Conclusione Violazione dell’art. 6-1; violazione di P1-1; Violazione dell’art. 8; violazione di P4-2; Danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso oneri e spese – procedimento della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA PERONI C. ITALIA
( Richiesta no 44521/98)
SENTENZA
STRASBURGO
6 novembre 2003
DEFINITIVO
06/02/2004
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Peroni c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. G. Ress, presidente,
I. Cabral Barreto, P. Kuris, B. Zupancic, J. Hedigan, K. Traja, giudici, la Sig.ra Sig. Del Tufo, giudice ad hoc,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 16 ottobre 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 44521/98) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra E. P. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 22 settembre 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da R. V., avvocato a Mantova. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed i suoi co-agenti Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia (articolo 28), il Governo ha designato la Sig.ra Sig. Del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento.
3. Il 29 giugno 2000 la Corte ha dichiarato ammissibile le lagnanze tratte dagli articoli 6 ? 1 e 8 della Convenzione.
4. Il 2 luglio 2002, la Corte ha dichiarato ammissibile le lagnanze derivate degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 2 del Protocollo no 4.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente ? nato nel 1947 e ha risieduto a Brescia.
6. Con un giudizio del 18 febbraio 1982 il cui testo fu depositato alla cancelleria l? 11 marzo 1982, il tribunale di Mantova pronunci? il fallimento della societ? in accomandita semplice R. e del richiedente in quanto socia finanziatore. Il tribunale fiss? l’instaurazione dello stato dei crediti al 12 maggio 1982.
7. L’udienza del 23 settembre 1982 fu consacrata alla verifica dei crediti. L? 8 ottobre 1982, il tribunale pronunci? la chiusura della verifica dei crediti e dichiar? il passivo di fallimento “esecutivo.” Il 19 novembre 1982, il curatore chiese al giudice di nominare i mandatari dei creditori, comitato dei creditori, il che fu fatto il giorno stesso.
8. Il 9 novembre 1988, il presidente del tribunale convoc? il curatore per il 22 dicembre 1988 per spiegare le ragioni della durata del procedimento e di deporre i resoconti previsti dalla legge. Venuto il giorno, il curatore indic? che andava ad assicurarsi che il procedimento si concludesse velocemente e del deposito dei resoconti.
9. Il 22 settembre 1995, il curatore deposit? alla cancelleria del tribunale il resoconto della sua gestione ed il giorno stesso, il giudice fiss? un’udienza al 21 novembre 1995. A questa data, non essendo stato formulato nessuno reclamo contro il resoconto, il giudice approv? suddetto documento.
10. Il 28 novembre 1996, il curatore deposit? alla cancelleria una domanda che tendeva ad ottenere il pagamento della sua rimunerazione. Il 7 febbraio 1997, il curatore indic? che avrebbe depositato il progetto finale di ripartizione dell’attivo all’epoca del versamento della somma che gli era dovuta a titolo della sua rimunerazione. L? 8 aprile 1997, il curatore rilev? che la somma era stata versata il 25 marzo 1997, che l’attivo era insufficiente, che non c’erano pi? dei procedimenti pendenti che potessero impedire la chiusura del procedimento di fallimento, e chiese dunque al tribunale di pronunciarsi in questo senso.
11. Con una decisione dell? 8 aprile 1997 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 19 aprile 1997, il tribunale chiuse il procedimento di fallimento.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
12. Il diritto interno pertinente ? descritto nella sentenza Luordo c. Italia (no 32190/96, ?? 57-61, 17 luglio 2003,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
13. Il richiedente adduce che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto all’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulato,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole “
14. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Periodo da prendere in considerazione
15. Il periodo da considerare ? cominciato l? 11 marzo 1982 e si ? concluso il 19 aprile 1997. ? durato circa quindici anni ed un mese per un grado di giurisdizione dunque.
B. Carattere ragionevole del procedimento
16. La Corte ricorda avere constatato in numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione che risulta da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.”
17. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
18. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 1 DEL PROTOCOLLO NO 1, 8 DELLA CONVENZIONE E 2 DEL PROTOCOLLO NO 4
19. Il richiedente si lamenta del fatto che la dichiarazione di fallimento l’ha privato di tutti i suoi beni che dopo la dichiarazione di fallimento tutta la corrispondenza che gli era indirizzata ? stata rimessa al curatore, e che la dichiarazione di fallimento gli ha impedito di allontanarsi dal suo luogo di residenza.
20. Invoca gli articoli 1 del Protocollo no 1, 8 della Convenzione e l’articolo 2 del Protocollo no 4, cos? formulato,:
Articolo 8 della Convenzione
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto di suo corrispondenza.
2. Non pu? esserci ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ? democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? altrui. “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
Articolo 2 del Protocollo no 4
“1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di un Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliere liberamente la sua residenza.
2. Ogni persona ? libera di lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il suo.
3. L’esercizio di questi diritti non pu? essere oggetto di altre restrizioni se non quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una societ? democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in certe zone determinate, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dall’interesse pubblico in una societ? democratica. ”
21. La Corte ha trattato gi? di cause che sollevano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1, 8 della Convenzione e l’articolo 2 del Protocollo no 4 (vedere in particolare la sentenza Luordo, precitata, ?? 70-97).
22. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Il procedimento di fallimento ? durato circa quindici anni ed un mese per un grado di giurisdizione, il che ha provocato la rottura del giusto equilibrio tra gli interessi generali del pagamento dei creditori del fallimento e gli interessi individuali del richiedente, ossia il suo diritto al rispetto dei suoi beni, il suo diritto al rispetto della sua corrispondenza ed alla sua libert? di circolazione. Le ingerenze nei diritti e libert? del richiedente si sono rivelate sproporzionate all’obiettivo perseguito.
23. C’? stata di conseguenza violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1, 8 della Convenzione e 2 del Protocollo no 4.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
25. Il richiedente in primo luogo richiede il risarcimento di un danno materiale e lo calcola a 273 500 euro (EUR).
26. Il Governo contesta queste pretese.
27. Il richiedente avendo omesso di ventilare le sue pretese e di unire i giustificativi necessari, come esige l’articolo 60 dell’ordinamento, la Corte decide di non accordare niente sotto questo capo.
B. Danno morale
28. Il richiedente chiede 571 000 EUR per danno morale.
29. Il Governo contesta queste pretese.
30. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo. Deliberando in equit?, gli accorda 33 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
31. Il richiedente si rimette alla saggezza della Corte per quanto riguarda oneri e spese esposti dinnanzi alla Commissione e la Corte.
32. Anche il Governo si rimette alla saggezza della Corte.
33. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, ragionevole la somma di 2 500 EUR e l’accorda al richiedente.
D. Interessi moratori
34. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
4. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 2 del Protocollo no 4;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 33 000 EUR (trentatremila euro) per danno morale;
ii. 2 500 EUR (duemila cinque cento euro) per oneri e spese,;
iii. pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 6 novembre 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Georg Ress
Cancelliere Presidente