Conclusione Danno materiale – risarcimento pecuniario; Danno giuridico – risarcimento pecuniario; Rimborso oneri e spese – procedimento nazionale; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
CORTE (CAMERA)
CAUSA PINE VALLEY DEVELOPMENTS LTD ED ALTRI C. Irlanda (Articolo 50)
(Richiesta no12742/87)
SENTENZA
STRASBURGO
9 febbraio 1993
Nella causa Pine Valley Developments Ltd ed altri c. Irlanda ,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, costituita, conformemente all’articolo 43 (art. 43) della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”) ed alle clausole pertinenti del suo ordinamento, in una camera composta dai giudici di cui segue il nome,:
La Sig.ra D. Bindschedler-Robert, presidente,
SIGG.. L. – E. Pettiti,
C. Russo,
J. Di Meyer,
S.K. Martens,
La Sig.ra E. Palm,
SIGG.. I. Foighel,
R. Pekkanen,
J. Blayney, giudice ad hoc,
cos? come di Sig. Sig. – A. Eissen, cancelliere,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 settembre 1992 e 1 febbraio 1993,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO E FATTI
1. La causa ? stata deferita alla Corte dalla Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) poi dal governo dell’Irlanda (“il Governo”), rispettivamente l?11 luglio e 11 settembre 1990. Alla sua origine si trova una richiesta (no 12742/87) diretta contro l’Irlanda e in cui due societ? registrate in questo Stato, P. V. D. Ltd (“P. V.”) e H. H. Ltd (“H.H”.), cos? come un cittadino irlandese, il Sig. D.H, avevano investito la Commissione nel 1987.
2. Con una sentenza del 29 novembre 1991 (“sentenza al principale”), la Corte ha detto in particolare che H. H. ed il Sig. H.,(denominati qui di seguito congiuntamente “i richiedenti”) hanno subito una discriminazione contraria all’articolo 14 della Convenzione, composto con l’articolo 1 del Protocollo no 1 (art. 14+P1-1) in quanto l’articolo 6 della legge del 1982 sull’urbanistica ed il piano di sviluppo del territorio nelle collettivit? locale, (Local Government (Planning and Development, Act) “la legge del 1982”) aveva convalidato con effetto retroattivo tutti i certificati di urbanistica della categoria pertinente, salvo il loro (serie A no 222, paragrafi 61-64 dei motivi e punto 6 del dispositivo, pp. 26-27 e 29).
Resta solo da troncare la domanda dell’applicazione dell’articolo 50 (art. 50) nello specifico. Per i fatti della causa, c’? luogo di riferirsi ai paragrafi 8 a 34 della sentenza al principale (ibidem, pp. 8-17).
3. All’udienza del 21 maggio 1991 dinnanzi alla Corte, il consigliere del Governo e il delegato della Commissione hanno riservato la loro opinione sulle domande di soddisfazione equa presentata dai richiedenti.
Con la sua sentenza al principale, la Corte ha riservato dunque per intero la domanda; ha invitato il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle, nei tre mesi, le loro osservazioni scritte in materia, ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (paragrafi 67-68 dei motivi e punto 8 del dispositivo, pp. 28-29).
4. Dopo il fallimento di un tentativo di disposizione e conformemente all’invito precedente cos? come alle direttive del presidente, delle conclusioni ed osservazioni relative alle pretese formulate a titolo dell’articolo 50 (art. 50) sono state comunicate dai richiedenti il 28 febbraio, 19 marzo, 20 aprile, 22 aprile e 30 giugno 1992, dal Governo il 27 marzo, 10 aprile e 15 giugno 1992 e dal delegato della Commissione il 10 aprile 1992. Tra i documenti depositati dinnanzi alla Corte figuravano eelle valutazioni, da parte di esperti geometri, del terreno appartenente a H. H. per che il certificato preliminare era stato inizialmente rilasciato (“il sito di Clondalkin”).
5. Il 23 settembre 1992, la Corte ha deciso che non c’era luogo di tenere udienza.
6. All’epoca della deliberazione del 1 febbraio 1993, un impedimento del presidente R. Ryssdal e del Sig. J. Pinheiro Farinha che aveva partecipato all’adozione della sentenza al principale, ha provocato la sostituzione del primo con la Sig.ra D. Bindschedler-Robert alla testa della camera, del secondo col Sig. S.K. Martens, supplente, e dalla Sig.ra Bindschedler-Robert stessa, in qualit? di membro di questa, col Sig. R. Pekkanen, anch?esso supplente (articoli 21 paragrafo 5, 22 paragrafo 1, 24 paragrafo 1 e 54 paragrafo 2 dell’ordinamento).
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 50, art. 50, della Convenzione,
“Se la decisione della Corte dichiara che una decisione presa o una misura ordinata da un’autorit? giudiziale o ogni altra autorit? di una Parte Contraente si trovano interamente o parzialmente in opposizione con gli obblighi che derivano dalla Convenzione, e se il diritto interno di suddetta Parte permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze di questa decisione o di questa misura, la decisione della Corte accorda, se c’? luogo, alla parte lesa una soddisfazione equa”.
In virt? di questo testo, i richiedenti rivendicano un’indennit? per danno materiale ed il rimborso di oneri e spese, cos? come degli interessi. Il Sig. H. richiede inoltre il risarcimento di un torto giuridico.
A. Danno materiale
8. Gli interessati sollecitano un compenso per il danno materiale che avrebbe causato loro la non-convalida retroattiva, con la legge del 1982, del certificato preliminare di urbanistica rilasciato nel 1977 per il sito di Clondalkin ed annullato nel 1982 dalla Corte suprema.
9. Richiedenti, Governo e delegato della Commissione si accordano a considerare che la causa richiama la concessione di una tale indennit?. I primi precisano che non chiedono di ricuperare i profitti che avrebbero realizzato se avessero potuto pianificare il sito; la perdita da riparare consisterebbe nella differenza tra il valore del sito con e senza il certificato preliminare alla data pertinente. Richiedenti e Governo si uniscono anche sulla scelta di questa ultima: si tratterebbe del 28 luglio 1982 che segn? l’entrata in vigore della legge del 1982; soluzione che si ispira dei dubbi al delegato della Commissione, ma che la Corte non stima controindicata nell’occorrenza.
10. Il principale punto controverso su questa parte della causa ? il valore che il sito di Clondalkin avrebbe avuto nel luglio 1982 se il certificato preliminare del 1977 fosse stato ancora valido. Appellandosi a dei rapporti di stima stabilita dagli esperti geometri, i richiedenti ed il Governo avanzano rispettivamente le cifre di 2 200 000 e 550 000 sterlinei irlandesi (? IR).
11. Dinnanzi ad una tale differenza, la Corte ha ricercato da prima nella pratica degli elementi che non si prestano, o non tanto, a controversia; ha rilevato ci? che segue:
a) P.e V. acquist?, durante una transazione in via amichevole, i 22 acri del sito di Clondalkin – 21,5 secondo il Governo – nel novembre 1978 per 550 000 ? IR, o circa 25 000 ? IR l’acro.
b) Un’area di 4,5 acri, comparabile secondo il Governo a quellao dei richiedenti, fu venduta all? asta pubblica a 200 000 ? IR nel giugno 1981, o 44 444 ? IR l’acro. Se un calcolo non pu? prendere l’acro per sola base, questo esempio mostra che il valore dei bene-fondi da pianificare ? aumentato dal 1978 al 1981. Nessuna contestazione che il terreno dei richiedenti costituiva un’area di primo ordine; non c’? dunque nessuna ragione di pensare che nel luglio 1982, con un certificato preliminare di urbanistica, non avrebbe superato i 550 000 ? IR del 1978. Del resto, il Governo stesso ammette che questo bene sarebbe valso 1 600 000 ? IR nel luglio 1982, ossia 73 000 ? IR l’acro, se si fosse potuto pianificare subito e senza oneri esorbitanti (a questo proposito, vedere i due seguente capoversi).
c) Il Governo insiste molto su ci? che chiama i “vizi inerenti” al sito di Clondalkin: configurazione scomoda, difficolt? di accesso con una strada stretta sulla quale i richiedenti avevano solamente un diritto di passaggio e mancanza di servizi pubblici di adduzione di acqua e di fogne. Gli interessati non negano; non discutono neanche l’importo delle deduzioni da operare, secondo il Governo, per arrivare in via amichevole al prodotto di una vendita che terrebbe conto di questi tre inconvenienti (535 000 ? IR). Sottolineano in compenso, per il secondo e l’ultimo, che il certificato preliminare di urbanistica rilasciata per il terreno non era accompagnato da nessuna condizione in quanto al miglioramento dell’accesso o della viabilit? . La Corte stima tuttavia che si trattava di elementi da considerare per determinare in via amichevole il prezzo in caso di vendita: un acquirente potenziale avrebbe avuto sicuramente riguardo agli oneri esorbitanti da esporre per un collocamento in valore con le attrezzature appropriate, tali una via di accesso e dei servizi, anche se il certificato preliminare non enunciava nessuna esigenza di questo ordine.
d) Il Governo sostiene anche che avrebbe occorso molto tempo per ottenere a pieno titolo il certificato di urbanistica e l’autorizzazione amministrativa necessaria alla pianificazione del sito. I richiedenti lo negano, ma la Corte non ha la sensazione che queste approvazioni avrebbero potuto essere raccolte cos? rapidamente some sembrano sostenere loro: un acquirente avrebbe dovuto definire la pianificazione desiderata da lui, fare stabilire dei piani dettagliati in questa prospettiva e far omologare i servizi di urbanistica. Inoltre, n? il Governo n? i richiedenti rilevano che anche se la legge del 1982 l’aveva convalidato con effetto retroattivo, il certificato preliminare di urbanistica concesso sarebbe scaduto il 10 marzo 1984 e non avrebbe potuto essere prorogato senza l’esecuzione di lavori importanti prima di questa data (sentenza al principale, p. 10, paragrafo 16). Lo zelo che avrebbe dovuto manifestare un promotore dunque, avrebbe probabilmente, secondo la Corte, limitato il cerchio degli acquirenti potenziali e, pertanto, il valore venale del terreno.
e) I richiedenti hanno addotto da prima che senza il certificato preliminare di urbanistica, la loro area valeva nel luglio 1982 50 000 ? IR, prezzo della sua vendita in via amichevole nel 1988. Hanno ammesso tuttavia in seguito ci? che afferma il Governo: sia che lo si fosse destinato all’agricoltura o al divertimento, il terreno valeva allora 65 000 ? IR.
f) Gli interessati riconoscono loro stessi che fissando l’indennit? sulla base suggerita da essi, si decide di dedurre 13 500 ? IR, corrispondenti al reddito locativo virtuale dei bene-fondi del 1982 a 1988.
12. La Corte non potrebbe aderire alla tesi del Governo sui seguenti punti:
a) secondo lei, per valutare il danno subito dai richiedenti non c’? luogo di prendere in conto l’imposta sul guadagno in capitale di cui sarebbero stati debitori in caso di vendita della loro area, n? il diritto di bollo che simile transazione avrebbe implicato. Avuto riguardo al modo in cui formulano la loro domanda, bisogna difatti valutare il valore del terreno in loro possesso e non il prodotto netto che ne sarebbe derivato se l’avessero ceduto.
b) Il Governo non giustifica la deduzione che, nelle sue conclusioni definitive, suggerisce di operare per “Ritardo di quattro anni al tasso del 15% l’anno: 590 000 ? IR.”
c) Col delegato della Commissione, la Corte stima non dovere tagliare niente a titolo della constatazione di non-violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) che figura nella sua sentenza al principale: non ha nessuna incidenza sull’ampiezza del danno risultante dalla discriminazione della quale ha giudicato vittime i richiedenti.
13. Secondo questi ultimi, la somma ad assegnare loro deve comprendere degli interessi a partire dalla data della trasgressione alle esigenze della Convenzione, o il 28 luglio 1982, perch? se avessero percepito a questa data un’indennit? avrebbe prodotto da allora un interesse.
14. Col delegato della Commissione, la Corte considera che c’? luogo al pagamento di un interesse. Il Governo obietta che simile decisione servirebbe a risarcire degli speculatori immobiliari, ma l’argomento non convince poich? le pretese dei richiedenti non si fondano sulla perdita dei profitti di un collocamento in valore.
La Corte non condivide neanche l’opinione del Governo secondo la quale sono preclusi a richiedere degli interessi per averlo fatto avere fatto nel procedimento interno: la giurisdizione nazionale poteva concederne d ?ufficio.
In quanto all’importo degli interessi sollecitati, c’? luogo di basarsi sui tassi applicabili alle decisioni giudiziali irlandesi; i tassi commerciali citati dai richiedenti sembrano adattati pi? ad una domanda per perdita dei profitti di un collocamento in valore.
15. Visto ci? che precede e deliberando in equit?, la Corte accorda a questo capo ai richiedenti una somma globale di 1 200 000 ? IR, interessi compresi.
B. Danno giuridico
16. Per danno giuridico, il Sig. H. rivendica una somma “molto sostanziale”, ma non valutata che l’indennizzi degli effetti che la violazione rilevata dalla Corte hanno avuto sulla sua sorte personale: perdita della sua condizione anteriore, di ogni prospettiva e della sua gioia di vivere, incapacit? di trovare un impiego e fallimento. Ne lascia la valutazione alla saggezza della Corte.
Per il delegato della Commissione, il Sig. H. dovrebbe percepire qualche cosa a questo titolo. Il Governo afferma il contrario, al motivo che il richiedente non ha stabilito un chiaro di legame di causalit? tra le trasgressioni constatate e la degradazione della sua situazione. In ordine sussidiario, sostiene che la concessione di un’indennit? per danno materiale, in aggiunta alla correzione declaratoria garantita dalla sentenza al principale, basterebbe affinch? sia resa giustizia.
17. La Corte non pu? accogliere la tesi del Governo. Anche se, come lascia intendere, le difficolt? personali del Sig. H. avrebbero per origine i problemi incontrati in altri progetti di promozione immobiliare di cui si occupava questo, niente autorizza a pensare che l’impossibilit? di inseguire la pianificazione di Clondalkin non vi abbia contribuito e non li abbia aggravati. La violazione della Convenzione ha portato all’interessato un torto giuridico dunque; secondo la Corte, la constatazione che figura nella sentenza al principale non fornisce a questo riguardo in s? una soddisfazione equa sufficiente.
Deliberando in equit?, la Corte assegna al Sig. H. 50 000 ? IR a questo capo.
C. Oneri e spese
18. I richiedenti sollecitano il rimborso di oneri e spese, per un importo globale di 449 415 ? IR 11, ripartito cos?:
a) oneri esposti in Irlanda dopo il 28 luglio 1982, dinnanzi al High Court e la Corte suprema, pi? interessi,: 42 655 ? IR 11;
b) oneri afferenti ai procedimenti seguiti a Strasburgo, ivi compreso quello relativo all’applicazione dell’articolo 50 (art. 5),: 406 760 ? IR.
Il Governo combatte questa domanda, nettamente esagerata ai suoi occhi; stima ragionevole una somma di 80 455 ? IR 97 al totale (tassa sul valore aggiunto inclusa).
Il delegato della Commissione giudica anch?egli elevato l’importo richiesto, ma lascia alla Corte la cura di fissare una cifra adeguata.
19. La Corte ha esaminato la domanda alla luce dei principi che si liberano dalla sua giurisprudenza.
Nota da prima la mancanza di contestazione sulla realt? e la necessit? degli oneri di cui si tratta. Il rimborso integrale della somma rivendicata per il procedimento interno le sembra si debba imporre: il volume della parcella e spese non possono passare per irragionevoli e si giustifica l?aggiunta degli interessi (vedere, sull’ultimo punto, la sentenza Observer e Guardian c. Regno Unito del 26 novembre 1991, serie A no 216, p. 38, paragrafo 81).
Invece, la Corte trova anche lei eccessive le pretese concernenti le istanze condotte a Strasburgo. Tenendo conto del fatto che il Consiglio dell’Europa ha versato al Sig. H., per parcella, nella cornice dell’assistenza giudiziale e deliberando in equit?, concede a questo capo 70 000 ? IR, pi? ogni importo eventualmente dovuto a titolo della tassa sul valore aggiunto.
D. Interessi sulla somma assegnata dalla Corte
20. I richiedenti intendono percepire anche un interesse sulle somme accordate, (per danno materiale e per onere, almeno), a partire dalla data della presente sentenza e fino al versamento.
21. N? il Governo n? la Commissione non si pronunciano su questa domanda. La Corte non stima nell’occorrenza adeguato di aderirvi.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che l’Irlanda deve pagare, nei tre mesi:
a) a H. H. Ltd ed al Sig. H. congiuntamente, 1 200 000 ? IR, un milione due centomila sterline irlandesi, per danno materiale, 42 655 ? IR 11, quarantaduemila sei cento cinquantacinque sterline irlandesi ed undici pence, per i loro oneri e spese in Irlanda e 70 000 ? IR, settantamila sterlinei irlandesi, pi? ogni importo eventualmente dovuto a titolo della tassa sul valore aggiunto, per i loro oneri e spese a Strasburgo,;
b,) al Sig. H., 50 000 ? IR, cinquantamila sterline irlandesi, per torto giuridico,;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese ed in inglese, comunicato poi per iscritto in virt? dell’articolo 55 paragrafo 2, secondo capoverso, dell’ordinamento della Corte, il 9 febbraio 1993.
Denise BINDSCHEDLER-ROBERT
Presidente
Marc-Andr? EISSEN
Cancelliere
La causa porta il n? 43/1990/234/300. Le prime due cifre ne indicano il posto nell’anno di introduzione, le ultime due il posto sull’elenco delle immissione nel processo della Corte dall’origine e su quella delle richieste iniziali, alla Commissione, corrispondenti.
modificato l’articolo 11 del protocollo n? 8 (P8-11), entrato in vigore il 1 gennaio 1990.
MALONE V. T? UNITED KINGDOM JUGDMENT
SENTENZA PINE VALLEY DEVELOPMENTS LTD ED ALTRI C. IRLANDA
(Articolo 50)
SENTENZA PINE VALLEY DEVELOPMENTS LTD ED ALTRI C. IRLANDA
(Articolo 50)