Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
Causa N. e D. c. ITALIA
( Richiesta n? 35243/97)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
18 luglio 2002
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa N. e D. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sigg. E. Levits, A. Kovler, giudici, la Sig.ra Sig. Del Tufo, giudice ad hoc,
e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 4 luglio 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (n? 35243/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, il Sig. M.N. e la Sig.ra C.D.A. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) l? 11 febbraio 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati dinnanzi alla Corte da C. C. ed A. Q., avvocati a Milano. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. IL SIG. M.N. ? deceduto il 21 ottobre 2000. La sua erede, il secondo richiedente, continua il procedimento dinnanzi alla Corte.
4. I richiedenti si lamentavano dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il loro appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini cos? come della durata del procedimento di sfratto.
5. La causa ? stata trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell’articolo 5 ? 2 del Protocollo n? 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
6. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
7. Il 26 marzo 2002 e 8 aprile 2002 rispettivamente, il Governo ed i richiedenti hanno presentato delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
8. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a San Donato Milanese, che avevano affittato a S.F.
9. Con una lettera raccomandata del 10 giugno 1987, i richiedenti informarono l’inquilina della loro intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 30 settembre 1988, e la pregarono di liberare i luoghi prima di questa data.
10. Con un atto significato il 13 gennaio 1989, i richiedenti reiterarono l?avviso di disdetta e citarono l’interessata a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Milano.
11. Questo ultimo non conferm? la disdetta dell’affitto e decise di esaminare il merito della causa. Con un giudizio del 5 maggio 1989, il giudice di istanza decise che la locazione si sarebbe conclusa il 30 settembre 1992 e che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 marzo 1993. Il giudizio divent? esecutivo il 21 aprile 1993.
12. Il 4 maggio 1993, i richiedenti notificarono all’inquilina il comando di liberare l’appartamento.
13. Il 26 maggio 1993, gli notificarono l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 16 giugno 1993 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
14. Il 12 ottobre 1993, i richiedenti fecero una dichiarazione solenne dichiarando che avevano un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne la loro propria abitazione.
15. Tra il 16 giugno 1993 ed il 12 marzo 1997, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a sedici tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, i richiedenti non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto.
16. All’inizio del mese di maggio 1997, l’inquilina liber? l’appartamento.
IN DIRITTO
17. Il 26 marzo 2002, la Corte ha ricevuto del Governo la seguente dichiarazione:
“Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n? 35243/97, introdotta dal Sig. M.N. e la Sig.ra C.D.A, il governo italiano offre di versare alla Sig.ra C.DA. la somma di 3 097,94 euro (tremila novantasette euro novantaquattro centesimi) (6 000 000 dilire italiane) a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Questo versamento varr? come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
18. Il 8 aprile 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
“Abbiamo preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale ? pronto a versare alla Sig.ra C.D.A. la somma di 3 097,94 euro (tremila novantasette euro novantaquattro centesimi) (6 000 000 di lire italiane) a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n? 35243/97 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo.
Accettiamo questa proposta e rinunciamo peraltro a ogni altra pretesa contro l’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta fino allla decisione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Dichiariamo la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell’ordinamento amichevole al quale il Governo ed i richiedenti sono giunti.
Inoltre, c’impegniamo a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
19. La Corte prende atto dell’ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). Garantisce che questo ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, articoli 37 ? 1 in fine della Convenzione e 62 ? 3 dell’ordinamento.
20. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare la causa del ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 18 luglio 2002 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente