Conclusioni: Parzialmente inammissibile No-violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8-1 – Rispetto della vita privata,
GRANDE CAMERA
CAUSA PARADISO E CAMPANELLI C. ITALIA
( Richiesta no 25358/12)
SENTENZA
STRASBURGO
24 gennaio 2017
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Paradiso e Campanelli c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunendosi in una Grande Camera composta di:
Luccica L?pez Guerra, presidente,
Guido Raimondi,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Angelika Nu?berger,
Vincent A. Di Gaetano,
Khanlar Hajiyev,
Ledi Bianku,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto di Albuquerque,
Andr? Potocki,
Paul Lemmens,
Helena J?derblom,
Krzysztof Wojtyczek,
Valeriu Grico?,
Dmitry Dedov,
Yonko Grozev,
S?ofra O’Leary, giudici,
e di Roderick Liddell, cancelliere,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 dicembre 2015 e 2 novembre 2016,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, dato:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 25358/12) diretta contro la Repubblica italiana e di cui due cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 27 aprile 2012 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono stati rappresentati da OMISSIS, avvocato a Parigi. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo coagente, la Sig.ra P. Accardo.
3. I richiedenti adducevano in particolare che le misure adottate dalle autorit? nazionali al riguardo del bambino T.C. erano incompatibili col loro diritto alla vita privata e familiare protetta con l’articolo 8 della Convenzione.
4. La richiesta ? stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento. Il 27 gennaio 2015, una camera di suddetta sezione composta di Lui ?Karaka?, presidentessa, Guido Raimondi, Andr?s Saj?, Neboj?a Vuini, ?Helen Keller, Egidijus Kris, ?Robert Spano, giudici, cos? come di Stanley Naismith, cancelliere di sezione, ha dichiarato la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello sollevato dai richiedenti nel loro nome sotto l’angolo dell’articolo 8 della Convenzione concernente le misure adottate al riguardo del bambino T.C. ed inammissibile per il surplus, e ha concluso, con cinque voci contro due, alla violazione dell’articolo 8. Alla sentenza era unita il testo dell’opinione parte dissidente comune ai giudici Raimondi e Spano. Il 27 aprile 2015, il Governo ha sollecitato il rinvio della causa dinnanzi alla Grande Camera a titolo dell’articolo 43 della Convenzione. Il 1 giugno 2015, il collegio della Grande Camera ha fatto diritto a questa domanda.
5. La composizione della Grande Camera ? stata arrestata conformemente agli articoli 26 ?? 4 e 5 della Convenzione e 24 dell’ordinamento.
6. Tanto i richiedenti che il Governo ha depositato delle osservazioni scritte complementari, articolo 59 ? 1 dell’ordinamento.
7. Un’udienza si ? svolta in pubblico al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 9 dicembre 2015, articolo 59 ? 3 dell’ordinamento.
Sono comparsi:
OMISSIS
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. I richiedenti-una coppia sposata-sono nati rispettivamente in 1967 e 1955 e risiedono a Colletorto.
A. L’arrivo del bambino in Italia
9. Dopo avere tentato di avere un bambino e dopo avere avuto ricorso in vano alle tecniche di procreazione da un punto di vista medico assistita, i richiedenti si proporsi di diventare affini adottivi.
10. Il 7 dicembre 2006, ottennero il consenso del tribunale per minore di Campobasso per adottare qui di seguito un bambino estero al senso della legge no 184 di 1983, intitolati “Diritto del bambino ad una famiglia”, “la legge sull’adozione”), sotto riserva che l’et? del bambino fosse compatibile coi limiti previsti dalla legge, paragrafo 63 sotto. I richiedenti dichiarano essere restati in vano nell’attesa di un bambino ad adottare.
11. In seguito, decisero di ricorrere di nuovo alle tecniche di procreazione assistita e di fare appello ad una madre portatrice in Russia. Si misero in contatto a questa fine con una clinica situata a Mosca. Il richiedente afferma essere resa si a Mosca ed avere trasportato dall’Italia e depositato alla clinica egli liquido seminale del richiedente debitamente conservato.
Una madre portatrice fu trovata ed i richiedenti conclusero una convenzione di gestazione per altrui col societ? Rosjurconsulting. Il 19 maggio 2010, due embrioni furono impiantati nell’utero della madre portatrice il 19 giugno 2010 dopo una fecondazione in vitro riuscita.
12. Il 16 febbraio 2011, la clinica russa attest? che il liquido seminale del richiedente era stato utilizzato per gli embrioni ad impiantare nell’utero della madre portatrice.
13. Il richiedente and? a Mosca il 26 febbraio 2011, la clinica avendo annunciato la nascita del bambino per la fine del mese.
14. Il bambino nacque a Mosca il 27 febbraio 2011. Alla stessa data, la madre portatrice diede il suo consenso scrive affinch? il bambino sia registrato come il figlio dei richiedenti. La sua dichiarazione scritta datata dello stesso giorno, letto a voce alta all’ospedale in presenza del suo medico, del medico-capo e del capo di divisione dell’ospedale, ? formulata cos? (traduzione francese della versione originale russa):
“Io sottoscritta ha messo al mondo un ragazzo alla clinica maternit? di Mosca. I genitori del bambino sono una coppia sposata di italiani, Giovanni Campanelli, nato il e Donatina Paradiso, nato egli che ha dichiarato volere impiantare per iscritto i loro embrioni nel mio utero.
Sulla base di ci? che precede e conformemente al capoverso 5 del paragrafo 16 della legge federale sullo stato civile ed al capoverso 4 del paragrafo 51 del codice della famiglia, do il mio consenso affinch? la coppia sia iscritta sopra sull’atto e sul certificato di nascita in quanto genitori del bambino di cui ho assistito durante il parto. (…) “
15. Nei giorni che seguirono la nascita del bambino, il richiedente si install? con lui in un appartamento a Mosca che aveva affittato in anticipo. Il richiedente, restato in Italia, pot? comunicare regolarmente con lei con l’internet.
16. Il 10 marzo 2011, i richiedenti furono registrati in quanto genitori del neonato con l’ufficio di stato civile di Mosca. Il certificato di nascita russa che indicava che i richiedenti erano i genitori del bambino, fu apostill? conformemente alle disposizioni della Convenzione di L’Aia del 5 ottobre 1961 annullando l’esigenza della legalizzazione degli atti pubblici esteri.
17. Il 29 aprile 2011, il richiedente, munito del certificato di nascita, and? al consolato dall’Italia a Mosca in vista di ottenere le carte che gli permettono di ritornare in Italia col bambino. Il consolato dell’Italia rilasci? i documenti che permettono a questo ultimo di partire in Italia col richiedente.
18. Il 30 aprile 2011, il richiedente ed il bambino arrivarono in Italia.
19. Con una nota del 2 maggio 2011-che non ? versata alla pratica-il consolato dell’Italia a Mosca fece sapere al tribunale dei minore di Campobasso, al ministero delle Cause estere, alla prefettura ed alla citt? di Colletorto che la pratica relativa alla nascita del bambino conteneva dei dati falsi.
20. Alcuni giorni pi? tardi, il richiedente chiese alla municipalit? di Colletorto la registrazione del certificato di nascita.
B. La reazione delle autorit? italiane
21. Il 5 maggio 2011, la procura apr? un procedimento penale contro i richiedenti, sospettati d ‘ “alterazione di stato civile” al senso dell’articolo 567 del codice penale, d ‘ “uso di falso” al senso dell’articolo 489 del codice penale, cos? come del reato contemplato sotto all’articolo 72 della legge sull’adozione, al motivo che avevano portato il bambino in Italia senza rispettare il procedimento previsto dalle disposizioni sull’adozione internazionale che figura in questa legge, paragrafo 67.
22. Parallelamente, il 5 maggio 2011, il ministero pubblico presso il tribunale per minore di Campobasso chiese l’apertura di un procedimento di adottabilit? affinch? il bambino possa essere proposto all’adozione, stimando che il bambino doveva essere considerato in stato di abbandono al senso della legge. Lo stesso giorno, il tribunale per minore nomin? un curatore speciale (curatore speciale) ed apr? un procedimento di adottabilit?.
23. Il 16 maggio 2011, il tribunale per minore mise il bambino sotto curatela alla domanda del procuratore della Repubblica. Il curatore del bambino chiese al tribunale di sospendere l’autorit? parentale dei richiedenti, in applicazione dell’articolo 10 ? 3 della legge sull’adozione.
24. I richiedenti opposero alle misure concernente il bambino.
25. Il 10 maggio 2011, i richiedenti riceverono alla domanda del tribunale per minore, il 12 maggio 2011, la visita di una squadra di assistenti sociali. Risulta del rapporto redatto da queste e datato del 18 maggio 2011 che i richiedenti erano stimati ed erano rispettati dai loro concittadini, che godevano di un livello di redditi comodi e vivevano in una bella casa. Secondo il rapporto, il bambino era in perfetta salute ed il suo benessere era manifesto perch? era preso incaricato in modo ottimale coi richiedenti.
26. Il 25 maggio 2011, il richiedente, assistita del suo avvocato, fu interrogato dai carabinieri di Larino. L’interessata dichiar? che si era resa in Russia, unica, in settembre 2008, col liquido seminale di suo marito. Afferm? avere sottoscritto un contratto col societ? Rosjurconsulting che si sarebbe avviato a trovare portatrice disposta una madre ad accogliere nel suo utero il materiale genetico del richiedente e di suo sposo, col verso del clinico Vitanova di Mosca. Il richiedente spieg? che questa pratica era perfettamente legale in Russia e gli aveva permesso di ottenere un certificato di nascita che menziona i richiedenti come genitori. In juin/juillet 2010, il richiedente sarebbe stato contattato dalla societ? russa al motivo che una madre portatrice era stata trovata ed avrebbe dato il suo accordo per l’intervento.
27. Il 27 giugno 2011, i richiedenti furono sentiti col tribunale per minore. Il richiedente dichiar? che dopo otto tentativi infruttuosi di fecondazione in vitro che avevano messo in pericolo la sua salute, si era rivolta alla clinica russa perch? era possibile in Russia utilizzare gli ovuli di una datrice che erano impiantati poi nel ventre della madre portatrice.
28. Il 7 luglio 2011, il tribunale ordin? di procedere ad un test DNA per stabilire se il richiedente era il padre biologico del bambino.
29. Il 11 luglio 2011, il ministro degli Interni chiese all’ufficio di stato civile di rifiutare la registrazione dell’atto di nascita.
30. Il 1 agosto 2011, il richiedente ed il bambino si sottoporsi ad un test DNA. Il risultato di questo test mostr? che non c’era legame genetico tra essi.
31. In seguito al risultato di questo test, i richiedenti chiesero delle spiegazioni alla clinica russa. Alcuno mese pi? tardi, con una lettera del 20 marzo 2012, la direzione della clinica espresse loro la sua sorpresa in quanto ai risultati del test DNA. Secondo lei, c’era stata un’inchiesta interna perch? c’era stato evidentemente un errore, ma il responsabile di questo errore non era potuto essere identificato perch? c’era stato nell’intervallo dei licenziamenti e dei nuovi reclutamenti.
32. Il 4 agosto 2011, l’ufficio di stato civile della municipalit? di Colletorto rifiut? la registrazione del certificato di nascita. I richiedenti introdussero un ricorso contro questo rifiuto dinnanzi al tribunale di Larino. Il seguito del procedimento ? esposto sotto ai paragrafi 46-48.
33. Il ministero pubblico chiese al tribunale di Larino di dare una nuova identit? al bambino e di rilasciare un nuovo certificato di nascita.
C. Il seguito del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni per minore
1. La decisione del tribunale per minore del 20 ottobre 2011
34. Nella cornice del procedimento di adottabilit? pendente dinnanzi al tribunale per minore, paragrafo 22 sopra, i richiedenti chiesero ad una psicologa, la Sig.ra I., di condurre una perizia sul benessere del bambino. Risulta della nota redatta il 22 settembre 2011 dalla Sig.ra I., dopo quattro incontri tra questa ed i bambini, che i richiedenti-attenti ai bisogni di questo ultimo-avevano sviluppato una relazione affettiva intensa con lui. Il rapporto indicava che i nonni ed il resto della famiglia cingevano anche il bambino di affetto, e che questo era sano, vivo, reattivo. La Sig.ra I. ne concludeva che i richiedenti erano dei genitori idonei per il bambino, al tempo stesso del punto di vista psicologica e del punto di vista della loro capacit? ad educare ed a formare. Aggiungeva che le eventuali misure di allontanamento avrebbero avuto delle conseguenze devastatrici per il bambino, spiegando che questo ultimo attraverserebbe una fase depressiva dovuta in abbandono ed alla perdita di persone fondamentali nella sua vita. Per lei, ci? poteva provocare delle somatizzazioni e poteva compromettere la sviluppo psycho-fisica del bambino e, a lungo termine, dei sintomi di una patologia psicotica potevano apparire.
35. I richiedenti chiesero a ci? che il bambino sia posto a casa essi in vista di adottarlo all’occorrenza.
36. Con una decisione immediatamente esecutivo del 20 ottobre 2011, il tribunale per minore di Campobasso ordin? l’allontanamento del bambino dei richiedenti, la sua presa incaricata coi servizi sociali ed il suo collocamento in focolare, sistem? famiglia.
37. I passaggi pertinenti della decisione del tribunale per minore si leggono cos?:
“(…)
Risulta delle dichiarazioni degli sposi Campanelli che la Sig.ra Paradiso si ? reso in Russia col liquido seminale di suo marito in un recipiente contemplato a questo effetto e ha sottoscritto laggi? un accordo col societ? Rosjurconsulting. La Sig.ra Paradiso ha rimesso poi il liquido seminale di suo marito alla clinica prevista da suddetto accordo. Uno o parecchi ovuli di una donatrice, ignota, sono stati fecondati in vitro con questo liquido seminale, poi impiantati in un’altra moglie di cui l’identit? ? conosciuta che ha messo al mondo il minore in questione il 27 febbraio 2011. In compenso, il Sig. Campanelli e la Sig.ra Paradiso hanno versato un’importante somma di denaro. La Sig.ra Paradiso ha precisato che la moglie che ha partorito il minore ha rinunciato ai suoi diritti su questo ultimo e ha dato il suo consenso affinch? l’atto di nascita, redatta in Russia, menzioni che il bambino era quello del Sig. Campanelli e la Sig.ra Paradiso, una copia del consenso illuminato dato il 27 febbraio 2011 con la moglie avendo dato nascita al minore ? stata depositata nella cornice della presente istanza.
Una perizia ? stata ordinata poi per stabilire se il minore era il figlio biologico di Giovanni Campanelli. Nel suo rapporto, depositato nella cornice della presente istanza, l’esperta, [L.S], ha concluso che i risultati ottenuti all’epoca del typage del DNA di Giovanni Campanelli e di quello del minore [T.C] conducono ad escludere la paternit? biologica di Giovanni Campanelli al riguardo del minore.
All’epoca dell’udienza tenuta questo giorno, il Sig. Campanelli e la Sig.ra Paradiso si sono riferiti alle dichiarazioni gi? fatte e la Sig.ra Paradiso ha ripetuto avere portato in Russia egli liquido seminale di suo marito affinch? sia utilizzato alle fini della fecondazione prevista.
I conclusioni della perizia non sono stati contestati tuttavia.
Al termine dell’udienza, il ministero pubblico ha chiesto che le domande degli sposi Campanelli siano respinte, che il minore sia posto a casa i terzo e che un tutore provvisorio sia nominato per questo ultimo. Il curatore speciale del minore ha chiesto che il minore sia posto conformemente all’articolo 2 della legge no 184/1983 e che un tutore gli ? designato. Il Sig. Campanelli e la Sig.ra Paradiso hanno chiesto, a titolo principale, al tribunale di ordinare che il minore fosse posto a casa essi in vista di un’adozione ulteriore temporaneamente; a titolo accessorio, hanno sollecitato la sospensione del presente procedimento nell’attesa della qualifica penale dei fatti, cos? come la sospensione del procedimento penale suddetto aperto contro essi e del procedimento impegnato per contestare il rifiuto di trascrivere l’atto di nascita del minore dinnanzi alla corte di appello di Campobasso; a titolo ancora pi? accessorio, hanno chiesto la sospensione del presente procedimento a titolo dell’articolo 14 della legge no 184/1993 in vista di un eventuale rimpatrio del minore in Russia o, in caso di rifiuto, di un collocamento del minore presso di essi a titolo dell’articolo 2 della legge precitata.
Ci? che ?, il tribunale osserva che le dichiarazioni del Sig. Campanelli e della Sig.ra Paradiso in quanto alla rimessa in Russia del materiale genetico di Giovanni Campanelli non sono confermate da nessuno elemento di prova. ?, in compenso, dimostrato che il minore [T.C] non ? il figlio biologico n? di Donatina Paradiso n?, allo visto dei risultati della perizia, di Giovanni Campanelli. Nello stato, la sola certezza riguarda l’identit? della moglie che ha partorito il bambino. Non c’? dato di conoscere i genitori biologici di questo ultimo, a sapere l’uomo e la moglie che hanno fornito i gameti.
Allo visto di questi elementi, il presente caso di specifico non pu? essere qualificato di maternit? detta surrogata di tipo gestationnel nella quale la madre surrogata che ha partorito il bambino non ha nessuno legame genetico con questo poich? la fecondazione ? stata fatta con gli ovuli di una terza moglie. In realt?, per potere parlare di maternit? surrogata di tipo gestationnel o tradizionale, la madre sostituita mette a disposizione i suoi propri ovuli, ? necessario che ci sia un legame biologico del bambino con almeno uno dei genitori di intenzione, nello specifico il Sig. Campanelli e la Sig.ra Paradiso, legame biologico che, siccome l’abbiamo visto, non esistere. “
Per il tribunale, i richiedenti si erano messi di conseguenza in una situazione illegale:
“Ne deriva che il Sig. Campanelli e la Sig.ra Paradiso si sono messi in una situazione illegale poich? hanno fatto entrare un bambino in Italia facendo credere che si trattava di loro figlio, ci? che costituisce una violazione manifesta delle disposizioni del nostro ordine giuridico, legge no 184 del 4 maggio 1983 che regolano l’adozione internazionale dei minore. Al di l? degli aspetti penali che potrebbero entrare in fila di conto nello specifico, violazione dell’articolo 72, capoverso 2, della legge no 184/1983 di cui la valutazione non incombe sul presente tribunale, conviene rilevare che l’accordo concluso dalla Sig.ra Paradiso col societ? Rosjurconsulting riveste le caratteristiche dell’illegalit? poich?, tenuto conto dei termini dell’accordo (rimessa del materiale genetico del Sig. Campanelli in vista della fecondazione degli ovuli di un’altra moglie), ? contrario all’interdizione di ricorrere alle tecniche di procreazione da un punto di vista medico assistita (P.M.A) di tipo h?t?rologue, previsto dall’articolo 4 della legge no 40 del 19 febbraio 2004.
Ad ogni modo, conviene rilevare che, sebbene in possesso di un consenso all’adozione internazionale accordata con ordinanza resa il 7 dicembre 2006 dal presente tribunale, il Sig. Campanelli e la Sig.ra Paradiso hanno aggirato intenzionalmente, siccome l’abbiamo detto, le disposizioni della legge no 184/1983 in ci? che contemplano non solo l’obbligo per le persone che desiderano adottare di rivolgersi ad un organismo gradito (articolo 31), ma anche l’intervento della commissione per le adozioni internazionali (articolo 38 che ? il solo organismo competente per autorizzare l’entrata e la residenza permanente del minore estero in Italia (articolo 32)). “
Il tribunale stim? che bisognava dunque innanzitutto mettere un termine a questa situazione di illegalit?:
“Bisogna dunque innanzitutto mettere un termine a questa situazione illegale di cui il mantenimento avrebbe valore di ratifica di una condotta illegale messa in ?uvre con una violazione flagrante delle disposizioni del nostro ordine giuridico.
Pertanto, ? necessario allontanare il minore dagli sposi Campanelli e di porrlo in una struttura adeguata nell’attesa di trovare, rapidamente possibile, una coppia appropriata al quale affidarlo. Questo compito sar? citato ai servizi sociali del comune di Colletorto affinch? identificano la struttura appropriata e pongono il minore al quale la legislazione italiana in materia di adozione ? applicabile al senso dell’articolo 37 bis della legge no 184/1983: ? indubitabile difatti che si trova in stato di abbandono, poich? ? privato di genitori biologici o di famiglia e che la moglie che l’ha messo al mondo ha rinunciato ai suoi diritti su lui.
Forza ? di ammettere, certo, che il minore subir? probabilmente un danno a causa della separazione col Sig. Campanelli e la Sig.ra Paradiso. Ma tenuto conto della sua bassa et? e del corto periodo passata con questi, non si pu? dividere il parere della psicologa, [la Sig.ra I.] alla quale si sono rivolti il Sig. Campanelli e la Sig.ra Paradiso secondo che ? certo che la separazione del minore di con questi ultimi provocherebbe delle conseguenze devastatrici per il minore. In materia, il semplice fatto di essere separatosi da persone che prendono cura di lui non costituire un agente causale determinante di un stato psychopathologique a casa il minore secondo la letteratura, nella mancanza di altri fattori di causalit?. Il trauma della separazione di col Sig. Campanelli e la Sig.ra Paradiso non sar? irreparabile, dato che saranno attivate immediatamente delle ricerche per trovare una coppia in misura di acquietare le conseguenze del trauma attraverso un processo compensatorio atto a favorire un nuovo adattamento.
Conviene, inoltre, di rilevare che il fatto che M. Campanelli e la Sig.ra Paradiso, in particolare la Sig.ra Paradiso, hanno affrontato le sofferenze e le difficolt? delle tecniche del P.M.A. , La Sig.ra Paradiso ha affermato anche che si era trovata in pericolo di morte all’epoca di una di questi interventi, e hanno preferito aggirare in materia la legislazione italiana, allora stesso che erano in possesso di un consenso all’adozione internazionale, fatto pensare e temere che il minore sia un strumento per realizzare un desiderio narcisistico della coppia o esorcizzare un problema individuale o di coppia. Tutto ci?, allo visto della condotta del Sig. Campanelli e della Sig.ra Paradiso nello specifico, getta un’ombra importante sull’esistenza delle reali capacit? affettive ed educative e di un istinto di solidariet? umana che devono essere presenti a casa quelli che desidera integrare i bambini di altre persone nella loro vita come se si trattava dei loro propri bambini.
L’allontanamento del minore degli sposi Campanelli risponde all’interesse superiore del minore dunque. “
38. Secondo i richiedenti, la decisione del tribunale fu impiegata ad esecuzione il giorno stesso, senza che fossero informati a priori.
2. Il ricorso contro la decisione del tribunale per minore
39. I richiedenti depositarono un ricorso (reclamo) dinnanzi alla corte di appello di Campobasso. Arguivano, entra altri, che le giurisdizioni italiane non potevano rimettere in causa il certificato di nascita russa. Chiedevano, peraltro, di non adottare nessuna misura concernente il bambino finch? il procedimento penale aperto contro essi ed il procedimento impegnato per contestare il rifiuto di trascrivere il certificato di nascita erano pendenti.
3. La decisione della corte di appello di Campobasso del 28 febbraio 2012
40. Con una decisione del 28 febbraio 2012, la corte di appello di Campobasso respinse il ricorso.
La corte di appello stim? che il bambino T.C. si trovava “in stato di abbandono”, in stato di abbandono, al senso dell’articolo 8 della legge sull’adozione, dato che i richiedenti non erano i suoi genitori. In queste condizioni, la questione di sapere se i richiedenti avevano una responsabilit? penale o non e se c’era stato errore o non nell’utilizzazione del liquido seminale di origine sconosciuta non era non secondo lei pertinente. Per la corte di appello, non era opportuno aspettare la conclusione del processo penale n? quella del procedimento intentato dalla richiesta faccia al rifiuto di trascrivere il certificato di nascita. La corte di appello stim? che l’articolo 33 della legge no 218/1995 (legge sul diritto internazionale privato) non impediva l’autorit? giudiziale italiana di non dare seguito alle indicazioni certificate proveniente di un Stato estero, e che la sua competenza per conoscere della causa non dava problemi poich?, ai termini dell’articolo 37bis della legge sull’adozione, “(…) la legge italiana che regola l’adozione, il collocamento e le misure necessarie in caso di emergenza si appliqu[ait] ha tutto minore estero che si trova [in Italia] in stato di abbandono” (vedere anche corte di cassazione 1128/92).
41. La decisione era non sucettibile di ricorso in cassazione, paragrafo 68 sotto.
D. Il sequestro conservatorio del certificato di nascita
42. Il 30 ottobre 2011, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Larino aveva ordinato nel frattempo, il sequestro conservatorio del certificato di nascita russa, al motivo che si trattava di una prova essenziale. Secondo lui, i richiedenti avevano commesso non solo verosimilmente i fatti rimproverati, ma avevano tentato di dissimularli. Agli argomenti del procuratore, gli interessati avevano, entra altri, dichiarato essere i genitori biologici, avevano corretto la loro versione dei fatti poi man mano che erano rinnegati.
43. I richiedenti attaccarono la decisione di sequestro conservatorio.
44. Con una decisione del 20 novembre 2012, il tribunale di Campobasso respinse il ricorso dei richiedenti in ragione dei gravi sospetti che pesavano su essi in quanto alla commissione dei reati rimproverati. Il tribunale rilev? in particolare i seguenti fatti: il richiedente aveva fatto circolare la voce della sua gravidanza; si era presentata al consolato italiano a Mosca lasciando sottintendere che era la madre naturale; poi, aveva ammesso che il bambino era stato messo al mondo con una madre surrogata; aveva dichiarato ai carabinieri, il 25 maggio 2011, che il richiedente era il padre biologico, ci? che il test DNA aveva smentito; aveva fatto dunque del falsi dichiarazioni; era stata molto vaga in quanto all’identit? della madre genetica; i documenti relativi alla maternit? surrogata dicevano che i due richiedenti erano stati visti dai medici russi, ci? che non concordava col fatto che il richiedente non si era reso in Russia; i documenti concernente il parto non indicavano nessuna data precisa. Il tribunale stim? che la sola certezza era che il bambino era nato e che era stato rimesso al richiedente contro il pagamento da vicino 50 000 euros (EUR). Per il tribunale, l’ipotesi secondo la quale i richiedenti avevano avuto una condotta illegale per ottenere la trascrizione della nascita e di aggirare le leggi italiane sembrava dunque fondata.
45. Nel novembre 2012, il ministero pubblico trasmise al tribunale per minore la decisione concernente il sequestro conservatorio ed indic? che una condanna per il reato previsto dall’articolo 72 della legge sull’adozione priverebbe gli interessati della possibilit? di accogliere il bambino in collocamento (affido) e di adottare questo o di altri minore. Per il ministero pubblico, non c’erano dunque altre soluzioni che continuare il procedimento di adozione per il bambino, ed il collocamento provvisorio presso di una famiglia era stata chiesta dunque in virt? degli articoli 8 e 10 della legge sull’adozione. Il ministero pubblico reiter? la sua domanda e sottoline? che il bambino era stato prima lontano pi? di un anno e che viveva da in un focolare, sistem? famiglia, dove aveva stabilito delle solide relazioni con le persone chiamate ad occuparsi di lui. Spieg? che il bambino non aveva dunque ancora trovato un ambiente familiare potendo sostituire quello che gli era stato offerto illegalmente con la coppia che l’aveva portato in Italia. Secondo il ministero pubblico, questo bambino sembrava molto destinato ad una nuova separazione pi? dolorosa di quella di con la madre che l’aveva messo al mondo, poi di con la moglie che pretendeva essere sua madre.
E. Il procedimento intentato dai richiedenti per contestare il rifiuto di registrare l’atto di nascita
46. Seguito all’introduzione di un ricorso per contestare il rifiuto dell’ufficio di stato civile di registrare il certificato di nascita russa, il tribunale di Larino si dichiar? incompetente il 29 settembre 2011. In seguito, il procedimento riprese dinnanzi alla corte di appello di Campobasso. I richiedenti chiesero con insistenza la trascrizione del certificato di nascita russa.
47. Con una decisione immediatamente esecutivo del 3 aprile 2013, la corte di appello di Campobasso si pronunci? a proposito della trascrizione del certificato di nascita.
A titolo preliminare, respinse l’eccezione sollevata dal tutore secondo la quale i richiedenti non avevano la qualit? per agire dinnanzi a questa giurisdizione; riconobbe ai richiedenti la capacit? di stare in giustizia difatti nella misura in cui erano menzionati come i “genitori” nell’atto di nascita che desideravano trascrivere.
Tuttavia, la corte di appello giudic? evidente che i richiedenti non erano i genitori biologici, e ne conclude che non c’era stata dunque gestazione per altrui. Rilev? che le parti si accordavano a dire che la legge russa presupponeva un legame biologico tra i bambini ed almeno uno dei genitori di intenzione per potere parlare di maternit? di sostituzione. Ne dedusse che l’atto di nascita era falso, ideologicamente falso, e contrario alla legge russa. Per la corte di appello, considerando poi che niente mostrava solamente il bambino aveva la cittadinanza russa, l’argomento dei richiedenti derivati dell’inapplicabilit? della legge italiana cozzava contro l’articolo 33 della legge sul diritto internazionale privato secondo che la filiazione era determinata dalla legge nazionale del bambino al momento della nascita.
La corte di appello aggiunse che era contrario all’ordine pubblico di trascrivere il certificato controverso perch? era falso. Secondo lei, anche se i richiedenti sostenevano la loro buona fede ed adducevano che non arrivavano a spiegarsi perch?, alla clinica russa, il liquido seminale del richiedente non era stato utilizzato, ci? non cambiava niente alla situazione e non ovviava al fatto che il richiedente non era il padre biologico.
48. In conclusione, la corte di appello stim? che era legittimo rifiutare la trascrizione del certificato di nascita russa cos? come di accogliere la domanda del ministero pubblico di stabilire un nuovo atto di nascita. Di conseguenza, ordin? il rilascio di un nuovo atto di nascita in che sarebbe indicato che il bambino era nato a Mosca il 27 febbraio 2011 dei genitori sconosciuti, ed egli gli sarebbe assegnato un nuovo nome, determinato conformemente al decreto presidenziale no 396/00.
F. lo porta fuori del bambino
49. In seguito all’esecuzione della decisione resa il 20 ottobre 2011 dal tribunale per minore, il bambino rest? collocato in un focolare durante circa quindici mesi, in un luogo sconosciuto dei richiedenti. I contatti tra i richiedenti ed il bambino furono vietati. Questi non poterono avere nessuna notizia di lui.
50. Nel gennaio 2013, il bambino fu posto in una famiglia vista della sua adozione.
51. Inizio aprile 2013, il suo tutore chiese al tribunale per minore di assegnare un’identit? convenzionale al bambino, affinch? questo possa essere iscritto senza difficolt? alla scuola. Spieg? che il bambino era stato posto in una famiglia il 26 gennaio 2013, ma che era senza identit?. Per il tutore, questa “inesistenza” aveva un forte impatto sulle questioni amministrative, in particolare trattandosi di sapere sotto quale identit? bisognava iscrivere il bambino alla scuola, nel suo blocchetto di vaccinazioni ed al suo domicilio. Pure ammettendo che questa situazione rispondeva allo scopo di non permettere ai richiedenti di determinare dove era il bambino per miglioramento proteggerlo, il tutore spieg? che un’identit? temporanea convenzionale permetterebbe di mantenere il segreto sull’identit? reale del bambino e, allo stesso tempo, permetterebbe a questo ultimo di aderire ai servizi pubblici mentre, gli era finora, solamente lecito di utilizzare i servizi medici di emergenza.
52. Risulta della pratica che questa domanda fu accolta dal tribunale per minore, e che il bambino ricev? un’identit? convenzionale.
53. Il Governo ha fatto sapere che l’adozione del minore ? oramai effettiva.
G. La conclusione del procedimento dinnanzi al tribunale per minore
54. Il procedimento di adottabilit?, paragrafo 22 sopra, riprese dinnanzi al tribunale per minore di Campobasso. I richiedenti confermarono presso la loro opposizione al collocamento del bambino di terza persone. Il tutore sollecit? una dichiarazione secondo la quale i richiedenti non avevano pi? di locus standi.
Il ministero pubblico chiese al tribunale di non dichiarare il bambino adoptable sotto il nome che questo aveva all’origine, al motivo che aveva aperto un secondo procedimento in vista di chiedere la dichiarazione di adottabilit? per il bambino sotto la sua nuova identit? nel frattempo, bambino dei genitori sconosciuti.
55. Il 5 giugno 2013, il tribunale per minore dichiar? che i richiedenti non avevano pi? la qualit? per agire nel procedimento di adozione, dato che non erano n? i genitori n? i membri della famiglia del bambino al senso dell’articolo 10 della legge sull’adozione. Il tribunale dichiar? che regolerebbe la questione dell’adozione del bambino nella cornice dell’altro procedimento di adozione alla quale il ministero pubblico si era riferito.
H. La conclusione del procedimento penale diretto contro i richiedenti
56. Nessuno dettaglio sul seguito del procedimento penale aperto contro i richiedenti non ? stato fornito dalle parti. Sembra che questo procedimento sia sempre pendente.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
A. Il diritto italiano
1. La legge sul diritto internazionale privato
57. Ai termini dell’articolo 33 della legge no 218 del 1995 sul diritto internazionale privato, la filiazione ? determinata dalla legge nazionale del bambino al momento della nascita.
2. La legge di semplificazione dello stato civile
58. Il decreto no 396 del presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, (legge di semplificazione dello stato civile, contempla che le dichiarazioni di nascita relativa ai cittadini italiani che sono stati emessi all’esteri devono essere trasmesse alle autorit? consolari (articolo 15). Le autorit? consolari trasmettono copia degli atti alle fini della trascrizione allo stato civile del comune dove l’interessato intende stabilire la sua residenza (articolo 17). Gli atti formati all’esteri non possono essere trascritti se sono contrari all’ordine pubblico (articolo 18). Affinch? espongono i loro effetti in Italia, le decisioni (provvedimenti) straniere pronunziate in materia di capacit? delle persone o di esistenza di relazioni familiari non devono essere contrarie all’ordine pubblico (articolo 65).
3. La legge no 40 del 19 febbraio 2004 sulla procreazione da un punto di vista medico assistita
59. Questa legge contemplava nel suo articolo 4 l’interdizione di ricorrere alle tecniche di procreazione h?t?rologues. Il mancata osservanza di questa disposizione provocava una sanzione pecuniaria che va di 300 000 EUR a 600 000 EUR.
60. Con la sentenza no 162 del 9 aprile 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato queste disposizioni incostituzionali, nella misura in cui l’interdizione riguardava qui sopra una coppia eterosessuale che soffre di sterilit? o di infertilit? accertata ed irreversibile.
61. In questa stessa sentenza, la Corte costituzionale ha detto che l’interdizione della maternit? di sostituzione, prevista dall’articolo 12 ? 6 della legge, era in compenso legittima. Questa disposizione punisce chiunque pratico, organizza o promuove la commercializzazione di gameti o di embrioni o la maternit? di sostituzione. Le pene contemplate sono la detenzione, da tre mesi a due anni, ed una multa andando di 600 000 EUR a 1 000 000 EUR.
62. Con la sentenza no 96 del 5 giugno 2015, la Corte costituzionale si ? pronunciata di nuovo sull’interdizione di ricorrere alle tecniche di procreazione h?t?rologue e ha dichiarato queste disposizioni incostituzionali al riguardo delle coppie fertili ma portatori dell’incidi malattie geneticamente trasmissibili.
4. Le disposizioni pertinenti in materia di adozione
63. Le disposizioni relative al procedimento di adozione sono registrate nella legge no 184/1983, intitolato “Diritto del bambino ad una famiglia”, come modificata dalla legge no 149 di 2001.
Secondo l’articolo 2 di questa legge, il minore che ? stato privato di un ambiente familiare adeguato temporaneamente pu? essere affidato ad un’altra famiglia, se possibile comprendendo dei bambini minorenne, o ad una persona sola, o ad una comunit? di tipo familiare, per garantirgli sussistenza, educazione ed istruzione. Nel caso in cui un collocamento familiare adeguato non sarebbe possibile, ? autorizzato di porre il minore in una determinazione di assistenza pubblica o privata, di preferenza nella sua regione di residenza.
L’articolo 5 della legge contempla che la famiglia o il nessuno alla quale il minore ? affidato deve garantire la sua sussistenza, la sua educazione e la sua istruzione, tenuto conto delle indicazioni del tutore e conformemente alle prescrizioni dell’autorit? giudiziale. In ogni caso, la famiglia di accoglimento esercita la responsabilit? parentale in ci? che riguarda i rapporti con la scuola ed il servizio sanitario nazionale. La famiglia di accoglimento deve essere sentita nella cornice del procedimento di collocamento e di quella concernente la dichiarazione di adottabilit?.
L’articolo 6 della legge contempla dei limiti d’et? per adottare. Lo scarto tra le et? del bambino e quello dell’adottante deve essere al minimo di diciotto anni ed al massimo di quarantacinque anni, questo limite che pu? essere portata fino a cinquantacinque anni per il secondo adottante. Il tribunale per minore pu? derogare a questi limiti d’et? quando stima che il fatto di non procedere all’adozione del bambino sarebbe pregiudizievole per questo.
Peraltro, l’articolo 7 dispone che l’adozione ? possibile a favore dei minore dichiarati adoptables.
L’articolo 8 contempla che possono essere dichiarati in stato di adottabilit? col tribunale per bambini, anche di ufficio, (…) i minore in stato di abbandono perch? privi di ogni assistenza giuridica o patrimoniale da parte dei genitori o della famiglia tenuti di dotare, salvo se la mancanza di assistenza ? dovuta con la forza ad una causa maggiore a carattere transitorio.” “Lo stato di abbandono rimane”, insegue l’articolo 8, “(…) anche se i minore si trovano in un focolare o se sono stati posti presso di una famiglia.” Infine, questa disposizione contempla che la causa con la forza maggiore cesso se i genitori o di altri membri della famiglia del minore tenuto di occuparsi rifiutano le misure di assistenza pubblica e se questo rifiuto ? considerato dal giudice come ingiustificato. Lo stato di abbandono pu? essere segnalato all’autorit? pubblica con tutto particolare e pu? essere constatato di ufficio col giudice. Altra parte, ogni funzionario pubblico cos? come ogni membro della famiglia del minore che avrebbe cognizione dello stato di abbandono di questo ultimo ? tenuto di segnalarlo. I focolari devono informare peraltro, regolarmente l’autorit? giudiziale della situazione dei minore che accolgono (articolo 9).
L’articolo 10 contempla poi che il tribunale pu? ordinare, fino al collocamento in vista dell’adozione del minore nella famiglia di accoglimento, ogni misura temporanea nell’interesse di questo, ivi compreso, all’occorrenza, la sospensione dell’autorit? parentale.
Gli articoli 11 a 14 contemplano un’istruzione che mira a chiarificare la situazione del minore ed a stabilire se si trova in stato di abbandono. In particolare, l’articolo 11 dispone che quando, durante l’inchiesta, risulta che il bambino non ha rapporti con nessuno membro della sua famiglia fino al quarto grado, il tribunale pu? dichiarare che il bambino ? in stato di adottabilit?, salvo se esiste una domanda di adozione al senso dell’articolo 44 della legge.
Cos?, al termine del procedimento previsto da questi ultimi articoli, lo stato di abbandono al senso dell’articolo 8 persiste, il tribunale dei minore dichiara il minorenne adoptable se: ha, i genitori o gli altri membri della famiglia non si sono presentati durante il procedimento; b, il loro ascolto ha dimostrato la persistenza della mancanza di assistenza giuridica e patrimoniale cos? come l’incapacit? degli interessati ad ovviare; c, le prescrizioni imposte in applicazione dell’articolo 12 non sono state eseguite dalla mancanza dei genitori (articolo 15). L’articolo 15 contempla anche che la dichiarazione di adottabilit? ? emessa dal tribunale dei minore che si riuniscono in camera del consiglio con decisione motivata, dopo avere inteso il ministero pubblico, il rappresentante del focolare in che il minore ? stato posto o della sua eventuale famiglia di accoglimento, il tutore ed il minore s? se ? vecchio di pi? di dodici anni o, se ? pi? giovane, se il suo ascolto ? necessario.
Secondo l’articolo 17, la domanda di opposizione alla decisione che dichiara un minorenne adoptable deve essere depositata entro trenta giorni a partire dalla data della comunicazione alla parte richiesta.
L’articolo 19 stipola che, durante lo stato di adottabilit?, l’esercizio dell’autorit? parentale ? sospeso.
L’articolo 20 contempla infine che lo stato di adottabilit? cessa nel momento in cui il minore ? adottato o quando questo ultimo diventa maggiore. Peraltro, lo stato di adottabilit? pu? essere revocato, di ufficio o su domanda dei genitori o del ministero pubblico, se le condizioni previste dall’articolo 8 sono sparite nel frattempo. Per?, se il minore ? stato posto in una famiglia vista dell’adozione, affidamento preadottivo, in virt? degli articoli 22 a 24, lo stato di adottabilit? non pu? essere revocato.
64. L’articolo 44 contempla certi casi di adozione speciale: l’adozione ? possibile a favore dei minore che non sono stati dichiarati ancora adoptables. In particolare, l’articolo 44 d, autorizza l’adozione quando ? impossibile procedere ad un collocamento in vista dell’adozione.
65. L’articolo 37bis di questa legge dispone che la legge italiana si applica ai minore esteri che si trovano in Italia e che sono in stato di abbandono, per ci? che ? dell’adozione, del collocamento e delle misure urgenti.
66. Le persone che desiderano adottare un bambino estero devono rivolgersi ad un organismo autorizzato per la ricerca di un bambino (articolo 31), ed alla commissione per le adozioni internazionali (articolo 38). Questa ultima ? il solo organo competente per autorizzare l’entrata e la residenza permanente del minore estero in Italia (articolo 32). Una volta il minore arrivato in Italia, il tribunale per minore ordina la trascrizione della decisione di adozione nel registro dello stato civile.
67. Ai termini dell’articolo 72 della legge, quello che-in violazione delle disposizioni indicate qui sopra al paragrafo 66-introduce sul territorio dello stato un minore estero visto di procurarsi del denaro o di altri utili, ed affinch? il minore sia affidato definitivamente ai cittadini italiani, commette una violazione penale punita di una pena di detenzione di uno a tre anni. Questa pena si applica anche a quelli che, in scambio di denaro o di altri utili, accolgono dei minore esteri in “collocamento” in modo definitivo. La condanna per questa violazione provoca l’incapacit? di accogliere dei bambini in collocamento, affido, e l’incapacit? di diventare tutore.
5. Il ricorso in cassazione prevista dall’articolo 111 della Costituzione
68. Ai termini dell’articolo 111, capoverso 7, della Costituzione italiana, ? sempre possibile ricorrersi in cassazione per addurre una violazione della legge che si tratta di decisioni giudiziali che cadono sulle restrizioni alla libert? personale. La Corte di cassazione ha allargato la tenuta di applicazione di questo ricorso ai procedimenti civili quando la decisione controversa ha un impatto sostanziale su delle situazioni (decisoria) e che non pu? essere modificata o revocata dallo stesso giudice che l’ha pronunciata (definitiva).
Le decisioni concernente le misure urgenti al riguardo di un minore in stato di abbandono prese con decisione del tribunale per minore sulla base dell’articolo 10 della legge sull’adozione, articoli 330 e segue del codice civile, e 742 del codice di procedimento civile, sono modificabili o revocabili. Possono essere oggetto di un reclamo dinnanzi alla corte di appello. Le decisioni che possono essere modificate e revocate non possono fare ogni momento l’oggetto di un ricorso in cassazione, Corte di cassazione, sezione I, sentenza del 18.10.2012, no 17916.
6. La legge che istituisce i tribunali per minore
69. Il decreto reale no 1404 di 1934, convertito nella legge no 835 di 1935, ha istituito i tribunali per minore. Questa legge ha subito ulteriormente delle modifiche.
Ai termini del suo articolo 2, ogni tribunale per minore si costituisce di un giudice di corte di appello, di un pretore e di due magistrati non professionali. Questi ultimi sono scelti tra gli specialisti in biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia.
B. La giurisprudenza della Corte di cassazione
1. Giurisprudenza anteriore all’udienza dinnanzi alla Grande Camera
70. La Corte di cassazione, Sezione I, sentenza no 24001 del 26 settembre 2014, si ? pronunciata in una causa civile che riguarda due cittadini italiani che si erano resi in Ucraina per avere un bambino con l’aiuto di una madre portatrice. La Corte di cassazione ha stimato che la decisione di porre il bambino era conforme alla legge. Avendo constatato la mancanza di legami genetici tra il bambino ed i genitori di intenzione, ne ha dedotto che la situazione controversa era illegale allo sguardo del diritto ucraino, questo ultimo che esige un legame biologico con uno dei genitori di intenzione. Dopo avere ricordato che l’interdizione della maternit? di sostituzione era sempre in vigore in Italia, l’alta giurisdizione ha spiegato che l’interdizione della maternit? di sostituzione in dritto italiano era di natura penale ed aveva per scopo di proteggere la dignit? umana della madre portatrice cos? come la pratica dell’adozione. Ha aggiunto che unica un adozione r?glementaire, riconosciuta in diritto, rendeva possibile un parentalit? non basata sul legame biologico. Ha dichiarato che la valutazione dell’interesse del bambino si faceva col legislatore a monte, e che il giudice non ha in materia nessuno margine di valutazione. Ne ha concluso che non poteva avere conflitto con l’interesse del bambino quando il giudice applicava la legge nazionale e non prendeva in conto la filiazione invalso all’estero seguito ad una maternit? di sostituzione.
2. Giurisprudenza posteriore all’udienza dinnanzi alla Grande Camera
71. La Corte di cassazione, Sezione V, sentenza no 13525 del 5 aprile 2016, si ? pronunciata in un procedimento penale diretto contro due cittadini italiani che si erano resi in Ucraina in vista di concepire un bambino che ha ricorso ad una datrice di ovuli ed ad una madre portatrice. La legge ucraina esige che uno dei due genitori sia il genitore biologico. Il giudizio di proscioglimento pronunziato in prima istanza era stato attaccato in cassazione col ministero pubblico. L’alta giurisdizione ha respinto il ricorso del ministero pubblico, confermando cos? il proscioglimento, fondato sulla constatazione che i richiedenti non avevano violato l’articolo 12 ? 6 della legge no 40 del 19 febbraio 2004 sulla procreazione da un punto di vista medico assistita poich? avevano avuto ricorso ad una tecnica di procreazione assistita che era legale nel paese dove era stata praticata. Inoltre, la Corte di cassazione ha stimato che il fatto che gli imputati avevano presentato alle autorit? italiane un certificato di nascita estera non si analizzava in una violazione di “falsa dichiarazione sull’identit?” (articolo 495 del codice penale) o d ‘ “alterazione di stato civile” (articolo 567 del codice penale), dal momento che il certificato in questione era legale allo sguardo del diritto del paese che l’aveva rilasciato.
72. La Corte di cassazione, Sezione I, sentenza no 12962/14 del 22 giugno 2016, si ? pronunciata in una causa civile dove il richiedente aveva chiesto a potere adottare il bambino della sua compagna. Le due mogli si erano rese in Spagna in vista di avere ricorso alle tecniche di procreazione assistita vietata in Italia. Una di esse ? la “madre” secondo il diritto italiano, il liquido seminale proviene da un datore sconosciuto. Il richiedente aveva ottenuto guadagno di causa in primo e seconda istanza. Investita dal ministero pubblico, l’alta giurisdizione ha respinto il ricorso di questo e ha accettato cos? che un bambino nato grazie alle tecniche di procreazione assistita in seno ad una coppia di mogli sia adottato da quella che non aveva partorito. Per giungere a questa conclusione la Corte di cassazione ha preso in conto il legame affettivo stabile esistente tra il richiedente ed il bambino cos? come gli interessi del minore. La Corte ha utilizzato l’articolo 44 della legge sull’adozione che contempla dei casi particolari di adozione.
C. Il diritto russo
73. All’epoca dei fatti, a sapere fino nel febbraio 2011, momento della nascita del bambino, la sola legge pertinente era in vigore il codice della famiglia del 29 dicembre 1995. Questo ultimo disponeva che una coppia sposata era riconosciuta come coppia di genitori di un bambino nato di una madre portatrice, quando questa ultima dava il suo consenso scrive, articolo 51 ? 4 del codice della famiglia. Il codice della famiglia era silenzioso in quanto alla questione di sapere se, in caso di gestazione per altrui, i genitori di intenzione devono avere o non un legame biologico col bambino. Il decreto di applicazione no 67, adottato nel 2003 e restato in vigore fino in 2012, era a questo riguardo ugualmente silenziosi.
74. Dopo la nascita del bambino, la legge fondamentale sulla protezione della salute dei cittadini, adottata il 21 novembre 2011 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2012, ha introdotto delle disposizioni per regolamentare le attivit? mediche, ivi compreso le procreazioni assistite. Nel suo articolo 55, questa legge definisce la gestazione per altrui siccome il fatto di portare e di rimettere un bambino sulla base di un contratto concluso dalla madre portatrice ed i genitori di intenzione che hanno fornito la materiale genetica che appartiene loro.
Il decreto no 107 preso il 30 agosto 2012 col ministro della salute definisce la gestazione per altrui siccome un contratto passato tra la madre portatrice ed i genitori di intenzione avendo utilizzato il loro materiale genetico per la concezione.
III. DIRITTO E STRUMENTI INTERNAZIONALI PERTINENTI
A. La Convenzione dell’Aia che annulla l’esigenza della legalizzazione degli atti pubblici esteri
75. La Convenzione dell’Aia che annulla l’esigenza della legalizzazione degli atti pubblici esteri ? stata conclusa il 5 ottobre 1961. Si applica agli atti pubblici-come definiti all’articolo 1-che sono stati stabiliti sul territorio di un Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio di un altro Stato contraente.
Articolo 2
“Ciascuno degli Stati contraenti dispensa di legalizzazione gli atti ai quali si applicano la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul suo territorio. La legalizzazione al senso della presente Convenzione ricopre solamente la formalit? con la quale gli agenti diplomatici o consolari del paese sul territorio del quale l’atto deve essere prodotto attestano la veracit? della firma, la qualit? ne che il firmatario dell’atto ha agito e, all’occorrenza, l’identit? del sigillo o bollo di cui questo atto ? rivestito. “
Articolo 3
“La sola formalit? che possa essere esatta per attestare la veracit? della firma, la qualit? ne che il firmatario dell’atto ha agito e, all’occorrenza, l’identit? del sigillo o bollo di cui questo atto ? rivestito, ? l’apposizione dell’apostille definito all’articolo 4, rilasciata dall’autorit? competente dello stato di dove provieni il documento. “
Articolo 5
“L’apostille ? rilasciato alla richiesta del firmatario o di ogni portatore dell’atto. Debitamente piena, attesta la veracit? della firma, la qualit? ne che il firmatario dell’atto ha agito e, all’occorrenza, l’identit? del sigillo o bollo di cui questo atto ? rivestito. La firma, il sigillo o bollo che figura sull’apostille ? dispensato di ogni attestato.”
Risulta del rapporto esplicativo di suddetta Convenzione che l’apostille non attesta della veracit? del contenuto dell’atto sottostante. Questa limitazione degli effetti giuridici che derivano della Convenzione dell’Aia ha per scopo di preservare il diritto degli Stati firmatari di applicare le loro proprie regole in materia di conflitti di leggi quando devono decidere del peso ad assegnare al contenuto del documento apostill?.
B. La Convenzione delle Nazioni unite relative ai diritti del bambino
76. Le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni unite relative ai diritti del bambino, concludesse a New York il 20 novembre 1989, si leggono come segue:
Preambolo
“Gli Stati partiti alla presente Convenzione,
(…)
Convinti che la famiglia, unit? fondamentale della societ? ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri, ed in particolare dei bambini, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui ha bisogno per potere giocare pienamente il suo ruolo nella comunit?,
Riconoscendo che il bambino, per l’espressione armoniosa della sua personalit?, deve crescere nell’ambiente familiare, in un clima di felicit?, di amore e di comprensione,
(…)
Sono convenuti di ci? che segue:
(…)
Articolo 3
1. In tutte le decisioni che riguardano i bambini, che siano il fatto delle istituzioni pubbliche o private di protezione sociale, dei tribunali, delle autorit? amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione fondamentale.
(…)
Articolo 7
1. Il bambino ? registrato subito la sua nascita e ha fin da questa il diritto di conoscere i suoi genitori e di essere alzato da essi.
(…)
Articolo 9
1. Gli Stati partiti badano a ci? che il bambino non si sia separato dai suoi genitori contro il loro gradimento
Articolo 20
1. Tutto bambino che ? temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, o che non ha potuto lasciare in questo ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione ed un aiuto speciale dello stato.
2. Gli Stati partiti contemplano per questo bambino una protezione di sostituzione conforme alla loro legislazione nazionale.
3. Questa protezione di sostituzione pu? avere in particolare la forma del collocamento in una famiglia, del kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessit?, del collocamento in una determinazione per bambini appropriati. Nella scelta tra queste soluzioni, ? tenuto debitamente conto della necessit? di una certa continuit? nell’educazione del bambino, cos? come della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Le Stati parti che ammettono et/ou autorizzano l’adozione si assicurano che l’interesse superiore del bambino ? in materia la considerazione fondamentale, e:
ha, Badano a ci? che l’adozione di un bambino sia autorizzata solamente dalle autorit? competenti che verificano, conformemente alla legge ed ai procedimenti applicabili e sulla base di tutte le informazioni affidabili relative al caso considerato, che l’adozione pu? avere luogo avuto riguardo alla situazione del bambino rispetto a suo padre e madre, genitori e rappresentanti legali e che, all’occorrenza, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo essere cinte si dei pareri necessari,;
b, Riconoscono che l’adozione all’estera pu? essere avuta intenzione come un altro mezzo di garantire le cure necessarie al bambino, se questo non pu?, nel suo paese di origine, essere posto in una famiglia nutritiva o adottiva o essere alzato correttamente,;
c, Vegliano, in caso di adozione all’estera, a ci? che il bambino abbia l’utile di garanzie e di norme che equivalgono a queste esistente in caso di adozione nazionale,;
d, Prendono tutte le misure adeguate per badare a questo che, in caso di adozione all’estera, il collocamento del bambino non si manifesti in un profitto patrimoniale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e, Inseguono gli obiettivi del presente articolo concludendo delle disposizioni o degli accordi bilaterali o multilaterali, secondo i casi, e si sforzano in questa cornice di badare a ci? che i collocamento di bambini all’esteri siano effettuati dalle autorit? o degli organi competenti.
(…) “
77. Nella sua Osservazione generale no 7 (2005) sul collocamento in ?uvre dei diritti del bambino nella piccola infanzia, il Comitato dei diritti del bambino ha desiderato incoraggiare gli Stati partiti a riconoscere che i giovani bambini godono di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione relativa ai diritti del bambino e che la piccola infanzia ? un periodo determinante per la realizzazione di questi diritti. Il Comitato menziona in particolare l’interesse superiore del bambino:
“13. L’articolo 3 della Convenzione consacra il principio secondo che l’interesse superiore del bambino ? una considerazione fondamentale in tutte le decisioni concernente i bambini. In ragione della loro mancanza relativa di maturit?, i giovani bambini dipendono dalle autorit? competenti per definire i loro diritti ed il loro interesse superiore e rappresentarli quando prendono delle decisioni e delle misure che ledono il loro benessere, pure tenendo conto del loro parere e dello sviluppo delle loro capacit?. Il principio dell’interesse superiore del bambino ? menzionato a numerose riprese nella Convenzione, in particolare agli articoli 9, 18, 20 e 21 che sono pi? pertinenti per la piccola infanzia. Questo principio si applica a tutte le decisioni concernente i bambini e deve essere corredato da misure efficaci che tendono a proteggere i loro diritti ed a promuovere la loro sopravvivenza, la loro crescita ed il loro benessere cos? come di misure che mirano a sostenere ed aiutare i genitori e le altre persone che hanno la responsabilit? di concretizzare al giorno il giorno i diritti del bambino:
ha, Interesse superiore del bambino in quanto individuo. In ogni decisione che riguarda in particolare la guardia, la salute o l’educazione di un bambino di cui le decisioni prese dai genitori, i professionisti che si occupano dei bambini ed altre persone assumendo delle responsabilit? al riguardo di bambini, il principio dell’interesse superiore del bambino deve essere preso in considerazione. Gli Stati partiti sono pregati insistentemente di prendere delle disposizioni affinch? i giovani bambini siano rappresentati in modo indipendente, in ogni procedimento legale, con una persona che agisce nel loro interesse ed affinch? i bambini siano in ogni caso sentiti dove sono capaci di esprimere le loro opinioni o le loro preferenze;
(…) “
C. La Convenzione dell’Aia sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozione internazionale
78. Le disposizioni pertinenti della Convenzione sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozione internazionale, concludesse all’Aia il 29 maggio 1993, si leggono come segue:
Articolo 4
“1. Le adozioni previste dalla Convenzione non possono avere luogo che se le autorit? competenti dello stato di origine:
ha, hanno stabilito che il bambino ? adoptable;
b, hanno constatato, dopo avere esaminato debitamente le possibilit? di collocamento del bambino nel suo Stato di origine, che un’adozione internazionale risponde all’interesse superiore del bambino;
c, si sono assicurate
1, che le persone, istituzioni ed autorit? di cui il consenso ? richiesto per l’adozione sono state vincolate dai consigli necessari e debitamente informati sulle conseguenze del loro consenso, in particolare sul mantenimento o la rottura, in ragione di un’adozione, dei legami di diritto tra il bambino e le sue famiglie di origine,
2 che queste hanno dato liberamente il loro consenso nelle forme legali richieste, e che questo consenso ? stato dato o constatato per iscritto,
3, che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di nessuno tipo e che non sono stati tolti, e
4, che il consenso della madre, se ? richiesto, ? stato dato solamente dopo la nascita del bambino; e
d, si sono assicurate, avuto riguardo all’et? ed alla maturit? del bambino,
1 che questo ? stato vincolato da consigli e debitamente informato sulle conseguenze dell’adozione e del suo consenso all’adozione, se questo ? richiesto,
2, che i desideri e pareri del bambino sono stati presi in considerazione,
3, che il consenso del bambino all’adozione, quando ? richiesto, ? stato dato liberamente, nelle forme legali richieste, e che il suo consenso ? stato dato o constatato per iscritto, e
4, che questo consenso non ? stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di nessuno tipo. “
D. I principi adottati dal comitato ad hoc di periti sui progressi delle scienze biomediche del Consiglio dell’Europa
79. Il comitato ad hoc di periti sui progressi delle scienze biomediche costituite in seno al Consiglio dell’Europa (CAHBI), predecessore del reale comitato direttivo di bio?thique, ha pubblicato nel 1989 una serie di principi di cui il quindicesimo, relativo alle “madri di sostituzione”, ? formulato cos?:
“1. Nessuno medico o determinazione non deve utilizzare le tecniche di procreazione artificiale per la concezione di un bambino che sar? portato da una madre di sostituzione.
2. Nessuno contratto o accordo tra un madri di sostituzione e la persona o la coppia per il conto della quale o del quale un bambino ? portato potuto stato invocato non in diritto.
3. Ogni attivit? di intermediario all’intenzione delle persone riguardate da una maternit? di sostituzione deve essere vietata, come ogni forma di pubblicit? che ? relativa.
4. Tuttavia, gli Stati possono, nei casi eccezionali fissati col loro diritto nazionale, contemplare, senza fare eccezione al paragrafo 2 del presente Principio, che un medico o una determinazione potranno procedere alla fecondazione di una madre di sostituzione utilizzando delle tecniche di procreazione artificiale, a condizione,:
ha. che la madre di sostituzione non toglie nessuno vantaggio materiale dell’operazione; e
b. che la madre di sostituzione possa alla nascita scegliere di tenere il bambino. “
E. I lavori della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato
80. La Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato si ? dedicata sulle questioni di diritto internazionale privato relative allo statuto dei bambini, in particolare concernente la riconoscenza della filiazione. In seguito ad un vasto processo di consultazione avendo sbucato su un studio comparativo, documenti preliminari no 3B e no 3C di 2014, nell’aprile 2014, il Consiglio sulle cause generali e la politica hanno convenuto che i lavori dovrebbero essere perseguiti in vista di approfondire lo studio di fattibilit? per la determinazione di un strumento multilaterale. Il documento preliminare no 3A di febbraio 2015, intitolato “Il progetto Filiation/Maternit? di sostituzione,: nota di collocamento aggiornato” fatto stato dell’importanza delle preoccupazioni in materia di diritto dell’uomo che suscita la situazione reale concernente le convenzioni di maternit? di sostituzione internazionale, cos? come la loro frequenza crescente. In questo documento, la Conferenza dell’Aia stima cos? come esiste oramai una giustificazione imperativa, del punto di vista dei diritti dell’uomo ed in particolare di quelli dei bambini, ai suoi lavori in questa tenuta.
IV. ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO
81. Nei cause Mennesson c.