Conclusione Eccezione preliminare respinta (vittima); Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA PERRELLA C. Italia (No 2)
( Richiesta no 15348/03)
SENTENZA
STRASBURGO
2 novembre 2006
DEFINITIVO
02/02/2007
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Perrella c. Italia (no 2),
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan,
C. B?rsan,
V. Zagrebelsky,
Davide Th?r Bj?rgvinsson, il
Sig.re I. Ziemele,
I. Berro-Lefevre, giudici,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 ottobre 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 15348/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. V. P. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 17 gennaio 2002 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I. il Sig. Braguglia, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 4 marzo 2005, la Corte, terza sezione, ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 ? 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 2003 e ha risieduto a Verona.
5. ? comproprietario con quattro altre persone (“i terzi”) di un terreno edificabile di circa 11 000 metri quadrati ubicati a Penna (Pescara) e registrato al catasto, foglio 59, appezzamento 296.
6. Con un’ordinanza del 19 marzo 1990, il consiglio comunale, Consiglio comunale, di Penna approv? il progetto di costruzione di una strada su questo terreno.
7. Con un’ordinanza del 16 luglio 1990, la municipalit? di Penna decret? l’occupazione di emergenza di una parte del terreno, ovvero 115 metri quadrati, per un periodo massimale di tre anni a contare dalla data di occupazione materiale, in vista della sua espropriazione a causa di utilit? pubblica.
8. Il 20 agosto 1990, la municipalit? procedette all’occupazione materiale del terreno.
9. Il 18 giugno 1991, la municipalit? inizi? i lavori di costruzione che si conclusero il 5 settembre 1994.
1. Il procedimento iniziato dai terzi dinnanzi alle giurisdizioni amministrative
10. Ad una data non precisata, i proprietari di un terreno limitrofo a quello del richiedente che era stato occupato allo stesso modo dalla municipalit? nella cornice dei lavori di costruzione della strada, introdussero dinnanzi al tribunale amministrativo regionale (“TAR”) degli Abruzzi un ricorso che mirava ad ottenere l’annullamento di suddette sentenze del 19 marzo e 16 luglio 1990.
11. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 7 giugno 1996, il TAR accolse il ricorso ed annull? le due ordinanze attaccate.
2. Il procedimento iniziato dal richiedente dinnanzi alle giurisdizioni civili
12. Con un atto di citazione notificato il 10 settembre 1997, il richiedente ed i terzi citarono la municipalit? di Penna dinnanzi al tribunale di Pescara. Facevano valere che l’occupazione del loro terreno era illegale ab initio, in ragione del giudizio del TAR. Tuttavia, tenuto conto del principio dell’espropriazione indiretta, stimavano che in seguito al completamento del lavoro pubblico, il loro diritto di propriet? era stato neutralizzato e che di conseguenza non era loro possibile chiedere la restituzione del terreno. Alla luce di queste considerazioni, chiedevano un risarcimento per la perdita di questo.
13. Durante il processo, una perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, la parte di terreno occupato era di 180 metri quadrati. Il suo valore commerciale al 5 settembre 1994, data della fine dei lavori, era di 3 600 000 ITL, o 20 000 ITL il metro quadrato. In quanto all’indennit? di espropriazione, calcolata ai termini della legge no 662 del 1996, il perito la stim? a 1 988 415 ITL al 5 settembre 1994.
14. Il 16 luglio 1999, una nuova stima, che modificava le conclusioni formulate nella perizia precedente, fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, la parte di terreno occupato era in realt? di 115 metri quadrati ed il suo valore commerciale, al 5 settembre 1994, era di 11 500 000 ITL, o 100 000 ITL il metro quadrato. In quanto all’indennit? di espropriazione, calcolata ai termini della legge no 662 del 1996, il perito la stim? a 6 330 375 ITL al 5 settembre 1994.
15. Con un giudizio non definitivo del 18 febbraio 2002, il tribunale di Pescara dichiar? che l’occupazione del terreno doveva essere considerata come illegale ab initio tenuto conto del giudizio del TAR e che di conseguenza il richiedente ed i terzi avevano diritto ad un risarcimento uguale al valore commerciale del terreno. Tuttavia, il tribunale ordin? la continuazione del processo, per il motivo che una nuova perizia si rivelava in particolare necessaria per determinare la data dalla quale contare il momento in cui il terreno era stato trasformato in modo irreversibile.
16. In seguito a questo giudizio non definitivo, una nuova perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, il terreno era stato trasformato in modo irreversibile il 10 maggio 1994.
17. Il 8 novembre 2004, il tribunale di Pescara condann? la municipalit? di Penna a versare al richiedente ed ai terzi un risarcimento uguale al valore commerciale del terreno al 10 maggio 1994, ovvero 1 069,06 EUR, pi? interessi e rivalutazione, cos? come la somma di 596,45 EUR, pi? interessi e rivalutazione, a titolo di indennit? di occupazione, con un giudizio definitivo depositato alla cancelleria.
18. Nel frattempo, con un atto notificato il 25 marzo 2003, la municipalit? di Penna aveva interposto appello al giudizio non definitivo del tribunale di Pescara dinnanzi alla corte di appello di L’Aquila.
19. Con un atto notificato al richiedente ed ai terzi il 21 dicembre 2005, la municipalit? di Penna dichiar? di rinunciare al procedimento pendente dinnanzi alla corte di appello di L’Aquila.
20. Con un atto notificato il 30 gennaio 2006, il richiedente ed i terzi comproprietari presero atto della rinuncia della municipalit? di Penna.
21. Con un giudizio deposiotato alla cancelleria il 10 maggio 2006, la corte di appello dichiar? l’estinzione del processo.
22. Con una lettera del 31 agosto 2006, il richiedente ha fatto sapere che questa sentenza non ha acquisito ancora forza di cosa giudicata.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
23. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
24. Il richiedente adduce essere stato privato del suo terreno in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
25. Il Governo fa valere che il richiedente non ha requisito di vittima al senso dell’articolo 34 della Convenzione, tenuto conto del fatto che il tribunale ha riconosciuto a questo una somma uguale al valore commerciale del terreno.
26. Il richiedente si oppone alla tesi del Governo.
27. La Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili in cause come Genovese ed altri c. Italia, no 9119/03, 2 febbraio 2006, e Di Sciscio c. Italia (no 176/04, 20 aprile 2006. Non vede nessuno motivo di derogare alle sue precedenti conclusioni e respinge l’eccezione in questione dunque.
28. La Corte constata che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
29. Il Governo riconosce che, tenuto conto del fatto che il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile in ragione della costruzione di un?opera di utilit? pubblica, la restituzione di questo non ? pi? possibile.
30. Tuttavia, fa valere che le giurisdizioni interne hanno riconosciuto al richiedente un risarcimento uguale al valore commerciale del terreno al momento della sua trasformazione irreversibile, pi? interessi e rivalutazione. Alla luce di queste considerazioni e riferendosi in particolare alla causa Zubani c. Italia, sentenza del 7 agosto 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-IV, conclude che il giusto equilibrio ? stato rispettato e che la situazione denunciata ? compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
b) Il richiedente,
31. Il richiedente si oppone alla tesi del Governo, facendo valere in particolare che l’applicazione al suo caso del principio dell’espropriazione indiretta avrebbe violato il suo diritto al rispetto dei beni.
2. Valutazione della Corte
32. Le parti si accordano per dire che c’? stata “privazione di propriet?.”
33. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata “privazione di beni”, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se suddetta situazione equivalea ad un’espropriazione di fatto( Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
34. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della Convenzione ( Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalit? notifica l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-ha, pp. 19-20, ? 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, ? 110).
35. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze pi? recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chir? c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l’espropriazione indiretta ignora il principio di legalit? al motivo che non ? atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L’espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione che di fatto deriva dalle illegalit? commesse dall’amministrazione, a regolare le conseguenze per l’individuo e per l’amministrazione, a favore di questa.
36. La Corte rileva che nello specifico il richiedente ha perso la disponibilit? del terreno a contare dalla sua occupazione nel 1990 e che un lavoro pubblico ? stato costruito su questo in seguito. Il procedimento iniziato dal richiedente dinnanzi alle giurisdizioni interne ? pendente attualmente, dato che la sentenza della corte di appello di L’Aquila non ha acquisito ancora forza di cosa giudicata.
37. A difetto di un atto formale di trasferimento di propriet? suscettibile di esporre i suoi effetti ed in mancanza di un giudizio nazionale dichiarante che un tale trasferimento deve essere considerato come realizzato (Carbonara e Ventura, precitata, ? 80) e chiarendo una volta per tutte le circostanze esatte da quello – qui, la Corte stima che la perdita di ogni disponibilit? del terreno in questione, combinata con l’impossibilit? fino ad ora di ovviare alla situazione incriminata, ha generato delle conseguenze abbastanza gravi per le quali il richiedente ha subito un’espropriazione di fatto, incompatibile col suo diritto al rispetto dei suoi beni (Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A no 260-B, ? 45) e non conforme al principio di preminenza del diritto.
38. In conclusione, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
39. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
40. A titolo di danno materiale, il richiedente chiede la somma di 5 939,75 EUR.
41. A titolo di danno morale, sollecita il versamento di 20 000 EUR.
42. Non chiede alcun rimborso degli oneri del procedimento.
43. In quanto al danno materiale, il Governo contesta al primo colpo le modalit? di calcolo del danno materiale adoperato nelle sentenze sulla soddisfazione equa Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, 30 ottobre 2003, e Carbonara e Ventura c. Italia (no 24638/94, 11 dicembre 2003.
44. Inoltre, fa valere che il richiedente ? stato risarcito integralmente e che non pu? pi? richiedere di conseguenza somme supplementari.
45. Ad ogni modo, il Governo sostiene che il richiedente non ha supportato la sua domanda e che la somma richiesta ? eccessiva.
46. In quanto al danno morale, il Governo fa valere che tale danno dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno morale ? subordinata all’esaurimento del rimedio Pinto.
47. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed il richiedente giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 2 novembre 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo?tjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente