Conclusioni: Eccezione preliminare respinta, Articolo 35-1 – Esaurimento delle vie di ricorso interni Termine di sei mesi,
Eccezione preliminare respinta, Articolo 34 – Vittima, Parzialmente inammissibile No-violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8-1 – Rispetto della vita privata,
GRANDE CAMERA
CAUSA PARRILLO C. ITALIA
, Richiesta no 46470/11,
SENTENZA
STRASBURGO
27 agosto 2015
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Parrillo c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunendosi in una Grande Camera composta di:
Dean Spielmann, presidente,
Josep Casadevall,
Guido Raimondi,
Marco Villiger,
Isabelle Berro,
Ineta Ziemele,
George Nicolaou,
Andr?s Saj?,
Ann Power-Forde,
Neboj?a Vuini?,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. Di Gaetano,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto di Albuquerque,
Helen Keller,
Faris Vehabovi,
Dmitry Dedov, giudici,
e di Johan Callewaert, cancelliere aggiunge della Grande Camera,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 18 giugno 2014 e 22 aprile 2015,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, dato:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 46470/11) diretta contro la Repubblica italiana e di cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra Adelina Parrillo (“il richiedente”), ha investito la Corte il 26 luglio 2011 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato dai Miei Nicol? Paoletti, Claudia Sartori e Natalia Paoletti, avvocati a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dai suoi co-agenti, la Sig.ra Paola Accardo ed il Sig. Gianluca Mauro Pellegrini.
3. Il richiedente adduceva in particolare che l’interdizione, decretata dall’articolo 13 della legge no 40 del 19 febbraio 2004, di dare alla ricerca scientifica degli embrioni concepiti da procreazione da un punto di vista medico assistita era incompatibile col suo diritto al rispetto della sua vita privata ed il suo diritto al rispetto dei suoi beni, protetti rispettivamente con l’articolo 8 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Si lamentava anche di una violazione della libert? di espressione garanzia con l’articolo 10 della Convenzione di cui la ricerca scientifica costituisce ai suoi occhi un aspetto fondamentale.
4. La richiesta ? stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento della Corte.
5. Il 28 maggio 2013, i motivi di appello derivati dell’articolo 8 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione sono stati comunicati al Governo e la richiesta ? stata dichiarata inammissibile per il surplus.
6. Il 28 gennaio 2014, una camera della seconda sezione composta di Lui ?Karaka?, presidentessa, Guido Raimondi, Peer Lorenzen, Dragoljub Popovi?, Andr?s Saj?, Neboj?a Vuini e Paulo Pinto di Albuquerque, giudici, cos? come di Stanley Naismith, cancelliere di sezione, si ? disfatta al profitto della Grande Camera, nessuna delle parti si essendo opposto non ci (articolo 30 della Convenzione ed articolo 72 dell’ordinamento).
7. La composizione della Grande Camera ? stata arrestata conformemente all’articolo 26 ?? 4 e 5 della Convenzione ed all’articolo 24 dell’ordinamento.
8. Tanto il richiedente che il Governo ha depositato un esposto sull’ammissibilit? e sul fondo della causa.
9. Il Centro europeo per la giustizia ed i diritti dell’uomo, l ‘ “ECLJ”), le associazioni “Movimento per la vita”, “Scienza e vita”, “Foro delle associazioni familiari”, “Luca Coscioni”, “Amica Cicogna Onlus”, “L’altra cicogna Onlus”, “Cerco bimbo”, “VOX-Osservatorio italiano sui Diritti”, “SIFES-Society of Fertility, Sterility and Riproduttivo Medicine” e “Cittadinanzattiva” cos? come quarantasei membri del Parlamento italiano si sono visti accordare l’autorizzazione di intervenire nel procedimento scritto, articolo 36 ? 2 della Convenzione ed articolo 44 ? 3 dell’ordinamento.
10. Un’udienza si ? svolta in pubblico al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 18 giugno 2014, articolo 59 ? 3 dell’ordinamento.
Sono comparsi:
-per il Governo
Sig.ra P. ACCARDO co-agente,
SIG. G. MAURO PELLEGRINI co-agente,
Sig.ra A. MORRESI, membro del Comitato nazionale
per il bio?thique e professore di chimica
fisica al Dipartimento di chimica,
biologia e biotecnologia dell’universit?
di Perugia consigliera,
Sig.ra D. FEHILY, ispettrice e consigliera tecnico
presso del Centro nazionale di trapianto
di Roma consigliera;
-per il richiedente
SIG. N. PAOLETTI;
Sig.ra C. SARTORI;
Sig.ra N. PAOLETTI, avvocati, consigli,
SIG. Sig. Di Luca, professore di biochimica e
direttore del Centro per la medicina
r?g?n?rative “Stefano Ferrari” di
l’universit? di Modena e Reggio Emilia, consigliare.
La Corte ha inteso nelle loro dichiarazioni la Sig.ra P. Accardo, la Sig.ra A. Morresi, il Sig. N. Paoletti, Sig. Sig. Di Luca e la Sig.ra C. Sartori, cos? come la Sig.ra P. Accardo, il Sig. G. Mauro Pellegrini, Sig. Sig. Di Luca, la Sig.ra N. Paoletti ed il Sig. N. Paoletti nelle loro risposte alle questioni poste dai giudici.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DI LO SPECIFICO
11. Il richiedente ? nato nel 1954 e ha risieduto a Roma.
12. Nel 2002, ebbe ricorso alle tecniche della procreazione da un punto di vista medico assistita, effettuando una fecondazione in vitro col suo compagno al Centro di medicina riproduttiva dell’European Hospital (“il centro”) di Roma. I cinque embrioni issus di questa fecondazione furono cryoconserv?s.
13. Prima che un insediamento non sia effettuato, il compagno del richiedente deced? il 12 novembre 2003 all’epoca di un attentato a Nasiriya (Iraq), mentre realizzava un servizio di guerra.
14. Avendo rinunciato ad avviarsi una gravidanza, il richiedente decise di dare i suoi embrioni alla ricerca scientifica per contribuire difficilmente al progresso del trattamento delle malattie curabili.
15. Secondo le informazione fornite all’epoca dell’udienza dinnanzi alla Grande Camera, il richiedente formul? oralmente presso parecchie domande di collocamento a disposizione dei suoi embrioni del centro in che questi erano conservati, in vano.
16. Con una lettera del 14 dicembre 2011, il richiedente chiese al direttore del centro di mettere a sua disposizione i cinque embrioni cryoconserv?s affinch? questi servono alla ricerca sugli unit? ceppi. Il direttore respinse questa domanda, indicando che questo genere di ricerche era vietato ed era sanzionato penalmente in Italia, in applicazione dell’articolo 13 della legge no 40 del 19 febbraio 2004 (“la legge no 40/2004”).
17. Gli embrioni in questione sono conservati nella banca criogenica del centro attualmente dove la fecondazione in vitro ? stata effettuata.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
A. La legge no 40 del 19 febbraio 2004, entrata in vigore il 10 marzo 2004 (“Norme in materia di fecondazione da un punto di vista medico assistita”)
Articolo 1-Finalit?
“1. Per ovviare ai problemi riproduttivi che derivano della sterilit? o dell’infertilit? umano, ? permesso di ricorrere alla procreazione da un punto di vista medico assistita nelle condizioni e secondo le modalit? previste dalla presente legge che garantisce i diritti di tutte le persone riguardate, ivi compreso quelli del motivo cos? concepito. “
Articolo 5-Condizioni di accesso
“(…) [soli] delle coppie [composti di persone] majeur[e]s, di sesso differente, mari?[e]s o conducendo una vita comune, in et? di procreare e viventi possono ricorrere alle tecniche della procreazione da un punto di vista medico assistita. “
Articolo 13-Sperimentazione sull’embrione umano
“1. Ogni sperimentazione sull’embrione umano ? vietata.
2. La ricerca clinica e sperimentale sull’embrione umano pu? essere autorizzata solamente se persegue esclusivamente delle finalit? terapeutiche e diagnostiche che tendono alla protezione della salute cos? come au sviluppo dell’embrione e se non esiste altri metodi.
(…)
4. La violazione dell’interdizione contemplata al capoverso 1 ? punita di una pena di due a sei anni di detenzione e di una multa di 50 000 a 150 000 euros. (…)
5. Tutto professionale della salute condannata per una violazione contemplata al presente articolo far? l’oggetto di una sospensione di esercizio professionale per una durata di uno a tre anni. “
Articolo 14-Limiti all’applicazione delle tecniche sull’embrione
“1. Il cryoconservation e la soppressione di embrioni sono vietate, senza danno delle disposizioni della legge no 194 del 22 maggio 1978 [norme sulla protezione sociale della maternit? e sull’interruzione volontario di gravidanza].
2. Le tecniche di produzione di embrioni non possono condurre alla creazione di un numero di embrioni superiori a quello rigorosamente necessario alla realizzazione di un insediamento unico e simultaneo, questo numero che non pu? essere in nessun caso superiore a tre.
3. Quando il trasferimento degli embrioni nell’utero ? con la forza impossibile per le cause maggiori grave e provato concernente lo stato di salute della moglie che non era prevedibili al momento della fecondazione, il cryoconservation degli embrioni ? autorizzato fino alla data del trasferimento che sar? effettuato appena possibile. “
18. Con una sentenza no 151 del 1 aprile 2009 (vedere sotto i paragrafi 29-31), la Corte costituzionale dichiar? incostituzionale la disposizione del secondo capoverso dell’articolo 14 della legge no 40/2004 secondo la quale le tecniche di produzione di embrioni non possono condurre alla creazione di un numero di embrioni superiori a quello rigorosamente necessario “alla realizzazione di un insediamento unico e simultaneo, questo numero che non pu? essere in nessun caso superiore a tre”. Giudic? incostituzionale il capoverso 3 dello stesso articolo al motivo che non contemplava che il trasferimento degli embrioni doveva essere effettuato senza recare danno alla salute della moglie.
B. Il parere del Comitato nazionale per il bio?thique concernente l’adozione per la nascita (“ADP”), 18 novembre 2005,
19. In seguito all’adozione della legge no 40/2004, il Comitato nazionale per il bio?thique si ? dedicato sulla questione della sorte degli embrioni cryoconserv?s in stato di abbandono, la legge che non contempla nessuna disposizione specifica a questo motivo, limitandosi a vietare implicitamente l’utilizzazione degli embrioni soprannumerari alle fini di ricerca scientifica.
20. A questo riguardo, il Comitato ha emesso un parere favorevole a l ‘ “adozione per la nascita”, pratico consistendo per una coppia o una moglie in adottare degli embrioni soprannumerari alle fini di insediamento e permettendo di utilizzare gli embrioni in questione in una prospettiva di vita e di realizzazione di un progetto familiare.
C. Il decreto del ministero della Salute del 11 aprile 2008 (“Note esplicative in materia di procreazione da un punto di vista medico assistita”)
“(…) Cryoconservation degli embrioni: Due categorie di embrioni sono suscettibili di essere oggetto di un cryoconservation: la prima ? quella degli embrioni che sono in attesa di un insediamento, ivi compreso quegli essendo stato in vigore oggetto di un cryoconservation prima dell’entrata della legge no 40 del 2004; la seconda ? quella degli embrioni di cui lo stato di abbandono ? stato certificato. “
D. Il rapporto finale della “Commissione di studio sugli embrioni” del 8 gennaio 2010
21. Con un decreto del 25 giugno 2009, il ministero della Salute istitu? una Commissione di studio sugli embrioni cryoconserv?s nei centri di procreazione da un punto di vista medico assistita. Il rapporto finale di questa commissione, adottata alla maggioranza il 8 gennaio 2010, esponga ci? che segue:
“L’interdizione legale di annullare gli embrioni deve essere compreso come significante che il cryoconservation non pu? essere interrotto che in due casi: quando si pu? impiantare l’embrione scongelato nell’utero della madre o di una moglie disposta ad accoglierlo, o quando ? possibile certificare ne scientificamente la morte naturale o la perdita definitiva di viabilit? in quanto organismo. Nello stato reale delle cognizioni [scientifici], non si pu? assicurarsi della viabilit? di un embrione che scongelandolo, situazione paradossale poich? un embrione scongelato non pu? essere recongel? e che morr? inevitabilmente se non ? immediatamente impiantato in utero. Di dove il prospettivo tutioriste di una possibile conservazione senza limite di tempo degli embrioni refrigerati. Sebbene ne sia, c’? luogo di notare che il progresso della ricerca scientifica permetter? di conoscere i criteri e le metodologie per diagnosticare la morte o a tutto il meno la perdita di viabilit? di embrioni cryoconserv?s: sar? cos? possibile sormontare il paradosso reale, inevitabile del punto di vista legale, di un cryoconservation che non potrebbe avere mai fine. Nell’attesa di questi risultati, [conviene riaffermare] che si pu? ignorare solamente espressamente l’articolo 14 della legge no 40 del 2004 vietato la soppressione di embrioni, ivi compreso quelli che ? cryoconserv?s. A ci? si aggiunge che, per ci? che ? della sorte degli embrioni soprannumerari, il legislatore della legge no 40 ha scelto la loro conservazione e non la loro distruzione, faceva cos? prevalere l’obiettivo del loro mantenimento in vita, anche quando estrae loro ? incerto. “
E. La Costituzione della Repubblica italiana
22. Gli articoli pertinenti della Costituzione si leggono cos?:
Articolo 9
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. (…) “
Articolo 32
“La Repubblica protegge la salute in quanto diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettivit?. (…) “
Articolo 117
“Il potere legislativo ? esercitato dallo stato e le Regioni nel rispetto della Costituzione, anche bene che le costrizioni che derivano dell’ordine giuridico comunitario e degli obblighi internazionali. (…) “
F. Le sentenze della Corte costituzionale i nostri 348 e 349 del 24 ottobre 2007
23. Queste sentenze rispondono alle questioni che la Corte di cassazione ed una corte territoriale avevano sollevato in quanto alla compatibilit? della decreto-legge no 333 del 11 luglio 1992 relativo ai criteri di calcolo delle indennit? di espropriazione con la Costituzione e con l’articolo 6 ? 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Tengono conto del sentenza Scordino c. Italia (no 1) ([GC], no 36813/97, CEDH 2006 V, resi dalla Grande Camera della Corte.
24. In queste sentenze, dopo avere ricordato l’obbligo per il legislatore di rispettare gli obblighi internazionali, articolo 117 della Costituzione, la Corte costituzionale ha definito il posto accordato alla Convenzione dei diritti dell’uomo nelle sorgenti del diritto interno, considerando che questa era una norma di posto intermedio tra la legge ordinaria e le Costituzioni. Inoltre, ha precisato che apparteneva al giudice del fondo di interpretare la norma interna in modo conforme alla Convenzione dei diritti dell’uomo ed alla giurisprudenza della Corte (vedere no 349 la sentenza) paragrafo 26, punto 6.2, sotto) e che, quando una tale interpretazione si rivelava impossibile o che questo aveva dei dubbi in quanto alla compatibilit? della norma interna con la Convenzione, era tenuto di sollevare una questione di costituzionalit? dinnanzi a lei.
25. I passaggi pertinenti della sentenza no 348 del 24 ottobre 2007 si leggono come segue:
“4.2. (…) ? necessario definire il posto ed il ruolo delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per determinare, alla luce di [l’articolo 117 della Costituzione], quale ? la loro incidenza sull’ordine giuridico italiano. (…)
4.3. [Difatti], cos? da un lato [queste norme] completano la protezione dei diritti fondamentali e contribuiscono cos? al collocamento in ?uvre dei valori e dei principi fondamentali protetti anche dalla Costituzione italiana, di un altro lato, restano formalmente delle semplici sorgenti di posto primario. (…)
Oggi, la Corte costituzionale ? chiamata dunque a chiarificare la questione normativa ed istituzionale [posta sopra] che ha dell’importiamo conseguenze pratiche per il lavoro quotidiano degli operatori del diritto. (…)
Il giudice ordinario non saprebbe decidere di allontanare una disposizione della legge ordinaria giudicata da lui incompatibile con una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perch? questa incompatibilit? presunta solleva una questione di costituzionalit? che cade sulla violazione eventuale del primo capoverso dell’articolo 117 della Costituzione e rilevando [a questo titolo] della competenza esclusiva del giudice delle leggi. (…)
4.5. (…) Il principio enunciato al primo capoverso dell’articolo 117 della Costituzione pu? diventare concretamente solamente operativo se “gli obblighi internazionali” costrittivi per i poteri legislativi dello stato e delle Regioni sono definiti debitamente. (…)
4.6. [Ora] rispetto agli altri trattati internazionali, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo presenta la particolarit? di avere istituito un organo giurisdizionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo, avendo competenza per interpretare le norme della Convenzione. Difatti, l’articolo 32 ? 1 [della Convenzione] contempla che “la competenza della Corte si dilunga a tutte le questioni concernente l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che gli saranno sottoposte nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47. .”
Dal momento che le norme giuridiche acquisiscono il loro senso, vivono, mediante l’interpretazione che ? data loro con gli operatori del diritto, al primo capo i giudici, deriva naturalmente dell’articolo 32 ? 1 della Convenzione che, firmando la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ratificandola, l’Italia si ? avviata in particolare, a titolo dei suoi obblighi internazionali, ad adattare la sua legislazione alle norme della Convenzione secondo la notificazione che assegna loro la Corte [europea dei diritti dell’uomo] che ? stata istituita nello scopo di interpretarli e di applicarli. Non si saprebbe parlare di una competenza giurisdizionale che si aggiungerebbe a quella degli organi giudiziali dello stato dunque, ma piuttosto di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo cos? a precisare in materia i loro obblighi internazionali.
4.7. Non bisogna dedurre ne che le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretate con la Corte di Strasburgo, hanno valore di norme costituzionali e che sfuggono a questo titolo al controllo di costituzionalit? esercitata dalla Corte costituzionale. ? di tanto pi? necessario delle norme in questione siano conformi alla Costituzione che completano dei principi costituzionali pure restante delle norme di posto infra-costituzionale. (…)
Dal momento che, come indicata le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo acquisiscono sopra, il loro senso mediante l’interpretazione che ? data loro con la Corte europea, il controllo di costituzionalit? deve cadere sulle norme prodotte da questa interpretazione, non su queste disposizioni considerate in loro stesse. Le decisioni della Corte di Strasburgo non sono peraltro, incondizionatamente costrittive alle fini del controllo di costituzionalit? delle leggi nazionali. Suddetto controllo deve sempre cercare di mettere in bilancia la costrizione che deriva da una parte degli obblighi internazionali imposti col primo capoverso dell’articolo 117 della Costituzione, e la protezione degli interessi che beneficiano di una garanzia costituzionale riconosciuta con altri articoli della Costituzione di altra parte. (…)
5. Risulta dei principi metodologici esposti sopra che, per procedere al controllo di costituzionalit? chiesta dalla corte di rinvio, conviene ricercare ha, se c’? una contraddizione che non pu? essere sormontata da via di interpretazione tra le disposizioni nazionali in causa e le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretate con la Corte europea e considerate come le sorgenti complementari del principio costituzionale enunciato al primo capoverso dell’articolo 117 della Costituzione, e b, se le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo supposto integrare questo principio e compresi secondo l’interpretazione che assegna loro la Corte [europea] sono compatibili con l’ordine costituzionale italiano. (…) “
26. Le parti pertinenti della sentenza no 349 del 24 ottobre 2007 sono riprodotte qui di seguito:
“6.2 [Il principio enunciato] al primo capoverso dell’articolo 117 della Costituzione [non implico] che le norme conclusioni di accordi internazionali devono essere considerate come avendo valore costituzionale perch? queste sono oggetto di una legge ordinaria di incorporazione, come questo ? il caso per le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il principio costituzionale sotto esame che obbliga il legislatore ordinario a rispettare queste norme, una disposizione nazionale che sarebbe incompatibile con una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo-e dunque coi “obblighi internazionali” menzionati al primo capoverso dell’articolo 117 della Costituzione-porterebbe in si attentato al principio costituzionale in questione. In definitiva, il primo capoverso dell’articolo 117 della Costituzione opera un rinvio alla norma convenzionale che si trova in causa in tale o tale caso che conferisce un senso, d? vita, ed un contenuto agli obblighi internazionali menzionati in modo prova generale cos? come au principio [costituzionale sottostante], al punto di essere qualificata generalmente di “norma interposta”, e che fa al suo turno l’oggetto di un controllo di compatibilit? con le norme della Costituzione, siccome lo preciseremo sotto.
Segue che appartiene al giudice ordinario di interpretare la norma interna conformemente alla disposizione internazionale. Quando uguale interpretazione ? impossibile o che i dubbi esistono in quanto alla compatibilit? della norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, il giudice ? tenuto di sollevare dinnanzi alla Corte costituzionale una questione di costituzionalit? allo sguardo del primo capoverso dell’articolo 117 della Costituzione.
Concernente la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, c’? luogo di tenere conto per il fatto che presenta una particolarit? rispetto agli altri accordi internazionali in ci? che supera la cornice di un semplice elenco di diritti ed obblighi reciproci degli Stati contraenti. Questi ultimi hanno istituito un sistema di protezione uniforme dei diritti fondamentali. L’applicazione e l’interpretazione di questo sistema di norme incombono evidentemente sul primo capo ai giudici degli Stati membri che sono i giudici di diritto comune della Convenzione. Ci? che ?, l’applicazione uniforme delle norme in questione ? garantita in ultima istanza dall’interpretazione centralizzata della Convenzione europea, compito assegnato alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo che ha l’ultima parola e di cui la competenza si dilunga a tutte le questioni concernente l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che gli saranno sottoposte nelle condizioni contemplate con [questa]”, articolo 32 ? 1 della Convenzione. (…)
La Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo hanno dei ruoli differenti in definitiva, sebbene mirano un’e l’altro a proteggere per il meglio i diritti fondamentali. L’interpretazione della Convenzione di Roma e del suo Protocolli cambio della competenza della Corte di Strasburgo, ci? che garantisce l’applicazione di un livello uniforme di protezione nell’insieme degli Stati membri.
In compenso, quando la Corte costituzionale ? investita della questione della costituzionalit? di una norma nazionale allo sguardo del primo capoverso dell’articolo 117 della Costituzione, [e che questa questione] porta su un’incompatibilit? con un’o parecchie norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che non pu? essere deciso da via di interpretazione, gli appartiene di ricercare se l’incompatibilit? in questione ? accertata e, [nell’affermativa], di verificare se le norme stesse della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretate con la Corte di Strasburgo, garantiscono una protezione dei diritti fondamentali a tutto meno equivalente a quell’offerta con la Costituzione italiana.
Non si tratta in fatto di giudicare dell’interpretazione che la Corte di Strasburgo d? a tale o tale norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ma di verificare se questa norma, come interpretata con la giurisdizione alla quale gli Stati membri hanno assegnato espressamente questa competenza, ? compatibile con le norme pertinenti della Costituzione. Cos? il dovere di garantire il rispetto degli obblighi internazionali imposti con la Costituzione ? egli correttamente messi in bilancia con la necessit? di evitare che questo dovere non reca offesa alla Costituzione lei stessa. “
G. La giurisprudenza della Corte costituzionale
1. L’ordinanza della Corte costituzionale no 396 del 24 ottobre 2006
27. Con questa ordinanza, la Corte costituzionale dichiar? inammissibile una questione di costituzionalit? sollevata relativamente dal tribunale di Cagliari all’articolo 13 di legge no 40/2004 che vieta il ricorso al diagnosi pr?implantatoire.
28. Per pronunciarsi cos?, la Corte costituzionale rilev? che il giudice di rinvio si era limitato a sollevare la questione della costituzionalit? del solo articolo 13 della legge no 40/2004 mentre, secondo il contenuto del rinvio, l’interdizione del diagnosi pr?implantatoire derivava anche di altre disposizioni della stessa legge, in particolare del capoverso 3 del suo articolo 14.
2. La sentenza della Corte costituzionale no 151 del 1 aprile 2009
29. Questa sentenza cade sulla costituzionalit? delle disposizioni dei capoversi 2 e 3 dell’articolo 14 della legge no 40/2004 che contempla, da una parte, la creazione di un numero limitato di embrioni, non superiore a tre, e l’obbligo di impiantarli simultaneamente e, altro parte, l’interdizione di cryoconserver gli embrioni soprannumerari.
30. La Corte costituzionale giudic? che i capoversi in questione erano incostituzionali perch? recavano danno alla salute delle mogli obbligandoli, da una parte, a subire parecchi cicli di stimolazione ovarica e, dell’altra parte, ad esporsisi ai rischi legati alle gravidanze molteplici a causa dell’interdizione dell’interruzione selettiva di gravidanza.
31. Nel testo della sentenza, nessuno riferimento ? fatto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che non era stata citata neanche dalle giurisdizioni, tribunale amministrativo regionale del Lazio e tribunale di Firenze che avevano sollevato la questione.
3. L’ordinanza della Corte costituzionale no 97 del 8 marzo 2010
32. Con questa ordinanza, la Corte costituzionale dichiar? inammissibile le questioni di costituzionalit? che il tribunale di Milano aveva sollevato dinnanzi a lei, queste essendo state trattate gi? nella sua sentenza no 151/2009.
4. L’ordinanza della Corte costituzionale no 150 del 22 maggio 2012
33. Con questa ordinanza che si riferiva al sentenza S.H. ed altri c. Austria ([GC], no 57813/00, CEDH 2011, la Corte costituzionale rinvi? dinnanzi al giudice del fondo me l’affaccendo che era stata portata dinnanzi a lei e che riguardava l’interdizione del ricorso al fecondazione h?t?rologue decretato dalla legge no 40/2004.
5. La sentenza della Corte costituzionale no 162 del 10 giugno 2014
34. Questa sentenza cade sulla costituzionalit? dell’interdizione assoluta di aderire al fecondazione h?t?rologue in caso di sterilit? o di infertilit? da un punto di vista medico provata, come prevista dalla legge no 40/2004.
35. Tre giurisdizioni di diritto comune avevano investito la Corte costituzionale della questione di sapere se la legge controversa era compatibile con gli articoli 2 (diritti inviolabili), 3, principio di uguaglianza, 29 (diritto della famiglia), 31 (obblighi dello stato per la protezione del diritto della famiglia) e 32, diritto alla salute, della Costituzione. Una di esse, il tribunale di Milano, aveva chiesto anche alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilit? della legge in questione con gli articoli 8 e 14 della Convenzione.
36. La Corte costituzionale giudic? incostituzionale le disposizioni legislative pertinenti.
37. Consider? in particolare che la scelta dei richiedenti all’istanza di diventare affini e della loro libert? rilevava di fondare una famiglia coi bambini di autodeterminazione concernente la sfera della loro vita privata e familiare e protetta in quanto tale con gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione. Precis? anche che quelli che erano raggiunti di infertilit? o di sterilit? totale erano titolari di un diritto alla protezione della loro salute (articolo 32 della Costituzione).
38. Stim? che se i diritti in questione potevano essere oggetto di limitazioni si ispirate dalle considerazioni ad ordine etico, queste limitazioni non potevano tradursisi in un’interdizione assoluta, salvo se si rivelasse impossibile di proteggere diversamente di altre libert? costituzionalmente garantite.
39. Per ci? che ? della compatibilit? delle disposizioni legislative in causa con gli articoli 8 e 14 della Convenzione, la Corte costituzionale si limit? ad osservare che le questioni ci relative erano coperte dai conclusioni alle quali era giunta sulla costituzionalit? delle disposizioni in questione (vedere sopra).
H. Le ordinanze dei tribunali nazionali in materia di accesso al diagnosi pr?implantatoire
1. L’ordinanza del tribunale di Cagliari del 22 settembre 2007
40. In questa ordinanza, il tribunale di Cagliari ricord? che i richiedenti avevano di introduce prima un procedimento in emergenza, nella cornice della quale una questione di costituzionalit? era stata sollevata. Aggiunse che questa questione era stata dichiarata poi inammissibile con un’ordinanza no 396 della Corte costituzionale resa il 24 ottobre 2006 (vedere sopra i paragrafi 27-28), e che questa ordinanza non aveva fornito nessuna indicazione in quanto all’interpretazione che conveniva dare al diritto interno alla luce della Costituzione dunque.
41. In quanto al procedimento civile introdotto dinnanzi a lui, rilev? che non esisteva, in dritto interno, di interdizione espressa di accesso al diagnosi pr?implantatoire, e che un’interpretazione della legge che conclude all’esistenza di una tale interdizione sarebbe stata contraria al diritto dei richiedenti di essere informati debitamente del trattamento medico che intendevano intraprendere.
42. Inoltre, not? che le interdizioni di ricorrere al diagnosi pr?implantatoire erano state introdotte ulteriormente in particolare da una norma di posto secondario, a sapere il decreto del ministero della Salute no 15165 del 21 luglio 2004, nella parte dove questo dispone che “[essi] esami dello stato di salute di embrioni creato in vitro, al senso dell’articolo 14, capoverso 5 [della legge no 40 del 2004], possono mirare solamente all’osservazione di questi-“dovr? essere di tipo osservazionale” -). Stim? che ci? era contrario al principio di legalit? cos? come alla “Convenzione di Oviedo” del Consiglio dell’Europa.
43. Rilev? infine che un’interpretazione della legge no 40/2004 che permette l’accesso al diagnosi pr?implantatoire era conforme al diritto alla salute riconosciuta alla madre. Perci?, autorizz? i richiedenti ad aderire al diagnosi pr?implantatoire.
2. L’ordinanza del tribunale di Firenze del 17 dicembre 2007
44. In questa ordinanza, il tribunale di Firenze si rifer? all’ordinanza del tribunale di Cagliari sopraccitato e dichiar? dividere l’interpretazione che questo aveva dato del diritto interno. Perci?, autorizz? i richiedenti ad aderire al diagnosi pr?implantatoire.
3. L’ordinanza del tribunale di Bologna del 29 giugno 2009
45. Con questa ordinanza, il tribunale di Bologna autorizz? i richiedenti ad aderire al diagnosi pr?implantatoire, indicando che questa pratica si conciliava con la protezione della salute della moglie riconosciuta dall’interpretazione che la Corte costituzionale aveva dato del diritto interno nella sua sentenza no 151 del 1 aprile 2009 (vedere sopra i paragrafi 29-31).
4. L’ordinanza del tribunale di Salerne del 9 gennaio 2010
46. In questa ordinanza, resa alla conclusione di un procedimento riferito ne, il tribunale di Salerne ricord? le novit? introdotte dal decreto del ministero della Salute no 31639 del 11 aprile 2008, a sapere lo fa che gli esami dello stato di salute di embrioni creato in vitro non erano limitati pi? all’osservazione di questi e che l’accesso alla procreazione assistita era autorizzato per le coppie di cui l’uomo era sessualmente portatore di malattie virali trasmissibili.
47. Ne dedusse che il diagnosi pr?implantatoire poteva essere considerato solamente come una delle tecniche di sorveglianza prenatale che mira a conoscere lo stato di salute dell’embrione.
48. Perci?, autorizz? la realizzazione di un diagnosi pr?implantatoire sull’embrione in vitro dei richiedenti.
5. L’ordinanza del tribunale di Cagliari del 9 novembre 2012
49. In questa ordinanza, il tribunale di Cagliari rinvi? alle considerazioni sviluppate nelle ordinanze sopraccitate. Inoltre, indic? che risultava delle sentenze i nostri 348 e 349 resi dalla Corte costituzionale il 24 ottobre 2007 che un’interpretazione della legge che mira a garantire l’accesso al diagnosi pr?implantatoire si conciliava con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, conto tenuto in particolare della sentenza resa dalla Corte di Strasburgo nella causa Costa e Pavan c. Italia (no 54270/10, 28 agosto 2012,).
6. L’ordinanza del tribunale di Roma del 15 gennaio 2014
50. Con questa ordinanza, il tribunale sollev? la questione della costituzionalit? degli articoli 1, capoversi 1 e 2, e 4, capoverso 1 della legge no 40/2004, disposizioni che vietano alle coppie non sterili e non sterili di avere ricorso alle tecniche della procreazione da un punto di vista medico assistita in vista di realizzare un diagnosi pr?implantatoire. Si mise anche sul terreno degli articoli 8 e 14 della Convenzione.
51. Pure tenendo conto della sentenza Costa e Pavan c. Italia, precitato, stim? che non si poteva procedere ad un’interpretazione estensiva della legge che enunciava espressamente che l’accesso alle tecniche di procreazione da un punto di vista medico assistita era riservato alle coppie sterili o sterili.
I. La questione della costituzionalit? dell’articolo 13 della legge no 40/2004 sollevato dal tribunale di Firenze
52. Con una decisione del 7 dicembre 2012, il tribunale di Firenze sollev? la questione della costituzionalit? dell’interdizione del dono di embrioni soprannumerari alla ricerca scientifica che deriva dell’articolo 13 della legge no 40/2004 allo sguardo degli articoli 9 e 32 della Costituzione che garantiscono rispettivamente la libert? della ricerca scientifica ed il diritto alla salute.
53. Il 19 marzo 2014, il presidente della Corte costituzionale ha rinviato l’esame di questa causa nell’attesa della decisione che la Grande Camera prender? sul richiesta Parrillo c. Italia no 46470/11.
III. DOCUMENTI DEL CONSIGLIO DI L’EUROPE
A. Raccomandazione 1046 (1986) dell’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa relativa all’utilizzazione di embrioni e f?tus umani alle fini diagnostiche, terapeutiche, scientifiche, industriali e commerciali
“(…) 6. [L’assemblea parlamentare] Cosciente di questo che [egli] progresso [della scienza e della tecnologia medica] ha reso particolarmente precario la condizione giuridica dell’embrione e del f?tus, e che il loro statuto giuridico non ? determinato con la legge attualmente;
7. Cosciente di ci? che non esiste di disposizioni adeguate che regolano o l’utilizzazione di embrioni e f?tus viventi morti;
8. Convinta di questo che, faccia al progresso scientifico che permette di intervenire fin dalla fecondazione sulla vita umana in sviluppo, ? urgente determinare il grado della sua protezione giuridica;
9. Tenendo conto del pluralismo delle opinioni che si esprimono sul piano etico a proposito dell’utilizzazione di embrioni o di f?tus, o dei loro tessuti, e dei conflitti di valori che provoca;
10. Considerando che l’embrione ed i f?tus uomini devono beneficiare in ogni circostanza del rispetto dovuto alla dignit? umana, e che l’utilizzazione dei loro prodotti e tessuti devono essere limitati in modo rigorosa e regolamentata in vista di fini puramente terapeutiche e non potendo essere raggiunte da altri mezzi; (…)
13. Sottolineando la necessit? di una cooperazione europea,
14. Raccomanda al Comitato dei Ministri:
A. di invitare i governi degli Stati membri:
(…)
ii. a limitare l’utilizzazione industriale degli embrioni e di f?tus umani, cos? come dei loro prodotti e tessuti, alle fini rigorosamente terapeutiche e non potendo essere raggiunte da altri mezzi, secondo i principi menzionati qui acclusi, ed a conformare il loro diritto a questi, o ad adottare delle regole conformi, queste regole dinnanzi a precisare in particolare le condizioni in che il prelevamento e l’utilizzazione in un scopo diagnostico o terapeutico possono essere effettuati;
iii. a vietare ogni creazione di embrioni umani con fecondazione in vitro alle fini di ricerca di loro vivente o dopo la loro morte;
iv. a vietare tutto ci? che si potrebbe definire come le manipolazioni o deviazioni non desiderabili di queste tecniche, entra altri:
(…)
– la ricerca su degli embrioni umani validi;
– la sperimentazione su degli embrioni viventi, validi o no “
B. Raccomandazione 1100 (1989) dell’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa sull’utilizzazione degli embrioni e f?tus umani nella ricerca scientifica
“(…) 7. Considerando che l’embrione umano, sebbene si sviluppa in fasi successive indicate con diverse denominazioni, manifesto anche una differenziazione progressiva del suo organismo e mantiene tuttavia in continuit? la sua identit? biologica e genetica,
8. Ricordando anche la necessit? di una cooperazione europea e di una regolamentazione larga che possibile che permettono di sormontare esclusivamente le contraddizioni, i rischi e l’inefficacia prevedibile di norme nazionali nelle tenute riguardate,
(…)
21. La creazione et/ou il mantenimento in vita intenzionale di embrioni o f?tus, in vitro o in utero, in un scopo di ricerca scientifica, per esempio per prelevare ne del materiale genetico, delle unit?, dei tessuti o degli organi, devono essere vietate. (…) “
54. I passaggi pertinenti dell’allegato a questa raccomandazione si leggono cos?:
“B. Su degli embrioni pr?implantatoires viventi: (…)
4. Conformemente alle Raccomandazioni 934 (1982) e 1046 (1986), le ricerche in vitro su degli embrioni validi devono essere autorizzate solamente:
-se si tratta di ricerche applicate di carattere diagnostico effettuato o alle fini preventive o terapeutiche;
-se non intervengono sul loro patrimonio genetico non patologico.
5. (…) le ricerche sugli embrioni viventi devono essere vietate, in particolare:
-se l’embrione ? valido;
-se c’? la possibilit? di utilizzare un modello animale;
-se questo non ? contemplato nella cornice di progetti debitamente presentati ed autorizzati con le autorit? sanitarie o scientifiche competenti o, con delegazione, con la commissione nazionale interdisciplinare riguardata,;
-se non rispettano i termini prescritti dalle autorit? suddette.
(…)
H. Don di elementi del materiale embrionale umano: (…)
20. Il dono di elementi del materiale embrionale umano deve essere autorizzato unicamente se ha per scopo la ricerca scientifica, alle fini diagnostiche, preventive o terapeutiche. La sua vendita sar? vietata.
21. La creazione et/ou il mantenimento in vita intenzionale di embrioni o f?tus, in vitro o in utero, in un scopo di ricerca scientifica, per esempio per prelevare ne del materiale genetico, delle unit?, dei tessuti o degli organi, devono essere vietate.
22. Il dono e l’utilizzazione di elementi del materiale embrionale umano devono essere permesse solamente se i riproduttori hanno dato liberamente e per iscritto il loro consenso preliminare.
23. Il dono di organi deve essere privato di ogni carattere mercantile. L’acquisto e la vendita di embrioni, di f?tus o dei loro componenti coi riproduttori o dei terzo, come la loro importazione o la loro esportazione, devono essere vietati anche.
24. Il dono e l’impiego di materiali embrionali uomini nella fabbricazione di armi biologiche pericolose ed exterminatrices devono essere vietati.
25. Per l’insieme della presente raccomandazione, con “validi” si intende gli embrioni che non presentano di caratteristiche biologiche suscettibili di impedire il loro sviluppo; di altra parte, la no-viabilit? degli embrioni e dei f?tus umani dovuto stato determinata esclusivamente dai criteri biologici obiettivi, fondati sulle difettosit? intrinseche dell’embrione. “
C. La Convenzione del Consiglio dell’Europa sui diritti dell’uomo ed il biom?decine (“Convenzione di Oviedo”) del 4 aprile 1997
Articolo 2-Primato dell’essere umano
“L’interesse ed il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della societ? o della scienza. “
Articolo 18-Ricerca sugli embrioni in vitro
“1. Quando la ricerca sugli embrioni in vitro ? ammessa dalla legge, questa garantisce una protezione adeguata dell’embrione.
2. La costituzione di embrioni umani alle fini di ricerca ? vietata. “
Articolo 27-Protezione pi? distesa
“Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione non saranno interpretate come limitando o recando offesa alla facolt? per ogni Parte di accordare una protezione pi? distesa al riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina che quella previsto dalla presente Convenzione. “
D. Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo, relativo alla ricerca biomedica del 25 gennaio 2005
Articolo 2-Campo di applicazione
“1. Il presente Protocollo si applica all’insieme delle attivit? di ricerca nella tenuta della salute che implica un intervento sull’essere umano.
2. Il Protocollo non si applica alla ricerca sugli embrioni in vitro. Si applica alla ricerca sui f?tus e gli embrioni in vivo.
(…) “
E. Il rapporto del gruppo di lavoro sulla protezione dell’embrione e dei f?tus uomini del Comitato direttivo per il bio?thique, reso pubblico il 19 giugno 2003-Conclusione
“Questo rapporto ha per scopo di presentare una visione di insieme delle posizioni reali in Europa sulla protezione dell’embrione umano in vitro e degli argomenti che li sottende.
Mostra un largo consenso sulla necessit? di una protezione dell’embrione in vitro. Tuttavia, la definizione dello statuto dell’embrione resta una tenuta dove si incontra delle differenze fondamentali che si fondano su degli argomenti forti. Queste divergenze sono, in un largo misuro, all’origine di queste incontrato sulle questioni che hanno fatto riferimento alla protezione dell’embrione in vitro.
Tuttavia, anche nella mancanza di accordo sullo statuto dell’embrione, la possibilit? di riesaminare certe questioni alla luce dei recenti sviluppi nella tenuta biomedica e nelle avanzate terapeutica potenziali, potrebbe essere prevista. In questo contesto, pure riconoscente e rispettando le scelte fondamentali dei differenti paesi, sembra possibile ed augurabile-allo sguardo della necessit? di proteggere l’embrione in vitro riconosciuto con tutti i paesi-di identificare degli approcci comuni per garantire delle condizioni adeguate di applicazione dei procedimenti che implicano la costituzione e l’utilizzazione di embrioni in vitro. Questo rapporto si crede un aiuto alla riflessione verso questo obiettivo. “
F. Risoluzione 1352 (2003) dell’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa concernente la ricerca sulle unit? ceppi umani
“(…) 3. Le unit? ceppi umani possono provenire da un numero crescente di tessuti e dei fluidi presenti nel corpo di esseri umani di ogni et?, e non solamente di sorgenti embrionali.
(…)
5. Il prelevamento di unit? ceppi embrionali implicano la distruzione di embrioni umani per il momento.
(…)
7. L’assemblea fa osservare che numero di stirpi di unit? ceppi embrionali umani suscettibili di servire alla ricerca scientifica sono gi? disponibili nel mondo.
(…)
10. La distruzione di esseri umani alle fini di ricerca ? contraria al diritto di ogni essere umano alla vita ed all’interdizione giuridica di ogni instrumentalisation dell’essere umano.
11. Perci?, l’assemblea invita gli Stati membri:
i. a favorire la ricerca sugli unit? ceppi purch? rispetta la vita degli esseri umani a tutti gli stadi del loro sviluppo;
ii. ad incoraggiare le tecniche scientifiche che non sono controverse dei punti di vista sociale ed etica per derivare un migliore partito dal pluripotence cellulare e di mettere a punto dei notizie metodi di medicina r?g?n?rative;
iii. a firmare ed a ratificare la Convenzione di Oviedo per rendere effettiva l’interdizione della costituzione di embrioni umani alle fini di ricerca;
iv. a promuovere dei programmi di ricerca fondamentale europea comune che cade sulle unit? ceppi adulti;
v. a garantire che, nei paesi dove delle tali ricerche sono ammesse, ogni ricerca su degli unit? ceppi che implicano la distruzione di embrioni umani ? autorizzata debitamente e vigilata con le istanze nazionali adeguate;
vi. a rispettare le decisioni dei paesi quando questi scelgono di non partecipare ai programmi internazionali di ricerca contraria ai valori etici consacrati dalla loro legislazione nazionale ed a non aspettarsi che questi paesi contribuiscono direttamente o indirettamente a queste ricerche;
vii. a privilegiare l’etica della ricerca piuttosto che gli aspetti puramente utilitari e finanzieri;
viii. a promuovere la creazione di strutture che permettono agli scienziati ed ai rappresentanti della societ? civile di esaminare differenti tipi di progetti di ricerca sulle unit? ceppi umani, in vista di aumentare la trasparenza e la responsabilit? democratica. “
G. Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla ricerca che utilizza del materiale biologico di origine umana, Rec (2006)4, adottati dal Comitato dei Ministri il 15 marzo 2006,
55. Questa raccomandazione che non si applica ai materiali biologici embrionali e f?taux, articolo 2 ? 3, ha per scopo di salvaguardare i diritti fondamentali delle persone di cui il materiale biologico potrebbe essere incluso in un progetto di ricerca dopo essere stato raccolto ed immagazzinato i, per un progetto di ricerca specifica anteriore all’adozione della raccomandazione, ii) per le ricerche future non specificate o iii, come materiale residuo inizialmente prelevato alle fini cliniche o m?dico-legali. Questa raccomandazione prevede, entra altri, a promuovere il collocamento in posto di codici delle domestiche pratiche da parte degli Stati membri ed a ridurre i rischi legati alle attivit? di ricerca concernente la vita privata delle persone al minimo. Fissa anche delle regole che regolano l’ottenimento e le collezioni di materiale biologico.
H. “L’etica nella scienza e la tecnologia”, Risoluzione 1934 (2013) dell’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa
“2. …) l’assemblea stima che una riflessione etica pi? concertata dovrebbe essere condotta ai livelli nazionali, suprar?gional e mondiale sugli obiettivi e gli usi della scienza e della tecnologia, sugli strumenti e metodi che adoperano, sulle loro possibili conseguenze ed effetti indiretti, e sul sistema globale di regole e di comportamenti in che si inseriscono.
3. L’assemblea considera che una struttura permanente di riflessione etica al livello mondiale permetterebbe di trattare le questioni etiche come un “bersaglio mobile”, al posto di fissare un “codice etico”, e di rimettere a piatto, in modo periodico, i concetti in vigore, anche pi? fondamentali, come la definizione di l ‘ “identit? umana” o della “dignit? umana.”
