SECONDA SEZIONE
CAUSA PISACANE ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 70573/01)
SENTENZA
STRASBURGO
27 maggio 2008
DEFINITIVO
27/08/2008
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Pisacane ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Dragoljub Popovic, Andr?s Saj?, Ayse Isil Karakas, giudici,
e di Francesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 maggio 2008,
Rende la sentenza che ha, adottata in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 70573/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui quattro cittadine di questo Stato, le Sig.re A., A., F. e V. P. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 23 luglio 1999 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da G. R., avvocato a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I. il Sig. Braguglia, e dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Con una decisione del 9 dicembre 2004, la Corte ha dichiarato la richiesta parzialmente ammissibile.
4. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa, articolo 59 ? 1 dell’ordinamento.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1932, 1961, 1959 e 1968 e risiedono a Benevento. I tre ultimi richiedenti sono gli eredi del Sig. S. P. (“S.P. “).
6. Il primo richiedente e S.P. erano proprietari di un terreno edificabile di circa 17 326 metri quadrati ubicati a Benevento e registrato al catasto (foglio 57, appezzamenti 30, 31, 182 e 249).
1. L’espropriazione del terreno
7. Con un’ordinanza del 7 febbraio 1979, la municipalit? di Benevento autorizz? l’occupazione di emergenza di questo terreno in vista di costruire una scuola. Il 5 luglio 1979, la municipalit? procedette all’occupazione materiale del terreno.
8. Il 5 luglio 1984, i richiedenti conclusero con la municipalit? un accordo di cessione del terreno (“cessione volontaria”) con il quale i richiedenti cedevano il terreno contro un’indennit? provvisoria, ai sensi dell’articolo 1 della legge no 385 del 1980. L’amministrazione vers? la somma di 73 575 040 ITL a titolo di acconto, sotto riserva di fissare l’indennizzo definitivo una volta adottata una legge che avesse stabilito i criteri di indennizzo per i terreni edificabili.
9. Nel frattempo, con la sentenza no 223 del 1983, la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale la legge no 385 di 1980, al motivo che questa sottoponeva l’indennizzo all’adozione di una legge futura. Per effetto di questa sentenza, la legge no 2359 del 1865, che prevedeva che l’indennit? di espropriazione di un terreno corrispondeva al valore commerciale di questo, entr? di nuovo in vigore.
10. Con un atto del 24 aprile 1987, il primo richiedente e S.P. introdussero dinnanzi al tribunale civile di Benevento un’azione in danno-interessi contro l’amministrazione provinciale e della municipalit? di Benevento. Adducevano che, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale, l’accordo di cessione non poteva essere considerato come valido, cos? che erano state privati illegalmente del loro bene.
11. Con un giudizio del 21 maggio 1995, il tribunale di Benevento stim? che, malgrado il riferimento ad una legge dichiarata incostituzionale, l’atto di cessione era valido. Per questo fatto, il terreno era stato espropriato regolarmente. L’indennit? di espropriazione alla quale i cedenti avevano diritto si doveva calcolare a concorrenza del valore commerciale del terreno, ai sensi della legge no 2359 del 1865 che aveva rientrata vigore. Per?, il tribunale respinse il ricorso, al motivo che i cedenti non avevano qualificato espressamente la loro istanza d? indennizzo ma avevano richiesto dei danno-interessi.
12. Delle dieci udienze che si tennero dinnanzi al tribunale, tre furono consacrate all’esame di una perizia tecnica ordinata d? ufficio, due furono rinviate su richiesta delle parti ed una fu rinviata d?ufficio.
13. Con un atto notificato il 18 settembre 1995, il primo richiedente e S.P. interposero appello al giudizio reso dal tribunale.
14. Durante il procedimento dinnanzi alla corte di appello, una perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, il valore commerciale del terreno nel 1984, ossia al momento del trasferimento della propriet?, era di 65 000 ITL il metro quadrato (valore globale di 1 126 190 000 ITL).
Ad una data non precisata, S.P. decedette.
15. Con una sentenza del 3 marzo 1999, depositata il 25 marzo 1999, la corte di appello di Napoli conferm? la regolarit? dell’atto di cessione e stim? che l?istanza introdotta dai cedenti doveva essere qualificata come un?istanza d? indennit? di espropriazione. L’importo di questa indennit? doveva essere calcolato oramai conformemente alla legge no 359 del 1992, nel frattempo entrata in vigore. La corte di appello afferm? che l’indennit? di espropriazione dovuta ai richiedenti era di 576 739 225 ITL, ossia 33 287,50 ITL il metro quadrato.
Dopo avere dedotto gi? da questa somma l’importo ricevuto dagli interessati, la corte di appello condann? l’amministrazione a pagare 471 113 863 ITL, pi? interessi partendo dal 1984.
16. Il procedimento dinnanzi alla corte di appello si svolse in tre udienze di cui due furono dedicate rispettivamente alla nomina del perito ed all’esame del rapporto di perizia ed una alla ripresa del procedimento da parte dei tre ultimi richiedenti a seguito del decesso di S.P.
17. Risulta dalla pratica che la sentenza della corte di appello divent? definitiva l? 11 maggio 2000.
18. Il 2 giugno 2000, i quattro richiedenti notificarono un’ingiunzione di pagamento all’amministrazione. La data in cui l’indennit? ? stata pagata non ? conosciuta.
2. Il ricorso ai sensi della “legge Pinto”
19. In una data non precisata, i richiedenti introdussero dinnanzi alla corte di appello di Roma un?istanza di indennizzo ai sensi della “legge Pinto.” Questa domanda riguardava il procedimento controverso cos? come altri procedimenti.
20. Con una decisione del 12 novembre 2001, la corte di appello di Roma respinse la domanda di indennizzo relativa al procedimento controverso, stimando che la durata di questa non era eccessiva in ragione della complessit? della causa, visto in particolare il bisogno di procedere a due perizie e di esaminare parecchi documenti depositati, e del comportamento delle parti.
21. Con una sentenza del 1 ottobre 2002, la Corte di cassazione respinse il ricorso dei richiedenti, al motivo che la corte di appello aveva sufficientemente e correttamente motivato la sua decisione.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
22. Il diritto e le pratica interni pertinenti figurano nella sentenza Scordino c. Italia (no 1) ([GC], no 36813/97, CEDH 2006 -…).
23. Con la sentenza no 348 del 22 ottobre 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 5bis del decreto no 333 del 1992, come modificato dalla legge no 359 del 1992, in quanto ai criteri utilizzati per calcolare l’importo dell’indennizzo. La Corte Costituzionale ha indicato anche al legislatore i criteri da prendere in conto per un’eventuale nuova legge, facendo riferimento al valore venale del bene.
La legge delle finanze no 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che l’indennit? di espropriazione per un terreno edificabile deve corrispondere al valore venale del bene. Quando l’espropriazione rientra nella cornice di una riforma economica e sociale, una riduzione del 25% sar? applicata.
Questa disposizione ? applicabile a tutti i procedimenti di espropriazione in corso al 1 gennaio 2008, salvo quelle in cui la decisione sull’indennit? di espropriazione ? stata accettata o ? diventata definitiva.
IN DIRITTO
I. SULL’ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
24. Nelle sue osservazioni sul merito, il Governo sostiene che la richiesta ? stata introdotta tardivamente nella misura in cui i richiedenti si lamentano del fatto che l’importo del risarcimento ? stato calcolato ai sensi della legge no 359 del 1992. Stima che il termine di sei mesi contemplati all’articolo35 ? 1 della Convenzione ? cominciato a decorrere o nel 1992, ossia in data dell’entrata in vigore di questa legge, o nel 1993 ,ossia nella data del deposito alla cancelleria della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha confermato la legalit? della disposizione in questione. In appoggio delle sue affermazioni, il Governo cita la causa Miconi c. Italia (, d?c.) (no 66432/01, 6 maggio 2004).
25. La Corte ricorda che ai termini dell’articolo 55 del suo ordinamento, “Se la Parte contraente convenuta intende sollevare un’eccezione di inammissibilit?, deve farlo, per quanto la natura dell’eccezione e le circostanze lo permettano, nelle osservazioni scritte od orali sull’ammissibilit? della richiesta .” Ora, risulta dalla pratica che questa condizione non si trova assolta nello specifico. C’? dunque decadenza.
26. Ad ogni modo, la Corte rileva che ha respinto questo tipo di eccezione in parecchie cause (vedere, tra altri, Donati c. Italia (d?c.), no 63242/00, 13 maggio 2004; Chir? c. Italia no 2 (d?c.), no 65137/01, 27 maggio 2004). Non vede nessuno motivo per derogare alle sue precedenti conclusioni e respinge dunque l’eccezione in questione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
27. I richiedenti si lamentano di un attentato al loro diritto al rispetto dei loro beni, al motivo che l’indennit? non ? adeguata, e che ? stata calcolata sulla base dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1 che ? formulato cos?:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
1. Tesi delle parti
28. I richiedenti affermano essere stati vittime di un’espropriazione illegale. Si lamentano di essere stati privati del loro terreno in modo incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni e fanno osservare che l’indennit? che ? stata accordata loro corrisponde a meno della met? del valore commerciale del terreno, il che non potrebbe essere considerato come importo ragionevole.
29. Dato che i terreni controversi sono passati all’amministrazione non in seguito ad un decreto di espropriazione, ma sulla base di atti di cessione, il Governo sostiene che il trasferimento di propriet? nello specifico non dipende dal diritto pubblico ma piuttosto dal diritto privato, ossia che si tratta di una libera vendita. Il Governo conclude che nello specifico, non c’? stata ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti e che la situazione denunciata ? conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1.
30. In quanto all’applicabilit? al caso di specifico dell’articolo 5 bis, il Governo sostiene che i richiedenti hanno voluto l’applicazione di questa nuova legge, nella misura in cui, negli accordi di cessione conclusi nel 1984 sulla base della legge no 385 del 1980, hanno accettato di sottoporre la determinazione dell’indennit? di espropriazione all’adozione di una legge futura. Secondo il Governo, la “legge futura” non pu? essere la legge no 2359 del 1865 che riorganizz? i suoi effetti a partire dalla dichiarazione di incostituzionalit? del 15 luglio 1983 della legge no 385 del 1980.
31. In quanto all’importo che ? stato calcolato in funzione della legge no 359, il Governo, pure ammettendo che l’indennit? controversa ? inferiore al valore commerciale del terreno, stima che questo importo debba essere considerato adeguato, visto il margine di valutazione lasciato agli Stati in questo ambito. Inoltre, il “valore commerciale” di un bene ? una nozione imprecisa ed incerta che dipende da numerose variabili ed ? di natura essenzialmente soggettiva. Il Governo osserva che in ogni caso, il valore commerciale del terreno ? uno degli elementi presi in conto nel calcolo effettuato dalle giurisdizioni interne conformemente all’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Ai termini di questa disposizione, il valore commerciale ? temperato da un altro criterio, ossia la rendita fondiaria calcolata a partire dal valore iscritto al catasto.
32. Riferendosi alle sentenze della Corte in parecchie cause (Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102; James ed altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, serie A no 98) il Governo sostiene che la richiesta in questione deve essere esaminata alla luce del principio secondo il quale la Convenzione non impone un indennizzo a concorrenza del pieno valore commerciale del bene e che un indennizzo che ha un rapporto ragionevole di proporzionalit? col valore del bene basta affinch? il giusto equilibrio non venga rotto.
2. Valutazione della Corte
33. La Corte nota innanzitutto che le parti si accordano per dire che c’? stato trasferimento di propriet? a favore dell’amministrazione.
34. Poi, rileva che il terreno controverso ? stato occupato nel 1979 nella cornice di un procedimento di espropriazione e che l’atto di cessione del terreno che ? seguito, dichiarato regolare dalle autorit? giudiziali, si ? basato sull’accettazione da parte degli interessati dell’importo offerto a titolo di acconto sull’indennit? di espropriazione. In seguito, un contenzioso giudiziale ? stato instaurato dai richiedenti ai fini di ottenere l’indennit? definitiva di espropriazione. In queste circostanze, la non Corte vede come si potrebbe sostenere che si tratta di un contratto di libera vendita mentre nello specifico, l’amministrazione ha agito nella cornice del suo potere di espropriare e che i richiedenti hanno subito un trasferimento sotto costrizione dei loro beni. In conclusione, la Corte stima che c’? stata ingerenza nel diritto di propriet? dei richiedenti e che la privazione della propriet? controversa dipende dalla seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, che prevede che la privazione di propriet? sia sottomessa a certe condizioni (Mason ed altri c. Italia, no 43663/98, ? 55, sentenza del 17 maggio 2005).
35. Alla luce dei fatti dello specifico, la Corte conclude che gli interessati sono stati privati del loro terreno conformemente alla legge e che l’espropriazione inseguiva un scopo legittimo di utilit? pubblica (Mason ed altri c. Italia, precitato, ? 57; Scordino c. Italia (no 1), precitata, ? 53).
36. La Corte ricorda che in numerosi casi di espropriazione lecita, come l’espropriazione di un terreno in vista della costruzione di una strada o ad altri fini d ‘ “utilit? pubblica”, solo un indennizzo integrale pu? essere considerato come ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Questa regola non ? tuttavia senza eccezione (Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC] (soddisfazione equa), no 25701/94, ? 78) dato che degli obiettivi legittimi “di utilit? pubblica”, come perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono militare per un rimborso inferiore al pieno valore commerciale (James ed altri c. Regno Unito, sentenza del 21 febbraio 1986, serie A no 98, p. 36, ? 54).
37. Rinvia alla sentenza Scordino c. Italia, no 1 (precitata, ?? 93-98) per la ricapitolazione dei principi pertinenti e per un’idea della sua giurisprudenza in materia.
38. Nello specifico, siccome ? stato stabilito che l’ingerenza controversa soddisfaceva la condizione di legalit? e non era arbitraria, un risarcimento non integrale non rende illegittima in s? la confisca das parte dello stato sui beni dei richiedenti (Scordino c. Italia (no1) (sentenza precitata, ? 99; mutatis mutandis, Ex-re della Grecia ed altri, sentenza precitata, ? 78). Quindi, resta da ricercare se, nella cornice di una privazione di propriet? lecita, i richiedenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo.
39. La Corte constata che l’indennizzo accordato ai richiedenti ? stato calcolato in funzione dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Nota che questi criteri si applicano qualunque sia il lavoro pubblico da realizzare ed il contesto dell’espropriazione. Ricorda che non ha per compito di controllare in astratto la legislazione controversa; deve limitarsi per quanto possibile ad esaminare i problemi sollevati dai richiedenti per il caso di cui ? stata investita. A questo fine, deve, nello specifico, dedicarsi alla suddetta legge nella misura in cui i richiedenti si lamentano delle ripercussioni di questa sui loro beni (I Santi Monasteri c. Grecia, 9 dicembre 1994, serie A no 301-a, ? 55).
40. Nell’occorrenza, l’importo definitivo dell’indennizzo fu fissato a 33 287,50 ITL per metro quadrato, mentre il valore commerciale del terreno stimato in data dell’espropriazione era di 65 000 ITL per metro quadrato (paragrafi 14 e 15 sopra). Ne risulta che l’indennit? di espropriazione ? largamente inferiore al valore commerciale del bene in questione.
41. Si tratta nello specifico di un caso di espropriazione isolato che non si trova in un contesto di riforma economica, sociale o politica e non si ricollega a nessuna altra circostanza particolare. Di conseguenza, la Corte non vede nessuno obiettivo legittimo “di utilit? pubblica” che possa giustificare un rimborso cos? inferiore al valore commerciale.
42. Avuto riguardo all’insieme delle considerazioni che precedono, la Corte stima che l’indennizzo accordato ai richiedenti non era adeguato, visto il suo scarso importo e la mancanza di ragioni di utilit? pubblica che possano legittimare un indennizzo cos? inferiore al valore commerciale del bene. Ne segue che i richiedenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo che non pu? essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorit?.
43. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DELLA MANCANZA DI EQUIT? DEL PROCEDIMENTO
44. I richiedenti adducono che l’adozione e l’applicazione dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992 al loro procedimento costituisce un’ingerenza legislativa contraria al loro diritto ad un processo equo come garantito dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia equamente sentita, da un tribunale che decider?, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile .”
45. Osservano in particolare che l’applicazione di una legge adottata durante il procedimento e che ha ridotto in modo molto sensibile l’importo al quale avevano diritto non ? conforme ai principi di legalit? e di equit? del procedimento.
46. Il Governo fa osservare che i richiedenti sono stati privati del loro bene sulla base di un atto di cessione nel quale hanno dichiarato di volere sottoporre liberamente la richiesta dell’indennizzo ad una legge futura. Al momento della cessione, i richiedenti erano informati della dichiarazione di incostituzionalit? delle disposizioni alle quali l’atto di cessione faceva riferimento. A questo riguardo, il Governo fa osservare che le parti ad un contratto possono rinviare anche ad una legislazione che non ? pi? in vigore per fissare le clausole la cui determinazione ? lasciata dalla legge al loro libero negoziato. Secondo il Governo, questo implica che i richiedenti hanno voluto l’applicazione della legge no 359 del 1992.
47. L’applicazione della disposizione controversa alla causa dei richiedenti non solleva dunque nessun problema allo sguardo della Convenzione. In appoggio delle sue tesi, il Governo si riferisce specificamente alle sentenze Forrer-Niedenthal c. Germania (no 47316/99, 20 febbraio 2003,) OGIS-istituto Stanislas, OGEC Santo-gazza X e Minima di Castiglia ed altri c. Francia (numeri 42219/98 e 54563/00) 27 maggio 2004, e B?ck c. Finlandia, (no 37598/97, CEDH 2004-VIII).
48. La Corte riafferma che se, in principio, non ? vietato al potere legislativo regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni a portata retroattiva, dei diritti che derivano da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo consacrato dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione si oppongono, salvo che per gli imperiosi motivi di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla conclusione giudiziale della controversia (Zielinski e Pradal & Gonzales c. Francia [GC], numeri 24846/94 e 34165/96 a 34173/96, ? 57, CEDH 1999-VII; Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A no 301-B; Papageorgiou c. Grecia, sentenza del 22 ottobre 1997, Raccolta 1997-VI; Draon c. Francia [GC], no 1513/03, sentenza del 6 ottobre 2005; Maurice c. Francia [GC], no 11810/03, sentenza del 6 ottobre 2005).
49. La Corte osserva che prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5 bis della legge no 359 di 1992, avuto riguardo alle sentenze rese dalla Corte costituzionale italiana il 25 gennaio 1980 ed il 15 luglio 1983, la legge applicabile al caso di specifico era la legge no 2359 di 1865 che contemplava, nel suo articolo 39, il diritto ad essere indennizzato a concorrenza del pieno valore commerciale del bene. Conformemente alla disposizione criticata, i richiedenti hanno subito una diminuzione sostanziale del loro indennizzo. A questo riguardo, la Corte ricorda che ha appena constatato che l’indennizzo accordato ai richiedenti non era adeguato, visto il suo scarso importo e la mancanza di ragioni di utilit? pubblica che possano giustificare un indennizzo cos? inferiore al valore commerciale del bene (paragrafo 42 sopra).
50. Modificando il diritto applicabile agli indennizzi che risultano dalle espropriazioni in corso ed ai relativi procedimenti giudiziali pendenti, eccetto quelle in cui il principio dell’indennizzo ? stato oggetto di una decisione irrevocabile, l’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992 ha applicato un regime nuovo di indennizzo ai fatti dannosi che erano anteriori alla sua entrata in vigore ed aveva gi? dato adito a crediti di risarcimento -ed anche ai procedimenti pendenti a questa data-, producendo cos? un effetto retroattivo.
51. L’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992 ha annullato semplicemente in modo retroattivo una parte essenziale dei crediti d? indennizzo, di importi elevati, che i proprietari di terreni espropriati, come i richiedenti, avrebbero potuto richiedere agli esproprianti. A questo riguardo, la Corte ricorda che ha appena constatato che l’indennizzo accordato ai richiedenti non era adeguato, visto il suo scarso importo e la mancanza di ragioni di utilit? pubblica potendo giustificare un indennizzo inferiore al valore commerciale del bene, Scordino c. Italia (no 1), precitato, ?? 126-131.
52. Per la Corte, il Governo non ha dimostrato che le considerazioni invocate da lui permettevano di fare risultare l ‘ “interesse generale evidente ed imperioso” richiesto per giustificare l’effetto retroattivo, che ha riconosciuto nelle cause citate dal Governo (paragrafo 47 sopra).
53. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
IV. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DELLA DURATA DEL PROCEDIMENTO
54. Invocando l’articolo 6 ? 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della durata del procedimento. La disposizione invocata, nelle sue parti pertinenti, si legge cos?:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
55. I richiedenti stimano che il procedimento che si ? svolto dinnanzi al tribunale di Benevento e la corte di appello di Napoli ha avuto una durata eccessiva.
56. Il Governo afferma che la durata controversa non potrebbe essere considerata irragionevole alla luce dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, in particolare in ragione della complessit? della causa.
57. La Corte stima che il periodo da considerare ? cominciato il 24 aprile 1987, con la citazione dell’amministrazione dinnanzi al tribunale di Benevento, per concludersi il 25 marzo 1999, data del deposito alla cancelleria del testo della sentenza della corte di appello di Napoli. ? durato dunque undici anni ed undici mesi per due gradi di giurisdizione.
58. Dopo avere esaminato i fatti alla luce delle informazione fornite dalle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, la durata del procedimento controverso ? eccessiva e non soddisfa l’esigenza del “termine ragionevole.”
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
59. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
60. Per il danno materiale, i richiedenti chiedono la restituzione del terreno o, a difetto, il rimborso della differenza tra il valore commerciale del terreno, rivalutato ed aumentato del plusvalore derivante dalla realizzazione dell?opera pubblica, e l’importo ottenuto dalle autorit? giudiziali. Valutano questo danno a 4 116 420,13 EUR.
61. In quanto al danno morale, i richiedenti richiedono 50 000 EUR ciascuno per il danno derivante dall’espropriazione del terreno e 20 000 EUR ciascuno per il danno legato alla durata eccessiva del procedimento.
62. A proposito del danno materiale subito dai richiedenti, la Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si pu? fare la situazione anteriore a questa( Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, ? 32, CEDH 2000-XI).
63. Nello specifico, in quanto all’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte ha constatato che l’ingerenza controversa soddisfaceva la condizione di legalit? e non era arbitraria (paragrafo 35 sopra). L’atto del governo italiano che ha ritenuto contrario alla Convenzione era un’espropriazione che sarebbe stata legittima se un indennizzo adeguato fosse stato versato. Inoltre, la Corte ha constatato che l’applicazione retroattiva dell’articolo 5bis della legge no 359 del 1992 aveva privato i richiedenti della possibilit? offerta dall’articolo 39 della legge no 2359 del 1865, applicabile nello specifico, di ottenere un indennizzo all’altezza del valore commerciale del bene (paragrafo 39 sopra).
64. Ispirandosi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 1 del Protocollo no 1 (Scordino c. Italia, no 1, precitata, ?? 93-98; Stornaiuolo c. Italia, no 52980/99, ? 61, 8 agosto 2006; Mason ed altri c. Italia (soddisfazione equa), no 43663/98, ? 38, 24 luglio 2007) la Corte stima che l’indennit? di espropriazione adeguata nello specifico sarebbe dovuta corrispondere al valore commerciale dei beni al momento della privazione di questi.
65. Accorda di conseguenza una somma che corrisponde alla differenza tra il valore del terreno all’epoca dell’espropriazione, come risulta dagli elementi della pratica, e l’indennit? ottenuta a livello nazionale (paragrafi 14 e 15 sopra) pi? indicizzazione ed interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dall? espropriazione del terreno. Agli occhi della Corte, questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato sul capitale progressivamente rivalutato.
66. Tenuto conto di questi elementi, e deliberando in equit?, la Corte stima ragionevole accordare ai richiedenti, congiuntamente, la somma di 1 000 000 EUR, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma, per danno materiale.
67. Peraltro, la Corte stima che i richiedenti hanno dovuto subire un danno morale certo in ragione della durata e dell’iniquit? del procedimento cos? come della violazione ingiustificata del loro diritto al rispetto dei beni, che la constatazione di violazione non ha riparato sufficientemente.
68. Avuto riguardo agli elementi della presente causa e tenuto anche conto del fatto che il procedimento “Pinto” non ? giunto ad una constatazione di violazione (Milazzo c. Italia, no 77156/01, ?? 65 e 80, 2 novembre 2006) la Corte, deliberando in equit?, stima che i richiedenti devono vedersi assegnare 12 000 EUR ciascuno, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma, per danno morale.
B. Oneri e spese
69. Giustificativi all’appoggio, i richiedenti richiedono anche 52 278,01 EUR per gli oneri e spese incorse dinnanzi alla Corte.
70. Il Governo si oppone.
71. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si trovino stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte, deliberando in equit?, assegna ai richiedenti, congiuntamente, 10 000 EUR per gli oneri sostenuti a Strasburgo, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
C. Interessi moratori
72. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse di facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Respinge l’eccezione preliminare del Governo;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 in ragione dell’applicazione nello specifico dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992;
4. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 in ragione della durata del procedimento;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. ai richiedenti (congiuntamente) 1 000 000 EUR (un milione di euro) per danno materiale, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
ii. ad ogni richiedente 12 000 EUR (dodicimila euro) per danno morale, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
iii. ai richiedenti (congiuntamente) 10 000 EUR (diecimila euro) per oneri e spese, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello di facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 maggio 2008, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera collaboratrice Presidente