 28, 13 novembre 2007; Pridatchenko ed altri c. Russia, numeri 2191/03 ed altri, §§ 53 e 60, 21 giugno 2007).
22. Trattandosi dell’appezzamento di 0,50 ha, la Corte osserva che in virtù della stessa decisione amministrativa definitiva del 22 febbraio 2004, i richiedenti dovevano vedersi concedere dei risarcimenti. Pure notando che la pratica dei richiedenti è in corso di esame, rileva che a questo giorno le autorità non hanno né pagato e neanche calcolato i risarcimenti in questione. La Corte ha trattato già un certo numero da cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Viaşu, precitata, §§ 62 a 73; Ramadhi e 5 altri, precitata, §§ 78-84, ed Aurel Popa, precitata, §§ 18-21). Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre nel caso presente ad una conclusione differente da quella alla quale la Corte è arrivata nelle cause precitate. Trattandosi dell’esame del giusto equilibrio da predisporre tra gli interessi in causa e, pertanto, del termine necessario alle autorità per pagare le indennità alle quali ha diritto al richiedente, pure prendendo in conto il margine di valutazione dello stato in materia di adozione e di applicazione di misure di risarcimento, la Corte osserva che circa sei anni sono trascorsi già dalla decisione definitiva dell’amministrazione che riconosceva il diritto degli interessati ai risarcimenti.
23. Pure prendendo nota dell’evoluzione recente che sembra avviarsi in pratica allo sguardo del meccanismo di pagamento dei risarcimenti previsti dalla legge no 247/2005 modificato dall’OUG no 81/2007, la Corte osserva che a questo giorno, il Governo non ha dimostrato che il sistema di indennizzo messo in posto con la legge precitata, ivi compreso il fondo Proprietatea, permetterebbe all’avente diritto, ed in particolare ai richiedenti, di beneficiare, secondo un procedimento ed un calendario prevedibile, le indennità alle quali hanno diritto.
24. Pertanto, la Corte stima che il termine di esecuzione da parte delle autorità dei loro obblighi relativi all’appezzamento di 0,25 ha di vigneto ed il loro difetto di esecuzione della decisione del 22 febbraio 2004 calcolando e pagando le indennità dovute per l’appezzamento di 0,50 ha di terreno ha mantenuto gli interessati in un stato di incertezza giuridica in quanto alla realizzazione effettiva dei loro diritti e ha fatto subire loro un carico eccessivo (vedere, mutatis mutandis, Viaşu, precitata, §§ 69-70, ed Aurel Popa, precitata).
Pertanto, c’è violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
25. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti adducono che l’annullamento parziale della loro azione per danno-interessi con giudizio del 3 settembre 2004, per difetto di pagamento dei diritti di bollo, ha infranto il loro diritto di accesso ad un tribunale. Peraltro, sulla base dell’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1, si lamentano dell’emissione dell’ 11 febbraio 1993 di un titolo di proprietà a tutti i coeredi così come dell’inadempimento delle sentenze definitive del 24 gennaio e 22 giugno 1995 col loro collocamento in possesso sulla vecchia area.
26. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantite dagli articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli.
Ne segue che questa parte della richiesta è manifestamente mal fondata e deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
27. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
28. A titolo del danno patrimoniale, i richiedenti richiedono 35 000 euro (EUR) rappresentanti, secondo la loro stima, il valore commerciale dei due appezzamenti che totalizzano 0,75 ha, così come 27 000 EUR per il difetto di godimento di questi appezzamenti. Chiedono anche 50 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbero subito.
29. Il Governo sottopone un rapporto redatto dalla camera dei notai pubblici secondo cui il valore degli appezzamenti in causa sarebbe rispettivamente di circa 320 EUR, 0,25 ha, e 233 EUR, 0,50 ha. Sulla base della giurisprudenza della Corte, considera che la richiesta per difetto di godimento dovrebbe essere respinta come non giustificata e che quella per danno morale sarebbe ad ogni modo eccessiva.
30. La Corte rileva che l’unica base da considerare per la concessione di una soddisfazione equa risiede nello specifico nella constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 avuto riguardo rispettivamente al termine di esecuzione e al difetto delle autorità di eseguire la decisione amministrativa definitiva relativa sugli appezzamenti di 0,25 ha e 0,50 ha di terreno. Trattandosi della richiesta relativa al difetto di godimento, in mancanza di ogni giustificativo pertinente, la Corte non potrebbe speculare sull’importo del danno effettivamente subito dal richiedente a questo titolo e considera che c’è luogo di respingere questa domanda (vedere, mutatis mutandis, Costantino Popescu c. Romania, no 5571/04, § 45, 30 settembre 2008 e Dragne c. Romania (soddisfazione equa), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006).
31. In compenso, tenuto conto della natura della violazione constatata, la Corte considera che i richiedenti hanno subito un danno patrimoniale e morale e che questo danno non è sufficientemente compensato dalla constatazione di violazione. Stima che il pagamento dei risarcimenti dovuti per l’appezzamento di 0,50 ha terreno agricolo, validati con la decisione del 22 febbraio 2004 e fissati conformemente ai criteri stabiliti dalla legislazione rumena, porrebbe i richiedenti, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbero se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate. Tuttavia, tenuto conto delle constatazioni della presente sentenza da cui risulta che il sistema reale di indennizzo non è efficace (paragrafo 23 sopra) la Corte stima che non ha altra opzione che concedere la somma che, secondo lei, costituirebbe un ordinamento definitivo e completo della presente controversia patrimoniale (vedere, tra altre, Viaşu, precitata, § 89). Questa somma dovrebbe essere completata da un importo a titolo del danno morale corrispondente alla violazione constatata a riguardo dei due appezzamenti di terreno.
32. Pertanto, sulla base degli elementi che si trovano in suo possesso e deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti la somma di 7 000 EUR, ogni capo di danno compreso.
B. Oneri e spese
33. I richiedenti chiedono anche essenzialmente 2 000 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne, oneri giudiziali, onorario di avvocato, onere di trasporto ecc., e sottopongono dei giustificativi per una parte di questa somma.
34. Il Governo non si oppone al pagamento di una somma a questo titolo secondo i criteri della giurisprudenza della Corte, ma evidenzia che i giustificativi presentati, ivi compreso un contratto di assistenza giudiziale ed una fattura di parcella, sono incompleti ed insufficienti.
35. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 500 EUR a titolo degli oneri e delle spese.
C. Interessi moratori
36. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 e relativo ai diritti dei richiedenti derivanti dalla decisione del 22 febbraio 2004, ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento,:
i. 7 000 EUR (settemila euro) ogni capo di danno compreso, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
ii. 500 EUR (cinque cento euro) per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 23 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente