Conclusioni. Non -violazione dell’articolo 10 – Libert? di espressione-prova generale, Articolo 10-1 – Libert? di espressione,
QUARTA SEZIONE
CAUSA PERUZZI C. ITALIA
( Richiesta no 39294/09)
SENTENZA
STRASBURGO
30 giugno 2015
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Peruzzi c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta di:
P?ivi Hirvel?, presidentessa,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Yonko Grozev, giudici,
e di Francesca Elens-Passos, greffi?re di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 maggio e 9 giugno 2015,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 39294/09) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 25 maggio 2009 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato autorizzato ad assumere s? la difesa dei suoi interessi nel procedimento dinnanzi alla Corte, articolo 36 ? 2 in fini dell’ordinamento. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. Il richiedente adduce che la sua condanna per diffamazione ha violato il suo diritto alla libert? di espressione, come garantito con l’articolo 10 della Convenzione.
4. Il 21 maggio 2014, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente ? nato in 1946 e rid?siede a Sant’Angelo In Campo (Lucca).
A. La “lettera circolare” del richiedente
6. In 2001, il richiedente esercitava il mestiere di avvocato. Nel settembre 2001, mand? al Consiglio Superiore della Magistratura (qui di seguito, il “CSM”) una corrispondenza in che si lamentava del comportamento di un giudice del tribunale di Lucca, X. comunic? poi con una “lettera circolare” a parecchi giudici dello stesso tribunale il contenuto della sua corrispondenza al CSM, senza menzionare tuttavia esplicitamente il nome di X.,
7. Nelle sue parti pertinenti, la lettera in questione si legge come segue:
“Prima che delle notizie erronee o non veritiere vi giungono, prima che lo spirito di corpo possa prevalere rispetto ad una giusta interpretazione delle ragioni che mi hanno spinto ad indirizzarmi al CSM, al ministero della Giustizia, al Consiglio nazionale dei notai ed al Consiglio nazionale degli avvocati, in quanto alla condotta di due magistrati del tribunale di Lucca nella cornice di un procedimento per divisione giudiziale alla quale le mie clienti erano parti, prima che qualcuno dei miei colleghi venga a scusarsi, al mio nome, per la mia iniziativa, presentandomi forse in quanto pazzo o irresponsabile, ho l’intenzione di chiarificare e di comunicarvi le ragioni che mi hanno condotto a ci?.
? durante in cassazione un ricorso contro un giudizio del tribunale di Lucca in che il tribunale, pronunciandosi contro le domande di una concubina e decidendo il procedimento di divisione di eredit? relativa, aveva incaricato il giudice istruttore di procedere alla vendita di un appartamento, unico bene a dividere tra gli eredi in che vivevano la concubina e la sua ragazza, erede, nato nella cornice del concubinato. Poich? il giudizio del tribunale di Lucca non era definitivo, il si non poteva n? procedere alla vendita n? iniziare il procedimento relativo, perch? l’articolo 791 del codice di procedimento civile lo vieta esplicitamente.
L’altro erede ha sollecitato per? la vendita, ed il giudice istruttore, malgrado le nostre domande ripetute di sospensione della vendita, tutto respinte, ha fatto in modo che, dopo due aste senza acquirente, il bene fusto citato ad un terzo all’epoca delle terzo aste.
Si va qui di seguito indicare le motivazioni specifiche con che tutte le nostre domande sono state respinte:
[Omissis].
In dispetto di questo, tengo a precisare a titolo preliminare che non provo in generale nessuna animosit? verso la magistratura ed i magistrati, e che considero in compenso importante ed insostituibile per la societ? civile la funzione che i magistrati compiono.
C’? e sono ci stati dei magistrati che compiono e hanno compiuto il loro ruolo con una grande dignit? ed onorabilit? (decoro), e che meritano tutta la mia ammirazione e l’ammirazione di tutti quelli che lavora nel settore della giustizia. Vado L? ricordare, per tutti, deceduto, si pu? dirlo, sul “campo di battaglia”. Mi ricordo sebbene all’udienza era, tra tutti i suoi colleghi, quello che, anche nella sua condizione di sofferenza estrema ed evidente, considerava il pi? grande numero di cause in giudizio, ed egli ha fatto ci? fino alla sua ultima ora. Confesso che se avevo potuto risparmiare egli degli sforzi, visti le sue condizioni, mi sar? occupato volentieri del suo lavoro. Ma ci sono anche di altri magistrati anche meritori che, anche durante le loro vacanze, lavorano, vanno all’ufficio, dialogano con gli avvocati e con che ? possibile di considerare una forma di collaborazione e di confronto, ed a questi vai anche tutta la mia stima ed ammirazione.
So bene che la giustizia ? fatta dagli uomini ed a causa di ci? le decisioni possono essere esattamente erronee ed incomplete. Preferisco per? sempre una giustizia umana a [una giustizia] amministrata dagli automatismi.
Questo che, tuttavia, non accetto ? che, quando i diritti della persona e la dignit? di quello che ha per compito di difendere li sono in gioco, si possa decidere su questi diritti essendo partito preso, facendo forse uso di arroganza o sebbene si possa decidere con disinteresse e disimpegno totale. Credo personalmente molto nell’autonomia della magistratura e credo che senza il rispetto dell’autonomia di quello che ? chiamato a decidere, non si possa decidere serenamente ed in modo equo. L’autonomia, per?, non pu? trasformarsi potere discrezionale assoluto perch? ci? che fa si avvicina dell’arbitrariet? e si giunge. Ho tenuto a precisare di quale modo percepisco il senso della giustizia e che ho la pi? alta considerazione per la funzione che il magistrati compimento e che la mia ammirazione totale va a quelli che esercita la loro attivit? con abnegazione, impegno ed onorabilit?, (decoro).
Invidio anche i magistrati, perch? probabilmente hanno pi? di tempo per studiare, per approfondire le questioni, per prendere anche cura di altri interessi culturali e sociali, ci? che l’avvocato, con la natura e la specificit? del suo lavoro, non porta sempre a fare ed a fare bene. Spesso porto con me alla casa delle cose a leggere ed a studiare ed io finisco, al mi serata, con addormentarmi sui libri dopo una giornata passata a decorrere di un ufficio all’altro la mattinata, a rispondere al telefono ed a ricevere i clienti il pomeriggio. Comprendo anche che il settore giudiziale ? incaricato di lavoro, di problematici, che le braccia non sono numerose ed il lavoro ? enorme, ragione per la quale le proteste (esposti) non servono certamente a rendere pi? facile ed a fare il lavoro che bisogna compiere, e che si avrebbe pi? bisogno di collaborazione e di dialogo che proteste. Ci sono per? dei limiti che considero che il non si pu? superare e, dopo avere riflesso durante un tempo non trascurabile, ho deciso di presentare quella protesta [nota della cancelleria: la corrispondenza al CSM]. Riproduco la parte finale della protesta nella quale mi chiedo quale ? il senso del mestiere dell’avvocato e se ? lecito accettare sempre ogni decisione e comportamento:
“Questo difensore tiene a precisare ci? che segue:
? spiacevole presentare questo scritto contro persone che, anche [se esercitano] delle funzioni differenti, questo difensore considera come i “colleghi” secondo la qualifica comune di professionisti del diritto. Stima per? c’essere obbligato l? dove c’? disimpegno, indifferenza totale nei confronti le domande legittimi del cittadino al nome del quale si amministra la giustizia, convinzione dell’impunit? perch? si occupa una posizione di “potere”, anche se dovrebbe trattarsi dell’esercizio di una “funzione”, e last bevve not least, mancanza di rispetto per la dignit? e la responsabilit? della professione che questo difensore esercita.
Questo difensore ha prestato il suo ?uvre durante tre gradi di giurisdizione, ha sostenuto per conto delle sue clienti di costi molto elevati, al punto che, se si dovesse applicare la tariffa professionale, si supererebbe l’importo dei diritti rivendicati, ha chiesto, con tre reclami alla corte di appello di Firenze, la sospensione dell’esecuzione ai termini dell’articolo 373 del codice di procedimento civile, tutto respinte dalle motivazioni che lasciano bene a desiderare-ma non ? ci? l’oggetto di questa protesta-, ha accumulato una montagna di atti, di scritti e di documenti a fare paura, ha visto partire in fumo il sequestro relativo al suo proprio credito.
Nel tempo consacrato a queste difese, si sarebbe potuto occupare probabilmente di quindici cause di complessit? media e normale.
Se il lavoro, non importa quale lavoro, purch? sia lecito, ha la sua propria protezione e la sua propria dignit?, allora il magistrato anche, e la sua funzione ed il suo ruolo gli imporrebbero ancora ci? pi? che a tutta altra persona, non pu? permettersi di non rispettare il lavoro di altrui, ivi compreso quello dell’avvocato.
In quanto avvocato, questo difensore ha la responsabilit? di dare delle certezze al suo cliente che ? questo cittadino al nome del quale la giustizia ? amministrata, i giudizi hanno stordito lo “Al nome del popolo italiano”).
Quale certezza pu? dare un avvocato se ogni giudice, al posto di applicare le leggi, non le applica, d? loro l’interpretazione che preferisce, non dare anche di motivazione in quanto alla sua interpretazione delle leggi in questione? Notiamo che il sistema degli appelli e dei reclami non garantisce il cittadino. Il giudice ? un uomo e pu? commettere degli errori, l’errore ? umano, ma non pu? ed egli non deve sbagliarsi volontariamente, con dolo o mancanza grave o con mancanza di impegno, ed il cittadino dovrebbe vedere le sue domande accolte, purch? siano buone fondate, e questo fin dalla prima ora. Ci sono un gran numero di cause; questo si spiega anche col fatto che se molte decisioni fossero state prese in modo corretta fin dall’inizio, si sarebbe evitato la proliferazione delle cause, dei procedimenti, delle domande, siccome nello specifico. Per non parlare di tutte queste cause, numerose, dove il cittadino, delusa ed incredula faccia alle decisioni fuori norma, avendo perso ogni fiducia nella giustizia, rinuncia ad ogni appello. Ci? provoca una mancanza giustificata di fiducia nella giustizia ed un aumento di lavoro e di onere per lo stato, e questo a causa del surplus di lavoro per gli altri giudici, gli innesti, gli ufficiali giudiziari di giustizia.
E quale giustificazione e spiegazione il difensore pu? dare a questo cliente al quale, con ogni precauzione, ha sondato un certo risultato, ed egli presenta poi una decisione del giudice diametralmente oppositore?? Se ci? ? il frutto di un errore, di una mancanza di cognizione, di impegno o di approfondimento del difensore, questo ne si assume la responsabilit?; ma quando questo dipende dal giudice, il difensore ne subisce un danno perch? il cliente avr? in ogni caso un’opinione negativa dell’attivit? del suo difensore. I clienti ed i cittadini, sono misura di comprendere se questo chi sono l’avvocato o il giudice si ? sbagliato ed in quale misura?? Se l’avvocato non ottiene dei risultati adeguati con gli argomenti giuridici, quale altro mezzo deve cercarsi?? Che cosa deve fare l’avvocato per ottenere questo di cui ha professionalmente dritto?? .. O l’avvocato non deve posarsi questi problemi e deve continuare a vivoter coltivando il suo proprio giardino, egli suo orticello, cercando di proteggere la sua testa di tegole che potrebbero cadere di in altezza, perch? da un lato non ? protetto, e dell’altro ? alla merc? del potere discrezionale di altrui?? .. Disinteressandosi completamente della sua propria dignit? professionale?? …
Quando questo scritto vi giunger? star? subendo un intervento chirurgico. Mi dispiace non potere, in questo momento, fornire delle chiarificazioni o spiegazioni ulteriori a quelli che potrebbe chiedere. Sono per? prestito, cos? necessario, a rispondere della mia condotta ed a fornire tutte le chiarificazioni che si potrebbe chiedermi dopo questo intervento, quando sar? di nuovo in buona salute. “
B. Il procedimento di prima istanza
8. Stimando che certe espressioni utilizzate nella lettera circolare recavano offesa alla sua reputazione, X sporse querela per diffamazione contro il richiedente.
9. Poich? X era giudice a Lucca, ai termini dell’articolo 11 del codice di procedimento penale, il “CPP”), la pratica fu trasmessa alle autorit? giudiziali di Genova.
10. Il 13 febbraio 2003, la procura di Genova rinvi? il richiedente in giudizio dinnanzi al tribunale di questa stessa citt?.
11. X si costitu? parte civile nel procedimento penale contro il richiedente.
12. Secondo il capo di accusa, nella lettera circolare il richiedente aveva espresso delle critiche ammissibili (lecite) in quanto alle modalit? di interpretare e di compiere il lavoro di giudice, ma aveva superato poi i limiti del suo diritto alla libert? di espressione, scrivendo in particolare il seguente frasi:
– “l’autonomia non pu? trasformarsi potere discrezionale assoluto perch? ci? che fa si avvicina dell’arbitrariet? e si giunge”;
– essendo partito preso, facendo forse uso di arroganza decidere con disinteresse e disimpegno totale”;
– “il magistrato non pu? permettersi di non rispettare il lavoro di altrui, ivi compreso quello dell’avvocato”;
– “Il giudice ? un uomo e pu? commettere degli errori, ma non pu? e non deve sbagliarsi volontariamente, con dolo o mancanza grave o con mancanza di impegno. “
13. All’epoca dell’udienza del 4 marzo 2004, il rappresentante della procura indic? che il richiedente doveva essere accusato anche di ingiuria, dato che risultava della deposizione di X che questo ultimo aveva anche egli ricevuto una copia della lettera circolare.
14. Con un giudizio del 3 febbraio 2005 di cui il testo fu depositato alla cancelleria il 11 febbraio 2005, il tribunale di Genova condann? il richiedente per diffamazione ed ingiuria a quattro mesi di detenzione, cos? come au rimborso degli oneri di giustizia di X, ammontando a 2 000 euro (EUR)) ed al risarcimento del danno subito da questo ultimo. L’importo di questo danno doveva essere fissato in un procedimento civile separato; il tribunale concedette per? a X un acconto (provisionale) di 15 000 EUR.
15. Il tribunale osserv? che non era contestato che il richiedente aveva scritto la lettera circolare ed aveva chiesto alla sua segretaria di fare ne pervenire una copia ai magistrati delle sezioni civili del tribunale di Lucca. Durante il processo, il richiedente aveva presentato un esposto ed aveva fatto delle dichiarazioni spontanee; le sue difese non permettevano per? di ignorare la natura offensiva delle espressioni utilizzate nella lettera circolare, ci? che era di tanto pi? grave se si pensasse che il richiedente era un avvocato. Nella sua lettera, il richiedente precisava avere il pi? grande rispetto per la magistratura e per i magistrati che compivano le loro funzioni con “abnegazione, impegno e dignit?.” Questo, tuttavia, non era evidentemente il caso di X, imputato col richiedente di essere arrogante e qualunquista, convinto di essere intoccabile perch? occupava una posizione di potere e di avere commesso degli errori volontari, con dolo o mancanza grave o con mancanza di impegno. Queste accuse si spiegavano non con l’inerzia di X nel trattamento di una causa, ma con le decisioni che X aveva preso nella cornice di questa, respingendo ogni domanda del richiedente. Al posto di reiterare i suoi argomenti giuridici, questo ultimo aveva superato i limiti del suo diritto alla critica, adducendo che X si era sbagliato “volontariamente”, ci? che offendeva in modo grave l’onorabilit? del magistrato in questione.
16. Secondo il tribunale, l’oggetto delle accuse contenute nella lettera circolare poteva essere solamente X, come dimostrato dalle corrispondenze simili che menzionavano esplicitamente questo magistrato, indirizzato dal richiedente e le sue clienti al CSM, al ministero della Giustizia ed ai Consigli nazionali dei notai e degli avvocati.
17. Il richiedente non poteva beneficiare della causa di giustificazione, esimente, della provocazione, articolo 599 del codice penale, qui di seguito il “CP”). Difatti, a supporre anche che le decisioni di X potevano analizzarsi in “fatti ingiusti”, la lettera circolare, inviata circa quattro mesi dopo l’adozione di queste decisioni, non costituiva una reazione immediata a queste.
C. L’appello
18. Il richiedente interpose appello.
19. Addusse, entra altri, che i reati che gli erano rimproverati erano puniti solamente da una semplice multa, che la pena inflitta era sproporzionata e che l’acconto che doveva versare era di un importo eccessivo. Di pi?, nel suo lamento, X non aveva menzionato essere stato s? destinatario della lettera circolare, ci? che impediva di giudicare il richiedente rispetto al reato di ingiuria. Il richiedente sosteneva anche che non risultava del testo della sua lettera che il destinatario delle sue critiche era X e che questo documento, valutato globalmente, era solamente in generale una manifestazione delle sue frustrazioni nei confronti i dei malfunzionamenti della giustizia.
20. Infine, a titolo accessorio, stimava che doveva beneficiare della causa di giustificazione della provocazione. Sottolineava che, nella cornice di un procedimento per divisione di eredit?, X aveva respinto a pi? riprese le sue domande che mirano ad ottenere la sospensione di un’asta pubblica di un appartamento, e che le decisioni di X erano state rovesciate poi da un altro giudice.
21. All’udienza del 12 marzo 2007, il richiedente dichiar? che non aveva l’intenzione di offendere personalmente X e produsse dei documenti che attestano il suo stato di salute precaria.
22. Con una sentenza del 12 marzo 2007 di cui il testo fu depositato alla cancelleria il 2 aprile 2007, la corte di appello di Genova dichiar? che nessuno perseguimento poteva essere iniziato rispetto al reato di ingiuria, vista la mancanza di un lamento, e ridusse la pena per il reato di diffamazione a 400 EUR di multa. Dichiar? interamente questa pena rimessa (condonata), e condann? il richiedente al risarcimento dei danni subiti da X, che valut? a 15 000 EUR, cos? come au rimborso degli oneri di giustizia incorsa da questo ultimo in appello (2 000 EUR.
23. La corte di appello osserv? che nella prima parte della sua lettera circolare, il richiedente riferiva le vicissitudini del procedimento di divisione di eredit? dove X aveva adottato le decisioni contestate. Aggiungeva poi che gli dispiaceva di presentare le sue lamentele contro persone, X ed un altro magistrato che, sebbene esercitando delle funzioni differenti delle sue, considerava dei “colleghi.” Di pi?, i giudici del tribunale di Lucca, interrogato in prima istanza, non avevano avuto nessuna difficolt? ad identificare X come il destinatario delle critiche contenute nella lettera circolare. In queste circostanze, l’argomento del richiedente secondo che questa ultima era solamente in generale una manifestazione di malcontento verso la giustizia non poteva essere considerato.
24. Agli occhi della corte di appello, le decisioni prese da X nella cornice del procedimento di divisione di eredit? potevano, tutto a di pi?, passare per “erronee”, ma non avrebbero saputo essere considerate “ingiusti.” La corte di appello sottoline? anche che una delle questioni al centro della disputa, l’esistenza di diritti di successione in favore del concubino, era stata decisa dalla Corte di cassazione in un senso opposto a quello raccomandato dal richiedente. Il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati aveva notato peraltro che gli scritti del richiedente si sarebbero potuti analizzare in un mezzo di pressione verso i magistrati riguardati.
25. Secondo la corte di appello, il richiedente non aveva attaccato esplicitamente la parte del giudizio di prima istanza che considera che le espressioni contenute nella lettera circolare avevano superato i limiti del diritto alla critica.
26. L’interessato di cui il casellario giudiziario era vergine, doveva beneficiare di circostanze attenuanti, ed ai termini dell’articolo 52 del decreto legislativo no 274 del 2000, paragrafo 32 qui di seguito, la pena per la diffamazione era oramai una semplice multa, e non una pena privativa di libert?.
27. La corte di appello not? che la diffusione, in seno ad un piccolo tribunale, di una lettera come quella redatto dal richiedente poteva ledere solamente la dignit? del magistrato che era previsto, cos? come la sua immagine di giudice indipendente. Le espressioni utilizzate dal richiedente, all’infuori di un atto procedurale, miravano a mettere in questione la professionalit? di X, presentato come un giudice partigiano e lassista , e questo in seno ad una comunit? ristretta. Alla luce di queste considerazioni, la corte di appello, giudicando in equit?, concedette alla parte civili 15 000 EUR per danno morale.
D. Il ricorso in cassazione
28. Il richiedente si ricorse in cassazione.
29. Reiter? le sue lamentele e, riferendosi ad un certo passaggio del suo atto di appello, indic? che la corte di appello aveva commesso un errore quando aveva affermato che l’imputato non aveva contestato la natura offensiva delle espressioni contenute nella lettera circolare. Ad ogni modo, il giudice era tenuto, ad ogni stadio del procedimento, di verificare di ufficio se lo fa rimproverato era, o no, costitutivo di una violazione penale.
30. Con una sentenza del 12 novembre 2008 di cui il testo fu depositato alla cancelleria il 17 dicembre 2008, la Corte di cassazione, stimando che la corte di appello aveva motivato in modo logico e corretta tutti i punti controversi, respinse il richiedente del suo ricorso.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
31. L’articolo 595 del CP punito il reato di diffamazione. Nelle sue parti pertinenti, questa disposizione si legge come segue:
“Chiunque, comunicando con parecchie persone, offenda la reputazione di altrui ? punito da una detenzione fino ad un anno o con una multa fino a 1 032 EUR.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena ? una detenzione fino a due anni o una multa fino a 2 065 EUR.
Se l’offesa ? diffusa dai versi della stampa o con tutto altro mezzo di pubblicit? o in un atto pubblico, la pena ? una detenzione [arzillo] di sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a 516 EUR.
Se l’offesa cade su una corpo politica, amministrativo o giudiziale, o su una delle sue rappresentanze, le pene sono aumentate. “
32. Il decreto legislativo no 274 del 28 agosto 2000, articolo 4 ? 1 hanno,) ha assegnato al giudice conciliatore la competenza di pronunciarsi, entra altro, su delle cause di diffamazione. Ai termini dell’articolo 52 ? 2 hanno, di suddetto decreto:
“Per i reati della competenza del giudice conciliatore, le pene sono modificate cos?:
ha, quando il reato ? punito da una pena [di detenzione] alternativa rispetto a quella di [la multa], si applica la pena pecuniaria [arzillo] di 500 000 lire a 5 000 000 [lire]; se la pena privativa di libert? ? superiore nel suo massimo a sei mesi, si applica la pena pecuniaria precitata o la pena della detenzione domiciliare [arzillo] di sei a trenta giorni o la pena del lavoro di utilit? pubblica per un periodo [arzillo] di dieci giorni a tre mesi;
(…). “
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE
33. Il richiedente considera che la sua condanna per diffamazione ha violato l’articolo 10 della Convenzione, cos? formulata,:
“1. Ogni persona ha diritto alla libert? di espressione. Questo diritto comprende la libert? di opinione e la libert? di ricevere o di comunicare delle informazioni o delle idee senza che ci possa essere ingerenza da parte delle autorit? pubbliche e senza considerazione di frontiera.
2. L’esercizio di queste libert? che comprendono dei doveri e delle responsabilit? pu? essere sottomesso a certe formalit?, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge che costituiscono delle misure necessarie, in una societ? democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrit? territoriale o alla sicurezza pubblica, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione del crimine, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorit? e l’imparzialit? del potere giudiziale. “
34. Il Governo oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilit?
35. La Corte constata che questo motivo di appello non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte lo dichiara ammissibile.
B. Sul fondo
1. Argomenti delle parti
ha, Il richiedente
36. Il richiedente sostiene essere stato condannato per una lettera nella quale esponeva le sue considerazioni sui differenti modi di interpretare ed esercitare il mestiere di giudice. Le sue valutazioni sarebbero state interpretate in modo incompatibile con la loro notificazione reale e sarebbero state collegate ad un motivo, X che non era il loro vero destinatario. Secondo il richiedente, non ci sarebbe nessuna prova della sua intenzione di attaccare peraltro la reputazione e l’integrit? di X., il cattivo funzionamento del sistema giudiziale italiano, dove il giudice, di facto, non sarebbe chiamato a rendere conto della sua condotta, sarebbe stato sottolineato da numerose decisioni europee, coi libri e col siti Internet. Il sistema giudiziale nel suo insieme, e non X, era il bersaglio delle critiche del richiedente.
37. L’interessato osserva inoltre che il tribunale di Genova l’ha condannato ad una pena privativa di libert?, non contemplata dalla legge, e che in dispetto del suo casellario giudiziario vergine, non gli ha concesso le circostanze attenuanti generali, attenuanti generiche. Il richiedente adduce che aveva indirizzato unicamente la sua lettera circolare a parecchi giudici del tribunale di Lucca per evitare di compromettere i rapporti di amicizia e di stima reciproca che lo legavano a questi magistrati e per premunirsi contro un’eventuale deformazione del contenuto della sua corrispondenza al CSM. Afferma anche che la condotta di X che ha negato ogni tentativo di giungere ad un ordinamento amichevole della disputa, era dettata dai sentimenti di animosit? al suo riguardo.
b, Il Governo,
38. Il Governo stima che l’ingerenza con la libert? di espressione del richiedente inseguiva gli scopi legittimi della protezione “della reputazione o dei diritti di altrui” e di “l’autorit? e l’imparzialit? del potere giudiziale.” Considera che era anche necessaria in una societ? democratica, perch? le espressioni utilizzate dal richiedente nella sua lettera circolare erano offensive e miravano a denigrare X. Questo ultimo ? stato accusato, in sostanza, di avere deliberatamente ed adottato consapevolmente una decisione ingiusta, di essere arrogante, disinteressato e qualunquista. Cos?, ? stato presentato in modo negativa e come un giudice che disprezzava totalmente i principi deontologici fondamentali della sua professione.
39. Del parere del Governo, l’atteggiamento del richiedente non si giustificava alla luce della disputa giudiziale che era all’origine della sua animosit? verso X. Di pi?, la corte di appello ha riconosciuto l’esistenza di circostanze attenuanti in favore del richiedente e ha ridotto l’importo della pena che gli era stata inflitta in prima istanza.
40. Alla luce di ci? che precede, il Governo considera che condannando meglio il richiedente, le giurisdizioni interne, collocato che il giudice internazionale per valutare i fatti e la necessit? dell’ingerenza, non hanno superato in materia il loro margine di valutazione. Se c’? stata una violazione della Convenzione, questa ? stato commesso dal richiedente che ha attaccato indebitamente la reputazione di X, protetta con l’articolo 8.
2. Valutazione della Corte
ha, Sull’esistenza di un’ingerenza
41. Non suscita controversia tra le parti che la condanna del richiedente ha costituito un’ingerenza nel diritto di questo ultimo alla libert? di espressione, come garantito con l’articolo 10 ? 1 della Convenzione (vedere, mutatis mutandis, Belpietro c. Italia, no 43612/10, ? 43, 24 settembre 2013.
b, Sulla giustificazione dell’ingerenza,: la previsione con la legge ed il perseguimento di un scopo legittimo
42. Un’ingerenza ? contraria alla Convenzione se non rispetta le esigenze contemplate al paragrafo 2 dell’articolo 10. C’? luogo dunque di determinare se era “prevista dalla legge”, se prevedeva uno o parecchi degli scopi legittimi enunciati in questo paragrafo e se fosse “necessaria in una societ? democratica” per raggiungere questo o questi scopi, Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, no 49017/99, ? 67, CEDH 2004-XI, e Ricci c. Italia, no 30210/06, ? 43, 8 ottobre 2013.
43. Non ? contestato che l’ingerenza era prevista sopra dalla legge, a sapere con gli articoli 595 del CP, paragrafo 31, e 52 ? 2 ha, del decreto legislativo no 274 del 2000, paragrafo 32 sopra. La condanna del richiedente prevedeva lo scopo legittimo che costituisci la protezione della reputazione o dei diritti di altrui, nell’occorrenza di X (vedere, mutatis mutandis, Nikula c. Finlandia, no 31611/96, ? 38, CEDH 2002-II; Perna c. Italia [GC], no 48898/99, ? 42, CEDH 2003-V; Ormanni c. Italia, no 30278/04, ? 57, 17 luglio 2007; e Belpietro, precitata, ? 45. Mirava inoltre a “garantire l’autorit? e l’imparzialit? del potere giudiziario” di cui X, un magistrato, faceva parte (vedere, per esempio e mutatis mutandis, Kyprianou c. Cipro [GC], no 73797/01, ? 168, CEDH 2005-XIII; Foglia c. Svizzera, no 35865/04, ? 83, 13 dicembre 2007; July e SARL Liberazione c. Francia, no 20893/03, ? 59, CEDH 2008 (brani); e Di Giovanni c. Italia, no 51160/06, ? 74, 9 luglio 2013.
44. Resta a verificare se l’ingerenza era “necessaria in una societ? democratica.”
c, Sulla necessit? dell’ingerenza in una societ? democratica
i. Principi generali
45. Per determinare se l’ingerenza era “necessaria in una societ? democratica”, la Corte deve verificare se rispondeva ad un “bisogno sociale imperioso.” Gli Stati contraenti godono di un certo margine di valutazione per giudicare dell’esistenza di un tale bisogno, ma questo margine va di pari in passo con un controllo europeo che cade al tempo stesso sulla legge e sulle decisioni che applicano questa, anche quando provengono di una giurisdizione indipendente. La Corte ha competenza per deliberare sul punto di sapere da ultimo dunque se una “restrizione” si concilia con la libert? di espressione salvaguardata dall’articolo 10, Janowski c. Polonia [GC], no 25716/94, ? 30, CEDH 1999-I; Associazione Ekin c. Francia, no 39288/98, ? 56, CEDH 2001 VIII; e Stoll c. Svizzera [GC], no 69698/01, ? 101, CEDH 2007-V.
46. Nell’esercizio del suo potere di controllo, la Corte non ha per compito di sostituirsi alle giurisdizioni interne competenti, ma di verificare sotto l’angolo dell’articolo 10 le decisioni che hanno reso in virt? del loro potere di valutazione, Fressoz e Roire c. Francia [GC], no 29183/95, ? 45, CEDH 1999-I. Non segue che debba limitarsi a ricercare se lo stato convenuto si ? avvalso di questo potere di buona fede, con cura ed in modo ragionevole; gli occorre considerare l’ingerenza controversa alla luce dell’insieme della causa, ivi compreso il tenore dei propositi rimproverati al richiedente ed il contesto in che questo li ha tenuti, News Verlags GmbH & Co. Kg c. Austria, no 31457/96, ? 52, CEDH 2000-I.
47. In particolare, incombe sulla Corte di determinare se i motivi invocati dalle autorit? nazionali per giustificare l’ingerenza appaiono “pertinenti e sufficienti” e se la misura incriminata era “proporzionata agli scopi legittimi perseguiti”, Chauvy ed altri c. Francia, no 64915/01, ? 70, CEDH 2004-VI. Ci? che fa, la Corte deve convincersi che le autorit? nazionali hanno, basandosi su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti, applicato delle regole conformi ai principi consacrati dall’articolo 10 (vedere, tra molto altri, Zana c. Turchia, 25 novembre 1997, ? 51, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VII; Di Diego Nafr?a c. Spagna, no 46833/99, ? 34, 14 marzo 2002; e Pedersen e Baadsgaard, precitata, ? 70.
48. Per valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, c’? luogo di distinguere tra dichiarazioni di fatti e giudizi di valore. Se la fisicit? dei fatti pu? dimostrarsi, i secondo non suscitano una dimostrazione della loro esattezza, Oberschlick c. Austria (no 2), 1 luglio 1997, ? 33, Raccolta 1997-IV, ed in questo caso l’obbligo di prova, impossibile ad assolvere, porta attentato alla libert? di opinione lei stessa, elemento fondamentale del diritto garantito dall’articolo 10, Morice c. Francia [GC], no 29369/10, ? 155, 23 aprile 2015. La qualifica di una dichiarazione fa ne o del margine rilevo in primo luogo in giudizio di valore di valutazione delle autorit? nazionali, in particolare delle giurisdizioni interne, Prager ed Oberschlick c. Austria, 26 aprile 1995, ? 36, serie Ha no 313. Tuttavia, anche quando una dichiarazione equivale ad un giudizio di valore, deve basarsi su una base dei fatti sufficiente, mancanza di cui sarebbe eccessiva, Gerusalemme c. Austria, no 26958/95, ? 43, CEDH 2001-II, ed Ormanni, precitata, ? 64.
49. Inoltre, l’esistenza di garanzie procedurali alla disposizione della persona accusata di diffamazione fa parte degli elementi a prendere in conto nell’esame della proporzionalit? dell’ingerenza sotto l’angolo dell’articolo 10: in particolare, ? indispensabile che l’interessato si vede offrire una fortuna concreta ed effettiva di potere dimostrare che le sue affermazioni si fondavano su una base factuelle sufficiente (vedere, in particolare, Steel e Morris c. Regno Unito, no 68416/01, ? 95, CEDH 2005-II; Hasan Yazc ?c. Turchia, no 40877/07, ? 54, 15 aprile 2014; e Morice, precitata, ? 155.
50. Un aspetto particolare della presente causa ? che all’epoca dei fatti, il richiedente era un avvocato e che la lite che l’ha opposto a X ? esplosa nella cornice della sua attivit? professionale. Nel suo sentenza Nikula (precitata, ? 45; vedere anche Steur c. Paesi Bassi, no 39657/98, ? 36, ECHR 2003-XI, e Fuchs c. Germania, d?c.), i nostri 29222/11 e 64345/11, ? 39, 27 gennaio 2015, la Corte ha riassunto come segue i principi specifici applicabili alle professioni legali:
“La Corte ricorda che lo statuto specifico degli avvocati il posto in una situazione centrale nell’amministrazione della giustizia, come intermediari tra i giudicabile ed i tribunali, ci? che spiega in generale le norme di condotta imposta ai membri del foro. Inoltre, l’azione dei tribunali che sono posteggiati della giustizia e di cui la missione ? fondamentale in un Stato di diritto, ha bisogno della fiducia del pubblico. Avuto riguardo alla ruolo chiave degli avvocati in questa tenuta, si pu? aspettare di essi che contribuiscano al buono funzionamento della giustizia e, cos?, alla fiducia del pubblico in questa, Sch?pfer c. Svizzera, sentenza del 20 maggio 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-III, pp. 1052-1053, ?? 29-30, ed altri riferimenti. “
51. Inoltre, nel causa Morice (precitata, ?? 134 e 139, la Corte ha ricordato che: ha, gli avvocati hanno il diritto di pronunciarsi pubblicamente sul funzionamento della giustizia, anche se la loro critica non saprebbe superare certi limiti che mirano a proteggere il potere giudiziale degli attacchi gratuiti ed infondati che potrebbero essere motivati solamente da una volont? o una strategia di spostare il dibattito giudiziale sul terreno rigorosamente mediatico o di scucire ne coi magistrati incaricati della causa; b, gli avvocati non possono attenersi dei propositi di una gravit? che supera il commento ammissibile senza solido base factuelle; e c, i propositi degli avvocati devono essere valutati nel loro contesto generale, in particolare per sapere se possono passare per ingannatori o come un attacco gratuito e per assicurarsi che le espressioni utilizzate nello specifico presentano un legame sufficientemente stretto coi fatti dello specifico.
52. Bisogna tenere anche conto per il fatto che lo diffamato, X, era un magistrato in servizio. Secondo la giurisprudenza della Corte, i limiti della critica ammissibile possono in certo caso essere pi? largo per i magistrati che agiscono nell’esercizio dei loro poteri che per i semplici particolari (Morice, precitata, ? 131. Per?, si saprebbe dire solamente dei funzionari si esporsi volontariamente esattamente ad un controllo attento dei loro fatti e gesti come questo ? il caso dei politici e dovrebbero essere trattati quindi su un piede di uguaglianza con questi ultimi quando si tratta di critiche del loro comportamento. I funzionari devono, per liberarsi dalle loro funzioni, beneficiare della fiducia del pubblico senza essere perturbati indebitamente ed egli pu? rivelarsi quindi necessario di proteggerli contro gli attacchi verbali offensivi quando sono in servizio (Janowski, precitata, ? 33, e Nikula, precitata, ? 48.
53. Conviene ricordare, infine, che la natura e la pesantezza delle pene inflitte sono anche degli elementi a prendere in considerazione quando si tratta di misurare la proporzionalit? dell’ingerenza (vedere, per esempio, Ceylon c. Turchia [GC], no 23556/94, ? 37, CEDH 1999-IV; Tammer c. Estonia, no 41205/98, ? 69, CEDH 2001-I; e Cumpn ?e Mazre c. Romania [GC], no 33348/96, ?? 113-115, CEDH 2004-XI.
ii. Applicazione di questi principi nello specifico
54. La Corte nota al primo colpo che il richiedente ha sostenuto, tanto dinnanzi a lei, paragrafo 36 sopra che dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, paragrafo 19 sopra, che le critiche contenute nella sua lettera circolare non prevedevano X, ma il sistema giudiziale italiano nel suo insieme. La Corte non saprebbe aderire a questa tesi. Osserva a questo riguardo che la lettera in questione, paragrafo 7 sopra, conteneva dei riferimenti espliciti alla corrispondenza che l’interessato aveva indirizzato al CSM per lamentarsi del comportamento di X, e che i passaggi di questa corrispondenza erano citati in extenso. Di pi?, il richiedente ha riassunto gli elementi essenziali della disputa giudiziale nella cornice del quale, secondo lui, X aveva adottato delle decisioni ingiuste di cui le motivazioni erano esposte brevemente.
55. La lettera circolare del richiedente si divide in due parti: la prima contiene un’esposizione delle decisioni adottate nel procedimento di divisione di eredit?; il secondo contiene delle considerazioni sulle condotte che i giudici non dovrebbero attenersi ed alle loro conseguenze. Agli occhi della Corte, anche se la seconda parte della lettera ? redatta sotto forma di “considerazioni generali”, pu? essere interpretata solamente come una critica dell’atteggiamento di X, giudice che, senza essere menzionato esplicitamente, ? il protagonista dell’esposizione che costituisce il “premesse” delle osservazioni e valutazioni del richiedente.
56. In queste circostanze, la Corte divide i conclusioni del tribunale e della corte di appello di Genova, paragrafi 16 e 23 sopra secondo che X era buono la persona prevista dalle lamentele esposte nella lettera circolare. Resta a determinare se queste hanno superato i limiti di una critica ammissibile in una societ? democratica.
57. Risulta del testo della lettera circolare, paragrafo 7 sopra che in sostanza il richiedente ha fatto due rimproveri a X: ha, di avere adottato delle decisioni ingiuste ed arbitrarie e b, di essere un giudice essendo partito preso” e di essere ingannato “volontariamente si, con dolo o mancanza grave o con mancanza di impegno.”
58. Agli occhi della Corte, il primo rimprovero si analizza nei giudizi di valore in quanto alla natura ed alla base giuridica delle decisioni adottate sopra da X. Come indicato al paragrafo 48, ai termini della giurisprudenza della Corte, queste opinioni non suscitano una dimostrazione della loro esattezza. Di pi?, si basavano su un certo base factuelle. In particolare, il richiedente era stato il rappresentante di una delle parti in un procedimento giudiziale di divisione di eredit?. Nella cornice di questo procedimento, il richiedente aveva chiesto a pi? riprese di sospendere alla vendita di un appartamento, e le sue domande erano state respinte da X con le motivazioni che, secondo il parere soggettivo dell’interessato, erano erronee e contrari alla legge.
59. La Corte non saprebbe considerare il primo rimprovero come una critica eccessiva dunque (vedere, mutatis mutandis, Morice, precitata, ?? 156-161, dove la Corte ha stimato che le critiche fatte dall’avvocato della parte civile al comportamento dei giudici istruttori durante l’informazione si analizzavano nei giudizi di valori che si fondano su una base factuelle sufficiente.
60. Ne va diversamente per il secondo rimprovero, a sapere di essere un giudice essendo partito preso” e di avere commesso “volontariamente degli errori, con dolo o mancanza grave o con mancanza di impegno.” Questo rimprovero implicava il disprezzo, da parte di X, degli obblighi deontologici propri alla sua funzione di giudice, o addirittura la commissione di una violazione penale. Difatti, l’adozione, con un giudice, di una decisione volontariamente erronea potrebbe essere costitutiva di un abuso di potere. Ad ogni modo, la lettera circolare negava a X i requisiti di imparzialit?, di indipendenza e di obiettivit? che caratterizza l’esercizio dell’attivit? giudiziale. Ora, il richiedente non ha provato mai a provare la realt? del comportamento specifico imputato a X e non ha prodotto nessuno elemento suscettibile di dimostrare l’esistenza di un dolo nell’adozione delle decisioni che contestava. Agli occhi della Corte, le sue affermazioni di comportamenti abusivi da parte di X si basavano solamente sulla circostanza che questo magistrato aveva respinto le domande formulate dal richiedente nell’interesse delle sue clienti (vedere, ha contrario, Morice, precitata, ?? 156-161. C’? luogo anche di notare che il richiedente che aveva investito il CSM di un lamento contro il giudice X, paragrafo 6 sopra, ha mandato la sua lettera circolare senza aspettare la conclusione del procedimento dinnanzi al CSM.
61. Per difendersi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, il richiedente si ? limitato ad affermare che le sue critiche non prevedevano personalmente X (vedere, mutatis mutandis, Perna, precitata, ?? 44-47, e Fuchs, decisione precitata, ? 41; vedere anche, ha contrario, Nikula, precitata, ? 51, dove la Corte ha sottolineato che le critiche del richiedente cadevano unicamente sul modo di cui un procuratore si era liberato dalle sue funzioni in una certa causa giudiziale, e non sui requisiti professionali o altri del procuratore in questione. La Corte, per?, ha appena respinto questa tesi, paragrafi 54-56 sopra.
62. La Corte ha preso anche in conto il contesto in che la lettera circolare ? stata scritta e ha diffuso. A questo riguardo, nota, in primo luogo, che le critiche del richiedente non sono state formulate all’udienza o nella cornice del procedimento giudiziale di divisione di eredit?. Questo permette di distinguere la presente causa del causa Nikula, precitata (vedere, in particolare, il ? 52, dove la Corte ha concluso alla violazione dell’articolo 10 della Convenzione.
63. La Corte osserva per di pi? che, all’infuori di ogni atto procedurale, il richiedente ha mandato la sua lettera circolare a X in persona, paragrafo 13 qui sopra, ed a numerosi altri giudici del tribunale di Lucca, paragrafo 6 sopra. Come la corte di appello di Genova l’ha notato a buon diritto, paragrafo 27 sopra, la diffusione della corrispondenza in seno ad una comunit? ristretta, come quella di un tribunale locale, poteva nuocere solamente alla reputazione ed all’immagine professionale del giudice riguardato.
64. Infine, la Corte nota che ? vero che in prima istanza, il richiedente ? stato condannato ad una pena privativa di libert? e, sebbene avendo un casellario giudiziario vergine, non ha beneficiato di circostanze attenuanti prove generale. Non ne rimane meno che in appello questa pena ? stata sostituita da un debole emendo, di un importo di 400 EUR che, per di pi?, ? stata dichiarata interamente rimessa, paragrafo 22 sopra. Inoltre, le circostanze attenuanti in questione sono state riconosciute al richiedente coi giudici di seconda istanza, paragrafo 26 sopra, e l’importo del risarcimento accordato a X (15 000 EUR, non saprebbe passare per eccessivo.
65. La Corte ricorda anche che nelle cause siccome la presente che necessitano un collocamento in bilancia del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla libert? di espressione, considera che la conclusione della richiesta non saprebbe in principio variare a seconda che ? stata portata dinnanzi a lei, sotto l’angolo dell’articolo 8 della Convenzione, con la persona che ? oggetto delle critiche o, sotto l’angolo dell’articolo 10, col loro autore. Difatti, questi diritti meritano ha a priori un uguale rispetto, Accetta Filipacchi Soci, Qui Scommessa, c. Francia, no 12268/03, ? 41, 23 luglio 2009; Timciuc c. Romania, d?c.), no 28999/03, ? 144, 12 ottobre 2010; e Mosley c. Regno Unito, no 48009/08, ? 111, 10 maggio 2011. Quindi, il margine di valutazione dovrebbe in principio essere lo stesso nei due casi. Se il collocamento in bilancia con le autorit? nazionali si ? fatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, occorre delle ragioni serie affinch? questa sostituisce il suo parere a quello delle giurisdizioni interne, Palomo S?nchez ed altri c. Spagna [GC], nostri 28955/06, 28957/06, 28959/06 e 28964/06, ? 57, ECHR 2011, e MGN Limited c. Regno Unito, no 39401/04, ?? 150 e 155, 8 gennaio 2011. Agli occhi della Corte, delle tali ragioni fanno difetto nello specifico (vedere, mutatis mutandis, Di Giovanni, precitata, ? 82.
66. Avuto riguardo a ci? che precede, la Corte stima che la condanna del richiedente per i propositi diffamatori contenuti nella sua lettera circolare e la pena che gli sono state inflitte, non erano sproporzionate agli scopi legittimi previsti e che i motivi avanzati dalle giurisdizioni nazionali erano sufficienti e pertinenti per giustificare simili misure. L’ingerenza nel diritto del richiedente alla libert? di espressione poteva passare ragionevolmente per “necessario in una societ? democratica” per proteggere la reputazione di altrui e per garantire l’autorit? e l’imparzialit? del potere giudiziale al senso dell’articolo 10 ? 2.
67. Segue che non c’? stata violazione di questa disposizione.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Dichiara, all’unanimit?, la richiesta ammissibile,;
2. Stabilisce, con cinque voci contro due, che non c’? stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 30 giugno 2015, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Francesca Elens-Passos P?ivi Hirvel?
Greffi?re Presidentessa
Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 45 ? 2 della Convenzione e 74 ? 2 dell’ordinamento, l’esposizione dell’opinione separata comune dei giudici Wojtyczek e Grozev.
P.H.
F.E.P.
OPINIONE DISSIDENTE COMUNE DEI GIUDICI WOJTYCZEK E GROZEV
1. Non possiamo aderire al punto di espresso in vista di dalla maggioranza secondo che l’articolo 10 della Convenzione non ? stato violato nella presente causa.
2. Il richiedente ha presentato il suo motivo di appello di violazione della sua libert? di espressione in un contesto di conflitto dei diritti di due persone, a sapere un conflitto tra le sue proprie libert? di espressione ed il diritto di un’altra persona alla protezione della sua reputazione. Peraltro, la maggioranza mette l’accento sul fatto che l’ingerenza nella libert? di espressione del richiedente mirava a “garantire l’autorit? e l’imparzialit? del potere giudiziale” di cui X, un magistrato, faceva parte.
Non fa nessuno dubbio che la necessit? di proteggere la reputazione di altrui giustifica certe limitazioni alla libert? di espressione. La reputazione delle persone deve essere protetta in modo efficace e gli attentati a questa devono essere sanzionati. Nelle situazioni di conflitto di diritti, le autorit? nazionali devono mettere accuratamente in bilancia i diritti in questione e devono ricercare delle soluzioni che permettono di realizzare questi diritti al pi? alto grado possibile. Ad ogni modo, siccome ricordalo la maggioranza, l’ingerenza in un diritto deve sempre essere giustificata dalle ragioni pertinenti e serie e restare proporzionata allo scopo perseguito.
3. La Corte ha identificato nella sua giurisprudenza un certo numero di fattori che devono essere analizzati per determinare se una restrizione alla libert? di espressione ? giustificata (vedere, in particolare, Von Hannover c. Germania (no 2) [GC], i nostri 40660/08 e 60641/08, ?? 109-113, CEDH 2012, ed Axel Springer AG c. Germania [GC], no 39954/08, ?? 89-95, 7 febbraio 2012. Tra questi fattori, si pu? citare in particolare: la questione di sapere se i propositi tenuti contribuiscono al dibattito pubblico; il contenuto, la forma e le conseguenze dei propositi tenuti; la condotta del persona attentato; la severit? della sanzione imposta.
Nella presente causa, la motivazione delle decisioni di giustizia resa in Italia sembra non avere tenuto conto di questi differenti punti. Le giurisdizioni italiane si sono limitate a stabilire che il richiedente aveva proferito i propositi incriminati, che questi propositi erano stati disseminati tra i giudici del tribunale in questione e che prevedevano un giudice di questo tribunale. Hanno constatato peraltro che i propositi del richiedente avevano superato i limiti permessi. L’analisi delle circostanze pertinenti, identificate con la giurisprudenza della Corte, non ? stata condotta. La metodologia applicata dalle giurisdizioni nazionali non assolve le esigenze dell’articolo 10 della Convenzione, come ? stato interpretato dalla Corte. In particolare, le ragioni avanzate dalle giurisdizioni nazionali non possono essere considerate come soddisfacenti del punto di vista dell’esigenza di dare delle ragioni pertinenti e serie per giustificare un’ingerenza nella libert? di espressione.
4. Valutando delle restrizioni a libert? di espressione, bisogna esaminare in particolare il contenuto dei propositi controversi, ed in particolare prendere in considerazione la questione di sapere se la persona riguardata ? stata citata per nome e si dei fatti suscettibili di nuocere alla sua reputazione gli sono stati imputati chiaramente. Se un’insinuazione menzognera pu? avere delle conseguenze estremamente gravi per la reputazione della persona riguardata, il fatto che la persona prevista dalle critiche non sia menzionata pu? esplicitamente tuttavia, in certe situazioni, attenuare la portata dei propositi espressi.
Esaminando la compatibilit? di un’ingerenza con le esigenze dell’articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione, bisogna determinare anche le conseguenze concrete generate dai propositi tenuti. Per ci?, bisogna esaminare la natura dell’uditorio al quale i propositi diffamatori sono destinati, ed in particolare il numero e la professione dei destinatari di detti propositi. Constatiamo che le giurisdizioni nazionali non hanno tenuto contano di questi elementi, tuttavia cruciali per l’esame della causa. Ci dispiace anche che la maggioranza non si sia dedicata su queste questioni.
5. Constatiamo che, nella presente causa, il richiedente ha deciso di non nominare espressamente il giudice criticato, lasciando cos? posto ad una certa ambiguit? in quanto all’identit? della persona riguardata. Peraltro, i fatti imputati al giudice X sono stati presentati del seguente modo: essere ingannato volontariamente “si, con dolo o mancanza grave, o con mancanza di impegno.” I propositi tenuti hanno associato la constatazione di certi fatti e la valutazione soggettive di questi. Il modo di esprimersi del richiedente ha un po’ attenuato la forza dei suoi propositi.
Constatiamo peraltro che i propositi incriminati sono stati indirizzati ad un uditorio restringe e specifico, composto unicamente di giudici. Il pubblico non ? stato informato del contenuto delle affermazioni diffuse presso di questi magistrati. In questo contesto, bisogna mettere in evidenza tre elementi importanti. I differenti gruppi professionali sono legati primariamente, spesso da un spirito ed una solidariet? corporativa che influiscono sul modo di percepire le critiche formulate contro i loro membri. Secondariamente, i magistrati sono naturalmente molto circospetta faccia ai propositi non supportati dalle prove convincenti. Terzo, i giudici sono abituati a ricevere dei lamenti, talvolta aggressive, da parte dei giudicabile scontenti delle decisioni di giustizia o da parte dei loro avvocati. Spesso, l’effetto reale di questi lamenti per l’immagine dei magistrati messi in causa ? nullo. Questi differenti fattori legati alla specificit? dell’uditorio attenuano considerevolmente le conseguenze dei propositi tenuti dal richiedente. Si pu? dubitare che la lettera mandata da questo abbia avuto un impatto reale sull’immagine del giudice riguardato tra i suoi colleghi.
6. Il richiedente ? stato perseguito in un procedimento penale e ? stato condannato per un reato ad una multa di 400 euro. Peraltro, le giurisdizioni nazionali hanno accordato al giudice leso un risarcimento di 15 000 euro, ci? che rappresenta una somma importante. A nostro avviso, avuto riguardo alla natura dei propositi tenuti ed alla specificit? dell’uditorio, molto ristretto, la sanzione applicata, considerata nel suo insieme, ? manifestamente sproporzionata nelle circostanze dello specifico.
7. La maggioranza giustifica non solo l’ingerenza nella libert? di espressione del richiedente col bisogno di proteggere la reputazione di una persona, ma anche con la necessit? di garantire l’autorit? della giustizia. In questa ottica, l’ingerenza in considerazione doveva contribuire alla protezione dell’autorit? della giustizia in Italia. Su questo terreno, considerando le specificit? della causa esposta sopra, l’ingerenza nella libert? di espressione del richiedente rischia a nostro avviso, di produrre l’effetto opposto a quello si aspettato.