SECONDA SEZIONE
CAUSA PERINATI C. ITALIA
( Richiesta no 8073/05)
SENTENZA
STRASBURGO
6 ottobre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Perinati c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 settembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 8073/05) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. G. P. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 28 febbraio 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da A. C. e G. G., avvocati a Casale Monferrato. Il governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora e dal suo coagente, N. Lettieri.
3. Il 14 febbraio 2006, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1940 e ha risieduto a Vercelli.
5. Era il proprietario di un terreno edificabile di 20 850 metri quadrati, ubicato a Vercelli e registrato al catasto (foglio 32, appezzamenti 45, 50, 386 e 387).
6. Con un’ordinanza del 4 febbraio 1985, il consiglio comunale di Vercelli approvò un progetto di costruzione di abitazioni ad affitto moderato sul terreno del richiedente.
7. Con un atto del 26 gennaio 1988, notificato al richiedente il 26 gennaio 2006, la municipalità di Vercelli ordinò l’occupazione di emergenza del terreno in vista della sua espropriazione.
8. Il 12 giugno 1991, il richiedente introdusse un’azione per danno-interessi dinnanzi al tribunale di Vercelli contro la municipalità di Vercelli, adducendo l’illegalità dell’occupazione del suo terreno.
9. Con un’ordinanza del 22 febbraio 1993, la municipalità decretò l’espropriazione del terreno del richiedente. Il 23 febbraio 1993, offrì al richiedente la somma di 218 769 940 ITL a titolo di indennità di espropriazione.
10. Con un atto di citazione notificato il 20 settembre 1993, il richiedente introdusse dinnanzi alla corte di appello di Torino un’azione che mirava a contestare l’importo dell’indennità di espropriazione offerta dalla municipalità.
11. Durante il procedimento, una perizia fu depositata alla cancelleria. Il perito valutò a 1 563 750 000 ITL, o 807 609,48 EUR, il valore venale del terreno del richiedente nel 1993, ed a 783 178 115 ITL, o 404 477,74 EUR, l’importo dell’indennità di espropriazione calcolata ai termini dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992.
12. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 6 dicembre 2000, la corte di appello di Torino condannò la municipalità di Vercelli a versare al richiedente la somma di 404 477,74 EUR a titolo di indennità di espropriazione calcolata ai termini dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992.
13. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 4 settembre 2004, la Corte di cassazione respinse la municipalità di Vercelli del suo ricorso.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
14. Il richiedente si lamenta di un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni, al motivo che l’indennità non è adeguata, e che è stata calcolata sulla base dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1.
15. Il Governo contesta questa tesi.
16. La Corte constata che il motivo di appello non incontra nessun motivo di inammissibilità iscritto all’articolo 35 della Convenzione. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
17. In quanto al merito, la Corte nota innanzitutto che le parti si accordano per dire che c’è stato trasferimento di proprietà a favore dell’amministrazione.
18. Poi, rileva che l’interessato è stato privato del suo terreno conformemente alla legge e che l’espropriazione perseguiva uno scopo legittimo di utilità pubblica, Mason ed altri c. Italia, precitato, § 57; Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, § 81, CEDH 2006 -… (no 1)). Peraltro, si tratta di un caso di espropriazione isolato che non si trova in un contesto di riforma economica, sociale o politica e non si ricollega a nessuna altra circostanza particolare.
19. La Corte rinvia alla sentenza Scordino c. Italia, no 1 (precitata, §§ 93-98) per la ricapitolazione dei principi pertinenti e per un’idea della sua giurisprudenza in materia.
20. Constata che l’indennizzo accordato al richiedente è stato calcolato in funzione dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. L’importo definitivo dell’indennizzo fu fissato a 404 477,74 EUR, mentre il valore commerciale del terreno stimato in data dell’espropriazione era di 807 609,48 EUR.
21. Ne segue che il richiedente ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità.
22. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
23. Il richiedente adduce che l’adozione e l’applicazione dell’articolo 5 bis della legge no 352 del 1992 al suo procedimento costituisce un’ingerenza legislativa contraria al suo diritto ad un processo equo, come garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
24. Reiterando i suoi argomenti nella causa Scordino c. Italia (no 1) (precitata, §§ 118-125) il Governo si oppone.
25. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e non incontra nessuno altro motivo di inammissibilità. C’è luogo dunque di dichiararlo ammissibile.
26. In quanto al merito, osserva di avere già trattato cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (Scordino c. Italia, no 1, precitata, §§ 126-133; Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italia, no 10557/03, §§ 59-61, 1 aprile 2008). La Corte ha esaminato questo motivo di appello e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto né argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Stima dunque che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
27. Resta da esaminare la questione dell’applicazione dell’articolo 41. Per il danno materiale, il richiedente chiede una somma che corrisponde alla differenza tra il valore commerciali del terreno e l’importo dell’indennità accordata a livello nazionale, rivalutata ed abbinata ad interessi a partire dalla data dell’espropriazione del terreno. L’interessato chiede anche 70 000 EUR a titolo di risarcimento per danno morale, così come, giustificativi in appoggio, 34 000 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alla Corte.
Il Governo contesta le pretese del richiedente.
28. Ispirandosi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 1 del Protocollo no 1 (Scordino c. Italia, no 1, precitato, §§ 93-98; Stornaiuolo c. Italia, no 52980/99, § 61, 8 agosto 2006; Mason ed altri c. Italia (soddisfazione equa), no 43663/98, § 38, 24 luglio 2007) la Corte stima che l’indennità di espropriazione adeguata nello specifico avrebbe dovuto corrispondere al valore commerciale del bene al momento della privazione di questo.
29. Accorda di conseguenza una somma corrispondente alla differenza tra il valore del terreno all’epoca dell’espropriazione, come risulta dagli elementi della pratica, e l’indennità di espropriazione ottenuta a livello nazionale, più indicizzazione ed interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento del terreno. Agli occhi della Corte, questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato sul capitale progressivamente rivalutato. Tenuto conto di questi elementi, e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare al richiedente la somma di 740 000 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma, per danno materiale.
30. Inoltre, stima che il richiedente ha subito un danno morale certo che la constatazione di violazione non ha riparato sufficientemente. Deliberando in equità assegna 5 000 EUR a questo titolo.
31. Infine, la Corte ricorda che un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte assegna al richiedente 5 000 EUR per gli oneri sostenuti a Strasburgo.
C. Interessi moratori
32. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
( i) 740 000 EUR (sette cento quarantamila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno materiale;
( ii) 5 000 EUR (cinquemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
( iii) 5 000 EUR (cinquemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 6 ottobre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
S. Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa