Conclusione Eccezione preliminare respinta (noN-esaurimento delle vie di ricorso interne); Violazione di P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l’art. 6-1; danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
SECONDA SEZIONE
CAUSA PAUDICIO C. ITALIA
( Richiesta no 77606/01)
SENTENZA
STRASBURGO
24 maggio 2007
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma
Nel causa Paudicio c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
La Sig.ra F. Tulkens, presidentessa,
Sigg.. I. Cabral Barreto, R. T?rmen, il Sig. Ugrekhelidze, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Mularoni,
Sigg.. D. Popović, giudici,
e la Sig.ra F. Elens-Passos, cancelliere collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 luglio 2005 e 3 maggio 2007,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 77606/01) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, il Sig. C. P. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 30 ottobre 2001 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da Me il Sig. E., avvocato a Napoli. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I. il Sig. Braguglia, col suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e col suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il richiedente si lamentava in particolare di un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni ed al suo diritto di accesso ad un tribunale.
4. Con una decisione del 5 luglio 2005, la camera ha dichiarato la richiesta parzialmente ammissibile.
5. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte complementari (articolo 59 ? 1 dell’ordinamento).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente ? nato nel 1962 e ha risieduto a Napoli.
7. Il richiedente ha ereditato da sua madre un immobile ubicato ad Agerola.
8. Nel 1992, per ragioni di emergenza eccezionale, il sindaco di Agerola concedette ai vicini del richiedente, qui di seguito A. e B., un permesso per costruire una stalla destinata ai loro bovini. Questo permesso contemplava che la stalla sarebbe stata demolita nei ventiquattro mesi seguenti la sua costruzione, in virt? di un’interdizione assoluta di costruire su questo terreno previsto dal piano di urbanistica in vigore.
9. A. e B. costruirono una stalla che superava il volume di costruzione autorizzato dall’amministrazione.
A. Il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni penali
10. Ad una data non precisata, un procedimento penale fu aperto contro A. e B. per violazione di regole di urbanistica (abuso edilizio).
11. Il 24 aprile 1992, la procura di Napoli ordin? il sequestro preventivo della costruzione.
12. Il 3 giugno 1993, la madre del richiedente si costitu? partire civile nel procedimento penale impegnato contro A. e B.
13. Con un giudizio del 11 gennaio 1995, il giudice per le investigazioni preliminari pronunci? un’assoluzione di A. e di B. motivato dalla mancanza di fatti delittuosi (perch? il fatto non costituisce reato).
14. Il 30 gennaio 1995, il procuratore della Repubblica interpose appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Napoli.
15. Con una sentenza del 4 giugno 1996, la corte di appello di Napoli condann? B., A. essendo deceduto durante il procedimento in appello, a venti giorni di detenzione ed al pagamento di una multa di 20 000 000 di lire (ITL) per violazione di regole di urbanistica. In pi?, ordin? al sindaco di Agerola di procedere alla demolizione della costruzione controversa in virt? dell’articolo 7 della legge no 47 del 1985 e mise infine gli oneri di demolizione a carico di B., riconobbe alla madre del richiedente il diritto ad un risarcimento, essendod a fissare l’importo con le giurisdizioni civili competenti.
16. Ad una data non precisata, B. ricorse in cassazione.
17. Il 14 maggio 1999, la Corte di cassazione respinse il suo ricorso.
18. Il 12 giugno 1999, l’ufficio di esecuzione delle sentenze della procura di Napoli trasmise la sentenza al sindaco di Agerola affinch? procedesse alla demolizione della costruzione.
B. Il procedimento in regolarizzazione
19. Il 27 febbraio 1995, B. aveva introdotto nel frattempo, presso la municipalit? di Agerola una domanda di regolarizzazione (sanatoria) della costruzione.
20. Nella cornice di questo procedimento, con una nota del 27 febbraio 1997, il sindaco di Agerola inform? la Corte di cassazione, nell’intervallo incaricato dell’esame della pratica nella cornice del procedimento penale, che la domanda in regolarizzazione non aveva probabilit? di essere accettata tenuto conto della legislazione in vigore in materia.
21. Risulta dalla pratica che questo procedimento di regolarizzazione ? sempre pendente.
22. Il 23 gennaio 2000, la madre del richiedente decedette.
23. A questo giorno, la demolizione dell’edificio controverso non ha avuto luogo.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
A. Sulla costituzione di parte civile
24. Gli articoli pertinenti del codice di procedimento penale dispongono:
Articolo 79
“La costituzione di parte civile ha luogo a partire dall’udienza preliminare “
Articolo 90
“La parte lesa esercita i diritti e le facolt? che gli sono riconosciute espressamente dalla legge e pu? inoltre, ad ogni stadio del procedimento, presentare delle memorie e, eccetto in cassazione, indicare degli elementi di prova. “
Articolo 101
“La parte lesa pu? nominare un rappresentante legale per l’esercizio dei diritti e delle facolt? di cui gode “
B. Sulla demolizione
25. L’articolo 7 della legge no 47 del 28 febbraio 1985, nelle sue parti pertinenti, dispone:
“Nel caso in cui delle costruzioni sono realizzate in mancanza di un permesso di costruire o in violazione di questo, il sindaco deve ordinare la demolizione.
Nel caso in cui la persona responsabile della violazione delle regole di urbanistica non proceda alla demolizione, la propriet? della costruzione e del terreno ? trasferita senza onere alla municipalit?
La costruzione cos? acquisita al patrimonio della municipalit? deve essere demolita a spese della persona avendo violato le regole di urbanistica
Nel caso in cui la demolizione non ? stata gi? effettuata, il giudice che emette un giudizio di condanna la ordina. “
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
26. Il richiedente si lamenta dei danni che derivano dall’impossibilit? di ottenere la demolizione della costruzione realizzata dai suoi vicini. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che si legge cos?:
“Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’eccezione preliminare del Governo
27. Il Governo reitera l’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, costituita da due ante e sollevata gi? in seguito alla comunicazione della presente causa.
28. Nella prima anta, espone che il richiedente non ha iniziato azione dinnanzi alle giurisdizioni civili e, nella seconda, osserva che il procedimento di regolarizzazione impegnato da B. ? sempre pendente.
29. La Corte nota che le due ante di questa eccezione sono state respinte gi? nella sua decisione del 5 luglio 2005 sull’ammissibilit? della richiesta e che il Governo fonda la sua eccezione su degli argomenti che non sono di natura tale da rimettere in causa questa decisione. Di conseguenza, l’eccezione non potrebbe essere considerata.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
30. A titolo principale, il Governo sostiene che l’ordine di demolizione deciso dalle giurisdizioni penali soddisfa in quanto tale l’esigenza di protezione degli interessi della collettivit? e non degli interessi dell’individuo, ossia il richiedente.
31. Si tratterebbe di una misura di natura amministrativa che tenderebbe, in un scopo di interesse generale, a ristabilire la situazione di fatto che le regole di urbanistica violata miravano difatti a proteggere.
32. Da allora, l’inadempimento dell’ordine di demolizione non costituirebbe, in quanto tale, una violazione di un diritto individuale di carattere privato del richiedente e non potrebbe essere considerata dunque come un attentato al diritto di questo al rispetto dei suoi beni al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
33. Di conseguenza, la presente causa sarebbe differente dalla causa Antonetto c. Italia (no 15918/89, 20 luglio 2000,) in cui le giurisdizioni amministrative si erano pronunciate in favore della salvaguardia dei diritti individuali.
34. A titolo sussidiario, il Governo fa valere che il procedimento di regolarizzazione iniziata da B. ? sempre pendente. Ora, nelle cause nelle quali c’era stato un principio di esecuzione dell’ordine di demolizione contro il quale l’interessato aveva formato opposizione dinnanzi alle giurisdizioni competenti (incidente di esecuzione) la Corte di cassazione avrebbe affermato la necessit? di sospendere l’esecuzione dell’ordine di demolizione quando domanda di regolarizzazione ? stata fatta nelle forme ed i termini legali, ed accompagnata dal pagamento richiesto. Il Governo riconosce che la presente causa ? differente da quelle prese in considerazione dalla Corte di cassazione, ma considera tuttavia che questa giurisprudenza dovrebbe orientare l’azione delle giurisdizioni come quella delle amministrazioni pubbliche.
35. Anche supponendo che l’inadempimento dell’ordine di demolizione abbia costituito un attentato al diritto del richiedente al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la mancata osservanza del suo diritto sarebbe meno importante del sacrificio dello stesso diritto di B., nell’ipotesi in cui l’ordine di demolizione fosse eseguito mentre il procedimento di regolarizzazione sarebbe sempre pendente e la situazione ancora suscettibile di essere regolarizzata.
b) Il richiedente,
36. Appellandosi al fatto che nello specifico la municipalit? non ha proceduto alla demolizione della costruzione controversa che gli ordinava il giudizio definitivo delle giurisdizioni penali, il richiedente stima che la presente richiesta ? similare alla causa Antonetto (sentenza precitata).
37. Sostiene che l’inerzia della municipalit? costituisce una violazione diretta del suo diritto al rispetto dei suoi beni e si lamenta dell’abbassamento del valore commerciale della sua abitazione, causata dalla prossimit? della costruzione controversa.
38. Infine, riferendosi in particolare alla nota del 27 febbraio 1997 del sindaco di Agerola cos? come alla legislazione in vigore in materia, il richiedente considera che il procedimento di regolarizzazione iniziata da B. potr? concludersi con un’accettazione della domanda.
2. Valutazione della Corte
a) La regola applicabile
39. Nello specifico, la Corte osserva che il rifiuto delle autorit? municipali di conformarsi alla decisione definitiva delle giurisdizioni penali ha avuto come conseguenza il mantenimento nello stato della costruzione realizzata da B. in violazione delle regole di urbanistica. Tenuto conto della prossimit? di questa costruzione con l’abitazione del richiedente, le autorit? sono responsabili dell’ingerenza nel diritto di propriet? del richiedente; l’ingerenza in questione non costituisce n? un’espropriazione n? una regolamentazione dell’uso dei beni, ma dipende dal carattere generale della prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
b) Sull’osservazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1
40. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. Difatti, la seconda frase del primo capoverso di questo articolo non autorizza una privazione di propriet? che “nelle condizioni previste dalla legge”; il secondo capoverso riconosce agli Stati il diritto di regolamentare l’uso dei beni mettendo in vigore delle “leggi.”
41. In pi?, la preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (vedere, tra altri, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, ? 63, CEDH 2000-VI, ed Amuur c. Francia, sentenza del 25 giugno 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-III, pp. 850-851, ? 50) ed implica il dovere dello stato o di un’autorit? pubblica di piegarsi ad un giudizio o una sentenza resa a loro carico (vedere, mutatis mutandis, Hornsby c. Grecia, sentenza del 19 marzo 1997, Raccolta 1997-II, p. 511, ? 41). La stessa constatazione vale per gli atti degli organi amministrativi che hanno un carattere definitivo ed esecutivo.
42. Segue che la necessit? di ricercare se un giusto equilibrio ? stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, p. 26, ? 69) non pu? farsi sentire che quando ? accertato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio della legalit? e non era arbitraria ( Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II).
43. Nello specifico, la Corte stima opportuno ricordare certi fatti che gli sembrano essenziali. In primo, rileva che dopo la sentenza della Corte di cassazione le giurisdizioni penali hanno ordinato definitivamente la demolizione della costruzione controversa, al motivo che questa era stata realizzata in violazione delle regole di urbanistica. Poi, la Corte osserva che il 12 giugno 1999 l’ufficio di esecuzione delle sentenze della procura di Napoli ha chiesto al sindaco di Agerola di procedere alla demolizione della costruzione, che dunque le autorit? municipali avevano il dovere di effettuare questa demolizione, ma che non l’hanno fatto.
44. In pi?, la Corte ha il dovere di constatare che le giurisdizioni penali hanno riconosciuto anche definitivamente che il richiedente aveva subito un danno materiale in ragione della costruzione illecita e che hanno riconosciuto di conseguenza all’interessato il diritto ad un risarcimento, essendo necessario il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni civili solamente allo scopo di stabilire l?eventuale importo da concedere.
45. Infine, in quanto al procedimento di regolarizzazione iniziato da B. dinnanzi alla municipalit? di Agerola, la Corte rileva che pi? di dodici anni sono trascorso senza che le autorit? municipali si siano pronunciate a questo riguardo, se non in una nota del 27 febbraio 1997 nella quale il sindaco di Agerola affermava che la domanda di regolarizzazione non aveva probabilit? di essere accettata tenuto conto della legislazione in vigore in materia.
46. Risulta dai fatti della causa che il rifiuto o l’omissione dell’amministrazione municipale di procedere alla demolizione della costruzione controversa non aveva dunque nessuna base legale in diritto interno. Una tale conclusione dispensa la Corte dal ricercare se un giusto equilibrio ? stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti individuali (Antonetto, precitato, e Fotopoulou c. Grecia, no 66725/01, 18 novembre 2004).
47. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
48. Invocando il diritto ad una protezione giudiziale effettiva, il richiedente si lamenta dell’impossibilit? di ottenere l’esecuzione del giudizio definitivo delle giurisdizioni penali che ordinano la demolizione dell’immobile controverso. Invoca l’articolo 6 ? 1 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, dispone:
“Ogni persona ha diritto a ci? che la sua causa sia sentita da un tribunale chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Tesi delle parti
49. Il Governo sostiene che nessuna giurisdizione nazionale ha riconosciuto al richiedente il diritto alla demolizione dell’immobile controverso. Difatti la costituzione di parte civile nel procedimento dinnanzi alle giurisdizioni penali non sarebbe stata accettata che ai fini della concessione di un risarcimento e non di un ordine di demolizione.
50. Non disponendo il richiedente di nessuno diritto individuale alla demolizione, il Governo conclude che l’articolo 6 ? 1 della Convenzione non ? stato violato nello specifico.
51. Ad ogni modo, un ordine di demolizione non costituirebbe una misura il cui il collocamento in esecuzione sarebbe un dovere discutibile per i suoi destinatari, potendo l’amministrazione, a certe condizioni previste dalla legge, sospendere l’esecuzione di un tale ordine ed anche ignorarlo.
52. Il richiedente si oppone alla tesi del Governo, sostenitore che al termine del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni penali ? a tutti gli effetti titolare di un diritto individuale alla demolizione dell’immobile controverso.
B. Valutazione della Corte
53. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il diritto ad un tribunale sarebbe illusorio se l’ordine giuridico interno di un Stato contraente permettesse che una decisione giudiziale definitiva ed obbligatoria resti inoperante a scapito di una parte. L’esecuzione di un giudizio o sentenza, di qualunque giurisdizione essa sia, deve essere considerata dunque come facente parte integrante del “processo” al senso dell’articolo 6 (vedere, tra altri, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ? 63 in fini, CEDH 1999-V, e Hornsby, precitato, ? 40.)
54. Nello specifico, la Corte considera che la lagnanza del richiedente sollevata sotto l’angolo del diritto di accesso ad un tribunale si confonde con quella tirata dall’articolo 1 del Protocollo no 1, nella misura in cui il richiedente si lamenta a questo titolo dei danni che derivano dell’impossibilit? di ottenere la demolizione della costruzione realizzata dai suoi vicini.
55. Avuto riguardo della conclusione formulata sopra al paragrafo 47, la Corte non stima necessario esaminare separatamente questa lagnanza sotto l’angolo dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
56. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
57. Il richiedente richiede da prima la demolizione della costruzione controversa. Sollecita poi il versamento di un’indennit? di 231 010 euro (EUR), pi? interessi e rivalutazione, appellandosi a una perizia che ha comandato.
58. Il Governo considera che il richiedente non ha diritto a nessuna somma, non costituendo ai suoi occhi l’inadempimento dell’ordine di demolizione una violazione di un diritto individuale di carattere privato dell’interessato. Ad ogni modo, il Governo sostiene che il richiedente non ha rinforzato la sua richiesta.
59. La Corte stima che, tenuto conto delle circostanze dello specifico ed eccezione fatta della conclusione che sar? riservata alla questione della demolizione, un risarcimento costituirebbe un risarcimento adeguato del danno subito dal richiedente. A questo riguardo, la Corte rileva che le giurisdizioni penali hanno determinato definitivamente che il richiedente ha subito un danno materiale in ragione della costruzione illecita realizzata dai suoi vicini (paragrafo 15 sopra). Tuttavia, dato che, conformemente alla decisione di queste giurisdizioni, il richiedente pu? iniziare un’azione dinnanzi alle giurisdizioni civili per ottenere un risarcimento, la Corte stima che non c’? luogo di accordare una somma a titolo di danno materiale.
B. Danno morale
60. In risarcimento del danno morale, il richiedente chiede a titolo principale la somma di 50 000 EUR ed a titolo sussidiario la somma di 21 346,88 EUR.
61. Il Governo reitera i suoi argomenti (paragrafo 58 sopra).
62. La Corte ammette che il richiedente ha subito un danno morale -per fatto in particolare della frustrazione provocata dal rifiuto o l’omissione dell’amministrazione di procedere alla demolizione della costruzione controversa malgrado la decisione definitiva delle giurisdizioni penali-che non compensa sufficientemente la constatazione di violazione (vedere, tra altri, Antonetto, precitato, Dactylidi c. Grecia, no 52903/99, ? 58, 27 marzo 2003, e Fotopoulou, precitato). Deliberando in equit?, la Corte assegna al richiedente 5 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
63. Il richiedente sollecita il versamento di 81 500,10 EUR a titolo degli oneri e spese afferenti al procedimento dinnanzi alla Corte.
64. Il Governo considera che questa somma ? esorbitante e che il richiedente non ha prodotto prove a sostegno della sua richiesta.
65. La Corte ricorda la sua giurisprudenza costante secondo la quale il sussidio di oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si trovano stabilite nella loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, ? 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, ? 105, CEDH 2003-VIII).
66. La Corte ha appena concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, ammettendo cos? la tesi del richiedente. Se la Corte non dubita della necessit? degli oneri richiesti n? che siano stati impegnati effettivamente a questo titolo, trova per? eccessiva la parcella rivendicata per il procedimento a Strasburgo. Considera dal momento che c’? luogo di rimborsarne solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte assegna al richiedente 3 000 EUR al totale, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
D. Interessi moratori
67. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Respinge l’eccezione preliminare del Governo;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare separatamente la lagnanza tratta dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione,le seguente somme, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta:
i. 5 000 EUR, cinquemila euro, per danno morale,
ii. 3 000 EUR, tremila euro, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 24 maggio 2007, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Greffi?re collaboratrice Pr?sidente
SENTENZA PAUDICIO C. ITALIA
SENTENZA PAUDICIO C. ITALIA