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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE PETTIROSSI c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 44380/98/2001
Stato: Italia
Data: 2001-02-27 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione dell’art. 6-1; non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Oneri e spese – domanda respinta
PRIMA SEZIONE
CAUSA PETTIROSSI C. ITALIA
( Richiesta n? 44380/98)
SENTENZA
STRASBURGO
27 febbraio 2001
DEFINITIVO
27/05/2001
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma prima dell’uscita della sua versione definitiva.

Nella causa Pettirossi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
La Sig.ra E. Palm, presidentessa,
Sigg. B. Conforti, L. Ferrari Bravo, Gaukur J?rundsson, R. T?rmen, B. Zupancic, T. Pant?ru, giudici,
e del Sig. Sig. O’Boyle, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 febbraio 2001,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino italiano, il Sig. C. P. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo il 4 febbraio 1994 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). La richiesta ? stata registrata il 13 novembre 1998 sotto il numero di pratica 44380/98. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile il 4 luglio 2000.
IN FATTO
3. Il 1 febbraio 1990, la societ? cooperativa M. cit? il richiedente dinnanzi al tribunale di Genova per ottenere il pagamento di una somma dovuta in seguito all’acquisto di un appartamento.
4. L’istruzione della causa cominci? il 10 aprile 1990. Il 12 giugno 1990, la parte richiedente chiese un breve rinvio per versare un documento alla pratica. Il 16 ottobre 1990, questa ultima chiese una perizia ed il 11 dicembre 1990 il giudice rinvi? la causa al 26 febbraio 1991 perch? questo giorno l’avvocato del societ? M. era in sciopero. Venuto il giorno, le parti chiesero una perizia e, con un’ordinanza del 28 febbraio 1991, il giudice nomin? un perito che prest? giuramento il 4 giugno 1991.
5. Il 8 ottobre 1991, il richiedente chiese un rinvio per esaminare il rapporto di perizia depositata alla cancelleria nel frattempo. Il 10 dicembre 1991, l’avvocato del richiedente rinunci? al suo mandato ed il 24 marzo 1992, la parte richiedente chiese un rinvio per permettere al richiedente di nominare un nuovo avvocato. Il 19 maggio 1992, un altro difensore si costitu? per il richiedente. Questo rinunci? al suo mandato il 7 luglio 1992. Il 10 novembre 1992, il giudice del collocamento in stato fiss? al 2 febbraio 1993 la data per la presentazione delle conclusioni. Venuto il giorno, un nuovo difensore si costitu? per il richiedente chiedendo un rinvio cos? come una perizia complementare; la parte richiedente si oppose a queste richieste ed il giudice rinvi? la causa al 27 aprile 1993 per la presentazione delle conclusioni. Questo giorno, il giudice ordin? la comparizione personale del perito. L’udienza contemplata a questo fine si tenne il 5 ottobre 1993.
6. L? 11 gennaio 1994, il giudice rinvi? la causa al 25 gennaio 1994 perch? l’avvocato del richiedente era assente. Venuto il giorno, le parti non si presentarono. Il 7 giugno 1994, il richiedente vers? dei documenti alla pratica e chiese una perizia complementare. Dopo due udienze, con un’ordinanza del 10 gennaio 1995, il giudice del collocamento in stato ordin? alla societ? richiedente di versare un documento alla pratica e nomin? un perito che prest? giuramento il 14 febbraio 1995. Il 20 giugno 1995, le parti chiesero un rinvio perch? il perito non aveva depositato ancora alla cancelleria il suo rapporto di perizia.
7. Il 7 novembre 1995, l’avvocato del richiedente dichiar? di rinunciare al suo mandato e chiese un rinvio per permettergli di nominarne un altro. Il 28 maggio 1996, il giudice fiss? al 4 febbraio 1997 la data per la presentazione delle conclusioni. A questa data, un nuovo avvocato si costitu? per il richiedente chiedendo il collocamento in causa della banca B. Dopo due udienze, con un’ordinanza del 23 giugno 1997 il giudice ordin? al perito di fornire delle delucidazioni in quanto al fatto che il rapporto di perizia non era stato depositato ancora alla cancelleria. L’udienza contemplata per il 23 settembre 1997 fu rinviata d?ufficio all? 11 novembre 1997. Il 9 dicembre 1997, il perito inform? il giudice di non avere potuto realizzare la perizia perch? non gli era possibile visitare l’immobile oggetto della controversia ed la parte richiedente non aveva fornito il documento gi? chiesto dal giudice. Questo ultimo conferm? il mandato al perito e rinvi? la causa al 24 marzo 1998, data in cui le parti chiesero un rinvio in attesa del deposito alla cancelleria del rapporto di perizia. Il 29 settembre 1998, il giudice nomin? un nuovo perito, non avendo il primo eseguito la perizia. Questo prest? giuramento il 13 ottobre 1998 ed il giudice rinvi? la causa al 23 marzo 1999.
8. Il 30 aprile 1999, in seguito all’attribuzione della causa al collegio di magistrati incaricati di trattare le cause pi? vecchie, sezione stralcio, il presidente nomin? un nuovo giudice del collocamento in stato e fiss? la seguente udienza al 30 giugno 1999. Venuto il giorno, il giudice rinvi? la causa al 29 novembre 1999 perch? l’avvocato del richiedente aveva rinunciato al suo mandato.
9. Nel frattempo, il 5 novembre 1996 la banca B. che aveva un’ipoteca sull’immobile oggetto della controversia, aveva ottenuto il sequestro di questo in un procedimento di esecuzione contro la societ? cooperativa M., essendo suddetto immobile ancora a nome di quest?ultima.
10. Il 31 luglio 1997, il richiedente aveva fatto una domanda di sospensione della vendita dell’appartamento. Il 22 agosto 1997, il giudice dell’esecuzione aveva respinto la domanda del richiedente in ragione della mancanza di documentazione che provava il titolo di proprietario e per il fatto che suddetta domanda non era stata introdotta regolarmente, non avendo presentato il richiedente un’opposizione all’esecuzione immobiliare. Dopo un’udienza, il 16 febbraio 1999, il giudice dell’esecuzione fiss? la data della vendita dell’appartamento al 17 maggio 2001. Con un giudizio del 23 febbraio 2000 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 3 marzo 2000, il tribunale respinse la domanda di sospensione della vendita dell’appartamento proposta dal richiedente.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
11. Il richiedente adduce che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (?) che decider? (?) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (?)”
12. Il Governo si oppone a questa tesi.
13. Il periodo da considerare ? cominciato il 1 febbraio 1990 e era ancora pendente a questo giorno.
14. ? durato circa undici anni per un’istanza dunque.
14. La Corte ricorda avere constatato in quattro sentenze dal 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
15. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
17. Il richiedente si lamenta anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei suoi beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo n? 1.
18. Avuto riguardo della constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 16 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
19. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. DANNO
20. Il richiedente richiede 1 337 000 000 di lire italiane (ITL) a titolo del danno materiale e morale che avrebbe subito.
21. La Corte non vede legame di causalit? tra la violazione constatata ed il danno materiale addotto e respinge questa domanda. In compenso, la Corte considera che c’? luogo di concedere al richiedente 28 000 000 ITL a titolo del danno giuridico.
B. ONERI E SPESE
22. Il richiedente chiede anche 24 944 450 per oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne.
23. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese cse non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte respinge la domanda relativa agli oneri e spese del procedimento nazionale.
C. INTERESSI MORATORI
24. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3,5% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo n?1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza ? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 28 000 000 (ventotto milioni) di lire italiane per danno morale;
b) che questo importo sar? da aumentare di un interesse semplice del 3,5% l’anno a contare dalla scadenza di questo termine e fino al versamento;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 febbraio 2001, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Michael O’Boyle Elisabetta Palm
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation de l’art. 6-1 ; Non-lieu ? examiner P1-1 ; Dommage mat?riel – demande rejet?e ; Pr?judice moral – r?paration p?cuniaire ; Frais et d?pens – demande rejet?e
PREMI?RE SECTION
AFFAIRE PETTIROSSI c. ITALIE
(Requ?te n? 44380/98)
ARR?T
STRASBOURG
27 f?vrier 2001
D?FINITIF
27/05/2001
Cet arr?t deviendra d?finitif dans les conditions d?finies ? l?article 44 ? 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version d?finitive.

En l?affaire Pettirossi c. Italie,
La Cour europ?enne des Droits de l?Homme (premi?re section), si?geant en une chambre compos?e de :
Mme E. Palm, pr?sidente,
MM. B. Conforti,
L. Ferrari Bravo,
Gaukur J?rundsson,
R. T?rmen,
B. Zupancic,
T. Pant?ru, juges,
et de M. M. O?Boyle, greffier de section,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 6 f?vrier 2001,
Rend l?arr?t que voici, adopt? ? cette date :
PROC?DURE
1. A l?origine de l?affaire se trouve une requ?te dirig?e contre la R?publique italienne et dont un ressortissant italien, M. C. P. (? le requ?rant ?), avait saisi la Commission europ?enne des Droits de l?Homme le 4 f?vrier 1994 en vertu de l?ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l?Homme et des Libert?s fondamentales (? la Convention ?). La requ?te a ?t? enregistr?e le 13 novembre 1998 sous le num?ro de dossier 44380/98. Le gouvernement italien (? le Gouvernement ?) est repr?sent? par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a d?clar? la requ?te recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3. Le 1er f?vrier 1990, la soci?t? coop?rative M. assigna le requ?rant devant le tribunal de G?nes afin d?obtenir le paiement d?une somme due suite ? l?achat d?un appartement.
4. L?instruction de l?affaire commen?a le 10 avril 1990. Le 12 juin 1990, la demanderesse demanda un bref renvoi afin de verser un document au dossier. Le 16 octobre 1990, cette derni?re demanda une expertise et le 11 d?cembre 1990 le juge ajourna l?affaire au 26 f?vrier 1991 car ce jour-l? l?avocat de la soci?t? M. faisait gr?ve. Le jour venu, les parties demand?rent une expertise et, par une ordonnance du 28 f?vrier 1991, le juge nomma un expert, qui pr?ta serment le 4 juin 1991.
5. Le 8 octobre 1991, le requ?rant demanda un renvoi afin d?examiner le rapport d?expertise entre-temps d?pos? au greffe. Le 10 d?cembre 1991, l?avocat du requ?rant renon?a ? son mandat et le 24 mars 1992, la demanderesse demanda un renvoi pour permettre au requ?rant de nommer un nouvel avocat. Le 19 mai 1992, un autre d?fenseur se constitua pour le requ?rant. Celui-ci renon?a ? son mandat le 7 juillet 1992. Le 10 novembre 1992, le juge de la mise en ?tat fixa au 2 f?vrier 1993 la date pour la pr?sentation des conclusions. Le jour venu, un nouveau d?fenseur se constitua pour le requ?rant en demandant un renvoi ainsi qu?une expertise compl?mentaire ; la demanderesse s?opposa ? ces demandes et le juge ajourna l?affaire au 27 avril 1993 pour la pr?sentation des conclusions. Ce jour-l?, le juge ordonna la comparution personnelle de l?expert. L?audience pr?vue ? cette fin se tint le 5 octobre 1993.
6. Le 11 janvier 1994, le juge ajourna l?affaire au 25 janvier 1994 car l?avocat du requ?rant ?tait absent. Le jour venu, les parties ne se pr?sent?rent pas. Le 7 juin 1994, le requ?rant versa des documents au dossier et demanda une expertise compl?mentaire. Apr?s deux audiences, par une ordonnance du 10 janvier 1995, le juge de la mise en ?tat ordonna ? la soci?t? demanderesse de verser un document au dossier et nomma un expert, qui pr?ta serment le 14 f?vrier 1995. Le 20 juin 1995, les parties demand?rent un renvoi car l?expert n?avait pas encore d?pos? au greffe son rapport d?expertise.
7. Le 7 novembre 1995, l?avocat du requ?rant d?clara renoncer ? son mandat et demanda un renvoi pour lui permettre d?en nommer un autre. Le 28 mai 1996, le juge fixa au 4 f?vrier 1997 la date pour la pr?sentation des conclusions. A cette date, un nouvel avocat se constitua pour le requ?rant en demandant la mise en cause de la banque B. Apr?s deux audiences, par une ordonnance du 23 juin 1997 le juge ordonna ? l?expert de fournir des ?claircissements quant au fait que le rapport d?expertise n?avait pas encore ?t? d?pos? au greffe. L?audience pr?vue pour le 23 septembre 1997 fut report?e d?office au 11 novembre 1997. Le 9 d?cembre 1997, l?expert informa le juge ne pas avoir pu r?aliser l?expertise car il ne lui ?tait pas possible de visiter l?immeuble objet du litige et la demanderesse n?avait pas fourni le document d?j? demand? par le juge. Ce dernier confirma le mandat ? l?expert et ajourna l?affaire au 24 mars 1998, date ? laquelle les parties demand?rent un renvoi dans l?attente du d?p?t au greffe du rapport d?expertise. Le 29 septembre 1998, le juge nomma un nouvel expert, le premier n?ayant pas ex?cut? l?expertise. Celui-ci pr?ta serment le 13 octobre 1998 et le juge ajourna l?affaire au 23 mars 1999.
8. Le 30 avril 1999, suite ? l’attribution de l?affaire au coll?ge de magistrats charg? de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le pr?sident nomma un nouveau juge de la mise en ?tat et fixa l’audience suivante au 30 juin 1999. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 29 novembre 1999 car l’avocat du requ?rant avait renonc? ? son mandat.
9. Entre-temps, le 5 novembre 1996 la banque B., qui avait une hypoth?que sur l?immeuble objet du litige, avait obtenu la saisie de celui-ci dans une proc?dure d?ex?cution ? l?encontre de la soci?t? coop?rative M., ledit immeuble ?tant encore au nom de cette derni?re.
10. Le 31 juillet 1997, le requ?rant avait pr?sent? une demande de suspension de la vente de l?appartement. Le 22 ao?t 1997, le juge de l?ex?cution avait rejet? la demande du requ?rant en raison du manque de documentation prouvant le titre de propri?taire et du fait que ladite demande n?avait pas ?t? introduite r?guli?rement, le requ?rant n?ayant pas pr?sent? une opposition ? l?ex?cution immobili?re. Apr?s une audience, le 16 f?vrier 1999, le juge de l’ex?cution fixa la date de la vente de l’appartement au 17 mai 2001. Par un jugement du 23 f?vrier 2000, dont le texte fut d?pos? au greffe le 3 mars 2000, le tribunal rejeta la demande de suspension de la vente de l?appartement propos?e par le requ?rant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L?ARTICLE 6 ? 1 DE LA CONVENTION
11. Le requ?rant all?gue que la dur?e de la proc?dure a m?connu le principe du ? d?lai raisonnable ? tel que pr?vu par l?article 6 ? 1 de la Convention, ainsi libell? :
? Toute personne a droit ? ce que sa cause soit entendue (…) dans un d?lai raisonnable, par un tribunal (?) qui d?cidera (?) des contestations sur ses droits et obligations de caract?re civil (?) ?
12. Le Gouvernement s?oppose ? cette th?se.
13. La p?riode ? consid?rer a d?but? le 1er f?vrier 1990 et est encore pendante ? ce jour.
14. Elle a donc dur? environ onze ans pour une instance.
15. La Cour rappelle avoir constat? dans de nombreux arr?ts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l?existence en Italie d?une pratique contraire ? la Convention r?sultant d?une accumulation de manquements ? l?exigence du ? d?lai raisonnable ?. Dans la mesure o? la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l?article 6 ? 1.
16. Ayant examin? les faits de la cause ? la lumi?re des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la mati?re, la Cour estime que la dur?e de la proc?dure litigieuse ne r?pond pas ? l?exigence du ? d?lai raisonnable ? et qu?il y a l? encore une manifestation de la pratique pr?cit?e.
Partant, il y a eu violation de l?article 6 ? 1.
II. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L?ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N? 1
17. Le requ?rant se plaint ?galement de ce que la longueur de la proc?dure litigieuse a port? atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l?article 1 du Protocole n? 1.
18. Eu ?gard au constat relatif ? l?article 6 ? 1 (paragraphe 16 ci-dessus), la Cour estime qu?il n?y a pas lieu d?examiner s?il y a eu, en l?esp?ce, violation de cette disposition (voir l?arr?t Zangh? c. Italie du 19 f?vrier 1991, s?rie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SUR L?APPLICATION DE L?ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l?article 41 de la Convention,
? Si la Cour d?clare qu?il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d?effacer qu?imparfaitement les cons?quences de cette violation, la Cour accorde ? la partie l?s?e, s?il y a lieu, une satisfaction ?quitable. ?
A. DOMMAGE
20. Le requ?rant r?clame 1 337 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du pr?judice mat?riel et moral qu?il aurait subi.
21. La Cour n?aper?oit pas de lien de causalit? entre la violation constat?e et le dommage mat?riel all?gu? et rejette cette demande. En revanche, la Cour consid?re qu?il y a lieu d?octroyer au requ?rant 28 000 000 ITL au titre du pr?judice moral.
B. FRAIS ET D?PENS
22. Le requ?rant demande ?galement 24 944 450 pour les frais et d?pens encourus devant les juridictions internes.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requ?rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d?pens que dans la mesure o? se trouvent ?tablis leur r?alit?, leur n?cessit? et le caract?re raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l?arr?t Bottazzi pr?cit?, ? 30). En l?esp?ce et compte tenu des ?l?ments en sa possession et des crit?res susmentionn?s, la Cour rejette la demande relative aux frais et d?pens de la proc?dure nationale.
C. INT?R?TS MORATOIRES
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d?int?r?t l?gal applicable en Italie ? la date d?adoption du pr?sent arr?t ?tait de 3,5 % l?an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L?UNANIMIT?,
1. Dit qu?il y a eu violation de l?article 6 ? 1 de la Convention ;
2. Dit qu?il n?y a pas lieu d?examiner le grief tir? de l?article 1 du Protocole n?1 ;
3. Dit,
a) que l?Etat d?fendeur doit verser au requ?rant, dans les trois mois ? compter du jour o? l?arr?t est devenu d?finitif conform?ment ? l?article 44 ? 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera ? majorer d?un int?r?t simple de 3,5 % l?an ? compter de l?expiration de ce d?lai et jusqu?au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction ?quitable pour le surplus.
Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 27 f?vrier 2001, en application de l?article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.
Michael O?Boyle Elisabeth Palm
Greffier Pr?sidente

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