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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE PICCIRILLO c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 45878/99/2000
Stato: Italia
Data: 2000-11-07 00:00:00
Organo: Sezione Terza
Testo Originale

Conclusione Violazione dell’art. 6-1; non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese
TERZA SEZIONE
CAUSA PICCIRILLO C. ITALIA
( Richiesta n? 45878/99)
SENTENZA
STRASBURGO
7 novembre 2000
DEFINITIVO
07/02/2001
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma prima dell’uscita della sua versione definitiva.

Nella causa Piccirillo c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. J. – P. Costa, presidente, il
Sig. W. Fuhrmann, il Sig. B. Conforti, la Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. K. Jungwiert, Sir Nicolas Bratza il Sig. K. Traja, giudici, e della Sig.ra S. Doll?, cancelliera di sezione;
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 10 ottobre 2000,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina italiana, la Sig.ra A. P. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo il 24 aprile 1996 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). A partire dal 9 maggio 2000, il richiedente ? rappresentato da G. R., avvocato a Benevento. La richiesta ? stata registrata il 2 febbraio 1999 sotto il numero di pratica 45878/99. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile il 26 ottobre 1999.
IN FATTO
3. Il 7 settembre 1990, il richiedente cit? sette persone facenti parte della sua famiglia dinnanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere per ottenere il sequestro dei beni mobili ed immobili appartenuti al padre del richiedente e la divisione dei beni tra gli eredi.
4. L’istruzione cominci? il 25 ottobre 1990. Il fratello maggiore del richiedente si costitu? nel procedimento il 22 novembre 1990. All’epoca dell’udienza dell? 11 gennaio 1991, il giudice del collocamento in stato dichiar? le altri sei persone inadempienti e nomin? un perito. Questo ultimo prest? giuramento il 18 aprile 1991 e la causa fu rimessa al 26 settembre 1991. Il fratello del richiedente ottenne dal giudice la sospensione della perizia perch? desiderava giungere ad una divisione amichevole dei beni. Tuttavia all’epoca dell’udienza del 19 dicembre 1991, non avendo potuto trovare nessuno accordo, il giudice ordin? al perito di riprendere la perizia. Le sei udienze che si svolsero dal 16 aprile 1992 al 14 ottobre 1993 riguardarono questo rapporto di perizia, alcune rimesse per esame del rapporto o alcuni suoi complementi o la mancanza del perito convocato per fornire delle spiegazioni.
5. Dopo un’udienza, con un’ordinanza del 24 febbraio 1994, il giudice del collocamento in stato constat? che uno dei sei convenuti inadempienti era deceduto prima dell’inizio del procedimento e che bisognava citare la sua erede. Il 28 aprile 1994, il giudice si riserv? di decidere fino al 1 settembre 1994, data alla quale dichiar? l’erede citata inadempiente, adott? il progetto di divisione proposto dal perito e rinvi? la causa al 23 dicembre 1994 per permettere alle parti di discutere questo progetto di divisione. Questa udienza e quelle del 10 febbraio e 1 dicembre 1995 si basavano su spiegazioni del perito ed su domande di sequestro dei beni formulati dal richiedente che furono respinte dal giudice. Secondo le informazioni fornite dal Governo, l’udienza contemplata al 8 giugno 1995 fu rinviata in ragione di un sciopero degli avvocati.
6. La presentazione delle conclusioni ebbe luogo il 21 marzo 1996. L’udienza di arringhe dinnanzi alla camera competente si tenne il 17 ottobre 1996. Con un’ordinanza del 7 novembre 1996, il tribunale not? che la domanda dell’opportunit? di un sequestro dipendeva nello specifico dalla competenza del giudice ed ordin? che la perizia fosse rifatta e fiss? la ripresa dell’istruzione al 27 marzo 1997. In questa udienza ed in quella del 26 giugno 1997, il giudice respinse le nuove domande che tendevano ad ottenere il sequestro dei beni e, con un’ordinanza fuori udienza del 29 luglio 1997, accolse la domanda del richiedente di affidare le operazioni di divisione ad un notaio. Il 23 aprile 1998, il notaio rimise gli atti al giudice del collocamento in stato e constat? che non poteva procedere alla divisione in ragione della mancanza di certe parti. Il giudice convoc? le parti per l’udienza del 25 giugno 1998. In mancanza delle parti, la causa fu rinviata al 27 novembre 1998, data in cui il giudice cancell? la causa dal ruolo, essendo le parti assenti per la seconda volta consecutiva.
7. Il 14 aprile 1999, il richiedente cambi? avvocato e ricominci? completamente un procedimento di divisione dinnanzi alla stessa giurisdizione. Il collocamento in stato cominci? il 15 luglio 1999. Le quattro udienze fissate tra il 17 settembre 1999 ed il 31 marzo 2000, riguardarono la perizia. Un’udienza fu fissata al 22 settembre 2000.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
8. Il richiedente adduce che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulato,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (?) che decider? (?) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (?)”
9. Il Governo si oppone a questa tesi.
10. Il periodo da considerare ? cominciato il 7 settembre 1990 e si ? concluso il 27 novembre 1998.
11. ? durato pi? di otto anni e due mesi per un’istanza dunque.
12. La Corte ricorda di avere constatato in quattro sentenze dal 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
13. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
14. Il richiedente si lamenta anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei suoi beni come garantito con l’articolo 1 del Protocollo n? 1.
15. Avuto riguardo della constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 13 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
16. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. DANNO
17. Il richiedente richiede 100 000 000 di lire italiane (ITL) a titolo del danno materiale e 100 000 000 a titolo del danno morale che avrebbe subito.
18. La Corte stima che ha non c?? nello specifico nessuno legame di causalit? tra la violazione constatata ed il danno materiale addotto. Respinge questa parte della domanda. In compenso, la Corte considera che c’? luogo di concedere al richiedente 25 000 000 ITL a titolo del danno morale.
B. ONERI E SPESE
19. Il richiedente chiede anche 60 000 000 per oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne e per quelli incorso dinnanzi alla Corte.
20. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 000 ITL ogni onere compreso e l’accorda al richiedente.
C. INTERESSI MORATORI
21. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 2,5% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dell’articolo 1 del Protocollo n?1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza ? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 25 000 000 (venticinque milioni) di lire italiane per danno morale e 2 000 000 (due milioni) di lire italiane per oneri e spese;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 2,5% l’anno a contare dalla scadenza di questo termine e fino al versamento;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 7 novembre 2000, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S. Doll? J. – P. Costa
Cancelliera Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation de l’art. 6-1 ; Non-lieu ? examiner P1-1 ; Dommage mat?riel – demande rejet?e ; Pr?judice moral – r?paration p?cuniaire ; Remboursement partiel frais et d?pens
TROISI?ME SECTION
AFFAIRE PICCIRILLO c. ITALIE
(Requ?te n? 45878/99)
ARR?T
STRASBOURG
7 novembre 2000
D?FINITIF
07/02/2001
Cet arr?t deviendra d?finitif dans les conditions d?finies ? l?article 44 ? 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version d?finitive.

En l?affaire Piccirillo c. Italie,
La Cour europ?enne des Droits de l?Homme (troisi?me section), si?geant en une chambre compos?e de :
M. J.-P. Costa, pr?sident,
M. W. Fuhrmann,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Sir Nicolas Bratza
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Doll?, greffi?re de section ;
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l?arr?t que voici, adopt? ? cette date :
PROC?DURE
1. A l?origine de l?affaire se trouve une requ?te dirig?e contre la R?publique italienne et dont une ressortissante italienne, Mme A. P. (? la requ?rante ?), avait saisi la Commission europ?enne des Droits de l?Homme le 24 avril 1996 en vertu de l?ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l?Homme et des Libert?s fondamentales (? la Convention ?). A partir du 9 mai 2000, la requ?rante est repr?sent?e par Me G. R., avocat ? B?n?vent. La requ?te a ?t? enregistr?e le 2 f?vrier 1999 sous le num?ro de dossier 45878/99. Le gouvernement italien (? le Gouvernement ?) est repr?sent? par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a d?clar? la requ?te recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 7 septembre 1990, la requ?rante assigna sept personnes faisant partie de sa famille devant le tribunal de S. Maria Capua Vetere afin d?obtenir la saisie des biens meubles et immeubles ayant appartenu au p?re de la requ?rante et le partage des biens entre les h?ritiers.
4. L?instruction commen?a le 25 octobre 1990. Le fr?re a?n? de la requ?rante se constitua dans la proc?dure le 22 novembre 1990. Lors de l?audience du 11 janvier 1991, le juge de la mise en ?tat d?clara les six autres personnes d?faillantes et nomma un expert. Ce dernier pr?ta serment le 18 avril 1991 et l?affaire fut remise au 26 septembre 1991. Le fr?re de la requ?rante obtint du juge la suspension de l?expertise car il souhaitait parvenir ? un partage ? l?amiable des biens. Toutefois lors de l?audience du 19 d?cembre 1991, aucun accord n?ayant pu ?tre trouv?, le juge ordonna ? l?expert de reprendre l?expertise. Les six audiences qui se d?roul?rent du 16 avril 1992 au 14 octobre 1993 concern?rent ce rapport d?expertise, des remises pour examen du rapport ou de ses compl?ments ou l?absence de l?expert convoqu? pour fournir des explications.
5. Apr?s une audience, par une ordonnance du 24 f?vrier 1994, le juge de la mise en ?tat constata qu?un des six d?fendeurs d?faillants ?tait d?c?d? avant le d?but de la proc?dure et qu?il fallait assigner son h?riti?re. Le 28 avril 1994, le juge se r?serva de d?cider jusqu?au 1er septembre 1994, date ? laquelle il d?clara l?h?riti?re cit?e d?faillante, adopta le projet de partage propos? par l?expert et ajourna l?affaire au 23 d?cembre 1994 pour permettre aux parties de discuter ce projet de partage. Cette audience et celles des 10 f?vrier et 1er d?cembre 1995 eurent trait ? des explications de l?expert et aux demandes de saisie des biens formul?es par la requ?rante qui furent rejet?es par le juge. Selon les informations fournies par le Gouvernement, l?audience pr?vue au 8 juin 1995 fut report?e en raison d?une gr?ve des avocats.
6. La pr?sentation des conclusions eut lieu le 21 mars 1996. L?audience de plaidoiries devant la chambre comp?tente se tint le 17 octobre 1996. Par une ordonnance du 7 novembre 1996, le tribunal nota que la question de l?opportunit? d?une saisie relevait en l?esp?ce de la comp?tence du juge et ordonna que l?expertise f?t refaite et fixa la reprise de l?instruction au 27 mars 1997. A cette audience et ? celle du 26 juin 1997, le juge rejeta les nouvelles demandes tendant ? obtenir la saisie des biens et, par une ordonnance hors audience du 29 juillet 1997, il fit droit ? la demande de la requ?rante de confier les op?rations de partage ? un notaire. Le 23 avril 1998, le notaire remit les actes au juge de la mise en ?tat et constata qu?il ne pouvait proc?der ? la division en raison de l?absence de certaines parties. Le juge convoqua les parties pour l?audience du 25 juin 1998. En l?absence des parties, l?affaire fut ajourn?e au 27 novembre 1998, date ? laquelle le juge raya l?affaire du r?le, les parties ?tant absentes pour la seconde fois cons?cutive.
7. Le 14 avril 1999, la requ?rante changea d?avocat et recommen?a compl?tement une proc?dure de division devant la m?me juridiction. La mise en ?tat commen?a le 15 juillet 1999. Les quatre audiences fix?es entre le 17 septembre 1999 et le 31 mars 2000, concern?rent l?expertise. Une audience fut fix?e au 22 septembre 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L?ARTICLE 6 ? 1 DE LA CONVENTION
8. La requ?rante all?gue que la dur?e de la proc?dure a m?connu le principe du ? d?lai raisonnable ? tel que pr?vu par l?article 6 ? 1 de la Convention, ainsi libell? :
? Toute personne a droit ? ce que sa cause soit entendue (…) dans un d?lai raisonnable, par un tribunal (?) qui d?cidera (?) des contestations sur ses droits et obligations de caract?re civil (?) ?
9. Le Gouvernement s?oppose ? cette th?se.
10. La p?riode ? consid?rer a d?but? le 7 septembre 1990 et s?est termin?e le 27 novembre 1998.
11. Elle a donc dur? plus de huit ans et deux mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constat? dans de nombreux arr?ts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l?existence en Italie d?une pratique contraire ? la Convention r?sultant d?une accumulation de manquements ? l?exigence du ? d?lai raisonnable ?. Dans la mesure o? la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l?article 6 ? 1.
13. Ayant examin? les faits de la cause ? la lumi?re des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la mati?re, la Cour estime que la dur?e de la proc?dure litigieuse ne r?pond pas ? l?exigence du ? d?lai raisonnable ? et qu?il y a l? encore une manifestation de la pratique pr?cit?e.
Partant, il y a eu violation de l?article 6 ? 1.
II. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L?ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N? 1
14. La requ?rante se plaint ?galement de ce que la longueur de la proc?dure litigieuse a port? atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n? 1.
15. Eu ?gard au constat relatif ? l?article 6 ? 1 (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour estime qu?il n?y a pas lieu d?examiner s?il y a eu, en l?esp?ce, violation de cette disposition (voir l’arr?t Zangh? c. Italie du 19 f?vrier 1991, s?rie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SUR L?APPLICATION DE L?ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l?article 41 de la Convention,
? Si la Cour d?clare qu?il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d?effacer qu?imparfaitement les cons?quences de cette violation, la Cour accorde ? la partie l?s?e, s?il y a lieu, une satisfaction ?quitable. ?
A. DOMMAGE
17. La requ?rante r?clame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du pr?judice mat?riel et 100 000 000 au titre du pr?judice moral qu’elle aurait subis.
18. La Cour estime qu?il n?y a en l?esp?ce aucun lien de causalit? entre la violation constat?e et le pr?judice mat?riel all?gu?. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour consid?re qu?il y a lieu d’octroyer ? la requ?rante 25 000 000 ITL au titre du pr?judice moral.
B. FRAIS ET D?PENS
19. La requ?rante demande ?galement 60 000 000 pour les frais et d?pens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requ?rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d?pens que dans la mesure o? se trouvent ?tablis leur r?alit?, leur n?cessit? et le caract?re raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l?arr?t Bottazzi pr?cit?, ? 30). En l?esp?ce et compte tenu des ?l?ments en sa possession et des crit?res susmentionn?s, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL tous frais confondus et l?accorde ? la requ?rante.
C. INT?R?TS MORATOIRES
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d?int?r?t l?gal applicable en Italie ? la date d?adoption du pr?sent arr?t ?tait de 2,5 % l?an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L?UNANIMIT?,
1. Dit qu?il y a eu violation de l?article 6 ? 1 de la Convention ;
2. Dit qu?il n?y a pas lieu d?examiner le grief tir? de l?article 1 du Protocole n?1 ;
3. Dit
a) que l?Etat d?fendeur doit verser ? la requ?rante, dans les trois mois ? compter du jour o? l?arr?t est devenu d?finitif conform?ment ? l?article 44 ? 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et d?pens ;
b) que ces montants seront ? majorer d?un int?r?t simple de 2,5 % l?an ? compter de l?expiration de ce d?lai et jusqu?au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction ?quitable pour le surplus.
Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 7 novembre 2000, en application de l?article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.
S. Doll? J.-P. Costa
Greffi?re Pr?sident

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