TERZA SEZIONE
CAUSA NITA C. ROMANIA
( Richiesta no 24202/07)
SENTENZA
STRASBURGO
26 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Nita c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 gennaio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 24202/07) diretta contro la Romania e in cui due cittadini di questo Stato e della Germania, il Sig. N. N. e la Sig.ra M. N. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 2 marzo 2007 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da I. P., avvocato a Constanþa. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. I richiedenti adducevano in particolare un attentato al loro diritto al rispetto dei loro beni, nella misura in cui non possono godere di un appartamento la cui proprietà è stata riconosciuta loro dai tribunali, in ragione della vendita di questo da parte dello stato che non ha mai avuto titolo di proprietà valido.
4. Il 5 maggio 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
5. Il governo tedesco al quale una copia della richiesta è stata comunicata dalla Corte in virtù dell’articolo 44 § 1 a) dell’ordinamento, non ha desiderato presentare il suo punto di vista sulla causa.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. I richiedenti, marito e moglie, sono nati rispettivamente nel 1940 e 1943 e risiedono a Düsseldorf.
7. I richiedenti erano i proprietari dell’appartamento no 24 di 38,51 m2 situato a Constanþa, al no 6 di via Ahile Mihail, al 2 piano dell’edificio no 8.
8. Con decisione del 17 dicembre 1983, lo stato prese possesso di questo appartamento in virtù del decreto di statalizzazione no 223/1974.
9. Il 14 novembre 1996, l’impresa gestita dei beni appartenenti allo stato vendette l’appartamento ai coniugi M. che l’abitavano in quanto inquilini.
10. Nel 1999, i richiedenti introdussero un’azione per annullamento della decisione del 17 dicembre 1983 contro il consiglio dipartimentale di Constanţa, facendo valere che la statalizzazione era stata illegale. Con un giudizio definitivo del 6 dicembre 2000, il tribunale di prima istanza di Constanþa annullò la decisione del 17 dicembre 1983 constatando che la statalizzazione era stata illegale, non essendo mai stata comunicata questa decisione ai richiedenti.
11. Il 16 novembre 2004, i richiedenti formarono un’azione per annullamento del contratto di vendita dell’appartamento contro i coniugi M. e la municipalità di Constanþa. Con una sentenza definitiva del 21 novembre 2006, la corte di appello di Constanţa respinse l’azione constatando la buona fede dei vecchi inquilini alla conclusione del contratto.
12. Il 10 agosto 2001, i richiedenti indirizzarono al municipio di Constanþa una notifica per vedersi restituire l’appartamento controverso in virtù della legge no 10/2001. Finora, le autorità non hanno dato seguito a questa notifica.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
13. Le disposizioni legali, ivi compreso quelle della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989, e delle sue modifiche susseguenti, e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Romania, (no 63252/00, §§ 38-53, 1 dicembre 2005) e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15, 11 dicembre 2007,).
14. Risulta dalle osservazioni del Governo che sono state prese recentemente delle misure che prevedono l’accelerazione del procedimento di concessione dei risarcimenti attraverso il fondo di investimento “Proprietatea” dalle autorità nazionali in particolare in virtù dell’ordinanza di emergenza del Governo no 81/2007.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
15. I richiedenti adducono un attentato al loro diritto al rispetto dei loro beni, nella misura in cui non possono godere di un appartamento la cui proprietà è stata riconosciuta loro dai tribunali, in ragione della sua vendita da parte dello stato che non ha mai avuto titolo di proprietà valido. Invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
16. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
17. Il Governo reitera gli argomenti presentati in cause simili anteriori (vedere, tra altre, Cîrstoiu c. Romania, no 22281/05, § 22, 4 marzo 2008).
18. La Corte ha trattato a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere le cause sopraccitate, in particolare Străin precitata, §§ 39, 43 e 59 e Porteanu c. Romania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006).
19. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. La Corte riafferma in particolare che, nel contesto legislativo rumeno che regola le azioni di rivendicazione immobiliare e la restituzione dei beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello stato del bene altrui a terzi in buona fede, anche quando è anteriore alla conferma definitiva in giustizia del diritto di proprietà dell’interessato, si analizza in una privazione di bene. Tale privazione, combinata con la mancanza totale di indennizzo, è contraria all’articolo 1 del Protocollo no 1 (Vodă e Bob c. Romania, no 7976/02, § 23, 7 febbraio 2008).
20. Per quanto il Governo fa valere che è lecito ai richiedenti ottenere un indennizzo tramite l’organismo di collocamento collettivo in valori mobiliari “Proprietatea” sul fondamento della legge no 10/2001, all’altezza del valore del bene stabilito tramite perizia, la Corte reitera la sua constatazione anteriore secondo cui il fondo Proprietatea non funziona attualmente in un modo suscettibile da essere considerato come equivalente alla concessione effettiva di un’indennità (vedere, tra altre, Petrini c. Romania, no 3320/05, § 34, 24 febbraio 2009).
21. Questa conclusione è senza giudicare a priori ogni evoluzione positiva che potrebbero conoscere, nell’avvenire, i meccanismi di finanziamento previsti da questa legge speciale in vista di indennizzare le persone che, come i richiedenti, si sono visti riconoscere la qualità di proprietari da una decisione giudiziale definitiva. A questo riguardo, la Corte prende nota con soddisfazione dell’evoluzione che sembra avviarsi in pratica e che va in materia nel buonsenso (paragrafo 14 sopra).
22. Tenuto conto della sua giurisprudenza la Corte stima in materia, che nello specifico, il collocamento in fallimento del diritto di proprietà dei richiedenti sul loro bene, combinato con la mancanza totale di indennizzo, ha fatto subire loro un carico sproporzionato ed eccessivo, incompatibile col diritto al rispetto dei loro beni garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c’è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
23. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano dell’iniquità del procedimento, in ragione delle decisioni rese dalle giurisdizioni nazionali nel procedimento per annullamento del contratto di vendita. Le disposizioni pertinenti dell’articolo 6 § 1 della Convenzione sono formulati così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
24. Tenuto conto delle sue conclusioni che figurano sopra ai paragrafi 19-22, la Corte stima che non c’è luogo di deliberare sull’ammissibilità e la fondatezza di questo motivo di appello (vedere, mutatis mutandis, e tra altre, Laino c. Italia [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italia, 19 febbraio 1991, § 23, serie A no 194-C, Chiesa cattolica della Morta c. Grecia, 16 dicembre 1997, § 50, Raccolta 1997-VIII e Denes ed altri c. Romania no 25862/03, § 59, 3 marzo 2009).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
25. L’articolo 46 della Convenzione dispone:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
26. La conclusione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità della legislazione sulla restituzione degli immobili statalizzati che sono stati venduti dallo stato a terzi. Quindi, la Corte stima che lo stato deve pianificare il procedimento messo in opera dalle leggi di risarcimento al più presto, attualmente le leggi numeri 10/2001 e 247/2005, così che diventi realmente coerente, accessibile, veloce e prevedibile (vedere le sentenze Viaşu c. Romania, no 75951/01, § 83, 9 dicembre 2008, Katz c,. Romania, no 29739/03, §§ 3037¬ , 20 gennaio 2009 e Faimblat c. Romania, no 23066/02, §§ 48-54, 13 gennaio 2009).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
27. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
28. I richiedenti chiedono, a titolo del danno patrimoniale che avrebbero subito, la restituzione dell’appartamento. A difetto di tale restituzione, richiedono 61 619 euro (EUR), rappresentanti il valore commerciale reale dell’appartamento. Sottopongono alla Corte una perizia dell’appartamento stabilita il 19 novembre 2008. Sollecitano anche 6 000 EUR a titolo di danno morale.
29. Il Governo stima il valore commerciale del bene immobiliare a 53 093 EUR e fornisce il parere di un perito, stabilito nel gennaio 2009. In quanto al danno morale addotto, il Governo fa valere che non c’è legame di causalità tra la somme chiesta a questo titolo e la pretesa violazione della Convenzione. Stima che questa somma è, ad ogni modo, eccessiva allo sguardo della giurisprudenza della Corte in materia.
30. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ragione della vendita da parte dello stato del bene dei richiedenti a terzi, combinata con la mancanza totale di indennizzo.
31. Stima che la restituzione dell’appartamento, nelle circostanze dello specifico, porrebbe per quanto possibile i richiedenti in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbero se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate.
32. A difetto per lo stato convenuto di procedere a simile restituzione, la Corte decide che dovrà versare congiuntamente ai richiedenti, per danno patrimoniale, una somma che corrisponde al valore reale del bene.
33. Nello specifico, trattandosi di determinare l’importo del danno patrimoniale, tenuto conto delle informazione di cui dispone sui prezzi del mercato immobiliare locale e degli elementi forniti dalle parti, la Corte, stima il valore del bene a 55 000 EUR.
34. Concernente la richiesta dei richiedenti a titolo del danno morale, la Corte considera che gli avvenimenti in causa hanno provocato per loro dei dispiaceri e delle incertezze per cui la somma di 2 000 EUR rappresenta un risarcimento equo.
B. Oneri e spese
35. I richiedenti chiedono 6 248 nuovi lei rumeni (Ron), o 1 460 euro (EUR) a titolo degli oneri e spese. Versano alla pratica i giustificativa della parcella di avvocato e degli oneri di traduzione dei documenti che corrispondono alla somma di 1 395 EUR.
36. Il Governo non si oppone al rimborso degli oneri purché siano reali, giustificati, necessari e ragionevoli. Fa osservare che i richiedenti non hanno versato alla pratica i contratti che giustificano la parcella dell’avvocato e che non c’è nessun legame tra questi e le presenti cause.
37. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, stima ragionevole la somma di 1 400 EUR e l’accorda congiuntamente ai richiedenti.
C. Interessi moratori
38. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare separatamente l’ammissibilità e la fondatezza del motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve restituire congiuntamente ai richiedenti l’appartamento no 24 di 38,51 m2, situato a Constanþa, al no 6 di via Ahile Mihail, che si trova al 2 piano dell’edificio no 8, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;
b) che in mancanza di tale restituzione, lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nello stesso termine di tre mesi, 55 000 EUR (cinquantacinque mille euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
c) che lo stato convenuto deve versare ad ogni modo, congiuntamente ai richiedenti, nello stesso termine, le seguenti somme:
i, 2 000 EUR( duemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico,;
ii, 1 400 EUR (mille quattro cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese;
d) che le somme menzionate ai punti b) e c) saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
e) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 26 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente