TERZA SEZIONE
CAUSA NAGHI C. ROMANIA
( Richiesta no 31139/03)
SENTENZA
STRASBURGO
21 luglio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Naghi c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 30 giugno 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 31139/03) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. A. N. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 14 agosto 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) é rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 15 ottobre 2007, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare al Governo il motivo di appello derivato dall’impossibilità addotta dal richiedente di ottenere un indennizzo effettivo per un bene illegalmente statalizzato. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1950 e risiede a Brăila, Romania.
5. Il 31 ottobre 1988, un appartamento che portava il no 40, situato a Brăila, nel quartiere Viziru I, edificio no 43, scala no 2 ed appartenente al richiedente ed a sua moglie fu dato allo stato.
6. Con una sentenza definitiva del 20 novembre 2002, la corte di appello di Galaþi constatò l’illegalità di questa donazione ed annullò il contratto di donazione del 31 ottobre 1988.
7. Nel 2001, il richiedente e sua moglie indirizzarono una notificazione al municipio della città di Brăila (“il municipio”), chiedendo la restituzione del bene, in virtù del procedimento speciale messo in opera dalla legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989 (“la legge no 10/2001”).
8. Con una decisione del 29 gennaio 2003, il municipio constatò che l’immobile non poteva essere restituito in natura e constatò il diritto del richiedente e di sua moglie di vedersi concedere un indennizzo in virtù della legge no 10/2001.
9. Con una nuova decisione del 4 agosto 2004, il municipio fissò l’importo di questo indennizzo a 189 310 574 vecchi lei rumeni (ROL), o circa 4 700 euro (EUR) all’epoca dei fatti. Il richiedente non contestò questa decisione dinnanzi alle giurisdizioni competenti.
10. Il 2 novembre 2005, la pratica amministrativa concernente l’istanza del richiedente, ivi compreso la decisione del 4 agosto 2004, è stato trasmessa dal municipio alla commissione centrale stabilita in virtù della legge no 10/2001 modificata dalla legge no 247/2005 (“la commissione centrale”).
11. Ad oggi, il richiedente non ha percepito nessun indennizzo per il suo bene.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
12. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Matache ed altri c. Romania, no 38113/02, §§ 1417¬ , 19 ottobre 2006, e Radu c. Romania (no 13309/03, §§ 18-20, 20 luglio 2006,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
13. Il richiedente adduce che l’impossibilità nella quale si trova di ottenere un indennizzo effettivo per suo bene nazionalizzato ha infranto il suo diritto di proprietà. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che è formulato così:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
14. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
15. Il Governo fa una presentazione dettagliata del funzionamento della legge no 10/2001 e dell’organismo di collocamento collettivo in valori mobiliari “Proprietatea” stabilito in virtù di questa legge (per più ampie informazioni, vedere la sentenza Radu c. Romania, no 13309/03, § 20, 20 luglio 2006). Insiste sul fatto che il richiedente ha fatto uso della possibilità di rivolgersi alle autorità amministrative per vedersi accordare un indennizzo in virtù della legge no 10/2001.
16. Secondo il Governo, il meccanismo messo in posto da questa legge, come modificata dalla legge no 247/2005, con la creazione del fondo Proprietatea è di natura tale da offrire all’interessato un indennizzo che corrisponde alle esigenze della giurisprudenza della Corte. Precisa anche che ci sono circa 5 000 titoli di indennizzo emessi dalla commissione centrale.
17. Il Governo fa valere anche che la presente causa è differente dalla causa Matache precitata, nella misura in cui il diritto del richiedente a ricevere un indennizzo non è stato stabilito da una decisione di giustizia definitiva ed irrevocabile, avendo esposto le autorità rumene tutti i loro sforzi per dare un seguito alla sua istanza amministrativa.
18. Il Governo conclude che il giusto equilibrio è stato mantenuto tra l’interesse generale ed il rispetto dei diritti individuali del richiedente.
19. Il richiedente fa valere che, da cinque anni, non ha ricevuto nessuno indennizzo per il bene in causa.
20. La Corte constata che, nella presente causa, sebbene il richiedente abbia ottenuto, il 4 agosto 2004, una decisione amministrativa definitiva che fissava l’importo dell’indennizzo a cui aveva diritto per il suo bene statalizzato, questa decisione non è stata eseguita.
21. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (Matache precitata; Orha c. Romania, no 1486/02, 12 ottobre 2006; Cărpineanu ed altri c. Romania, no 26356/02, 9 dicembre 2008).
22. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che gli sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente.
23. A questo giorno, il richiedente non ha ancora percepito la somma fissata dalla decisione del 4 agosto 2004. Certo, il municipio ha reso la decisione che fissava l’importo dell’indennizzo e la pratica amministrativa è stata trasmessa alla commissione centrale. La Corte ha stabilito però, già che il fondo Proprietatea non funziona attualmente in un modo suscettibile da essere guardato come equivalente alla concessione effettiva di un’indennità (vedere, tra altre, Ruxanda Ionescu c. Romania, no 2608/02, 12 ottobre 2006; Matache ed altri, precitata, § 42; Cărpineanu ed altri, precitata, § 18).
24. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia e degli elementi concreti della pratica, la Corte stima, che nello specifico, il fatto per il richiedente di non avere ricevuto l’indennizzo malgrado la sua determinazione con una decisione amministrativa definitiva e di non avere certezza in quanto alla data in cui potrà percepirla, gli ha fatto subire un carico sproporzionato ed eccessivo incompatibile col diritto al rispetto del suo bene garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
25. Pertanto, c’è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELL CONVENZIONE
26. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
27. Il richiedente richiede, a titolo del danno materiale, il valore commerciale dell’appartamento controverso, che stima a 40 000 euro (EUR). Sottolinea di avere impegnato anche degli oneri ed avere conosciuto delle sofferenze in ragione del ritardo delle autorità ad indennizzarlo per il suo bene. Precisa tuttavia di non avere conservato dei giustificativi dei suoi oneri. Richiede 50 000 nuovi lei rumeni (Ron), ossia circa 14 500 EUR a titolo del danno morale che avrebbe subito.
28. Il Governo nota che il richiedente non ha contestato la decisione del 4 agosto 2004 con la quale si era visto accordare 189 310 574 vecchi lei rumeni (ROL). Quindi, non potrà chiedere il valore commerciale dell’appartamento controverso, ma unicamente il valore attualizzato dell’indennizzo. Appellandosi a dati forniti dall’istituto nazionale di Statistica per il mese di febbraio 2008, il Governo considera che l’importo attualizzato della somma in questione è di 24 148,45 Ron, o 6 525 EUR.
29. Il Governo stima che il richiedente non ha formato alcuna richiesta propriamente detta per il danno morale. Considera che un’eventuale sentenza di condanna della Corte potrebbe costituire, di per sé, un risarcimento soddisfacente e chiede alla Corte di non concedere al richiedente nessuna somma a questo titolo.
30. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
31. Nello specifico, tenuto conto della natura della violazione constatata, la Corte considera che il richiedente ha subito un danno materiale e morale che non è compensato sufficientemente dalla constatazione di violazione.
32. La Corte nota che il richiedente non dispone di nessuna decisione giudiziale o amministrativa che gli riconosce il diritto di vedersi restituire il controvalore del bene immobiliare in causa. Quindi, respinge questa richiesta.
33. Rileva tuttavia che una decisione amministrativa, che il richiedente non ha contestato, ha fissato l’importo dell’indennizzo. Quindi, stima che il pagamento di questo indennizzo, attualizzato sulla base del tasso di inflazione, porrebbe l’interessato in una situazione equivalente per quanto possibile a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate. Peraltro, la Corte considera che il richiedente ha subito un danno morale in particolare dalla frustrazione indotta dal ritardo delle autorità amministrative nell’ indennizzarlo per il suo bene e che questo danno non è compensato sufficientemente da una constatazione di violazione.
34. Pertanto, sulla base degli elementi che si trovano in suo possesso e deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna al richiedente la somma di 6 525 EUR a titolo del danno materiale e 2 000 EUR a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
35. Il richiedente non chiede nessuna somma per gli oneri e le spese impegnati.
C. Interessi moratori
36. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione:
i. 6 525 EUR (seimila cinque cento venticinque euro) per danno materiale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
ii. 2 000 EUR (duemila euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 21 luglio 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente