Conclusione Violazione dell’art. 6-1; non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese
TERZA SEZIONE
CAUSA PICCIRILLO C. ITALIA
( Richiesta n? 45878/99)
SENTENZA
STRASBURGO
7 novembre 2000
DEFINITIVO
07/02/2001
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma prima dell’uscita della sua versione definitiva.
Nella causa Piccirillo c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. J. – P. Costa, presidente, il
Sig. W. Fuhrmann, il Sig. B. Conforti, la Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. K. Jungwiert, Sir Nicolas Bratza il Sig. K. Traja, giudici, e della Sig.ra S. Doll?, cancelliera di sezione;
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 10 ottobre 2000,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina italiana, la Sig.ra A. P. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo il 24 aprile 1996 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). A partire dal 9 maggio 2000, il richiedente ? rappresentato da G. R., avvocato a Benevento. La richiesta ? stata registrata il 2 febbraio 1999 sotto il numero di pratica 45878/99. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile il 26 ottobre 1999.
IN FATTO
3. Il 7 settembre 1990, il richiedente cit? sette persone facenti parte della sua famiglia dinnanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere per ottenere il sequestro dei beni mobili ed immobili appartenuti al padre del richiedente e la divisione dei beni tra gli eredi.
4. L’istruzione cominci? il 25 ottobre 1990. Il fratello maggiore del richiedente si costitu? nel procedimento il 22 novembre 1990. All’epoca dell’udienza dell? 11 gennaio 1991, il giudice del collocamento in stato dichiar? le altri sei persone inadempienti e nomin? un perito. Questo ultimo prest? giuramento il 18 aprile 1991 e la causa fu rimessa al 26 settembre 1991. Il fratello del richiedente ottenne dal giudice la sospensione della perizia perch? desiderava giungere ad una divisione amichevole dei beni. Tuttavia all’epoca dell’udienza del 19 dicembre 1991, non avendo potuto trovare nessuno accordo, il giudice ordin? al perito di riprendere la perizia. Le sei udienze che si svolsero dal 16 aprile 1992 al 14 ottobre 1993 riguardarono questo rapporto di perizia, alcune rimesse per esame del rapporto o alcuni suoi complementi o la mancanza del perito convocato per fornire delle spiegazioni.
5. Dopo un’udienza, con un’ordinanza del 24 febbraio 1994, il giudice del collocamento in stato constat? che uno dei sei convenuti inadempienti era deceduto prima dell’inizio del procedimento e che bisognava citare la sua erede. Il 28 aprile 1994, il giudice si riserv? di decidere fino al 1 settembre 1994, data alla quale dichiar? l’erede citata inadempiente, adott? il progetto di divisione proposto dal perito e rinvi? la causa al 23 dicembre 1994 per permettere alle parti di discutere questo progetto di divisione. Questa udienza e quelle del 10 febbraio e 1 dicembre 1995 si basavano su spiegazioni del perito ed su domande di sequestro dei beni formulati dal richiedente che furono respinte dal giudice. Secondo le informazioni fornite dal Governo, l’udienza contemplata al 8 giugno 1995 fu rinviata in ragione di un sciopero degli avvocati.
6. La presentazione delle conclusioni ebbe luogo il 21 marzo 1996. L’udienza di arringhe dinnanzi alla camera competente si tenne il 17 ottobre 1996. Con un’ordinanza del 7 novembre 1996, il tribunale not? che la domanda dell’opportunit? di un sequestro dipendeva nello specifico dalla competenza del giudice ed ordin? che la perizia fosse rifatta e fiss? la ripresa dell’istruzione al 27 marzo 1997. In questa udienza ed in quella del 26 giugno 1997, il giudice respinse le nuove domande che tendevano ad ottenere il sequestro dei beni e, con un’ordinanza fuori udienza del 29 luglio 1997, accolse la domanda del richiedente di affidare le operazioni di divisione ad un notaio. Il 23 aprile 1998, il notaio rimise gli atti al giudice del collocamento in stato e constat? che non poteva procedere alla divisione in ragione della mancanza di certe parti. Il giudice convoc? le parti per l’udienza del 25 giugno 1998. In mancanza delle parti, la causa fu rinviata al 27 novembre 1998, data in cui il giudice cancell? la causa dal ruolo, essendo le parti assenti per la seconda volta consecutiva.
7. Il 14 aprile 1999, il richiedente cambi? avvocato e ricominci? completamente un procedimento di divisione dinnanzi alla stessa giurisdizione. Il collocamento in stato cominci? il 15 luglio 1999. Le quattro udienze fissate tra il 17 settembre 1999 ed il 31 marzo 2000, riguardarono la perizia. Un’udienza fu fissata al 22 settembre 2000.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
8. Il richiedente adduce che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulato,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (?) che decider? (?) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (?)”
9. Il Governo si oppone a questa tesi.
10. Il periodo da considerare ? cominciato il 7 settembre 1990 e si ? concluso il 27 novembre 1998.
11. ? durato pi? di otto anni e due mesi per un’istanza dunque.
12. La Corte ricorda di avere constatato in quattro sentenze dal 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
13. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
14. Il richiedente si lamenta anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei suoi beni come garantito con l’articolo 1 del Protocollo n? 1.
15. Avuto riguardo della constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 13 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
16. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. DANNO
17. Il richiedente richiede 100 000 000 di lire italiane (ITL) a titolo del danno materiale e 100 000 000 a titolo del danno morale che avrebbe subito.
18. La Corte stima che ha non c?? nello specifico nessuno legame di causalit? tra la violazione constatata ed il danno materiale addotto. Respinge questa parte della domanda. In compenso, la Corte considera che c’? luogo di concedere al richiedente 25 000 000 ITL a titolo del danno morale.
B. ONERI E SPESE
19. Il richiedente chiede anche 60 000 000 per oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne e per quelli incorso dinnanzi alla Corte.
20. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 000 ITL ogni onere compreso e l’accorda al richiedente.
C. INTERESSI MORATORI
21. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 2,5% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dell’articolo 1 del Protocollo n?1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza ? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 25 000 000 (venticinque milioni) di lire italiane per danno morale e 2 000 000 (due milioni) di lire italiane per oneri e spese;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 2,5% l’anno a contare dalla scadenza di questo termine e fino al versamento;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 7 novembre 2000, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S. Doll? J. – P. Costa
Cancelliera Presidente