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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE N. ET D.A. c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 35243/97/2002
Stato: Italia
Data: 2002-07-18 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
Causa N. e D. c. ITALIA
( Richiesta n? 35243/97)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
18 luglio 2002
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.

Nella causa N. e D. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sigg. E. Levits, A. Kovler, giudici, la Sig.ra Sig. Del Tufo, giudice ad hoc,
e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 4 luglio 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (n? 35243/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, il Sig. M.N. e la Sig.ra C.D.A. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) l? 11 febbraio 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati dinnanzi alla Corte da C. C. ed A. Q., avvocati a Milano. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. IL SIG. M.N. ? deceduto il 21 ottobre 2000. La sua erede, il secondo richiedente, continua il procedimento dinnanzi alla Corte.
4. I richiedenti si lamentavano dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il loro appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini cos? come della durata del procedimento di sfratto.
5. La causa ? stata trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell’articolo 5 ? 2 del Protocollo n? 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
6. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
7. Il 26 marzo 2002 e 8 aprile 2002 rispettivamente, il Governo ed i richiedenti hanno presentato delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.

IN FATTO
8. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a San Donato Milanese, che avevano affittato a S.F.
9. Con una lettera raccomandata del 10 giugno 1987, i richiedenti informarono l’inquilina della loro intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 30 settembre 1988, e la pregarono di liberare i luoghi prima di questa data.
10. Con un atto significato il 13 gennaio 1989, i richiedenti reiterarono l?avviso di disdetta e citarono l’interessata a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Milano.
11. Questo ultimo non conferm? la disdetta dell’affitto e decise di esaminare il merito della causa. Con un giudizio del 5 maggio 1989, il giudice di istanza decise che la locazione si sarebbe conclusa il 30 settembre 1992 e che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 marzo 1993. Il giudizio divent? esecutivo il 21 aprile 1993.
12. Il 4 maggio 1993, i richiedenti notificarono all’inquilina il comando di liberare l’appartamento.
13. Il 26 maggio 1993, gli notificarono l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 16 giugno 1993 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
14. Il 12 ottobre 1993, i richiedenti fecero una dichiarazione solenne dichiarando che avevano un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne la loro propria abitazione.
15. Tra il 16 giugno 1993 ed il 12 marzo 1997, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a sedici tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, i richiedenti non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto.
16. All’inizio del mese di maggio 1997, l’inquilina liber? l’appartamento.
IN DIRITTO
17. Il 26 marzo 2002, la Corte ha ricevuto del Governo la seguente dichiarazione:
“Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n? 35243/97, introdotta dal Sig. M.N. e la Sig.ra C.D.A, il governo italiano offre di versare alla Sig.ra C.DA. la somma di 3 097,94 euro (tremila novantasette euro novantaquattro centesimi) (6 000 000 dilire italiane) a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Questo versamento varr? come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
18. Il 8 aprile 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
“Abbiamo preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale ? pronto a versare alla Sig.ra C.D.A. la somma di 3 097,94 euro (tremila novantasette euro novantaquattro centesimi) (6 000 000 di lire italiane) a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n? 35243/97 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo.
Accettiamo questa proposta e rinunciamo peraltro a ogni altra pretesa contro l’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta fino allla decisione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Dichiariamo la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell’ordinamento amichevole al quale il Governo ed i richiedenti sono giunti.
Inoltre, c’impegniamo a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
19. La Corte prende atto dell’ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). Garantisce che questo ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, articoli 37 ? 1 in fine della Convenzione e 62 ? 3 dell’ordinamento.
20. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare la causa del ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 18 luglio 2002 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Radiation du r?le (r?glement amiable)
PREMI?RE SECTION
AFFAIRE N. et D. c. ITALIE
(Requ?te n? 35243/97)
ARR?T
(R?glement amiable)
STRASBOURG
18 juillet 2002
Cet arr?t est d?finitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire N. et D. c. Italie,
La Cour europ?enne des Droits de l’Homme (premi?re section), si?geant en une chambre compos?e de :
M. C.L. Rozakis, pr?sident,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajic,
MM. E. Levits,
A. Kovler, juges,
Mme M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 4 juillet 2002,
Rend l’arr?t que voici, adopt? ? cette date :
PROC?DURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requ?te (n? 35243/97) dirig?e contre la R?publique italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. M.N. et Mme C.D.A. (? les requ?rants ?), avaient saisi la Commission europ?enne des Droits de l’Homme (? la Commission ?) le 11 f?vrier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libert?s fondamentales (? la Convention ?).
2. Les requ?rants sont repr?sent?s devant la Cour par Mes C. C. et A. Q., avocats ? Milan. Le gouvernement italien (? le Gouvernement ?) est repr?sent? par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. M. M.N. est d?c?d? le 21 octobre 2000. Son h?riti?re, la deuxi?me requ?rante, continue la proc?dure devant la Cour.
4. Les requ?rants se plaignaient de l’impossibilit? prolong?e de r?cup?rer leur appartement ? d?faut d’assistance de la force publique en mati?re d’expulsion de locataires ainsi que de la dur?e de la proc?dure d’expulsion.
5. L’affaire a ?t? transf?r?e ? la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 ? 2 du Protocole n? 11 ? la Convention. Le 4 octobre 2001, apr?s avoir recueilli les observations des parties, la Cour a d?clar? la requ?te recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifi? la composition de ses sections (article 25 ? 1 du r?glement). La pr?sente requ?te a ?t? attribu?e ? la premi?re section ainsi remani?e (article 52 ? 1).
7. Les 26 mars 2002 et 8 avril 2002 respectivement, le Gouvernement et les requ?rants ont pr?sent? des d?clarations formelles d’acceptation d’un r?glement amiable de l’affaire.

EN FAIT
8. Les requ?rants sont propri?taires d’un appartement ? San Donato Milanese, qu’ils avaient lou? ? S.F.
9. Par une lettre recommand?e du 10 juin 1987, les requ?rants inform?rent la locataire de leur intention de mettre fin ? la location ? l’expiration du bail, soit le 30 septembre 1988, et la pri?rent de lib?rer les lieux avant cette date.
10. Par un acte signifi? le 13 janvier 1989, les requ?rants r?it?rent l’avis de cong? et assign?rent l’int?ress?e ? compara?tre devant le juge d’instance de Milan.
11. Ce dernier ne confirma pas le cong? du bail et d?cida d’examiner le fond de l’affaire. Par un jugement du 5 mai 1989, le juge d’instance d?cida que la location se terminerait le 30 septembre 1992 et que les lieux devaient ?tre lib?r?s au plus tard le 31 mars 1993. Le jugement devint ex?cutoire le 21 avril 1993.
12. Le 4 mai 1993, les requ?rants signifi?rent ? la locataire le commandement de lib?rer l’appartement.
13. Le 26 mai 1993, ils lui signifi?rent l’avis que l’expulsion serait ex?cut?e le 16 juin 1993 par voie d’huissier de justice.
14. Le 12 octobre 1993, les requ?rants firent une d?claration solennelle qu’ils avaient un besoin urgent de r?cup?rer l’appartement pour en faire leur habitation propre.
15. Entre le 16 juin 1993 et le 12 mars 1997, l’huissier de justice proc?da ? seize tentatives d’expulsion. Ces tentatives se sold?rent toutes par un ?chec, les requ?rants n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’ex?cution de l’expulsion.
16. Au d?but du mois de mai 1997, la locataire lib?ra l’appartement.
EN DROIT
17. Le 26 mars 2002, la Cour a re?u du Gouvernement la d?claration suivante :
? Je d?clare qu’en vue d’un r?glement amiable de l’affaire ayant pour origine la requ?te n? 35243/97, introduite par M. M.N. et Mme C.D.A., le gouvernement italien offre de verser ? Mme C.DA. la somme de 3 097,94 euros (trois mille quatre-vingt dix-sept euros quatre-vingt quatorze centimes) (6 000 000 lires italiennes), au titre de pr?judice mat?riel et moral ainsi que pour frais et d?pens, dans les trois mois ? compter de la notification de l’arr?t de la Cour rendu conform?ment ? l’article 39 de la Convention europ?enne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra r?glement d?finitif de l’affaire.
La pr?sente d?claration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention europ?enne des Droits de l’Homme en l’esp?ce.
En outre, le Gouvernement s’engage ? ne pas demander, apr?s le prononc? de l’arr?t, le renvoi de l’affaire ? la Grande Chambre conform?ment ? l’article 43 ? 1 de la Convention. ?
18. Le 8 avril 2002, la Cour a re?u la d?claration suivante, sign?e par la requ?rante :
? Nous avons pris connaissance de la d?claration du gouvernement italien selon laquelle il est pr?t ? verser ? Mme C.D.A. la somme de 3 097,94 euros (trois mille quatre-vingt dix-sept euros quatre-vingt quatorze centimes) (6 000 000 lires italiennes), au titre de pr?judice mat?riel et moral ainsi que pour frais et d?pens en vue d’un r?glement amiable de l’affaire ayant pour origine la requ?te n? 35243/97 pendante devant la Cour europ?enne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition et renon?ons par ailleurs ? toute autre pr?tention ? l’encontre de l’Italie ? propos des faits ? l’origine de ladite requ?te jusqu’au prononc? de l’arr?t de la Cour rendu conform?ment ? l’article 39 de la Convention europ?enne des Droits de l’Homme. Nous d?clarons l’affaire d?finitivement r?gl?e.
La pr?sente d?claration s’inscrit dans le cadre du r?glement amiable auquel le Gouvernement et les requ?rants sont parvenus.
En outre, nous nous engageons ? ne pas demander, apr?s le prononc? de l’arr?t, le renvoi de l’affaire ? la Grande Chambre conform?ment ? l’article 43 ? 1 de la Convention. ?
19. La Cour prend acte du r?glement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assur?e que ce r?glement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 ? 1 in fine de la Convention et 62 ? 3 du r?glement).
20. Partant, il convient de rayer l’affaire du r?le.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L’UNANIMIT?,
1. D?cide de rayer l’affaire du r?le ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire ? la Grande Chambre.
Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 18 juillet 2002 en application de l’article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Pr?sident

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