Conclusioni: Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni,
QUARTA SEZIONE
CAUSA ODESCALCHI E LANTE DELLA ROVERE C. ITALIA
( Richiesta no 38754/07)
SENTENZA
STRASBURGO
7 luglio 2015
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Odescalchi e Lante della Rovere c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
P?ivi Hirvel?, presidentessa,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Yonko Grozev, giudici,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 16 giugno 2015,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 38754/07) diretta contro la Repubblica italiana e di cui cinque cittadini di questo Stato, OMISSIS, (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 31 agosto 2007 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono stati rappresentati da OMISSIS, avvocati a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. I richiedenti adducono una violazione del diritto al rispetto dei loro beni, colpiti da un permesso di espropriazione e da un’interdizione a costruire.
4. Il 29 agosto 2011, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1954, 1963, 1956, 1963 e 1934 e risiedono a Roma.
A. Le circostanze dello specifico
6. I fatti della causa, come sono stati esposti dalle parti, si possono riepilogare come segue.
7. I richiedenti sono i proprietari di un terreno ubicato a Santa Marinella (Roma), registrato al catasto comunale, scanalo 11, appezzamenti 8, 9, 489, 490 e 491,. La superficie globale del terreno ? di 97 938 metri quadrati.
8. Il 12 luglio 1971, la citt? di Santa Marinella adott? un piano generale di urbanistica, piano regolatore generale, infra PRG che destinava questo terreno alla creazione di un parco pubblico, verde pubblico, e, di conseguenza, lo colpiva di un’interdizione assoluta a costruire in vista della sua espropriazione. Il PRG fu approvato il 11 febbraio 1975 dalla Regione Lazio ed entr? in vigore in questa data.
9. Conformemente al diritto applicabile, il permesso di espropriare imposto col PRG divent? nullo nel febbraio 1980.
10. Malgrado la scadenza di suddetto permesso di espropriare e dell’interdizione di costruire relativa, il terreno non fu libero di costrizione. Difatti, nell’attesa della decisione della citt? di Santa Marinella in quanto alla nuova destinazione urbanistica ad assegnare al terreno controverso, questo fu sottoposto al regime dice delle “zone bianche”, previsto con l’articolo 4 della legge no 10 del 1977 ed alle interdizioni di costruire relative (vedere qui sotto paragrafo 25).
11. La citt? di Santa Marinella non avendo preso alcuna decisione in quanto alla nuova destinazione del terreno, i richiedenti presentarono un esposto all’amministrazione e chiesero a questa di prendere a questo riguardo una decisione per mettere fine all’incertezza che regnava in quanto alla sorte del loro bene e di mettere fine cos? al regime delle “zone bianche.”
12. In mancanza di risposta, i richiedenti investirono il tribunale amministrativo regionale del Lazio, infra TAR, in data del 28 novembre 2007.
13. Il TAR ordin? alla citt? di fornire dei documenti che permettono di valutare la situazione, decisioni 1075/2008 e 5208/2008. Constat? poi, decisione 9109/2008 che, seguito alla scadenza del permesso di espropriare nel 1980, il terreno controverso era colpito di un’interdizione di costruire al senso della legge no 10 del 1977, e che questa situazione perdurerebbe finch? la citt? non deciderebbe della destinazione urbanistica del terreno. La situazione era certo complessa, ma incombeva sulla citt? di prendere una decisione, sotto forma di una variante parziale o generale al piano di urbanistica. Peraltro, il TAR chiese alla citt? un rapporto dettagliato sulle costrizioni di paesaggio concernente il terreno, tenuto conto di ci? che questo era stato incluso nella zona di protezione speciale al senso del decreto presidenziale 357/1997 e del programma “Natura 2000.”
14. Con una decisione del 6 marzo 2009, il TAR ordin? alla citt? di Santa Marinella di prendere una decisione in quanto al terreno in questione. Peraltro, nomin? un commissario ad prese atto, un funzionario della regione che era supposto agire nel caso in cui la citt? convenuta non deciderebbe nei 60 giorni malgrado l’ordine del tribunale.
15. Malgrado la decisione del TAR, la citt? di Santa Marinella non ubbid?.
16. Con decisione 989/2011, il TAR ordin? al commissario ad prese atto di prendere una decisione al posto di citt?. Il tribunale ricord? che, seguito alla scadenza del permesso di espropriare, ed aspettando la decisione dell’amministrazione, il terreno dei richiedenti era una “zona bianca” assegnata con la legge no 10 del 1977; e che le costrizioni che derivano di questa legge non erano assimilate, con la giurisprudenza, a queste che deriva di un permesso di espropriare cos? che non erano indennizzabili. Seguiva che l’inconstructibilit? sostanziale del terreno perdurava bene al di l? del termine di cinque anni che la Corte costituzionale aveva stimato, nella sua giurisprudenza, essere il pi? lungo termine tollerabile. Occorreva dunque che un permesso di espropriare sia rinnovato, perch? ? solamente dopo la reiterazione effettiva di questo ultimo che il diritto ad indennizzo dei richiedenti poteva nascere (Corte di cassazione) Sez. I, sentenza no 1754 del 26 gennaio 2007. Trattandosi, peraltro, dell’esistenza di altre misure che colpiscono il terreno, il TAR constat? che il piano regionale relativo al territorio (piano territoriale) non era stato seguito di li regolamentavamo necessari, cos? che l’edificabilit? eventuale del terreno controverso non era annullato con suddetto piano.
17. Il 15 giugno 2011, il commissario ad prese atto prese la sua decisione e rinnov? il permesso di espropriare su tutto il terreno dei richiedenti, destinando questo ad un parco pubblico, verde pubblico. Ordin? la pubblicazione della decisione ed incaric? l’ufficio della pianificazione del territorio di adottare le misure e le decisioni necessarie per mettere ad esecuzione questa decisione. Peraltro, chiese alla citt? di valutare l’indennizzo alla quale i richiedenti avevano diritto in seguito alla sua decisione di rinnovare il permesso di espropriare.
Per giungere alla sua decisione, il commissario prese in conto i seguenti elementi:
– tutti gli appezzamenti che appartengono ai richiedenti di cui la superficie globale ? di 97 938 metri quadrati, erano state destinate dal PRG, adottato dalla citt? il 12 luglio 1971 ed approvato con la regione il 11 febbraio 1975, ad un parco pubblico,;
– il permesso di espropriare era scaduto il 11 febbraio 1980 e non era stato rinnovato dalla citt?; il terreno era da sottomesso al regime delle “zone bianche” al senso della legge no 10 del 1977;
– conformemente a due decisioni prese il 25 luglio e 21 dicembre 2007 con la regione Lazio, piano territoriale paesistico regionale, il 70% del terreno erano colpiti anche dalle costrizioni di paesaggio contemplato per proteggere le foreste;
– il terreno era incluso interamente nella zona di protezione speciale al senso delle direttive europei 79/409/CEE e 147/2009/CEE e della legge regionale 700/2008;
– l’unica partita dal terreno che ha vocazione ad essere costruita rasentava gi? dei terreni urbanizzati del lato sud;
– la citt? non aveva mostrato la volont? concreta di espropriare il terreno n? di decidere della nuova destinazione urbanistica di questo.
18. Nel settembre 2011, i richiedenti attaccarono questa decisione dinnanzi al TAR che arguisce in particolare che era motivata in modo troppo vago; sottolineando che le decisioni che impongono delle costrizioni di paesaggio stimato nel 2007 non erano entrate mai in vigore; ed adducendo che l’inclusione del terreno in una zona di protezione speciale al senso delle direttive europee non provocava un’interdizione assoluta di costruire, ma introduceva appena l’obbligo di valutare l’impatto sull’ambiente di ogni progetto di costruzione. Il procedimento ? pendente dinnanzi al TAR.
19. In 2012, in complemento delle loro domande di soddisfazione equa, i richiedenti hanno fatto appello ad un perito che, nel suo rapporto di perizia, ha fatto stato di ci? che segue, 12 novembre 2012. Il terreno controverso ? situato in una zona “perire-urbana”, a sapere tra i centri citt? di Santa Marinella e l’autostrada e ? vincolato da terreni costruiti e di terreni agricoli. Il terreno non ? coltivato e non ? ricoperto da una foresta, ma con gli arbusti, dei cespugli e degli alberi isolati. Questa vegetazione ? spontanea. Secondo i piani tecnici della regione Lazio, la zona in questione ? archiviata come “0,3 vegetazione codifico SA030101 albero isolato. “
20. Risulta peraltro di un rapporto tecnico della citt? di Santa Marinella – che il commissario ad prese atto aveva sollecitato dell’amministrazione – che non c’? foresta sul terreno dei richiedenti. Una parte del terreno (55 700 metri quadrati, ? in abbandono e ? ricoperta dai cespugli e del cespuglio tipici delle zone lasciate a maggese; un’altra parte (43 200 metri quadrati, ? ricoperta dalla macchia; 5 700 metri squadrati sono un pascolo. Il terreno, situato tra la citt? e le autostrade, ? incluso in una zona fortemente anthropis?e che, a causa del rumore, non ? adattata agli specifico animali selvaggi.
21. Risulta della pratica che, inizio 2015, la decisione del commissario ad prese atto rinnovando il permesso di espropriare era stato non approvata sempre non. In questa situazione, il terreno ? sottoposto alle “misure di salvaguardia” che deriva della decisione del commissario ad prese atto del 15 giugno 2011, a sapere che nessuna attivit? che reca danno a suddetta decisione non pu? essere intrapresa.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
22. Il diritto e le pratica interne pertinenti sono esposti nel causa Scordino c. Italia (no 2) (no 36815/97, ?? 25-45, 15 luglio 2004.
23. Per i bisogni della presente causa, conviene precisare che il piano generale di urbanistica, infra PRG, ? un atto a durata indeterminata. Il procedimento di adozione di un PRG comincia con una decisione della municipalit? e si concluda con l’approvazione da parte della regione. Una volta approvata, il PRG ? pubblicato nel bollettino delle leggi. Se col passare del tempo, l’amministrazione desidera modificarlo con le varianti, parziali o generali, queste devono essere anche di prima decise con la citt? e poi approvate con l’organo competente.
Tra la decisione e le approvazioni di un piano di urbanistica o di una modifica a questo, il terreno riguardato ? sottoposto alle “misure di salvaguardia”, cos? che nessuna attivit? pu? essere tollerata se ? incompatibile con la destinazione decisa.
24. Le limitazioni al diritto di disporre della propriet?, come un’interdizione di costruire, sono imposte all’epoca dell’adozione di un piano di urbanistica. Uguale interdizione pu? prevedere un’espropriazione (“vincolo preordinato all’esproprio”), quando il terreno in questione ? destinato ad un uso pubblico o alla realizzazione di edifici o di infrastrutture pubbliche. I permessi di espropriare diventano nulli se l’espropriazione non ha luogo entro cinque anni, o cos? nessuno piano di urbanistica dettagliata, non ? adottato entro cinque anni.
25. Secondo la giurisprudenza, nel caso dove l’interdizione di costruire scada alla fine del termine di cinque anni, i terreni riguardati non ricuperano la loro destinazione originale e non sono automaticamente riservati all’uso al quale ? destinato i terreni vicini. La determinazione della nuova destinazione di un terreno richiede un atto positivo dell’amministrazione, come una variante al piano generale di urbanistica o un piano dettagliato di urbanistica. Nell’attesa di un tale atto, i terreni riguardati sono considerati, conformemente alla giurisprudenza, vedere in particolare le sentenze della camera plenaria i nostri 7 e 10 del 1984 del Consiglio di stato, come essendo delle “zone bianche” sottomesse al regime contemplato all’articolo 4 della legge no 10 del 1977, disposizione inglobata da nel Decreto del presidente della Repubblica 380/2001, articolo 9, relativo ai terreni delle municipalit? che non hanno adottato dei piani generali di urbanistica. Ai termini di questa disposizione – concepita all’origine col legislatore per le citt? che non si erano dotate di un PRG – un coefficiente di edificabilit? per un volume molto ridotto, 0,03 metro cubo con metro quadrato, ? assegnato ai terreni situati all’infuori di un settore urbanizzato, quando certe condizioni sono riunite. Se il terreno ? situato dentro ad un settore urbanizzato, ogni nuova costruzione ? vietata.
26. Anche se nessuno termine ? contemplato, incombe sulla municipalit? di determinare velocemente la nuova destinazione urbanistica del terreno riguardato, affinch? la situazione esposta sopra al paragrafo 25 non si prolunga eccessivamente. Quindi, l’amministrazione deve reiterare il permesso di espropriare o, alternativamente, assegnare una nuova destinazione urbanistica al terreno (Corte di cassazione) Sez. I, sentenza no 8384 del 31 marzo 2008.
27. In caso di inoperosit? dell’amministrazione, gli interessati possono chiedere all’autorit? regionale di intervenire o rivolgersi alle giurisdizioni amministrative. Nella sentenza no 67 del 1990, cadendo su un caso di espropriazione dove era in causa l’inerzia dell’amministrazione, la Corte costituzionale ha affermato che il ricorso che permette di attaccare l’inerzia dell’amministrazione dinnanzi al tribunale amministrativo ? inoperante e di questo fatto poco efficace (“defatigante e non conclusivo stupido conseguente scarsa efficacia”).
Una volta l’inoperosit? constatata dalle giurisdizioni amministrative, se l’amministrazione rimane sempre inattiva, il proprietario pu? chiedere un risarcimento. Tuttavia, secondo la giurisprudenza (Corte di cassazione) Sez. I, sentenza no 25513 del 16 dicembre 2010; Sez. I, sentenza no 10362 del 6 maggio 2009; no 14333 del 26 settembre 2003, il danno indennizzabile cade solamente sulla lesione dell’interesse alla certezza in quanto all’uso “razionale” del terreno, e non prende in conto le interdizioni di costruire che hanno colpito il terreno durante il periodo di inerzia (vedere anche qui sotto il paragrafo 32)
28. Dopo la scadenza di un permesso di espropriare, l’amministrazione pu? rinnovarlo. Nella sua sentenza no 179 del 20 maggio 1999, la Corte costituzionale ha dichiarato incompatibile con la Costituzione la mancanza di previsione con la legge di una forma di indennizzo nel caso dove un permesso di espropriare o un’interdizione di costruire sarebbe rinnovata dall’amministrazione in modo tale che il diritto di propriet? se ne trova gravemente assegnato. Pure lasciando intatta la possibilit? per l’amministrazione di rinnovare le misure in questione, la Corte costituzionale ha affermato che era necessario che il legislatore contempli una forma di indennizzo, e che l’obbligo di indennizzare non riguardava i primi cinque anni durante quali il primo permesso di espropriare era stato in vigore (periodo di franchigia).
29. Il legislatore italiano ha dato seguito all’invito della Corte costituzionale con l’articolo 39 del Repertorio, entrato in vigore il 30 giugno 2003. Questa disposizione contempla:
“1. Nell’attesa di una riorganizzazione organica della materia, in caso di reiterazione di un’interdizione in vista di espropriazione, vincolo preordinato all’esproprio, o di un’interdizione in sostanza espropriatrice, vincolo sostanzialmente espropriativo, ? dovuta al proprietario un’indennit?, proporzionata a misura del danno effettivamente subito.
2. Quando il pagamento di un’indennit? non ? contemplato negli atti che hanno gli effetti descritti al paragrafo 1, l’autorit? che ha ordinato la reiterazione dell’interdizione ? tenuta a fissare l’indennit?, entro due mesi a partire dal giorno del ricevimento di una domanda di pagamento debitamente supportato ed a versarla nei trenta seguente giorni, mancanza di cui ? dovuta anche gli interessi legali.
3. Con un atto di citazione dinnanzi alla corte di appello nel distretto della quale si trova il terreno, il proprietario pu? attaccare la valutazione fatta dall’autorit?. L’opposizione deve essere introdotta, sotto pena di inammissibilit?, entro trenta giorni a contare della notificazione dell’atto di valutazione.
4. Dopo scadenza del termine di due mesi contemplati al paragrafo 2, il proprietario pu? chiedere alla corte di appello di fissare l’indennit?.
5. Non si tiene conto dell’indennit? fissata ai termini dei paragrafi che precedono se il terreno ? espropriato in seguito. “
30. Con la sentenza no 12185 del 25 maggio 2007 (Rv). 597121, le sezioni riunite della Corte di cassazione hanno chiarificato che le giurisdizioni civili sono competenti per conoscere di una domanda che mira ad ottenere un’indennit? per la reiterazione di interdizioni in sostanza espropriatrici, quando il richiedente non contesta la legittimit? degli atti amministrativi che impongono le interdizioni.
31. La giurisprudenza ammette unicamente l’indennizzo in caso di rinnovo formale ed effettivo di un permesso di espropriare, ? a dire quando la decisione che l’ha contemplato ? stata confermata da un atto di approvazione dell’organo competente e ? entrata in vigore. Stima difatti che il diritto ad indennizzo del richiedente pu? nascere solamente dopo la reiterazione effettiva di questo (Corte di cassazione) Sez. I, sentenza no 1754 del 26 gennaio 2007. Cos? una decisione comunale di rinnovare un permesso di espropriare non ? indennizzabile se non ? stata approvata dall’organo competente in seguito (Corte di cassazione) Sez. I, sentenza no14774 del 4 settembre 2012.
32. La giurisprudenza esclude, invece, che le interdizioni di costruire ledendo i terreni dopo la scadenza di un permesso di espropriare, e fino alla nuova decisione urbanistica dell’amministrazione (regime delle “zone bianche”) paragrafo 25 sopra, siano indennizzabili (Corte di cassazione) Sez. I sentenza no 14774 del 4 settembre 2012; sentenza no 25513 del 16 dicembre 2010; no 8384 del 31 marzo 2008; no 14333 del 26 settembre 2003.
IN DIRITTO
I. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 1 Del Protocollo No 1
33. I richiedenti si lamentano della durata dell’interdizione di costruire che colpisce il loro terreno dall’imposta del permesso di espropriare e malgrado la sua scadenza nel 1980. Adducono che questa situazione, nella mancanza di ogni indennizzo, ? incompatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
34. Il Governo oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilit?
35. Il Governo solleva un’eccezione derivata del non esaurimento delle vie di ricorso interni, basata su due risvolti.
36. In primo luogo, fa osservare che i richiedenti non hanno attaccato dinnanzi al tribunale amministrativo le decisioni relative al permesso di espropriare entrato in vigore nel 1975.
37. In secondo luogo, il Governo sostiene che i richiedenti hanno la possibilit? di essere indennizzati e chiedi alla Corte di respingere la richiesta per non esaurimento delle vie di ricorso interni-siccome l’ha fatto nel causa Tiralongo e Carbe c. Italia (, d?c.), no 4686/06, 27 novembre 2012.
38. I richiedenti oppongono alla tesi del Governo. Osservano che il loro motivo di appello cade sulla durata e sull’impatto del permesso di espropriare che ? scaduto nel 1980 ma ha continuato indirettamente di esporre i suoi effetti, il loro bene essendo stato sottomesso da al regime delle “zone bianche.” Rinviando in materia alla giurisprudenza nazionale, i richiedenti sostengono che non hanno la possibilit? di essere indennizzati. Alla differenza del causa Tiralongo e Carbe, nello specifico avuto non ci non di “reiterazione effettiva” del permesso di espropriare.
39. In quanto al primo risvolto dell’eccezione, la Corte ricorda avere esaminato gi? delle eccezioni simili ed avere concluso che un procedimento giudiziale che prevede l’annullamento di un piano di urbanistica non potrebbe avere un’incidenza su questo tipo di richieste, dato che i richiedenti si lamentano della durata e delle ripercussioni delle limitazioni che colpiscono il loro terreno nella mancanza di indennizzo, Maioli c. Italia, no 18290/02, ? 33, 12 luglio 2011; Scordino c. Italia, d?c.), no 36813/97, CEDH 2003 IV.
Di conseguenza, c’? luogo di respingere il primo risvolto dell’eccezione sollevata dal Governo.
40. Trattandosi del secondo risvolto dell’eccezione, la Corte stima che ? legato strettamente alla sostanza del motivo di appello enunciato sul terreno dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Decide di unire questo risvolto dell’eccezione al fondo dunque.
41. Peraltro, la Corte constata che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul fondo
1. Argomenti dei richiedenti
42. I richiedenti precisano al primo colpo che i loro motivi di appello cadono sull’impatto delle misure che rilevano dell’urbanistica (piano generale di urbanistica) permesso di espropriare, interdizioni di costruire urbanistici, legge e giurisprudenza c’afferenti che ledono il loro terreno dagli anni 1970.
In quanto alle costrizioni di paesaggio ed ambientaliste adottate posteriormente, i richiedenti osservano che queste possono coesistere con un permesso di espropriare quando lo scopo di questo ?, siccome nello specifico, la creazione di un parco pubblico. Non saprebbero per cancellare tanto l’ingerenza che deriva delle misure urbanistiche. La loro esistenza pu? sminuire eventualmente il valore del terreno, una volta che sono entrate in vigore, ci? che pu? ripercuotersi sulla soddisfazione equa. Trattandosi delle costrizioni forestali che colpiscono partite il terreno, queste sarebbero in vigore solamente dal 2007.
43. I richiedenti sostengono che la situazione denunciata non ? conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1 e sottolineano che l’ingerenza nel loro diritto al rispetto del loro beni duro da adesso pi? di quarant’ anni. Difatti, gi? prima dell’entrata in vigore del piano generale di urbanistica del 1975 previdente il permesso di espropriare assortito di un’interdizione assoluta di costruire, il loro terreno si trovava sotto l’influenza delle misure di salvaguardia a contare della decisione presa dalla citt? di Santa Marinella nel 1971.
Dopo la scadenza del permesso di espropriare nel 1980, il terreno ? stato sottomesso al regime della legge no 10 del 1977, ed all’interdizione di costruire relativa sotto l’influenza della quale il terreno ? restato molto tempo, in attesa della decisione dell’amministrazione sulla sorte del loro bene.
Infine, del 15 giugno 2011 prese atto dalla decisione del commissario ad di rinnovare il permesso di espropriare, in mancanza di approvazione di questa con l’organo competente, il terreno ? sottoposto alle misure di salvaguardia.
44. I richiedenti affermano che, con l’effetto combinato delle interdizioni di costruire e dell’incertezza in quanto alla sorte del loro terreno, il loro diritto di propriet? “? stato gelato” durante tutto questo periodo; hanno perso il pieno godimento terreno, il valore di questo ? stato ridotto a nulla e ? loro impossibile ottenere un indennizzo. A questo riguardo, i richiedenti ricordano la giurisprudenza dei corsi nazionali che ha considerato che:
ha, i cinque anni al corso dalle quali il permesso di espropriare ? stato in vigore (1975-1980) non sono indennizzabili, perch? si tratterebbe di un “periodo di franchigia”;
b, gli anni al corso dalle quali il terreno ? stato sottomesso al regime delle “zone bianche”, a sapere alle costrizioni imposte dalla legge no 10 di 1977, del 1980 a 2011, non sono indennizzabili;
c, gli anni al corso dalle quali il terreno ? stato sotto l’influenza delle “misure di salvaguardia”, a sapere in attesa che una decisione di imporre un permesso di costruire ? approvata dall’organo competente, non sono neanche indennizzabili.
Ne risulta che mai l’ingerenza nel loro diritto al rispetto dei beni non ? stata indennizzabile secondo i parametri utilizzati dai corsi nazionali.
45. In quanto ai ritardi dell’amministrazione, i richiedenti rinviano alla giurisprudenza nazionale e sottolineano che la constatazione dell’inoperosit? da parte delle giurisdizioni amministrative non permette loro di ottenere un indennizzo a causa dell’ingerenza nel loro diritto al rispetto dei beni.
46. Alla luce di questi elementi, vista la mancanza totale di indennizzo per il sacrificio che ? imposto loro, i richiedenti chiedono alla Corte di concludere alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
2. Argomenti del Governo
47. Il Governo osserva al primo colpo che il terreno ? sottoposto alle costrizioni di paesaggio e che ? incluso in una zona di protezione ambientalista speciale. Cos?, il 70% del terreno non sono edificabili in ragione di una costrizione forestale, e questa situazione non fa l’oggetto della controversia.
48. Per ci? che ? delle misure urbanistiche, il Governo sostiene che la situazione denunciata dai richiedenti ? compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1. A questo riguardo, fa osservare che la situazione controversa non si analizza in una privazione di propriet? e non pu? essere assimilata a questa. Poi, le limitazioni che ledono il terreno in questione sono previste dalla legge e rispondono all’interesse pubblico, poich? si tratta di creare dei parchi pubblici nella cornice del piano di sviluppo del territorio.
49. Il Governo osserva che, conformemente alla giurisprudenza nazionale, nessuno indennizzo non ? dovuto per il periodo che va fino nel 1980, perch? si tratta del periodo di franchigia.
Nel periodo posteriore alla scadenza del permesso di espropriare, il terreno non ? stato sottomesso ad un’interdizione assoluta di costruire, considerando la possibilit? di costruire per un volume di 0,03 metro cubo con metro quadrato. Il non si saprebbe trattare dallo stesso modo le costrizioni che derivano di un permesso di espropriare dunque e le costrizioni colpendo la “zona minime”, e ? la ragione per la quale nessuno indennizzo saprebbe essere accordata a questo titolo. Su questo punto, il Governo invita la Corte a seguire l’opinione dissidente del giudice Conforti nel causa Terazzi S.r.l. c. Italia (no 27265/95, 17 ottobre 2002,).
La decisione del commissario ad prese atto di 2011 avrebbe, lei, dato la possibilit? ai richiedenti di essere indennizzati per il rinnovo del permesso di espropriare, ma gli interessati hanno contestato la decisione in questione. Hanno tenuto cos? un comportamento ambivalente e hanno reso vana la possibilit? di ottenere un indennizzo.
50. Il Governo rimprovera poi ai richiedenti di essere stato inattivi fino nel 2007 e stima che gli interessati non sono fondati a lamentarsi dell’incertezza in quanto alla sorte del loro bene, visto che non hanno investito le giurisdizioni amministrative che a questa epoca.
51. Inoltre, il Governo osserva che i richiedenti appartengono ad una grande famiglia italiano proprietario di numerosi terreni. Trattandosi del terreno oggetto della richiesta, gli interessati rimangono liberi di tramandarlo, di darlo, di ipotecarlo o di venderlo.
52. Avuto riguardo a queste considerazioni, il Governo afferma che non c’? stata rottura del giusto equilibro nello specifico.
3. Valutazione della Corte
53. La Corte nota che la richiesta porta sulle misure che rilevano dell’urbanistica che prevede il terreno di richiedenti. Le parti si accordano per dire che in ragione di queste misure, c’? stata ingerenza nel diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni.
54. Resta ad esaminare cos? suddetta ingerenza ha infranto o non l’articolo 1 del Protocollo no 1. A questo riguardo, la Corte rileva che gli effetti denunciati dai richiedenti derivano tutti della diminuzione della disponibilit? del bene in causa. Risultano dalle limitazioni portate al diritto di propriet? cos? come delle conseguenze di queste sul valore dell’immobile. Tuttavia, sebbene abbia perso della sua sostanza, il diritto in causa non ? sparito interamente. Gli effetti delle misure in questione non sono come si possa assimilarli ad una privazione di propriet?. La Corte nota a questo motivo che i richiedenti non hanno perso l’accesso al terreno n? la padronanza di questo e che in principio, la possibilit? di vendere il terreno, anche resa pi? ardua, ? rimasto.
Stima dal momento che non c’? stata espropriazione di fatto e che il secondo fraseggia del primo capoverso non trovo dunque ad applicarsi nello specifico, Scordino c. Italia (no 2), precitato, ? 70; Elia S.r.l. c. Italia, no 37710/97, ? 56, CEDH 2001 IX; Matos e Silva, Lda, ed altri c. Portogallo, 16 settembre 1996, ? 89, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996 IV.
55. La Corte ? del parere che le misure controverse non rilevano neanche della regolamentazione dell’uso dei beni, al senso del secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Difatti, se ? vero che si tratta di interdizioni di costruire regolamentando l’uso dei beni, Sporrong e L?nnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, ? 64, serie Ha no 52, non ne rimane meno delle stesse misure miravano al finale l’espropriazione del terreno.
56. Quindi, la Corte stima che la situazione denunciata dal richiedenti cambio della prima frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Maioli, precitato, ? 54; Sporrong e L?nnroth, precitato, ? 65; Elia Srl, precitato, ? 57; Scordino (no 2), precitato, ? 73.
57. La Corte giudica naturale che, in una tenuta anche complesso e difficile che il piano di sviluppo del territorio, gli Stati contraenti godono di un grande margine di valutazione per condurre la loro politica urbanistica tiene per invalsa che l’ingerenza nel diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni soddisfaceva le esigenze dell’interesse generale. Non saprebbe sottrarsisi per tanto al suo dovere di controllo. La Corte deve ricercare dunque se un giusto equilibrio ? stato preservato tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, Sporrong e L?nnroth, precitato, ? 69; e Phocas c. Francia, 23 aprile 1996, ? 53, Raccolta 1996-II, p,. 542.
58. A questo proposito, la Corte constata che il terreno dei richiedenti ? stato sottomesso ad un’interdizione di costruire in vista della sua espropriazione in virt? del piano generale di urbanistica entrata in vigore nel 1975. Nel 1980, il permesso di espropriare essendo scaduto, il terreno ? stato sottomesso al regime delle “zone bianche” ed alle limitazioni al diritto di costruire contemplate dalla legge no 10 del 1977. Nel giugno 2011, il commissario ad prese atto ha preso la decisione di rinnovare il permesso di espropriare ma questa decisione non ? entrata in vigore, cos? che il terreno cade sotto l’influenza delle “misure di salvaguardia”, paragrafo 23 sopra, di suddetta decisione in attesa che questa sia approvato, all’occorrenza.
59. A prescindere per il fatto che le limitazioni che prevedono il terreno derivano di un atto amministrativo o dell’applicazione di una legge, ne risulta che il terreno controverso ? stato colpito di interdizione di costruire in modo continua, Terazzi S.r.l, precitato, ? 83; Elia S.r.l, precitato, ? 76; Rossitto c. Italia, no 7977/03, ? 38, 26 maggio 2009. L’ingerenza controversa che ne deriva duro da pi? di quarant’ anni, se si prende in vigore come punto di partenza la data di entrata del piano generale di urbanistica del 1975, e da quasi quarantaquattro anni se parte dalla decisione della municipalit? in vista della sua adozione, paragrafo 8 sopra.
60. La Corte stima che, durante tutto il periodo riguardato, i richiedenti sono restati in un’incertezza totale in quanto alla sorte della loro propriet?: l’amministrazione non ha espropriato durante il periodo di validit? del permesso di espropriare. Una volta questo scaduto nel 1980, il terreno poteva essere colpito di un nuovo permisi di espropriare ogni momento.
Il diritto interno permette agli interessati di lamentarsi dell’inoperosit? dell’amministrazione quando, siccome nello specifico, degli anni trascorrono senza che una decisione non sia presa in quanto alla sorte di un terreno. Questa possibilit? non sembra avere ovviato all’incertezza che lede il terreno degli interessati, e la Corte ricordo del resto che Corte costituzionale, paragrafo 27 qui sopra, aveva affermato che “il ricorso che permette di attaccare l’inoperosit? dell’amministrazione dinnanzi al tribunale amministrativo era inoperante e di questo fatto poco efficace. “
61. Poi, la Corte stima che l’esistenza di interdizioni di costruire durante tutto il periodo riguardato ha ostacolato il pieno godimento del diritto di propriet? dei richiedenti e ha accentuato le ripercussioni dannose sulla situazione di questi indebolendo considerevolmente, entra altri, le probabilit? di vendere il terreno.
62. Inoltre, la Corte constata che i richiedenti non hanno ricevuto di indennizzo. A questo riguardo, stima utile di ricordare che ai termini della giurisprudenza dei corsi nazionali (paragrafi 31) 32 sopra, unica il periodo che segue il rinnovo di un permesso di espropriare, una volta questo entrato in vigore, ? in principio indennizzabile al senso dell’articolo 39 del Repertorio.
Segue che l’eccezione di no-esaurimento delle vie di ricorso interni uniti al fondo deve essere respinta perch?, contrariamente al situazione dei fatti di Tiralongo e Carbe dove il permesso di espropriare era stato rinnovato effettivamente a pi? riprese, nessuna possibilit? di indennizzo non rimane nello specifico, in particolare per il seguente ragioni:
ha, il periodo che va del 1975 a 1980 durante la quale il permesso di espropriare previsto col piano generale di urbanistica ? stato in vigore, ? considerata come un periodo di franchigia non indennizzabile;
b, il periodo che precede l’entrata in vigore di suddetto piano di urbanistica, che va dal 1971 al 1975, riguardati dalle misure di salvaguardia, non ? neanche indennizzabile;
c, il periodo che va del 1980 a 2011 durante la quale il terreno ? stato sottomesso al regime delle “zone bianche” non ? neanche indennizzabile;
d, il periodo a partire da giugno 2011 non ? neanche indennizzabile perch? il permesso di espropriare deciso col commissario ad prese atto non ? entrato in vigore.
63. Le circostanze della causa, in particolare l’incertezza e l’inesistenza di ogni ricorso interno effettivo suscettibile di ovviare alla situazione controversa, combinata con l’ostacolo al pieno godimento del diritto di propriet? e la mancanza di indennizzo, portano la Corte a considerare che i richiedenti hanno avuto a sopportare un carico speciale ed esorbitante che ha rotto appena l’equilibro dinnanzi a regnare tra, da una parte, le esigenze dell’interesse generale e, altro parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni.
64. In conclusione, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
65. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
66. I richiedenti adducono avere subito un danno patrimoniale che deriva dall’indisponibilit? del terreno a contare del 12 luglio 1971. Secondo essi, questo danno ammontava, in 2012, a 2 784 600 euro (EUR), pi? indicizzazione ed interessi. Questa somma equivarrebbe al 20% del valore che la parte edificabile del terreno avrebbe si era stata costruita.
Sussidiariamente, i richiedenti chiedono alla Corte di accordare un importo corrispondente all’interesse legale che si applica al valore che il terreno aveva nel 1971. La parte edificabile del terreno, corrispondendo al 40% della superficie globale, era di 173 000 EUR nel 1971.
67. I richiedenti hanno avuto ricorso ad un perito che ha depositato il suo rapporto nel novembre 2012. Il perito non ha potuto utilizzare il metodo comparativo che si baserebbe sul paragone del terreno coi terreni vicini simili che sono stati venduti. Tenendo conto della situazione del terreno in 2012, il perito ha considerato che 4 ettari su 10 avevano vocazione ad essere costruiti.
68. Il Governo oppone alla concessione di ogni indennit?. Peraltro, contesta il criterio del 20% utilizzato dai richiedenti per valutare il danno patrimoniale. Inoltre, osserva che il 70% del terreno sono inedificabili in ragione di una costrizione forestale che sarebbe in vigore preesistente all’entrata del piano territoriale regionale del 2007. L’affermazione dei richiedenti secondo la quale 40 000 metri quadrati di terreno hanno vocazione ad essere costruiti non avrebbe nessuno fondamento. Infine, non ritorna ai richiedenti da dire se il loro terreno ha vocazione ad essere costruito.
69. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellare ne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si pu? la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, ? 32, CEDH 2000-XI.
Se la natura della violazione permette una restitutio in integrum, incombe sullo stato convenuto di realizzarla, la Corte che non ha n? la competenza n? la possibilit? pratico di compierlo lei stessa. Il diritto nazionale non permette cos?, in compenso, o permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 abilita la Corte ad accordare, se c’? luogo, alla parte lesa la soddisfazione che gli sembra appropriata, Brumarescu c. Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, ? 20, CEDH 2000-I.
70. La Corte ha detto che l’ingerenza controversa soddisfaceva le esigenze dell’interesse generale, paragrafo 69 sopra. In quanto all’indennizzo a fissare nello specifico, questa non avr? a riflettere l’idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell’ingerenza controversa, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50), 31 ottobre 1995, ?? 36 e 39, serie Ha no 330 B, p. 59; ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC] (soddisfazione equa), no 25701/94, ? 78, 28 novembre 2002, in mancanza di una constatazione di illegalit?.
71. La Corte stima poi che le circostanze della causa non suscitano una valutazione precisa del danno patrimoniale. Il tipo di danno di cui ? questione presenta un carattere intrinsecamente aleatorio, ci? che rende impossibile un calcolo preciso delle somme necessarie al suo risarcimento, Lallement c. Francia (soddisfazione equa), no 46044/99, ? 16, 12 giugno 2003; Sporrong e L?nnroth c. Svezia (articolo 50), 18 dicembre 1984, ? 32, serie Ha no 88.
72. Agli occhi della Corte, c’? luogo di accordare una somma che tenga conto dell’indisponibilit? del terreno a contare del 1975, a sapere dall’approvazione del piano generale di urbanistica che lede il terreno dei richiedenti e rendendolo indisponibile (Maioli, precitato, ? 80; Scordino (no 2), precitato, ? 120; Elia S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa), no 37710/97, ?? 22-23, 22 luglio 2004. Il punto di partenza del ragionamento deve essere il valore probabile del terreno a questa stessa epoca, e la Corte allontano di questo fatto le pretese dei richiedenti nella misura in cui queste sono fondate sul valore reale o attualizzato del terreno, Scordino (no 2), precitato, ? 121. Una volta il valore del terreno in 1975 determinata, la Corte considera che nella mancanza di altri elementi, il danno che deriva dell’indisponibilit? del terreno durante il periodo considerato pu? essere compensato dal versamento di una somma che corrisponde all’interesse legale durante tutto questo periodo applicato sul controvalore del terreno cos? determinata, vedere Terazzi S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa), no 27265/95, ? 37, 26 ottobre 2004; Elia S.r.l. c. Italia (soddisfazione equa), precitato, ? 25.
73. Per valutare il valore del terreno nel 1975, la Corte non pu? appellarsi che sugli elementi nel suo possesso di cui il rapporto di perizia presentata dai richiedenti che fanno stato di ci? che il 40% del terreno valevano, nel 1971, 173 000 EUR. Prende in conto, tra l?altro, il fatto che il perito si ? concentrato sulla vocazione ad essere costruita di una parte del terreno; che la sua valutazione si basa sullo stato dei luoghi in 2012; che il valore che ha stimato si basa su un calcolo teorico, paragrafo 67 sopra,; che il commissario ad prese atto, nella sua decisione di giugno 2011, aveva indicato anche che una parte del terreno aveva vocazione ad essere costruita, paragrafo 17 sopra.
74. Tenuto conto della diversit? degli elementi che devono essere considerati ai fini del calcolo del danno cos? come della natura della causa, la Corte giudica opportuno fissare in equit? una somma globale che prende in conto i diversi elementi sopraccitati, mutatis mutandis, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, ? 26, 28 maggio 2002. Alla luce di queste considerazioni, la Corte accorda 1 000 000 EUR.
B. Danno morale
75. I richiedenti richiedono 20 000 EUR ciascuno a titolo del danno morale.
76. Il Governo si oppone alla concessione di un indennizzo.
77. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte considera che la violazione della Convenzione ha portato un torto morale al richiedente che risulta dall’incertezza della situazione controversa, Scordino (no 2), precitato, ? 127.
78. La Corte assegna congiuntamente ai richiedenti la somma di 5 000 EUR.
C. Oneri e spese
79. I richiedenti sollecitano il versamento di 12 000 EUR – somma calcolata sulla base della tabella nazionale – per gli oneri impegnati nel procedimento dinnanzi alla Corte.
80. Il Governo si oppone alla concessione di ogni somma.
81. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto del fatto che i richiedenti non hanno prodotto alcuna fattura o nota di parcella, la Corte respinge la domanda.
D. Interessi moratori
82. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Respinge il primo risvolto dell’eccezione preliminare del Governo derivato dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne;
2. Unisce al merito il secondo risvolto dell’eccezione preliminare del Governo derivato dal non-esaurimento delle vie di ricorso interni e lo respingo;
3. Dichiara la richiesta ammissibile;
4. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, entro tre mesi a contare dal giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i, 1 000 000 EUR, un milione di euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii, 5 000 EUR, cinquemila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 7 luglio 2015, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Francesca Elens-Passos P?ivi Hirvel?
Cancelliera Presidentessa