TERZA SEZIONE
CAUSA AUREL POPA C. ROMANIA
( Richiesta no 21318/02)
SENTENZA
STRASBURGO
16 luglio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Aurel Popa c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 giugno 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 21318/02) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. A. P. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 20 maggio 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) é rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 9 settembre 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare al Governo la richiesta. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe proninciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1928 e risiede a Bucarest.
A. Passi che tendevano alla restituzione dei documenti dell’ oro confiscato dalle autorità
5. Con un giudizio definitivo del 16 agosto 1961, il tribunale dipartimentale di Drăgăşani condannò il padre del richiedente ad una pena di un anno di prigione per detenzione illegale di lingotti d’oro ed alla confisca di un numero di diciotto lingotti di un totale di ventinove sequestri da parte delle autorità d’inchiesta. Il procuratore generale respinse le istanze del richiedente, fatte dopo il 1989, per formare un ricorso per annullamento contro il giudizio precitato e tolse il 10 maggio 1995 il ricorso introdotto nel 1993 a questo fine. Con una sentenza definitiva del 23 novembre 2004, il tribunale dipartimentale di Bucarest fece diritto all’azione del richiedente e condannò la Banca nazionale della Romania a pagargli il controvalore di 51,09 grammi di oro, rappresentanti l’equivalente di undici lingotti d’ oro la cui confisca durante l’inchiesta del 1961 non era stata confermata dal giudizio del 1961.
B. Procedimenti del richiedente che tendevano al suo indennizzo per due immobili statalizzati
6. Nel 1960, in virtù del decreto no 92/1950 e della decisione no 1067/1960 del Consiglio dei ministri, questa ultima non pubblicata, le autorità nazionalizzarono due immobili composti di due case e dei terreni ivi afferenti, ubicati rispettivamente al no 18 di via Decebal ed al no 2 di via Libelulei, a Drăgă₫ani, immobili che erano di proprietà del padre del richiedente. Una delle case fu demolita per fare costruire un immobile abitativo ed una parte dei terreni in questione fu venduta dalle autorità nel 1974 ad uno terzo, poi nel 1990 da questo ultimo ad un altro. L’azione del richiedente per annullamento di questo ultimo contratto di vendita fu respinta in ultima istanza per mancato pagamento dei diritti di bollo con una sentenza definitiva del 12 gennaio 1999 resa dalla corte di appello di Pitesti. Nel frattempo, il richiedente si è visto restituire una parte dei terreni in causa, o un appezzamento di 193, 7 m2.
7. Con le istanze fondate sulla legge no 112/1995 e, il 19 luglio 2001, sulla legge no 10/2001, il richiedente sollecitò alle autorità locali competenti la restituzione dei suddetti immobili statalizzati o, a difetto, dei risarcimenti. Con le decisioni no 1436 del 19 dicembre 2005 e no 158 del 9 febbraio 2006, il municipio di Drăgăşani respinse la richiesta di restituzione dei due immobili statalizzati e propose la concessione di risarcimenti al richiedente, conformemente alle leggi numeri 10/2001 e 247/2005. Queste decisioni, comunicate al richiedente, alle autorità locali ed alla Commissione centrale dei risarcimenti (“la Commissione centrale”), erano suscettibili di ricorso dinnanzi al tribunale dipartimentale di Vâlcea entro trenta giorni. Nessuno ricorso fu formato contro le due decisioni suddette.
8. In una data non precisata, la Commissione centrale alla quale la pratica di indennizzo del richiedente era stata trasmessa dal municipio di Drăgăşani conformemente alla legge no 247/2005, approvò l’istanza dell’interessato di esaminare con priorità suddetta pratica. Ad oggi, il richiedente non ha percepito alcuna indennità, stimando la Commissione centrale che il municipio di Drăgăşani doveva fornire delle ulteriori informazioni affinché un perito potesse valutare l’importo dei risarcimenti da concedere all’interessato.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNA PERTINENTI
9. L’essenziale delle disposizioni legali e della giurisprudenza interna pertinente, ivi compresi dei brani delle leggi numeri 10/2001 e 247/2005 e dell’ordinanza di emergenza del governo no 81/2007, OUG no 81/2007, concernenti il sistema di indennizzo per gli immobili statalizzati, è descritto nelle sentenze Tudor c. Romania ( no 29035/05, §§ 15–20, 17 gennaio 2008) e Viaşu c. Romania (no 75951/01, §§ 38-49, 9 dicembre 2008,). I testi pertinenti del Consiglio dell’Europa, ossia la Risoluzione Res(2004)3 relativa alle sentenze che rivelano un problema strutturale sottostante e la Raccomandazione Rec(2004)6 sul miglioramento dei ricorsi interni, entambi adottati dal Comitato dei ministri, sono citati anche nella suddetta sentenza Viaşu (§§ 50-51).
10. Secondo la giurisprudenza interna, la decisione con la quale il sindaco fa diritto all’istanza di un individuo di restituzione o di indennizzo in virtù delle leggi numeri 10/2001 e 247/2005 ha carattere di un atto civile di disposizione che, comunicata alle parti interessate fa nascere dei diritti patrimoniali per gli aventi diritto e non può essere revocata o annullata dalle autorità amministrative, ma solamente dai tribunali civili in seguito ad un ricorso giudiziale (sentenze definitive no 6723 del 17 ottobre 2007 dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia e no 159 del 22 aprile 2008 della corte di appello di Craiova). Conformemente a questa ultima sentenza, in mancanza di ricorso dinnanzi ai tribunali, tale decisione del sindaco che riconosceva il diritto degli aventi diritto ai risarcimenti diventa definitiva ed il diritto dell’interessato ad essere indennizzato costituisce un diritto acquisito. Il perseguimento del procedimento previsto dalla legge no 247/2005 riguarda poi solo la verifica da parte della Commissione centrale della fondatezza del rifiuto delle autorità di restituire l’immobile controverso così come la determinazione da questa, su consiglio di un perito, dell’importo dei risarcimenti dovuti all’interessato.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
11. Il richiedente si lamenta in sostanza dell’impossibilità di godere del suo diritto di vedersi indennizzato per i due immobili statalizzati, conformemente alle disposizioni legali pertinenti ed alle decisioni del sindaco di Drăgăşani, ed invoca a questo riguardo l’articolo 1 del Protocollo no. 1, così formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
12. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
13. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
14. Il richiedente rileva che anche se, in seguito ai suoi passi reiterati, il municipio di Drăgăºani ha reso alla fine delle decisioni a proposito della sua richiesta di indennizzo fondate sulla legge no 10/2001 e la Commissione centrale gli ha accordato la precedenza nella determinazione dei risarcimenti che gli sono dovuti, si trova da parecchi anni nell’impossibilità di beneficiare in modo effettivo dell’indennizzo in causa.
15. Il Governo insiste sul fatto che l’interessato ha fatto uso della possibilità di rivolgersi alle autorità amministrative per vedersi accordare dei risarcimenti in virtù della legge no 10/2001, come modificata dalla legge no 247/2005, ed nota che l’interessato si è visto riconoscere con le decisioni del sindaco di Drăgăşani il suo diritto ad essere indennizzato per i due immobili in causa. Secondo il Governo, il meccanismo messo in posto da questa ultima legge e riguardante la creazione del fondo Proprietatea è di natura tale da offrire all’avente diritto dei risarcimenti corrispondenti alle esigenze della giurisprudenza della Corte. Secondo le ultime modifiche della legge no 247/2005, una parte dei risarcimenti in causa potrebbe essere versata in contanti all’interessato e dei progressi sono
stati realizzati affinché il fondo Proprietatea diventi funzionale. Nel dicembre 2008, circa 42 500 pratiche di indennizzo erano state accolte dalle autorità amministrative competenti e trasmesse alla Commissione centrale, circa 2 500 di esse sono giunte al pagamento integrale o parziale dei risarcimenti dovuti.
16. La Corte rinvia alla giurisprudenza citata nella causa Viaşu precitata, concernente gli obblighi, sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, a carico dello stato che ha adottato una legislazione che contempla la restituzione o l’indennizzo per i beni confiscati in virtù di un regime anteriore (Viaşu, precitata, § 58).
17. Nello specifico, la Corte osserva che, con le decisioni no 1436 del 19 dicembre 2005 e no 158 del 9 febbraio 2006, il sindaco di Drăgăşani ha riconosciuto il diritto del richiedente ad essere indennizzato per la parte dei due immobili statalizzati che questo ultimo non si era visto restituire, proponendo la concessione di risarcimenti all’interessato conformemente alle leggi numeri 10/2001 e 247/2005. Queste decisioni, suscettibili di ricorso dinnanzi ai tribunali civili, non sono state contestate nel termine legale né dal richiedente, né dalle autorità. Pertanto, alla vista della giurisprudenza della Corte e del diritto interno pertinente, conviene concludere che, nonostante il difetto delle autorità di fissare finora l’importo preciso dei risarcimenti dovuti, il richiedente è da parecchi anni il beneficiario di un diritto a vedersi indennizzato che rappresenta un “interesse patrimoniale” sufficientemente stabilito in diritto interno, certo, no-revocabile ed esigibile, che dipende dalla nozione di “beni” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere sopra i paragrafi 9 e 10, Viaşu, precitata, § 59, e, mutatis mutandis, Ramadhi e 5 altri c. Albania, no 38222/02, § 71, 13 novembre 2007). Il Governo non lo contesta del resto.
18. La Corte ricorda che l’inadempimento di una decisione che riconosce un diritto di proprietà costituisce un’ingerenza ai sensi della prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Nello specifico come nelle suddette cause, l’ingerenza controversa consiste nel difetto delle autorità competenti di rendere effettivo il diritto che hanno riconosciuto al richiedente con le decisioni precitate, fissando l’importo delle indennità dovute e pagandolo all’interessato (Viaşu, precitata, §§ 60 e 66, e Ramadhi e 5 altri, precitata, §§ 76-77).
19. La Corte ha trattato già cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Viaşu, precitata, §§ 62 a 73 e Ramadhi e 5 altri, precitata, §§ 78-84). Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre nel caso presente ad una conclusione differente da quella alla quale è arrivata nelle cause precitate. Trattandosi dell’esame del giusto equilibrio da predisporre tra gli interessi in causa e, pertanto, del termine necessario alle autorità per pagare le indennità alle quali ha diritto il richiedente, pure prendendo in conto il margine di valutazione dello stato in materia di adozione e di applicazione di misure di risarcimento, la Corte osserva che circa tre anni e mezzo sono trascorsi già dalle decisioni dell’amministrazione che riconoscono il diritto dell’interessato ai risarcimenti.
20. Pure prendendo nota con soddisfazione dell’evoluzione recente che sembra avviarsi in pratica nei confronti del meccanismo di pagamento dei risarcimenti previsti dalla legge no 247/2005 modificata dall’OUG no 81/2007, la Corte osserva che ad oggi, il Governo non ha dimostrato che il sistema di indennizzo messo in posto dalla legge precitata, ivi compreso il fondo Proprietatea, permetterebbe all’avene diritto, ed in particolare al richiedente, di beneficiare, secondo un procedimento ed un calendario prevedibile, delle indennità alle quali hanno diritto.
21. Pertanto, la Corte stima che il difetto per le autorità di trattare la pratica dal richiedente, malgrado la precedenza accordata, e di eseguire le decisioni del sindaco di Drăgăşani calcolando e pagando le indennità dovute ha mantenuto l’interessato, ora di ottant’ anni, in un stato di incertezza giuridica in quanto alla realizzazione effettiva dei suoi diritti e gli ha fatto subire un carico eccessivo (vedere, mutatis mutandis, Viaşu, precitata, §§ 69-70, e Ramadhi e 5 altri, precitata, §§ 81 e 83).
Pertanto, c’è violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
22. Il richiedente si lamenta anche del giudizio di condanna di suo padre nel 1961, del rigetto da parte del procuratore generale delle sue istanze di ricorso in annullamento contro il giudizio precitato, della conclusione dei procedimenti finiti dalle sentenze definitive del 12 gennaio 1999 della corte di appello di Pitesti e del 23 novembre 2004 del tribunale dipartimentale di Bucarest, vista la mancanza di restituzione di tutti i lingotti d’oro confiscati nel 1961. Invoca gli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
23. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dagli articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli.
Ne segue che questa parte della richiesta è manifestamente mal fondata e deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 46 E 41 DELLA CONVENZIONE
A. Articolo 46 della Convenzione
24. Ai termini di questa disposizione:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie ai quali sono partite.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
25. La Corte constata che la violazione del diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni come garantisce l’articolo 1 del Protocollo no 1 deriva la sua origine da un problema su grande scala che risulta dalla disfunzione del meccanismo messo in posto dalla legge no 10/2001, modificata dalla legge no 247/2005. Rinvia alle sue osservazioni fatte a titolo indicativo in altre cause simili in quanto alle misure generali che si impone a livello nazionale nella cornice dell’esecuzione della presente sentenza affinché lo stato convenuto garantisca la realizzazione effettiva e veloce del diritto alla restituzione, sia che si tratti di una restituzione in natura o della concessione di un’indennità, come nello specifico (Viaşu c. Romania, precitata, §§ 82-83).
B. Articolo 41
26. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
1. Danno
27. Nelle sue lettere del 6 febbraio e dell’11 marzo 2009, il richiedente indica che, pure sapendo che il meccanismo di indennizzo stabilito dalle leggi numeri 10/2001 e 247/2005, in particolare il fondo Proprietatea, non funzionano in modo effettivo attualmente, non chiede alcuna somma a titolo del danno materiale subito, ma la finalizzazione della sua pratica di indennizzo ancora pendente dinnanzi alla Commissione centrale. A titolo del danno morale, chiede 5 000 euro (EUR) per la sofferenza morale causata progressivamente dalla disfunzione del sistema di indennizzo in questione.
28. Il Governo precisa di avere sollecitato all’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà presso la Commissione centrale di rendere urgente, nelle condizioni autorizzate dalla legge, la soluzione delle pratiche di indennizzo relative ai due immobili in causa. Trattandosi della somma chiesta per danno morale, rinvia alla giurisprudenza pertinente della Corte.
29. La Corte ricorda di avere constatato nello specifico che c’è violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione del difetto delle autorità di eseguire le decisioni del sindaco di Drăgăşani calcolando e pagando le indennità dovute all’interessato. Osservando che il richiedente chiede, a titolo del danno materiale subito, solo la finalizzazione della sua pratica relativa ai due immobili in causa, la Corte stima che incombe sul Governo di prendere tutte le misure necessarie affinché le indennità dovute al richiedente vengano calcolate e pagate all’interessato al più presto. Pure prendendo nota con interesse dei passi del Governo presso le autorità competenti, sottolinea tuttavia di essere arrivata alla constatazione precitata dopo avere menzionato le disfunzioni del meccanismo reale di indennizzo ed il carattere inefficace del trattamento “prioritario” fino ad ora della pratica del richiedente.
30. Concernente la richiesta del richiedente per danno morale, la Corte considera che gli avvenimenti in causa hanno provocato per lui dei dispiaceri e continuano a mantenerlo in un stato di incertezza, così che conviene accogliere integralmente la sua richiesta e assegnargli 5 000 EUR a questo titolo.
2. Oneri e spese
31. Il richiedente non chiede nessuna somma per oneri e spese.
3. Interessi moratori
32. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 relativo al diritto del richiedente di essere indennizzato, ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve prendere, entro sei mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, tutte le misure necessarie affinché le indennità dovute al richiedente siano calcolate e pagate;
b) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 5 000 EUR (cinquemila euro) da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento, per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 16 luglio 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente