TERZA SEZIONE
CAUSA NICULAE PETRE POPA C. ROMANIA
( Richiesta no 11249/06)
SENTENZA
STRASBURGO
26 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Niculae Petre Popa c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 gennaio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 11249/06) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. N. P. P. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 3 marzo 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 8 ottobre 2007, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1930 e risiede a Bucarest.
5. Con una decisione resa in una data non-precisata nel 1991, la commissione dipartimentale di Argeş per l’applicazione della legge no 18/1991 sull’ambito fondiario fondiaria (“la commissione dipartimentale”) respinse l’istanza del richiedente tesa alla ricostituzione del suo diritto di proprietà su un terreno di 10 ettari.
6. Con un giudizio del 1 aprile 1993, il tribunale di prima istanza di Piteşti fece diritto all’azione del richiedente tesa ad ottenere l’annullamento della suddetta decisione e constatò che era in diritto a vedersi assegnare in proprietà un terreno di 10 ettari. Il giudizio diventò definitivo con una sentenza del
15 luglio 1994 del tribunale dipartimentale di Argeş.
7. Il richiedente fece numerosi passi amministrativi per ottenere l’esecuzione di suddetta sentenza definitiva, senza successo. Il 21 ottobre 2005, il prefetto del dipartimento di Argeş informò il richiedente che era impossibile fare eseguire la sentenza definitiva in questione, in ragione della scarsa riserva di terreni disponibili.
8. Con un verbale del 29 ottobre 2007 che fu firmato dal richiedente, la commissione locale per l’applicazione della legge no 18/1991 sulla tenuta fondiaria lo mise in possesso di un terreno di 10 ettari. Il
Il 12 febbraio 2008, la commissione dipartimentale gli rilasciò un titolo di proprietà concernente il terreno in questione.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
9. La legislazione interna pertinente, ossia dei brani delle leggi numeri 18/1991 sulla tenuta fondiaria, 169/1997 che portano modifica alla legge no 18/1991, e 29/1990 sul contenzioso amministrativo, è descritta nella causa Sabin Popescu c. Romania,( no 48102/99, §§ 42-46, 2 marzo 2004) e Costantino Popescu c. Romania, (no 5571/04, §§ 20-23, 30 settembre 2008).
IN DIRITTO
I. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DEGLI ARTICOLI 6 §1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
10. Il richiedente adduce che la non esecuzione della sentenza definitiva del
15 luglio 1994 ha infranto il suo diritto di accesso ad un tribunale, come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così come il suo diritto al rispetto dei suoi beni, come previsto dall’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulati nelle loro parti pertinenti:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale indipendente ed imparziale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà che a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
11. La Corte constata che questi motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontrano nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararli ammissibili.
B. Sul merito
12. Il Governo riconosce che la sentenza definitiva favorevole al richiedente ha fatto nascere a suo capo un “bene” ai sensi della Convenzione, ma nota che suddetta sentenza è stata eseguita, nella misura in cui la commissione locale ha redatto il verbale riguardante il collocamento in possesso del richiedente del terreno in questione il 29 ottobre 2007, verbale che è stato firmato dal richiedente. Non contesta che l’esecuzione di suddetta sentenza ha conosciuto un ritardo, ma stima che questo non è imputabile alle autorità e che era dovuto a condizioni obiettive, in particolare la scarsa riserva dei terreni a disposizione delle autorità locali.
13. Il richiedente fa valere che l’esecuzione della sentenza è stata fatta con un ritardo molto importante e che il terreno che gli è stato assegnato non è della migliore qualità.
14. La Corte constata che in virtù della sentenza definitiva del 15 luglio 1994, il richiedente era titolare di un credito allo sguardo dell’obbligo delle autorità di ricostituire il suo diritto di proprietà su un terreno di 10 ettari. Ricorda che risulta dalle disposizioni della legge no 18/1991 così come dal suo ordinamento di applicazione che il collocamento in possesso effettivo dell’avente diritto del terreno in causa rappresenta una tappa preliminare necessaria all’emissione ed al rilascio del titolo di proprietà su suddetto terreno (vedere Corabian c. Romania, no 4305/03, § 30, 27 settembre 2007).
15. Nello specifico, la Corte stima che, nella misura in cui la sentenza definitiva in questione non precisava le caratteristiche del terreno da assegnare e che il richiedente ha firmato il 29 ottobre 2007 il verbale che lo mette in possesso di suddetto terreno senza fare alcuna obiezione, il rilascio di un titolo di proprietà all’interessato il 12 febbraio 2008 ha messo fine alla situazione di inadempimento che intende denunciare. Nota tuttavia che, malgrado i passi fatti dal richiedente in vista dell’esecuzione, la sentenza definitiva in causa è stata eseguita solo il 12 febbraio 2008, o con un ritardo di più di tredici anni.
15. La Corte ricorda che ha concluso già in parecchie cause che l’omissione delle autorità, senza giustificazione valida, di eseguire in un termine ragionevole una decisione definitiva resa a loro carico si analizza in una violazione del diritto di accesso ad un tribunale così come del diritto al rispetto dei beni (Acatrinei c. Romania, no 7114/02, § 40, 26 ottobre 2006, Prodan c,. Moldova, no 49806/99, §§ 54-55, CEDH 2004-III (brani)).
16. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, nello specifico che lo stato, tramite i suoi organi specializzati, non ha esposto tutti gli sforzi necessari per fare eseguire la decisione definitiva favorevole al richiedente e rispettare il suo diritto di proprietà.
Pertanto, c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
17. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
18. Il richiedente richiede 50 000 euro (EUR) per il danno patrimoniale e morale che avrebbe subito in ragione del ritardo nell’esecuzione della sentenza definitiva in causa, così come l’attribuzione di un terreno supplementare di 0,4 ettari per compensare la qualità inferiore del terreno assegnato dalle autorità.
19. Il Governo reitera che la sentenza definitiva in causa è stata eseguita e che il richiedente è stato messo in possesso del terreno richiesto e, di conseguenza, prega la Corte di respingere la sua richiesta a titolo del danno patrimoniale. Trattandosi del danno morale, il Governo stima che la somma chiesta è eccessiva.
20. La Corte ricorda che ha constatato la violazione degli articoli 6 § 1 e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ragione dell’esecuzione tardiva della sentenza definitiva del 15 luglio 1994. Non vede legame di causalità tra le violazioni constatate e la richiesta riguardante l’attribuzione di un terreno supplementare e la respinge. In compenso, la Corte considera che il termine messo dalle autorità per eseguire il giudizio definitivo in causa ha dovuto causare al richiedente un stato di frustrazione e di incertezza che una constatazione di violazione non basta a riparare. Stima dunque che c’è luogo di concedere al richiedente 5 000 EUR a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
21. Il richiedente chiede anche una somma per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e per quelli i dinnanzi alla Corte, senza precisare l’importo e senza fornire giustificativi.
22. Il Governo osserva che il richiedente non ha fornito giustificativi per le sue richieste e prega la Corte di non accordare niente a questo titolo.
23. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisce la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto dei criteri suddetti, la Corte respinge la richiesta relativa agli oneri e spese.
C. Interessi moratori
24. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 5 000 EUR (cinquemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale, da convertire nella moneta dello stato convenuto, al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 26 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente