Conclusione Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
PRIMA SEZIONE
CAUSA PIA GLORIA SERRILLI ED ALTRI C. ITALIA
( Richieste numero 77823/01, 77827/01 e 77829/01)
SENTENZA
STRASBURGO
17 novembre 2005
DEFINITIVO
17/02/2006
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Pia Gloria Serrilli ed altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
L. Loucaides, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sigg. V. Zagrebelsky, D. Spielmann, S.E. Jebens, giudici, e del Sig. S. Quesada, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 25 ottobre 2005,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano tre richieste, numero 77823/01, 77827/01 e 77829/01, dirette contro la Repubblica italiana e in cui tre cittadine di questo Stato, Le Sig.re P. G. S., A. M S. e G. S. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte rispettivamente il 10 febbraio ed il 14 marzo 2000 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da G. D. M, avvocato a Foggia. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 2 settembre 2004, la prima sezione ha deciso di unire le tre richieste, le ha dichiarate parzialmente inammissibili e ha deciso di comunicare al Governo la lagnanza derivata dal diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni. Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 ? 3, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
4. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sull’ammissibilit? ed il merito, articolo 59 ? 1 dell’ordinamento.
5. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. Le presenti richieste sono state assegnate alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1943, 1935 e 1939 e residenti a San Marco in Lamis (Foggia).
7. I richiedenti erano comproprietari, con tre altre persone (“le terze persone”), di un terreno di circa 3 480 metri quadrati, ubicato a San Marco in Lamis e registrato al catasto, foglio 93, appezzamenti 579 e 580.
8. Con un’ordinanza del 16 novembre 1976, il consiglio comunale di San Marco in Lamis classific? questo terreno come destinato alla costruzione di abitazioni ad affitto moderato.
9. Con un’ordinanza del 16 giugno 1979, il consiglio comunale di San Marco in Lamis adott? un progetto di costruzione di abitazioni ad affitto moderato sul terreno dei richiedenti e delle terze persone.
10. Con un’ordinanza del 30 agosto 1979, il sindaco di San Marco in Lamis autorizz? l’occupazione di emergenza di questo terreno, per un periodo massimale di cinque anni a contare dell’occupazione materiale, in vista della sua espropriazione a causa di utilit? pubblica, per procedere alla costruzione delle abitazioni ad affitto moderato.
11. Il 24 settembre 1979, l’amministrazione procedette all’occupazione materiale del terreno ed inizi? i lavori di costruzione.
1. Il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni amministrative
12. Nel 1977, i primi due richiedenti e due altre persone introdussero dinnanzi al tribunale amministrativo regionale di Puglia (“TAR”) un ricorso che mirava a contestare la legalit? dell’ordinanza del 16 novembre 1976 con la quale il consiglio comunale di San Marco in Lamis aveva classificato il loro terreno come destinato alla costruzione di abitazioni ad affitto moderato.
13. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 4 ottobre 1990, il TAR accolse il ricorso ed annull? la misura attaccata, al motivo che questa era stata adottata in mancanza di una motivazione adeguata.
14. Risulta dalla pratica che questo giudizio non ? stato attaccato dinnanzi alle giurisdizioni interne competenti e, di conseguenza, ha acquisito forza di cosa giudicata.
2. Il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni civili
15. Nel frattempo, con un atto di citazione notificato il 19 settembre 1989, i richiedenti e le terze persone avevano introdotto dinnanzi al tribunale di Foggia un’azione in danno-interessi contro la municipalit? di San Marco in Lamis. Facevano valere che l’occupazione del terreno era illegale al motivo che questa si era prolungata al di l? del termine autorizzato e che i lavori di costruzione dei lavori pubblici si erano conclusi senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale del terreno ed al pagamento di un’indennit?. Alla luce di queste considerazioni, richiedevano un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno.
16. Il 2 febbraio 1992, una perizia ordinata dal tribunale fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, il terreno che era edificabile, era stato trasformato in modo irreversibile tra il 18 febbraio 1980 ed il 21 dicembre1980. Risulta da questa perizia che il valore venale del terreno era di 127 375 728 ITL, o 36 602 ITL il metro quadrato, nell’agosto 1979, e di 206 370 359 ITL, o 59 302 ITL il metro quadrato, nel 1984.
17. Il 13 febbraio 1996, una nuova perizia fu ordinata nel frattempo dal tribunale tenuto conto dell’entrata in vigore della legge no 359 del 1992 che contemplava dei nuovi criteri di indennizzo. Secondo questa nuova stima, redatta il 3 ottobre 1996, l’importo dell’indennit? di espropriazione calcolata ai termini dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992, era di 64 140 264 ITL nell’agosto 1979.
18. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 12 novembre 2003, il tribunale dichiar? che, tenuto conto del giudizio del TAR, il terreno era stato occupato illegalmente dall’inizio. Tuttavia, i richiedenti e le terze persone dovevano considerarsi come privati del loro bene per effetto della costruzione dei lavori pubblici. Quindi, avevano diritto ad un risarcimento.
19. Per calcolare l’importo di tale risarcimento, il tribunale consider? che il terreno era edificabile ma che il suo valore venale reale non era stato fissato definitivamente dalle perizie ordinate durante il procedimento. Quindi, il tribunale decise che il risarcimento doveva essere calcolato in equit?, seguendo la domanda fatta in questo senso dai richiedenti e le terze persone. Alla luce di queste considerazioni, il tribunale condann? la municipalit? a versare ai richiedenti ed alle terze persone la somma globale di 64 140 264 ITL, pi? interessi, ossia l’importo dell’indennit? di espropriazione calcolata secondo la seconda perizia ai termini dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992.
20. Ad una data non precisata, due delle terze persone decedettero, restando i richiedenti e l’altra terza persona i soli suoi eredi.
21. Con un atto del 7 novembre 2004, i richiedenti ed la terza persona interposero appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Bari, facendo valere in particolare che, tenuto conto del fatto che l’occupazione del terreno era stata illegale ab initio, avevano diritto ad un risarcimento uguale al valore venale del terreno.
22. Risulta dalla pratica che il procedimento dinnanzi alla corte di appello di Bari ? sempre pendente.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
a) L’occupazione di emergenza di un terreno
23. In dritto italiano, il procedimento accelerato di espropriazione permette all’amministrazione di occupare un terreno e di costruire prima dell’espropriazione. Una volta dichiarato di utilit? pubblica il lavoro da realizzare ed adottato il progetto di costruzione, l’amministrazione pu? decretare l’occupazione di emergenza delle zone da espropriare per una durata determinata che non supera cinque anni, articolo 20 della legge no 865 del 1971. Questo decreto diventa nullo se l’occupazione materiale del terreno non ha luogo nei tre seguenti mesi la sua promulgazione. Prima della fine del periodo di occupazione autorizzata, un decreto di espropriazione formale deve essere preso.
24. L’occupazione autorizzata di un terreno d? diritto ad un’indennit? di occupazione. La Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sua sentenza no 470 del 1990, un diritto di accesso immediato ad un tribunale ai fini di richiedere l’indennit? di occupazione appena il terreno ? occupato materialmente, senza bisogno di aspettare che l’amministrazione proceda ad un’offerta di indennizzo.
b) Il principio dell’espropriazione indiretta (“occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”)
25. Negli anni 1970, parecchie amministrazioni locali procedettero ad occupazioni di emergenza di terreni che non furono seguite da decreti di espropriazione. Le giurisdizioni italiane si trovarono di fronte a casi in cui il proprietario di un terreno aveva perso di facto la disponibilit? di questo in ragione dell’occupazione e del compimento di lavori di costruzione di un lavoro pubblico. Restava da sapere se, semplicemente per effetto dei lavori effettuati, l’interessato aveva perso anche la propriet? terreno.
1. La giurisprudenza prima della sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
26. La giurisprudenza era molto divisa sul punto di sapere quale erano gli effetti della costruzione di un lavoro pubblico su un terreno occupato illegalmente. Per occupazione illegale, bisogna intendere un’occupazione illegale ab initio, o un’occupazione inizialmente autorizzata e diventata in seguito senza titolo, essendo stato annullato il titolo o proseguendo l’occupazione al di l? della scadenza autorizzata senza che un decreto di espropriazione fosse intervenuto.
27. Secondo una prima giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? terreno dopo il completamento del lavoro pubblico. Tuttavia, non poteva chiedere una rimessa in stato del terreno e poteva impegnare unicamente un’azione in danni ed interessi per occupazione abusiva, non sottoposta ad un termine di prescrizione poich? l’illegalit? derivante dall’occupazione era permanente. L’amministrazione poteva adottare in ogni momento una decisione formale di espropriazione; in questo caso, l’azione in danno-interessi si trasformava in controversia riguardante l’indennit? di espropriazione ed i danno-interessi erano dovuti solamente per il periodo anteriore al decreto di espropriazione per il non-godimento del terreno (vedere, tra altri, le sentenze della Corte di cassazione no 2341 del 1982, no 4741 di 1981, no 6452 e no 6308 del 1980).
28. Secondo una seconda giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? del terreno e poteva chiederne la rimessa in stato, quando l’amministrazione aveva agito senza che ci fosse stata utilit? pubblica (vedere, per esempio, Corte di cassazione, sentenza no 1578 del 1976, sentenza no 5679 del 1980).
29. Secondo una terza giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione perdeva automaticamente la propriet? terreno nel momento della trasformazione irreversibile del bene, ovvero nel momento del completamento del lavoro pubblico. L’interessato aveva il diritto di chiedere dei danno-interessi (vedere la sentenza no 3243 del 1979 della Corte di cassazione).
2. La sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
30. Con una sentenza del 16 febbraio 1983, la Corte di cassazione, deliberando in camere riunite, risolse il conflitto di giurisprudenza ed adott? la terza soluzione. Cos? fu consacrato il principio dell’espropriazione indiretta, accessione invertita od occupazione acquisitiva. In virt? di questo principio, il potere pubblico acquista ab origine la propriet? di un terreno senza procedere ad un’espropriazione formale quando, dopo l’occupazione del terreno, ed a prescindere dalla legalit? dell’occupazione, il lavoro pubblico ? stato realizzato. Quando l’occupazione ? ab initio senza titolo, il trasferimento di propriet? ha luogo nel momento del completamento del lavoro pubblico. Quando l’occupazione del terreno ? stata autorizzata inizialmente, il trasferimento di propriet? ha luogo alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata. Nella stessa sentenza, la Corte di cassazione precis? che, in ogni caso di espropriazione indiretta, l’interessato ha diritto ad un risarcimento integrale, del terreno avendo avuto luogo senza titolo l’acquisizione. Questo risarcimento non ? versato tuttavia, automaticamente; incombe sull’interessato di richiedere dei danno-interessi. Inoltre, il diritto a risarcimento ? abbinato al termine di prescrizione contemplata in caso di responsabilit? da delitto, ovvero cinque anni, che cominciano a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
3. La giurisprudenza dopo la sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
a) La prescrizione
31. In un primo tempo, la giurisprudenza considerava che nessuno termine di prescrizione doveva applicarsi, poich? l’occupazione senza titolo del terreno costituiva un atto illegale continuo. La Corte di cassazione, nella sua sentenza no 1464 del 1983, afferm? che il diritto a risarcimento era sottoposto ad un termine di prescrizione di cinque anni. In seguito, la prima sezione della Corte di cassazione afferm? che un termine di prescrizione di dieci anni doveva applicarsi, sentenze no 7952 di 1991 e no 10979 del 1992. Con una sentenza del 22 novembre 1992, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha troncato definitivamente la questione, stimando che il termine di prescrizione ? di cinque anni e che comincia a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
b) La sentenza no 188 del 1995 della Corte costituzionale
32. In questa sentenza, la Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione il principio dell’espropriazione indiretta, nella misura in cui questo principio si ? radicato in una disposizione legislativa, ovvero l’articolo 2043 del codice civile che regola la responsabilit? da delitto. Secondo questa sentenza, il fatto che l’amministrazione diventi proprietaria di un terreno traendo utile dal suo comportamento illegale non d? nessun problemi sul piano costituzionale, poich? l’interesse pubblico, ovvero la conservazione del lavoro pubblico, prevale sull’interesse dell’individuo, e dunque sul diritto di propriet? di questo ultimo. La Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione l’applicazione all’azione in risarcimento del termine di prescrizione di cinque anni, come previsto dall’articolo 2043 del codice civile per responsabilit? da delitto.
c) Caso di mancata applicazione del principio dell’espropriazione indiretta
33. Gli sviluppi della giurisprudenza mostrano che il meccanismo con il quale la costruzione di un lavoro pubblico provoca il trasferimento di propriet? del terreno a favore dell’amministrazione conosce delle eccezioni.
34. Nella sua sentenza no 874 del 1996, il Consiglio di stato ha affermato che non c’? espropriazione indiretta quando le decisioni dell’amministrazione ed il decreto di occupazione di emergenza sono state annullate dalle giurisdizioni amministrative; se cos? non fosse, la decisione giudiziale sarebbe svuotata di sostanza.
35. Nella sua sentenza no 1907 del 1997, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha affermato che l’amministrazione non diventa proprietaria di un terreno quando le decisioni che ha adottato e la dichiarazione di utilit? pubblica devono essere considerat4 come nulli ab initio. In questo caso, l’interessato mantiene la propriet? dal terreno e pu? chiedere la restitutio in integrum. Pu?, come alternativa, chiedere dei danno-interessi. L’illegalit? in questi casi ha un carattere permanente e nessuno termine di prescrizione viene applicato.
36. Nella sentenza no 6515 del 1997, la Corte di cassazione deliberanodo in camere riunite ha affermato che non c’? trasferimento di propriet? quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata dalle giurisdizioni amministrative. In questo caso, il principio dell’espropriazione indiretta non si applica dunque. L’interessato mantenendo la propriet? dal terreno, ha la possibilit? di chiedere la restitutio in integrum. L’introduzione di una domanda in danno-interessi provoca una rinuncia alla restitutio in integrum. Il termine di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere dal momento in cui la decisione del giudice amministrativo diventa definitiva.
37. Nella sentenza no 148 del 1998, la prima sezione della Corte di cassazione ha seguito la giurisprudenza delle camere riunite e ha affermato che il trasferimento di propriet? per effetto dell’espropriazione indiretta non ha luogo quando la dichiarazione di utilit? pubblica alla quale il progetto di costruzione era abbinato ? stata considerata come invalida ab initio.
38. Nella sentenza no 5902 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite ha riaffermato che non c’? trasferimento di propriet? in mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica valida.
39. Conviene confrontare questa giurisprudenza con la legge no 458 del 1988 e col Repertorio delle disposizioni sull’espropriazione, entrati in vigore il 30 giugno 2003.
4. La legge no458 del 27 ottobre 1988
40. Ai termini dell’articolo 3 di questa legge, “Il proprietario di un terreno, utilizzato per la costruzione di edifici pubblici e di case popolari, ha diritto al risarcimento del danno subito, in seguito ad un’espropriazione dichiarata illegale tramite una decisione passata in forza di cosa giudicata, ma non pu? pretendere alla restituzione del suo bene. Ha anche dritto, ne pi? del risarcimento del danno, alle somme dovute in ragione del deprezzamento monetario ed a queste menzionate all’articolo 1224 ? 2 del codice civile e questo a contare dal giorno dell’occupazione illegale.”
41. Interpretando l’articolo 3 della legge di 1988, la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 12 luglio 1990 (n? 384), ha considerato: “Con la disposizione attaccata, il legislatore, tra gli interessi dei proprietari dei terreni – ottenere in caso di espropriazione illegale la restituzione dei terreni – e l’interesse pubblico – concretizzato dalla destinazione di questi beni alle finalit? di costruzioni residenziali pubbliche alle condizioni favorevoli o convenzionate – ha dato la precedenza a questo ultimo interesse.”
5. L’importo del risarcimento in caso di espropriazione indiretta
42. Secondo la giurisprudenza di 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, un risarcimento integrale del danno subito, sotto forma di danno-interessi per la perdita del terreno, era dovuta all’interessato in compenso della perdita di propriet? che provoca l’occupazione illegale.
43. La legge di bilancio del 1992, articolo 5 bis della decreto-legge no 333 del 11 luglio 1992, modific? questa giurisprudenza, nel senso che l’importo dovuto in caso di espropriazione indiretta non poteva superare l’importo dell’indennit? contemplata per il caso di un’espropriazione formale. Con la sentenza no 369 del 1996, la Corte costituzionale dichiar? incostituzionale questa disposizione.
44. In virt? della legge di bilancio no 662 del 1996 che segu? la disposizione dichiarata incostituzionale, l’indennizzo integrale non poteva essere accordato per un’occupazione di terreno che aveva avuto luogo prima del 30 settembre 1996. In questa ottica, l’indennizzo equivaleva all’importo dell’indennit? contemplata nel caso di un’espropriazione formale, nell’ipotesi pi? favorevole al proprietario, mediante un aumento del 10%.
45. Con la sentenza no 148 del 30 aprile 1999, la Corte costituzionale ha giudicato simile indennit? compatibile con la Costituzione. Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che un’indennit? integrale, a concorrenza del valore venale del terreno, pu? essere richiesta quando l’occupazione e la privazione del terreno non hanno avuto luogo a causa di utilit? pubblica.
6. La giurisprudenza dopo le sentenze della Corte del 30 maggio 2000 nelle cause Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura
46. Con le sentenze no 5902 e 6853 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite si ? pronunciata di nuovo sul principio dell’espropriazione indiretta, facendo riferimento alle due sentenze precitate della Corte.
47. Alla vista della constatazione di violazione dell’articolo 1 del protocollo no 1 nelle cause sopra, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’espropriazione indiretta sostiene un ruolo importante nella cornice del sistema giuridico italiano e che ? compatibile con la Convenzione.
48. Pi? specificamente, la Corte di cassazione-dopo avere analizzato la storia del principio dell’espropriazione indiretta – ha detto che in materia dell’uniformit? della giurisprudenza, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come pienamente “prevedibile” a contare del 1983. Per questo fatto, l’espropriazione indiretta deve essere considerata come rispettosa del principio di legalit?. In quanto alle occupazioni di terreno che hanno luogo senza dichiarazione di utilit? pubblica, la Corte di cassazione ha affermato che queste non sono atte a trasferire la propriet? del bene allo stato. In quanto all’indennizzo, la Corte di cassazione ha affermato che, anche se ? inferiore al danno subito dall’interessato, ed in particolare al valore del terreno, l’indennizzo dovuto in caso di espropriazione indiretta ? sufficiente per garantire un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
49. Investito di un ricorso in esecuzione di una decisione giudiziale definitiva che annulla la dichiarazione di utilit? pubblica riguardante un procedimento di espropriazione, vista la domanda della parte richiesta che tende ad ottenere la restituzione del terreno occupato e trasformato nel frattempo, il Consiglio di stato, nella sua sentenza no 2/2005 del 29 aprile 2005 resa in seduta plenaria, si ? pronunciato sul punto di sapere se la trasformazione irreversibile di suddetto terreno in seguito alla costruzione del lavoro “pubblico” poteva costituire una ragione di diritto che impedisce la restituzione del terreno. Il Consiglio di stato ha risposto negativamente. Ci? facendo, ha:
a) riconosciuto che il principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta ? inadempiente in quanto al bisogno di sicurezza giuridica, per ci? che riguarda tra altri il punto di sapere in quale data il lavoro pubblico deve essere considerato come “realizzato” e dunque in quale data ci sia stato trasferimento di propriet? a favore dello stato;
b) reso omaggio alla giurisprudenza della Corte, ed in particolare alla sentenza Belvedere Alberghiera Srl c. Italia, affermando che, a fronte di una domanda di restituzione di un bene illegalmente occupato e trasformato, il lavoro realizzato dalle autorit? pubbliche non pu?, in quanto tale, costituire un ostacolo assoluto alla restituzione,;
c) interpretato l’articolo 43 del Repertorio, paragrafo 46 sotto, nel senso in cui la non-restituzione di un terreno pu? essere ammessa solamente in casi eccezionali, ovvero quando l’amministrazione invoca un interesse pubblico particolarmente contrassegnato dalla conservazione del lavoro;
d) affermato, in questo contesto, che l’espropriazione indiretta non potrebbe costituire un’alternativa (“una mera alternativa”) ad un procedimento di espropriazione in buona e dovuta forma.
7. Il Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione a causa di utilit? pubblica, qui di seguito “il Repertorio,
50. Il 30 giugno 2003 ? entrato in vigore il Decreto Presidenziale no 327 del 8 giugno 2001, modificato dal Decreto legislativo no 302 del 27 dicembre 2002, e che regola il procedimento di espropriazione. Il Repertorio codifica le disposizioni e la giurisprudenza esistenti in materia. In particolare, codifica il principio dell’espropriazione indiretta. Il Repertorio che non si applica ai casi di occupazione sopraggiunti anteriormente al 1996 e non si applica dunque nello specifico, si ? sostituito, a partire dalla sua entrata in vigore, all’insieme della legislazione di espropriazione della giurisprudenza precedente in materia.
51. Al suo articolo 43, il Repertorio contempla che in mancanza di un decreto di espropriazione, o in mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica, un terreno trasformato in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico ? acquisito al patrimonio dell’autorit? che l’ha trasformato; dei danno-interessi sono accordati in compenso. L’autorit? pu? acquisire un bene anche quando o il piano di urbanistica o la dichiarazione di utilit? pubblica sono stati annullati. Il proprietario pu? chiedere al giudice la restituzione del terreno. L’autorit? in causa si pu? opporre. Quando il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno, il proprietario ha diritto ad un risarcimento.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
52. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
53. In primo luogo, il Governo solleva un’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, facendo valere che sarebbe prematuro giudicare sulla situazione denunciata, al motivo che il procedimento nazionale ? ancora pendente cos? che non c’? ancora giudizio interno definitivo.
54. In secondo luogo, il Governo eccepisce che i richiedenti non hanno requisito di vittima al senso dell’articolo 34 della Convenzione. A questo riguardo, osserva che il tribunale ha valutato l’importo del risarcimento per la perdita del terreno in equit?, seguendo la domanda fatta in questo senso dai richiedenti. Segue che queste ultimi non potrebbero definirsi vittime di una violazione del loro diritto al rispetto dei beni in ragione del carattere inadeguato del risarcimento riconosciuto dallo stesso tribunale.
55. I richiedenti si oppongono alle eccezioni del Governo.
56. In quanto all’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, fanno valere che il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali ? ancora pendente pi? di venticinque anni dopo l’occupazione del loro terreno e che nessuno risarcimento per la perdita di questo ? stato versato ancora.
57. In quanto all?eccezione derivata dal loro requisito di vittima, fanno osservare in particolare che hanno interposto appello al giudizio del tribunale di Foggia per contestare la valutazione dell’importo del risarcimento effettuato da questo tribunale.
58. La Corte stima, alla luce dell’insieme degli argomenti delle parti che queste due eccezioni sono legate strettamente in fondo alle richieste e decide di unirle al merito. La Corte constata che le richieste non sono manifestamente mal fondate al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che queste non si scontrano con nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararle ammissibili dunque.
B. Sul merito
59. Il Governo riconosce che, malgrado la mancanza di un decreto di espropriazione e dell’utilit? pubblica, i richiedenti sarebbero stati ad ogni modo privati del loro bene per effetto della costruzione del lavoro pubblico e della trasformazione irreversibile del terreno che questa ultima ha provocato.
60. In compenso delle irregolarit? commesse dall’amministrazione ed in particolare della mancanza di utilit? pubblica, avrebbero diritto ad un’indennit? corrispondente al valore venale del terreno.
61. Nello specifico, il tribunale di Foggia non ha applicato l’articolo5 bis della legge no 359 del 1992, avendo quantificato l’importo dell’indennizzo in equit? a seguito alla domanda fatta in questo senso dai richiedenti.
62. Alla luce di queste considerazioni, il Governo sostiene che questa situazione ? conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1.
63. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
64. Fanno osservare che sono state private del loro bene e sottolineano l’illegalit? di questa situazione, in mancanza di un decreto di espropriazione e tenuto conto dell’illegalit? ab initio dell’occupazione del terreno alla luce del giudizio del TAR depositato alla cancelleria il 4 ottobre 1990.
65. Stimano che il principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta non pu? essere considerato in quanto tale come “previsto con la legge” ed fanno valere che in mancanza di un giudizio definitivo, la loro situazione si analizza in una situazione di illegalit? continua, sorgente di incertezza ed imprevedibilit?.
66. La Corte ricorda al primo colpo che ha unito al merito le eccezioni del Governo derivate della non-esaurimento delle vie di ricorso interne e della mancanza di requisito di vittima dei richiedenti.
67. Le parti si accordano per dire che c’? stata “privazione di propriet?.”
68. Per i richiedenti c?? stata perdita di disponibilit? totale del terreno senza decreto di espropriazione n? indennizzo cos? che si ritorna in sostanza ad un’espropriazione da fatto.
69. Per il Governo, i richiedenti devono considerarsi come privati del loro bene a contare dal momento in cui questo ? stato trasformato irreversibilmente.
70. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata privazione di beni al senso della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se suddetta situazione equivale ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
71. Ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della Convenzione, (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalit? notifica l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie Ano 296-ha, pp. 19-20, ? 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, ? 110).
72. La Corte resta convinta che l’esistenza, in quanto tale, di una base legale non basta a soddisfare al principio di legalit? e stima utile di propendersi sulla questione della qualit? della legge.
73. La Corte prende nota dell’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all’elaborazione del principio dell’espropriazione indiretta. Rileva anche che questo principio ? stato trasposto nei testi di legge, come la legge no 458 del 1988, la legge no 662 del 1996 e, ultimamente, nel Repertorio delle disposizioni in materia di espropriazione. Essendo cos?, la Corte non perde di vista le applicazioni contraddittorie che hanno luogo nella cronostoria della giurisprudenza. Questo punto di vista ? stato adottato dal Consiglio di stato del resto, paragrafo 47 sopra che, nella sua sentenza no 2 di 2005 resa in seduta plenaria, ha riconosciuto che l’espropriazione indiretta non ha mai dato adito a regolamentazione stabile, completa e prevedibile.
74. Inoltre, la Corte constata che, in ogni caso, l’espropriazione indiretta tende ad interinare una situazione che deriva di fatto dalle illegalit? commesse dall’amministrazione ed a regolare le conseguenze per l’individuo e l’amministrazione, e permette a questa ultima di trarre vantaggio dal suo comportamento illegale. Che sia in virt? di un principio giurisprudenziale o di un testo di legge come l’articolo 43 del Repertorio, l’espropriazione indiretta non saprebbe costituire dunque un’alternativa ad un’espropriazione in buona e dovuta forma (vedere, su questo punto anche, la posizione del Consiglio di stato, paragrafo 42 sopra).
75. Ad ogni modo, la Corte ? chiamata a verificare se il modo di cui il diritto interno ? interpretato ed applicato produce degli effetti conformi ai principi della Convenzione.
76. La Corte constata che nello specifico i richiedenti hanno perso la disponibilit? del terreno che ? stato occupato nel 1979 e che ? stato trasformato in modo irreversibile nel 1980. Secondo il tribunale di Foggia, l’occupazione del terreno controverso ? stata illegale ab initio in ragione del giudizio del TAR ed i richiedenti sono stati privati del loro bene al momento della sua trasformazione irreversibile. Il procedimento ? pendente dinnanzi alla corte di appello di Bari.
77. A difetto di un atto formale di trasferimento di propriet?, ed in mancanza di un giudizio nazionale dichiarante che tale trasferimento deve passare per avere avuto luogo, Carbonara e Ventura, precitata, ? 80, e chiarendo una volta per tutte le circostanze esatte da questo, la Corte stima che la perdita di ogni disponibilit? del terreno in causa, combinata con l’impossibilit? fino ad ora di ovviare alla situazione incriminata ha generato delle conseguenze abbastanza gravi per le quali il richiedente ha subito un’espropriazione di fatto incompatibile col suo diritto al rispetto dei suoi beni, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A no 260-B, ? 45, e non conforme al principio di preminenza del diritto.
78. In conclusione, le eccezioni del Governo non potrebbero essere considerate e vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
79. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
80. I richiedenti chiedono da prima il versamento di un’indennit?, a titolo di danno materiale, uguale alla differenza tra il valore venali del terreno come stimato dal perito commesso d? ufficio dal tribunale e quello che quest? ultima giurisdizione ha liquidato loro deliberando in equit?.
81. Inoltre, i richiedenti sollecitano il rimborso degli oneri di procedimento, senza valutarlo tuttavia.
82. In quanto al danno materiale, il Governo fa osservare da prima che in mancanza di un giudizio interno definitivo, non ? lecito alla Corte di procedere alla valutazione di questo danno. Inoltre, il Governo sostiene che i richiedenti non avrebbero il diritto di richiedere nessuna somma a titolo di danno materiale, dato che hanno chiesto al tribunale di valutare in equit? l’importo del risarcimento per la perdita del terreno.
83In quanto al danno morale, il Governo fa valere che nessuna somma ? dovuta ai richiedenti a questa titolo in mancanza per loro di avere presentato a questo riguardo di domanda.
84. In quanto agli oneri del procedimento dinnanzi alla Corte, il Governo sostiene che i richiedenti hanno quantificato questi in modo vago ed impreciso.
85. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Unisce al fondo le eccezioni preliminari del Governo e li respingo;
2. Dichiara le richieste ammissibili;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato; perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 novembre 2005 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente