Conclusioni: Eccezione preliminare respinta, Articolo 35-1 – Esaurimento delle vie di ricorso interni Termine di sei mesi,
Violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3-Trattamento che degrada Trattamento disumano Tortura, (Risvolto patrimoniale,
Violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3 – Inchiesta efficace, (Risvolto procedurale, Violazione dell’articolo 5 – Diritto alla libert? ed alla sicurezza, Articolo 5-1 – Arresto o detenzione regolare, Violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8-1 – Rispetto della vita familiare Rispetto della vita privata, Violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3 – Trattamento disumano, (Risvolto patrimoniale,
Violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3 – Inchiesta efficace, (Risvolto procedurale, Violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8-1 – Rispetto della vita familiare
Rispetto della vita privata, Violazione dell’articolo 13+3 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, (Articolo 3 – Interdizione della tortura,
Violazione dell’articolo 13+5 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, (Articolo 5 – Diritto alla libert? ed alla sicurezza, Violazione dell’articolo 13+8 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, (Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Violazione dell’articolo 13+3 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, (Articolo 3 – Interdizione della tortura, Violazione dell’articolo 13+8 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, (Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Danno morale – risarcimento, Articolo 41 – Danno morale Soddisfazione equa,
QUARTA SEZIONE
CAUSA NASR E GHALI C. ITALIA
(Richiesta no 44883/09)
SENTENZA
STRASBURGO
23 febbraio 2016
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Indice
PROCEDIMENTO 8
IN FATTO 9
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO 9
A. Il contesto 9
B. La rimozione del richiedente, il suo trasferimento in Egitto, la detenzione al segreto in Egitto e le condizioni della sua detenzione 10
1. La rimozione del richiedente ed il suo trasferimento in Egitto 10
2. La detenzione al segreto e gli interrogatori in Egitto 11
ha, Il primo periodo di detenzione, 17-18 febbraio 2003 al 19 aprile 2004, 11
b, Il secondo periodo, data non precisata nel maggio 2004-12 febbraio 2007, 12
3. Postumi fisici e psicologici di trattamenti subiti dal richiedente 13
C. l’indaga condotta dalla procura di Milano 13
1. La prima fase dell’inchiesta: l’identificazione degli agenti americani sospettati di avere preso parte alla rimozione e le ordinanze di collocamento in detenzione provvisoria essi concernente. 13
2. Le informazione che provengono dai servizi di informazione italiana 17
3. La seconda fase dell’inchiesta: l’implicazione di cittadini italiani tra che degli agenti dello stato 18
4. La chiusura dell’inchiesta ed il rinvio in giudizio degli imputati 21
5. I ricorsi concernente il conflitto di competenza tra i poteri dello stato nella fase dell’inchiesta 22
ha, I ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri 22
b, I ricorsi della procura e del GIP di Milano 23
D. I processi dinnanzi al tribunale di Milano 23
1. La sospensione, la ripresa del processo e l’apertura dei dibattimenti 23
2. Il conflitto di competenza denunciata relativamente dal presidente del Consiglio dei ministri alle ordinanze rese dal tribunale di Milano il 19 marzo ed il 14 maggio 2008 24
3. Il perseguimento dei dibattimenti 25
4. Il conflitto di competenza sollevata relativamente dal tribunale di Milano alle lettere del presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2008 26
E. La sentenza no 106/2009 della Corte costituzionale 27
1. Sui ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, nostri 2/2007, 3/2007 e 14/2008, 27
2. Sul ricorso del tribunale di Milano (no 20/2008) 29
F. la rammenda dei dibattimenti ed il giudizio del tribunale di Milano 29
G. Il seguito del procedimento al riguardo degli agenti italiani del SISMi accusato di rimozione 32
1. La sentenza della corte di appello di Milano del 15 dicembre 2010 32
2. La sentenza della Corte di cassazione del 19 settembre 2012, no 46340/12, 32
3. La sentenza della corte di appello di Milano del 12 febbraio 2013 33
4. Il ricorso del presidente del Consiglio dei Ministri concernente il conflitto di competenza tra i poteri dello stato 35
5. La sentenza 24/2014 della Corte costituzionale 35
6. La sentenza del 24 febbraio 2014, no 20447/14 della Corte di cassazione 37
H. Il seguito del procedimento il riguardo degli agenti italiani del SISMi accusato di ostacolo all’inchiesta 37
I. Il seguito del procedimento al riguardo degli agenti americani 38
1. Gli agenti condannati in prima istanza 38
2. Gli agenti avendo beneficiato di un non luogo a procedere in prima istanza 39
3. Gli sviluppi ulteriori a proposito dei cittadini americani 40
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI 42
A. La Costituzione italiana 42
B. Le disposizioni legali 42
1. La riforma del segreto di stato ed i problemi di applicabilit? ratione temporis 42
2. L’oggetto del segreto di stato ed i suoi limiti patrimoniali e temporali 42
3. L’autorit? competente per l’applicazione del segreto di stato e l’al naturale politica del suo controllo 44
4. La protezione del segreto di stato, in particolare nella cornice del processo penale 46
5. La clausola di esonero per le condotte criminali dei membri dei servizi di informazione 47
III. IL TRATTATO SU L’ESTRADIZIONE CONCLUSO TRA L’ITALIA E GLI STATI UNITI 48
IV. ELEMENTI INTERNAZIONALI ED ALTRI DOCUMENTI PUBBLICI PERTINENTI 48
A. lo programma della CIA per Detenuti di Alta Importanza 48
B. Sorgenti pubbliche che fanno stato di preoccupazioni concernente le violazioni dei diritti dell’uomo nel contesto delle “rimesse straordinarie” 50
C. Rapporti internazionali sulle “rimesse straordinarie” praticate nella cornice della lotta contro il terrorismo 50
1. Il primo “rapporto Marty” dell’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa 51
2. Il secondo “rapporto Marty” 51
3. Il Rapporto del Parlamento europeo 52
D. Documenti giuridici internazionali 54
1. La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963 ed entrata in vigore il 19 marzo 1967 54
2. Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDCP) 54
3. La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro le scomparse forzate 55
4. Il Manuale per indagare efficacemente sulla tortura ed altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti -il Protocollo di Istanbul, pubblicata nel 1999 dall’Alto-commissariato delle Nazioni unite ai diritti dell’uomo, 56
5. Gli articoli sulla responsabilit? dello stato per fatto internazionalmente illecito, adottato dalla Commissione del diritto internazionale il 3 agosto 2001, Elenco della Commissione del diritto internazionale, 2001, vol. II 56
6. Il rapporto sottopose il 2 luglio 2002 all’assemblea generale delle Nazioni unite dal Delatore speciale della Commissione dei diritti dell’uomo incaricato di esaminare le questioni che si riferiscono alla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (A/57/173) 57
7. La Risoluzione no 1433 (2005), Legalit? della detenzione di persone con gli Stati Uniti a Guant?namo Bay, adottato il 26 aprile 2005 dall’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa, 57
8. La Risoluzione no 1463 (2005), Scomparse forzate, adottate il 3 ottobre 2005 dall’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa, 58
9. La Risoluzione 60/148 sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottati il 16 dicembre 2005 dall’assemblea generale delle Nazioni unite, 58
10. Il parere no 363/2005 sugli obblighi legali internazionali degli Stati membri del Consiglio dell’Europa concernente i luoghi di detenzione segreta ed il trasporto inter?tatique di prigionieri, adottati il 17 marzo 2006 dalla Commissione europea per la democrazia col diritto, Commissione di Venezia, 58
11. Il rapporto del Delatore speciale delle Nazioni unite sulla promozione e la protezione dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali nella lotta antiterroristica, A/HCR/10/3, 4 febbraio 2009, 59
12. Le Risoluzioni 9/11 e 12/12 sul diritto alla verit?, adottate il 18 settembre 2008 e 1 ottobre 2009 col Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni unite 60
13. Linee direttive adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio dell’Europa per eliminare l’impunit? per le violazioni gravi dei diritti dell’uomo, 30 marzo 2011, 60
14. Il “rapporto Marty” di 2011 (Doc). 12714 dell’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa, pubblicata il 16 settembre 2011, 60
IN DIRITTO 61
I. SU LE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO 61
A. L’eccezione del Governo derivato del carattere prematuro della richiesta e della no-esaurimento delle vie di ricorso interni in materia penale 61
1. Il Governo 61
2. I richiedenti 61
3. Valutazione della Corte 62
ha, Principi generali 62
b, Applicazione di questi principi 62
B. Il secondo risvolto dell’eccezione del Governo derivato della no-esaurimento delle vie di ricorso interni in materia civile 63
1. Il Governo 63
2. I richiedenti 63
3. Valutazione della Corte 64
ha, Principi generali 64
b, Applicazione di questi principi 64
C. L’eccezione derivata del mancata osservanza del termine di sei mesi 66
II. DETERMINAZIONE DEI FATTI E VALUTAZIONE DELLE PROVE CON LA CORTE 66
A. Osservazioni delle parti 66
1. Il richiedente 66
2. Il Governo 67
B. Valutazione della Corte 67
1. Principi generali 67
2. Applicazione di questi principi 68
ha, Sulla questione di sapere se la Corte pu? prendere in conto tutti gli elementi della pratica 68
b, Sull’esistenza di punti controversi tra le parti concernente i fatti 69
c, Sulla questione di sapere se avuta rimessa straordinaria 70
III. LA RESPONSABILIT? DELLE AUTORIT? NAZIONALI 72
A. Osservazioni delle parti 72
1. Il richiedente 72
2. Il Governo 72
B. Principi applicabili per valutare la responsabilit? delle autorit? italiane 73
1. Sulla responsabilit? dello stato concernente gli avvenimenti che hanno luogo sul suo territorio 73
2. Sulla responsabilit? dello stato concernente i avvenimenti che hanno seguito la rimozione in Italia ed il trasferimento all’estero del richiedente nella cornice dell’operazione di “rimessa straordinaria” 73
3. Conclusione 74
IV. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE ADDOTTA DAL RICHIEDENTE 75
A. Il risvolto procedurale dell’articolo 3 della Convenzione 75
1. Osservazioni delle parti 75
ha, I richiedenti 75
b, Il Governo, 76
2. Valutazione della Corte 78
ha, Ammissibilit? 78
b, Merito, 78
i. Principi generali 78
ii. Applicazione di questi principi 80
B. Il risvolto patrimoniale dell’articolo 3 della Convenzione 82
1. Osservazioni delle parti 82
2. Valutazione della Corte 83
ha, Sull’ammissibilit? 83
b, Sul Merito, 83
i. Principi generali 83
ii. Applicazione di questi principi 84
V. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE ADDOTTA DAL RICHIEDENTE 87
A. Osservazioni delle parti 88
1. Il richiedente 88
2. Il Governo 88
B. Valutazione della Corte 88
1. Ammissibilit? 88
2. Merito 89
ha, Principi generali 89
b, Applicazione di questi principi 90
VI. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE ADDOTTA DAL RICHIEDENTE 91
A. Osservazioni delle parti 91
B. Valutazione della Corte 91
1. Ammissibilit? 91
2. Merito 91
VII. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE ADDOTTA DA IL RICHIEDENTE 92
A. Osservazioni delle parti 92
B. Valutazione della Corte 92
1. Ammissibilit? 92
2. Merito 93
ha, Risvolto patrimoniale 93
b, Risvolto procedurale, 94
VIII. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE ADDOTTA DAL RICHIEDENTE 95
A. Osservazioni delle parti 95
B. Valutazione della Corte 95
1. Ammissibilit? 95
2. Merito 95
IX. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE ADDOTTA DAI RICHIEDENTI 95
A. Osservazioni delle parti 96
1. I richiedenti 96
2. Il Governo 96
B. Valutazione della Corte 96
1. Ammissibilit? 96
2. merito 96
ha, Principi generali 96
b, Applicazione di questi principi 97
X. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE ADDOTTA DAI RICHIEDENTI 98
XI. Su L’applicazione Di L’articolo 41 Di La Convenzione 99
A. Danno 99
B. Oneri e spese 100
C. Interessi moratori 100
?
Nel causa Nasr e Ghali c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta di:
George Nicolaou, presidente,
Guido Raimondi,
P?ivi Hirvel?,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, giudici,
e di Francesca Elens-Passos, greffi?re di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 21 gennaio 2016,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 44883/09) diretta contro la Repubblica italiana con due cittadini egiziani, OMISSIS (“i richiedenti”) che hanno investito la Corte il 6 agosto 2009 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono stati rappresentati da Me L. Bauccio, avvocato a Milano. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. I richiedenti si lamentano delle diverse violazioni fondate sugli articoli 3, 5, 6, 8 e 13 della Convenzione, nella cornice dell’operazione di rimessa segreta di cui il richiedente ha fatto presumibilmente l’oggetto. L’interessato adduce essere stato tolto in Italia con gli agenti italiani e degli agenti esteri, essere stato trasportato alla base militare americana di Aviano in Italia e poi alla base militare americana di Ramstein in Germania, per essere rimesso agli agenti del Centrale Intelligenza Agency, qui di seguito “la CIA”) che l’avrebbero imbarcato poi su un volo speciale per l’Egitto, dove sarebbe stato detenuto al segreto ed avrebbe subito delle torture e dei cattivi trattamenti.
4. Il 22 novembre 2011, la richiesta ? stata comunicata al Governo. Il 3 marzo 2015, la Corte ha posto alle parti delle questioni complementari.
5. Un’udienza si ? svolta in pubblico al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 23 giugno 2015, articolo 59 ? 3 dell’ordinamento.
Sono comparsi:
-per il Governo
La Sig.ra P. ACCARDO, co-agente;
IL SIG. G. MAURO PELLEGRINI, co-agente;
La Sig.ra R. INCUTTI, ministero della Giustizia,
SIGG. Il Sig. GIANNUZZI, Avvocato generale,
A. DI TARANTO, ministero della Giustizia consiglieri.
-per i richiedenti
SIGG. L. BAUCCIO, avvocato, consiglio,
C. SCAMBIA, avvocato,
L. FAVERO, avvocato, consiglieri.
La Corte ha inteso nelle loro dichiarazioni la Sig.ra Incutti, il Sig. Giannuzzi ed Io Bauccio.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente, nato nel 1963, ed il richiedente, nato nel 1968, sono una coppia sposata.
7. I fatti della causa, come sono stati esposti dalle parti, possono riepilogare come segue.
A. Il contesto
8. Il richiedente, conosciuto anche sotto il nome di “Abou Omar”, viveva in Italia dal 1998 ed era diventato iman di una moschea di Latina. Membro del gruppo Jama’a al-Islamiya, un movimento islamico considerato come terrorista col governo egiziano, chiese lo statuto di profugo politica. Il 22 febbraio 2001, le autorit? italiane fecero diritto alla sua domanda.
Nel luglio 2000, il richiedente trasloc? a Milano, e, il 6 ottobre 2001, spos? il richiedente alla moschea della via Quaranta, secondo il rito islamico.
9. Sospettato in particolare di associazione di malviventi alle fini della commissione di atti violenti di terrorismo internazionale, reato previsto all’articolo 270 bis del codice penale, qui di seguito “il CP”), fu oggetto di investigazioni preliminari condotte dalla procura di Milano sulle sue relazioni con le reti fondamentalista.
Queste investigazioni arrivarono al rilascio di un’ordinanza di collocamento in detenzione provvisoria, emessa il 26 giugno 2005 col giudice delle investigazioni preliminari (“il GIP”) di Milano.
Risulta della pratica che il richiedente fu condannato il 6 dicembre 2013 dal tribunale di Milano per appartenenza ad un’organizzazione terroristica. L’interessato interpose appello della sua condanna.
B. La rimozione del richiedente, il suo trasferimento in Egitto, la detenzione al segreto in Egitto e le condizioni della sua detenzione
1. La rimozione del richiedente ed il suo trasferimento in Egitto
10. Secondo le sue proprie dichiarazioni-indirizzate per iscritto alla procura di Milano nel 2004-, il richiedente fu intercettato il 17 febbraio 2003 da un ignoto vestito in civile verso mezzogiorno, pi? tardi identificato come essendo il Sig. Pironi; paragrafi 29, 58, 69, 72 e-74 sotto, mentre camminava nella via Guerzoni a Milano per andare alla moschea situata viale Jenner. Facendosi passare per un poliziotto, l’ignoto gli avrebbe chiesto il suo documento di identit? ed il suo titolo di soggiorno ed avrebbe finto di controllare la sua identit? con telefono portabile. Improvviso, il richiedente sarebbe stato aggredito dagli ignoti che si sarebbero impadroniti di lui e l’avrebbe spinto violentemente in un furgoncino bianco posteggiato vicino. Sarebbe stato colpito allora severamente a forza di piede e di pugno, immobilizzato, incatenato alle mani ed ai piedi e sarebbe stato coperto di un passamontagna con due uomini vecchi di una trentina di anni. Il veicolo si sarebbe avviato poi a grande velocit?. Durante il tragitto, il richiedente sarebbe stato preso di un molto malessere, sarebbe svenuto e sarebbe stato rianimato.
11. Circa le quattro pi? tardi, il veicolo si sarebbe fermato ad un luogo, identificato in seguito come essendo la base delle Forze aeree americane in Europa, United States Aria Forze in Europa, USAFE di Aviano dove il richiedente sarebbe stato imbarcato in un aereo. Dopo un viaggio di circa l’una, l’aereo avrebbe atterrato in un aeroporto identificato come essendo la base militare americana di Ramstein in Germania in seguito, paragrafi 38-39 e 112-113 sotto, Il richiedente sarebbe stato trasportato piedi e pugni legati in una sala di questo aeroporto, dove sarebbe stato svestito rhabill? con altri vestiti poi. Si gli sarebbe tolto anche alcuni istanti la benda che gli copriva gli occhi per prenderlo in foto.
12. Sarebbe stato imbarcato poi in un aereo militare per l’aeroporto civile della Cairo. Durante il trasferimento, sarebbe stato incatenato ad una sedia. Si gli sarebbe posto un casco che diffonde della musica classica sugli orecchi, in modo da impedirlo di intendere ci? che accadeva intorno a lui. Sarebbe stato maltrattato a pi? riprese e non avrebbe ricevuto di cure mediche che dopo una forte crisi respiratoria causata dai trattamenti subiti.
2. La detenzione al segreto e gli interrogatori in Egitto
ha, Il primo periodo di detenzione, 17-18 febbraio 2003 al 19 aprile 2004,
13. Il richiedente riferisce nelle sue dichiarazioni che, una volta arrivata all’aeroporto della Cairo, fu incatenato con una banda adesiva stretta intorno ai piedi e delle mani. Due persone l’avrebbero aiutato a scendere dall’aereo ed una persona parlando l’arabo con un accento egiziano gli avrebbe detto di ammontare in un camioncino.
14. Il richiedente sarebbe stato portato al quartiere generale dei servizi nazionali di informazione e sarebbe stato interrogato da tre ufficiali egiziani sulle sue attivit? in Italia, la sua famiglia ed i suoi viaggi all’esteri. In seguito, una persona egiziana di alto posto l’avrebbe interrogato e gli avrebbe proposto un ritorno immediato in Italia in scambio della sua collaborazione coi servizi di informazione. Il richiedente avrebbe declinato questa proposta.
15. Il 18 febbraio 2003 nella mattinata, il richiedente sarebbe stato messo in un’unit? di circa due metri quadrati senza finestra, senza servizi, senza acqua, senza luce ed insufficientemente arieggiata, estremamente fredda in inverno e molto calda in estate. Durante tutta la durata della sua detenzione in questa unit?, ogni contatto con l’esterno gli sarebbe stato vietato.
16. Durante questo periodo, il richiedente sarebbe stato condotto regolarmente in una sala di interrogatorio dove sarebbe stato sottomesso alle violenze fisici e psichici destini ad estorcergli delle informazione, in particolare sulle sue relazioni supposte con le reti di terrorismo islamico in Italia. All’epoca del suo primo interrogatorio, sarebbe stato svestito e costretto di restare in piedi su un piede-l’altro piede e le mani essendo incatenati insieme-cos? che sarebbe caduto per terra parecchie volte, sotto le prese in giro degli uomini in uniforme che erano presenti. In seguito, sarebbe stato picchiato, sottoposi agli shock elettrici e minacciato di violenze sessuali se non rispondesse alle questioni che gli erano poste.
17. Il 14 settembre 2003, sarebbe stato trasferito in un altro luogo di detenzione dopo essere stato costretto di firmare delle dichiarazioni che attestano che non aveva nessuno oggetto su lui al momento del suo arrivo e che non aveva subito nessuno cattivo trattamento durante la sua detenzione.
18. Sarebbe stato detenuto allora in un’unit? in seminterrato di circa tre metri quadrati, senza luce, senza apertura, senza insediamenti sanitari e senza acqua decorri nella quale disponeva solamente di una coperta molto sporca e maleodorante. Sarebbe stato nutrito esclusivamente col pane raffermo e dell’acqua. Non avrebbe avuto accesso ai servizi e sarebbe stato obbligato a defecare dunque e di urinare nell’unit?. Non avrebbe potuto prendere di doccia che tutti i quattro mesi e si non gli avrebbero tagliato mai la barba n? coup? i capelli durante tutta la sua detenzione. Non avrebbe potuto avere nessuno contatto con l’esterno. Si sarebbe negato di dargli un Corano e di indicargli la direzione della Mecca verso la quale i musulmani devono girarsi per pregare. Doveva presentarsi in piedi faccia al muro quando un custode apriva l’unit?-ci? che poteva arrivare ogni momento secondo lui-sotto pena di essere picchiato, talvolta con un manganello elettrico. Quando si rivolgevano a lui, i custodi lo chiamavano o col numero della sua unit?, o coi nomi di moglie o di organi genitali. Ogni tanto, si lo sarebbe condotto vicino alle sale di interrogatorio per fargli intendere le grida di dolore di altri detenuti.
19. Il richiedente spiega che, due volte con giorno, un custode veniva a cercarlo per portarlo alla sala di interrogatorio, incatenato ed accecato da una benda sugli occhi. Ad ogni interrogatorio, un agente l’avrebbe svestito avrebbe invitato poi gli altri agenti a toccare le sue parti intime per umiliarlo. Il richiedente dice essere stato sospeso spesso dai piedi o incatenati ad una porta in ferro o ad una grata in legna, in differenti posizioni. Gli agenti l’avrebbero picchiato regolarmente, per ore e gli avrebbero inflitto degli elettroshock per mezzo di elettrodi bagnati attaccati sulla sua testa, il suo torace ed i suoi organi genitali. Di altre volte, sarebbe stato sottomesso alla tortura chiamata “martaba” (materasso che consiste in immobilizzare la vittima su un materasso bagnato a mandare delle scariche elettriche nel materasso poi). Infine, avrebbe subito delle violenze sessuali a due riprese.
20. A partire dal mese di marzo 2004, al posto di porrgli delle questioni, gli agenti egiziani avrebbero fatto ripetere al richiedente una falsa versione degli avvenimenti, che avrebbe dovuto confermare dinnanzi al procuratore. In particolare, avrebbe dovuto affermare avere lasciato l’Italia del suo proprio capo ed avere raggiunto l’Egitto coi suoi propri mezzi, avere rimesso il suo passaporto italiano alle autorit? egiziane perch? non desiderava ritornare in Italia e non avere subito da parte loro nessuno cattivo trattamento.
21. Il richiedente sarebbe restato detenuto al segreto fino al 19 aprile 2004. A questa data, fu liberato, secondo lui perch? aveva fatto delle dichiarazioni conformi alle istruzioni che aveva ricevuto ed alla condizione di non lasciare Alessandria e di non parlare a nessuno dei trattamenti che aveva subito all’epoca della sua detenzione.
22. In dispetto dell’indicazione che gli sarebbe stata fatta di non parlare a nessuno dei trattamenti che aveva subito, il richiedente telefon? a sua moglie fin dalla sua rimessa in libert? per rassicurarla sulla sua sorte. Si mise anche in contatto con altre persone alle quali descrisse la sua rimozione e la sua detenzione (vedere anche sotto 33 e 35 paragrafi).
b, Il secondo periodo, data non precisata nel maggio 2004-12 febbraio 2007,
23. Ad una data non precisata, circa venti giorni dopo la sua rimessa in libert?, il richiedente fu arrestato dalla polizia egiziana. Fu detenuto in differenti determinazioni, in particolare le prigioni di Istiqbal e di Tora, e collocato all’isolamento per lunghi periodi. La sua detenzione, di natura amministrativa, aveva per base legale la legislazione anti-terroristica egiziana. Fu rimesso in libert? il 12 febbraio 2007 (vedere anche sotto i paragrafi 34-35), senza essere incriminato.
24. Il 5 novembre 2006, la detenzione del richiedente in Egitto era stata confermata nel frattempo, dal generale Ahmed Omar, assistendo del ministro degli Interni egiziano, all’epoca di un’intervista condotta dal giornale “Al Ahram Weekly”,: il generale aveva dichiarato a questa occasione che il richiedente era detenuto per le ragioni di sicurezza, e che si era reso spontaneamente in Egitto.
25. Durante questo periodo, le autorit? egiziane non risposero ai magistrati italiani che, nella cornice dell’inchiesta condotta dalla procura di Milano sulla rimozione del richiedente (vedere anche sotto i paragrafi 30-72), chiedevano a potere interrogarlo ed ad ottenere delle precisioni sul suo arrivo in Egitto e sulle ragioni della sua detenzione. Negarono al richiedente la possibilit? di rendersi in Italia.
Colpito di un’interdizione di lasciare il territorio egiziano, il richiedente, dalla sua rimessa in libert?, vive ad Alessandria.
3. Postumi fisici e psicologici di trattamenti subiti dal richiedente
26. I trattamenti subiti dal richiedente gli avrebbero lasciato dell’incidi postumi fisici, in particolare un abbassamento dell’ascolto, delle difficolt? per spostarsi, dei reumatismi, dei problemi di incontinenza, cos? come una perdita di peso importa. L’interessato fa anche stato dell’importiamo postumi psicologici, in particolare di un stato di depressione e di stress post-traumatico acuto.
27. Un certificato medico datato del 9 giugno 2007, invalso con un medico psichiatra, attesti che il richiedente soffriva di agitazioni post-traumatiche. Questo medico raccomandava peraltro una consultazione con un medico giurista per fare constatare le marche di lesioni ancora visibili sul corpo dell’interessato.
C. l’indaga condotta dalla procura di Milano
1. La prima fase dell’inchiesta: l’identificazione degli agenti americani sospettati di avere preso parte alla rimozione e le ordinanze di collocamento in detenzione provvisoria essi concernente.
28. Il 20 febbraio 2003, il richiedente segnal? ad un commissariato di polizia di Milano la scomparsa di suo sposo.
29. Seguito ad un appello a testimoni, un certo Sig.ra R., membro della comunit? egiziana, si fece conoscere.
Il 26 febbraio 2003, fu sentita con la polizia. Dichiar? che il 17 febbraio 2003, poco prima mezzogiorno, mentre passava coi suoi bambini nella via Guerzoni per ritornare a casa lei, aveva visto un camioncino bianco posteggiato sul lato sinistro della carreggiata e, sull’altro lato, appoggiato contro un muro, un uomo che porta una lunga barba e degli abiti tradizionali arabi presso del quale si trovavano due altri uomini, all’aspetto occidentale di cui uno (ndr): Il Sig. Pironi, carabiniere) era in treno di parlare in un telefono portabile. Avevano fatto cavalcare il richiedente a bordo del camioncino. Dopo essere intrattenuta si alcuni istanti coi volontari di un’associazione con che i suoi bambini giocavano, la Sig.ra R. si sarebbe rimesso in strada. Avrebbe inteso allora un grande fruscia che l’avrebbe fatto rigirarsi ed avrebbe visto il camioncino bianco avviarsi a tutta velocit? mentre i tre uomini non erano pi? nella via.
30. Ad una data non precisata, verosimilmente verso la fine del mese di febbraio 2003, la procura di Milano apr? un’inchiesta contro X per rimozione al senso dell’articolo 605 del codice penale. Il dipartimento di polizia incaricato delle operazioni speciali e del (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali – Digos) di Milano fu incaricato dell?inchiesta . Le autorit? di inchiesta ordinarono il collocamento in posto di ascolti telefonici e di controlli sull’utilizzazione di telefoni portabili nella zona dove i fatti si erano suppos?ment svolti.
31. Il 3 marzo 2003, le autorit? americane, tramite R. H. Russomando, agente della CIA a Roma, comunicarono agli agenti del Digos che Abou Omar si troverebbe nei Balcani. La notizia si sarebbe rivelata falsa ed ingannevole in seguito (vedere anche sotto paragrafo 114).
32. Il 4 marzo 2003, la Sig.ra R. fu sentito con la procura e conferm? la sua testimonianza del 26 febbraio 2003.
Ulteriormente, durante l’inchiesta, il marito di R dichiar? che sua moglie si era astenuta da dire che aveva visto le persone avendo fatto cavalcare il richiedente nel camioncino avvalersi di violenza ed inteso delle grida all’aiuto.
In seguito, parecchi altri testimoni furono sentiti.
33. Pi? di un anno pi? tardi, entra il 20 aprile 2004 ed il 7 maggio 2004, gli inquirenti procederono all’ascolto delle conversazioni telefoniche tra il richiedente e sue spose. Durante questo periodo, delle conversazioni telefoniche tra il richiedente, il richiedente ed i loro amici egiziani, un certo Sig. Sig. R., furono intercettate. Il richiedente riferiva la sua rimozione, la sua deportazione in Egitto, le torture subite e diceva trovarsi ad Alessandria dal 19 aprile 2004, data della sua liberazione.
Il 20 aprile 2004, gli inquirenti registrarono in particolare, una conversazione telefonica tra il richiedente ed i richiedenti. Questo ultimo chiamava da Alessandria. Dopo avere rassicurato sua sposa sul suo stato di salute, gli spieg? che era stato tolto e che non poteva lasciare l’Egitto. Gli chiese di mandargli due centesimi euro (EUR), di prevenire i suoi amici musulmani e di non contattare la stampa.
34. Il 13 maggio 2004, una conversazione telefonica tra i richiedenti e dei membri della sua famiglia rivel? che il richiedente aveva appena stato arrestato di nuovo dalla polizia egiziana. Rest? in detenzione fino al 12 febbraio 2007.
Dopo la sua liberazione nell’aprile 2004 il richiedente aveva mandato un esposto alla procura di Milano in che descriveva la sua rimozione e le torture subite (vedere anche sopra il paragrafo 10).
35. Il 15 giugno 2004, il Sig. E.M.R, cittadino egiziano che risiede a Milano, fu sentito in quanto testimone perch? aveva avuto delle conversazioni telefoniche col richiedente. Questo gli aveva riferito le circostanze della sua rimozione e del suo trasferimento in Egitto a bordo di aerei militari americani e gli aveva detto avere rifiutato una proposta del ministro degli Interni egiziano di collaborare coi servizi di informazione.
36. Il 24 febbraio 2005, il Digos rimise alla procura un rapporto sulle investigazioni che aveva condotto. Grazia in particolare ad una verifica delle comunicazioni telefoniche passate nelle zone pertinenti, gli inquirenti avevano segnato potenzialmente un certo numero di carte SIM telefonici sospetti. Queste carte erano state connesse a pi? riprese per le corte durate malgrado la prossimit? tra gli utenti rispettivi; erano state attivate nei mesi precedendo la rimozione ed avevano smesso di funzionare nei seguenti giorni; ed esse erano state registrate sotto i falso nomi. Gli utenti di certe di esse si erano diretti inoltre, in seguito verso la base aerea di Aviano e, durante il tragitto, queste carte erano state utilizzate per chiamare il capo della CIA a Milano, il Sig. Robert Seldon Lady, il capo della sicurezza americana della base di Aviano, il tenente-colonnello Joseph Romano, cos? come dei numeri dello stato di Virginie, agli Stati Uniti, dove la CIA ha la sua sede. Infine, una di queste carte era stata segnata nella zona della Cairo durante i due seguente settimane.
37. Il controllo incrociato dei numeri chiamati e chiamati su questi carte SIM, degli spostamenti dei loro utenti nei periodi che precedono e seguendo in aereo la rimozione, dell’utilizzazione di carte di credito, dei soggiorni al hotel e degli spostamenti o in automobile di locazione aveva permesso agli inquirenti di confermare certe ipotesi formate a partire dalle testimonianze raccolsi e di giungere all’identificazione degli utenti reali delle schede telefoniche.
38. L’insieme degli elementi riuniti dall’inchiesta di polizia confermava la versione del richiedente in quanto alla sua rimozione ed al suo trasferimento alla base americana di Aviano poi alla Cairo. Il 17 febbraio 2003, verso 16 h 30, il veicolo era arrivato alla base degli USAFE di Aviano dove il richiedente era stato imbarcato in un aereo. Dopo un viaggio di circa l’una, l’aereo aveva atterrato alla base dell’USAFE a Ramstein (Germania).
Fu stabilito anche che diciannove cittadini americani erano implicati nei fatti di cui dei membri del personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti in Italia. Gli inquirenti indicavano in particolare nel loro rapporto che il responsabile della CIA a Milano dell’epoca, il Sig. Lady, aveva giocato una ruolo chiave nella causa.
39. Peraltro, dei controlli sul traffico aereo realizzato a partire da quattro sorgenti differenti avevano confermato che, il 17 febbraio 2003, un aereo aveva scollato a 18 h 30 di Aviano per Ramstein ed un altro aereo aveva scollato a 20 h 30 di Ramstein per la Cairo. L’aereo che aveva fatto il tragitto Ramstein-la Cairo apparteneva alla societ? americana Richmore Aviazione ed era stato affittato gi? prima parecchie volte con la CIA.
40. Il 23 marzo 2005, la procura chiese al GIP di ordinare il collocamento in detenzione provvisoria di diciannove cittadini americani sospettati di avere partecipato alla pianificazione o all’esecuzione della rimozione, ivi compreso Sig. Lady.
41. Con un’ordinanza del 22 giugno 2005, il GIP accolse la domanda per tredici degli indiziati e la respinse per il surplus.
42. Il 23 giugno 2005, durante una perquisizione condotta al domicilio dal Sig. Lady, gli inquirenti trovarono delle foto del richiedente preso nella via Guerzoni. Investirono anche le tracce elettroniche di una ricerca su internet di tragitto in automobile della via Guerzoni alla base di Aviano, cos? come dei biglietti di aereo e delle prenotazioni alberghiere per un soggiorno alla Cairo dal 24 febbraio al 4 marzo 2003.
43. Il 26 giugno 2005, il richiedente, di ritorno dell’Egitto, fu di nuovo sentito con la procura.
44. Con un decreto del 5 luglio 2005, il GIP dichiar? che gli imputati colpiti dall’ordinanza di collocamento in detenzione provvisoria erano introvabili (irreperibili) ed ordin? la notificazione degli atti del procedimento all’avvocato commesso di ufficio.
45. La procura avendo attaccato l’ordinanza del 22 giugno 2005, paragrafo 41 sopra, una camera del tribunale di Milano incaricata di riesaminare le misure di precauzione la riform? e, con ordinanza del 20 luglio 2005, ordin? il collocamento in detenzione provvisoria dell’insieme degli imputati.
46. Il 27 settembre 2005, seguendo una notizia chiede della procura, il GIP di Milano ordin? il collocamento in detenzione provvisoria di tre altri cittadini americani.
47. Ad una data non precisata, i ventidue imputati americani furono dichiarati “in fuga” (latitanti).
48. Il 7 novembre e 22 dicembre 2005, il procuratore incaricato dell’inchiesta preg? il procuratore generale di Milano di chiedere al ministero della Giustizia, da una parte, di sollecitare presso delle autorit? americane l’estradizione degli imputati sulla base di un accordo bilaterale con gli Stati Uniti e, altro parte, di invitare Interpol a diffondere un parere di ricerca al loro riguardo.
49. Il 5 e 9 gennaio 2006 rispettivamente, la camera incaricata di riesaminare le misure di precauzione ed il GIP rilasciarono dei mandati di arresto europei per i ventidue imputati.
50. Il 12 aprile 2006, il ministro della Giustizia indic? alla procura che aveva deciso di non chiedere l’estradizione n? la pubblicazione di un parere di ricerca internazionale dei ventidue imputati americani.
51. In seguito, quattro altri americano furono messi in causa con le dichiarazioni di un agente italiano dei servizi di informazione (vedere anche sotto paragrafo 59).
2. Le informazione che provengono dai servizi di informazione italiana
52. Nell’intervallo, con una corrispondenza del 1 luglio 2005, la procura aveva chiesto ai direttori del servizio dell’informazione civile, Servizio per l’informazioni ed il sicurezza democratica-SISDe, e del servizio dell’informazione militare, Servizio per l’informazioni ed il sicurezza militare-SISMi, di indicare se, in virt? degli accordi esistenti, la CIA era tenuta di comunicare alle autorit? italiane i nomi dei suoi agenti che operano sul territorio nazionale e, nell’affermativa, se la presenza degli imputati fosse stata segnalata a questo titolo.
53. Ad una data sconosciuta, il generale Nicol? Pollari, direttore del SISMi, indirizz? una lettera nella quale lo garantiva della piena cooperazione del suo servizio alla procura, pure sottolineando che certe delle questioni poste potevano riguardare delle informazione che rilevano del segreto di stato. Con una seconda lettera del 26 luglio 2005, il SISMi rispose con la negativo alla prima questione ma conferm? la presenza in Italia del Sig. Lady e della Sig.ra Medero. Il direttore del SISDe, il generale Mario Mori, comunic? la stessa risposta in una lettera del 22 luglio 2005.
54. Con una lettera del 5 novembre 2005, la procura chiese al SISMi ed al SISDe cos? certo dei cittadini americani in causa erano membri del personale diplomatico o consolare degli Stati Uniti, se c’erano stati degli scambi verbali o scritti tra il SISMi e le CIA a proposito della rimozione del richiedente e, nell’affermativa, quale ne era il tenore.
55. Con una nota confidenziale del 11 novembre 2005, il presidente del Consiglio dei ministri, sotto “il PdCM”), l’autorit? competente in materia di segreti di stato, indic? avere autorizzato la trasmissione delle informazione chieste sotto riserva che la loro divulgazione non recasse danno all’ordine costituzionale. Aggiunse che l’autorizzazione era stata data “avuto riguardo alla piena convinzione che il governo ed il SISMi sono alias assolutamente esteri ad ogni aspetto relativo alla rimozione del Sig. Osama Mustafa Nasr Abou Omar” e che “n? il governo n? il servizio non [avaient] mai ricevuta di informazione relativa all’implicazione di chiunque nei fatti denunciati, eccetto queste ricevuto dall’autorit? giudiziale o con la stampa.” Ricord? peraltro che era del suo dovere istituzionale di salvaguardare la confidenzialit? o il segreto di ogni documento o informazione suscettibile di recare offesa agli interessi protetti dall’articolo 12 della legge no 801 del 24 ottobre 1977 (vedere anche sotto il paragrafo 156), in particolare in quanto alle relazioni con gli Stati terzo.
56. In una lettera del 19 dicembre 2005, il direttore del SISMi indic? che il suo servizio non aveva intrattenuto nessuna relazione con la CIA n? scambiato con lei nessuno documento a proposito della rimozione del richiedente. Precis? anche che due delle persone previste dall’inchiesta erano stati accreditati in quanto membri del personale diplomatico americano in Italia.
3. La seconda fase dell’inchiesta: l’implicazione di cittadini italiani tra che degli agenti dello stato
57. La seconda fase dell’inchiesta si concentr? sulla possibile responsabilit? di agenti del SISMi nell’operazione cos? come sul ruolo degli altri quattro cittadini americani (vedere anche sopra il paragrafo 51).
58. L’esame degli estratti di appelli telefonici aveva permesso di concludere che il Sig. Pironi, all’epoca maresciallo del raggruppamento operativo speciale, Raggruppamento Operativo Sp?ciale, di carabinieri, era stata presente sulla scena della rimozione e che aveva avuto dei contatti frequenti col Sig. Lady. Il 14 aprile 2006, il Sig. Pironi, interrogato dal ministero pubblico di Milano, confess? essere il nessuno che, il giorno della rimozione, aveva intercettato il richiedente per chiedere egli di identificarsi. Dichiar? avere agito per iniziativa il Sig. Lady che gli aveva presentato la rimozione come un’azione congiunta della CIA e del SISMi.
59. Tra maggio e luglio 2006, gli inquirenti interrogarono parecchi agenti del SISMi. Questi dichiararono avere ricevuto per istruzione di cooperare con le autorit? giudiziali, i fatti su che cadevano l’inchiesta non essendo coperti dal segreto di stato.
Due vecchi membri del servizio furono interrogati in particolare a pi? riprese in quanto testimoni. Il colonnello S. Di Ambrosio, vecchio direttore del SISMi a Milano, dichiar? che al decorro dell’autunno 2002, il Sig. Lady gli aveva affidato che la CIA ed il SISMi stavano preparando il “prelevamento” del Sig. Nasr. Sig. Di Ambrosio aveva preso contatto a questo motivo col suo superiore diretto, il Sig. Marco Mancini. Alcuni giorni pi? tardi, Sig. Di Ambrosio fu rilevato delle sue funzioni. In seguito a queste dichiarazioni altri agenti americani furono messi in causa, paragrafo 51 sopra.
Il colonnello Sergio Fedrico, vecchio responsabile del SISMi a Trieste, territorialmente competente per la regione nella quale si trova la base di Aviano, dichiar? che nel febbraio 2002, aveva rifiutato una proposta del Sig. Mancini di prendere parte alle attivit? “non ortodossi” del SISMi. Aggiunse che, secondo gli argomenti di altri agenti della struttura di Trieste, il suo successore, il Sig. L. Pillini si era vantato di avere sostenuto un ruolo operativo nella rimozione del richiedente. Questi propositi furono confermati da due agenti del SISMi di Trieste che ne erano stati i testimoni diretti successivamente. Il Sig. Fedrico fu rilevato anche delle sue funzioni nel dicembre 2002.
60. Le linee telefoniche di parecchie persone-di cui il Sig. Mancini ed il Sig. Pillini-essendo stata posta su ascolto, gli inquirenti ebbero in particolare accesso alle conversazioni tenute tra il Sig. Mancini ed i colonnelli G. Pignero, suo vecchio superiore di cui il tenore lasciava intendere che i due uomini erano informati dell’intenzione della CIA di togliere il richiedente e di un’eventuale partecipazione del SISMi alla pianificazione dell’operazione. Questa ultima ipotesi era corroborata dalla presenza simultanea in due hotel di Milano, nelle settimane precedendo la rimozione, di agenti del SISMi e della CIA. Gli ascolti rivelarono anche che M. Mancini aveva tentato in particolare di portare i funzionari implicati nella causa a fornire alla procura una versione dei fatti concordi escludendo ogni ruolo dei servizi di informazione italiana nell’operazione.
61. Peraltro, gli ascolti telefonici di un altro membro del SISMi, il Sig. Pio Pompa, rivelarono che questo si intratteneva quotidianamente con un giornalista, il Sig. Renato Farina che l’informava dei progressi dell’inchiesta di cui aveva cognizione grazie al suo ruolo di cronista giudiziale. Alla domanda di agenti del SISMi, M. Farina avrebbe, inoltre, provato ad indirizzare gli inquirenti su del falsi piste.
62. Con un’ordinanza del 3 luglio 2006, il GIP di Milano, alla domanda della procura, revoc? le ordinanze adottate il 22 giugno ed il 20 luglio 2005, paragrafo 45 sopra, ed ordin? il collocamento in detenzione provvisoria di ventotto imputati di cui i due alti funzionari del SISMi, il Sigg Mancini e Pignero.
Nell’ordinanza, il GIP dichiar? in particolare questo:
“[I]l ? evidente che un’operazione come quella condotto dagli agenti dalla CIA a Milano, secondo un schema “avallato” dal servizio [di informazione] americano, non poteva avere luogo senza che il servizio corrispondente dello stato [territoriale] ne sia informato” almeno.
63. Il 5 luglio 2006, la sede del SISMi a Roma fu oggetto di una perquisizione ordinata dalla procura. Parecchi documenti concernente la rimozione del richiedente furono investiti.
Cos?, la procura investe un documento del SISMi datando del 15 maggio 2003 di cui risultava che la CIA aveva informato il SISMi che Abou Omar si trovava detenuto in Egitto e che era sottoposto agli interrogatori coi servizi di informazione egiziana.
Inoltre, un gran numero di documenti che testimoniano dell’attenzione e della preoccupazione con che il SISMi seguiva l’evoluzione delle investigazioni, in particolare in in ci? che riguardava la sua implicazione, e le ricevute delle somme pagate a M. Farina per la sua attivit? di informazione furono investite anche (vedere anche sopra il paragrafo 61).
64. La registrazione di una conversazione tra il Sig. Mancini ed il Sig. Pignero, effettuati dal primo all’insaputa del secondo, e rimisi poi agli inquirenti, rivel? che il Sig. Pignero aveva ricevuto del direttore del SISMi, il Sig. Pollari, l’ordine di organizzare la rimozione del richiedente. Interrogato il 11 e 13 luglio 2006, il Sig. Pignero riconobbe la sua propria voce.
65. Queste informazione furono diffuse ampiamente nella stampa.
Come esempio, il quotidiano Il Repubblica pubblic? il 21 luglio 2006, un articolo nominato “Pollari ordin? la rimozione: ha la registrazione che lo prostra.” Questo articolo riferiva il contenuto della conversazione registrata dal Sig. Mancini, sopraccitata. In particolare, riferiva il passaggio dove M. Mancini chiedeva al Sig. Pignero se si ricordava che l’ordine relativo alla rimozione del richiedente proveniva dal direttore del SISMi in persona, e dove M. Pignero rispondeva con l’affermativo. L’articolo riferiva anche che, secondo la registrazione controversa, il Sig. Pignero aveva incontrato due volte il direttore del SISMi, il Sig. Pollari, a proposito della rimozione del richiedente. Non stimava opportuno di rivelare tutto alla procura milanese per proteggere il direttore del SISMi. Perch? cos? M. Pollari “saltava”, il governo e le relazioni con gli americano “salterebbero anche.”
Un altro articolo apparso il 23 luglio 2006 sul quotidiano Il Repubblica, si intitolava “Abou Omar, tutti i 007 sapevano.” Era riportato che dopo dieci giornate di interrogatori con gli inquirenti, le prime ammissioni di responsabilit? erano state ricevute. Gli agenti dei servizi italiani avevano effettuato delle discese sui luoghi, dei filanda ed avevano preparato due pratiche segrete che contengono delle foto, dei nomi e dei piani per aiutare la CIA. Erano informati dell’accordo con gli americani per la rimessa straordinaria di Abou Omar. Soprattutto, tutto erano coscienti che in Italia, ci? era illegale. Gli italiani avevano giocato un ruolo determinante, e non solamente nella preparazione dell’operazione. Il Sig. Mancini aveva confessato avere organizzato, su ordine del colonnello Pignero, gli studi preliminari dei luoghi frequentati da Abou Omar, in vista della sua rimozione. Il progetto era stato presentato all’epoca di una riunione a Bologna alla sede regionale del SISMi, nel novembre 2002. A questa riunione aveva partecipato gli agenti del SISMi S. Fedrico, L. Pillini, il Sig. Iodice, il Sig. Regondi, R. Di Troia,. Secondo un testimone, c’erano anche due altri agenti. All’epoca del suo interrogatorio, la Sig. Di Troia conferm? che il Sig. Mancini gli aveva detto che gli americani volevano catturare Abou Omar. Parecchi testimoni avevano riferito che il Sig. Pillini si era vantato a pi? riprese di avere partecipato alla rimozione di Abou Omar: aveva ospitato in un hotel a Milano i giorni che precedono la rimozione dell’interessato, mentre sei agenti della CIA incaricati di eseguire la rimozione ospitavano in un altro hotel.
66. Il 15 luglio 2006, il Sig. Pollari neg? di rispondere alle questioni della procura, arguendo che i fatti su che era interrogato erano coperti dal segreto di stato, e che ad ogni modo, ignorava tutto della rimozione controversa.
67. Il 18 luglio 2006, la procura si rivolse al PdCM ed al ministero della Difesa per la loro istanza di produrre ogni informazione ed ogni documento nel loro possesso concernente la rimozione del richiedente e la pratica dei “trasferimenti extragiudiziali” (vedere anche sotto i paragrafi 172-173). Chiese al PdCM se queste informazione e documenti erano coperti dal segreto di stato, e lo preg?, nell’affermativa, di esaminare l’opportunit? di togliere il segreto.
68. Con una nota del 26 luglio 2006, il PdCM indic? che le informazione ed i documenti chiesti erano coperti dal segreto di stato e che le condizioni per una levata del segreto non erano riunite.
69. Il 30 settembre 2006, interrogato durante un’udienza ad hoc tenuta in camera del consiglio dinnanzi al GIP alle fini della produzione di una prova, proposizione incidentale probatorio, il Sig. Pironi conferm? le dichiarazioni gi? raccolte dagli inquirenti.
70. Il 31 ottobre 2006, il ministero della Difesa conferm? che certi documenti erano stati dichiarati segreti di stato col PdCM e non potevano essere prodotti dunque. Nei documenti restante, le parti che rilevano del segreto di stato erano state cancellate.
71. Nel novembre 2006, il Sig. Pollari fu rilevato delle sue funzioni di direttore del SISMi.
4. La chiusura dell’inchiesta ed il rinvio in giudizio degli imputati
72. Il 5 dicembre 2006, la procura chiese il rinvio in giudizio di trentacinque persone. Tra esse si trovavano ventisei cittadini americani di cui i vecchi responsabili della CIA in stazione a Milano ed in Italia, certi membri del personale diplomatico e consolare americano ed il vecchio responsabili militare della sicurezza della base di Aviano, il Sig. Romano, e sei cittadini italiani, il Sig. Pironi, e cinque agenti del SISMi a sapere N. Pollari, il Sig. Mancini, R. Di Troia, L. Di Gregori, G. Ciorra, imputati di avere partecipato alla pianificazione ed alla realizzazione della rimozione. Il Sig. Pignero era deceduto nel frattempo. Tre altri imputati, R. Farina, P. Pompa e L. Seno, dovevano rispondere di ricettazione di malviventi, favoreggiamento personale, per avere aiutato gli autori del crimine dopo la rimozione, per esempio ne che presta loro i loro propri telefoni per permetterloro di passare dei colpi di figlio non vigilati e mettersi di accordo sulla versione dei fatti a fornire.
73. Ad una data non precisata in gennaio 2007, su domanda depositata dalla procura, un giudice del tribunale di Milano ordin? il sequestro della met? di una casa situata nel Piemonte che appartiene al Sig. Lady, l’altra met? che appartiene a sua moglie, per garantire gli oneri di giustizia ed ogni danno-interesse potendo essere accordato ai richiedenti in caso di condanna.
74. Il 16 febbraio 2007, la causa si concluse per due degli imputati, Sigg. Pironi ed Infarin?, col procedimento speciale di applicazione della pena convenuta entro gli interessati ed il ministero pubblico, applicazione della pena saputa richiesta delle partito, articolo 444 del codice di procedimento penale, a sapere un anno e nove mesi di detenzione per il Sig. Pironi e sei mesi di detenzione, convertita in multa di 6 800 EUR, per M. Farina. Questo giudizio divent? definitivo.
75. Con una decisione dello stesso giorno, depositato il 20 febbraio 2007, il GIP defer? gli altri trentatre imputati dinnanzi al tribunale di Milano. Ventisei di essi, tutti gli agenti americani, non si presentarono al processo e furono giudicati in contumacia.
5. I ricorsi concernente il conflitto di competenza tra i poteri dello stato nella fase dell’inchiesta
ha, I ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri
76. Il 14 febbraio e 14 marzo 2007, il PdCM investe la Corte costituzionale di due ricorsi, rispettivamente contro la procura e contro il GIP di Milano, per conflitto di competenza tra i poteri dello stato.
Nel primo ricorso (no 2/2007), si lamentava dell’utilizzazione e della diffusione con la procura di documenti e di informazioni coperto col segreto di stato, del collocamento su ascolto delle linee telefoniche del SISMi e di avere posto, all’epoca dell’udienza del 30 settembre 2006, delle questioni concernente i fatti che rilevano del segreto di stato. Per questi motivi, chiedeva alla Corte costituzionale di annullare gli atti dell’inchiesta riguardata cos? come la domanda di rinvio in giudizio.
77. Nel secondo ricorso (no 3/2007), si lamentava del deposito alla pratica e dell’utilizzazione col GIP di atti, di documenti e di elementi di prova coperto col segreto di stato. Precisava che il GIP ne aveva preso cognizione e che, sul fondamento di questi elementi, aveva deciso di rinviare gli imputati in giudizio e di iniziare i dibattimenti, ci? che avrebbe avuto per effetto di aumentare ancora la pubblicit? delle informazione che rilevano del segreto. Il PdCM chiedeva alla Corte costituzionale di annullare la decisione di rinvio in giudizio del 16 febbraio 2007, paragrafo 75 sopra, e di ordinare la restituzione dei documenti che contengono delle informazione segrete.
78. Il tribunale di Milano intervenne nel procedimento formando un ricorso incidentale. Sostenne che il PdCM aveva ignorato le attribuzioni costituzionali del GIP negando di collaborare con lui e di fornirgli i documenti relativi alla rimozione di Abou Omar ed alla pratica dei “trasferimenti extragiudiziali” e necessari allo svolgimento dell’inchiesta.
79. Con due ordinanze del 18 aprile 2007, i nostri 124/2007 e 125/2007, la Corte costituzionale dichiar? ammissibile i due ricorsi del PdCM (vedere anche sotto 99 e 101-107 i paragrafi).
b, I ricorsi della procura e del GIP di Milano
80. Il 12 e 15 giugno 2007 rispettivamente, la procura ed il GIP di Milano depositarono dei ricorsi per conflitto di competenza contro il PdCM, no 6/2007 e 7/2007.
Nel suo ricorso, la procura di Milano pregava la Corte costituzionale di concludere che il PdCM aveva superato i suoi poteri quando, con la nota del 26 luglio 2006, paragrafo 68 sopra, aveva dichiarato i documenti ed informazioni relative segreti all’organizzazione ed alla realizzazione della rimozione. Arguiva innanzitutto che il segreto di stato non poteva applicarsi alla rimozione che costituiva una “agitazione all’ordine costituzionale” dato che i principi dello stato costituzionale opponevano a ci? che si togliesse degli individui sul territorio della Repubblica per trasferirli con la forza nei paesi terzo affinch? siano interrogati sotto la minaccia o l’uso di violenze fisiche e giuridiche. Sottolineava a questo riguardo che il segreto era stato applicato in modo prova generale, in modo retroattivo e senza motivazione adeguata.
81. Con due ordinanze del 26 settembre 2007, la Corte costituzionale dichiar? ammissibile il ricorso della procura ed inammissibile quello del GIP (vedere anche sotto il paragrafo 99).
D. I processi dinnanzi al tribunale di Milano
1. La sospensione, la ripresa del processo e l’apertura dei dibattimenti
82. All’epoca della prima udienza, il 8 giugno 2007, i richiedenti si erano costituiti nel frattempo, parte civile ed avevano chiesto dei danno-interessi per attentato alla libert? personale, all’integrit? fisica e psichica ed alla vita privata e familiare. Gli imputati avevano chiesto la sospensione del processo al motivo che il procedimento per conflitto di competenza era ancora pendente dinnanzi alla Corte costituzionale. Alla seconda udienza, il 18 giugno 2007, il tribunale decise di sospendere il processo.
83. Il 12 ottobre 2007, la legge no 124 del 3 agosto 2007 (“legge no 124/2007”) sulla riforma dei servizi di informazione e del segreto di stato entr? in vigore, paragrafi 153 e segue sotto.
84. Con un’ordinanza del 19 marzo 2008, il tribunale revoc? l’ordinanza di sospensione del processo. Si espresse cos?:
“Le questioni suscettibili di posarsi gi? in quanto all’invalidit? di atti del processo compiuto o a compiere o all’interdizione di utilizzare potuti stato esaminata non che dopo la decisione della Corte costituzionale sulla nullit? di questi atti o sull’interdizione di utilizzarli;
Nessuno attentato agli interessi superiori protetti dal segreto di un documento o di un atto non pu? derivare oramai dello svolgimento dei dibattimenti concernente gli atti e dei documenti conosciuti e su una grande parte dai quali nessuno segreto ? stato imposto;
Delle eventuali questioni legate alle esigenze del segreto potuti stato decise all’occorrenza al caso con caso, valutando la necessit?, di mantenere la confidenzialit? sullo svolgimento dell’istruzione o ricorrendo al procedimento previsto dall’articolo 202 del codice di procedimento penale [segreto di stato] (…) “
85. Alla domanda della procura, il giudice ordin? la sostituzione dei documenti parzialmente segreti della pratica con le versioni espurgate comunicate dal ministero della Difesa.
86. Il 16 aprile 2008, l’ordinanza del PdCM no 90 del 8 aprile 2008, precisando ci? che poteva rilevare del segreto di stato, fu pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
87. All’udienza del 14 maggio 2008, il tribunale accolse con ordinanza la chiedo della procura che tende a ci? che i membri del SISMi fossero interrogati su un certo numero di elementi, in particolare sui rapporti tra la CIA ed i SISMi, nella misura in cui queste informazione erano necessarie per stabilire le responsabilit? individuali in quanto ai fatti controversi. Precis? tuttavia che si riservava di escludere, all’epoca dell’ascolto di queste persone, ogni questione che ha fatto riferimento ad un esame generale delle relazioni tra il SISMi e le CIA.
2. Il conflitto di competenza denunciata relativamente dal presidente del Consiglio dei ministri alle ordinanze rese dal tribunale di Milano il 19 marzo ed il 14 maggio 2008
88. Il 30 maggio 2008, il PdCM investe di nuovo la Corte costituzionale, ricorso no 14/2008, adducendo che il tribunale di Milano aveva oltrepassato le sue competenze e chiedendo l’annullamento delle due ordinanze del 19 marzo e del 14 maggio 2008, paragrafi 84 e 87 sopra.
Sosteneva che, avuto riguardo al fatto che il procedimento destinato a decidere il conflitto di competenza era pendente dinnanzi alla Corte costituzionale, il principio di cooperazione leale imponeva in particolare al tribunale di non ammettere, acquisire o utilizzare, durante i dibattimenti, degli atti, dei documenti o di altri elementi di prova suscettibile di rilevare del segreto di stato, per evitare di aumentare la pubblicit? di questi elementi.
Pregava anche la Corte di dichiarare che il tribunale non avrebbe potuto, ad ogni modo, utilizzare le informazione necessarie alla determinazione delle responsabilit? penali individuali, anche queste che cade sui rapporti tra la CIA ed i SISMi, perch? una tale utilizzazione era secondo lui di natura tale da affermare il primato del potere giudiziale di sanzionare gli autori di reati su quello del PdCM di dichiarare certi elementi segreti di prova.
Con un’ordinanza del 25 giugno 2008 (no 230/2008), la Corte costituzionale dichiar? questo ricorso ammissibile (vedere anche sotto 99 e 101-102 i paragrafi).
3. Il perseguimento dei dibattimenti
89. All’epoca dell’udienza del 15 ottobre 2008, il difensore del Sig. Mancini vers? alla pratica una nota del 6 ottobre 2008 nella quale il PdCM aveva ricordato agli agenti dello stato il loro dovere di non divulgare durante un procedimento penale dei fatti coperti dal segreto di stato ed il loro obbligo di informarlo di ogni ascolto e di ogni interrogatorio potendo riguardare dei tali fatti, in particolare per ci? che riguardava “ogni relazione tra i servizi [di informazione] italiani ed esteri, ivi compreso i contatti che riguardano o potendo riguardare la causa detta “rimozione di Abou Omar.”
90. Durante la stessa udienza, durante la deposizione di un vecchio membro del SISMi, il difensore del Sig. Pollari chiese al testimone se aveva cognizione dell’esistenza di ordini o di direttive del Sig. Pollari che prevede l’interdizione di attivit? illegali legate ai “trasferimenti extragiudiziali.” Invocando il segreto di stato, il testimone neg? di rispondere. Il difensore del Sig. Pollari preg? il tribunale di applicare il procedimento contemplato all’articolo 202 del codice di procedimento penale, qui di seguito “il CPP”) e di chiedere al PdCM di confermare che i fatti su che il testimone negava di esprimersi erano coperti dal segreto di stato. Il ministero pubblico oppose a questa domanda e preg? il tribunale di qualificare i fatti di “agitazioni all’ordine costituzionale”, qualifica che esclude la possibilit? di invocare l’esistenza di un segreto di stato. Secondo lui, difatti, la rimozione che si iscrive in una cornice di violazioni sistematiche dei diritti dell’uomo, in particolare dell’interdizione della tortura e delle privazioni arbitrarie di libert?, andava contro i principi fondamentali della Costituzione e delle disposizioni internazionali in materia di diritti dell’uomo.
91. All’udienza del 22 ottobre 2008, il tribunale impegn? il procedimento contemplato all’articolo 202 del CPP sulla questione di sapere se “le direttive e gli ordini dati dal generale Pollari ai suoi subordinati per vietarloro il ricorso ad ogni misura illegale nella cornice della lotta contro il terrorismo internazionale e, in particolare, in ci? che riguarda le attivit? dette di “restituzione” era coperto dal segreto”, ed egli ordin? il perseguimento dei dibattimenti.
92. Durante l’udienza, un altro vecchio agente del SISMi, interrogato sulle informazione che il Sig. Mancini gli aveva o non affidate in quanto alla sua implicazione nella rimozione del richiedente, invoc? anche il segreto di stato.
93. All’udienza del 29 ottobre 2008, il tribunale, applicando l’articolo 202 del CPP, chiese al PdCM di confermare che i fatti su che i testimoni negavano di rispondere rilevavano del segreto di stato e sospese l’ascolto di tutti gli agenti del SISMi chiamati a testimoniare.
94. I dibattimenti proseguirono. All’udienza del 5 novembre 2008, il tribunale intese il delatore dell’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa sui trasferimenti illegali di detenuti e le detenzioni segrete in Europa, il Sig. Dick Marty (vedere anche sotto paragrafi 178-179), ed il delatore della commissione temporanea del Parlamento europeo sull’utilizzazione addotta di paesi europei con la CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri, il Sig. Claudio Fava (vedere anche sotto il paragrafo 180).
All’udienza del 12 novembre 2008, due giornalisti di cui M. Farina, furono sentiti in quanto testimoni.
95. Con due note del 15 novembre 2008, il PdCM, rispondendo alla questione del tribunale, conferm? l’esistenza del segreto di stato invocato dai vecchi agenti del SISMi all’udienza del 22 ottobre 2008. Precis? che il mantenimento del segreto era giustificato dalla necessit?, da una parte, di preservare la credibilit? dei servizi italiani nei loro rapporti coi loro omologhi esteri e, altro parte, di salvaguardare le esigenze di confidenzialit? relativa all’organizzazione interna dei servizi. Concernente la necessit? di preservare le relazioni dei servizi italiani coi loro omologhi esteri, aggiunse che un attentato a queste relazioni creerebbe il rischio di una restrizione del flusso di informazione verso i servizi italiani che recherebbero offesa alla loro capacit? di operare. Infine, indic? che l’autorit? giudiziale era libera di condurre delle investigazioni e di rendere un giudizio al riguardo della rimozione che non era, in si, un fatto coperto dal segreto, eccetto gli elementi di prova che ha per oggetto le relazioni suddette.
96. All’udienza del 3 dicembre 2008, il tribunale sospese di nuovo il processo, nell’attesa della decisione della Corte Costituzionale.
4. Il conflitto di competenza sollevata relativamente dal tribunale di Milano alle lettere