Conclusione Danno patrimoniale – risarcimento.
TERZA SEZIONE
CAUSA NOTARNICOLA C. ITALIA
( Richiesta no 64264/01)
SENTENZA
(soddisfazione equa)
STRASBURGO
12 aprile 2011
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
NelLA causa Notarnicola c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi una camera composta dA:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Nona Tsotsoria, Guido Raimondi, giudici,
e dA Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 marzo 2011,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 64264/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 12 dicembre 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”). Il richiedente è deceduto il 3 agosto 2009. Con una lettera del 3 marzo 2010, OMISSIS hanno informato la cancelleria del fatto che avevano ereditato dal richiedente e che desideravano costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
2. Con una sentenza del 5 ottobre 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza controversa non era compatibile col principio di legalità e che ha ignorato il diritto al rispetto dei beni del richiedente (Notarnicola c, dunque. Italia, no 64264/01, § 34, 5 ottobre 2006).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva una somma che corrispondeva al valore del terreno, meno l’indennità accordata a livello nazionale. Inoltre, sollecitava 47 000 EUR più interessi per non-godimento del terreno. il richiedente chiedeva anche 10 000 EUR per gli oneri e le spese incorse dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 44, e punto 4 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole era giunto a scadenza senza che le parti fossero arrivate a tale accordo.
6. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
8. A titolo di danno patrimoniale, tenuto conto dell’impossibilità di ottenere la restituzione del terreno, ed ispirandosi alle cause Pasculli c. Italia ((soddisfazione equa), no 36818/97, 4 dicembre 2007, e Scordino c. Italia (no 3) ((soddisfazione equa), no 43662/98, CEDH 2007-III) gli eredi del richiedente richiedono il risarcimento integrale del danno subito. A questo riguardo, sollecitano il versamento di una somma corrispondente al valore venale reale del terreno, aumentato del plusvalore portato dalla presenza di edifici. Hanno valutato questo danno a 8 845 897 EUR. Gli eredi del richiedente non chiedono nessuna somma a titolo di danno morale.
9. Il Governo contesta le modalità di calcolo del danno patrimoniale adoperato al motivo che la rivalutazione del terreno non dovrebbe essere presa in conto per calcolare l’importo dell’indennizzo. Afferma che l’indennizzo per la perdita del terreno ammonta a 246 964,16 EUR.
10. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui erano fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
12. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
13. Nello specifico, il richiedente ha perso la proprietà del suo terreno nel 1990. Risulta dalla perizia ordinata dalle giurisdizioni interne durante il procedimento nazionale che il valore del bene in questa data era di 1 161 060 000 ITL (paragrafo 10 della sentenza al principale).
14. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare congiuntamente agli eredi del richiedente, – che era comproprietario del terreno-440 000 EUR per il danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
15. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa (Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], precitata, § 107). La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno derivante dall’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dall’inizio dell’occupazione legittima (1984) fino al momento della perdita di proprietà (1990). Dall’importo così calcolato sarà dedotta la somma già ottenuta dai richiedenti a livello interno a titolo di indennità di occupazione. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente agli eredi del richiedente 35 000 EUR sotto questo capo.
B. Oneri e spese
16. Gli eredi del richiedente chiedono 10 000 EUR per gli oneri e le spese incorsi dinnanzi alla Corte senza fornire tuttavia dei giustificativi a sostegno della loro istanza.
17. Il Governo si oppone e fa valere che gli eredi del richiedente non hanno valutato le loro pretese.
18. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
19. Nello specifico, la Corte rileva che gli eredi del richiedente non hanno fornito giustificativi a sostegno della loro richiesta e respinge questa ultima.
C. Interessi moratori
20. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente agli eredi del richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione 475 000 EUR (quattro cento settantacinque mila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 12 aprile 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente