Conclusioni: Violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8-1 – Rispetto della vita familiare, No-violazione dell’articolo 13 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo,
SECONDA SEZIONE
CAUSA NICOLÒ SANTILLI C. ITALIA
(Richiesta no 51930/10)
SENTENZA
STRASBURGO
17 dicembre 2013
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Nicolò Santilli c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Egli ıKaraka, şpresidentessa,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Paulo Pinto di Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 26 novembre 2013,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 51930/10) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 12 luglio 2010 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è stato rappresentato da OMISSIS, avvocato ad Urbino. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora, e col suo coagente, la Sig.ra P. Accardo.
3. Nella sua richiesta, il richiedente si lamentava in particolare di una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare, garantito con l’articolo 8 della Convenzione.
4. Il 25 agosto 2011, la richiesta è stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente, OMISSIS, è nato nel 1975 e ha risieduto ad Urbino. Dinnanzi alla Corte, indica agire anche al nome di suo figlio, Y.S. (qui di seguito, il secondo richiedente, nato il 12 agosto 2001.
6. I fatti della causa, come sono stati esposti dalle parti, si possono riepilogare come segue.
7. Della relazione del richiedente con A.B. nasce un bambino, Y., il 12 agosto 2001. Ad una data non precisata, in ragione dei conflitti incessanti che lacerano la coppia, A.B. lascia il richiedente e la città di Ancona per tornare vivere presso della sua famiglia a Foligno.
8. I due genitori chiesero al tribunale per bambini la guardia di Y. Con un decreto del 15 febbraio 2006, il tribunale per bambini di Foligno assegnò la guardia del bambino ad A.B, con un diritto di visita per il richiedente a ragione di un giorno con settimana e di quindici giorni durante le vacanze di estate. Il tribunale incaricò i servizi sociali di stabilire un rapporto sulla situazione della famiglia.
9. Il rapporto dei servizi sociali del comune di Foligno rilevò che c’erano delle difficoltà nell’esercizio del diritto di visita del richiedente in ragione dell’opposizione di A.B. Il richiedente non aveva, difatti, non potuto esercitare il suo diritto di visita come ordinata col tribunale.
10. Il 24 maggio 2006, il richiedente investe il giudice delle tutele. Risulta della pratica che il richiedente ha depositato parecchie memorie dinnanzi al giudice delle tutele (in particolare, il 23 gennaio 2008, il 8 marzo 2008, il 9 aprile 2008, il 18 giugno 2008, il 25 settembre 2008 ed il 21 febbraio 2009, facendo valere sempre che le decisioni del tribunale concernente il diritto di visita non erano rispettate. Il richiedente afferma non avere ricevuto nessuna risposta da parte del giudice delle tutele.
11. Con un decreto del 20 ottobre 2006, il tribunale di Foligno, tenuto conto del rapporto depositato dai servizi sociali, ingiunse ad A.B di permettere al richiedente di esercitare il suo diritto di visita. Ordinò ai servizi sociali di mettere in opera un sostegno psicologico per Y. così come un procedimento di mediazione per i due genitori.
12. Secondo il richiedente, un solo incontro ebbe luogo tra settembre 2006 e giugni 2007, precisamente il 26 giugno 2007, in presenza della madre. Il 10 maggio 2007, un’assistente dei servizi sociali propose al tribunale che il richiedente incontra Y. due volte con mese nella presenza di un’ausiliare dei servizi sociali, senza la presenza della madre. L’avvocato di A.B. dichiara che la sua cliente era disponibile ad accettare questa proposta.
13. Tra ottobre e dicembri 2007, il richiedente non poté incontrare suo figlio che tre volte.
14. Ad una data non precisata, il psicologo depositò il suo primo rapporto sulla situazione del bambino. Il rapporto metteva in evidenza l’incapacità dei due genitori ad esercitare “tutte le funzioni di un genitore.” La madre provava ad addestrare il bambino contro suo padre ed impediva i contatti tra i due ed il padre aveva un atteggiamento passiva faccia a questa situazione. Di conseguenza, l’equilibrio psicologico del bambino era precario.
15. Tra dicembre 2007 e marzi 2008, il richiedente non incontrò il suo bambino.
16. Con un decreto del 11 aprile 2008, il tribunale per bambini, tenuto conto del rapporto di perizia, affidò la guardia del bambino ai servizi sociali di Foligno con mantenimento del collocamento del bambino al domicilio della madre. Ingiunse ad A.B. di permettere al richiedente di esercitare il suo diritto di visita, e l’invitò a conformarsi a questo obbligo. A questo riguardo, il tribunale sottolineò l’importanza di un approccio ragionevole e cooperativa dei due genitori. Il tribunale ordinò ai servizi sociali di depositare un rapporto sulla situazione del bambino nei quattro mesi.
17. Il 15 ottobre 2008, il richiedente investe di nuovo il tribunale per bambini. Fece valere che tra marzo 2008 e settembre 2008, solamente sette incontri furono organizzati al posto dei quattordici contemplati. Durante questi incontri, la madre era o presente, o al telefono col bambino e questo era molto aggressivo col richiedente. Il richiedente faceva valere dinnanzi al tribunale che A.B. negava di permettergli di vedere suo figlio.
18. Con un decreto del 21 novembre 2008, il tribunale per bambini, tenuto conto di ciò che il richiedente aveva seguito presso un percorso psicologico dei servizi sociali mentre A.B. non aveva finito ancora suddetto percorso, di ciò che nessuno rapporto sullo stato psicologico di Y. non era stato depositato e per il fatto che il bambino aveva cominciato a rifiutare ogni contatto con suo padre, designò un neuropsichiatra per valutare se il bambino aveva sviluppato una sindrome di alienazione parentale, se i genitori erano in grado di esercitare la loro funzione di genitori e di considerare anche degli interventi per proteggere il bambino. Il tribunale nominò un curatore per difendere gli interessi del bambino.
19. Nel luglio 2009, una perizia sulla situazione psicologica del bambino fu depositata. Il neuropsichiatra affermò che la sindrome di alienazione parentale non era riconosciuta e conclude che era necessario per il bambino effettuare un percorso terapeutico.
20. Durante l’udienza del 18 novembre 2009, il giudice ingiunse ad A.B. di permettere al richiedente di esercitare il suo diritto di visita, e l’invitò a non intervenire durante gli incontri.
21. Secondo il richiedente, l’incontro del 19 novembre 2009 fu interrotta da A.B, dopo alcuni minuti.
22. Con un decreto del 10 marzo 2010, il tribunale per bambini incaricò i servizi sociali di mettere in opera un percorso terapeutico per Y. ed un procedimento di mediazione per i genitori. Autorizzò il richiedente ad incontrare il suo bambino in presenza degli assistenti sociali secondo le modalità stabilite dagli stessi servizi sociali.
23. Il 10 maggio 2009, il richiedente depositò nel frattempo, un lamento penale contro i servizi sociali. Faceva valere che c’erano delle pressioni sulle assistenti sociali. La conclusione di questo procedimento non è conosciuta.
24. Il 25 ottobre 2010, i servizi sociali depositarono un rapporto sulla situazione del bambino. Sottolinearono l’atteggiamento di rigetto che questo ultimo esprimeva nei confronti suo padre ed espressero la loro preoccupazione per la situazione della bambino faccia alle incomprensioni dei genitori.
25. Il 5 aprile 2011, la psicologa affermò che a causa delle numerose mancanze del bambino, nessuno percorso terapeutico era potuto arrivare.
26. Il 20 aprile 2011, i servizi sociali depositarono un nuovo rapporto sulla situazione del bambino. Il rapporto metteva in evidenza che il richiedente non aveva potuto effettuare di incontri regolari con Y. per le “ragioni imputabili ai servizi sociali” così come a causa dell’atteggiamento del bambino che rifiutava ogni contatto con suo padre. I servizi sociali sottolinearono la condizione di “sofferenza crescente” del bambino, il cattivo atteggiamento di A.B. chi interveniva durante gli incontri ed affermarono che le notizie modalità di effettuare di incontri dovevano essere messe a posto.
27. I due genitori ed il curatore del bambino dichiararono che erano disponibili agli incontri tra il richiedente ed i bambini senza la presenza della madre né degli assistenti sociali.
28. Il 19 luglio 2011, i servizi sociali informarono il tribunale che gli incontri erano stati contemplati ogni due settimane e che il calendario era stato rispettato. I servizi sociali affermarono che il richiedente aveva negato di partecipare al feste di fine anno della scuola di Y. così come alla sua festa di compleanno. Il rifiuto di partecipare fu giustificato dal richiedente col fatto di volere evitare di discutere con A.B. in presenza del bambino.
29. Il 11 ottobre 2011, il tribunale per bambini, tenuto conto delle gravi incomprensioni tra i genitori e dei loro comportamenti, confermò l’attribuzione della guardia del bambino ai servizi sociali con collocamento di Y. a casa sua madre. Dopo avere inteso Y. che chiedeva espressamente la presenza della madre all’epoca degli incontri, ordinò ai servizi sociali di stabilire un calendario di incontri ogni due settimane e stabilisce che i primi due incontri dovevano essere effettuati in presenza della madre. I servizi sociali fissarono quattro incontri per il mese di ottobre e nove incontri per il mese di novembre, a sapere due dopo-mezzogiorni con settimana.
30. Il 29 novembre 2011, i servizi sociali depositarono alla cancelleria del tribunale un rapporto che cade sullo svolgimento degli incontri. Affermarono che A.B. aveva annullato due incontri, per le ragioni di lavoro, e che il richiedente aveva annullato dieci incontri. Il richiedente affermò che era molto difficile per lui partecipare agli incontri durante la settimana, al motivo che abitava e lavorava in un’altra città, a più di cento chilometri di distanza.
31. Il 16 gennaio 2012, i servizi sociali informarono il tribunale che il 6 dicembre 2011, A.B. e Y. avevano avuto un incidente di automobile, che erano stati feriti, e che da questa data gli incontri erano stati interrotti. Secondo essi, il richiedente aveva reso visita a suo figlio il 15 dicembre 2011, accompagnato dagli assistenti sociali, e dopo questa data aveva negato di incontrarlo e di contattarlo con telefono. I servizi sociali affermarono che all’incontro del 6 gennaio 2012, il richiedente aveva comunicato la sua volontà di sospendere gli incontri, per proteggere l’interesse del bambino che negava di vedere egli.
32. Il 15 marzo 2012, il tribunale ordinò il collocamento in posto di un percorso di psicoterapia per Y., A.B. ed il richiedente, ingiunse ai due genitori di seguire le indicazioni del tribunale ed autorizzò il richiedente ad incontrare Y. una volta con settimana, nella presenza dei servizi sociali.
33. Il 18 giugno 2012, la psicologa incaricata di seguire Y. informò il tribunale che il bambino non aveva seguito il percorso terapeutico, in ragione del comportamento della madre e del rifiuto del bambino di partecipare alle sedute. I psicologi affermarono che il problema principale per il bambino era la mancanza di contatti con suo padre e suggerirono al tribunale di incaricare degli assistenti sociali specializzati di organizzare gli incontri tra Y. ed i richiedenti.
34. Il 23 agosto 2012, i servizi sociali informarono il tribunale che il richiedente non dava più di notizie ai servizi sociali, non chiedeva nessuna informazione su suo figlio ed aveva rifiutato di partecipare agli incontri al motivo che la madre del bambino era sempre presente.
35. Il 26 novembre 2012, il richiedente depositò un esposto al tribunale in che si lamentava per il fatto che il bambino rifiutava gli incontri, che non aveva seguito il percorso terapeutico ordinato col tribunale e che i servizi sociali non avevano fatto niente per mettere in opera un percorso di avvicinamento tra il bambino e suoi padri. Tenuto conto di questi elementi, così come per il fatto che la madre di Y. era sempre presente all’epoca degli incontri, il richiedente chiese un intervento del tribunale ed affermò volere sospendere gli incontri finché il tribunale non abbia garantito lo svolgimento di queste in modo compatibile con l’equilibrio emotivo e la salute psichica del bambino. Il richiedente informò anche il tribunale per il fatto che negava di contattare gli assistenti sociali per avere delle notizie del bambino al motivo che i servizi sociali gli davano delle risposte standardizzate e molto vaghi.
36. Il 7 dicembre 2012, la procura chiese al tribunale una misura che “conferma il decreto precedente con gli adeguamenti concernente gli incontri.”
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE PRESUNTA DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
37. Sotto l’angolo dell’articolo 8 della Convenzione, il richiedente adduce una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita di famiglia che deriva per il fatto che, malgrado l’esistenza di parecchie decisioni del tribunale per bambini che fissano le condizioni di esercizio del suo diritto di visita, non ha potuto esercitare pienamente questo diritto dal 2006. Stima che i servizi sociali hanno sostenuto un ruolo troppo autonomo nel collocamento in œuvre delle decisioni del tribunale per bambini e che questo ultimo non ha esercitato il suo dovere di vigilanza consolidata sul lavoro dei servizi sociali affinché il comportamento di questi non faccia fallimento alle decisioni del tribunale. Denuncia, inoltre, l’inerzia dell’autorità faccia al comportamento di A.B., adducendo che non hanno esposto di sforzi né preso di misure provvisorie per permettergli di esercitare il suo diritto di visita. Il richiedente adduce, inoltre, avere subito una discriminazione in ragione del sesso, contrario all’articolo 14 composto con l’articolo 8 della Convenzione.
38. Padrona della qualifica giuridica dei fatti della causa, la Corte stima appropriata di esaminare i motivi di appello sollevati unicamente dal richiedente sotto l’angolo dell’articolo 8 che esige che il processo decisionale che sbuca su delle misure di ingerenza sia equo e rispetta, siccome si deve, gli interessi protetti da questa disposizione, Moretti e Benedetti c. Italia, no 16318/07, § 27, 27 aprile 2010; Havelka ed altri c. Repubblica ceca, no 23499/06, §§ 34-35, 21 giugno 2007; Kutzner c. Germania, no 46544/99, § 56, CEDH 2002-I; Wallová e Walla c. Repubblica ceca, no 23848/04, § 47, 26 ottobre 2006.
L’articolo 8 della Convenzione dispone così nelle sue parti pertinenti:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita familiare, (…).
2. Non può avere ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di questo diritto che per quanto questa ingerenza è prevista dalla legge e che costituisce una misura che, in una società democratica, è necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al bene essere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei reati penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libertà di altrui. “
39. Il Governo combatte la tesi del richiedente.
A. Sull’ammissibilità
40. Il Governo sostiene che la presente richiesta è inammissibile per non-esaurimento delle vie di ricorso interni al motivo che il richiedente avrebbe dovuto investire il giudice delle tutele. Questo sarebbe specializzato nell’esecuzione delle misure per la protezione della famiglia e potrebbe, in caso di ostacolo all’esercizio del diritto di visita, chiedere l’intervento di ogni organo o istituzione apparendo come necessario all’esecuzione della misura.
41. Di più, il Governo adduce che le azioni giudiziali impegnate al livello interno non sono finite e sono sempre in corso. Per questo motivo, il Governo stima che il richiedente non ha esaurito le vie di ricorso interni disponibili per fare valere i suoi diritti.
42. Il richiedente replica che ha investito a più riprese il giudice delle tutele, senza avere ottenuto nessuna risposta. All’appoggio delle sue affermazioni, il richiedente ha prodotto i documenti pertinenti, qui accluso alle sue osservazioni.
43. Il richiedente afferma infine che nessuno altro ricorso interno che permette di fare valere i suoi diritti non esisteva nello specifico.
44. Trattandosi del primo risvolto dell’eccezione sollevata dal Governo, la Corte nota innanzitutto che il richiedente si è rivolto a più riprese al giudice delle tutele (vedere sopra paragrafo 10). Ad ogni modo, la Corte considera che il Governo non ha indicato quale misura “necessaria” lo giudico delle tutele avrebbe potuto adottare per fare rispettare il diritto di visita del richiedente.
45. La Corte ricorda infine che ha respinto già un’eccezione simile nel causa Lombardo, Lombardo c. Italia, no 25704/11, § 62, 29 gennaio 2013, e lei non vedono nessuno motivo di derogare alla sua precedente conclusione. Per questi motivi, la Corte stima che questo primo risvolto dell’eccezione deve essere respinto.
46. Trattandosi del secondo risvolto dell’eccezione, la Corte ricorda che le decisioni del tribunale per bambini che cadono in particolare sul diritto di visita non rivestono un carattere definitivo e che possono, quindi, essere modificate ogni momento in funzione degli avvenimenti legati alla situazione controversa. L’evoluzione del procedimento interno è la conseguenza del carattere no-definitivo delle decisioni del tribunale per bambini che cadono sul diritto di visita. Peraltro, la Corte nota che il richiedente non può esercitare il suo diritto di visita dal 15 febbraio 2006 e che ha investito la Corte il 12 luglio 2010, dopo avere investito a più riprese il tribunale per bambini che si è pronunciato sopra sul diritto del richiedente (vedere paragrafi 10) 17 e 22.
47. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima che il richiedente ha esaurito le vie di ricorsi disponibili e che c’è luogo di respingere l’eccezione sollevata dal Governo.
48. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 § 3 ha, della Convenzione. Rileva peraltro che non cozza contro nessuno motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul fondo
1. Le tesi delle parti
a) Il richiedente
49. Il richiedente ricorda che non ha potuto esercitare il suo diritto di visita, come ordinato col tribunale per bambini, a causa del comportamento della madre di Y. ed a causa dell’inerzia dell’autorità faccia al comportamento di questa. Osserva che i servizi sociali ed il tribunale erano informati del comportamento di A.B. e delle conseguenze che il suo comportamento aveva sulle relazioni tra il bambino e suoi padri. A questo proposito, il richiedente cita una parte del decreto del tribunale del 11 aprile 2008, vedere sopra paragrafi 14-16 in che il giudice, appellandosi sul rapporto dei servizi sociali, affermava che “il comportamento di Y. che nega di vedere suo padre, è la conseguenza della mancanza di cooperazione di A.B, dei suoi interventi all’epoca degli incontri e delle ingerenze nella relazione padre-bambino.”
50. Il richiedente sottolinea che il tribunale per bambini ingiungè ad A.B, a più riprese, di permettere l’esercizio del diritto di visita e di astenersi da intervenire all’epoca degli incontri; tuttavia, faccia al rifiuto di A.B. di collaborare, le autorità interne non hanno preso nessuna misura per permettere la ripresa dei rapporti regolari tra il bambino e suoi padri e non hanno modificato l’attribuzione della guardia del bambino, sempre affidato alla madre. Secondo il richiedente, queste decisioni del tribunale dimostrerebbero una preferenza assoluta per la figura materna ed un carattere discriminatorio.
51. Il richiedente nota, inoltre che A.B. non si è conformata alle decisioni del tribunale che ordina un percorso psicologico per lei e per il bambino ed osserva che le autorità interne non hanno preso a questo riguardo nessuna misura.
52. Il richiedente afferma che l’inoperosità delle autorità competenti che non hanno adottato le misure necessarie per imporre ad A.B. di conformarsi alle decisioni del tribunale, ha impedito lo svolgimento degli incontri conformemente alle prescrizioni del tribunale e ha impedito Y. di beneficiare di un sostegno psicologico per ristabilire dei rapporti familiari regolari con suo padre.
53. In ciò che riguarda gli sviluppi recenti della situazione, il richiedente osserva che il tribunale ed i servizi sociali hanno constatato una “sofferenza crescente” del bambino e sono intervenuti per permettere lo svolgimento degli incontri. Contesta tuttavia le modalità degli incontri fissati dai servizi sociali. Nota che la madre continua ad intervenire all’epoca degli incontri ed osserva che gli incontri sono stati fissati durante la settimana, nel pomeriggio, ciò che rende quasi impossibile la sua partecipazione in ragione per il fatto che abita e lavori a più di cento chilometri dell’abitazione di A.B. e Y.
Il richiedente sottolinea che a causa del rifiuto della madre, Y. non ha seguito il percorso di sostegno psicologico ordinato col tribunale. A sostegno delle sue affermazioni, il richiedente si riferisce al rapporto del 18 giugno 2012 della psicologa incaricata dal tribunale di seguire Y. (vedere qui sopra paragrafo 33).
54. Il richiedente afferma infine che il fatto che le autorità non abbiano adottato le misure necessarie per garantire lo svolgimento degli incontri ed il collocamento in posto di un percorso di sostegno psicologico per Y., conformemente alle prescrizioni del tribunale, ha avuto delle conseguenze molto nefaste sulla rapporti padre-bambino. A questo giorno, il bambino nega di vedere egli e vive una situazione di stress all’epoca degli incontri e per queste ragioni ha deciso di sospendere gli incontri.
55. Il richiedente tiene a sottolineare che la sua decisione di sospendere gli incontri è motivata dall’esigenza di proteggere l’interesse del bambino ed insiste sulla necessità del collocamento in posto di un percorso psicologico per ristabilire le condizioni indispensabili per un rapporto equilibrata padre-bambino.
b, Il Governo,
56. Il Governo rileva innanzitutto che la situazione è complessa, sempre in evoluzione e deve pertanto essere esaminata nel suo insieme.
57. Il Governo sottolinea che la situazione di fatto ha cambiato molto seguito all’introduzione la richiesta. In particolare, fa valere che a partire da 2010, le difficoltà ad organizzare gli incontri derivavano della mancanza di disponibilità del richiedente e dell’atteggiamento del bambino che chiedeva espressamente la presenza di sua madre. A questo riguardo, il Governo si riferisce al decreto del tribunale del 11 ottobre 2011 ed al rapporto dei servizi sociali di luglio 2011 (vedere qui sopra 28 e 29 paragrafi).
58. Il Governo espone poi che un procedimento articolato e complesso come quella dello specifico mirava a ricostruire, nell’interesse superiore del bambino, dei legami familiari che non sarebbero stati distrutti dallo stato, ma che sarebbero stati influenzati negativamente dalle difficoltà relazionali dei genitori del bambino tra essi. A questo riguardo, menziona che i giudici hanno chiesto l’aiuto dei servizi sociali e dei periti psicologi per studiare la situazione, di intendere i genitori ed il bambino e di trovare la soluzione più atta a fornire il migliore contesto relazionale al bambino in che vivere e crescere. Dopo avere preso cognizione dei rapporti dei periti, i giudici hanno adottato parecchie decisioni badando a prendere le misure meno traumatizzanti per il bambino
59. Secondo il Governo, la Corte non può sostituirsi alle autorità interne per valutare ciò che invita meglio il per un bambino senza sconfinare in modo eccessiva sul margine di valutazione dello stato. Nella presente causa, la posta risiederebbe non solo nella ricerca di un giusto equilibro tra gli interessi menzionati, ma anche nei limiti del controllo della Corte sulle sentenze del giudice nazionale. La Corte avrebbe certo il potere di controllare che le decisioni sottoposte al suo esame siano motivate di un modo che non sia né manifestamente irragionevole né arbitrario. In compenso, non potrebbe formulare la sua propria ipotesi e procedere ad una ricostruzione dei fatti o proporre i suoi propri criteri sostituendo la sua propria convinzione a quella del giudice nazionale.
60. A questo riguardo, il Governo difende la legittimità e l’utilità delle misure preso. Le autorità competenti avrebbero esercitato una vigilanza consolidata nell’interesse del bambino ed in quello dei suoi genitori. Tutte le misure adottate nello specifico sarebbero state giustificate dalla necessità per le autorità nazionali di adottare un atteggiamento equidistante verso i due genitori, e questo nell’interesse esclusivo del bambino.
61. In quanto agli sviluppi recenti del procedimento, il Governo sottolinea che le misure sono state messe in œuvre per garantire la regolarità degli incontri tra il richiedente e suoi figli: la modifica delle modalità della guardia, il collocamento a disposizione di operatori specializzati, l’intervento continuo dei servizi sociali attraverso le azioni di mediazione, le manutenzioni coi genitori, i controlli all’epoca degli incontri tra il richiedente ed i bambini, il programma di sostegno psicologico che sarebbe stato messo a posto per tutti i membri della famiglia. Secondo il Governo, delle misure più draconiane avrebbero rischiato di traumatizzare il bambino allontanandolo da sua madre.
62. Il Governo nota, infine, che risulta del rapporto dei servizi sociali del 23 agosto 2012 che il richiedente, contravvenendo alle disposizioni del decreto di marzo 2012, non partecipava più agli incontri programmati col figlio al motivo che “questi incontri in presenza della madre erano un motivo di stress per il bambino”; non dava più di notizie ai servizi sociali e non chiedeva più di informazione su suo figlio (vedere sopra paragrafo 34).
63. Agli occhi del Governo, le autorità interne hanno agito con zelo, prontezza ed imparzialità e hanno preso tutte le misure necessarie per garantire l’interesse del bambino e dei genitori.
2. La valutazione della Corte
ha, Principi generali
64. Come la Corte l’ha ricordato a più riprese, se l’articolo 8 ha essenzialmente per oggetto di premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non si accontenta di comandare allo stato di astenersi delle uguali ingerenze: degli obblighi positivi inerenti possono aggiungersi a questo impegno piuttosto negativo ad un rispetto effettivo della vita privata o familiare. Possono implicare l’adozione di misure che mirano al rispetto della vita familiare fino nelle relazioni degli individui tra essi di cui il collocamento in posto di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati così come il rispetto delle decisioni giudiziali, o delle misure specifiche adeguate (vedere, mutatis mutandis, Zawadka c. Polonia, nº 48542/99, § 53, 23 giugno 2005. Questo arsenale deve permettere allo stato di adottare delle misure proprie a riunire il genitore ed il suo bambino, ivi compreso in caso di conflitto che oppone i due genitori (vedere, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Romania, no 31679/96, § 108, CEDH 2000 I, Sylvester c. Austria, i nostri 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, Zavel řc,. Repubblica ceca, no 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, no 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006. Ricorda anche che gli obblighi positivi non si limitano a badare a ciò che il bambino possa raggiungere suo genitore o avere un contatto con lui, ma che inglobano anche l’insieme delle misure preparatorie che permettono di giungere a questo risultato (vedere, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grecia, no 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c,. Romania, no 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, Ignaccolo-Zenide, precitata, §§ 105 e 112, e Sylvester, precitata, § 70.
65. Per essere adeguate, le misure che mirano a riunire il genitore ed il suo bambino devono essere messi velocemente a posto, perché lo scorrimento del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili per le relazioni tra i bambini e quello dei genitori che non vive con lui (vedere, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, precitata, § 102, Sindaco c. Portogallo, no 48206/99, § 74, CEDH 2003 VII, Pini ed altri c. Romania, i nostri 78028/01 e 78030/01, § 175, CEDH 2004 V (brani), Bianchi c. Svizzera, no 7548/04, § 85, 22 giugno 2006, e Mincheva c. Bulgaria, no 21558/03, § 84, 2 settembre 2010.
66. Dedicandosi sulla presente causa, la Corte nota innanzitutto che al momento della loro separazione, il richiedente e la madre del bambino non erano giunte ad un accordo sulle modalità del diritto di visita paterna. Osserva che la madre del bambino si è molto presto oppositore al diritto di visita del richiedente.
Faccia a questa situazione, il tribunale, in un primo tempo, si limitò ad ordinare alla madre del bambino ed ai servizi sociali di conformarsi alle decisioni giudiziali, il 11 aprile 2008, il 21 novembre 2008, il 18 novembre 2009 ed il 10 marzo 2010, vedere sopra paragrafi 16-22. Poi, tenuto conto di per il fatto che, malgrado le ingiunzioni, la madre non rispettava le sue prescrizioni, il 11 novembre 2008, il tribunale affidò la guardia di Y. ai servizi sociali ed il 21 novembre 2008 nominò un curatore per difendere gli interessi del bambino (vedere sopra 16 e 18 paragrafi).
A partire da 2011, i servizi sociali reagirono qui sopra alle ingiunzioni del tribunale (vedere la relazione di servizi sociali del 19 luglio 2011) § 28, garantendo lo svolgimento degli incontri secondo le modalità previste, ed il richiedente, in compenso, annullò parecchi incontri e rifiutò di partecipare al feste di fine anno ed a quella di compleanno del bambino.
A questo riguardo, il richiedente osserva che il suo comportamento era giustificato dall’esigenza di proteggere l’interesse di suo figlio che rifiutava gli incontri. Peraltro, sottolinea che il comportamento del bambino era la conseguenza per il fatto che, durante parecchi anni, le prescrizioni del tribunale concernente il diritto di visita ed ordinando un percorso terapeutico non era stato rispettato. Al contrario, il Governo adduce che l’evoluzione della situazione dimostra che le autorità interne hanno esposto tutti gli sforzi necessari per proteggere l’interesse del bambino e dei due genitori.
67. La Corte ricorda che il fatto che gli sforzi delle autorità sono stati vani non conduce automaticamente alla conclusione che lo stato ha mancato agli obblighi positivi che derivano per lui dell’articolo 8 della Convenzione (vedere, mutatis mutandis, Mihailova, precitata, § 82. Difatti, l’obbligo per le autorità nazionali di prendere delle misure per riunire il bambino ed il genitore con che non vive non è assoluto, e la comprensione e la cooperazione dell’insieme delle persone riguardate costituiscono sempre un fattore importante. Se le autorità nazionali devono sforzarsi di facilitare uguale collaborazione, un obbligo per esse di ricorrere in materia alla coercizione saprebbe essere limitata solamente: occorre loro tenere conto degli interessi e dei diritti e libertà di queste stesse persone, e, in particolare, degli interessi superiori del bambino e dei diritti che gli conferisce l’articolo 8 della Convenzione, Voleský c. Repubblica ceca, no 63267/00, § 118, 29 giugno 2004. Come la giurisprudenza della Corte lo riconosce in modo costante, la più grande prudenza si imporsi quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questa tenuta delicata, Reigado Ramos c. Portogallo, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005, e l’articolo 8 della Convenzione non saprebbero autorizzare il genitore a fare prendere delle misure pregiudizievoli alla salute ed allo sviluppo del bambino, Elsholz c. Germania [GC], nº 25735/94, §§ 49 50, CEDH 2000 VIII. Il punto decisivo consiste in sapere dunque se le autorità nazionali hanno preso, per facilitare le visite, tutte le misure necessarie che si poteva esigere ragionevolmente di esse, Nuutinen c. Finlandia, nº 32842/96, § 128, CEDH 2000 VIII.
b, Applicazione di questi principi al caso di specifico
68. La Corte stima che, dinnanzi alle circostanze che gli sono sottoposte, il suo compito consiste in esaminare se la risposta delle autorità italiane alla necessità di prendere delle misure proprie a mantenere i legami tra il richiedente ed i suoi bambini durante il procedimento è stata conforme ai loro obblighi positivi che derivano dell’articolo 8 della Convenzione.
69. Nello specifico, la Corte rileva che, entra settembre 2006 e settembre 2008, il richiedente non ha potuto esercitare il suo diritto di visita che in modo molto limitata e la maggior parte degli incontri autorizzati non furono organizzati (vedere paragrafi 12) 13 e 17 sopra. Confrontato all’impossibilità di esercitare il suo diritto di visita, il richiedente investe a più riprese il tribunale ed il 15 ottobre 2008, segnalò che il bambino era diventato aggressivo e che non era più disposto ad incontrarlo (vedere sopra paragrafo 17). La Corte stima che una reazione veloce a questa situazione sarebbe stata necessaria, tenuto conto di per il fatto che lo scorrimento del tempo può avere degli effetti negativi in quanto alla possibilità per il richiedente di riannodare una relazione con suo figlio.
70. Con un decreto del 21 novembre 2008, il tribunale ordinò una perizia psicologica e nominò un curatore per difendere gli interessi del bambino. Il 10 marzo 2010, ordinò ai servizi sociali di mettere in posto un sostegno psicologico per il bambino. Tuttavia, sebbene i servizi sociali avessero espresso la loro preoccupazione per il comportamento del bambino che rifiutava gli incontri (vedere sopra 24 e 26 paragrafi) e che i psicologi avessero affermato che a causa dell’atteggiamento di A.B. nessuno percorso terapeutico era potuto arrivare, il tribunale si limitò a prendere nota della situazione del bambino ed ad ordinare alle parti ed ai servizi sociali di dare esecuzione alle sue decisioni. Alcune misure pratiche per garantire il diritto di visita del richiedente non furono adottate dai servizi sociali che a partire da 2011, le prescrizioni che ordinano un percorso terapeutico per il bambino rimangono tuttavia ineseguite. Gli ultimi sviluppi del procedimento mostrano anche un atteggiamento negativo di no-collaborazione del richiedente che ha rinunciato agli incontri.
71. Conviene ricordare che, in una causa di questo tipo, il carattere adeguato di una misura si giudica alla rapidità del suo collocamento in œuvre (Lombardo, precitata, § 89 e Piazzi c. Italia, no 36168/09, § 78, 2 novembre 2010. Nello specifico la Corte nota che, secondo il richiedente, l’inerzia delle autorità competenti ha avuto delle conseguenze irreparabili sulla relazione con suo figlio. Invece, il Governo osserva che le giurisdizioni interne si sempre sono pronunciate sulla domanda del richiedente e hanno preso le misure necessarie per favorire i contatti tra il richiedente e Y., senza traumatizzare tuttavia il bambino e rispettando la sua volontà.
72. La Corte ricorda che non gli ritorna da sostituire la sua valutazione a quella delle autorità nazionali competenti in quanto alle misure che sarebbero dovute essere prese, perché queste autorità sono in principio più meglio posto per procedere ad una tale valutazione, in particolare perché sono in contatto diretto col contesto della causa e le parti implicate, Reigado Ramos, precitata, § 53. Per tanto, non può nello specifico passare oltre al fatto che, a più riprese, il tribunale ha rilevato che l’inadempimento del diritto di visita del richiedente era imputabile al comportamento della madre e che il percorso di sostegno psicologico per il bambino non era arrivato, sempre a causa dell’atteggiamento di questa. Di più, osserva che il tribunale aveva cognizione della situazione psicologica del bambino che rifiutava ogni contatto con suo padre e che nessuna misura pratica è stata presa a questo riguardo. Rileva peraltro che, la decisione del richiedente di sospendere gli incontri era motivata dall’esigenza di proteggere l’interesse del bambino che vive una situazione di stress all’epoca degli incontri, ed una reazione al fatto che le autorità competenti non hanno preso incaricate la situazione psicologica del bambino per ristabilire la relazioni genitore-bambino.
Trattandosi di misure suscettibili di permettere il ristabilimento del legame familiare tra il richiedente e suoi figli, la Corte ricorda che, si delle misure coercitive al riguardo dei bambini non sono augurabili in questa tenuta delicata, il ricorso alle sanzioni non deve essere allontanato in caso di comportamento manifestamente illegale del genitore con che vive il bambino (vedere, in particolare, Sindaco c. Portogallo, precitata § 76. Ora, nello specifico, le giurisdizioni nazionali sembrano avere fatto l’economia delle tali misure vite a-vite della madre del bambino.
73. Ciò che è, la Corte riconosce che le autorità facevano nella specifico faccia ad una situazione molto difficile che era dovuta in particolare alle tensioni che esistono tra i genitori del bambino. Stima mentre una mancanza di cooperazione tra i genitori separati non può dispensare le autorità competenti di mettere in œuvre tutti i mezzi suscettibili di permettere il mantenimento del legame familiare, vedere § 91 Lombardo, precitata, e, mutatis mutandis, Reigado Ramos, precitata, § 55. Nello specifico, le autorità nazionali sono restate di ciò che si poteva aspettare ragionevolmente di esse in-di qua dal momento che il tribunale si è limitato ad ingiungere alle parti di collaborare e di eseguire le sue decisioni. Sono mancate così al loro dovere di prendere delle misure pratiche in vista di incitare gli interessati ad una migliore cooperazione, pure avendo in mente l’interesse superiore del bambino (Zawadka, precitata, § 67. In particolare non hanno garantito un seguito psicologico del bambino e hanno mancato così all’obbligo di ristabilire delle relazioni tra il padre ed i suoi bambini.
74. La Corte nota, inoltre, che lo svolgimento del procedimento dinnanzi al tribunale fa apparire piuttosto una serie di misure automatiche e stereotipate, come le ingiunzioni a dare esecuzione alle sue decisioni (Piazzi, precitata, § 61. Sebbene la Corte sia cosciente degli ultimi sviluppi del procedimento che mostra un’azione più efficace delle autorità competenti per fare rispettare il diritto di visita del richiedente ed un comportamento non cooperativo di questo, nota che queste misure sono state prese sei anni dopo l’inizio del procedimento, quando il bambino era già vecchio di dieci anni, e che ciò ha avuto delle conseguenze molto gravi per le relazioni tra il bambino ed i richiedenti. Nota, di più, che le misure preso rimangono insufficienti tenuto conto di per il fatto che il bambino non beneficia ancora sostegno psicologico che mira ad un percorso di avvicinamento con suo padre.
75. Le autorità hanno lasciato consolidarsi così una situazione di fatto installato al disprezzo delle decisioni giudiziali, allora stesso che lo scorrimento del tempo aveva a lui solo delle conseguenze sulla relazione del padre col suo bambino (Lombardo, precitata, § 92. La Corte constata che l’esistenza di tensioni gravi tra i genitori del bambino, seguito di un diritto di visita limitata a causa del no-svolgimento degli incontri programmati secondo le modalità previste e dell’inadempimento delle decisioni che ordinano un percorso terapeutico per il bambino, ha reso impossibile per il richiedente la costruzione di una relazione stabile con Y.
76. Avuto riguardo a ciò che precede e nonostante il margine di valutazione dello stato convenuto in materia, la Corte considera che le autorità nazionali non hanno esposto gli sforzi adeguati e sufficienti per fare rispettare il diritto di visita del richiedente e che hanno ignorato il diritto dell’interessato al rispetto della sua vita familiare garantita con l’articolo 8 della Convenzione.
77. Pertanto c’è stata violazione di questa disposizione.
II. SULLA VIOLAZIONE PRESUNTA DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
78. Il richiedente si lamenta infine della mancanza di ricorsi effettivi allo sguardo dei motivi di appello precitati. Invoca l’articolo 13 della Convenzione che è formulata così:
“Tutto nessuno di cui i diritti e libertà riconobbero nel Convenzione è stata violata, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, allora stesso che la violazione sarebbe stata commessa dalle persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
79. Il Governo oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
80. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 § 3 ha, della Convenzione. Rileva peraltro che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul fondo
81. L’articolo 13 della Convenzione garantisce l’esistenza in dritta interno di un ricorso che permette di avvalersi dei diritti e libertà della Convenzione come sono consacrati. Ha per conseguenza di esigere un ricorso interno che abilita ad esaminare il contenuto di un “motivo di appello difendibile” fondato sulla Convenzione dunque ed ad offrire la correzione appropriata, Di Souza Ribeiro c. Francia [GC], no 22689/07, § 78, 13 dicembre 2012.
82. Nello specifico, la Corte ha appena concluso che c’è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione, paragrafo 78 sopra. Segue che il richiedente era titolare di un motivo di appello difendibile sotto l’angolo di questa disposizione, e che l’articolo 13 trova ad applicarsi nello specifico.
83. Resta a determinare se il richiedente aveva, in dritto italiano, un ricorso effettivo al difetto del quale avrebbe potuto denunciare la violazione del suo diritto al rispetto della sua vita familiare.
84. La portata dell’obbligo che l’articolo 13 fatto pesare sugli Stati contraenti varia in funzione della natura del motivo di appello del richiedente. Gli Stati godono di un certo margine di valutazione in quanto al modo di conformarsi agli obblighi che impongono loro questa disposizione, Jabari c, difatti. Turchia, no 40035/98, § 48, CEDH 2000 VIII. Tuttavia, il ricorso esatto dall’articolo 13 deve essere “effettivo” in pratica come in diritto, Kuda łc. Polonia [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000 XI.
85. L’effettività di un ricorso al senso dell’articolo 13 non dipende dalla certezza di una conclusione favorevole per il richiedente. Parimenti, l ‘ “istanza” di cui parla questa disposizione non è necessariamente giurisdizionale. Però, i suoi poteri e le garanzie procedurali che presenta entrano in fila di conto per determinare se il ricorso è effettivo, Klass ed altri c. Germania, 6 settembre 1978, § 67, serie Ha no 28. Inoltre, l’insieme dei ricorsi offerti dal diritto interno può assolvere le esigenze dell’articolo 13, anche se nessuno di essi risponde non ci per intero solo a lui, Rotaru c. Romania [GC], no 28341/95, § 69, CEDH 2000 V, e Di Souza Ribeiro, precitata, § 79.
86. Nello specifico, il richiedente ha potuto sottoporre al tribunale per bambini ed al giudice delle tutele le sue lamentele concernente il mancata osservanza del diritto di visita. Tra 2006 e 2012, il tribunale per bambini si è pronunciato a più riprese sulle domande del richiedente e delle misure sono state messe in œuvre per garantire la regolarità degli incontri tra il richiedente e suoi figli. La circostanza che la risposta data dalle autorità giudiziali nello specifico non sia stata sufficiente per risanare il motivo di appello del richiedente sotto l’angolo dell’articolo 8 non notifica che questo ultimo non disponeva, in dritto italiano, di un ricorso effettivo al senso dell’articolo 13 della Convenzione.
87. Segue che non c’è stata violazione di questa disposizione.
III. SULLA VIOLAZIONE PRESUNTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
88. Il richiedente denuncia la durata del procedimento penale. Invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, è formulato così:
“Ogni persona ha diritto a ciò che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, con un tribunale, chi deciderà della fondatezza di ogni accusa in materia penale diretta contro lei. “
89. La Corte rileva che il richiedente non ha indicato avere introdotto un ricorso ai termini del legge “Pinto”, legge no 89 di 2001, per ottenere presumibilmente risarcimento per la durata eccessiva del procedimento in questione. Ora, un tale ricorso è stato considerato dalla Corte come essendo accessibile ed in principio efficace per denunciare, al livello interno, la lentezza della giustizia (vedere, tra molto altri, Brusco c. Italia, déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, e Pacifico c. Italia (no 2), no 17995/08, § 67, 20 novembre 2012.
90. Segue che questo motivo di appello deve essere respinto per no-esaurimento delle vie di ricorso interni, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
91. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
92. Il richiedente richiede il risarcimento di un danno giuridico a causa dell’impossibilità di annodare una relazione con suo figlio e dell’angoscia provata. Chiede la somma di 542 000 EUR.
93. Il Governo si oppone a questa domanda.
94. Tenendo conto delle circostanze dello specifico e della constatazione secondo che il richiedente ha cozzato contro l’impossibilità di costruire una relazione stabile con suo figlio, la Corte considera che l’interessato ha subito un danno giuridico che non saprebbe essere riparato dalla sola constatazione di violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Stima tuttavia che la somma richiesta a questo titolo è eccessiva. Avuto riguardo all’insieme degli elementi di cui dispone e deliberando in equità, siccome lo vuole l’articolo 41 della Convenzione, assegna all’interessato 10 000 EUR di questo capo.
B. Oneri e spese
95. Il richiedente chiede anche 49 258,89 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne.
96. Il Governo oppone a questa domanda.
97. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto dei documenti di cui dispone ed alla luce della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole di assegnare al richiedente l’intimo di 5 000 EUR per l’insieme di oneri esposti.
C. Interessi moratori
98. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
Per QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello tratti dagli articoli 8 e 13 della Convenzione ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
3. Stabilisce che ha avuto non ci non violazione dell’articolo 13 della Convenzione;
4. Stabilisce,
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, il seguente somme:
i, 10 000 EUR, diecimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico,;
ii, 5 000 EUR, cinquemila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese,;
b che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 17 dicembre 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Egli ıKarakaş
Cancelliere Presidentessa