Conclusioni:
No-violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8-1 – Rispetto della vita privata,
PRIMA SEZIONE
CAUSA NARJIS C. ITALIA
, Richiesta no 57433/15,
SENTENZA
STRASBURGO
14 febbraio 2019
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Narjis c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,
Ksenija Turkovi?,
Guido Raimondi,
Krzysztof Wojtyczek,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke,
Gilberto Felici, giudici,
e di Abele Campos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 gennaio 2019,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 57433/15) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino marocchino, il OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 11 novembre 2015 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato da OMISSIS, avvocato che esercita a Milano. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. Il richiedente adduce che il suo sfratto verso il Marocco ha recato offesa al suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
4. Il 23 febbraio 2017, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DI LO SPECIFICO
5. Il richiedente ? nato nel 1979 e ha risieduto in Marocco.
6. Fu ammesso in Italia, nel 1989, sulla base di un raggruppamento familiare. Suo padre aveva ottenuto un titolo di soggiorno in quanto commerciante ambulante. Nel 1995, il richiedente abbandon? la scuola e cominci? a fare uso di stupefacenti. Nel 1996, gli fu concesso un titolo di soggiorno personale per ragioni familiari. Dopo il decesso del padre, nel 2009, il commercio fu ripreso dalla madre, poi con una delle sorelle del richiedente. La famiglia risiedeva nella provincia di Milano.
7. Il 16 gennaio 2010, mentre si trovava in detenzione nella cornice di una condanna ad un anno e 10 mesi di prigione per una sterzata, il richiedente deposit? una domanda di rinnovo di un titolo di soggiorno per lavoratrice salariata attesa di impiego che aveva ottenuto nel novembre 2000 e che era scaduto nel novembre 2001.
8. La domanda fu respinta dal capo della Polizia di Milano (Questore, il 17 marzo 2010,). La decisione indicava che il richiedente costituiva una minaccia per la societ? allo visto delle numerose condanne penali che aveva subito dal 1994 per una serie di reati contro i beni e le persone e della quarantina di connotati di polizia di cui faceva l’oggetto. La decisione sottolineava anche che, con un’ordinanza del 3 novembre 2009, il tribunale per l’applicazione delle pene di Milano, Tribunale di Sorveglianza, aveva rifiutato una domanda del richiedente di beneficiare di un collocamento sotto controllo terapeutico, affidamento terapeutico, perch? il richiedente era stato condannato gi? tre volte per evasione. La decisione di no-rinnovo indicava, infine, che il richiedente non aveva giustificato di un qualsiasi impiego dal 2003.
9. Risulta dai documenti versati alla pratica col richiedente che questo ha beneficiato di alcuni contratti di lavoro interinale in 2001 e 2002, sebbene il suo libretto di lavoro, rilasciato nel 1998, non comprendere nessuna menzione.
10. Il 31 maggio 2010, il richiedente interpose presso appello di questa decisione del tribunale amministrativo della Regione Lombardia, il “TAR”).
11. Il 3 luglio 2010, il prefetto di Milano ordin? lo sfratto del richiedente del territorio nazionale. Questa decisione fu attaccata dal richiedente, dinnanzi al giudice conciliatore di Milano, il 8 luglio 2010.
12. Alla stessa data, il capo della polizia di Milano constat? l’impossibilit? di procedere immediatamente allo sfratto del richiedente per i seguenti motivi: il richiedente non era in possesso di un passaporto valido; era necessario procedere ad una verifica ulteriore della sua identit?; nessuno mezzo di trasporto adeguato non era disponibile. Ordin? di conseguenza presso il trasferimento del richiedente del Centro di identificazione e di sfratto (“C.I.E. “) di Milano.
13. Il 6 luglio 2010, il TAR ordin? la sospensione della decisione di no-rinnovo del titolo di soggiorno del richiedente e di tutti gli atti ci relativi, considerando che, nel loro esame della situazione del richiedente, le autorit? di polizia non avevano preso in conto i suoi legami familiari e la durata del suo soggiorno in Italia, siccome l’esigeva la giurisprudenza della Corte.
14. Il 20 luglio 2010, il capo della Polizia di Milano adott? una nuova decisione di no-rinnovo dopo avere esaminato esplicitamente la situazione del richiedente alla luce delle indicazioni del TAR e dell’articolo 8 della Convenzione. La decisione ricordava che il richiedente non era sposato e non aveva bambini in Italia e che, allo visto del numero di condanne e della sua propensione a commettere dei reati penali gravi, costituiva un pericolo per la societ?.
La decisione sottolineava, ancora una volta, che non risultava da periodi di impiego che giustifica la concessione al richiedente di un permesso di lavoro.
Il fatto che il richiedente non lavorava e non aveva nessuno spettato legittimo non permetteva, inoltre, di considerare che la sua presenza sul territorio italiano era necessaria per provvedere ai bisogni di sua madre e dei suoi due sorelle, tutti tre titolari di un permesso di lavoro, cos? come di suo fratello, s? sotto i colpi di una misura di sfratto per i fatti di traffico di stupefacenti, volo, e colpi e lesioni.
15. Il 22 luglio 2010, il richiedente deposit? delle osservazioni supplementari dinnanzi al TAR.
16. Il 23 luglio 2010, il giudice conciliatore di Milano sospese il procedimento aperto dal richiedente il 8 luglio, considerando che il procedimento dinnanzi al TAR era di natura pregiudiziale rispetto alla sua propria decisione.
17. Il 10 agosto 2010, il richiedente potuto lasciare il C.I.E, seguito ad una decisione del giudice conciliatore di Milano del 31 luglio 2010. Fu arrestato immediatamente per volo aggravato e fu condannato dal tribunale di Milano a quattro mesi di detenzione. Alla sua uscita della prigione di Alba, il 9 dicembre 2010, il richiedente si vide notificare un nuovo decreto di sfratto firmato dal prefetto di Cuneo e fu rinviato al C.I.E. di Milano.
18. Il richiedente attacc? il nuovo decreto di sfratto dinnanzi al giudice conciliatore di Cuneo. Nel suo ricorso, riconobbe la gravit? dei reati penali per che era stato condannato, ivi compreso quando era minorenne.
19. Il 9 maggio 2011, il giudice conciliatore di Cuneo sospese il procedimento nell’attesa della decisione del TAR. Precis? che il decreto di sfratto restava esecutivo. Tra tempi, il richiedente aveva lasciato il territorio italiano per andare in Marocco.
20. Il 14 febbraio 2012, il TAR respinse il ricorso principale ed il ricorso supplementare del richiedente che considera che, seguito alla sua decisione del 6 luglio 2010, le autorit? di polizia si erano conformate alle esigenze dell’articolo 8 della Convenzione, procedendo al collocamento in bilancia dei differenti interessi in gioco e prendendo debitamente in conto la durata di soggiorno del richiedente in Italia, la sua posizione familiare ed i legami sociali che aveva tessuto nel paese.
21. Il richiedente fece presso appello di questo giudizio del Consiglio di stato che, dopo avere anche egli procedimento ad un esame dettagliato della situazione del richiedente ed ad un collocamento in bilancia dei differenti interessi in gioco, riferendosi esplicitamente all’articolo 8 della Convenzione, lo respinse con una sentenza del 9 aprile 2015, depositato alla cancelleria il 25 maggio dello stesso anno.
22. La copia del casellario giudiziario del richiedente, versata alla pratica, comprenda 19 menzioni. Ne risulta che, ne pi? delle condanne subite quando era minorenne, all’et? adulta il richiedente ? stato condannato tra altri per volo, tentativo di volo, volo aggravato, volo con arma, ricettazione, detenzione e porto di armi proibite, evasione, volo con violenza, volo in abitazione, ribellione.
23. Il 20 aprile 2016, un nuovo parere di ricerca fu emesso contro il richiedente in applicazione di una condanna a quattro anni e sette mesi di detenzione per ricettazione. Il richiedente si trova sempre in Marocco.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
24. La decreto-legge, decreto legislativo, del 25 luglio 1998, no 286/98 che cade Testo unico delle disposizioni concernente il regolamento dell’immigrazione e le norme sullo statuto degli estero (qui di seguito, il “Testo unico”), nella sua redazione in vigore al momento dei fatti:
Articolo 4
Entrata sul territorio nazionale
“(…)
3. Conformemente agli impegni che ha preso aderendo a certi accordi internazionali, l’Italia autorizzer?, sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 3 ? 4, l’entrata sul suo territorio di ogni cittadino estero in grado di provare che ? in possesso dei documenti richiesi attestando l’oggetto e le condizioni del suo soggiorno e che dispone di mezzi di sussistenza basta per la durata di questo cos? come per il ritorno verso il paese di origine, salvo in caso di permesso di soggiorno rilasciato alle fini professionali.
(…)
Non pu? essere ammesso in Italia il cittadino estero che non assolve queste condizioni che sono considerate come rappresentante una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello stato o che ha fatto l’oggetto di una condanna, anche non definitiva o pronunziata con via detta “di negoziato” al senso dell’articolo 444 del codice di procedimento penale, per i reati previsti dall’articolo 380 ?? 1 e 2 del codice di procedimento penale, “
Articolo 5
Permessi di soggiorno.
“1. Possono soggiornare sul territorio nazionale i cittadini esteri che sono entrati ci regolarmente al senso dell’articolo 4 e che sono muniti di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno durante validit? rilasciata in applicazione del presente testo unico o di un titolo equivalente rilasciato dalle autorit? competenti di un Stato membro dell’unione europea, nei limiti e nelle condizioni previste dagli accordi pertinenti.
(…)
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi professionali ? rilasciato dopo la stipulazione di un contratto di soggiorno per motivi professionali come previsto con l’articolo 5-bis. La durata del permesso di soggiorno ? fissata dal contratto di soggiorno e non pu? superare in nessun caso:
(…)
b, la durata di un anno per un contratto di lavoro salariato a durata determinata;
(…)
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere chiesto dal cittadino estero al capo della polizia [questore] della provincia nella quale risiede almeno sessanta giorni prima della scadenza del documento. Suppone che le condizioni previste per il rilascio di un tale titolo e le condizioni particolari definite dal presente testo unico siano riunite.
Sotto riserva dei termini particolari previsti col presente testo unico e con l’ordinamento di applicazione, il permesso di soggiorno ? rinnovato per una durata non superiora a quella stabilito all’epoca del rilascio iniziale.
(…)
5. Quando le condizioni richieste per l’entrata ed il soggiorno sul territorio nazionale non sono soddisfatte, o che non lo sono pi?, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno ? stato rilasciato gi?, questo ? revocato, sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 22 ? 9 ed a meno che dei nuovi elementi ne non permettono il rilascio o che si trattasse di irregolarit? amministrative alle quali pu? essere ovviato. Quando nega di rilasciare un permesso di soggiorno ad un cittadino estero che ha esercitato il suo diritto al raggruppamento familiare o ad un membro della famiglia raggruppata al senso dell’articolo 29, che lo revoca o che nega di rinnovarlo, l’autorit? competente deve tenere anche conto della natura e dell’effettivit? dei legami familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali col suo paese di origine cos? come, se il cittadino estero ? gi? presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno su suddetto territorio nazionale.
5-bis. La valutazione della pericolosit? del cittadino estero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato alle fini dell’adozione di una decisione di revoca o di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari deve tenere anche conto delle eventuali condanne pronunciate al riguardo dell’interessato per i reati previsti dagli articoli 380 ?? 1 e 2 e 407 ? 2 ha, del codice di procedimento penale o per i reati previsti dall’articolo 12 ?? 1 e 3. (6)”
Articolo 13
“1. Per le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello stato, il ministro degli Interni pu? ordinare lo sfratto dell’estero anche se questo non ? residente sul territorio dello stato, informando a priori il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro delle Cause estere.
2. Il prefetto ordina lo sfratto quando l’estero:
ha, ? ritornato sul territorio dello stato sottrarsisi ai controlli di frontiera ;
b, ? restato sul territorio dello stato senza avere chiesto di permesso di soggiorno nel termine assegnato, salvo se il ritardo ? con la forza imputabile alle ragioni maggiori, o [si ? mantenuto] mentre il permesso ? stato revocato o annullato o che ? scaduto da pi? di sessanta giorni e che il suo rinnovo non ? stato chiesto. (…) “
IN DIRITTO
I. SU LA VIOLAZIONE ADDOTTA DI L’ARTICOLO 8 DI LA CONVENZIONE
25. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il richiedente adduce che il suo sfratto verso il Marocco ha provocato la violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare perch? ? stato obbligato a lasciare sua madre, suo fratello ed i suoi s?urs residenti in Italia. Questo articolo ? formulato cos?:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
2. Non pu? avere ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto che per quanto questa ingerenza ? prevista dalla legge e che costituisce una misura che, in una societ? democratica, ? necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei reati penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? di altrui. “
A. Sull’ammissibilit?
26. Constatando che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte la dichiara ammissibile.
B. Sul fondo
1. Le tesi delle parti
ha, Il richiedente
27. Il richiedente ricorda che essendo passato la maggior parte della sua vita in Italia, ? in questo paese e non nel Marocco che ? annesso tutti i suoi legami familiari e sociali. Considera che le autorit? italiane non hanno preso sufficientemente questo elemento in conto nell’esercizio di collocamento in bilancia dei differenti interessi in gioco esatto dalla giurisprudenza della Corte.
28. Indica, peraltro che la maggior parte dei reati penali per che ? stato condannato sono stati commessi quando era minorenne, sotto l’ascendente di cocaina, e che non ha recato mai offesa all’integrit? delle persone. Di conseguenza, i reati di cui si ? reso colpevole, e di cui riconosce tuttavia la gravit?, non avrebbero dovuto condurre le autorit? italiane a fare prevalere l’interesse dello stato alla protezione della sicurezza nazionale sul suo diritto alla protezione della sua vita privata e familiare.
29. Infine, il richiedente sottolinea che non ha subito nessuna condanna per i fatti commessi dopo l’introduzione della presente richiesta e che il parere di ricerca emise il 20 aprile 2016, paragrafo 23 sopra, riferisciti ad un cumulo di condanne per i fatti commessi in 2006 e 2008.
b, Il Governo,
30. Il Governo ricorda che, nelle loro decisioni di non rinnovare il titolo di soggiorno del richiedente, le autorit? di polizia di prima, ed i tribunali poi, hanno esaminato debitamente i differenti interessi in gioco e hanno concluso legittimamente che, allo visto del numero considerevole di condanne penali del richiedente e della sua tendenza a ricadere ed a non integrarsi nella societ? italiana, le considerazioni legate alla protezione dell’ordine pubblico dovevano prevalere su queste relative alla vita privata e familiare del richiedente.
Sottolinea che il richiedente ? stato arrestato e condannato per i reati penali incidi anche dopo avere introdotto il suo ricorso contro il decreto di sfratto, ci? che sarebbe il riflesso di una “personalit? criminale” incapace di giudizio.
31. Peraltro, il Governo non contesta che il richiedente sembra non avere legami particolari col suo paese di origine, il Marocco.
32. Indica infine che il richiedente ha lasciato l’Italia per sfuggire alla prigione e che, se dovesse tornare l?, sarebbe arrestato immediatamente ed incarcerato seguito al parere di ricerca del 20 aprile 2016, paragrafi 23 e 29 sopra.
2. La valutazione della Corte
ha, Ingerenza nel diritto protetto dall’articolo 8
33. La Corte ricorda che la Convenzione non garantisce nessuno diritto per un estero di entrare o di risiedere sul territorio di un Stato. Tuttavia, escludere una persona di un paese dove vivono i suoi parenti stretti pu? costituire un’ingerenza nel diritto al rispetto della sua vita familiare, come protetto con l’articolo 8 ? 1 della Convenzione, Moustaquim c. Belgio, 18 febbraio 1991, ? 16, serie Ha no 193.
34. La Corte osserva inoltre che, nella sua giurisprudenza, ha considerato anche bene lo sfratto di residenti di lunga data sotto il risvolto della “vita privata” che sotto quello della “vita familiare”, una certa importanza essendo accordata su questo piano al grado di integrazione sociale degli interessati (vedere, per esempio, il sentenza Dalia c. Francia, 19 febbraio 1998, ?? 42 45, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-I.
35. Inoltre, la Corte ricorda che tutti gli immigrati invalsi, a prescindere della durata della loro residenza nel paese di cui sono supposti essere espulsi, non hanno necessariamente una “vita familiare” al senso dell’articolo 8. Tuttavia, dal momento che l’articolo 8 protegge anche il diritto di annodare e di intrattenere dei legami coi suoi simili e col mondo esterno e che ingloba degli aspetti dell’identit? sociale di un individuo talvolta, bisogna accettare che l’insieme dei legami sociali tra gli immigrati invalsi e le comunit? nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di “vita privata” al senso dell’articolo 8. A prescindere dell’esistenza o no di una “vita familiare”, lo sfratto di un estero stabilito si analizza in un attentato al suo diritto al rispetto della sua vita privata. Sono in funzione delle circostanze della causa portata dinnanzi a lei che la Corte decider? se conviene mettere l’accento sull’aspetto “vita familiare” piuttosto che sull’aspetto “vita privata”, ?ner c. Paesi Bassi [GC], no 46410/99, ? 59, CEDH 2006-XII.
36. Nello specifico, la Corte stima che, in ragione della molto lunga durata del soggiorno del richiedente in Italia, vent’ anni, il rifiuto di rinnovare il suo permesso di soggiorno e la decisione di rinviarlo del territorio costituisce un’ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita “privata”, Hasanbasic c. Svizzera, no 52166/09, ? 49, 11 giugno 2013 e K.M. c. Svizzera, no 6009/10, ? 47, 2 giugno 2015.
37. In compenso, considerando che il richiedente non ? n? un minore, n? un “giovane adulto”, ha contrario, Maslov c. Austria [GC], no 1638/03, ? 62, CEDH 2008, ma un adulto di 39 anni, no-sposato, senza bambino e che non ha dimostrato l’esistenza di elementi supplementari di dipendenza, altri che i legami affettivi normali, nei confronti sua madre, dei suoi s?urs e di suo fratello, ogni adulto, la Corte non esaminer? il suo motivo di appello sotto il risvolto della vita “familiare”, Slivenko c. Lettonia [GC], no 48321/99, ? 97, CEDH 2003 X.
b, Giustificazione dell’ingerenza
38. Uguale ingerenza infrange la Convenzione se non assolve le esigenze del paragrafo 2 dell’articolo 8. Bisogna ricercare dunque se era “prevista dalla legge”, giustificata con uno o parecchi scopi legittimi allo sguardo di suddetto paragrafo, e “necessario, in una societ? democratica.”
i. “Prevista dalla legge”
39. Non ? contestato che il rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno del richiedente e l’obbligo di lasciare il territorio italiano era previsto dalla legge. La Corte rileva peraltro che le disposizioni pertinenti del Testo unico, paragrafo 24 sopra, sono sufficientemente chiare e precise.
ii. Scopo legittimo
40. Non ? di pi? controverso che l’ingerenza in causa prevedeva delle fini pienamente compatibili con la Convenzione, a sapere in particolare “la difesa dell’ordine” e la “prevenzione dei reati penali”.
iii. Necessitato della misura in una societ? democratica
?) Principi generali
41. La questione essenziale a decidere nello specifico ? quella di sapere se l’ingerenza era “necessaria in una societ? democratica.” I principi fondamentali in ci? che riguarda lo sfratto di una persona essendo passati una durata considerevole in un paese ospite di cui dovrebbe essere espulsa in seguito alla commissione dei reati penali sono buoni stabilisco nella giurisprudenza della Corte, vedere particolarmente ?ner, precitato, ?? 54-55 e 57-58; Maslov c. Austria [GC], no 1638/03, ?? 68 76, CEDH 2008; e K.M. c. Svizzera, precitato). Nel causa ?ner, la Corte ha avuto l’occasione di riassumere i criteri dinnanzi a guidare le istanze nazionali nelle tali cause, ?? 57 e suiv.) :
-la natura e la gravit? del reato commesso dal richiedente;
-la durata del soggiorno dell’interessato nel paese di cui deve essere espulso;
-il lasso di tempo che ha trascorso dal reato, e la condotta del richiedente durante questo periodo;
-la nazionalit? delle diverse persone riguardate;
-la situazione familiare del richiedente, ed in particolare, all’occorrenza, la durata del suo matrimonio, e di altri fattori che testimoniano dell’effettivit? di una vita familiare in seno ad una coppia;
-la questione di sapere se lo congiunge aveva cognizione del reato all’epoca della creazione della relazione familiare;
-la questione di sapere se dei bambini sono issus del matrimonio e, in questo caso, la loro et?,;
-la gravit? delle difficolt? che il coniuge rischia di incontrare nel paese verso che il richiedente deve essere espulso;
-l’interesse ed il benessere dei bambini, in particolare la gravit? delle difficolt? che i bambini del richiedente sono suscettibili di incontrare nel paese verso che l’interessato deve essere espulso; e
-la solidit? dei legami sociali, culturali e familiari col paese ospite e col paese di destinazione.
42. La Corte ricorda anche che le autorit? nazionali godono di un certo margine di valutazione per pronunciarsi sulla necessit?, in una societ? democratica, di un’ingerenza nell’esercizio di un diritto protetto dall’articolo 8 e sulla proporzionalit? della misura in questione allo scopo legittimo perseguito (Slivenko, precitato, ? 113. Questo margine di valutazione va di pari in passo con un controllo europeo che cade al tempo stesso sulla legge e sulle decisioni che l’applicano, anche quando provengono di una giurisdizione indipendente (vedere ? 76 Maslov, precitato,). La Corte ha competenza per deliberare sul punto di sapere da ultimo dunque se una misura di allontanamento di una persona si concilia con l’articolo 8 e, in particolare, se era necessaria in una societ? democratica, questo essere-a-argomento essere giustificata da un bisogno sociale imperioso e proporzionato allo scopo legittimo perseguito, Mehemi c. Francia, 26 settembre 1997, ? 34, Raccolta 1997-VI; Dalia, precitato, ? 52; Boultif c. Svizzera, no 54273/00, ? 46, CEDH 2001 IX.
43. Ci? che ?, l’obbligo di un “controllo europeo” non notifica che quando ? portata a determinare se una misura controversa ha predisposto un giusto equilibro tra gli interessi in presenza, la Corte debba valutare necessariamente di nuovo la proporzionalit? dell’attentato portato ai diritti garantiti dall’articolo 8. Al contrario, nelle cause che trattano dell’articolo 8, la Corte considera generalmente che dal momento che le giurisdizioni interne hanno esaminato i fatti con cura, in ogni indipendenza ed imparzialit?, che hanno applicato, nel rispetto della Convenzione e della sua giurisprudenza, le norme applicabili in materia di diritti dell’uomo e che hanno predisposto un giusto equilibro tra gli interessi personali del richiedente e l’interesse generale, non ha a sostituire la sua propria valutazione del fondo della causa (in particolare, la sua propria valutazione degli elementi factuels relativi alla questione della proporzionalit?, a quella delle autorit? nazionali competenti. Soli fanno eccezione a questa regola i casi dove ? dimostrato che le ragioni serie giustificano di derogare, Ndidi c. Regno Unito, no 41215/14, ? 76, 14 settembre 2017.
?) Applicazione dei principi suddetti al caso di specifico
44. La Corte rileva che il casellario giudiziario del richiedente comprende una serie di condanne definitive per i fatti gravi come volo aggravato, volo in abitazione, volo con arma, volo con violenza, parecchi fatti di ricettazione, porto di armi proibite ed evasione (paragrafo 22) sopra) che denotano, siccome l’indicano le giurisdizioni nazionali ed il Governo, una tendenza manifesta e crescente alla recidiva.
Anche dopo essere stato oggetto di una prima misura di sfratto, motivata precisamente con la sua tendenza a ricadere, il richiedente fu arrestato di nuovo, alla sua uscita del C.I.E. di Milano, ed ancora un volte condannato per volo aggravato (paragrafo 17) sopra).
45. ? vero che il richiedente ha soggiornato da molto in Italia con sua madre, i suoi due s?urs e suo fratello.
46. Non ? contestato neanche che, all’epoca dei fatti, sebbene essendo passato il pi? parte della sua infanzia nel Marocco, prima di raggiungere suo padre in Italia all’et? di dieci anni, il richiedente non sembrava avere di legami particolari col suo paese, altri che la sua cultura e la sua nazionalit?.
47. Ci? che ?, la Corte ricorda che il richiedente ? un adulto di 39 anni, non sposato, senza bambino e senza legami di dipendenza particolare nei confronti la sua famiglia (paragrafo 38) sopra).
48. Inoltre, allo visto del suo percorso da delitto, dell’uso che decorre di stupefacenti e della sua apparente incapacit? ad integrarsi nel mondo del lavoro, le autorit? italiane hanno potuto dubitare legittimamente della solidit? dei suoi legami sociali e culturali nel paese ospite.
La Corte rileva del resto che, siccome indicalo il Governo, se il richiedente dovesse tornare in Italia, sarebbe arrestato immediatamente ed incarcerato per scontare una pena di quattro anni e sette mesi di prigione per ricettazione, paragrafi 23 e 29 sopra.
49. La Corte nota che il Consiglio di stato, in una sentenza a lungo motivato, non rivelando nessuna traccia di arbitrariet? e riferendosi esplicitamente all’articolo 8 della Convenzione, ha preso tutte queste circostanze in conto per mettere in bilancia l’interesse del richiedente alla protezione della sua vita privata con l’interesse dello stato alla salvaguardia dell’ordine pubblico, in applicazione dei criteri stabiliti sopra dalla Corte (paragrafo 41)).
50. Questa sentenza fu pronunciata seguito ad un lungo procedimento durante la quale il TAR di Milano, esercitando pienamente il suo ruolo di giudice convenzionale, aveva una prima volta sospesa la decisione di non rinnovo del titolo di soggiorno del richiedente, considerando che le autorit? di polizia non avevano proceduto ad un esercizio sufficiente di collocamento in bilancia dei differenti interessi in gioco, siccome l’esigeva sopra la giurisprudenza della Corte (paragrafo 13)).
In un secondo tempo, il 14 febbraio 2012, il TAR aveva considerato che le autorit? di polizia, in applicazione della sua prima decisione, si erano conformate alle esigenze dell’articolo 8 della Convenzione, procedendo al collocamento in bilancia dei differenti interessi in gioco e prendendo debitamente in conto la durata di soggiorno del richiedente in Italia, la sua posizione familiare ed i legami sociali che aveva tessuto sopra nel paese (paragrafo 20)).
51. Nelle uguali circostanze, la Corte non vede nessuna ragione seria che lo porta a sostituire il suo parere a quello delle giurisdizioni interne, Ndidi precitato, ? 81 e Levakovic c. Danimarca, no 7841/14, ? 45, 23 ottobre 2018.
52. Allo visto di ci? che precede, la Corte conclude che non c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Dice che non c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 14 febbraio 2019, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Abele Campos Linos-Alexandre Sicilianos
Cancelliere Presidente