Conclusione: Violazione dell’articolo 6 – Diritto ad un processo equo, Articolo 6 – Procedimento di esecuzione Articolo 6-1 – Termine ragionevole,
SECONDA SEZIONE
CAUSA PANETTA C. ITALIA
(Richiesta no 38624/07)
SENTENZA
STRASBURGO
15 luglio 2014
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Panetta c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta di:
Egli ıKaraka, şpresidentessa,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, giudici,
e di Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 24 giugno 2014,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 38624/07) diretta contro la Repubblica italiana e di cui una cittadina di nazionalità francesi ed italiane, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 24 agosto 2007 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è stato rappresentato da OMISSIS, avvocato a Strasburgo. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora, e col suo coagente, la Sig.ra P. Accardo.
3. Il richiedente si lamenta di un’inoperosità delle autorità italiana faccia alle sue domande che mirano all’ottenimento del versamento di un assegno alimentare.
4. Il 18 aprile 2013, la richiesta è stata comunicata al Governo.
5. Il governo francese che ha ricevuto comunicazione della richiesta, articolo 36 § 1 della Convenzione ed articolo 44 § 1 hanno, dell’ordinamento della Corte-“l’ordinamento”), non ha desiderato esercitare il suo diritto di intervenire nel procedimento.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente è nato nel 1968 e ha risieduto a Wickerschwihr (Alto-Reno).
7. Il richiedente era sposato ad un cittadino italiano, il Sig. N. Il 8 dicembre 1994, la coppia ebbe un bambino.
8. Con un giudizio del 24 febbraio 1998, la corte d’appello di Colmar pronunciò il divorzio degli sposi e fissò, al carico del Sig. N., un contributo di manutenzione mensile di 1 200 franchi francesi, circa 182,94 euros-EUR, somma che doveva essere indicizzata sull’indizio dei prezzi alla consumazione intitolata “insieme delle case, fuori tabacco.” Il giudizio di divorzio si fu inserito nei registri dello stato civile del comune di Cinquefondi (Reggio Calabria), in Italia.
9. Con un atto notarile del 24 marzo 1998, i beni comuni degli sposi furono divisi. Il Sig. N. ottenne 230 000 franchi francesi, circa 35 061 EUR.
10. Nell’aprile 1998, il Sig. N. lasciò la Francia e tornò vivere in Italia. A partire da dicembre 1998, smise di pagare l’assegno alimentare.
11. Il richiedente tentò allora di fare eseguire il giudizio del 24 febbraio 1998 rivolgendosi alla cassa di sussidi familiari dell’Alto-Reno. La pratica fu trasmessa alla sotto-direzione della cooperazione internazionale in diritto della famiglia ed all’ufficio del recupero dei crediti alimentari all’esteri.
12. Il 18 febbraio 1999, il richiedente sporse presso querela contro il Sig. N. per abbandono di famiglia della procura di Colmar. La conclusione di questo lamento non è conosciuta.
13. Il 10 marzo 2000, il ministero francese delle Cause estere trasmise la pratica al ministero italiano dell’interno, alle fini di attivazione del procedimento nazionale destinato a fornire l’assistenza prevista dalla Convenzione di New York del 1956 sul recupero degli alimenti all’esteri (qui di seguito, “la Convenzione di New York”).
14. Il 21 giugno 2000, le autorità italiane informarono il ministero francese delle Cause estere che avevano investito territorialmente la prefettura competente per fare ricercare e di intendere il Sig. N.
Questo fu convocato alla prefettura il 8 agosto 2000. Indicò non rimettere in causa il giudizio reso dal tribunale di Colmar ma dichiarò non essere ne misura di versare gli alimenti ai quali era tenuto perché, ai suoi argomenti, era senza impiego. Aggiunse che si conformerebbe al suo obbligo di manutenzione di suo figlio minorenne appena la sua situazione finanziaria lo permetterebbe.
15. Il 23 marzo 2001, la cassa di sussidi familiari dell’Alto-Reno trasmise al ministero italiano dell’interno un attestato della creditrice ed un stato attualizzato del debito alimentare.
16. Con una nota del 26 luglio 2004, i carabinieri segnalarono che il Sig. N. esercitava un’attività di meccanico automobile in una rimessa di cui era il proprietario. I redditi dell’interessato sarebbero stati molto bassi. Sulla base di queste nuove informazione, il 13 agosto 2004, la prefettura di Reggio Calabria invitò il Sig. N. a presentarsi per le comunicazioni urgenti; questa convocazione restò senza seguito.
17. Il 17 febbraio 2005, l’avvocato dello stato, avvocatura dello Stato, fu incaricato di iniziare un’azione giudiziale che mira all’ottenimento della riconoscenza (exequatur) del giudizio della corte d’appello di Colmar del 24 febbraio 1998, e questo in vista del recupero del credito del richiedente. Il Sig. N. fu convocato ad un’udienza, fissata al 28 febbraio 2006. Affermò non opporre alla domanda di riconoscenza del giudizio del tribunale di Colmar ma insistè sulla sua impossibilità di si conformare, e questo a causa-secondo lui-della precarietà della sua situazione finanziaria.
18. Il 6 giugno 2008, la squadra finanziaria effettuò dei controlli sul patrimonio del Sig. N. che, apparentemente, si trovava in una situazione economica modesta.
19. Con una sentenza del 27 gennaio 2010, la corte di appello di Reggio Calabria dichiarò che le condizioni necessarie alla riconoscenza in Italia del giudizio del tribunale di Colmar del 24 febbraio 1998 erano assolte. La corte di appello precisò che l’azione in giustizia contro il Sig. N. era stata iniziata il 9 dicembre 2005 dal ministro degli Interni, agendo in qualità di istituzione intermedia al senso della Convenzione di New York.
20. Il Governo indica che dopo avere ottenuto questa sentenza il ministero italiano dell’interno ha chiesto all’avvocato dello stato di iniziare il procedimento di esecuzione forzata.
21. Secondo le inchieste condotte dalla polizia doganale e fiscale italiana, il Sig. N. gestiva un’attività di risarcimento meccanico di veicoli automobili situate a Polistena (Reggio Calabria) e, per gli anni 2007, 2008 e 2009, aveva dichiarato rispettivamente dei redditi netti di 6 896 EUR, 1 558 EUR e 964 EUR. Secondo queste stesse inchieste, faceva il proprietario di immobili, edifici e terreni, nei comuni di Polistena e San Giorgio Morgeto e di un terreno che riporta dei redditi di circa 530 EUR con mese.
22. Secondo le informazione fornite dal richiedente il 28 novembre 2012, a questa data non aveva ricevuto nessuno pagamento da parte di suo ex-marito. Nel frattempo, il 16 novembre 2012, il ministero francese delle Cause estere ed europee, notizia denominazione del “ministero francese delle Cause estere”) aveva chiesto al richiedente un riassuntivo delle somme dovute dal debitore e gli aveva consigliato di sporgere querela in Italia per abbandono di famiglia. Il richiedente aveva dichiarato desiderare non intraprendere questa azione giudiziale, mancanza secondo lei dei mezzi finanziari.
23. Secondo le informazione fornite dal Governo il 19 febbraio 2014, il procedimento di esecuzione era, a questa data, ancora pendente.
24. Tutto lungo il procedimento, su sollecitazione del richiedente, il ministero francese delle Cause estere ed europee ha chiesto delle informazioni al ministero italiano dell’interno, invitandolo a mettere tutto in œuvre per dare esecuzione al giudizio di divorzio ed applicare la Convenzione di New York. Il richiedente lei stessa si è messo a più riprese in contatto con l’amministrazione italiana.
25. Secondo gli argomenti del richiedente, il Sig. N. si è risposato in Italia e ha vissuto con la sua nuova sposa ed i loro tre bambini e, dato che la sua nuova sposa sarebbe senza impiego, provvede solo ai bisogni della sua nuova famiglia.
II. IL DIRITTO INTERNO ED INTERNAZIONALE PERTINENTE
26. Le disposizioni pertinenti nello specifico della Convenzione di New York, della legge no 218 del 31 maggio 1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e della legge no 89 del 24 marzo 2001, concessione di una soddisfazione equa in caso di mancata osservanza del principio della “durata ragionevole”-qui di seguito, “il legge Pinto”) sono riassunte nel sentenza K. c. Italia (no 38805/97, §§ 18-20, 20 luglio 2004,).
IN DIRITTO
I. OSSERVAZIONE PRELIMINARE
27. A titolo preliminare, la Corte osserva che, anche se è un tribunale francese che ha accolto la domanda di assegno alimentare formato dal richiedente, le autorità italiane-poiché hanno ratificato la Convenzione di New York-erano tenute di fare eseguire la decisione francese e che, nella cornice di questo obbligo, hanno agito in modo autonomo. Peraltro, la Corte osserva a questo proposito che il procedimento in causa non era sottoposto a nessuno controllo delle autorità francesi e che il richiedente non poteva ottenere risarcimento da parte dello stato francese in caso di negligenza o ritardo eccessivo nell’esecuzione della decisione.
In breve, la Corte constata che i motivi di appello sollevati dal richiedente rilevano della giurisdizione dell’Italia sul terreno della Convenzione, K. c. Italia, precitato, § 21.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
28. Il richiedente si lamenta di un’inoperosità delle autorità italiana faccia alle sue domande che mirano all’ottenimento del versamento dell’assegno alimentare dovuto da suo ex-sposo. Indica essere una ragazza madre, funzionario dello stato francese, e lei affermo dovere rimborsare un prestito immobiliare ed avere dovuto fare appello alla solidarietà familiare per garantire delle condizioni di vita decente al suo bambino.
Nel formulario di richiesta, il richiedente invoca la Convenzione di New York e la Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile agli obblighi alimentari, così come l’articolo 5 del Protocollo no 7 alla Convenzione, così formulata,:
“Gli sposi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra essi e nelle loro relazioni coi loro bambini allo sguardo del matrimonio, durante il matrimonio ed all’epoca del suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce gli Stati di prendere le misure necessarie nell’interesse dei bambini. “
29. Nelle sue osservazioni in risposta del 9 dicembre 2013, il richiedente considera inoltre che la sua causa dovrebbe essere esaminata sotto l’angolo dell’articolo 8 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, il no-versamento dell’assegno alimentare che ha secondo lei recato offesa alla sua vita familiare ed al suo diritto al rispetto dei suoi beni. In particolare, lo stato convenuto non avrebbe soddisfatto ai suoi obblighi positivi in queste tenute.
Il richiedente stima che la richiesta dovrebbe essere comunicata di nuovo al Governo con l’aggiunta dei motivi di appello derivati di queste due disposizioni che si leggono così:
Articolo 8 della Convenzione
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza .
2. Non può esserci ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libertà altrui. “
Articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
30. Il Governo contesta la tesi del richiedente.
31. La Corte considera che le lamentele del richiedente suscitano innanzitutto un esame sotto l’angolo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti nello specifico, è formulato così:
“Ogni persona ha diritto a ciò che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, con un tribunale, chi deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilità
1. Sulla questione dell’esaurimento delle vie di ricorso interni
32. Il Governo rileva che ai termini dell’articolo 6 della Convenzione di New York l’istituzione intermedia è chiamata a prendere, al nome del creditore, tutte le misure proprie a garantire il recupero degli alimenti. Segue, per il Governo, che il creditore è il beneficiario del procedimento di esecuzione forzata; in caso di durata eccessiva, suddetto creditore sarebbe il motivo titolare del diritto di introdurre un’azione in risarcimento in virtù del legge Pinto.
33. Il richiedente fa osservare che esisteva alla partenza, dinnanzi alla corte d’appello di Colmar, una disputa tra lei e suoi ex-mariti a proposito dell’assegno alimentare e che è stato deciso dal giudizio del 24 febbraio 1998, paragrafo 8 sopra. Indica che il disputa oggetto della presente richiesta porta, in quanto a lui, sull’esecuzione del giudizio del 24 febbraio 1998 con le autorità italiane. Su questo punto, avanza che, secondo la Convenzione di New York, le autorità italiane erano responsabili del recupero e che di conseguenza lei stessa non era partire a questo procedimento da esecuzione. Il richiedente aggiunge che, nel causa K. c. Italia (precitata, §§ 26-29, un’eccezione di no-esaurimento delle vie di ricorso interni sollevati dal Governo allo sguardo del legge Pinto ha, secondo lei, stata respinta precisamente per una ragione identica.
34. Nella misura in cui le osservazioni del Governo potrebbero essere interpretate come sollevando un’eccezione di no-esaurimento delle vie di ricorso interni, la Corte ricorda che, nel causa K. c. Italia precitata, ha osservato che, secondo la Convenzione di New York, le autorità italiane erano responsabili del recupero dei crediti alimentari e che il creditore non era partire al procedimento giudiziale in Italia. Ricorda anche che, nella cornice di questa stessa causa, il Governo non aveva dimostrato che un richiedente che non era partire al procedimento interno, anche se assegnato con questa, poteva introdurre validamente un ricorso sul fondamento del legge Pinto.
35. La Corte constata che, nella cornice della presente richiesta, il Governo non ha fornito nessuno elemento suscettibile di rimettere in questione i conclusioni alle quali è giunta nel causa K. c. Italia precitata. In particolare, il Governo non ha fornito nessuno esempio di cause in che un ricorso fondato sul legge Pinto sarebbe stato tentato con successo rispetto alla durata eccessiva di un procedimento di recupero di un credito alimentare iniziato in virtù della Convenzione di New York.
36. In queste circostanze, l’eccezione di no-esaurimento del Governo non saprebbe essere considerata.
2. Sull’applicabilità dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
37. In quanto alla questione di sapere se l’articolo 6 della Convenzione trova ad applicarsi al procedimento in causa, la Corte osserva che, anche se il richiedente non era partire al procedimento giudiziale in Italia, questa era tuttavia determinante per i suoi “diritti ed obblighi di carattere civile” perché le possibilità per l’interessata di ricuperare il suo credito alimentare dipendevano dalla conclusione di questo procedimento (W.K). c. Italia, déc.), no 38805/97, 25 giugno 2002. La Corte nota anche che il Governo non ha contestato l’applicabilità di questa disposizione nello specifico (vedere, mutatis mutandis, K. c. Italia, precitato, §§ 30-31, e Matrakas ed altri c. Polonia e Grecia, no 47268/06, § 149, 7 novembre 2013.
3. Sull’eccezione del Governo derivato del difetto della qualità di vittima del richiedente
38. Nelle sue osservazioni complementari del 19 febbraio 2014, il Governo eccepisce per la prima volta del difetto della qualità di vittima del richiedente. Fa osservare che, secondo un attestato del 21 gennaio 2001 firmato dal richiedente lei stessa, l’interessata riceve da molto della cassa di sussidi familiari dell’Alto-Reno un sussidio di sostegno familiare a titolo di anticipo sulla pensione non versata con suo ex-sposo, ed egli sostiene che, quindi, si sarebbe impegnata a fare pervenire alla cassa di sussidi familiari ogni ordinamento che proviene del debitore. Segue, per il Governo, che la cassa di sussidi familiari, e non il richiedente, disponi del diritto di ricuperare il credito.
39. La Corte rileva che il motivo di appello del richiedente porta sulla durata del procedimento per la riconoscenza in Italia del giudizio della corte d’appello di Colmar del 24 febbraio 1998, e questo in vista del recupero del credito del richiedente. La Corte ha appena peraltro concluso che questo procedimento era determinante per i “diritti ed obblighi di carattere civile” dell’interessata, paragrafo 37 sopra. In queste condizioni, la Corte è di parere che il richiedente è direttamente la persona e personalmente assegnata con la durata in causa, e questo a prescindere per il fatto che delle istituzioni pubbliche francesi gli abbiano potuto versare delle somme di denaro a titolo di assegni mutualistici.
40. Segue che il richiedente può definirsi “vittima”, al senso dell’articolo 34 della Convenzione, dei fatti che denuncia, e che l’eccezione del Governo non saprebbe essere considerata.
4. Altri motivi di inammissibilità
41. Constatando per di più che questo motivo di appello non è manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 § 3 ha, della Convenzione e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilità, la Corte lo dichiara ammissibile.
B. Sul fondo
1. Argomenti delle parti
a) Il richiedente
42. Il richiedente considera che l’articolo 6 della Convenzione è stato violato per due ragioni. In primo luogo, dichiara che c’è stata un’inadempienza prolungata di un giudizio definitivo reso dalle giurisdizioni francesi. Fa osservare che il Sig. N. era il proprietario della rimessa dove lavorava come meccanico, che possedeva degli immobili situati nei comuni di Polistena e San Giorgio Morgeto ed un terreno riportandogli dei redditi mensili di 530 EUR e che aveva ricevuto circa 35 000 EUR in seguito all’atto notarile di divisione dei beni comuni. Adduce di più di quanto provveda solo ai bisogni della sua famiglia reale che sarebbe composta di quattro membri. Considera di conseguenza che suo ex-marito è in grado di pagare l’assegno alimentare per suo figlio, ammontando a 182,94 EUR con mese, e che l’argomento del Governo secondo che il difetto di esecuzione del giudizio era dovuto ad un’insufficienza dei redditi del Sig. N. non saprebbe essere considerato.
43. Secondo il richiedente, le autorità italiane hanno agito di malafede: avrebbero archiviato la sua causa durante gli anni e non avrebbero iniziato nessuno passo fino alla comunicazione della presente richiesta. Per il richiedente, lo stato italiano aveva l’obbligo positivo di mettere in posto un sistema effettivo che garantisce l’esecuzione delle decisioni giudiziali definitive rese nelle controversie tra persone private. Di più, il richiedente sostiene che le autorità italiane dovevano assistere agendogli nel suo nome e per conto suo, in applicazione della Convenzione di New York, e che non hanno dato a questo riguardo prova di nessuno zelo e non hanno preso in conto la posta della controversia per lei stessa e per suo figlio che era minorenne durante il periodo in causa.
44. In secondo luogo, il richiedente stima che il procedimento di esecuzione è stato eccessivamente lungo. Indica che questa avrebbe cominciato il 10 marzo 2000, quando il ministero francese delle Cause estere ha trasmesso la causa al ministero italiano dell’interno, paragrafo 13 sopra, e che era alla data delle ultime informazione fornite dal Governo-a sapere il 19 febbraio 2014-ancora pendente, paragrafo 23 sopra. Il richiedente considera che la durata globale di questo procedimento non saprebbe passare per ragionevole. Di più, sostenitore che numerosi ritardi si sono prodursi e facendo osservare che non era partire al procedimento, stima che non saprebbe essere tenuta per responsabile di nessuno di questi ritardi. Aggiunge che la causa non avrebbe presentato nessuna complessità e che il suo oggetto avrebbe chiamato una celerità particolare.
b) Il Governo
45. Il Governo fa notare che il problema nello specifico sembra consistere in un’insufficienza dei redditi del Sig. N. che non avrebbe potuto fare a fronte al suo obbligo di contribuire alla manutenzione di suo figlio.
2. Valutazione della Corte
46. La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale il carattere ragionevole della durata di un procedimento si rivaluta in funzione delle circostanze particolari della causa. Nello specifico, queste circostanze comandano una valutazione globale, così che la Corte considera che non è utile esaminare la questione in dettaglio (vedere, in particolare, Obermeier c. Austria, 28 giugno 1990, § 72, serie Ha no 179, Ferraro c. Italia, 19 febbraio 1991, § 17, serie Ha no 197-ha, e K. c. Italia, precitato, § 34.
47. La Corte osserva nell’occorrenza che il procedimento in causa ha cominciato il 10 marzo 2000, data alla quale il ministero francese delle Cause estere ha trasmesso al ministero italiano dell’interno la pratica concernente la causa del richiedente, e questo alle fini di attivazione del procedimento nazionale destinato a fornire l’assistenza prevista dalla Convenzione di New York, paragrafo 13 sopra. Difatti, questa trasmissione era il primo passo ad effettuare affinché la causa fosse portata dinnanzi ad una giurisdizione italiana, K. c. Italia, precitato, § 35.
48. La Corte osserva anche che è solamente il 17 febbraio 2005, o più di quattro anni ed undici mesi più tardi, che l’avvocato dello stato è stato incaricato di iniziare un’azione giudiziale che mira all’ottenimento della riconoscenza del giudizio della corte d’appello di Colmar del 24 febbraio 1998, paragrafo 17 sopra. Rileva che questo lungo periodo di inattività rimane senza spiegazione. Inoltre, nota che il procedimento dinnanzi alla corte di appello di Reggio Calabria si è concluso solamente il 27 gennaio 2010, data del pronunziato della sentenza che dichiara che le condizioni necessarie alla riconoscenza in Italia del giudizio del tribunale di Colmar del 24 febbraio 1998 erano assolte, paragrafo 19 sopra,: questo procedimento si è steso su un poco meno di cinque anni dunque, ciò che è manifestamente eccessivo avuto riguardo alla mancanza di complessità della causa ed al fatto che M. N. non aveva opposto alla domanda di riconoscenza del giudizio, paragrafo 17 sopra. Infine, trattandosi del procedimento di esecuzione forzata, la Corte nota che era, alla data delle ultime informazione fornite dal Governo, a sapere il 19 febbraio 2014-paragrafo 23 sopra, ancora pendente.
49. Avuto riguardo a ciò che precede, la Corte stima che una durata globale di tredici anni ed undici mesi non saprebbe nello specifico passare per ragionevole. Questa durata non può essere imputata peraltro, in nessun caso a più riprese al richiedente, questa che ha al contrario, sollecitato presso l’esame della sua causa delle autorità francesi ed italiane.
50. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
51. Questa conclusione dispensa la Corte di esaminare se la disposizione in questione è stata violata anche a causa di inadempimento di un giudizio avendo colato in forza di cosa giudicata.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
52. Siccome indicato più alto, paragrafi 28 e 29 sopra, il richiedente stima che l’impossibilità di ricuperare il suo credito alimentare ha violato anche l’articolo 8 della Convenzione, così come l’articolo 1 del Protocollo no 1 e l’articolo 5 del Protocollo no 7 alla Convenzione.
53. Avuto riguardo alla sua conclusione sul terreno dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, paragrafo 50 sopra, la Corte stima che non c’è luogo di esaminare l’ammissibilità et/ou lo scioglie dei motivi di appello derivati dell’articolo 8 della Convenzione, dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 5 del Protocollo no 7 alla Convenzione.
IV. Su L’applicazione Di L’articolo 41 Di La Convenzione
54. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danni
55. Il richiedente richiede 46 714,47 EUR a titolo del danno patrimoniale che dice avere subito. Indica che, avuto riguardo alla sua situazione finanziaria, la posta del procedimento riveste un’importanza estrema per lei, come per suo figlio. Considera che il ritardo nell’esecuzione del giudizio della corte d’appello di Colmar ha privato di oggetto utile la decisione del giudice francese dato che non ha potuto ottenere il versamento dell’assegno alimentare durante quindici anni. Precisa che, questa pensione che ammonta a 182,94 EUR con mese, la somma totale di 33 289,20 EUR gli sarebbe dovuta, somma alla quale verrebbe ad aggiungersi la somma di 13 425,27 EUR a titolo degli interessi legali.
56. Il richiedente chiede anche 20 000 EUR a titolo del danno giuridico che stima avere subito. Sostiene che la situazione denunciata ha suscitato per lei, così come per suo figlio, dei sentimenti di smarrimento e di angoscia.
57. Il Governo fa osservare che ogni somma che può essere ottenuta dal richiedente per danno patrimoniale dovrebbe essere restituita in ogni caso alla cassa di sussidi familiari dell’Alto-Reno. Indica anche che la percezione col richiedente del sussidio di sostegno familiare opporrebbe “anche alle pretese fondate sul ritardo” formulato dall’interessata.
58. La Corte non vede di legame di causalità tra le violazioni constatata ed il danno patrimoniale addotto e respingi di conseguenza questa domanda. Osserva in particolare che il procedimento di esecuzione forzata contro il Sig. N. era, alla data delle ultime informazione fornite dal Governo, ancora pendente e che il richiedente avrà la possibilità di ottenere il versamento dell’assegno alimentare alla conclusione di questa istanza. In compenso, la Corte considera che c’è luogo di concedere al richiedente 18 750 EUR a titolo del danno giuridico.
B. Oneri e spese
59. Il richiedente chiede anche 200 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne e 2 392 EUR per quegli impegnato dinnanzi alla Corte.
60. Il Governo non ha presentato di osservazioni su questo punto.
61. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, e tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole l’intimo di 2 500 EUR ogni onere confuso e l’accordo al richiedente.
C. Interessi moratori
62. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare l’ammissibilità et/ou lo scioglie dei motivi di appello derivati dell’articolo 8 della Convenzione, dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 5 del Protocollo no 7 alla Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, il seguente somme:
i, 18 750 EUR, diciottomila sette cento cinquanta euros, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico,
ii, 2 500 EUR, duemila cinque centesimi euros, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese,
b che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 15 luglio 2014, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Egli ıKarakaş
Cancelliere Presidentessa