SECONDA SEZIONE
CAUSA NAZMİ APAYDIN C. TURCHIA
( Richiesta no 33742/05)
SENTENZA
STRASBURGO
19 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Nazmi Apaydın c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa,
Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, giudici, e di Sally Dollé, greffière di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 33742/05) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. N. A. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 31 agosto 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 10 settembre 2008, la presidentessa della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1956 e risiede ad Istanbul.
5. Nel 1943, un terreno di una superficie di 207 metri quadrati, situato nel villaggio di Sultano Çiftliği, ad Istanbul, fu integrato nei limiti della tenuta forestale pubblica.
6. Il 20 dicembre 1944, nella cornice della riforma agraria, questo bene fu assegnato ad un individuo, H.G. Questo lo fece registrare a suo nome sul registro fondiario sotto l’appezzamento no 257 ed ottenne un titolo di proprietà.
7. Nel 1961, il terreno in questione fu venduto a İ.K..
8. Nel 1972, il bene che era sempre stato fino ad allora considerato come facente parte della foresta di stato, perse le caratteristiche di foresta. Fu allora, in applicazione dell’articolo 2 § B della legge no 6831 relativa alle foreste, escluso dalla tenuta forestale, e questo a profitto del Tesoro pubblico. Questo avvenimento fu iscritto sul registro fondiario solo il 16 giugno 1995.
9. Il 14 dicembre 1999, il richiedente acquistò il terreno controverso per una somma di 1 000 000 000 di lire turche (TRL) (o circa 1 900 EUR al momento dei fatti) e lo fece registrare sul registro fondiario a suo nome. Gli fu rilasciato un titolo di proprietà. In seguito, il richiedente costruì senza autorizzazione un edificio sul terreno controverso. Saldò regolarmente le tasse fondiarie e le tasse di abitazione.
10. L’ 8 maggio 2000, il Tesoro pubblico intentò, dinnanzi alla corte d’appello di Ümraniye (“il tribunale”), un’azione di annullamento del titolo di proprietà del richiedente, adducendo che il terreno controverso faceva parte del patrimonio dello stato.
11. Il 18 novembre 2003, il tribunale fece diritto all’Istanza del Tesoro pubblico. Annullò il titolo di proprietà del richiedente ed ordinò l’iscrizione del bene a nome del Tesoro.
12. Con una sentenza del 24 marzo 2005, la Corte di cassazione confermò questo giudizio.
13. L’ 8 luglio 2005, respinse il ricorso di rettifica formato dal richiedente.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
14. Il diritto e le pratica interna concernente l’annullamento dei titoli di proprietà privata ed il trasferimento al Tesoro pubblico di beni che hanno fatto parte della tenuta forestale pubblica sono descritte nella sentenza Turgut ed altri c. Turchia (no 1411/03, §§ 41-67, 8 luglio 2008,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
15. Il richiedente adduce che è stato privato del suo titolo di proprietà a profitto del Tesoro pubblico senza essere stato indennizzato. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
16. Per ciò che riguarda l’ammissibilità, il Governo sostiene che il richiedente non ha esaurito le vie di ricorso interne. Stima difatti che questo avrebbe potuto ottenere risarcimento basandosi sull’articolo 1007 del codice civile secondo cui lo stato è responsabile di ogni danno risultante dalla mantenimento dei registri fondiari. A questo riguardo, si riferisce alla giurisprudenza nazionale, in particolare in materia di responsabilità obiettiva dello stato per la mantenimento dei registri fondiari.
17. La Corte ricorda che ha allontanato già delle eccezioni simili sollevate dal governo convenuto (Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turchia, no 45651/04, §§ 29-33, 10 marzo 2009; Doğrusöz ed Aslan c. Turchia, no 1262/02, §§ 22-23, 30 maggio 2006; Mehmet Ali Miçooğulları c. Turchia, no 75606/01, § 17, 10 maggio 2007; Ardıçoğlu c. Turchia, no 23249/04, § 29, 2 dicembre 2008; e Berber c. Turchia, no 20606/04, § 17, 13 gennaio 2009). Niente la conduce a scostarsi da questa giurisprudenza e respinge l’eccezione del Governo.
18. La Corte constata peraltro che la richiesta non incontra nessun altro motivo di inammissibilità iscritto all’articolo 35 § 3 della Convenzione. Conviene dunque dichiararla ammissibile.
19. Per ciò che riguarda il merito, il Governo sostiene che il richiedente ha acquistato il terreno controverso pure avendo cognizione della sua appartenenza alla tenuta forestale pubblica poi della sua esclusione della tenuta forestale a profitto del Tesoro pubblico. Sottolinea a questo riguardo che, secondo le disposizioni della Costituzione, un bene di questa natura non può appartenere in nessun caso ad un individuo. Quindi, il titolo di proprietà di İ. K. e quello del richiedente non aveva secondo il Governo nessuno valore giuridico. Il Governo conclude che l’acquisto del terreno da parte del richiedente deve essere considerato come nullità e non avvenuto.
20. Il richiedente afferma che i tribunali interni hanno deciso di registrare, a nome del Tesoro pubblico, un terreno per cui deteneva giuridicamente un titolo di proprietà ai suoi occhi valido. Fa osservare che ha acquistato il terreno il 14 dicembre 1999 e che le autorità competenti gli hanno rilasciato un titolo di proprietà in buona e dovuta forma. In seguito, ha costruito un edificio sul terreno e versato alle autorità le tasse fondiarie e le tasse di abitazione. Secondo lui, l’annullamento del suo titolo di proprietà e la registrazione del terreno a profitto del Tesoro pubblico senza il versamento di nessuno compenso costituisce un attentato sproporzionato al suo diritto al rispetto dei suoi beni.
21. La Corte ricorda di avere già esaminato dei motivi di appello identici a quello presentato dal richiedente ed avere concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione della mancanza di indennizzo per il trasferimento di proprietà del bene dei richiedenti al Tesoro pubblico (Turgut ed altri, precitata, §§ 86-93; Hacısalihoğlu c. Turchia, no 343/04, §§ 29-36, 2 giugno 2009; Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., precitata, §§ 40-45; Rimare ed altri c. Turchia, no 18257/04, §§ 34-41, 10 marzo 2009, e Nural Vural c. Turchia, no 16009/04, §§ 29-34, 10 marzo 2009). Dopo avere esaminato la presente causa, considera che il Governo non ha fornito nessuno fatto né argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente nello specifico.
22. Di conseguenza, c’è stata nella specifico violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. Il richiedente richiede 350 000 euro (EUR) per danno patrimoniale e 150 000 euro per danno morale. Per ciò che riguarda gli oneri e le spese dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e dinnanzi alla Corte, non ha fatto alcuna richiesta.
24. Il Governo contesta queste pretese ed invita la Corte a respingerle.
25. Trattandosi del danno patrimoniale, tenuto conto delle informazione di cui dispone, la Corte stima ragionevole accordare al richiedente la somma di 2 300 EUR, rappresentante il prezzo di acquisto del terreno da parte dell’interessato, abbinata ad interessi moratori (vedere, nello stesso senso, Hacısalihoğlu, precitata, § 40). In compenso, considera che il valore dell’edificio costruito senza autorizzazione sul terreno destinato ad essere archiviato nel patrimonio dello stato non può essere rimborsata al richiedente. Nota che ad ogni modo questo non ha fornito nessun documento in quanto al valore reale di questo edificio. In queste circostanze, stima che non c’è luogo di accordare alcun importo a questo titolo.
26. Trattandosi del danno morale, avuto riguardo alla violazione constatata e deliberando in equità, la Corte considera che c’è luogo di concedere 2 000 EUR al richiedente a titolo del danno morale (vedere, nello stesso senso, Hacısalihoğlu, precitata, § 41).
27. Queste somme sono abbinate ad interessi moratori ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuale.
28. Non avendo fatto richiesta il richiedente relativa agli oneri e spese, la Corte non stima necessario di accordargli una somma a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in lire turche al tasso applicabile in data dell’ordinamento,:
i. 2 300 EUR (duemila tre cento euro) per danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta,
ii. 2 000 (duemila euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa