TERZA SEZIONE
CAUSA PALAMARIU C. ROMANIA
( Richiesta no 17145/04)
SENTENZA
STRASBURGO
19 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Palamariu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 17145/04) diretta contro la Romania e in cui due cittadini di questo Stato, il Sig. C. P. e la Sig.ra D. P. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 9 marzo 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 23 aprile 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti, marito e moglie, sono nati rispettivamente nel 1932 e 1940 e risiedono a Bacău.
5. Il 22 dicembre 1995, congiuntamente a tre altre persone, depositarono dinnanzi al tribunale di prima istanza di Bacău una querela con costituzione di parte civile contro D.C., T.D, e B.C, che accusarono di attentato al loro diritto di proprietà, al motivo che avevano occupato dei terreni per cui detenevano dal 1993 dei titoli di proprietà. Chiesero, a titolo di risarcimento, o dei risarcimenti o l’equivalente del raccolto ottenuto sui loro terreni.
6. Durante le ventuno udienze che seguirono, il tribunale affrontò il merito della causa ed accolse l’offerta di prove delle parti in particolare un rapporto di perizia tecnica. Lo scopo del rapporto come stabilito dal tribunale su richiesta delle parti era di stabilire le aree esatte dei terreni per mettere in evidenza quali superfici erano occupate senza dritto degli imputati, così come il valore del raccolto le cui parti lese avrebbero potuto approfittare se fossero state in possesso dei terreni.
A tre riprese, le udienze furono rinviate per i problemi di procedimento. Così, il 5 febbraio 1996 il tribunale rinviò i dibattimenti all’ 11 marzo 1996, dato che il procuratore non era stato convocato, mentre la natura del reato esigeva la sua presenza durante il giudizio. Poi, dal 6 maggio 1996 al 30 settembre 1996, i dibattimenti furono rinviati per irregolarità del procedimento di citazione di una delle parti lese.
7. Il 21 ottobre 1996 il rapporto di perizia fu depositato e fu rimesso alle parti.
Il 2 dicembre 1996 le parti lese presentarono le loro obiezioni al rapporto, contestando l’importo del controvalore del raccolto. Chiesero una controperizia, richiesta che fu accolta dal tribunale. Dal 17 febbraio 1997 al 30 giugno 1997, i dibattimenti furono rinviati in quanto il perito non aveva depositato il rapporto di controperizia.
8. Il 30 giugno 1997 l’avvocato delle parti lese chiese un rinvio al motivo che non poteva presentarsi per ragioni di salute e sollecitò, allo stesso tempo che un nuovo perito sia nominato per redigere la controperizia.
9. Dal 30 giugno 1997 al 30 marzo 1998 i dibattimenti furono rinviati al motivo che il rapporto di controperizia non era stato depositato. All’epoca delle udienze del 10 dicembre 1997 e del 16 marzo 1998, il tribunale inflisse una multa al perito e provò poi a contattarlo telefonicamente.
Il rapporto fu depositato alla fine il 30 marzo 1998.
10. Appellandosi alle conclusioni di questa controperizia, il 6 aprile 1998, l’avvocato delle parti lese chiese affinché altre persone venissero introdotte nel procedimento, dato che secondo la controperizia, queste occupavano una parte dei terreni delle parti lese. I dibattimenti furono rinviati al 13 aprile 1998. In questa ultima data, le parti lese presentarono delle obiezioni alla controperizia e chiesero un supplemento a questo rapporto, al motivo che il perito non aveva precisato bene l’area dei terreni appartenenti a due delle parti lese e che inoltre, non aveva attualizzato il valore dei risarcimenti richiesti. Il tribunale non si pronunciò sulla loro richiesta a questo titolo, rinviando i dibattimenti e poi la pronunzia del giudizio per mancanza di tempo per deliberare rispettivamente il 27 aprile 1998 ed il 4 maggio 1998.
11. Il tribunale rese il suo giudizio l’ 11 maggio 1998. Considerando che le conclusioni della perizia non erano affidabili, il tribunale fondò il suo ragionamento sul rapporto di controperizia che precisava le superfici di terreno effettivamente occupate dagli imputati e prosciolse D.C., T.D, e B.C in virtù dell’articolo 10d, del codice di procedimento penale, che considera che il reato mancava di elemento soggettivo, ossia un’intenzione fraudolenta di abusare del possesso dei terreni e dunque di portare danno. Per questo fare, il tribunale constatò che gli imputati avevano occupato questi terreni avendo la convinzione di avere il diritto di occuparli perché, un tempo questi terreni erano le loro proprietà. Tuttavia, condannò T.D. a lasciare a due delle parti lese il possesso del terreno ed accordò loro dei risarcimenti al civile. I richiedenti e le altre tre parti lese formarono ricorso contro questo giudizio.
12. La causa fu mandata dinnanzi al tribunale dipartimentale di Bacău. Una sola udienza ebbe luogo dinnanzi a questo tribunale, il 22 settembre 1998, quando il tribunale rinviò i dibattimenti al 27 ottobre 1998, per un’irregolarità nel procedimento di citazione a riguardo del richiedente.
13. Con una sentenza del 27 ottobre 1998 il tribunale dipartimentale di Bacău accolse il ricorso delle parti, annullò il giudizio e rinviò la causa dinnanzi al tribunale di prima istanza. Il tribunale constatò che la causa non era stata analizzata al merito a riguardo delle cinque parti lese, e che inoltre, non aveva indicato in che cosa sarebbe consistito il risarcimento al civile dei danni causati da T.D.
14. La causa fu rinviata dinnanzi al tribunale di prima istanza. Durante il procedimento, una delle parti lese decedette ed il loro avvocato chiese affinché i suoi eredi venissero introdotti nel procedimento.
15. Durante le ventinove udienze tenute dinnanzi a questo tribunale, la causa fu affrontata di nuovo al merito ed il tribunale procedette all’ascolto delle parti e dei testimoni così come all’amministrazione di un nuovo rapporto di perizia.
16. All’epoca dell’udienza dell’ 11 febbraio 1999, l’avvocato delle parti lese chiese di nuovo che altre persone venissero introdotte nel procedimento, dato che, secondo le conclusioni del rapporto di controperizia altre persone diverse da quelle che inizialmente erano riguardate dalla querela occupavano i terreni. Il tribunale fece diritto alla sua richiesta e rinviò la pratica dinnanzi alla polizia alla vista di identificare queste persone. Il 25 maggio 1999 la polizia presentò dinnanzi al tribunale un rapporto che indicava il nome di altre persone identificate come occupanti dei terreni in questione. Risulta dalla pratica che a parte le tre persone imputate dalla querela iniziale, dieci altre persone erano state identificate.
17. Il 23 settembre 1999, le parti chiesero un rapporto di perizia tecnica e l’ascolto di un testimone. Il rapporto di perizia fu prodotto dopo due rinvii, il 3 febbraio 2000. Per ciò che riguarda il testimone proposto dai richiedenti e dalle altre parti lese, nonostante i mandati di comparizione e la multa inflitta dal tribunale, il suo ascolto non ebbe luogo, negando il testimone di comparire.
18. Tre nuovi accusati furono interrogati dinnanzi al tribunale. Il procedimento conobbe parecchi periodi di inattività.
Da prima tra il 2 marzo 2000 ed il 6 dicembre 2001, quando le conclusioni sul merito della causa furono presentate, i dibattimenti furono rinviati quattordici volte per periodi rispettivamente di circa un mese e tre mesi, durante il periodo delle vacanze giudiziali, per mancanza di informazioni in quanto ai dati di stato civile degli accusati, o in quanto agli eredi delle parti decedute, in mancanza per le autorità amministrative di avere fornito in tempo queste informazioni, così come per le irregolarità del procedimento di citazione delle diverse parti. Queste informazioni erano necessarie alla vista della citazione delle parti.
Poi, dal 19 aprile 2001 al 31 maggio 2001 i dibattimenti furono rinviati su richiesta del procuratore affinché un’altra pratica che riguardava tre degli accusati fosse unito alla causa, perché riguardava gli stessi fatti e persone.
19. Il 10 dicembre 2001 il tribunale rese il suo giudizio. Appellandosi alle conclusioni di tutte le perizie, giudicò che le superfici che gli imputati occupavano sui terreni delle parti lese non potevano essere precisate concretamente, il che rendeva ancora più difficile la loro identificazione da parte degli imputati che li avevano occupati essendo convinti che si trattava delle vecchie aree ereditate dei loro genitori. Ciò facendo, prosciolse undici accusati, inclusi quelli che non avevano potuto essere citati a comparire, in virtù dell’articolo 10d) del codice di procedura penale, per mancanza di elemento soggettivo.
Concernente gli altri accusati, il tribunale chiuse il processo a loro riguardo a causa di decesso o di mancanza per le parti di avere introdotto una querela penale, dopo le conclusioni del rapporto della polizia.
20. Concernente il risvolto civile, il tribunale giudicò che era nell’impossibilità di decidere, tenuto conto dell’impossibilità di identificare le aree dei terreni, malgrado le perizie, e concluse infine che questo problema avrebbe dovuto essere deciso nella cornice di una controversia civile. La procura e le parti lese formarono ricorso contro questo giudizio.
21. Il tribunale dipartimentale di Bacău fu investito della causa. All’epoca della sola udienza del 5 marzo 2002 rinviò al 2 aprile 2002 i dibattimenti per difetto di citazione di due degli accusati e per investire il foro di Bacău per garantire la difesa d’ufficio di tutti gli accusati.
22. Con una sentenza del 2 aprile 2002, il tribunale accolse i ricorsi ed annullò il giudizio in ragione dell’omissione del tribunale di pronunciarsi sulla richiesta delle parti di ottenere dei risarcimenti o l’equivalente del raccolto. Giudicò peraltro che, sebbene le perizie prodotte durante il procedimento fossero state contraddittorie, non avevano un valore probante assoluto e che il tribunale avrebbe dovuto, alla fine di stabilire l’area dei terreni, confrontare queste perizie alle deposizioni dei testimoni e delle parti. La causa fu rinviata dinnanzi al tribunale di prima istanza.
23. Su dieci udienze che ebbero luogo dinnanzi a questo tribunale dopo la registrazione della causa, nove furono rinviate, tra il 16 maggio 2002 ed il 6 marzo 2003, per le irregolarità del procedimento di citazione delle parti o dei testimoni o per mancanza delle informazioni necessarie per stabilire lo stato civile ed il domicilio degli accusati. Il 6 marzo 2003, i dibattimenti furono rinviati per mancanza di tempo per deliberare.
24. Il giudizio fu reso il 20 marzo 2003. Sul merito della causa, il tribunale constatò che i titoli delle parti lese erano stati rilasciati senza prima di tutto essere messi in possesso e che avevano cominciato ad utilizzare nel 1995, mentre, gli imputati utilizzavano questi terreni dal 1991. Inoltre, constatò che questi terreni erano stati sotto l’amministrazione successiva di parecchi comuni prima di passare sotto l’amministrazione della città di Bacău cosicché , tenuto conto di questa confusione, gli imputati avevano potuto nutrire la convinzione legittima che occupavano le vecchie aree che avevano detenuto un tempo, le aree esatte dei terreni che non erano state esattamente identificate. Per questo motivo preciso, prosciolse undici accusati in virtù dell’articolo 10b) del codice di procedura penale, i fatti in questione che non dipendevano dalla legge penale e chiuse il procedimento a riguardo di due di essi che erano deceduti.
Alla vista del motivo del proscioglimento, in virtù dell’articolo 346.4 del codice di procedura penale non si pronunciò sul risvolto civile. Tutte le parti lese interposero ricorso.
Risulta dalla pratica che tre degli accusati non comparvero mai dinnanzi ai tribunali durante il procedimento.
25. In una data non precisata, il ricorso fu registrato dinnanzi al tribunale dipartimentale di Bacău. Su due udienze che ebbero luogo dinnanzi a questo tribunale, una fu rinviata, il 24 giugno 2003 affinché uno degli accusati potesse impegnare un avvocato e l’ultima il 22 luglio 2003 al motivo che certi membri della formazione di giudizio erano incompatibili, poiché avevano fatto parte della formazione di giudizio che aveva conosciuto prima di tutto la causa.
Con una sentenza del 9 settembre 2003 il tribunale dipartimentale di Bacău che giudicava la fondatezza del giudizio, tanto sotto il risvolto penale che sotto il risvolto civile respinse i loro ricorsi e confermò il giudizio.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
26. Le disposizioni pertinenti del codice di procedura penale si leggono così:
“177. L’imputato o l’accusato è citato all’indirizzo dove abita, e se, questo indirizzo non è conosciuto, al suo posto di lavoro.
177.4. Se l’indirizzo o il posto di lavoro non sono conosciuti, la citazione deve essere affissa alla sede del consiglio locale del luogo del reato. (…)
180. Se la persona ha cambiato indirizzo, l’agente affigge la citazione sulla porta del suo domicilio e prende delle informazione ai fini di trovare il nuovo indirizzo, menzionando nel verbale i dati così ottenuti. “
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
27. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
28. Il Governo si oppone a questa tesi e stima che la causa rivestiva una complessità particolare tenuto conto del numero delle parti, della complessità delle prove e della necessità di permettere a queste ultime di presentare le loro conclusioni ed obiezioni alla perizia.
29. La Corte ha il dovere di ricordare da prima, trattandosi della durata di un procedimento penale con costituzione di parte civile, che ha giudicato già che questa ultima rientra nel campo di applicazione dell’articolo 6, e che il periodo da considerare comincia nella data in cui il richiedente si è avvalso del suo diritto di carattere civile (Pfleger c. Repubblica ceca, no 58116/00, § 46, 27 luglio 2004) ossia dall’atto di costituzione di parte civile.
30. Nello specifico, il periodo da considerare è cominciato il 22 dicembre 1995 col deposito della querela penale che comprende la costituzione di parte civile dinnanzi al tribunale di prima istanza di Bacău, e si è concluso il 9 settembre 2003 con la sentenza della corte di appello di Bacău. È durato dunque sette anni, otto mesi, e nove giorni per due gradi di giurisdizioni.
A. Sull’ammissibilità
31. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione rileva inoltre che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità.
B. Sul merito
32. La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si rivaluta secondo le circostanze della causa ed avuto riguardo ai criteri consacrati dalla sua giurisprudenza, in particolare la complessità della causa, il comportamento dei richiedenti e quello delle autorità competenti così come la posta della controversia per gli interessati (vedere, tra molte altre, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Hartman c. Repubblica ceca, no 53341/99, § 73, CEDH 2003-VIII,). Ricorda anche che incombe sugli Stati contraenti di organizzare il loro sistema giudiziale in modo tale che le loro giurisdizioni possano garantire a ciascuno il diritto di ottenere una decisione definitiva in un termine ragionevole (Löffler c. Austria, no 30546/96, § 21, 3 ottobre 2000).
33. Per ciò che riguarda la complessità della causa, la Corte stima da prima che la causa non rivestiva, almeno al suo inizio una complessità particolare, vista la natura del reato oggetto della querela (problema di possesso). Supponendo anche che dopo l’introduzione nel procedimento di altre persone, il procedimento si sia potuto complicare col fatto della partecipazione di parecchie parti e delle perizie giudicate necessarie dai tribunali, la Corte osserva che ciò non spiega la durata del procedimento.
34. La Corte rileva tanto più che la causa è stata annullata con rinvio in prima istanza due volte, in ragione delle omissioni imputabili al tribunale di prima istanza di esaminare la querela a riguardo di tutte le parti e poi in ragione dell’omissione di pronunciarsi sulla parte della querela concernente i risarcimenti (vedere §§ 13 e 22). Sebbene la Corte non sia competente per analizzare il modo in cui le giurisdizioni nazionali hanno interpretato ed applicato il diritto interno, vista dinnanzi a questo tribunale la durata importante, rispettivamente circa due anni e circa tre anni dopo la cassazione, ed il numero delle udienze, considera tuttavia che le cassazioni successive per rinvio sono dovute agli errori commessi dalle giurisdizioni inferiori all’epoca dell’esame della causa (Wierciszewska c. Polonia, no 41431/98, 25 novembre 2003, § 46). Inoltre, la ripetizione di tali cassazioni denota una deficienza di funzionamento del sistema giudiziale nazionale (Cârstea e Grecu c. Romania, no 56326/00, § 42, 15 giugno 2006).
35. La Corte rileva inoltre che il procedimento è stato segnato da periodi di inattività dovuti alle irregolarità ripetute del procedimento di citazione delle parti ed alla mancanza di informazioni in quanto allo stato civile degli accusati (vedere in particolare §§ 6, 12, 18, 21 e 23). Queste irregolarità sono all’origine di un ritardo di circa due anni e sei mesi della durata globale del procedimento. Sebbene non possa ignorare le difficoltà che talvolta rallentano l’esame delle controversie che conoscono le giurisdizioni nazionali (Vernillo c. Francia, sentenza del 20 febbraio 1991, serie A no 198, § 38) la Corte stima che questi termini sono imputabili alle autorità e che non apparteneva ai richiedenti di indicare il domicilio degli accusati. Ad ogni modo non risulta dalla pratica che detenevano a questo riguardo delle informazioni, essendo nuovi nel procedimento la maggior parte degli accusati. Può solo constatare inoltre, che, fino alla fine del procedimento, i tribunali non hanno localizzato l’insieme degli accusati.
36. La Corte considera quindi che i tribunali dovevano reagire di fronte alle difficoltà incontrate per localizzare tutte le parti al procedimento e per disciplinare il loro comportamento (vedere mutatis mutandis Kesyan c. Russia, no 36496/02, § 58, 19 ottobre 2006). Apparteneva loro ad ogni modo di fare appello alle autorità amministrative competenti per ottenere le informazioni necessarie, e di assicurarsi della loro collaborazione ai fini della regolarità del procedimento di citazione delle parti (vedere sopra § 18) e di garantire un seguito consolidato di questa (vedere § 26, il diritto interno pertinente,) allo stesso tempo. Peraltro, stima che il diritto di vedere la sua causa esaminata in un termine ragionevole sarebbe privato di ogni senso se i tribunali nazionali ritardassero l’esame di una causa parecchie volte, in ragione delle irregolarità nel procedimento di citazione o per mancanza da parte loro di reagire di fronte al comportamento delle parti, anche se alla fine del procedimento la durata cumulata non sembrava particolarmente eccessiva.
37. La Corte nota peraltro, in particolare un ritardo importante in ragione della controperizia (§§ 7 e 9 sopra). Se è vero che la produzione dei rapporti di perizia può allungare il procedimento, la Corte osserva che i tribunali sono sovrani per respingere le obiezioni delle parti che non stimano pertinenti per evitare un allungamento eccessivo del procedimento. Constata peraltro che tutte le perizie sono state stimate necessarie ai fini di illuminare le circostanze della causa, malgrado l’impossibilità dei tribunali di arrivare ad una constatazione definitiva. Quindi, sebbene il tribunale di prima istanza abbia provato a contattare il perito il 16 marzo 1998, dopo avergli inflitto una multa il 10 dicembre 1997, niente spiega la mancanza di misure effettive fino a questa data. A questo riguardo, la Corte ricorda che il perito, indipendente nella determinazione del suo rapporto, resta tuttavia sottomessi al controllo delle autorità giudiziali, sono tenute a garantire il buon svolgimento della perizia (sentenza Capuano c. Italia del 25 giugno 1987, serie A no 119-1, § 25, Antonov c. Russia, (dec.), 38020/03, 3 novembre 2005).
38. A riguardo infine del comportamento dei richiedenti, a parte la richiesta di rinvio ad una nuova udienza sollecitata dal loro avvocato il 30 giugno 1997 (§30), la Corte non scopre dei ritardi significativi che sarebbero imputabili loro. Peraltro, sebbene la loro insistenza per procedere all’ascolto del testimone abbia potuto contribuire in una certa misura all’allungamento del procedimento, non si potrebbe rimproverare loro di avere provato a difendere la loro causa, ciò tanto più che questi rinvii dovuti alla mancanza del testimone sono coincisi per la maggior parte coi rinvii dovuti alle irregolarità del procedimento di citazione ed alla mancanza di informazioni in quanto allo stato civile degli accusati.
39. Alla luce di ciò che precede, la Corte stima che nello specifico la durata del procedimento controverso è eccessiva e non risponde all’esigenza del “termine ragionevole.”
Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
II. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
40. Sulla base dell’articolo 6 § 1 precitato, i richiedenti si lamentano della conclusione del procedimento, in particolare del fatto che i tribunali non hanno interrogato tutto gli accusati prima di pronunciare il loro proscioglimento. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.
41. I richiedenti si lamentano infine del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei loro beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
42. Avuto riguardo alla constatazione relativa all’articolo 6 § 1, § 38 sopra, la Corte stima che c’è luogo di dichiarare questo motivo di appello ammissibile, ma che non c’è non luogo di deliberare sul merito, se c’è stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere mutatis mutandis Zanghì c. Italia, sentenza del 19 febbraio 1991, serie A no 194-C, § 23, Efimenko c. Ucraina, no 55870/00, § 68, 18 luglio 2006, Kovacheva e Hadjiilieva c. Bulgaria, no 57641/00, § 38, 29 marzo 2007).
III SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
43. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
44. I richiedenti chiedono 487 663 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale che avrebbero subito in ragione dell’impossibilità di godere dei loro terreni così come a titolo di profitto non incassato del raccolto su questi terreni. Richiedono inoltre 38 200 EUR a titolo del danno morale.
45. Il Governo si oppone alle pretese dei richiedenti.
46. La Corte ricorda di avere concluso alla violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della durata del procedimento. Quindi, non vede alcun legame di causalità tra la violazione constatata ed il danno patrimoniale addotto e respinge questa richiesta. In compenso, stima che i richiedenti hanno subito un torto morale a causa della durata eccessiva del procedimento. Deliberando in equità, accorda loro congiuntamente 2 400 EUR a questo titolo.
B. Oneri e spese
47. I richiedenti chiedono anche 2 364 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e dinnanzi alla Corte e producono a questo riguardo certi giustificativi.
48. Il Governo contesta queste pretese.
49. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri suddetti, accorda in equità 63 EUR ai richiedenti per ogni onere compreso.
C. Interessi moratori
50. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile per ciò che riguarda il motivo di appello fondato sulla durata del procedimento, articolo 6 § 1 della Convenzione, e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare separatamente il motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione le seguenti somme da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento:
i. 2 400 EUR (duemila quattro cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
ii. 63 EUR (sessantatre euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza del termine sopra-indicato e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente