Conclusione Violazione dell’art. 6-1; non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Oneri e spese – domanda respinta
PRIMA SEZIONE
CAUSA PETTIROSSI C. ITALIA
( Richiesta n? 44380/98)
SENTENZA
STRASBURGO
27 febbraio 2001
DEFINITIVO
27/05/2001
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma prima dell’uscita della sua versione definitiva.
Nella causa Pettirossi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
La Sig.ra E. Palm, presidentessa,
Sigg. B. Conforti, L. Ferrari Bravo, Gaukur J?rundsson, R. T?rmen, B. Zupancic, T. Pant?ru, giudici,
e del Sig. Sig. O’Boyle, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 febbraio 2001,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino italiano, il Sig. C. P. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo il 4 febbraio 1994 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). La richiesta ? stata registrata il 13 novembre 1998 sotto il numero di pratica 44380/98. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile il 4 luglio 2000.
IN FATTO
3. Il 1 febbraio 1990, la societ? cooperativa M. cit? il richiedente dinnanzi al tribunale di Genova per ottenere il pagamento di una somma dovuta in seguito all’acquisto di un appartamento.
4. L’istruzione della causa cominci? il 10 aprile 1990. Il 12 giugno 1990, la parte richiedente chiese un breve rinvio per versare un documento alla pratica. Il 16 ottobre 1990, questa ultima chiese una perizia ed il 11 dicembre 1990 il giudice rinvi? la causa al 26 febbraio 1991 perch? questo giorno l’avvocato del societ? M. era in sciopero. Venuto il giorno, le parti chiesero una perizia e, con un’ordinanza del 28 febbraio 1991, il giudice nomin? un perito che prest? giuramento il 4 giugno 1991.
5. Il 8 ottobre 1991, il richiedente chiese un rinvio per esaminare il rapporto di perizia depositata alla cancelleria nel frattempo. Il 10 dicembre 1991, l’avvocato del richiedente rinunci? al suo mandato ed il 24 marzo 1992, la parte richiedente chiese un rinvio per permettere al richiedente di nominare un nuovo avvocato. Il 19 maggio 1992, un altro difensore si costitu? per il richiedente. Questo rinunci? al suo mandato il 7 luglio 1992. Il 10 novembre 1992, il giudice del collocamento in stato fiss? al 2 febbraio 1993 la data per la presentazione delle conclusioni. Venuto il giorno, un nuovo difensore si costitu? per il richiedente chiedendo un rinvio cos? come una perizia complementare; la parte richiedente si oppose a queste richieste ed il giudice rinvi? la causa al 27 aprile 1993 per la presentazione delle conclusioni. Questo giorno, il giudice ordin? la comparizione personale del perito. L’udienza contemplata a questo fine si tenne il 5 ottobre 1993.
6. L? 11 gennaio 1994, il giudice rinvi? la causa al 25 gennaio 1994 perch? l’avvocato del richiedente era assente. Venuto il giorno, le parti non si presentarono. Il 7 giugno 1994, il richiedente vers? dei documenti alla pratica e chiese una perizia complementare. Dopo due udienze, con un’ordinanza del 10 gennaio 1995, il giudice del collocamento in stato ordin? alla societ? richiedente di versare un documento alla pratica e nomin? un perito che prest? giuramento il 14 febbraio 1995. Il 20 giugno 1995, le parti chiesero un rinvio perch? il perito non aveva depositato ancora alla cancelleria il suo rapporto di perizia.
7. Il 7 novembre 1995, l’avvocato del richiedente dichiar? di rinunciare al suo mandato e chiese un rinvio per permettergli di nominarne un altro. Il 28 maggio 1996, il giudice fiss? al 4 febbraio 1997 la data per la presentazione delle conclusioni. A questa data, un nuovo avvocato si costitu? per il richiedente chiedendo il collocamento in causa della banca B. Dopo due udienze, con un’ordinanza del 23 giugno 1997 il giudice ordin? al perito di fornire delle delucidazioni in quanto al fatto che il rapporto di perizia non era stato depositato ancora alla cancelleria. L’udienza contemplata per il 23 settembre 1997 fu rinviata d?ufficio all? 11 novembre 1997. Il 9 dicembre 1997, il perito inform? il giudice di non avere potuto realizzare la perizia perch? non gli era possibile visitare l’immobile oggetto della controversia ed la parte richiedente non aveva fornito il documento gi? chiesto dal giudice. Questo ultimo conferm? il mandato al perito e rinvi? la causa al 24 marzo 1998, data in cui le parti chiesero un rinvio in attesa del deposito alla cancelleria del rapporto di perizia. Il 29 settembre 1998, il giudice nomin? un nuovo perito, non avendo il primo eseguito la perizia. Questo prest? giuramento il 13 ottobre 1998 ed il giudice rinvi? la causa al 23 marzo 1999.
8. Il 30 aprile 1999, in seguito all’attribuzione della causa al collegio di magistrati incaricati di trattare le cause pi? vecchie, sezione stralcio, il presidente nomin? un nuovo giudice del collocamento in stato e fiss? la seguente udienza al 30 giugno 1999. Venuto il giorno, il giudice rinvi? la causa al 29 novembre 1999 perch? l’avvocato del richiedente aveva rinunciato al suo mandato.
9. Nel frattempo, il 5 novembre 1996 la banca B. che aveva un’ipoteca sull’immobile oggetto della controversia, aveva ottenuto il sequestro di questo in un procedimento di esecuzione contro la societ? cooperativa M., essendo suddetto immobile ancora a nome di quest?ultima.
10. Il 31 luglio 1997, il richiedente aveva fatto una domanda di sospensione della vendita dell’appartamento. Il 22 agosto 1997, il giudice dell’esecuzione aveva respinto la domanda del richiedente in ragione della mancanza di documentazione che provava il titolo di proprietario e per il fatto che suddetta domanda non era stata introdotta regolarmente, non avendo presentato il richiedente un’opposizione all’esecuzione immobiliare. Dopo un’udienza, il 16 febbraio 1999, il giudice dell’esecuzione fiss? la data della vendita dell’appartamento al 17 maggio 2001. Con un giudizio del 23 febbraio 2000 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 3 marzo 2000, il tribunale respinse la domanda di sospensione della vendita dell’appartamento proposta dal richiedente.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
11. Il richiedente adduce che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (?) che decider? (?) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (?)”
12. Il Governo si oppone a questa tesi.
13. Il periodo da considerare ? cominciato il 1 febbraio 1990 e era ancora pendente a questo giorno.
14. ? durato circa undici anni per un’istanza dunque.
14. La Corte ricorda avere constatato in quattro sentenze dal 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
15. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
17. Il richiedente si lamenta anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei suoi beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo n? 1.
18. Avuto riguardo della constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 16 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
19. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. DANNO
20. Il richiedente richiede 1 337 000 000 di lire italiane (ITL) a titolo del danno materiale e morale che avrebbe subito.
21. La Corte non vede legame di causalit? tra la violazione constatata ed il danno materiale addotto e respinge questa domanda. In compenso, la Corte considera che c’? luogo di concedere al richiedente 28 000 000 ITL a titolo del danno giuridico.
B. ONERI E SPESE
22. Il richiedente chiede anche 24 944 450 per oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne.
23. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese cse non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte respinge la domanda relativa agli oneri e spese del procedimento nazionale.
C. INTERESSI MORATORI
24. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3,5% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo n?1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza ? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 28 000 000 (ventotto milioni) di lire italiane per danno morale;
b) che questo importo sar? da aumentare di un interesse semplice del 3,5% l’anno a contare dalla scadenza di questo termine e fino al versamento;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 febbraio 2001, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Michael O’Boyle Elisabetta Palm
Cancelliere Presidente