Conclusione: Revisione respinta
EX SECONDA SEZIONE
CAUSA PENNINO C. ITALIA
( Richiesta no 43892/04)
SENTENZA
(Revisione)
STRASBURGO
8 luglio 2014
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Pennino c. Italia, domanda in revisione della sentenza del 24 settembre 2013,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, anziana seconda sezione, riunendosi in una camera composta di:
Egli ıKaraka, şpresidentessa,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nebojša Vuini,
Paulo Pinto di Albuquerque, giudici,
e di Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 10 giugno 2014,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 43892/04) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 29 novembre 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 24 settembre 2013, la Corte ha giudicato che c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione a ragione per il fatto che, in seguito alla dichiarazione di insolvenza della municipalità di Benevento, il richiedente, creditore di suddetta municipalità, non aveva potuto ottenere il pagamento del suo credito, e violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione a ragione per il fatto che il richiedente era stato privato, durante un tempo eccessivamente lungo, del suo diritto di accesso ad un tribunale che gli avesse potuto permettere di ottenere l’esecuzione del giudizio che riconosce il suo credito nei confronti la municipalità. La Corte ha deciso anche di assegnare al richiedente 30 000 euros (EUR, per danno patrimoniale e morale e 5 000 EUR per oneri e spese,). Ha respinto la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
3. Il 20 dicembre 2013, il Governo ha informato la Corte che aveva appreso che il richiedente avrebbe ricuperato il suo credito e che questa sarebbe stato aumentato degli interessi legali e di una somma a titolo di compenso dell’inflazione. Perciò, basandosi sull’articolo 80 dell’ordinamento della Corte, chiedeva la revisione della sentenza.
4. Il 18 febbraio 2014, la Corte ha esaminato la domanda in revisione e ha deciso di accordare al rappresentante del richiedente un termine di sei settimane per presentare delle eventuali osservazioni. Queste gli sono giunte il 21 marzo 2014.
IN DIRITTO
I. TESI DELLE PARTI
5. Il Governo chiede la revisione della sentenza del 24 settembre 2013, adducendo avere avuto, dopo suo pronunziato, cognizione di un fatto nuovo pertinente, a sapere il pagamento del credito del richiedente aumentato degli interessi legali e di una somma a titolo di compenso dell’inflazione. Il 19 marzo 2009, il richiedente si sarebbe visto in particolare, versare la somma di 24 261,46 EUR.
6. Il Governo indica anche che la richiesta è stata comunicata il 29 agosto 2006 e che le sue ultime osservazioni datano di marzo 2007. Sostiene che il lasso di tempo-lungo ai suoi occhi-che ha trascorso tra queste osservazioni ed i pronunziati della sentenza ha reso difficile la preparazione della sua difesa. Aggiunge che le informazione pertinenti non erano detenute dallo stato, ma con un’amministrazione locale autonoma, la municipalità di Benevento che si sarebbe trovata nella situazione di gestire una quantità molto importante di dati relativi ai suoi differenti creditori. Precisa infine che il rappresentante del richiedente non ha informato la Corte del pagamento del credito, ciò che si analizza, secondo lui, in un mancata osservanza dei suoi obblighi.
7. Il rappresentante del richiedente sostiene in quanto a lui che, con una lettera del 13 gennaio 2014, ha informato la Corte che il suo cliente aveva ricevuto il pagamento aspettato. Considera inoltre che, all’epoca dell’esecuzione della sentenza del 24 settembre 2013, dovrebbe essere possibile operare una distinzione tra ciò che era dovuto a titolo del danno patrimoniale e ciò che era dovuto a titolo del danno giuridico. Sostiene per di più che ogni carenza di informazione in tempo utile da parte sua era dovuta all’intervallo compreso tra le date della presentazione delle domande di soddisfazione equa e quella del pronunziato della sentenza con la Corte, intervallo che avrebbe avuto anche per effetto un indebolimento dei suoi contatti col suo cliente.
8. In conclusione, il rappresentante dei richiedenti sollecita il rigetto della domanda in revisione al motivo che il suo cliente ha, ad ogni modo, subito un danno patrimoniale importante durante i lunghi anni. Aggiunge che c’è, in Italia, delle “centinaia di amministrazioni locali in sconforto.” A titolo accessorio, ne rimette si alla saggezza della Corte.
II. VALUTAZIONE DELLA CORTE
9. La Corte ricorda che, secondo l’articolo 44 della Convenzione, le sue sentenze sono definitive e che, nella misura in cui rimette in questione questo carattere definitivo, il procedimento in revisione, non contemplata dalla Convenzione ma instaurata dall’ordinamento della Corte, riveste un carattere eccezionale: di dove l’esigenza di un esame rigoroso dell’ammissibilità di ogni domanda in revisione di una sentenza della Corte nella cornice di un tale procedimento, Pardo c. Francia, 10 luglio 1996, revisione-ammissibilità, § 21, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-III; Gustafsson c. Svezia, 30 luglio 1998, revisione-fondatezza, § 25, Raccolta 1998-V; e Stoicescu c. Romania (revisione), no 31551/96, § 33, 21 settembre 2004.
10. La Corte ricorda poi che deve determinare se egli ci luogo di rivedere la sentenza del 24 settembre 2013 con applicazione dell’articolo 80 del suo ordinamento che, nelle sue parti pertinenti, è formulato così:
“In caso di scoperta di un fatto che, con la sua natura, avrebbe potuto esercitare già un’influenza decisiva sulla conclusione di una causa scavo e che, all’epoca della sentenza, era sconosciuto della Corte e non poteva essere conosciuto ragionevolmente da una parte, questa ultima può investire la Corte di una domanda in revisione della sentenza di cui si tratta. (…) “
11. C’è luogo dunque di determinare nello specifico se lo diventa in questione, da una parte, avrebbe potuto esercitare già un’influenza decisiva sulla conclusione della causa scavo e se, altro parte, non poteva essere conosciuto ragionevolmente dal Governo prima del pronunziato della sentenza iniziale, Ingrossato ed altri c. Italia (revisione), no 18791/03, § 18, 30 ottobre 2012.
12. Trattandosi della prima questione, la Corte osserva che la presente causa riguarda gli effetti delle disposizioni italiane sulle amministrazioni locali in stato di sconforto finanziario. Nota in particolare che i creditori di queste non possono iniziare o continuare delle azioni in esecuzione contro l’amministrazione dichiarata insolvibile e che i loro crediti sono soddisfatti nella cornice di un procedimento amministrativo che si svolge sotto l’autorità di un organo straordinario di liquidazione, organo straordinario di liquidazione-“OSL”).
13. La Corte ricorda poi che il richiedente era un creditore del comune di Benevento, dichiarata insolvibile. Nella sua sentenza del 24 settembre 2013, la Corte ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, osservando in particolare,: ha che a partire dalla dichiarazione di insolvenza e fino all’approvazione della resa dei conti, nessuno procedimento di esecuzione non poteva essere iniziato o perseguita relativamente ai crediti della municipalità che rientra nella competenza dell’OSL; b, che la celerità del procedimento amministrativo sfuggiva completamente al controllo del richiedente; c che lei stessa non era stato informato dell’approvazione della resa dei conti con l’OSL; d, che il richiedente di cui il credito era stato riconosciuto da una decisione di giustizia emessa nel 2002, era stato eccessivamente privato del suo diritto di accesso ad un tribunale durante un periodo lunga; e, che il credito del richiedente non era stato pagato; f, che la mancanza di risorse di un comune, questo essere-a-argomento di un organo dello stato, poteva giustificare solamente ometta di onorare gli obblighi che derivano di un giudizio definitivo reso nel suo sfavore.
14. In ciò che riguardava la soddisfazione equa, la Corte ha osservato nella sua sentenza che il danno patrimoniale subito dal richiedente corrispondeva all’importo del credito non pagata, aumentato degli interessi legali e di una somma a titolo di compenso dell’inflazione, e che, di più, l’interessato aveva subito un torto giuridico certo. La Corte ha assegnato 30 000 EUR al richiedente, ogni danno confuso, dunque.
15. In queste circostanze, la Corte è di parere che il pagamento, nel 2009, del credito del richiedente era un fatto potendo esercitare un’influenza decisiva sulla conclusione della causa. Da una parte, questa circostanza permette di delimitare il periodo durante la quale i diritti del richiedente al rispetto dei suoi beni e delle restrizioni hanno subito all’accesso ad un tribunale; di altra parte, ha un’influenza diretta ed evidente sull’importo della somma assegnata a titolo del danno patrimoniale che, nella sentenza iniziale, è stato fissato all’altezza l’importo del credito non pagata al quale si sono aggiunti gli interessi legali ed una somma a titolo di compenso dell’inflazione, paragrafo 14 sopra.
16. A questo ultimo riguardo, la Corte sottolinea che conviene evitare che la sua sentenza possa avere per effetto un arricchimento senza causa. Ciò sarebbe il caso nello specifico se il richiedente dovesse ottenere, ne più del pagamento del suo credito al livello interno, una somma ulteriore a titolo della soddisfazione equa per danno patrimoniale, calcolata sulla base dell’importo del credito in questione. Questa sarebbe allora in pratica versate due volte al richiedente. La Corte osserva anche che la condotta del rappresentante del richiedente è stata inadatta nella misura in cui non ha informato la Corte del pagamento del credito (vedere, mutatis mutandis, Bugajny ed altri c. Polonia (revisione), no 22531/05, § 24, 15 dicembre 2009.
17. In compenso, trattandosi della seconda questione, la Corte osserva che, nello specifico, il pagamento del credito era un fatto che poteva essere conosciuto ragionevolmente dal Governo prima del pronunziato della sentenza iniziale. Ricorda che un’amministrazione locale in sconforto, anche quando la sua gestione finanziaria è affidata ad un OSL, rimani un organo dello stato. Poiché la presente richiesta è stata, molto prima il pagamento del credito, comunicato al governo convenuto, questo ultimo aveva la possibilità di informarsi presso della municipalità di Benevento o dell’OSL per ottenere ogni informazione pertinente o ancora di chiedere a questi due organi di fargli conoscere ogni sviluppo significativo della causa il più presto possibile.
18. Dei tali passi non sono stati intrapresi evidentemente o del meno non è stato effettuato in modo efficace, poiché il Governo non ha appreso il pagamento del credito, sopraggiunto il 19 marzo 2009 che dopo il 24 settembre 2013, data del pronunziato della sentenza iniziale. La Corte riafferma che tutto mancanza di comunicazione in tempo utile tra le amministrazioni locali riguardata e l’ufficio dell’agente del Governo presso del Consiglio dell’Europa può essere imputato solamente allo stato convenuto.
19. Per ciò che è del lasso di tempo smerciato entro la data limito di presentazione delle ultime osservazioni ed il pronunziata della sentenza, paragrafo 6 sopra, la Corte riconosce che è stato, indiscutibilmente, molto lungo. Non ne rimane meno delle parti hanno l’obbligo di portare alla cognizione della Corte ogni fatto pertinente essendo prodotto si nell’ordine giuridico interno, di tanto più quando questo fatto può essere decisivo per la conclusione della controversia.
20. In queste circostanze, la Corte giudica che i fatti su che la domanda in revisione si basi potevano essere conosciuti ragionevolmente dal Governo prima del pronunziato della sentenza iniziale (vedere, mutatis mutandis, Ingrossato ed altri, precitata, §§ 20-24, e Bugajny ed altri, precitata, §§ 25-26. Segue che la domanda in revisione del Governo deve essere respinta.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
Decidi di respingere la domanda in revisione della sentenza del 24 settembre 2013.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 8 luglio 2014, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Egli ıKarakaş
Cancelliere Presidentessa