Conclusioni: Violazione dell’articolo 7 – Non di pena senza legge, Articolo 7-1 – Nullum crimen sine lege Reato penale,
Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 – Protezione della proprietà, articolo 1 al. 1 del Protocollo n° 1 – Privazione di proprietà Rispetto dei beni,
Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
TERZA SEZIONE
CAUSA PLECHKOV C. ROMANIA
( Richiesta no 1660/03)
SENTENZA
STRASBURGO
16 settembre 2014
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Plechkov c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta di:
Josep Casadevall, presidente,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Luccica López Guerra,
Johannes Silvis,
Iulia Antoanella Motoc, giudici,
e di Fato şAracı, greffière collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 26 agosto 2014,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 1660/03) diretta contro la Romania e di cui un cittadino bulgaro, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 20 dicembre 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da OMISSIS, avvocati a Sofia. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato successivamente dal suo co-agente, la Sig.ra I. Cambrea e col suo agente, la Sig.ra C. Brumar, del ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente, comandando e proprietario di un peschereccio condannato ad una pena di detenzione abbinata della confisca della sua nave, denunciava una violazione dell’articolo 7 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, avuto riguardo alla mancanza di un accordo di delimitazione delle zone economiche rispettive della Romania e della Bulgaria.
4. Il 15 novembre 2007, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo.
5. Informato del suo diritto di intervenire nel procedimento, articolo 36 § 1 della Convenzione, il governo bulgaro non ha espresso l’intenzione di avvalersi.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
A. Le circostanze dello specifico
6. Il richiedente, OMISSIS, è nato nel 1975 e ha risieduto a Kavarna (Bulgaria).
7. All’epoca dei fatti, faceva l’al tempo stesso comandante e proprietario della nave di pesca “Hisnik”, battente bandiera bulgara.
8. Il 3 maggio 2002, mentre la nave si trovava alla larghezza delle coste rumene, ad una distanza di circa 29 miglia marini, fu fermato da una diva della marina militare rumena. All’epoca del controllo che fu effettuato fu trovato a bordo degli attrezzi di pesca industriale e circa 300 kg di squalo. La nave fu condotta poi sotto scorta al porto di Constanaţ, dove fu messo sotto sequestro col suo carico.
9. Il giorno stesso, il richiedente fu posto in guardia a vista ed in seguito, in detenzione provvisoria. Era accusato di avere praticato illegalmente la pesca allo squalo con l’aiuto di palangres (paragate) nella zona economica esclusiva della Romania in mare Nero, e ciò per di più durante il periodo di chiusura di questa pesca. In particolare, gli fu rimproverato di avere infranto le disposizioni:
-del decreto del Consiglio di stato no 142/1986 sulla zona economica esclusiva;
-della legge no 17/1990 sulle acque marittime interne, il mare territoriale e la zona contigüe della Romania;
-degli articoli 61 e, e 62 della legge no 192/2001 sulla risorsa alieutica;
-e dell’ordinanza interministeriale (ordin) no 140/2002 del 26 marzo 2002 preso per l’applicazione della legge no 192/2001.
10. Il 4 maggio 2004, gli organi di inchiesta penale ordinarono il sequestro conservatorio della nave e del suo carico.
11. Il 13 maggio 2002, la direzione generale dipartimentale dell’agricoltura e dell’industria alimentare di Constanat che si era costituito parte civile, stimò il suo danno risultante della quantità di squalo pescato a 21 420 000 lei vecchi (ROL), o circa 685 euro (EUR).
12. Il 1 luglio 2002, il richiedente fu rimesso in libertà mediante il pagamento di una garanzia di 25 milioni di ROL sia circa 800 EUR. Tuttavia, la nave ed il suo carico restarono sotto sequestro.
13. Ad una data non precisata, il richiedente fu rinviato in giudizio dinnanzi alla camera penale del tribunale di prima istanza di Constanat per reato penale (infraciune, commesso, secondo l’accusa, nella zona economica esclusiva rumena,). Era rimproverato al richiedente di avere praticato in questa zona la pesco allo squalo con l’utilizzazione senza permessa di attrezzi di pesca industriale come la palamita, e dell0 avere fatto inoltre durante il periodo di chiusura di questo tipo di pesca fissata con l’ordinanza interministeriale no 140/2002 del 26 marzo 2002 che andava dal 15 aprile al 14 giugno 2002.
14. Durante il procedimento, il richiedente accettò di versare alla parte civile-la direzione generale dell’agricoltura e dell’industria alimentare di Constanaţ -l’importo chiesto da lei a titolo di danno-interessi per la quantità di squalo trovato a bordo della nave.
15. Dinnanzi al tribunale, il richiedente precisò che era pescatore dal 1995, che era in possesso di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità di Varna (Bulgaria) e che non aveva penetrato mai nelle acque territoriali rumene.
Affermò che quando era stato arrestato, non aveva consapevolezza di avere infranto le leggi rumene: prima della sua partenza, essendo informato presso si delle autorità bulgare della città costiera di Kaliakra per sapere dove aveva il diritto di pescare, era stato informato che la Romania aveva una competenza esclusiva fino ad una distanza di 24 miglia marini alla larghezza dei lati rumeni, così che credeva potere pescare liberamente al di là di questo limite. Dichiarò anche che non aveva cognizione che la pesca allo squalo era vietata in mare Nero, e che la Bulgaria non aveva vietato questo tipo di pesca.
Riconobbe avere pescato lo squalo con l’aiuto di palangres, ma fece valere che lo squalo non poteva essere pescato diversamente che con questo mezzo.
16. Il 11 luglio 2002, l’ambasciata della Bulgaria a Bucarest mandò una nota diplomatica che fu versata alla pratica al tribunale. La nota precisava che la Romania e la Bulgaria avevano ratificato la Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare (“il CNUDM”) firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ma che nessuno accordo era stato concluso ancora tra i due paesi per la delimitazione delle loro zone economiche esclusive, e che i negoziati diplomatici tra i due paesi erano in corso. La nota indicava inoltre che né la Romania né la Bulgaria non erano partite agli accordi multilaterali sullo stesso motivo e che i due paesi non avevano concluso neanche di accordo che deroga all’articolo 73 § 3 del CNUDM, così che non era permesso alle parti di sanzionare con le pene di detenzione i reati alle leggi ed ordinamenti in materia di pesca nella zona economica esclusiva. La nota faceva stato delle inquietudini della Bulgaria in quanto ai procedimenti in corso contro pescatore bulgari, paragrafo 40 sotto, ed esprimeva la speranza che queste cause andavano a conoscere un ordinamento veloce ed efficace.
17. Il tribunale rese il suo giudizio il 18 luglio 2002. Constatò di prima che il decreto no 142/1986 del Consiglio di stato della Repubblica socialista della Romania aveva istituito una zona economica esclusiva rumena in mare Nero, e che l’articolo 2 di suddetto decreto precisava che questa zona si dilungava “su una distanza di 200 miglia marini a partire dalle linee base a partire dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale.”
Il tribunale rilevò poi che il decreto no 142/1986 era stato abrogato dalla legge no 36/2002, passata sotto silenzio nella requisitoria preparata contro il richiedente; ora, il tribunale considerò che questa legge aveva cambiato la definizione la zona economica esclusiva rumena come era data prima dal decreto. In particolare, stimò nuovo lo fa che la legge no 36/2002 non precisava più la larghezza della zona economica esclusiva rumena, ma indicava semplicemente che poteva andare fino a 200 miglia marini.” Di più, la legge disponeva che la superficie esatta della zona economica esclusiva doveva essere fissata dagli accordi tra lo stato rumeno e gli altri Stati costieri, nel rispetto del CNUDM. Il tribunale constatò poi che la Romania e la Bulgaria avevano iniziato dei negoziati in vista di una delimitazione delle zone economiche esclusive dei due paesi, ma che nessuno accordo era stato trovato ancora. Ne dedusse che il CNUDM che forniva la cornice legale che permette l’instaurazione di una zona economica esclusiva, non era stata messa in opera con la Romania e con la Bulgaria, mancanza di accordo bilaterale tra i due paesi. Il tribunale ne conclude che la nave comandata dal richiedente era stata arrestata in una zona che non era sottoposta alle leggi rumene.
Dedusse di questa constatazione che nello specifico, un elemento obiettivo indispensabile alla costituzione del reato faceva difetto, poiché il richiedente non aveva superato il limite della zona contigüe e che la legge rumena non si applicava al di là di questo limite. Di conseguenza, l’interdizione di pescare lo squalo decretato dall’ordinanza interministeriale no 140 del 26 marzo 2002 non gli era opponibile. Il tribunale constatò sebbene l’intenzione, al senso della legge penale, mancava anche poiché la pesca allo squalo non era vietata dalla Bulgaria. Tenuto conto di queste considerazioni, il tribunale conclude che il richiedente non aveva causato neanche di danno.
Il tribunale prosciolse il richiedente in virtù delle disposizioni combinate dell’articolo 11 (2) letto. ha, e dell’articolo 10 § 1 letto. ha, del codice di procedimento penale, giudicando che il richiedente non aveva commesso i fatti rimproverati, fapta nudo exist.ă Annullò anche il sequestro conservatorio ed ordinò la restituzione della garanzia.
Il tribunale respinse tuttavia già la domanda di restituzione della somma versata col richiedente per coprire il danno della parte civile, al motivo che la domanda non aveva di base legale, trattandosi di una somma pagata di pieno gradimento.
18. Con una sentenza del 30 settembre 2002, su appello della procura, il tribunale dipartimentale di Constanat annullò il giudizio reso in prima giurisdizione. Il tribunale dipartimentale osservò di prima che la Romania e la Bulgaria erano ogni due parte al CNUDM di cui l’articolo 57 disponeva che la zona economica esclusiva non poteva dilungarsi al di là del limite di 200 miglia marini, determinata rispetto alla linea base delle coste. Giudicò poi che le disposizioni di suddetta convenzione sulle zone economiche esclusive erano direttamente applicabili in dritto interno, anche nella mancanza di accordi bilaterali tra gli Stati riguardati, poiché la legge no 36/2002 aveva ripreso parecchie disposizioni del CNUDM.
Il tribunale dipartimentale conclude che la nave comandata dal richiedente aveva penetrato nella zona economica esclusiva della Romania, come delimitata dalla legge no 36/2002 e col CNUDM, ratificato dalla Romania con la legge no 110/1996. Constatò poi che il richiedente si era concesso alle attività di pesca industriale in suddetta zona, in violazione degli articoli 61 e 62 della legge no 192/2001, e lo dichiarò colpevole dei fatti rimproverati. Al visto delle disposizioni dell’articolo 72 del codice penale che enumera i criteri di individualizzazione della pena, il tribunale decise di applicare al richiedente “una pena minimale di prigione” di due anni col beneficio della condizionale, con un collocamento alla prova di quattro anni, deducendo già della pena il periodo passato in detenzione del 4 maggio al 1 luglio 2002.
Basandosi sull’articolo 67 §§ 1 e 2 della legge no 192/2001, il tribunale dipartimentale ordinò inoltre la confisca della nave, degli insediamenti e degli attrezzi che si trovano a bordo ed avendo servito a commettere i fatti rimproverati, così come dell’insieme del carico.
Constatò poi che, durante il procedimento, il richiedente aveva riparato integralmente il danno causato alla parte civile ed aveva vissuto un consenso del richiedente alla sua colpevolezza.
Infine, ordinò lo sfratto del richiedente e mise al suo carico gli oneri di giustizia afferente all’esame del fondo che ammontava a 11 800 000 ROL, circa 380 EUR.
19. Il richiedente formò un ricorso in ricorso (recurs, contro la sentenza suddetta,). Dinnanzi alla corte di appello di Constanaţ, sostenne di prima che la sua condanna era illegale e contrario a diversi principi generali del diritto, in particolare quello secondo che la legge penale è di interpretazione e di applicazione rigorosa. Ora, nello specifico, considerava che il tribunale dipartimentale l’aveva condannato ne che gli applica la legge penale rumena con analogia. Secondo il richiedente, il CNUDM fissava solamente la cornice teorica in che gli Stati potevano beneficiare di zone economiche esclusive, ma non determinava concretamente le zone economiche esclusive della Romania e della Bulgaria, poiché queste zone così come i diritti concreti si legando doveva essere determinato dal verso di un accordo bilaterale tra gli Stati riguardati, accordo che mancava nello specifico. Nella mancanza di accordo bilaterale, le sole disposizioni pertinenti erano ai suoi occhi queste della legge no 17/1990 sul mare territoriale e la zona contigüe. Ora, le attività di pesca rimproverata al richiedente avevano avuto luogo al di là della zona contigüe. Pertanto, stimava che l’ordinanza interministeriale no 140/2002 che fissa il periodo di chiusura della pesca allo squalo non gli era opponibile.
Fece valere poi che il CNUDM proibiva ha ad ogni modo, il sequestro prolungato di una nave e la detenzione dell’equipaggio quando una garanzia era stata prosciolta, siccome nello specifico, e b, l’applicazione di una pena di detenzione. Infine, negò avere acconsentito alla sua propria colpevolezza quando aveva pagato la somma chiesta dalla parte civile. Chiese il suo proscioglimento e la restituzione della nave così come delle somme prosciolta a titolo di garanzia e di risarcimento del danno.
20. Con una sentenza del 26 novembre 2002, la corte di appello di Constana ţrespinse il ricorso del richiedente in questi termini:
“È vero che tanto il diritto internazionale che il diritto interno esige la conclusione di un accordo tra gli Stati costieri del mare Nero, adiacente o facendosi a fronte, per delimitare la zona economica esclusiva di ogni Stato, in profondità. Un tale accordo, articolo 9 § 2 della legge no 17/1990 ripubblicato il 21 ottobre 2002, ed articolo 57 del CNUDM, non è stato concluso con la Bulgaria; tuttavia, anche se era stato concluso uno, non sarebbe stato favorevole all’imputato.
Un accordo tra le Romania e la Bulgaria non possono avere per oggetto la delimitazione in profondità (larghezza) della zona economica esclusiva della Romania in mare Nero, poiché lo stato in questione è un rivierasco adiacente alla Romania. [Questo che] l’accordo invocato con l’accusato dovrebbe fissare, [questo è] i limiti laterali delle zone economiche esclusive dei due paesi, così come la larghezza della zona rumena al Capo Midia.
Il fatto che l’imputato abbia ammesso che il luogo dove la sua nave è stata arrestata il 3 maggio 2002 si trovava ad una distanza di 29 miglia marini delle coste rumene equivale a riconoscere che aveva penetrato nella zona economica esclusiva della Romania, delimitata [rispetto a] la zona simile bulgara col prolungamento della linea di frontiera terrestre tra i due paesi, [da] Vama Veche.
L’imputato ammette avere superato questo limite, ma stima, a torto, che si trovava in alto mare.
Apparteneva al richiedente di documentarsi e di conoscere le disposizioni del diritto internazionale del mare, opponibili a tutti i paesi avendo ratificato le convenzioni, i patti e gli emendamenti internazionali, e [dunque] alla Bulgaria.
Lo stato rumeno non aveva nessuno obbligo di comunicare allo stato bulgaro le misure di divieto della pesca al rombo ed allo squalo in mare Nero durante il periodo aprile-giugno 2002; la Romania, avendo dei diritti sovrani, ha agito secondo gli articoli 10, 14, e 29 della legge no 17/1990 e gli articoli 55 e 56 del CNUDM per garantire la conservazione e la gestione delle risorse naturali biologiche così come una pesca razionale nella sua zona economica esclusiva. Se l’accusato aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione di pescare nella zona economica esclusiva della Romania, avrebbe conosciuto necessariamente le disposizioni della legge no 192/2001 che regola l’autorizzazione della pesca e la protezione della risorsa alieutica nella zona in questione. “
21. La nave del richiedente e gli attrezzi si trovando fu venduto in seguito alle aste pubbliche al prezzo di 63 milioni di ROL, circa 2 000 EUR.
B. Il diritto internazionale ed il diritto e giurisprudenza interni pertinenti
1. La Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare (“il CNUDM”)
22. Le disposizioni pertinenti del CNUDM sono formulate così:
Articolo 15
Delimitazione del mare territoriale tra Stati di cui
le coste sono adiacenti o si fanno a fronte
“Quando le coste di due Stati sono adiacenti o si fanno a fronte, né l’uno né l’altro di questi Stati non è in diritto, salvo accordo contrario tra essi, di estendere il suo mare territoriale al di là della linea mediana di cui tutti i punti sono equidistanti dei punti più prossimi delle linee base a partire dalle quali è misurato la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione non si applica però nel caso dove, in ragione dell’esistenza di titoli storici o di altre circostanze speciali, è necessario delimitare diversamente il mare territoriale dei due Stati. “
Articolo 55
Regime morale particolare della zona economica esclusiva
“La zona economica esclusiva è una zona situata al di là del mare territoriale ed adiacente a questa, sottoposto al regime morale particolare stabilito dalla presente partito, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello stato costiero ed i diritti e libertà degli altri Stati sono governate dalle disposizioni pertinenti della Convenzione. “
Articolo 56
Diritti, giurisdizione ed obblighi dello stato costiero
nella zona economica esclusiva
“1. Nella zona economica esclusiva, lo stato costiero ha:
ha, dei diritti sovrani alle fini di esplorazione e di sfruttamento, di conservazione e di gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologici, delle acque su jacentes ai fondi marini, dei fondi marini e del loro seminterrato, ;
b, giurisdizione, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione, in ciò che riguarda,: i, il collocamento in posto e l’utilizzazione di isole artificiali, di insediamenti e di lavori; ii, la ricerca scientifica blu scuro; iii, la protezione e la preservazione dell’ambiente marino;
c, gli altri diritti ed obblighi previsti dalla Convenzione. (…) “
Articolo 57
Larghezza della zona economica esclusiva
“La zona economica esclusiva non si dilunga al di là di 200 miglia marini delle linee base a partire dalle quali è misurato la larghezza del mare territoriale. “
Articolo 61
Conservazione delle risorse biologiche
“1. Lo stato costiero fisso il volume ammissibile delle catture in ciò che riguarda le risorse biologiche nella sua zona economica esclusiva.
[…]”
Articolo 62
Sfruttamento delle risorse biologiche
“1. Lo stato costiero si fissa per obiettivo di favorire un sfruttamento ottimale delle risorse biologiche della zona economica esclusiva, senza danno dell’articolo 61.
4. I cittadini di altri Stati che pescano nella zona economica esclusiva si conformano alle misure di conservazione ed alle altre modalità e condizioni fissate dalle leggi ed ordinamenti dello stato costiero. Queste leggi ed ordinamenti devono essere compatibili con la Convenzione e possono portare in particolare sul seguente questioni:
ha, rilascio di licenze ai pescatori o per le navi ed arnesi di pesca;
b, indicazione degli specifico di cui la pesca è autorizzata e determinazione di quote;
c, regolamentazione delle campagne e delle zone di pesca, del tipo, della taglia e del numero degli arnesi, così come del tipo, della taglia e del numero delle navi di pesca che possono essere utilizzate,;
d, determinazione dell’età e della taglia dei pesci e degli altri organismi che possono essere pescati;
….
5. Lo stato costiero notifica debitamente le leggi ed ordinamenti che adotta in materia di conservazione e di gestione. “
Articolo 70
Diritto degli Stati geograficamente svantaggiati
“1. Gli Stati geograficamente svantaggiati hanno da una parte il diritto di partecipare, secondo una formula equa, allo sfruttamento appropriato del residuo delle risorse biologiche delle zone economiche esclusive degli Stati costieri dello stesso
sotto-regione o regione, tenuto conto delle caratteristiche economiche e geografiche pertinenti di tutti gli Stati riguardati e conformemente al presente articolo ed agli articoli 61 e 62.
2. Alle fini della presente partire, l’espressione “Stati geograficamente svantaggiati” si intendono degli Stati costieri, ivi compreso gli Stati rivieraschi di un mare chiuso semi-chiuso o, che la loro situazione geografica rende tributaria dello sfruttamento delle risorse biologiche delle zone economiche esclusive di altri Stati della sotto-regione o regione per un approvvigionamento sufficiente in pesce destinato all’alimentazione della loro popolazione o di una parte della loro popolazione, così come degli Stati costieri che non possono pretendere ad una zona economica esclusiva propria.
… “
Articolo 73
Collocamento in applicazione delle leggi ed ordinamenti dello stato costiero
“1. Nell’esercizio dei suoi diritti sovrani, lo stato costiero può prendere ogni misura, ivi compreso il fermo, l’ispezione, il sequestro e l’introduzione di un’istanza giudiziale che sono necessari per garantire il rispetto delle leggi ed ordinamenti che ha adottato conformemente alla Convenzione.
2. Quando una garanzia o una garanzia sufficiente sono state fornite, è proceduto senza termine alla revoca del sequestro di cui una nave avrebbe fatto l’oggetto ed alla liberazione del suo equipaggio.
3. Le sanzioni previste dallo stato costiero per i reati alle leggi ed ordinamenti in materia di pesca nella zona economica esclusiva non possono comprendere la detenzione, a meno che gli Stati riguardati ne non convengono diversamente, né nessuno altro castigo corporale.
4. Nei casi di sequestro o di immobilizzazione di una nave estera, lo stato costiero notifica senza termine allo stato del padiglione, con le vie appropriate, le misure preso così come le sanzioni che sarebbero pronunciate in seguito. “
Articolo 74
Delimitazione della zona economica esclusiva tra
Stati di cui le coste sono adiacenti o si fanno a fronte
“1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati di cui le coste sono adiacenti o si fanno è effettuata a fronte da via di accordo conformemente al diritto internazionale come è mirato all’articolo 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, per arrivare ad una soluzione equa.
2. Se non giungono ad un accordo in un termine ragionevole, gli Stati riguardati hanno ricorso ai procedimenti contemplati al parte XV. (…)
3. Aspettando la conclusione dell’accordo mirato al paragrafo 1, gli Stati riguardati, in un spirito di comprensione e di cooperazione, fanno tutto loro possibili per concludere delle disposizioni provvisorie di carattere pratico e per non compromettere od ostacolare durante questo periodo di transizione la conclusione dell’accordo definitivo. Le disposizioni provvisorie sono senza danno della delimitazione finale. (…) “
PARTIRE IX
Mari chiusi semi-chiusi o
Articolo 122
Definizione
“Alle fini della Convenzione, si intende con “mare chiuso semi-chiuso” o un golfo, una vasca o un mare vincolato da parecchi Stati e rilegato ad un altro mare o all’oceano con un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, coi mari territoriali e le zone economiche esclusive di parecchi Stati. “
23. La Romania ha, a questo giorno, delimitato solamente il suo spazio marittimo in mare Nero con l’Ucraina. Mancanza di accordo bilaterale tra i due paesi, questa delimitazione è stata fatta dalla Corte internazionale di giustizia in una sentenza del 3 febbraio 2009 di delimitazione della piattaforma continentale e delle zone economiche esclusive delle due parti nel mare Nero.
24. Secondo una dichiarazione di stampa del portavoce del ministero delle Cause estere bulgare, Vessela Tcherneva, in data del 21 marzo 2012 e citata nell’edizione in fila dello stesso giorno del giornale rumeno “România Liber”ă, la Romania e la Bulgaria conducono da circa vent’ anni dei negoziati per le delimitazioni tra i due paesi nel mare Nero.
2. La Costituzione
25. Le disposizioni pertinenti della Costituzione si leggono come segue:
Articolo 11-Il diritto internazionale ed il diritto interno
“(1) lo stato rumeno si avvia ad assolvere esattamente e di buona fede gli obblighi che gli spettano in virtù dei trattati ai quali è partire.
(2) i trattati ratificati dal Parlamento conformemente alla legge fa parte del diritto interno.
(3)… “
3. Il decreto no 142/1986 che istituisce la zona economica esclusiva della Romania in mare Nero
26. Il 25 aprile 1986 fu adottato il decreto del Consiglio di stato no 142/1986 che porta istituzione della zona economica esclusiva della Repubblica socialista della Romania in mare Nero. Firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato alla gazzetta ufficiale del 26 aprile 1986, il decreto fu abrogato formalmente il 31 gennaio 2002 dalla legge no 36/2002, paragrafo 29 sotto. Le disposizioni pertinenti del decreto-che indicava, nel suo preambolo, tenere conto dei principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale ed in particolare delle regole pertinenti del CNUDM-si leggevano così:
Articolo 1
“Nello spazio marittimo della costa rumena del mare Nero situato al di là del limite delle acque territoriali ed adiacenti a queste, è istituita la zona economica esclusiva della Repubblica socialista della Romania che esercito dei diritti sovrani e la giurisdizione sulle risorse naturali e sul seminterrato del fondo marino e la colonna situata al di sotto, così come in ciò che riguarda le differenti attività legate allo sfruttamento, l’esplorazione, la conservazione e la gestione di queste risorse.
Articolo 2
La zona economica esclusiva si dilunga verso l’esterno fino ad una distanza di 200 miglia marini a contare delle linee base di partire dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale; avuto riguardo alle dimensioni limitate del mare Nero, la superficie effettiva della zona economica esclusiva della Repubblica socialista della Romania sarà determinata da via di delimitazione nella cornice di negoziati con gli Stati vicini di cui le coste sono adiacenti o fa fronte alla costa rumena del mare Nero. La delimitazione si farà, tenendo conto della legislazione della Repubblica socialista della Romania, coi negoziati con questi Stati, applicando, secondo le circostanze specifiche di ogni settore a delimitare, dei principi e dei criteri di delimitazione generalmente riconosciuta in diritto internazionale e [nel diritto] degli Stati, in vista di una soluzione equa. “
4. La legge no 110/1996 di ratifica del CNUDM
27. Il CNUDM fu ratificato dalla Romania con la legge no 110/1996 del 10 ottobre 1996 di cui le disposizioni pertinenti sono formulate così:
Articolo 1
“La Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, concludesse a Montego Bay, Giamaica, il 10 dicembre 1982, è ratificata. “
Articolo 3
“La Romania reitera la dichiarazione che ha fatto all’epoca della firma della Convenzione, il 10 dicembre 1982. La dichiarazione si legge come segue:
1. In quanto paese geograficamente svantaggiato, rivierasco di un mare povero rigeneri biologici, la Romania riafferma la necessità dello sviluppo della cooperazione internazionale nella tenuta dello sfruttamento delle risorse biologiche delle zone economiche, sulla base di accordi giusti ed equi, atti a garantire l’accesso dei paesi di questa categoria alle risorse alieutiche delle zone economici di altre regioni o sotto-regioni.
… “
5. La legge no 17/1990 relativo al regime morale delle acque marittime interne, del mare territoriale e della zona contigüe della Romania,
28. Fino al 31 gennaio 2002, le disposizioni pertinenti della legge no 17/1990 del 7 agosto 1990 si leggevano così:
Articolo 5
“Le acque territoriali, il mare interno, il suolo ed il loro seminterrato così come lo spazio aereo fanno al di sotto parte del territorio della Romania.
(…) “
Articolo 6
“La zona contigüe della Romania è la banda di mare adiacente al mare territoriale che si dilunga alla larghezza fino ad una distanza di 24 miglia marini.
Articolo 7
“Nella sua zona contigüe, la Romania esercita il controllo alle fini della prevenzione e della repressione delle violazioni, sul suo territorio, delle sue leggi ed ordinamenti nella tenuta doganale, fiscale, sanitaria e del passaggio della frontiera nazionale. “
Articolo 18
“La giurisdizione penale della Romania si applica anche nel caso della violazione della legislazione rumena concernente la zona economica esclusiva della Romania in mare Nero con le persone imbarcate a bordo di navi estere utilizzate alle fini commerciali, se i fatti sono commessi nelle condizioni che li rendono costitutivi di un reato penale (infraciune).ţ “
Articolo 20
“Nell’esercizio della giurisdizione della Romania gli organi rumeni competenti potranno ordinare, secondo le disposizioni legali in vigore, l’immobilizzazione o il sequestro di ogni nave estera utilizzata alle fini commerciali, e potranno prendere delle misure di esecuzione forzata contro una tale nave che si trova nel mare territoriale, nelle acque marittime interne o nella zona contigüe della Romania per garantire il pagamento di [tutti] è [a titolo di] risarcimenti, tasse o altri. “
Articolo 35
Sono costitutivi di una multa li seguente fatti, se non sono stati commessi nelle condizioni che permettono di considerarli come i reati al senso della legge penale (infraciune):ţ
c, la pesca industriale o tutta altra attività di sfruttamento illegale delle risorse naturali delle acque marittime interne o del mare territoriale, ivi compreso del fondo marino e del seminterrato di queste zone;
… “
6. La legge no 36/2002 che porta modifica della legge no 17/1990 relativo al regime morale delle acque marittime interne, del mare territoriale e della zona contigüe della Romania,
29. Il 31 gennaio 2002 è entrato in vigore la legge no 36/2002 che porta modifica della legge no 17/1990. Ha introdotto, entra altri, un capitolo II1 intitolato “Zona economica esclusiva della Romania in mare Nero”, e ha abrogato esplicitamente il decreto del Consiglio di stato no 142/1986 che stabiliva fino ad allora la zona economica esclusiva della Romania in mare Nero, paragrafo 26 sopra. La legge no 17/1990 così modificato fu ripubblicato nella gazzetta ufficiale il 21 ottobre 2002, con una nuova numerazione degli articoli e capoversi. Le sue disposizioni pertinenti si leggono come segue:
Articolo 1
“La presente legge fissa lo statuto morale delle acque marittime interne, del mare territoriale, della zona contigüe e della zona economica esclusiva, conformemente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, ratificato dalla Romania con la legge no 110/1996.
Articolo 9
“1. La zona economica esclusiva della Romania è istituita nello spazio marittimo del mare Nero che si trova al di là delle acque territoriali ed adiacenti a queste.
2. Tenuto conto delle specificità delle dimensioni del mare Nero, la superficie della zona economica esclusiva della Romania sarà determinata dal verso di una delimitazione ad effettuare con via di accordi conclusi con gli Stati vicini di cui le coste sono adiacenti o fa fronte alle coste rumene, sapendo che in virtù della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, ratificato dalla Romania con la legge no 110/1996, la larghezza massimale della zona economica esclusiva può andare fino a 200 miglia marini, calcolati a partire dalle linee base contemplate all’articolo 2.
3. La delimitazione si farà in conformità coi principi generalmente riconosciuti in diritto internazionale e nel rispetto della legge rumena, applicando, secondo le circostanze specifiche ad ogni settore a delimitare, dei principi e dei criteri di delimitazione generalmente riconosciuta, così che una soluzione equa sia trovata. “
Articolo 10
“1. Nella zona economica esclusiva, la Romania esercita:
ha, dei diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento, di protezione, conservazione e gestione di tutte le risorse naturali biologiche o non biologiche, ed altre risorse che si trovano in fondo al mare, nel suo seminterrato, o nella colonna di acqua e lo spazio aereo al di sotto questo;
(…) “
Articolo 14
“(1) la Romania garantisce l’utilizzazione ottimale delle risorse alieutiche ed altre risorse biologiche, prendendo le misure tecniche o di un’altra natura che si imporsi in quanto alla loro conservazione e la gestione in tutte le acque situate dentro ai limiti esterni della sua zona economica esclusiva…
(2) in questo scopo, gli organi competenti rumeni fissano il volume totale autorizzato delle catture per ogni specifico di pesce e di altre risorse biologiche annualmente, [e] adottano delle misure tecniche o di un’altra natura per garantire una pesca razionale così come la conservazione, la protezione e la rigenerazione delle risorse biologiche; [vegliano] al rispetto della legislazione rumena in materia per mezzo di un seguito con satellite delle navi di pesca, [così come con] l’ispezione, l’immobilizzazione, il sequestro e [tutti] perseguimenti giudiziali contro le navi di pesca che violano i diritti sovrani dello stato rumeno;
(…) “
Articolo 27 [vecchio articolo 18]
“La giurisdizione penale della Romania si esercita anche nel caso della violazione delle disposizioni della presente legge concernente la zona economica esclusiva della Romania con le persone imbarcate a bordo di navi estere utilizzate alle fini commerciali, se i fatti sono commessi nelle condizioni che li rendono costitutivi di un reato penale (infraciune).ţ “
Articolo 29 [vecchio articolo 20]
“(1) nell’esercizio della giurisdizione della Romania, gli organi competenti rumeni potranno ordinare, secondo le disposizioni legali in vigore, l’immobilizzazione o il sequestro di [tutto] nave estera utilizzata alle fini commerciali; [essi] potranno prendere, contro simile nave che si trova nel mare territoriale, nelle acque marittime interne o nella zona contigüe della Romania, delle misure di esecuzione forzata per garantire il pagamento di somme [a titolo di] risarcimenti, tasse ed altri [obblighi] simili.
(2) in caso di violazione dei diritti sovrani dello stato rumeno [in materia] di esplorazione, di sfruttamento, di protezione, di conservazione e di gestione dell’ambiente e delle risorse biologiche della zona economica esclusiva, le autorità rumene potranno prendere le misure necessarie, conformemente alle disposizioni legali rumene in vigore ed alle convenzioni internazionali alle quali la Romania è partire, ivi compreso l’ispezione o l’immobilizzazione di [tutto] nave estera utilizzata alle fini commerciali. La nave immobilizzata ed il suo equipaggio saranno liberate appena una garanzia o altra garanzia adeguata saranno state depositate. “
Articolo 49 [vecchio articolo 35]
“(1) i seguenti fatti sono costitutivi di una multa, salvo se sono commessi nelle condizioni che li rendono costitutivi di un reato (infraciune, ţal senso della legge penale,):
(…)
c, la pesca industriale o tutta altra attività di esplorazione e di sfruttamento illegali delle risorse naturali e biologici delle acque marittime interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva della Romania, ivi compreso del fondo del mare e del seminterrato di questa zona;
(2) le multe menzionate 1 letto al capoverso. a)-h, sono punite di una multa di 80 milioni a 400 milioni di lei [ROL],…, le sanzioni che sono applicabili al posto di commissione dei fatti in contravvenzione .
Articolo 50 [ex articolo 36]
(1) se i fatti menzionati 49 capoverso all’articolo 1 letto. a)-g, hanno prodotto dei danni importanti o di altre conseguenze gravi o sono stati commessi in modo ripetuta, la sanzione è una multa di 200 a 400 milioni di ROL.
(2) per i fatti menzionati 49 § all’articolo 1 letto. b, e c, la sanzione può essere, secondo la gravità delle conseguenze e la superficie del danno, una multa di 400 milioni a 1 500 milioni di ROL.
(3) nelle situazioni particolarmente gravi, gli organi competenti rumeni possono ordinare, in quanto misure complementari, la confisca della nave, degli insediamenti, degli attrezzi di pesca, degli apparecchi e di altri oggetti del contravventore, se sono stati utilizzati per commettere la multa.
(4) i beni acquisiti dalla commissione della multa saranno confiscati.
(…) “
7. La legge no 192/2001 sulla risorsa alieutica, pubblicata alla gazzetta ufficiale del 20 aprile 2001,
30. La legge no 192/2001 era entrato in vigore con la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale, il 20 aprile 2001. È stata abrogata il 5 marzo 2008 dall’ordinanza governativa di emergenza no 23/2008 sulla pesca e l’acquacoltura. Le sue disposizioni pertinenti potevano riepilogare come segue.
31. L’articolo 3 contemplava che le vasche alieutiche naturali al senso della legge si costituivano, entra altri, di “il limite delle acque territoriali e della zona economica esclusiva della Romania in mare Nero.”
32. Secondo l’articolo 39, la protezione della risorsa alieutica si faceva, entra altri, con la chiusura annua del pesca et/ou con l’incriminazione di certi comportamenti, qualificati secondo i casi di multe o di reati penali.
33. Secondo l’articolo 40 § 1, i periodi e le zone di divieto della pesca dovevano essere fissate annualmente da un’ordinanza comune delle autorità pubbliche centrali responsabili, da un lato, dell’agricoltura, dell’alimentazione e della silvicultura e, dell’altro, della protezione dell’ambiente. L’ordinanza doveva essere emessa al più tardi per l’insieme del “territorio” e degli specifico il 15 aprile dell’anno riguardato; restava valido fino all’emissione di una nuova ordinanza il seguente anno.
L’articolo 40 § 2 contemplavano che in vista della protezione della risorsa alieutica, la pesca di certi specifico di pesci menzionati nell’allegato no 2 alla legge no 192/2001 era vietato ai periodi e nelle zone menzionate in suddetti annesso. Questo allegato, intitolato “Regolamentazione della pesca di certe categorie di pesci”, indicava sotto il suo punto 10 che i periodi di interdizione della pesca allo squalo ser[aient] fissate annualmente alla luce delle ricerche in materia.”
34. L’articolo 61 e, definiva come un reato penale (infraciune) ţe puniva di una pena di detenzione di sei mesi a quattro anni la pesca industriale con l’aiuto di attrezzi di pesca industriale, nella mancanza di un’autorizzazione o di un permesso di pesca rilasciata a questo effetto con le autorità competenti rumene.
35. Secondo l’articolo 62, la commissione dei fatti menzionati all’articolo 61 durante un periodo di divieto era sanzionata di una pena di detenzione potendo andare di due a sei anni.
36. L’articolo 66 abilitava le persone giuridiche responsabili della gestione del patrimonio piscicole che appartiene alla tenuta pubblica a chiedere risarcimento con via di decisione di giustizia dei danni patrimoniali causati alla risorsa alieutica con la commissione di un reato penale, dopo valutazione di questi con via di perizia.
37. L’articolo 67 contemplava la confisca automatica a favore dello stato, entra altri, degli attrezzi, delle imbarcazioni e di “tutto altro bene avendo servito alla commissione dei fatti”, così come dei prodotti come il pesce ottenuto in violazione dei divieti istituiti dalla legge.
8. L’ordinanza congiunge no 140 del 26 marzo 2002 del ministro dell’agricoltura, dell’alimentazione e delle Foreste e del ministro delle Acque e della Protezione dell’ambiente, pubblicato alla gazzetta ufficiale del 2 aprile 2002,
38. L’articolo 8 dell’ordinanza vietava la pesca “nelle acque territoriali rumene del mare Nero” del rombo e dello squalo durante 60 giorni, dal 15 aprile al 14 giugno 2002 compreso.
9. Giurisprudenza interna pertinente sull’esercizio dei diritti sovrani della Romania in mare Nero in virtù del CNUDM
39. Il governo convenuto ha presentato il seguente informazione concernente l’esercizio con la Romania dei suoi diritti sovrani in mare Nero in virtù dell’articolo 56 del CNUDM.
Nel maggio 2001, le autorità di polizia rumena hanno aperto un inchiesta contraventionnelle contro pescatore turchi trovandosi su una nave turca a cui era rimproverato di essersi concesso si nell’aprile 2001 alla pesca industriale del rombo nella zona economica esclusiva rumena, in violazione dell’articolo 13 ha, capoverso 3 del decreto no 142/1986. Le informazione presentate dal Governo fanno stato di un proscioglimento dei pescatori con le decisioni di giustizia definitiva di cui non unisce tuttavia nessuna copia.
40. Nel 2002, le autorità rumene hanno aperto quattro procedimenti penali al riguardo dei pescatori bulgari che si trovano su quattro navi bulgare di cui quello del richiedente, e che erano accusati di essersi concessi si il 3 e 4 maggio 2002 alla pesca industriale allo squalo nella zona economica esclusiva rumena, in violazione degli articoli 61 § ed e 62 della legge no 192/2001. Prosciolti in prima istanza, i pescatori di cui il richiedente, sono stati dichiarati in ultima istanza colpevoli e sanzionati dalle pene di detenzione e la confisca delle loro navi e degli attrezzi si trovando, così come del loro carico.
41. Nel 2002, le autorità rumene hanno fermato sette navi turche e hanno aperto dei procedimenti penali contro i loro proprietari per avere pescato il 18 aprile 2002 nelle acque della zona economica esclusiva rumena, in violazione degli articoli 61 e, e 62 della legge no 192/2001. La conclusione di questo procedimento non è stata comunicata.
42. Nel 2005, le autorità rumene hanno fermato una nave bulgara e hanno aperto al riguardo del suo proprietario un procedimento penale per pesca illegale nelle acque della zona economica esclusiva rumena, in violazione dell’articolo 61 sopraccitato della legge no 192/2001. La conclusione di questo procedimento non è stata comunicata.
43. Nel 2006, le autorità rumene hanno fermato una nave turca e hanno aperto al riguardo del suo proprietario un procedimento penale per pesca illegale nelle acque della zona economica esclusiva rumena, in violazione dell’articolo 61 sopraccitato della legge no 192/2001. La conclusione di questo procedimento non è stata comunicata.
44. Nel 2007, le autorità rumene hanno fermato due navi turche e hanno aperto al riguardo dei loro proprietari dei procedimenti penali per pesca illegale nelle acque della zona economica esclusiva rumena, in violazione dell’articolo 61 sopraccitato della legge no 192/2001. La conclusione di questo procedimento non è stata comunicata.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE
45. Il richiedente adduce che la sua condanna ad una pena di prigione e la confisca della sua nave e degli attrezzi si trovando era illegale, perché contrari alla Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare. Invoca in sostanza l’articolo 7 della Convenzione, così formulata,:
“1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva una violazione secondo il diritto nazionale o internazionale. Parimenti non è inflitto nessuna pena più forte che quella che era applicabile nel momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non recherà offesa al giudizio ed alla punizione di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, nel momento in cui è stata commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuto con le nazioni civilizzate. “
46. Il Governo contesta questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
47. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 § 3, ha, della Convenzione. Rileva peraltro che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul fondo
1. Argomenti delle parti
ha, Il richiedente
48. Il richiedente considera che la sua condanna coi tribunali rumeni ad una pena di prigione assortita della confisca della sua nave e degli attrezzi che si trova a bordo era illegale.
Sottolinea, a titolo preliminare, che le autorità non gli hanno rimproverato mai di avere pescato nelle acque territoriali rumene: è consolidato che le attività che gli sono state rimproverate avevano avuto luogo unicamente nello spazio marittimo che suddette autorità consideravano come la zona economica esclusiva della Romania in mare Nero.
49. In primo luogo, il richiedente stima che lo spazio marittimo in questione non poteva rilevare validamente della giurisdizione dello stato rumeno. Quindi, spiega, le leggi ed ordinamenti rumeni invocati dai tribunali l’avendo condannato non gli erano opponibili.
Secondo lui, l’affermazione delle autorità rumene secondo la quale aveva pescato in una zona economica esclusiva, al senso del CNUDM, è privata di fondamento. Difatti, un’eventuale zona economica esclusiva rumena non saprebbe ai suoi occhi essere instaurata diversamente che col verso di trattati con gli altri paesi rivieraschi, di tanto più quando si tratta di un mare chiuso come il mare Nero. Invoca a questo riguardo la legge rumena e le disposizioni del CNUDM, in particolare i suoi articoli 15, 70, 73, 74 e 122. Ora, a questo giorno, spiega, nessuno accordo è stato concluso tra la Romania e le Bulgaria per la delimitazione delle loro zone economiche esclusive ed una tale delimitazione non è stata operata neanche da una decisione di una giurisdizione internazionale, è stato così il caso tra la Romania e le Ucraina, paragrafo 23 sopra.
50. In secondo luogo, il richiedente sottolinea che non poteva aspettarsi ragionevolmente di ciò che le sue attività di pesca all’infuori del mare territoriale rumeno siano sottoposte alla legge rumena e punite da questa, questa ultima che non è molto precisa. Da una parte, la posizione delle autorità bulgare, confermata dalle informazione ricevute da lui delle autorità portuarie bulgare e con le lettere indirizzate ai tribunali rumeni col ministero delle Cause estere bulgare, è sempre stato che la Romania non poteva dichiarare legalmente unilateralmente la sua zona economica esclusiva. Altra parte, l’applicazione della legge rumena allo spazio marittimo in che aveva condotto le sue attività di pesca, a sapere nella zona unilateralmente dichiarata dalla Romania come la sua zona economica esclusiva, era stata giudicata contraria al principio della legalità criminale col tribunale di prima istanza di Constana ţche l’aveva rilasciato.
51. Infine, il richiedente avanza che la Romania non saprebbe invocare il CNUDM a sostegno della sua tesi secondo la quale avrebbe dichiarato unilateralmente lo spazio in questione come la sua zona economica esclusiva, poiché le autorità rumene hanno infranto di un modo flagrante suddetta Convenzione, in particolare il suo articolo 73, ponendolo in detenzione provvisoria e condannandolo ad una pena di prigione.
b) Il Governo,
52. A titolo preliminare, il Governo sottolinea che nessuno dei suoi argomenti in difesa saprebbe essere interpretato come recando offesa alla posizione della parte rumena nei negoziati con la Bulgaria per la delimitazione degli spazi marittimi in mare Nero, paragrafo 24 sopra.
53. Il Governo stima che la condanna del richiedente e la pena che gli è stata applicata era buona contemplate dal diritto al senso della giurisprudenza della Corte e dell’articolo 7 della Convenzione, a sapere, con le disposizioni chiaro e prevedibile tanto diritto interno che diritto internazionale di cui il CNUDM.
54. La condanna del richiedente era fondata sull’articolo 57 del CNUDM in primo luogo. Il richiedente si trovava nella zona economica esclusiva della Romania, poiché era stato arrestato a 29 miglia marini delle coste rumene, dunque al di qua dei 200 miglia marini ai quali si riferiscono l’articolo 57 del CNUDM. Secondo il Governo, questo articolo si imporsi al richiedente che era supposto conoscerlo poiché la Bulgaria aveva ratificato il CNUDM.
Se è vero che i negoziati sono in corso tra la Romania e le Bulgaria in vista della delimitazione delle loro zone esclusive, non ne resta meno della mancanza di una tale delimitazione con via di accordo bilaterale saprebbe notificare solamente i due Stati non possiedono nessuna zona economica esclusiva.
Comunque, spiega, la Romania ha proclamato unilateralmente la sua zona economica esclusiva in mare Nero fin da 1986, così come egli risulta del decreto no 142/1986.
55. Il Governo considera poi che la giurisdizione della Romania nella sua zona economica esclusiva è fondata sull’articolo 56 b, del CNUDM. Il richiedente era tenuto quindi di conoscere e di rispettare la legge rumena nella zona in questione. Secondo il Governo, l’applicazione della legge penale rumena nella zona dove è stato arrestato il richiedente non rappresento un’applicazione estensiva della legge penale, ma un’applicazione naturale della legge rumena, fondata sull’articolo 56 del CNUDM.
56. Secondo il Governo, il diritto per lo stato rumeno di sanzionare gli atti contrari alle sue leggi commise nella sua zona economica esclusiva era contemplato dagli articoli 56, 58 § 3 e 73 del CNUDM e con l’articolo 7 della legge no 36/2002. I fatti commessi dal richiedente erano proibiti dalla legge no 192/2001 sulla risorsa alieutica, in particolare coi suoi articoli 61 e, e 62.
Agli occhi del Governo, la legge no 192/2001 era accessibile, essendo stata pubblicata alla gazzetta ufficiale del 20 aprile 2001. Era anche di applicazione prevedibile, poiché il richiedente non nega essere stato arrestato in un settore che si trovava lontano dal limite della zona economica esclusiva tra la Romania e le Bulgaria e che cadeva quindi chiaramente sotto l’impero della legge rumena.
57. Infine, il Governo fa valere che la pena applicata al richiedente aveva in dritta interno una base legale ai suoi occhi accessibili e prevedibili nella sua applicazione, a sapere la legge no 192/2001, i limiti fissati da questa legge in materia di pene non essendo stati superati dai tribunali nello specifico.
2. Valutazione della Corte
a) Principi generali
58. La garanzia che consacra l’articolo 7, elemento essenziale della preminenza del diritto, occupa un posto fondamentale nel sistema di protezione della Convenzione, siccome attestalo il fatto che l’articolo 15 autorizza non ci nessuna derogazione in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico. Allo visto del suo oggetto e del suo scopo, si deve interpretarlo e deve applicarlo in modo da garantire una protezione effettiva contro i perseguimenti, le condanne e le sanzioni arbitrarie, entra altri, S.W. c. Regno Unito e C.R. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, § 35 e § 33, serie Ha rispettivamente no 335-B e C, e Del Rio Prada c. Spagna [GC], no 42750/09, § 77, CEDH 2013.
59. L’articolo 7 consacra, in modo prova generale, il principio della legalità dei reati e delle pene, nullum crimen, nulla poena sine lege, (Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, § 52, serie Ha no 260-ha, e Kononov c. Lettonia [GC], no 36376/04, § 185, CEDH 2010. Se vieta in particolare estendere il campo di applicazione dei reati esistenti ai fatti che, anteriormente, non costituivano dei reati, comanda inoltre di non applicare la legge penale in modo estensiva allo scapito dell’imputato, per esempio con analogia, Coëme ed altri c. Belgio, nostri 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII, e Scoppola c. Italia (no 2) [GC], no 10249/03, § 93, 17 settembre 2009.
60. Quando parla di “diritto”, l’articolo 7 prevede esattamente la stessa nozione che quell’alla quale rinvia altre disposizioni della Convenzione che adopera la termine “legge”, nozione che comprende anche bene il diritto scritto che la giurisprudenza (vedere, mutatis mutandis, Sunday Time c. Regno Unito (no 1), 26 aprile 1979, § 47, serie Ha no 30, Casado Coca c. Spagna, 24 febbraio 1994, § 43, serie Ha no 285-ha e Kafkaris c. Cipro [GC], no 21906/04, § 139, CEDH 2008.
La Corte ha sempre inteso la termine “legge” nella sua accezione “patrimoniale” e non “formale”; ha incluso anche bene dei testi di posto infra -legislativo che i testi regolamentari o il diritto no-scrivono (Kafkaris, precitata, § 139. In riassunto, la “legge” è in vigore il testo come le giurisdizioni competenti l’hanno interpretato, Leyla Şahin c. Turchia [GC], no 44774/98, § 88, CEDH 2005-XI, coi riferimenti che si trovano citati, e Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi [GC], no 38224/03, § 83, 14 settembre 2010.
61. Inoltre, la nozione di “diritto” (“law”) implico delle condizioni qualitative, entra altri un’accessibilità ed un prevedibilità basta (vedere, in particolare, Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, § 29, Raccolta 1996-V, ed E.K. c. Turchia, no 28496/95, § 51, 7 febbraio 2002. Queste condizioni qualitative devono essere assolte tanto per la definizione del reato che per la pena incorsa. Il giudicabile deve potere sapere, a partire dalla formula della disposizione pertinente e, all’occorrenza, con l’aiuto della sua interpretazione coi tribunali, quali atti od omissioni impegnano la sua responsabilità penale e quale pena può essere pronunciata di questo capo, Sig. c. Germania, no 19359/04, § 119, CEDH 2009, e Maktouf e Damjanovi ćc. Bosnia-Erzegovina [GC], i nostri 2312/08 e 34179/08, § 66, CEDH 2013 (brani)). Ciò che è, il prevedibilità della legge non oppone a ciò che la persona riguardata è portata a ricorrere ai consigli illuminati per valutare, ad un grado ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze potendo risultare da un atto determinato.
62. La Corte riconosce nella sua giurisprudenza che, anche chiaro che la formula di una disposizione legale possa essere, in qualche sistema morale che questo sia, ivi compreso il diritto penale, esiste immancabilmente un elemento di interpretazione giudiziale. Bisognerà chiarire sempre i punti dubbi ed adattarsi ai cambiamenti di situazione. Inoltre, la certezza, sebbene altamente augurabile, correda di una rigidità eccessiva talvolta; ora il diritto deve sapere adattarsi ai cambiamenti di situazione. Perciò molte leggi si servono esse, con la forza delle cose, di formule più o meno vaghe di cui l’interpretazione e l’applicazione dipendono della pratica (vedere, mutatis mutandis, Michaud c. Francia, no 12323/11, § 96, CEDH 2012. La funzione di decisione affidata alle giurisdizioni serve precisamente a dissipare i dubbi che potrebbero rimanere in quanto all’interpretazione delle norme (vedere Soros c). Francia, no 50425/06, § 52, 6 ottobre 2011, e Del Rio Prada, precitata, § 93. Non si saprebbe interpretare l’articolo 7 della Convenzione come proibendo il chiarimento graduale delle regole della responsabilità penale con l’interpretazione giudiziale di una causa all’altro, “purché il risultato sia coerente con la sostanza del reato e ragionevolmente prevedibile” (Streletz, Kessler e Krenz c. Germania [GC], nostri 34044/96, 35532/97 e 44801/98, § 50, CEDH 2001-II.
63. La nozione di “pena” al senso dell’articolo 7 possiede, come queste di “diritti ed obblighi di carattere civile” e d ‘ “accusa in materia penale” al senso dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, una portata autonoma. Per rendere effettiva la protezione offerta dall’articolo 7, la Corte deve rimanere libera di andare al di là delle apparenze e di valutare lei stessa se una misura particolare si analizza al fondo in una “pena” al senso di questa clausola. La formula dell’articolo 7 § 1, secondo frase, indica che la prima questione a decidere per determinare se una “pena” è stata pronunciata consisto a sapere se la misura in questione è stata imposta in seguito ad una condanna per una “violazione penale.” Altri elementi possono essere giudicati pertinenti: la natura e lo scopo della misura in causa, la sua qualifica in dritto interno, i procedimenti associati alla sua adozione ed alla sua esecuzione, così come la sua gravità, Del Rio Prada, precitata, § 82, coi riferimenti che si trovano citati.
b, Applicazione di questi principi nello specifico
64. Alla luce dei principi suddetti, la Corte deve esaminare se, nel momento in cui sono stati commessi, i fatti rimproverati al richiedente costituivano una violazione definita in modo sufficientemente accessibile, bacino di ingrassamento per ostriche e prevedibile col diritto interno e, nell’affermativa, se la pena che gli è stata inflitta soddisfacesse le stesse esigenze.
65. La Corte rileva che una prima questione intorno alla quale si articola le tesi divergenti delle parti è quella di sapere se il richiedente si trovava o no nella zona economica esclusiva rumena al senso del CNUDM; difatti, le parti derivano dei conclusioni differenti in quanto alla legalità della condanna del richiedente secondo la risposta che danno a questa questione.
Il richiedente sostiene per la sua parte che nella mancanza di accordo tra la Romania e le Bulgaria sulla delimitazione delle loro zone economiche esclusive, la Romania non poteva appellarsi legittimamente sul CNUDM per estendere la sua giurisdizione al di là dei 24 miglia marini della zona contigüe.
Del suo lato, il Governo sostiene che la mancanza di determinazione precisa dei limiti della zona non saprebbe essere assimilata all’inapplicabilità puro e semplice delle disposizioni del CNUDM nello specifico e dunque, alla mancanza totale di zona economica esclusiva rumena in mare Nero. Poiché il richiedente non contesta in si lo fa che la sua nave si trovava molto largamente al di qua di una distanza di 200 miglia marini dalla costa-anche se restava, certo, al di là dei 24 miglia marini della zona contigue -non fa nessuno dubbio agli occhi del Governo che rilevava della giurisdizione della Romania.
66. La Corte nota a titolo preliminare che il CNUDM è stato ratificato dalla Romania con la legge no 110/1996, pubblicata alla gazzetta ufficiale del 21 novembre 1996 e che a questo titolo, fa parte dell’ordine morale interno in virtù dell’articolo 11 della Costituzione rumena.
Rileva poi che non è contestato dalle parti che all’epoca del suo arresto, il 3 maggio 2002, il richiedente e la sua nave si trovavano ad una distanza di circa 29 miglia marini alla larghezza delle coste rumene, dunque al di là della zona contigüe rumeno, e che il richiedente si era concesso alla pesca allo squalo nello spazio marittimo in questione.
Le parti non si accordano in compenso sull’interpretazione a dare alle disposizioni del CNUDM e delle leggi rumene concernente la zona economica esclusiva e sulle conseguenze a derivare, nello specifico, della mancanza di un accordo tra la Romania e le Bulgaria come previsto con queste disposizioni.
67. La Corte stima che non gli appartiene di pronunciarsi né sull’interpretazione del CNUDM o delle leggi rumene pertinenti né sull’applicazione di questi strumenti coi tribunali rumeni. Non saprebbe, quindi, pronunciarsi sulla superficie o l’esistenza della zona economica esclusiva della Romania al senso del CNUDM e dei diritti ed obblighi che avrebbe la Romania al riguardo di una tale zona.
Ciò che è, prende nota dell’affermazione del Governo secondo la quale la Romania ha proclamato unilateralmente la sua zona economica esclusiva in mare Nero nel 1986, paragrafi 26 e 54 sopra.
La Corte ha unicamente per compito di verificare che le disposizioni del diritto interno, come interpretate ed applicate con le giurisdizioni interne, non hanno prodotto delle conseguenze incompatibili con la Convenzione, Antonyan c. Armenia, no 3946/05, § 54, 2 ottobre 2012.
68. Nello specifico, il Governo sostiene di prima che la repressione penale degli atti commessi dal richiedente derivava direttamente dell’articolo 57 del CNUDM, e che quindi, la condanna del richiedente era accessibile e prevedibile.
La Corte constata tuttavia che la condanna del richiedente non era fondata su questa disposizione. In queste circostanze, la Corte non ha ad esaminare se la norma enunciata rispondeva, a lei unica, alle esigenze della Convenzione.
69. La Corte nota in compenso che per rispondere alla questione di sapere se i fatti rimproverati al richiedente cadevano sotto l’influenza della legge penale, i tribunali interni hanno esaminato la portata dell’articolo 9 della legge no 17/1990 in primo luogo, come modificata dalla legge no 36/2002.
Del resto, sono a questo motivo giunti ai conclusioni totalmente oppositore. Il tribunale di prima istanza, dopo avere constatato che il richiedente era stato rinviato in giudizio con una requisitoria che era passata sotto silenzio le modifiche operate dalla legge no 36/2002, ha interpretato l’articolo 9 suddetto come essendo una semplice norma di principio, inapplicabile in pratica nella mancanza di un accordo tra la Romania e le Bulgaria, e ha concluso che la legge rumena non puniva gli atti commisi dal richiedente. Il tribunale ha fondato la sua interpretazione, entra altri, sulla differenza di redazione delle disposizioni interne successive che regolano la zona economica esclusiva. Ha constatato così che contrariamente al decreto del Consiglio di stato no 142/1986 che l’aveva fissata a 200 miglia marini, o il massimo previsto dal CNUDM, la legge no 36/2002 aveva rinunciato a determinare la larghezza di questa zona. L’articolo 9 § 2 della legge no 17/1990, come modificata dalla legge no 36/2002, si limitava ad indicare che la determinazione della superficie di questa zona si sarebbe abituata con via di accordo coi paesi vicini alla luce del CNUDM che fissava a 200 miglia marini la larghezza massimale che poteva raggiungere una zona economica esclusiva.
I tribunali superiori che hanno esaminato l’appello ed il ricorso in ricorso hanno, al contrario, considerato che l’articolo 9 non poteva essere una semplice norma di principio di cui l’applicazione effettiva dipenderebbe dalla conclusione di un accordo con la Bulgaria, salvo a privare di effetto le disposizioni del CNUDM concernente la zona economica esclusiva. Secondo essi, l’articolo 9 doveva interpretare si come instaurando infatti una zona economica esclusiva su una larghezza di 200 miglia marini, l’accordo a concludere con la Bulgaria dinnanzi a determinare semplicemente i limiti tra le due zone economiche esclusive. Hanno considerato peraltro che al visto della posizione della nave del richiedente, e tenuto conto delle regole di principio applicabile alla delimitazione delle due zone indicate all’articolo 9 § 3, un eventuale accordo con la Bulgaria sarebbe stato comunque sfavorevole all’interessato. Sono giunti alla conclusione che la Romania aveva il diritto di esercitare la sua giurisdizione penale nel settore dunque dove era stato arrestato il richiedente e che gli atti commisero da questo ultimo cadevano sotto l’influenza della legge penale rumena.
70. In ogni sistema morale, appartiene ai tribunali interni di interpretare le disposizioni di diritto penale materiale per determinare, avuto riguardo alla struttura di ogni reato, se tutti gli elementi costitutivi di questa sono riuniti. Si tratta là di un elemento di interpretazione giudiziale al quale la Convenzione non saprebbe fare ostacolo, purché i risultati ai quali le giurisdizioni interne giungono siano ragionevolmente prevedibili al senso della giurisprudenza della Corte.
71. Nella presente causa, la Corte osserva di prima che il richiedente è stato rinviato in giudizio sul fondamento del decreto del Consiglio di stato no 142/1986, mentre questo era stato abrogato il 31 gennaio 2002 dalla legge no 36/2002, dunque prima della com