Conclusione Violazione dell’art. 2 sotto il suo risvolto sostanziale; Violazione dell’art. 2 sotto il suo risvolto procedurale; Non luogo a procedere ad esaminare gli art. 6-1, 8 e 13; Violazione di P1-1; Danno materiale – risarcimento pecuniario; Danno giuridico – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
ANZIANA PRIMA SEZIONE
CAUSA ?NERYILDIZ C. TURCHIA
( Richiesta no 48939/99)
SENTENZA
STRASBURGO
18 giugno 2002
QUESTA CAUSA A STATA RINVIATA DINNANZI A
LA GRANDE CAMERA CHE HA RESO LA SUA SENTENZA IL
30 novembre 2004
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa ?neryıldız c. Turchia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, riunendosi in una camera composta da:
Il Sig.re E. Palm, presidentessa,
W. Thomassen, Sigg.. Gaukur J?rundsson, R. T?rmen, C. B?rsan, J. Casadevall, R. Maruste, giudici, e del Sig. Sig. O’BOYLE, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 maggio 2001, 16 ottobre 2001, 23 aprile 2002 e 27 maggio 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 48939/99) diretta contro la Repubblica della Turchia e di cui due cittadini di questo Stato, Sigg. A. N. ?. ed il Sig. ?., hanno investito la Corte il 18 gennaio 1999 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. E. Y., avvocato al foro di Istanbul. Il governo turco (“il Governo”) ? rappresentato dal suo coagente, la Sig.ra Deniz Ak?ay, assistita della Sig.ra G?kşen Acar, consigliere.
3. Invocando gli articoli 2, 8, 13 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1, i richiedenti ritenevano le autorit? nazionali per responsabile della morte di 13 membri delle loro famiglie cos? come della distruzione dei loro beni a causa dell’esplosione di gas di metano che aveva avuto luogo il 28 aprile 1993 nel deposito di immondizie municipali di ?mraniye (Istanbul). Denunciavano inoltre l’incompatibilit? del procedimento amministrativo condotto nello specifico con le esigenze da equit? e di celerit? iscritte all’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
4. La richiesta ? stata assegnata alla prima sezione della Corte (articolo 52 ? 1 dell’ordinamento). In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa (articolo 27 ? 1 della Convenzione) ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento.
5. Con una decisione del 22 maggio 2001, la Corte ha deciso di disgiungere la richiesta e di riservare il procedimento per quanto riguarda il Sig. A. N. ?., deceduto nel frattempo; l’ha dichiarato ammissibile a capo del richiedente Sig. ?. (“il richiedente”) che aveva investito tanto la Corte a suo proprio nome che a nome dei nove membri della sua famiglia, ossia la sua sposa, G. ?., la sua concubina, S. Z. ed i suoi bambini, S., İ., Sig., F., Z., R. ed A. ?., tutti deceduti in seguito all’incidente del 28 aprile 1993 che ? l’oggetto della presente richiesta.
6. Il 14 settembre 2001, il richiedente ha deposto due documenti, uno concernente le sue osservazioni complementari e l’altro le sue domande di soddisfazione equa allo sguardo dell’articolo 41 della Convenzione. Il Governo ha, da parte sua, depositato delle osservazioni sul merito della causa poi sulle pretese a titolo della soddisfazione equa, rispettivamente il 17 settembre e 12 ottobre 2001. Il 3 novembre 2001, il richiedente ha replicato alle osservazioni sul merito del Governo. Il 10 ottobre 2001, il Governo ha fatto pervenire alle cancelleria copie di documenti della pratica di una causa che invocava a sostegno dei suoi argomenti.
7. Un’udienza si ? svolta in pubblico al Palazzo dei Diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 16 ottobre 2001 (articolo 59 ? 2 dell’ordinamento).
Sono comparsi:
-per il Governo
La Sig.ra D. Ak?ay, coagente,
La Sig.ra G. Acar,
Il Sig. S. Karakul, consiglieri,;
-per il richiedente
Il Sig. E. D., consigliereo,
IL SIG. Ş. A., consigliere.
La Corte ha sentito nelle loro dichiarazioni il Sig. D. il Sig.re Ak?ay ed Acar poi.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. Cittadino turco, il richiedente ? nato nel 1955 e risiede attualmente a ?oban?eşme (Alibeyk?y ? Istanbul). All’epoca dei fatti, abitava, coi dodici membri della sua famiglia, nel quartiere baraccopoli (gecekondu mahallesi) di Kazım Karabekir a ?mraniye (İstanbul).
A. Il sito di stoccaggio di scarti casalinghi di ?mraniye
9. Una didiscarica di rifiuti domestici si trovava in funzione dall’inizio degli anni 1970 a Hekimbaşı, zona che ospita anche delle baraccopoli e contigua al quartiere di Kazım Karabekir. Di fatto, il 22 gennaio 1960, il sito in questione, che apparteneva all’amministrazione delle foreste, dunque al Tesoro, era stato assoggettato ad una servit? in favore del municipio metropolitano di Istanbul (“il municipio metropolitano”) per una durata di 99 anni. Situato su una costa che sovrasta una valle, il sito si estendeva su una superficie di circa 350 000 m2 e serviva come discarica comune ai distretti di Beykoz, di ?sk?dar, di Kadık?y e di ?mraniye, sotto l’autorit? e la responsabilit? del municipio metropolitano e, da ultimo, delle autorit? ministeriali.
All’epoca in cui la discarica cominci? ad essere utilizzata, questa regione era disabitata e l’agglomerazione pi? vicina si trovava a circa 3,5 km. Per?, gli anni seguenti, delle abitazioni di fortuna furono costruite, senza autorizzazione, sulla zona che cinge il deposito di immondizie, per dare alla fine nascita al bidonville di ?mraniye.
B. Le iniziative del municipio di ?mraniye
1. Nel 1989
10. In seguito alle elezioni municipali del 26 marzo 1989 ed a partire dal 4 dicembre dello stesso anno, il municipio di ?mraniye inizi? dei lavori che consistevano nello discaricare degli ammassi di terra e di coccio sui terreni che circondavano i tuguri di ?mraniye, per riorganizzare il sito della didiscarica.
Per?, il 15 dicembre 1989, M.C. ed A.C, due abitanti del quartiere di Hekimbaşı, introdussero dinnanzi alla 4? camera della pretura di ?sk?dar un azione petitoria contro il municipio. Lamentandosi dei danni causati alle loro piantagioni, sollecitarono la sentenza dei lavori. All’appoggio, produssero dei documenti da cui risulta che M.C. ed A.C. erano assoggettati alla tassa di abitazione ed alla tassa fondiaria dal 1977, sotto il numero di imposta 168900. Nel 1983, erano stati invitati dall’amministrazione ad assolvere un formulario tipo, previsto per la dichiarazione degli edifici illegali, affinch? la loro abitazione ed il loro terreno fossero regolarizzati (paragrafo 50 sotto). A seguito della loro domanda, il 21 agosto 1989, la direzione generale delle acque e delle canalizzazioni del municipio metropolitano aveva ordinato la posa di un contatore di acqua nella loro abitazione. Peraltro, delle copie di fatture di elettricit? dimostrano che M.C. ed A.C. effettuavano regolarmente, nel loro requisito di abbonati, dei pagamenti secondo la loro consumazione determinata a partire dalla lettura di un contatore installato a questo effetto.
11. Dinnanzi alla pretura, il municipio convenuto imperni? la sua difesa sul fatto che le terre rivendicate da M.C. ed A.C. erano ubicate sul territorio della didiscarica che abitarvi sarebbe contrario alle regole sanitarie e che la loro domanda di regolarizzazione non avrebbe accordato loro nessuno diritto.
Con un giudizio reso il 2 maggio 1991, sotto il numero di pratica 1989/1088, la pretura diede guadagno di causa a M.C. ed A.C, riconoscendo che c’era stata ingerenza nell’esercizio del loro diritto sui beni controversi.
Per?, con una sentenza del 2 marzo 1992, la Corte di cassazione annull? questo giudizio. Il 22 ottobre 1992, la pretura si conform? alla sentenza della Corte di cassazione e respinse gli interessati.
2. Nel 1991
12. Il 9 aprile 1991, il municipio di ?mraniye chiese, dinnanzi alla 3? camera della pretura di ?sk?dar, una perizia concernente la conformit? della discarica alla regolamentazione in materia, in particolare all’ordinamento no 20814 del 14 marzo 1991 sul controllo degli scarti solidi. Il comitato costituito a questo fine comprendeva un professore del genio dell’ambiente, un agente del catasto ed un medico giurista.
Secondo il loro rapporto di perizia, stabilito il 7 maggio 1991, il deposito in questione non era conforme alle esigenze tecniche previste agli articoli 24 a 27, 30 e 38 dell’ordinamento no 20814 e, per questo fatto, presentava un certo numero di pericoli suscettibili di provocare un rischio molto grande per la salute degli abitanti della valle, in particolare per quelli dei quartieri baraccopoli: nessuno muro o grata di chiusura non separavano la discarica dalle abitazioni che sorgevano a 50 metri della montagna di immondizie ed il deposito non era attrezzato con sistemi di raccolta, di compostaggio, di riciclaggio n? di combustione e non era stata contemplata nessuna installazione di drenaggio o di purificazione delle acque di drenaggio. I periti ne conclusero che la discarica di ?mraniye “esponeva tanto gli uomini che gli animali e l’ambiente ad ogni forma di pericolo.” A questo motivo, il rapporto, attraendo da prima l’attenzione sul fatto che una ventina di malattie contagiose rischiavano di propagarsi, sottolineava ci? che segue:
“(…) In qualsiasi discarica, si formano, tra altri, dei gas di metano, di diossido di carbonio e di idrogeno di solfuro. Queste sostanze devono essere, in modo controllata, riunite poi bruciate. Ora il deposito in questione non dispone di un tale sistema. Quando ? mescolato con l’aria in una certa proporzione, il metano pu? rivelarsi esplosivo. Non esiste, in questa installazione, nessuna misura per prevenire l’esplosione del metano generato della decomposizione [degli scarti]. Che Dio ce ne tiene, il danno potrebbe essere molto importante in ragione delle abitazioni vicine. (…) “
Il 27 maggio 1991, questo rapporto fu portato alla cognizione del municipio metropolitano ed il 7 giugno 1991, al prefetto affinch? lo annunciasse presso il ministero la Salute cos? come al Consiglio dell’ambiente del Primo ministro (“il Consiglio dell’ambiente”).
13. Il 9 giugno 1991, N. S., sindaco di Istanbul, chiese l’annullamento del rapporto, al motivo che era stato comandato ed stabilito a sua insaputa.
14. Per?, il Consiglio dell’ambiente, avvisato dello stesso rapporto il 18 giugno 1991, ingiunse, con una raccomandazione no 09513, alla prefettura di Istanbul cos? come al municipio metropolitano ed al municipio di ?mraniye ad ovviare ai problemi segnalati nello specifico:
“(…) Nel rapporto preparato dal comitato di periti, ? indicato che il sito di stoccaggio di scarti in questione contravviene alla legge sull’ambiente cos? come all?ordinamento sul controllo degli scarti solidi e che, di conseguenza, minaccia la salute degli uomini e degli animali. Si impone di prendere, sul sito della discarica, le misure contemplate agli articoli 24, 25, 26, 27, 30 e 38 dell’ordinamento sul controllo degli scarti solidi. Prego dunque che le misure necessarie siano prese e che il nostro Consiglio sia informato della conclusione. ”
15. Il 27 agosto 1992, dinnanzi alla prima camera della pretura di ?sk?dar (Şinasi ?ktem) sindaco di ?mraniye, chiese il collocamento in opera di misure provvisorie che miravano ad impedire l’utilizzazione della discarica da parte del municipio metropolitano e dei municipi vicini dei distretti. Richiese in particolare l’interruzione dei depositi di immondizie, la chiusura della discarica cos? come il risarcimento dei danni subiti.
Il 3 novembre 1992, i sindaci di Istanbul e di Beykoz formarono opposizione contro questa domanda. A questo fine, il Sig. S. fece valere in particolare che un progetto di ripianificazione del sito della discarica era in fase di aggiudicazione e sarebbe realizzato durante l’anno 1993.
16. Mentre questo procedimento era ancora pendente dinnanzi alla 4? camera civile della Corte di cassazione, il municipio di ?mraniye annunci? al sindaco di Istanbul che a partire dal 15 maggio 1993 nessuno deposito di scarti sarebbe stato autorizzato.
C. L’incidente
17. Ora, prima di questa data, il 28 aprile 1993, verso le 11, un’esplosione di metano ebbe luogo sul sito. In seguito ad un scivolamento di terreno provocato dalla pressione, i rifiuti staccati della montagna di immondizie seppellirono a valle una decina di tuguri l? situati tra cui quello del richiedente. Trentanove persone perirono di cui nove membri del famiglia ?neryıldız.
D. I procedimenti impegnati nello specifico
1. L’iniziativa del ministero dell’interno
18. Immediatamente dopo l’incidente, due membri della polizia municipale tentarono di constatare i fatti. Dopo avere sentito le vittime di cui il richiedente che spieg? loro avere eretto la sua casa nel 1988, riportarono che 13 baracche erano state inghiottite.
Lo stesso giorno, un comitato di crisi, costituito dalla prefettura di Istanbul, si rese anche sui luoghi e constat? che lo scivolamento di terreno era stato ben causato dall’esplosione di gas di metano.
19. L’indomani, 29 aprile 1993, il ministero dell’interno (“il ministero”) ordin? che le circostanze nelle quali questa catastrofe aveva avuto luogo fossero esaminate dal consiglio di ispezione amministrativa (“il consiglio di ispezione”) per determinare se c’era luogo di perseguire i due sindaci, Sigg.. S. e ?..
2. L’inchiesta penale
20. Mentre questo procedimento amministrativo seguiva il suo corso, il 30 aprile 1993, il procuratore della Repubblica di ?sk?dar (“il procuratore”) si rese sui luoghi dell’incidente, accompagnato da un comitato di periti composti da tre professori del genio civile di tre universit? differenti. Alla vista delle sue osservazioni preliminari, incaric? il comitato di determinare la parte di responsabilit? delle autorit? pubbliche e quella delle vittime nel sopraggiungere dell’incidente.
21. Il 6 maggio 1993, il richiedente depose una querela al commissariato locale. Dichiar? che “se sono le autorit? che hanno, con negligenza, causato la sepoltura della mia casa cos? come la morte delle mie spose e bambini, sporgo querela contro le autorit? implicate.” La querela del richiedente fu messa nella pratica di istruzione no 1993/6102, gi? aperta di ufficio dal procuratore.
22. Il 14 maggio 1993, il procuratore sent? parecchi testimoni e vittime dell’incidente controverso. Il 18 maggio 1993, il comitato di periti rese il rapporto che aveva comandato il procuratore. I periti confermarono che lo scivolamento del terreno che non era gi? stabile, poteva spiegarsi tanto con la pressione crescente del gas dentro al deposito che con l’esplosione di questo. Ricordando gli obblighi e doveri che la regolamentazione dava in materia alle autorit? pubbliche, i periti conclusero che concernente all’occorrenza dell’incidente, la colpa doveva essere ripartita a ragione di:
-2/8, a carico del municipio di Istanbul che non aveva agito in tempo utile per prevenire i problemi tecnici gi? esistenti all’epoca dell’installazione del deposito nel 1970, e che non avevano cessato di aggravarsi da allora, n? indicato ai municipi riguardati un altro sito di stoccaggio di scarti, come la legge no 3030 l’obbligava a fare;
-2/8, a carico del municipio di ?mraniye, per avere messo in opera un piano di piano di sviluppo del territorio, omettendo di contemplare, in violazione dell’ordinamento no 20814, una zona cuscinetto, larga 1 000 m. e che doveva rimanere disabitata, e per avere attirato nella sua regione le abitazioni di fortuna e non essersi adoperato ad impedire tali costruzioni, a dispetto del rapporto di perizia del 7 maggio 1991;
-2/8, a carico degli abitanti delle bidonville, per avere messo in pericolo i membri delle loro famiglie installandosi vicino ad una montagna di immondizie,;
-1/8, a carico del ministero dell’ambiente, per avere omesso di garantire un seguito effettivo dell’applicazione conforme all’ordinamento no 20814 sul controllo degli scarti solidi,;
-1/8, a carico del governo, per avere favorito questo tipo di agglomerazioni, amnistiando a pi? riprese le costruzioni illegali e concedendo dei titoli di propriet? ai loro occupanti.
23. Il 21 maggio 1993, il procuratore declin? la sua competenza ratione person? e rinvi? la causa al prefetto di Istanbul, considerando che questa dipendeva dalla legge sui perseguimenti dei funzionari la cui applicazione apparteneva al comitato amministrativo dipartimentale della prefettura di Istanbul (“il comitato amministrativo”). Il procuratore, nella sua ordinanza, precisava che, trattandosi dei sindaci di Istanbul e di ?mraniye, le disposizioni da applicare erano quelle degli articoli 230 e 455 ? 2 del codice penale.
Il 27 maggio 1993, data di chiusura dell’inchiesta preliminare del consiglio di ispezione, la pratica della procura fu trasmessa al ministero.
3. La conclusione dell’inchiesta amministrativa
24. Il 27 maggio 1993, avuto riguardo alle conclusioni della sua propria inchiesta, il consiglio di ispezione chiese al ministero l’autorizzazione di iniziare un’istruzione penale contro i due sindaci messi in causa.
25. L’indomani di questa domanda il municipio di ?mraniye fece alla stampa il seguente comunicazione:
“L’unica discarica da parte della Anatolia si trovava ubicata nel mezzo del nostro distretto di ?mraniye, simile orrore silenzioso. Ha rotto il suo silenzio e ha provocato la morte. Lo si sapeva e lo si aspettava. In quanto municipalit?, avevamo, da quattro anni, forzato tutte le porte per fare spostare questa discarica. Il municipio metropolitano di Istanbul si ? mostrato indifferente. Ha lasciato cadere i lavori di risanamento dopo avere posto due pale di cemento all’inaugurazione. I ministeri ed il governo erano informati dei fatti, ma non hanno prestato molta attenzione. Avevamo sottoposto la domanda ai giudici e ci avevano dato ragione, ma il meccanismo giudiziale non ? potuto non ha mai potuto essere messo in azione. (…) Attualmente siamo di fornte ad una responsabilit? e renderemo tutti conto agli abitanti di ?mraniye ”
26. L’autorizzazione sollecitata dal consiglio di ispezione fu accordata il 17 giugno 1993 e, di conseguenza, un ispettore in capo presso il ministero (“l’ispettore in capo”) fu incaricato della causa.
Alla luce della pratica dell’inchiesta costituita nello specifico, l’ispettore in capo raccolse la difesa dei Sigg.. S. e ?.. Questo ultimo dichiar?, tra altri che nel dicembre 1989 la sua municipalit? aveva iniziato molti lavori di risanamento del territorio della bidonville di Hekimbaşı e che, per?, questi erano stati interrotti su richiesta di due abitanti di questo quartiere (paragrafo 10 sopra).
27. L’ispettore in capo finalizz? il suo rapporto il 9 luglio 1993. Questo interinava le conclusioni di tutte le perizie effettuate fino ad allora e teneva conto dell’insieme degli elementi riuniti dal procuratore. Menzionava anche due altri pareri scientifici, indirizzati alla prefettura di Istanbul nel maggio 1993, uno dal ministero dell’ambiente e l’altro da un professore del genio civile dell’universit? di Boğazi?i. Questi due pareri, confermavano che lo scivolamento di terreno mortale era stato causato dall’esplosione di metano. Il rapporto indicava inoltre che, il 4 maggio 1993, il consiglio di ispezione aveva invitato il municipio metropolitano ad esprimergli le misure di fatto prese alla luce del rapporto di perizia del 7 maggio 1991 e riproduceva la risposta del Sig. S.:
Il “nostro municipio metropolitano ha, da una parte, preso le misure necessarie per garantire che i vecchi siti possano essere utilizzati nel modo meno pregiudizievole possibile fino alla fine del1993, e, dall?altro parte, ha finito tutti i preparativi che mirano la costruzione di una delle installazioni pi? grandi e pi? moderne realizzate mai nel nostro paese. Un’altra impresa consiste nel realizzare un sito provvisorio di stoccaggio di scarti che risponda alle condizioni richieste. Parallelamente a ci?, dei lavori continuano in quanto alla riabilitazione dei vecchi siti [in fine di vita]. In breve, questi tre ultimi anni, il nostro municipio si ? propeso molto seriamente sul problema degli scarti [e], attualmente, i lavori continuano. “
28. L’ispettore in capo conclude alla fine che la morte di ventisei persone e le lesioni causate ad undici altre (cifre disponibili all’epoca dei fatti) sopraggiunte il 28 aprile 1993, erano dovute all’inoperosit? dei due sindaci, nell’esercizio delle loro funzioni, e che questi dovevano rispondere della loro negligenza allo sguardo dell’articolo 230 del codice penale. Perch? in dispetto in particolare del rapporto di perizia e della raccomandazione del consiglio dell’ambiente, avevano, in ogni cognizione di causa, misconosciuto i loro rispettivi doveri: Il Sig. ?., perch? aveva mancato al suo obbligo di procedere, in virt? del potere che gli conferiva l’articolo 18 della legge no 775, alla distruzione delle baracche non autorizzate situate ai bordi della discarica, ed il Sig. S., perch? aveva negato di ottemperare alla raccomandazione suddetta, omesso di riabilitare il deposito di immondizie o di ordinarne la sua chiusura, e non aveva rispettato nessuna delle disposizioni dell’articolo 10 della legge 3030 che esigeva che procedesse alla distruzione dei tuguri in questione, all’occorrenza coi suoi propri mezzi.
4. L’attribuzione di una casa popolare al famiglia ?.
29. Nell’intervallo, la direzione dell? habitat e delle costruzioni di fortuna invit? il richiedente a presentarsi, informandolo che, con un’ordinanza (no 1739) del 25 maggio 1993, il municipio metropolitano gli aveva assegnato un appartamento nel complesso di case popolari di ?oban?eşme (Ey?p, Alibeyk?y). Il 18 giugno 1993, il richiedente prese possesso, contro firma, dell’appartamento no 7, all’edificio C-1 di suddetto complesso. Questa operazione fu regolarizzata da un’ordinanza (no 3927) del 17 settembre 1993 del municipio metropolitano. Il 13 novembre 1993, il richiedente firm? una dichiarazione notarile, valente come contratto, che stipulava che l’alloggio in questione “gli era stato venduto” contro la somma di 125 000 000 TRL di cui un quarto era da versare in contanti ed il residuo con mensilit? di 732 844 TRL. Il richiedente sald? la prima mensilit?, il 9 novembre 1993; da allora, risiede nell’appartamento in questione.
5. L’azione pubblica
30. Con un’ordinanza del 15 luglio 1993, il comitato amministrativo, sulla base del rapporto dell’ispettore in capo, decise, alla maggioranza, di tradurre Sigg. S. e ?. in giustizia per violazione all’articolo 230 del codice penale.
Questi ultimi fecero appello a questa decisione dinnanzi al Consiglio di stato che li respinse nella loro domanda il 18 gennaio 1995. Di conseguenza, la pratica della causa ritorn? al procuratore che, il 30 marzo 1995, rinvi? i due sindaci dinnanzi alla 5? camera del tribunale correzionale di Istanbul (“la camera”).
31. I dibattimenti si aprirono dinnanzi alla camera il 29 maggio 1995. All’udienza, il Sig. S. afferm? in particolare che nessuno poteva aspettarsi che assolvesse dei doveri che non gli spettavano, n? ritenerlo come il solo responsabile di una situazione che perdurava dal 1970; del resto, addusse che non lo si sarebbe dovuto neanche accusare di non avere riabilitato la discarica di ?mraniye, dal momento che nessuno dei 2 000 siti in Turchia era stato abilitato; per questo motivo, facendo valere che un certo numero di misure che erano state prese tuttavia dal municipio metropolitano, sostenne che un ripianificazione definitiva della discarica non avrebbe potuto essere realizzata finch? delle immondizie continuavano ad essere deposte. Infine, sostenne: “gli elementi costitutivi del reato di negligenza nell’esercizio delle funzioni non sono riuniti, perch? non ho agito con l’intenzione mostrarmi negligente (sic) e, perch? non si potrebbe stabilire un legame di causalit?” tra l’incidente ed una qualsiasi negligenze da parte sua.
In quanto al Sig. ?., sostenne che le baracche seppellite datavano in parte anteriormente la sua elezione, il 26 marzo 1989, e che non aveva, dopo questa data, mai tollerato lo sviluppo dei quartieri delle baraccopoli. Accusando il municipio metropolitano e la prefettura di Istanbul di indifferenza di fronte ai problemi, il Sig. ?. addusse che in realt? la prevenzione delle costruzioni illegali dipendeva dalla responsabilit? degli agenti forestali e che ad ogni modo, la sua municipalit? mancava di effettivi per procedere alla distruzione di tali baracche.
32. Con una sentenza del 4 aprile 1996, la camera dichiar? i due sindaci colpevoli dei fatti che erano rimproverati loro, stimando che i mezzi di difesa che avevano presentato si rivelavano senza fondamento.
Per giungere a questa conclusione, i giudici del merito rilevarono ci? che segue:
“(…) sebbene al corrente del rapporto [di perizia], i due prevenuti non hanno preso nessuna misura preventiva effettiva. Similmente a una persona che spara su una folla che dovrebbe sapere che ci saranno delle morti e che, di conseguenza, non potrebbe pretendere di avere agito senza l’intenzione di uccidere, gli imputati non possono neanche addurre, nel caso specifico, che non avevano l’intenzione di trascurare le loro funzioni. Non si potrebbe tuttavia imputare loro tutta la colpa. (…) Si sono mostrati negligenti come altri. Nello specifico, la mancanza principale consiste nel costruire delle abitazioni di fortuna a valle di un deposito di immondizie situate su una costa, ed ? agli abitanti di questi tuguri che bisogna imputarla. Questi ultimi avrebbero dovuto prendere in considerazione il rischio che la montagna di immondizie avrebbe potuto crollare un giorno sulla loro testa e che ne avrebbero subito un danno. Non avrebbero dovuto costruire delle baracche a cinquanta metri dal deposito. Hanno pagato questa mancanza di considerazione con la loro vita”
33. La camera condann? i Sigg. S. e ?. alla pena di detenzione minima contemplata all’articolo 230 del codice penale, ossia 3 mesi, cos? come alle multe di 160 000 lire turche (“TRL”). Poi, in applicazione dell’articolo 4 ? 1 della legge no 647, commut? le pene di detenzione in pene di multe; le sanzioni alla fine pronunciate consistevano nel pagare 610 000 TRL. Convinta che gli imputati avrebbero evitato di essere recidivi, la camera decise anche di sospendere l’esecuzione di queste pene, conformemente all’articolo 6 di suddetta legge.
34. I due sindaci ricorsero in cassazione. Rimproverarono in particolare ai giudici del merito di essersi concessi si ad una valutazione dei fatti, che andava al di l? di quello che richiedeva l’articolo 230 del codice penale, come se si fosse trattato di un caso di omicidio involontario al senso dell’articolo 455 di suddetto codice.
Con una sentenza del 10 novembre 1997, la Corte di cassazione conferm? il giudizio attaccato.
35. Il richiedente non ?, con ogni probabilit?, mai stato informato dello svolgimento di questo procedimento, n? sentito da nessuno degli organi amministrativi di inchiesta o dalle istanze repressive; nessuna decisione giudiziale sembra peraltro essergli stata notificata.
6. L’azione amministrativa del richiedente
36. Il 3 settembre 1993, il richiedente invest? i municipi di ?mraniye e di İstanbul cos? come i ministeri dell’interno e dell’ambiente, e chiese il risarcimento dei suoi danni tanto materiali che morale. La somma richiesta dal richiedente si ripartiva cos?: 150 000 000 TRL a titolo di danno ed interessi a causa della perdita dell’abitazione e dei beni casalinghi; 2 550 000 000, 10 000 000, 15 000 000 e 20 000 000 TRL, in risarcimento della perdita del sostegno economico, subita rispettivamente da lui e dai suoi tre figli superstiti, H., A. e H.; 900 000 000 TRL per lui e 300 000 000 TRL per ciascuno dei suoi tre figli, a titolo del danno morale.
37. Con lettere rispettivamente del 16 settembre e 2 novembre 1993, il sindaco di ?mraniye ed il ministro dell’ambiente respinse le domande del richiedente. Le altre amministrazioni non risposero.
38. Il richiedente introdusse allora, a suo proprio nome ed a nome dei suoi tre bambini, un’azione in danni ed interessi dinnanzi al tribunale amministrativo di Istanbul (“il tribunale”) contro le quattro autorit?. Denunciando le loro negligenze all’origine della morte dei suoi cari e della distruzione della sua casa cos? come dei suoi beni casalinghi, richiese le suddette somme.
Il 4 gennaio 1994, il richiedente fu ammesso a favore dell’assistenza giudiziale.
39. Il tribunale rese il suo giudizio il 30 novembre 1995. Basandosi sul rapporto di perizia del 18 maggio 1993 (paragrafo 22 sopra) constat? l’esistenza di un legame di causalit? diretta tra gli incidenti del 28 aprile 1993 e le negligenze concorrenti delle quattro amministrazioni messe in causa. Perci?, condann? queste ultime a versare 100 000 000 TRL al richiedente ed ai suoi bambini a titolo del danno morale e 10 000 000 TRL per danno materiale, queste somme equivalevano, all’epoca, circa a 2 077 e 208 euro rispettivamente.
Questo ultimo importo, giudicato in equit?, era limitato alla distruzione dei beni casalinghi, fatta eccezione per gli apparecchi elettrodomestici che il richiedente non era supposto possedere. A questo motivo, il tribunale sembra essere attenutosi all’argomento delle amministrazioni secondo il quale non c’erano n? acqua n? elettricit? in queste abitazioni.” Il tribunale respinse inoltre la domanda per il surplus: secondo lui, l’interessato non poteva arguire una privazione del sostegno economico perch? aveva una parte di responsabilit? nel danno generato e perch? le vittime erano dei bambini in bassa et? o delle casalinghe che non esercitavano nessuno impiego rimunerato suscettibile di contribuire alla sussistenza della famiglia. Del parere del tribunale, il richiedente era anche non avente diritto di richiedere risarcimento a causa della distruzione del suo tugurio, dato che in seguito all’incidente, si era visto assegnare una casa popolare e che anche se il municipio di ?mraniye non aveva esercitato fino ad allora il suo potere di distruggere questa baracca, niente gli avrebbe potuto impedire di farlo in qualsiasi momento.
Il tribunale decise infine di non applicare degli interessi moratori sull’indennit? accordata per danno morale.
40. Le parti contestarono questo giudizio dinnanzi al Consiglio di stato che li respinse con una sentenza del 21 aprile 1998.
Non essendo neanche arrivato il ricorso in rettifica di sentenza, esercitato dal municipio metropolitano, la sentenza divent? definitiva e fu notificata al richiedente il 10 agosto 1998.
Le indennit? in questione rimangono insolute a questo giorno.
41. All’ora reale, la discarica di ?mraniye non esiste pi?. Il municipio locale l’ha fatta coprire di terra e ha posto dei condotti di aerazione. Peraltro, la preparazione di piani di occupazione dei suoli concernente i quartieri di Hekimbaşı e di Kazım Karabekir ? in corso. Da parte sua , il municipio metropolitano ha proceduto ad un imboschimento di terreno su una grande parte del vecchio sito della discarica e ha fatto costruire dei campi sportivi. Due monumenti furono edificati anche in memoria delle vittime dell’incidente del 28 aprile 1993.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
A. Il diritto penale turco
42. Le disposizioni pertinenti del codice penale si leggono cos?:
Articolo 230 ?? 1 e 3
“Ogni agente dello stato che, nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, (…) fa prova di negligenza e di ritardo o che, senza ragione valida, nega di ottemperare agli ordini legittimi dei suoi superiori ? condannato ad una pena di detenzione che va dai tre mesi ad un anno cos? come ad una multa che va da 6 000 a 30 000 lire turche. (…)
In ogni caso, se dei terzi hanno subito un qualsiasi danno a causa della negligenza o del ritardo del funzionario messo in causa, questo sar? tenuto anche a ripararlo”
Articolo 455 ?? 1 e 2
“Chiunque, per imprudenza, negligenza o inesperienza nella sua professione o la sua arte, o per inosservanza delle leggi, ordini o prescrizioni, causa la morte altrui, ? condannato ad una pena di detenzione che va dai due anni ai cinque anni cos? come ad una multa che va dai 20 000 alle 150 000 lire turche.
Se l’atto ha causato la morte di parecchie persone o ? stato all’origine della morte di una persona e delle lesioni di una o parecchie altre, l’autore sar? condannato ad una pena di detenzione che va da quattro a dieci anni cos? come ad una pesante multa di 60 000 lire turche come minimo. ”
Articolo 29 ? 8
“Il giudice ha ogni latitudine per fissare una pena principale di cui il quantum pu? variare tra un minimo ed un massimo, tenendo conto degli elementi, come delle circostanze nelle quali la violazione ? stata commessa, il mezzo utilizzato per commetterla, l’importanza e la gravit? della violazione, il momento ed il luogo dove ? stata commessa, le diverse particolarit? dell’atto, la gravit? del danno causato e del rischio [trascinato], il grado dell’intenzione [criminale] (…), le ragioni e disegni che hanno condotto alla violazione, lo scopo, gli antecedenti, lo statuto personale e sociale del suo autore cos? come il suo comportamento in seguito all’atto [commesso]. Anche nel caso in cui la pena inflitta corrisponde al quantum minimo, i motivi di simile scelta sono menzionati obbligatoriamente nel giudizio”
Articolo 59
“Se il tribunale considera che ci sono, all’infuori delle circostanze attenuanti previste dalla legge altre circostanze che militano per una riduzione della pena [inflitta] all’autore, la pena capitale sar? commutata in una reclusione a vita o e l?ergastolo in una pena di detenzione di trent’ anni.
Le altri pene saranno ridotte di un sesto al massimo. “
43. Gli articoli 4 ? 1 e 6 della legge no 647 sull’esecuzione delle pene si leggono cos?:
Articolo 4 ? 1
“Eccetto la reclusione, le pene privative di libert? di corta durata possono, avuto riguardo alla personalit? cos? come allo stato dell? accusato ed alle circostanze nelle quali la violazione ? stata commessa, essere commutate dal tribunale,:
1) in una multa pesante, a ragione di un importo che va da 5 000 a 10 000 lire turche al giorno; (…) “
Articolo 6 ? 1
“Chiunque non essendo stato condannato mai ad una pena diversa da una multa si vede infliggere una multa e/o una pena di detenzione di un anno [massimo], pu? beneficiare di un rinvio all’esecuzione di questa pena, se il tribunale ? convinto che [l’autore], tenuto conto della sua comportamento di fronte al crimine, non sar? recidivo se gli si accorda un tale sospensione ”
44. Ai termini del codice di procedimento penale turco, un procuratore della Repubblica che-in qualche modo cio? -? avvisato di una situazione che permette di sospettare che una violazione ? stata commessa ? obbligato a istruire i fatti per decidere se c’? luogo o no di impegnare dei perseguimenti (articolo 153). Per?, se l’autore presunto di una violazione ? un agente della funzione pubblica e se l’atto ? stato commesso nella cornice delle sue funzioni, l’istruzione preliminare della causa dipende dalla legge di 1914 sui perseguimenti contro i funzionari che limitano la competenza ratione personae del ministero pubblico in quanto a questa fase del procedimento. In simile caso, l’inchiesta preliminare e, di conseguenza, l’autorizzazione di aprire dei perseguimenti penali, saranno della giurisdizione del comitato amministrativo locale riguardato (quello del distretto o del dipartimento secondo lo statuto dell’interessato).
Le decisioni di suddetticomitati sono suscettibili di ricorso dinnanzi al Consiglio di stato; l’immissione nel processo ? di ufficio se la causa ? classificata senza seguito.
B. Le vie amministrative e civili contro gli agenti dello stato
1. La giustizia amministrativa
45. Trattandosi della responsabilit? civile ed amministrativa a causa di atti criminali e da delitto, l’articolo 13 della legge no 2577 sul procedimento amministrativo enuncia che ogni vittima di un danno risultante da un atto dell’amministrazione pu? chiedere risarcimento a questa ultima nel termine di un anno a contare della data dell’atto addotto. In caso di rigetto di tutto o parte della domanda o se nessuna risposta ? stata ottenuta entro sessanta giorni, la vittima pu? impegnare un procedimento amministrativo.
46. In quanto allo statuto ed all’organizzazione della giustizia amministrativa, lo statuto dei suoi giudici cos? come l’organizzazione dei tribunali sono regolati dalla legge no 2576 del 6 gennaio 1982 sulle attribuzioni e la costituzione dei tribunali amministrativi e con la legge no 2575 sul Consiglio di stato. In virt? di suddette disposizioni, il reclutamento dei giudici che compongono i tribunali amministrativi ? in principio assicurato dalle facolt? di diritto. Dei funzionari che non sono giuristi di formazione, ma diplomati delle facolt? che insegnano il diritto possono essere reclutati sulla base di un’esperienza acquisita in materia.
In virt? della Costituzione turca, durante la durata delle loro funzioni, tutti i giudici amministrativi godono di garanzie costituzionali identiche a quelle di cui beneficiano i magistrati civili (articolo 140); sono inamovibili ed al riparo da una revoca anticipata (articolo 139), essi siedono a titolo individuale (articolo 140); la loro indipendenza si ? inserita nella Costituzione che vieta ad ogni potere pubblico di dar loro delle istruzioni relative alle loro attivit? giurisdizionali o di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni (articolo 138 ? 2).
2. La giustizia civile
47. In virt? del codice degli obblighi, le persone lese a causa di un atto illecito o delittuoso possono introdurre un’azione in risarcimento per il danno tanto materiale (articoli 41?46 ) che morale (articolo 47). In materia, i tribunali civili non sono legati n? dalle considerazioni n? dal verdetto delle giurisdizioni repressive sulla colpevolezza dell’interessato (articolo 53).
Tuttavia, in virt? dell’articolo 13 della legge no 657 sui funzionari dello stato, le persone che hanno subito un danno a causa dell’esercizio di una funzione che dipende dal diritto pubblico, possono, in principio, tradurre unicamente l’autorit? pubblica da cui dipende il funzionario in causa e non direttamente questo (articoli 129 ? 5 della Costituzione, 55 e 100 del codice degli obblighi). Questa regola non ? tuttavia assoluta. Quando l’atto in questione ? qualificato come illecito o delittuoso e, di conseguenza, perde il suo carattere di atto o di fatto “amministrativo”, le giurisdizioni civili possono accogliere una domanda di danno-interessi diretti contro l’autore stesso, senza danno della possibilit? di impegnare la responsabilit? congiunta dell’amministrazione nella sua qualit? di datore di lavoro dell’autore dell’atto (articolo 50 del codice degli obblighi).
C. L’esecuzione delle decisioni giudiziali da parte dell’amministrazione
48. Ai termini dell’articolo 138 ? 4 della Costituzione del 1982:
“Gli organi del poteri esecutivo e legislativo cos? come l’amministrazione sono tenuti di conformarsi alle decisioni giudiziali; suddetti organi e l’amministrazione non possono, in nessun caso, modificare le decisioni giudiziali n? differirne l’esecuzione. “
L’articolo 28 ? 2 del codice di procedimento amministrativo dispone:
“2. Le decisioni, rese relativamente ai ricorsi di piena giurisdizione e concernenti un importo determinato, sono eseguite conformemente alle disposizioni del diritto comune. “
Secondo l’articolo 82 ? 1 della legge no 2004 sull’esecuzione forzata ed i fallimenti, non possono essere oggetto di sequestri i beni dello stato ed i beni che secondo la legge che li regola, sono inafferrabili. Risulta dall’articolo 19 ? 7 della legge no 1580 del 3 aprile 1930 sulle municipalit? che i beni di queste ultime possono essere sequestrati unicamente se non sono destinati ad un servizio pubblico.
Secondo la dottrina turca in materia, deriva dalle disposizioni sopra che se l’amministrazione non ottempera anche lei ad una decisione giudiziale di risarcimento definitivo ed esecutivo, l’interessato ha la possibilit? di intentare un procedimento di esecuzione forzata conformemente al diritto comune. In questo caso, l’autorit? competente ? abilitata ad imporre le misure che derivano dalla legge no 2004 all’amministrazione, rimanendo il sequestro tuttavia eccezionale.
D. La regolamentazione delle costruzioni non autorizzate e dei siti di stoccaggio di scarti domestici
1. Le bidonville
49. Secondo le informazione e i documenti di cui dispone la Corte, dal 1960, anno in cui cominciarono delle migrazioni massicce di abitanti dalle regioni sfavorite verso le grandi province ricche, la Turchia deve fare fronte al problema delle bidonville, costituite spesso di baraccamenti di edifici rigidi e che si evolvevano velocemente verso le costruzioni a pi? piani. Attualmente, pi? di un terzo della popolazione vivrebbe in questi baraccamenti. I ricercatori che si sono propesi su questo problema, affermano che la nascita di tali agglomerazioni non potrebbe spiegarsi solamente coi mancamenti della pianificazione urbana e della polizia municipale. Segnalano l’esistenza di pi? di diciotto leggi di amnistia promulgate col passare del tempo per regolarizzare i quartieri di baracche, nell’ottica, secondo essi, di soddisfare gli elettori potenziali che vivono in queste abitazioni di fortuna.
50. Nella tenuta della lotta contro lo sviluppo delle bidonville, le principali disposizioni legali in diritto turco sono le seguenti:
La legge no 775 del 20 luglio 1966, enuncia, nel suo articolo 18 che dopo la sua entrata in vigore, ogni edificio non autorizzato, che sia in fase di costruzione o abitato, sar? distrutto immediatamente senza che una decisione preliminare sia necessaria. Il collocamento in opera di queste misure incombe sulle autorit? amministrative che potranno ricorrere alle forze dell’ordine ed agli altri mezzi dello stato. Per ci? che riguarda i baraccamenti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge, l’articolo 21 di questa contemplava che, sotto certe condizioni, gli abitanti delle baracche potranno acquisire il terreno che occupano ed approfittare di crediti vantaggiosi per finanziare la costruzione di edifici conformi alle norme ed ai piani di urbanistica. Le agglomerazioni in cui le disposizioni dell’articolo 21 sono applicabili, sono dichiarate “zone di riabilitazione e di sradicamento delle baracche” e trattate conformemente ad un piano di azione.
Con una legge no 1990 del 6 maggio 1976 che portava la modifica della legge no 775, le costruzioni irregolari effettuate prima del 1 novembre 1976 furono anch?esse considerate come coperte dal suddetto articolo 21. La legge no 2981 del 24 febbraio 1984 relativa alle costruzioni non conformi alla legislazione in materia di bidonville e di pianificazione urbana contemplava anche delle misure da prendere per la conservazione, la regolarizzazione, la riabilitazione e la distruzione degli edifici irregolari eretti fino ad allora.
Da ultimo, una legge no 4706 fu promulgata il 29 giugno 2001. Questa legge che mirava a rinforzare l’economia turca, espone le condizioni e le modalit? di vendita a terzi dei beni immobiliari che appartengono al Tesoro pubblico.
2. I siti di stoccaggio di scarti domestici
51. Conformemente agli articoli 6-E, capoverso j, del legge no 3030 e 22 dell’ordinamento di amministrazione pubblica relativa a questa legge, incombe sui municipi metropolitani di designare i luoghi di stoccaggio delle immondizie e degli scarti industriali cos? come di realizzare o di fare realizzare le installazioni concernente il trattamento, il riciclaggio e la distruzione di questi siti. Secondo gli articoli 5 e 22 dell’ordinamento no 20814 del 14 marzo 1991 sul controllo degli scarti solidi, i municipi sono responsabili della pianificazione dell’utilizzazione dei siti di stoccaggio di scarti cos? come del collocamento in applicazione di tutte le misure necessarie per evitare che le scariche nuocano all’ambiente ed alla salute degli uomini e degli animali; in questo contesto, nessuna abitazione deve essere costruita ad una distanza di meno di 1 000 metri dai depositi di immondizie. Secondo l’articolo 31 di suddetto ordinamento, il municipio metropolitano ha autorit? per rilasciare le autorizzazioni di sfruttamento dei siti di stoccaggio di scarti ubicati nei distretti.
52. Le informazione generali che la Corte si ? potuta procurare in quanto al rischio di esplosione di metano in tali siti si possono riepilogare come segue: il metano (CH4, ed il gas carbonicoCO2), sono i due principali prodotti della genesi del metano, la tappa finale e pi? lunga del processo di anaerobio. Queste sostanze sono generate in particolare dalle degradazioni biologiche e chimiche degli scarti. I rischi di esplosione e di incendio sono dovuti principalmente alla grande proporzione di metano nel biogas. La sua tenuta di esplosivit? si trova tra il 5% e il 15% di CH4 nell’aria. Al disopra del 15%, il metano si infiamma ma non esplode.
E. I lavori e le convenzioni del Consiglio dell’Europa
53. Concernente i diversi testi adottati dal Consiglio dell’Europa nella tenuta dell’ambiente e delle attivit? industriali dei poteri pubblici, c’? luogo di citare, tra i lavori dell’assemblea parlamentare, la risoluzione 587 (1975) relativa ai problemi posti dall’evacuazione di scarti urbani ed industriali, la risoluzione 1087 (1996) relativa alle conseguenze dell’incidente di Tchernobyl, e la raccomandazione 1225 (1993) relativa alla gestione, al trattamento, al riciclaggio ed alla commercializzazione degli scarti e, tra i lavori del Comitato dei ministri, la raccomandazione R (96) 12 concernente la ripartizione delle competenze e delle responsabilit? tra autorit? centrali e collettivit? locali e regionali nel campo dell’ambiente.
Conviene in materia, anche menzionare la Convenzione sulla responsabilit? civile dei danni che risultano dalle attivit? pericolose per l’ambiente (ETS no 150-Lugano, 21 giugno 1993) e la Convenzione sulla protezione dell’ambiente tramite diritto penale (ETS no 172-Strasburgo, 4 novembre 1998) che attualmente sono firmate rispettivamente da nove e tredici Stati.
54. Si constata leggendo questi documenti che in materia di trattamento degli scarti urbani, la responsabilit? prima incombe sulle collettivit? locali, che i governi sono tenuti di assistere tanto finanziariamente che tecnicamente. Lo sfruttamento di un sito di stoccaggio degli scarti da parte delle autorit? pubbliche passa per una “attivit? pericolosa” ed un “decesso” risultante del deposito di scarti su un sito di stoccaggio permanente, ? considerato come un “danno” che provoca la responsabilit? delle autorit? pubbliche (vedere, in particolare, la Convenzione di Lugano, articoli 2 ?? 1, c-d) e 7, a-b)).
55. A questo motivo, la Convenzione di Strasburgo invita le Parti ad adottare delle misure adeguate per qualificare lo stoccaggio di scarti pericolosi suscettibili di causare la morte o gravi lesioni alle persone di violazione penale, sapendo che questa violazione pu? essere commessa anche da “negligenza” (articoli 2 a 4). L’articolo 6 di suddetta Convenzione esige inoltre che le misure adeguate siano prese anche per sanzionare penalmente queste violazioni in funzione del loro grado di gravit?, ci? che deve permettere, tra altri, la detenzione degli autori.
56. Trattandosi di simili attivit? pericolose, l’accesso del pubblico ad un’informazione chiara ed esauriente ? considerato come uno dei diritti fondamentali della persona, essendo sentito che in virt? in particolare della risoluzione 1087 (1996) precitata, questo diritto non deve essere concepito come limitandosi al campo dei rischi legati all’utilizzazione dell’energia nucleare nel settore civile.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE
57. Il richiedente si lamenta, in primo luogo, del fatto che la morte dei nove membri della sua famiglia nell’incidente del 28 aprile 1993 e le lacune dei procedimenti ivi relativi hanno portato violazione dell’articolo 2 della Convenzione di cui il passaggio pertinente si legge cos?:
“1. Il diritto di ogni persona alla vita ? protetto dalla legge. La morte non pu? essere inflitta a nessuno intenzionalmente, salvo in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale nel caso in cui il reato sia punito con questa pena dalla legge. (…) ”
58. Il Governo combatte questa tesi.
A. Applicabilit? dell’articolo 2 della Convenzione
1. Argomenti delle parti a confronto
59. Attirando l’attenzione sul senso del verbo “infliggere” comparso all’articolo 2 della Convenzione, il Governo afferma che la nozione di obbligo positivo che ne deriva non si potrebbe interpretare come se imponesse agli Stati un dovere di proteggere la vita altrui, nelle circostanze, come quelle dello specifico, hanno dato adito a “affermazioni di negligenza.
60. Comunque sia, stima che lo sfruttamento di un sito di stoccaggio di scarti domestici che implica solamente un rischio molto debole, non dovrebbe essere assimilata all’esercizio di un’attivit? o ad una situazione potenzialmente pericolosa, come quelle osservato nel campo della salute pubblica e delle installazioni nucleari ed industriali.
61. Il richiedente risponde in particolare che la morte di suoi cari ? stata provocata dalle negligenze clamorose delle autorit? competenti, e ricade cos? sotto l’influenza dell’articolo 2 della Convenzione.
2. Valutazione della Corte
62. La Corte ricorda che la prima frase dell’articolo 2 ? 1 della Convenzione, non solo costringe lo stato ad astenersi da provocare la morte in modo volontario ed irregolare, ma garantisce anche il diritto alla vita nei termini generali e, in certe circostanze ben definite, fa pesare sugli Stati l’obbligo di prendere le misure necessarie alla protezione della vita delle persone che diepndono dalla sua giurisdizione (vedere, in particolare, le sentenze L.C.B. c. Regno Unito del 9 giugno 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni, 1998-III, p. 1403, ? 36, Calvelli e Ciglio c. Italia [GC], no 32967/96, ? 48, che apparir? sulla raccolta ufficiale della Corte, Eriksson c. Italia, d?c., no 37900, 26 ottobre 1999, Leray ed altri c. Francia, d?c. no 44617/98, 16 gennaio 2001).
63. Se ogni minaccia presunta contro la vita non obbliga le autorit?, allo sguardo della Convenzione, a prendere delle misure concrete per prevenirne la realizzazione, ne va diversamente, in particolare, quando ? stabilito che suddette autorit? sapevano o avrebbero dovuto sapere l? per l? che uno o parecchi individui erano minacciati in modo reale ed immediato nella loro vita, e che non hanno preso, nella cornice dei loro poteri, le misure necessarie e sufficienti per palliare questo rischio (vedere, mutatis mutandis, la sentenza Osman c. Regno Unito del 28 ottobre 1998, Raccolta 1998-VIII, p. 3159, ? 116).
64. Alla luce di questi principi, la Corte deve da prima di precisare che la violazione del diritto alla vita ? considerabile in relazione con le domande ambientaliste, legate non solo ai campi invocati dal Governo (paragrafo 60 sopra ; vedere, tra altri, gli esempi forniti dalle sentenze L.C.B, precitato, Guerra ed altri c. Italia del 19 febbraio 1998, Raccolta 1998-I, e Calvelli e Ciglio, precitata; vedere anche, concernente i casi esaminati sul terreno dell’articolo 8 della Convenzione, la sentenza Calci? c. Italia del 24 febbraio 1998, Raccolta 1998-I, p. 422, ?? 33 e 34) ma anche ad altri campi suscettibili di dare adito a rischio serio per la vita o i differenti aspetti del diritto alla vita.
A questo riguardo, importa di ricordare che l’evoluzione recente delle norme europee in materia non fa che confermare una sensibilit? aumentata per ci? che riguarda i doveri che incombono sui poteri pubblici nazionali nel campo dell’ambiente, in particolare, quando si tratta dei siti di stoccaggio di scarti domestici e dei rischi inerenti al loro sfruttamento (paragrafi 53 e 54 sopra).
65. Per la Corte, l’obbligo positivo che deriva dell’articolo 2 (paragrafi 62 e 63) vale indiscutibilmente anche nel campo delle attivit? pubbliche incriminate nello specifico; contrariamente a ci? che il Governo pretende (paragrafo 59 sopra) non c’? luogo di distinguere tra gli atti, omissioni e “negligenze” da parte delle autorit? nazionali, per esaminare se queste hanno osservato suddetto obbligo. Ogni altro approccio sarebbe incompatibile con l’oggetto e lo scopo della Convenzione, in quanto strumento di protezione degli esseri umani che invocano a comprendere ed applicare le sue disposizioni, in particolare l’articolo 2, in modo che renda le esigenze concrete ed effettive (vedere, per esempio, la sentenza McCann ed altri c. Regno Unito del 27 settembre 1995, serie A no 324, pp. 45-46, ?? 146-147.
66. Quindi, la Corte conclude all’applicabilit? dell’articolo 2 nello specifico.
B. Osservazione dell’articolo 2 della Convenzione
1. In quanto alla responsabilit? a causa della morte dei cari del richiedente
67. Nell’occorrenza, la Corte ha da prima per compito di determinare se ci sono dei motivi seri ed accertati di credere che lo stato convenuto abbia mancato alla sua responsabilit? di prendere tutte le misure necessarie per impedire che le vite non vengano messe inutilmente in pericolo e, alla fine, affinch? non vengano perse.
A questo fine, esaminer? gli argomenti delle parti e gli elementi della pratica dinnanzi a lei, sotto due risvolti,: un relativo al collocamento in opera di regolamentazioni preventive (vedere, per esempio, le cause precitate Leray ed altri, e Calvelli e Ciglio, ? 49) e l’altro concernente il rispetto del diritto del pubblico all’informazione, come consacrato dalla giurisprudenza della Convenzione (sentenza Guerra ed altri precitata, p. 228, ? 60).
a) Sul collocamento in opera di misure preventive concernenti il sito di stoccaggio di scarti di ?mraniye ed i quartieri di baracche vicini
i. Argomenti delle parti a confronto
68. Il Governo giudica senza fondamento le affermazioni secondo le quali lo stato non avrebbe assolto il suo obbligo di proteggere la vita dei membri del famiglia ?.. Sostiene che l’amministrazione turca si ? sempre prodigata per mettere in opera tutte le misure possibili per lottare sia contro lo sviluppo delle bidonville a ?mraniye che nell’insieme del paese. Il municipio metropolitano avrebbe intrapreso in particolare uno dei progetti di riabilitazione pi? ambiziosi della Turchia in materia di stoccaggio di scarti, e riunito all?inizio del 1993 dei fondi per la realizzazione di case popolari in vista di garantire l’alloggio degli abitanti dei tali quartieri.
69. In quanto al municipio locale, avrebbe all’epoca esposto otto membri della polizia municipale per garantire la distruzione regolare delle abitazioni ubicate sul territorio della discarica: ora, quando hanno tentato di eseguire le loro missioni, le squadre di poliziotti municipali avrebbero cozzato contro una resistenza violenta degli abitanti. Le difficolt? non ci si sarebbero del resto fermate. Il Governo porta come esempio una causa (pratica no 89/1088) concernente un’azione petitoria impegnata contro il municipio di ?mraniye dagli abitanti della bidonville per fare arrestare i lavori iniziati per la riabilitazione di suddetto territorio nel dicembre 1989.
70. Cos?, per il Governo, il richiedente non potrebbe pretendere di essere stato incoraggiato in un modo o nell’altro a venire ad installarsi vicino alla discarica, in una zona che del resto non dispone di nessuna infrastruttura.
71. All’udienza, il richiedente ha esposto che il problema delle bidonville, dove vivrebbe il terzo dei cittadini turchi attualmente, sarebbe il risultato dell?ondata di immigrazione volontariamente indotta ai fini politici dalle leggi di amnistia successive che miravano a regolarizzare questi quartieri. Pertanto, ora il Governo non avrebbe diritto di dichiarare di avere fatto qualunque cosa abbia potuto per prevenire questo problema.
72. A questo riguardo, l’interessato confuta l’argomento del Governo secondo il quale questi quartieri non beneficiavano di nessuno servizio pubblico. Invocando dei documenti giustificativi stabiliti a nome di due altri abitanti della bidonville, sottolinea che le autorit? riguardate avevano portato non solo nella regione tutte le infrastrutture essenziali, ma che avevano imposto anche agli abitanti una tassa fondiaria.
ii. Valutazione della Corte
73. La Corte constata l’esistenza di regolamentazioni di protezione nei due campi che si trovano nel cuore della presente controversia, ossia lo sfruttamento dei siti di stoccaggio di scarti domestici (paragrafo 51 sopra) e la riabilitazione e la soppressione dei quartieri di baracche (paragrafo 50 sopra). Resta tuttavia da determinare se, nello specifico, le autorit? nazionali possono passare per avere rispettato queste regolamentazioni.
74. La Corte nota a questo riguardo, che un rapporto di perizia stabilito il 7 maggio 1991 su richiesta del municipio di ?mraniye, enumera in dettaglio le deficienze maggiori che, all’epoca, erano state constatate nella discarica in causa. Fa anche stato dei pericoli gravi che questa rappresentava per la salute e la vita degli abitanti dei quartieri delle baracche vicine ed attira esplicitamente l’attenzione, tra altri, sul rischio di esplosione di metano (paragrafo 12 sopra).
Le conclusioni di questo rapporto permettono di comprendere che molto prima il sopraggiungere dell’incidente controverso, la discarica di ?mraniye non rispettava su parecchi punti le norme tecniche, perch? i poteri locali e ministeriali non avevano preso certo le misure dettate in materia dalla regolamentazione (paragrafi 22 e 51 sopra).
75. Il Governo fa valere i lavori di risanamento che il municipio di ?mraniye avrebbe iniziato nel dicembre 1989, ma che sarebbero stati fatti fallire dagli abitanti stessi delle bidonville, (paragrafo 69 sopra). Su questo punto, la Corte si limita a rilevare che la sentenza dei lavori in questione ? stata ben ordinata da un tribunale (paragrafo 11 sopra) ossia un organo dello stato la cui decisione pu? passare solamente per avere contribuito a prolungare la situazione deplorevole della discarica. Per di pi?, il richiedente non era implicato nel procedimento dinnanzi a questo tribunale (paragrafo 10 sopra) e, comunque sia, i richiedenti sono stati respinti da una decisione definitiva il 22 ottobre 1992, o pi? di sei mesi prima della sopraggiunta dell’incidente. Ora, sembra che nessuno abbia tentato di riprendere i lavori in questione in questo intervallo di tempo.
76. All’udienza, il Governo ha sottolineato anche che suddetto rapporto di perizia del 7 maggio 1991 al quale non ? stata conferito mai valore di una constatazione giudiziale definitiva, non poteva passare per confermare categoricamente l’esistenza “di un pericolo reale ed immediato”; difatti, non consacrava ai rischi che risultavano dall’accumulo di metano che un unico paragrafo molto conciso, senza fare menzione di un qualsiasi rischio di “scivolamento di terreno”.
77. Questi argomenti non convincono la Corte, per le seguenti ragioni.
Constata, col Governo, che il rapporto in questione ha provocato effettivamente una viva controversia tra i municipi di ?mraniye ed il municipio di Istanbul. Secondo gli elementi della pratica, il municipio metropolitano ha da prima scelto di contrastare il collocamento in opera di suddetto rapporto per un semplice vizio di procedimento, senza riuscire a confutare scientificamente le sue conclusioni pi? che preoccupanti. Adducendo come pretesto i suoi progetti di riabilitazione in corso (paragrafo 27 sopra) non si ? conformato neanche all’ingiunzione del consiglio dell’ambiente presso il Primo ministro (paragrafo 14 sopra )che, avveduto del rapporto, aveva da parte sua ordinato che si ovviasse alle lacune tecniche segnalate.
Quando il sindaco di ?mraniye ha, in definitiva, tentato di ottenere dalle autorit? giudiziali la decisione di chiudere la discarica, il sindaco di Istanbul ha fatto ancora ostacolo formando opposizione, sempre al motivo che grandi progetti erano in via di realizzazione (paragrafo 15 sopra).
78. Del parere della Corte, l’opposizione accanita del municipio metropolitano al rapporto di perizia del 7 maggio 1991 non ha nessuna incidenza sulla pertinenza delle conclusioni di cui faceva stato, tanto che queste conclusioni non sono mai state invalidate da una qualsiasi decisione giudiziale (paragrafo 16 sopra).
79. Per questo motivo, la mancanza di menzione espressa nel rapporto del rischio di “scivolamento di terreno” non ha conseguenza, perch? secondo i pareri dei diversi periti consultati dalle autorit? di inchiesta (paragrafi 18, 22 e 27 sopra ), l’unica causa di questo fenomeno era bello e buono l’esplosione.
Parimenti, importa poco che il rapporto abbia consacrato solamente un solo paragrafo al rischio di esplosione di metano. Difatti, avuto riguardo agli elementi della pratica ed alle informazione generali di cui dispone (paragrafo 53 sopra) la Corte si ? potuta convincere che, trattandosi anche di un campo tecnico come quello dello sfruttamento delle discariche, era impossibile che i servizi amministrativi e municipali incaricati del controllo dei siti contemplati a questo effetto non fossero informati dei rischi inerenti alla genesi del metano n? delle misure preventive necessarie, tanto pi? che esisteva in materia una regolamentazione precisa che non era assolutamente del resto rispettata.
Agli occhi della Corte, il rapporto di perizia ha fatto mettere solamente in evidenza una situazione che le autorit? municipali erano tenute normalmente a conoscere e a dominare.
80. Alla vista di queste osservazioni, la Corte non stima doversi pronunciare sull’importanza che poteva presentare il progetto di riabilitazione del municipio metropolitano che non era realizzato ancora all’epoca (paragrafi 27 e 68 sopra) n? esaminare in dettaglio il ventaglio delle misure falsamente adottate per prevenire lo sviluppo delle bidonville (paragrafi 49, 50 e 68,).
Difatti, se la Corte ? disposta ad ammettere che le autorit? nazionali non hanno incoraggiato mai il richiedente a venire ad installarsi vicino ad una discarica (paragrafo 70 sopra) non hanno cercato con ogni probabilit?, neanche di dissuaderlo. Su questo punto, basta rinviare al rapporto di perizia del 18 maggio 1993 (paragrafo 22 sopra) del quale le conclusioni non sono state messe mai in dubbio dalle giurisdizioni interne, e dove ? rimproverato al municipio di ?mraniye cos? come all’esecutivo di un tempo di avere a torto “provocato” lo sviluppo delle baracche.
81. Cos?, la Corte non vede niente che possa portarla a scostarsi dalle constatazioni di fatto dei giudici nazionali in quanto all’ampiezza delle negligenze commesse dalle autorit?, a differenti livelli, di fronte ai pericoli che presentava la discarica di ?mraniye per i cittadini che abitavano in questa zona (vedere, mutatis mutandis, Tanlı c. Turchia, no 26129/95, ? 110, CEDH 2001-III, e la sentenza Klaas c. Germania del 22 settembre 1993, serie A no 269, p. 17, ?? 29-30). Osserva che gli elementi esposti nei differenti rapporti di perizie versati alla pratica, in particolare quello del 7 maggio 1991, bastano a stabilire un legame di causalit? tra, da una parte, queste negligenze e, dall?altra parte, il sopraggiungere dell’incidente del 28 aprile 1993, dunque le perdite di vite che ne ? risultato (vedere, mutatis mutandis, la sentenza L.C.B. precitata, p. 1404, ? 39).
Tenuto conto di questa ultima constatazione, la Corte deve ricercare poi se le autorit? turche si erano almeno impiegate a rispettare il diritto del pubblico all’informazione.
b. In quanto al rispetto del diritto del pubblico all’informazione
i. Argomenti delle parti a confronto
82. A questo motivo, il Governo fa valere i numerosi seminari, riunioni e conferenze stampa organizzati dal municipio di ?mraniye per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ambientalisti riguardanti il distretto. Secondo lui, il richiedente non potrebbe pretendere essere stato lasciato dunque nell’ignoranza: ha scelto volontariamente di installarsi vicino ad una discarica, senza cercare anche di informarsi presso delle istanze nazionali dei pericoli sanitari e dei rischi di scivolamento di terreno ai quali ha esposto i suoi cari in ogni cognizione di causa. Perci?, conviene considerare che il richiedente aveva accettato le conseguenze della sua propria scelta.
83. Il richiede