4 l’assemblea accoglie l’iniziativa dell’UNESCO che ha creato la Commissione mondiale di etica delle cognizioni scientifiche e delle tecnologie (COMEST) in vista di impegnare una riflessione etica permanento e di studiare le possibilit? di redigere e di rivedere periodicamente un insieme di principi etici fondamentali fondati sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Considera che il Consiglio dell’Europa dovrebbe contribuire a questo processo.
5. A questo riguardo, l’assemblea raccomanda al Segretario Generale del Consiglio dell’Europa di considerare la creazione di una struttura flessibile ed informale di riflessione etica, col verso di una cooperazione tra le commissioni competenti dell’assemblea ed i membri dei comitati di periti riguardati tra che il Comitato di bio?thique (DH-BIO), in vista di identificare le nuove poste etiche ed i principi etici fondamentali suscettibili di orientare l’azione politica e giuridico in Europa.
6. Per rinforzare la cornice europea comune di etica nella scienza e la tecnologia, l’assemblea raccomanda agli Stati membri che non l’hanno fatto ancora di firmare e di ratificare la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignit? dell’essere umano al riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo ed il biom?decine, Societ? no 164, “Convenzione di Oviedo”) ed i suoi protocolli, e di partecipare pienamente ai lavori del Comitato di bio?thique.
(…)
10. L’assemblea invita l’unione europea e l’UNESCO a cooperare col Consiglio dell’Europa per rinforzare la cornice europea comune di etica nella scienza e la tecnologia, e, a questa fine:
10.1. a creare delle piatto-forme europee e regionali che permettono di scambiare regolarmente delle esperienze e delle buone pratiche che coprono tutte le tenute della scienza e della tecnologia, utilizzando l’esperienza acquisita nella cornice della Conferenza europea dei comitati nazionali di etica (COMETH) lanciata dal Consiglio dell’Europa e, pi? recentemente, del Foro dei comitati nazionali di etica, Foro dei CNE, finanziati dalla Commissione europea, e delle riunioni del Comitato di bio?thique del Consiglio dell’Europa;
10.2. a redigere ed a rivedere periodicamente un insieme di principi etici fondamentali ad applicare in tutte le tenute della scienza e della tecnologia;
10.3. a proporre degli orientamenti supplementari per aiutare gli Stati membri ad armonizzare le regole etiche ed i procedimenti di seguito, appellandosi sugli effetti positivi delle esigenze etiche enunciate nella settima programma-cornice della Commissione europea per le azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico (2007-2013), 7 PC. “
IV. DIRITTO ED ELEMENTI PERTINENTI DI L’UNIONE EUROPEA
A. Groupe L’europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie (GEE) presso della Commissione europea
56. Messi in posto nel 1991 con la Commissione europea, il GEE ? un organismo indipendente composto di periti che hanno per missione di sottoporre dei pareri alla Commissione europea sulle questioni etiche legate alla scienza ed alle nuove tecnologie. Il GEE ha reso due pareri concernente l’utilizzazione di embrioni in vitro a fini di ricerca.
1. Parere no 12: Gli aspetti etici della ricerca che implica l’utilizzazione di embrioni umani nel contesto del V?me programma-quadrano di ricerca, 14 novembre 1998,
57. Questo parere ? stato pubblicato alla domanda della Commissione europea in seguito alla proposta del Parlamento europeo di escludere dei finanziamenti europei i progetti di ricerca che implica la distruzione di embrioni umani nella cornice della quinta programma-cornice. I suoi passaggi pertinenti si leggono come segue:
“(…) 2.6. (…) Nella cornice dei programmi di ricerca europea, la questione della ricerca sull’embrione umano deve essere considerata affatto tanta il di vista del rispetto dei principi etici fondamentali comuni a tutti gli Stati membri che tenendo conto della diversit? delle concezioni filosofiche ed etiche espresse attraverso le differenti pratici e regolamentazioni nazionali in vigore in questa tenuta. (…)
2.8. Alla luce dei principi e precisioni precedentemente menzionate, il Gruppo stima che ? conforme alla dimensione etica della quinta programma-cornice comunitaria di non escludere ha a priori dei finanziamenti comunitari le ricerche sull’embrione umano che sono oggetto di scelte etiche divergenti secondo i paesi. […]”
2. Parere no 15: Aspetti etici della ricerca sulle unit? ceppi umani e la loro utilizzazione, 14 novembre 2000,
58. I passaggi pertinenti di questo parere sono formulati cos?:
“2.3. Pluralismo ed etica europea
(…) Nel contesto del pluralismo europeo, appartiene ad ogni Stato membro di vietare o di autorizzare le ricerche sull’embrione. In questo ultimo caso, il rispetto della dignit? umana implica che il si r?glemente le ricerche sull’embrione e che si contempli delle garanzie contro il rischio di sperimentazione arbitraria e di instrumentalisation dell’embrione umano.
2.5. Accettabilit? etica della tenuta di ricerca riguardata
Il Gruppo nota che, in certi paesi, la ricerca sull’embrione ? vietata. In compenso, nei paesi dove ? autorizzata per migliorare il trattamento dell’infertilit?, si pu? trovare difficilmente un argomento ad invocare per un’estensione del campo di queste ricerche che mirano a mettere a punto dei nuovi trattamenti contro le malattie o lesioni gravi. Difatti come nel caso della ricerca sull’infertilit?, la ricerca sugli unit? ceppi mira ad alleggerire la sofferenza umana. In ogni caso, gli embrioni che hanno servito per i lavori di ricerca sono destinati ad essere distrutti. Di conseguenza, non c’? argomento per escludere il finanziamento di questo tipo di ricerche a titolo della programma-cornice di ricerca dell’unione europea se soddisfanno all’esigenze etica e legali definite in questo programma. “
B. Ordinamento no 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 concernente i medicinali di terapia innovativa e modificante la direttiva 2001/83/CE cos? come l’ordinamento (Questo, no 726/2004,)
“(7) importa che la regolamentazione dei medicinali di terapia innovativa al livello comunitario non rechi offesa alle decisioni prese dagli Stati membri concernente l’opportunit? di autorizzare l’utilizzazione di tale o tale tipo di unit? umane, per esempio le unit? ceppi embrionali, o di unit? animali. Conviene che non influenza neanche l’applicazione delle legislazioni nazionali che vietano o limitando la vendita, la distribuzione o l’utilizzazione di medicinali che contengono delle tali unit?, consistendo nelle tali unit? o issus di queste. “
C. La sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea del 18 ottobre 2011, C-34/10 Oliver Br?stle c. Greenpeace eV,
59. Con questa sentenza, resa su rinvio pregiudiziale della Corte federale di giustizia, Bundesgerichtshof, tedesca, la Corte di giustizia dell’unione europea si ? pronunciata sull’interpretazione a dare alla direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 relativo alla protezione giuridica degli invenzioni biotechnologiques.
60. La parte della direttiva in causa era quella che, temperante il principio secondo che l’utilizzazione di embrioni umani alle fini industriali o commerciali non ? brevettabile, precisa che questa esclusione non riguarda “le invenzioni che hanno un obiettivo terapeutico o diagnostico che si applica all’embrione umano e gli ? utili.”
61. La Corte di giustizia ha precisato che la direttiva controversa non mira a regolamentare l’utilizzazione di embrioni umani nella cornice di ricerche scientifiche: il suo oggetto si limita al brevetabilit? degli invenzioni biotechnologiques. Ha stimato poi che le invenzioni che implicano l’utilizzazione di embrioni umani restano escludeste di ogni brevetabilit? stesso quando possono rivendicarsi di una finalit? di ricerca scientifica, una tale finalit? non potendo, in materia di brevetti, essere distinta delle altre fini industriali e commerciali. La Corte di giustizia ha indicato nello stesso momento in cui le invenzioni che implicano un’utilizzazione alle fini terapeutiche o di diagnosi applicabile all’embrione umano ed utile a questo non sono riguardate da questa esclusione.
D. I finanziamenti dell’unione europea in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico
62. Dal 1984, l’unione europea espone dei fondi per la ricerca scientifica attraverso le programma-cornici che coprono dei periodi che si stendono su parecchi anni.
63. Le parti pertinenti della decisione no 1982/2006/CE relativo alla settima programma-cornice della Comunit? europea per le azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013) si leggono come segue:
Articolo 6-Principi etici
“1. Tutte le azioni di ricerca condotta a titolo della settima programma-cornice sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.
2. Le attivit? di seguente ricerca non fanno l’oggetto di un finanziamento a titolo della settima programma-cornice:
– le attivit? di ricerca che mira al clonage umano alle fini riproduttive;
– le attivit? di ricerca che mira a modificare il patrimonio genetico di esseri umani che potrebbero rendere questa alterazione ereditaria,
– le attivit? di ricerca che mira a creare unicamente degli embrioni umani alle fini di ricerca o per l’approvvigionamento in unit? ceppi, ivi compreso con trasferimento di nocciolo di unit? somatiche.
3. Le attivit? di ricerca sulle unit? ceppi umani, adulti o embrionali, possono essere finanziate al tempo stesso in funzione del contenuto della proposta scientifica e della cornice giuridico de(s, il ?tat(s, membre(s) int?ress?(s. (…) “
64. Le parti pertinenti dell’Ordinamento no 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 portando determinazione della programma-cornice per la ricerca e l’innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) si leggono cos?:
Articolo 19-Principi etici
“1. Tutte le attivit? di ricerca e di innovazione condotta a titolo di orizzonte 2020 rispettano i principi etici e le legislazioni nazionali, europee ed internazionali pertinenti, ivi compreso la carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, cos? come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed i suoi protocolli addizionali.
(…)
3. Sono esclusi di ogni finanziamento le tenute di seguente ricerca:
ha, le attivit? di ricerca in vista del clonage umano alle fini di riproduzione;
b, le attivit? di ricerca che mira a modificare il patrimonio genetico di esseri umani che potrebbero rendere questa alterazione ereditaria;
c, le attivit? di ricerca che mira a creare unicamente degli embrioni umani alle fini di ricerca o per l’approvvigionamento in unit? ceppi, in particolare con trasferimento nucleare di unit? somatiche.
4. Le attivit? di ricerca sulle unit? ceppi umani, adulti ed embrionali, possono essere finanziate al tempo stesso in funzione del contenuto della proposta scientifica e della cornice giuridica degli Stati membri interessati. Nessuno finanziamento ? accordato alle attivit? di ricerca interdette nell’insieme degli Stati membri. Nessuna attivit? ? finanziata in un Stato membro dove questo tipo di attivit? ? vietato.
(…) “
E. La Comunicazione della Commissione europea relativa per iniziativa cittadina europea “Uno di noi” COM(2014, 355 finali (Bruxelles, 28 maggio 2014,
65. Il 10 aprile 2014, l’iniziativa cittadina “Uno di noi” aveva proposto delle modifiche legislative che tendono ad escludere dei finanziamenti europei i progetti scientifici che implicano la distruzione di embrioni umani.
66. Nella sua comunicazione del 28 maggio 2014, la Commissione europea ha considerato che non poteva fare diritto a questa domanda al motivo che la sua proposta di finanziamento dei progetti in questione teneva conto di considerazioni etiche, dei vantaggi potenziali per la salute e del sostegno dell’unione alla ricerca sugli unit? ceppi.
V. ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE
A. Il rapporto del Comitato internazionale di bio?thique dell’UNESCO (CIB) sugli aspetti etici delle ricerche sulle unit? embrionali, 6 aprile 2001,
67. Le parti pertinenti dei conclusioni di questo rapporto si leggono come segue:
“A. Il CIB riconosce che le ricerche sulle unit? ceppi embrionali umani sono una questione sulla quale ? augurabile che un dibattito si avvia al livello nazionale per determinare quale posizione deve essere adottata a proposito di queste ricerche, anche se questa posizione mira a ci? che non siano condotte. Raccomanda che i dibattimenti si imbarcano nelle istanze nazionali adeguate, permettendo l’espressione di una pluralit? di opinioni, in vista, in tutta la misura del possibile, di giungere ad un consenso che fissa i limiti di ci? che ? accettabile in questo campo nuovo ed importando della ricerca terapeutica.
Un processo permanente di educazione e di informazione in questa tenuta dovrebbe instaurare si. Gli Stati dovrebbero prendere le misure adeguate per iniziare un dialogo continuo in seno alla societ? sulle questioni etiche sollevate da queste ricerche, associando tutti i protagonisti riguardati.
B. qualunque sia il tipo di ricerche autorizzate concernente l’embrione, delle misure dovrebbero essere prese per garantire che queste ricerche sono condotte in una cornice legislativa o regolamentare che accorderebbe il peso necessario alle considerazioni etiche e fisserebbero dei principi direttivi adeguati. Se ha intenzione di autorizzare che i doni di embrioni soprannumerari allo stadio pr?implantatoire, proveniente di trattamenti di FIV, siano acconsentiti per le ricerche sulle unit? ceppi embrionali alle fini terapeutiche, un’attenzione particolare sar? accordata alla dignit? ed ai diritti dei due genitori datori. ? essenziale dunque che il dono non abbia luogo che dopo che i datori sono stati informati pienamente delle implicazioni di queste ricerche e hanno dato il loro consenso preliminare, libero ed illuminato. Le finalit? di questo tipo di ricerche ed il modo da cui sono condotte dovrebbero essere oggetto di una valutazione coi comitati di etica adeguata che dovrebbero essere indipendenti dei ricercatori riguardati. In questo processo, bisognerebbe contemplare una valutazione ha posteriori di queste ricerche. (…) “
B. Il sentenza Murillo ed altri c. Costa Rica della Corte interamericana dei diritti dell’uomo, 28 novembre 2012,
68. In questa causa, la Corte interamericana si ? pronunciata sull’interdizione di effettuare delle fecondazioni in vitro in Costa Rica. Ha stimato, entra altri, che l’embrione non poteva essere considerato come una “persona” al senso dell’articolo 4 ? 1 della Convenzione americana relativa ai diritti dell’uomo che protegge il diritto alla vita, la “concezione” che non ha luogo che a partire da dal momento in cui l’embrione ? impiantato nell’utero.
VI. ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO
69. Secondo le informazione di cui la Corte dispone sulla legislazione di quaranta Stati membri in materia di utilizzazione di embrioni umani alle fini di ricerca scientifica, tre paesi, il Belgio, la Svezia ed il Regno Unito, autorizzano anche bene la ricerca scientifica su degli embrioni umani che la creazione dei tali embrioni alle fini di ricerca.
70. La creazione di embrioni per la ricerca scientifica ? vietata in quattordici paesi. La ricerca sugli embrioni soprannumerari ? permessa tuttavia, ci generalmente, sotto certe condizioni.
71. Come l’Italia, tre Stati membri, la Slovacchia, la Germania e l’Austria, vietano in particolare in principio le ricerche scientifiche sugli embrioni, autorizzandoli solamente nei casi molto ristretti, quando mirano alla protezione della salute dell’embrione o quando sono condotte su delle stirpi cellulari che provengono dall’estero.
72. In Slovacchia, le ricerche su degli embrioni sono vietate rigorosamente, salvo queste a carattere terapeutico che mira a portare un utile in termini di salute alle persone che partecipano direttamente.
73. In Germania, l’importazione e l’utilizzazione di unit? embrionali alle fini di ricerca sono in principio interdette con la legge. Sono autorizzate solamente in via eccezionale, sotto le rigorose condizioni.
74. In quanto all