Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento nazionale; Rimborso oneri e spese – procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA PETITTA C. ITALIA
( Richiesta no 60431/00)
SENTENZA
STRASBURGO
4 dicembre 2003
DEFINITIVO
04/03/2004
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Petitta c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
P. Lorenzen, G. Bonello, la Sig.ra F. Tulkens,
Sigg. A. Kovler, V. Zagrebelsky, K. Hajiyev, giudici, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 13 novembre 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 60431/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra R. P. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 7 agosto 2000 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da D. V., avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed i suoi coagente successivi, Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. Il 23 maggio 2002, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1958 e ha risieduto a Roma.
5. E? proprietario di un appartamento a Roma, che aveva affittato a V.S.
6. Con una lettera raccomandata del 31 gennaio 1991, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 31 dicembre 1991, e lo preg? di liberare i luoghi prima di questa data.
7. L’inquilino decedette. Sua moglie G.M. ed il loro nipote S.S. negarono di liberare l’appartamento.
8. Con un atto notificato il 7 marzo 1992, il richiedente reiter? l?avviso di disdetta e cit? gli interessati a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
9. Con un’ordinanza del 17 giugno 1992, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 maggio 1993. Questa decisione divent? esecutiva il 17 giugno 1992.
10. Il 22 settembre 1993, il richiedente notific? agli inquilini il comando di liberare l’appartamento.
11. Il 10 novembre 1993, notific? loro l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 18 gennaio 1994 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
12. Tra il 18 gennaio 1994 ed il 1 marzo 2000, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a venticinque tentativi di sfratto che si chiusero tutti con un fallimento, non avendo potuto beneficiare il richiedente del concorso della forza pubblica.
13. Il 1 marzo 1994, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne abitazione per i suoi discendenti.
14. Il 6 marzo 2000, il richiedente ricuper? il suo appartamento.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
15. Dal 1947, la legislazione in materia di affitti di abitazioni ? stata segnata da differenti interventi dei poteri pubblici, riguardanti il controllo degli affitti per mezzo del blocco di questi, mitigati ogni tanto dagli aumenti legali decretati dal governo, cos? come la proroga legale di tutti gli affitti in corso e, infine, la sospensione o lo scaglionamento dell’esecuzione costretta degli sfratti. Per ci? che riguarda la proroga degli affitti, la sospensione dell’esecuzione forzata e lo scaglionamento degli sfratti, il diritto interno pertinente ? presentato nella sentenza resa dalla Corte nella causa Immobiliaire Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ?? 18-35, CEDH 1999-V. Da ultimo, una decreto-legge no 147 del 24 giugno 2003, convertito in legge no 200/03, sospese in certi casi l’esecuzione costretta delle ordinanze di sfratto fino al 30 giugno 2004.
A. Il sistema di controllo degli affitti
16. In materia di controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana si pu? riepilogare come segue.
17. La prima misura pertinente fu la legge no 392 del 27 luglio 1978 che mise in atto un sistema di “affitti equi”, equo canone, fondati su un certo numero di criteri come la superficie e gli oneri di costruzione dell’appartamento.
18. Una seconda misura fu adottata dalle autorit? italiane nell’agosto 1992, ai fini di una liberalizzazione progressiva del mercato della locazione. Introdusse allora una legislazione che attenuava le restrizioni in vigore riguardanti l’importo degli affitti, patti in deroga in virt? della quale i proprietari e gli inquilini potevano in principio scostarsi dall’affitto fissato dalla legge convenendo ad un importo differente.
19. Infine, la legge no 431 del 9 dicembre 1998 ha riformato il regime delle locazioni e liberalizzato gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di restituzione tardiva
20. L’inquilino ? sottoposto all’obbligo generale di indennizzare il proprietario di ogni danno causato dalla restituzione tardiva dell’alloggio. A questo riguardo, l’articolo 1591 del codice civile italiano dispone:
“L’inquilino che non ha lasciato i luoghi ? tenuto a versare l’importo convenuto al proprietario fino alla data della sua partenza, cos? come ad indennizzarlo di ogni eventuale danno.”
21. Tuttavia, la legge no 61 del 1989 ha tra l?altro plafonato l’indennizzo che poteva richiedere il proprietario ad una somma uguale all’affitto versato dall’inquilino al momento della scadenza dell’affitto, indicizzato in base al rialzo del costo della vita, articolo 24 della legge no 392 del 27 luglio 1978, ed aumentata del 20%, per tutto il periodo durante il quale il proprietario non aveva potuto godere del suo appartamento.
22. La sentenza no 482 reso nel 2000 dalla Corte costituzionale riguardava la questione di sapere se simile determinazione di un massimo fosse conforme alla Costituzione. La giurisdizione costituzionale rispose affermativamente in quanto si trattava di periodi durante i quali la sospensione degli sfratti era stata prescritta dalla legge, e spieg? che questa limitazione mirava a regolare le locazioni mentre la legislazione eccezionale era in vigore e che la penuria di alloggi esigeva la sospensione delle misure di esecuzione forzata. Se gli sfratti erano stati sospesi in virt? della legge, la legislazione aveva in anticipo determinato l’importo dell’indennizzo dovuto dall’inquilino, essendo queste due misure provvisorie ed eccezionali. Del resto, il proprietario trovava un compenso nel fatto che era dispensato dal dimostrare l’esistenza di un danno.
23. La Corte costituzionale dichiar? incostituzionale la determinazione di un massimo dell’indennizzo che pu? essere sollecitata dal proprietario nel caso dove si era trovato nell’incapacit? di riprendere possesso dell’appartamento in ragione del comportamento dell’inquilino e non dell’intervento del legislatore. La giurisdizione costituzionale ha permesso perci?, cos? al proprietario di impegnare un procedimento civile per ottenere pieno risarcimento dei danni causati dall’inquilino.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
24. Il richiedente si lamenta dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
25. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
26. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione, vedere ?? 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, ?? 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, ?? 33-48.
27. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa sei anni e due mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell’ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il suo appartamento.
28. Di conseguenza, in questa causa, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
II SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
30. Il richiedente chiede 27 163,57 euro per il danno materiale, corrispondendo questa somma alla mancanza a guadagnare in termini di affitti per un periodo di nove anni. Difatti fa valere che ha percepito dal suo vecchio inquilino la somma di circa 110 EUR al mese, mentre a contare dal luglio 2000 ha affittato il suo appartamento per 464,81 EUR al mese. Il richiedente ha mandato il nuovo contratto di locazione. Il richiedente si rimette per questo anche alla saggezza della Corte.
31. Il Governo contesta queste pretese.
32. La Corte ricorda che il 1 marzo 1994, il richiedente ha dichiarato solennemente che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne l’abitazione per i suoi discendenti. In queste condizioni, l’interessato non potrebbe pretendere il rimborso degli affitti persi; avrebbe potuto chiedere unicamente il rimborso degli oneri impegnati per la locazione di un altro alloggio nella misura in cui superano l’importo dell’affitto versato dall’inquilino. Ora, non ha formulato simile pretesa. Perci?, la Corte respinge la sua domanda.
B. Danno morale
33. Il richiedente chiede 18 075,99 EUR per danno morale. Il richiedente si rimette anche per questo alla saggezza della Corte.
34. Il Governo contesta queste pretese.
35. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo. Deliberando in equit?, gli accorda 6 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
36. Il richiedente chiede anche il rimborso di oneri e spese nel seguente modo:
– 3 260,98 EUR per gli oneri del procedimento di esecuzione;
– 1 711,48 EUR per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
37. Il Governo contesta queste pretese.
38. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, ragionevole la somma di 1 500 EUR a titolo di oneri e spese del procedimento nazionale. Per ci? che riguarda il procedimento dinnanzi a lei, la Corte stima che c’? luogo di accordare l’importo richiesto per intero.
39. La Corte assegna la somma globale di 3 211,48 EUR per oneri e spese.
D. Interessi moratori
40. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 6 000 EUR, (seimila euro) per danno morale,;
ii. 3 211,48 EUR (tremila due cento undici euro e quarantotto centesimi) per oneri e spese,;
iii. pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 4 dicembre 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente