SEZIONE QUARTA
AFFAIRE MORENO DIA-PE-A E AUTRES v. PORTUGAL
(Richiesta 44262/10)
Fermare
(Soddisfazione equa)
Strasburgo
gioved? 4 giugno 2019
Finale
04/09/2019
Tale sentenza ? diventata definitiva ai sensi dell’articolo 44-2 della Convenzione. Pu? subire alterazioni di forma.
Nel caso di Moreno Diaz Pea et al v. Portogallo,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), ha
in una stanza composta da:
Ganna Yudkivska, Presidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni,
Georges Ravarani,
Marko Boonjak,
P?ter Paczolay, giudici,e Andrea
Tamietti, Vice SezioneClerk,
Dopo aver deliberato in aula il 23 aprile 2019,
Formula la seguente sentenza, adottata in tale data:
Procedura
1. . All’origine del caso c’? una petizione (n. 44262/10) contro la Repubblica portoghese da parte di sei cittadini spagnoli, la sig.ra Pilar Moreno Diaz Pe?a, Joaquin Pe?a Moreno, Marta Pilar Pe?a Moreno, Paloma de la Ascencion Francisca Pe?a Moreno, Francisco Javier Pe?a Moreno e Maria de las Mercedes Pe?a y Moreno (“i richiedenti”) che ha deferito la questione alla Corte il 26 luglio 2010 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione sulla protezione dei diritti umani libert? fondamentali (“la Convenzione”). In seguito alla morte della sig.ra Pilar Moreno Diaz Pe?a il 17 settembre 2013, gli altri ricorrenti hanno perseguito il procedimento a suo nome come eredi.
2. In una sentenza del 4 giugno 2015 (“la sentenza principale”), la Corte ha ritenuto che il tempo impiegato dai giudici portoghesi per decidere la contestazione dei ricorrenti sull’importo del premio per l’espropriazione e l’assenza di un ricorso per ricorso a causa della durata del procedimento dinanzi a tali giudici avesse provocato una violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione. La Corte ha inoltre constatato che le ricorrenti avevano subito una violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni, garantito dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione (Moreno Diaz Pe?a et al v. Portugal, n. 44262/10, 60, 64 e 93, 4 giugno 2015).
3. Sulla base dell’articolo 41 della Convenzione, le ricorrenti hanno chiesto un’equa soddisfazione di 24.183.946 euro (EUR) per i danni materiali subiti a seguito dell’espropriazione dei loro beni e di 1.200.000 euro per danni morali. Essi hanno inoltre chiesto il rimborso di 615.391,86 euro per le spese e i costi che presumibilmente hanno sostenuto, compresi 549.727,92 euro per le spese legali relative al procedimento interno.
4. Poich? la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non era in buone condizioni, la Corte l’ha riservata e ha invitato il governo e le ricorrenti a presentare per iscritto le loro osservazioni in un giro di tre mesi, anche per farle conoscere qualsiasi accordo che potrebbero raggiungere(ibidem,98 e punto 6 del regime).
5. Sia i ricorrenti che il governo hanno presentato osservazioni.
6. Non ? stato raggiunto alcun accordo amichevole.
IN DIRITTO
7. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione
“Se la Corte dichiara che vi ? stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno della parte ad alto appalto consente solo di cancellare le conseguenze di tale violazione in modo imperfetto, la Corte concede alla parte lesa, se necessario , soddisfazione equa. ?
I. I COMMENTI DELLE PARTI
A. Danni materiali
8. Le ricorrenti ritengono cheil restitutio in integrum sia necessario in modo che siano collocati nella posizione in cui sarebbero stati se la violazione ritenuta dalla Corte non fosse avvenuta. Essi ribadiscono tutte le argomentazioni che avevano gi? fatto nel riesame sostanziale delle loro rimostranze, che sono riassunte nei paragrafi 68 e 69 del caso principale. Sulla base dell’analisi della Corte nei paragrafi da 88 a 91 della causa principale, essi sostengono l’importo aggiornato del valore di mercato del terreno come fissato all’unanimit? dagli esperti l’8 ottobre 1996, sulla base del contratto concluso con il municipio d?Oeiras nel 1976, a cui era allegata una mappa topografica che indicava che la superficie del terreno in questione era di 78.076m2. Secondo loro, nel 2014 questo valore era di EUR 28.318.069,89. Dopo aver ricevuto 2.845.487 euro internamente nel 2010, essi sostengono i restanti 25.472.582,89 per i danni materiali che ritengono di aver subito a seguito di un risarcimento per l’espropriazione, che a loro avviso ? dieci volte inferiore al valore di mercato del terreno in questione.
9. Alla luce dei paragrafi 77, 78 e 91 della sentenza principale, il governo ritiene che l’articolo 41 della Convenzione richieda che i danni causati dal periodo di tempo trascorso dal momento in cui i ricorrenti erano stati espropriati dal terreno in questione. In altre parole, a suo parere, si tratta di pagare ai richiedenti una somma corrispondente agli interessi moratori dal 2001, data dell’esperienza che ha fissato il valore di mercato del terreno in questione detenuto per ultimo dai tribunali nazionali e che corrisponde a 2.269.530,43 euro. Il governo osserva che nel 2010 sono stati finalmente versati ai richiedenti che nel 2010 sono stati finalmente versati 2.700.741 euro ai richiedenti e che tale importo ha tenuto conto del tasso di inflazione. Alla luce di questi fattori, il governo stima che l’importo degli interessi giuridici tra il 2001 e il 2010 sia di 945.990,02 euro, che ritiene essere pagato ai richiedenti per danni materiali a seguito della violazione dell’articolo 1 del protocollo 1 alla Convenzione.
B. Danni morali
10. Le ricorrenti chiedono inoltre 1.200.000 euro per l’angoscia, la stanchezza e la frustrazione che dicono di aver sofferto a seguito dei 30 anni di procedimenti di espropriazione in cui sono stati finalmente insigniti di un risarcimento, secondo loro. valore reale dei loro attivi. Essi indicano che il padre ? morto durante il procedimento interno, la madre durante il procedimento dinanzi alla Corte e che essi stessi hanno attualmente un’et? compresa tra i 54 e i 64 anni.
11. Il governo chiede un importo per i danni morali in equit?, in conformit? con l’approccio adottato nei casi relativi a espropri o nazionalizzazioni in Portogallo.
C. Costi e costi
12. I ricorrenti chiedono il rimborso di 803.338,86 euro per i costi e i costi che essi dichiarano di aver sostenuto. A sostegno della loro domanda, si riferiscono alle fatture in programma 8 delle osservazioni prima del consiglio. Per quanto riguarda specificamente le spese legali relative alla procedura interna, riferendosi a una lettera datata11 dicembre 2012 che il consiglio ha riconosciuto il 29 gennaio 2013, essi indicano di aver ricevuto un nuovo conto, portando le suddette commissioni a EUR 782.675,65 (paragrafo3 sopra). Essi aggiungono che tale somma ? stata detratta dall’indennit? di espropriazione loro concessa nel 2010.
13. Il governo non ha fatto alcuna osservazione specifica su questo punto.
II. RILEVANTE OME DOMESTICO MINARE
A. Sugli interessi legali
14. L’interesse legale tra il 20 ottobre 1980 (data di espropriazione) e il 4 giugno 2015 (data della sentenza principale) era:
Base giuridica Interessi giuridici Periodo di applicazione
Decreton. 200-C/80 del 24 giugno 1980
decreto ministeriale(Portaria) n. 447/80 del 31 luglio 15 % 05/08/1980- 22/05/1983
Ordine ministerialen. 581/83 del 18 maggio 1983 23 % 23/05/1983- 28/004/1987
Ordine ministerialen. 339/87 del 24 aprile 1987 15 % 29/04/1987- 29/09/1995
Ordine ministerialen. 1171/95 del 25 settembre 1995 10 % 30/09/1995-16/04/1999
Ordine ministerialen. 263/99 del 12 aprile 1999 7% 17/04/1999- 30/04/2003
Ordine ministerialen. 291/03 dell’8 aprile 2003 4% Dal1 maggio 2003
B. Sul tasso di inflazione
15. Secondo i dati della Banca mondiale, i tassi di inflazione tra gli anni’80 e il 2015 per il Portogallo sono stati:
Anno Inflazione, prezzi al consumo (annuale%)
1980 16.69
1981 20.04
1982 22.73
1983 25.11
1984 28.78
1985 19.65
1986 11.76
1987 9.34
1988 9.70
1989 12.62
1990 13.37
1991 10.93
1992 8.94
1993 6.50
1994 5.21
1995 4.12
1996 3.12
1997 2.16
1998 2.72
1999 2.30
2000 2.85
2001 4.39
2002 3.55
2003 3.28
2004 2.36
2005 2.29
2006 2.74
2007 2.81
2008 2.59
2009 -0.84
2010 1.40
2011 3.65
2012 2.77
2013 0.27
2014 -0.28
2015 0.49
III. APPREZZAMENTO DELLA CORTE
A. Richiamo dei principi
16. La Corte ricorda che una sentenza che ha accertato una violazione comporta un obbligo giuridico per lo Stato convenuto di porre fine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ripristinare il pi? possibile la situazione di pre-conformit? (Iatridis v. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, 32, ECHR 2000XI). In altre parole, la riparazione del danno materiale deve comportare la situazione il pi? vicino possibile a ci? che esisterebbe se la violazione non si fosse verificata (Visti?? et Perepjolkins c. Lettonie (satisfaction ?quitable) [GC], no 71243/01, ? 33, CEDH 2014).
17. Gli Stati contraenti che aimtengono un caso sono in linea di principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi a una sentenza che trova una violazione. Questa discrezionalit? sull’atto di una sentenza riflette la libert? di scelta legata all’obbligo prioritario della convenzione nei confronti degli Stati contraente: garantire il rispetto dei diritti e delle libert? garantiti (articolo 1). Se la natura della violazione restitutio in integrum, ? responsabilit? dello Stato convenuto farlo, poich? la Corte non ha n? la giurisdizione n? la possibilit? pratica di farlo. Se, d’altra parte, il diritto nazionale non consente o cancella in modo imperfetto le conseguenze della violazione, l’articolo 41 autorizza la Corte a concedere, se necessario, alla parte lesa la soddisfazione che ritiene appropriata (Brum?rescu c. Roumanie (satisfaction ?quitable) [GC], no 28342/95, ? 20, CEDH 2001I et Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction ?quitable) [GC], no 58858/00, ? 90, 22 d?cembre 2009). Nell’esercizio di questo potere, ha una certa latitudine; l’aggettivo “giusto” e la frase “se necessario” riflettono questo (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, ? 29, CEDH 2000IV). A tal modo, pu? basarsi su considerazioni di equit?(Visti?? et Perepjolkins, pr?cit?, ? 36, Ex-roi de Gr?ce et autres c. Gr?ce [GC] (satisfaction ?quitable), no 25701/94, 79, 28 novembre 2002, S.C. Granitul S.A. c. Roumanie (satisfaction ?quitable), no 22022/03, ? 15, 24 avril 2012, et Kryvenkyy c. Ukraine, no 43768/07, ? 52, 16 f?vrier 2017).
B. Applicazione a questo caso
18. La Corte ricorda di aver ritenuto che l’articolo 6-1 della Convenzione violasse a causa della durata della procedura di espropriazione e che l’articolo 1 del protocollo n. 1 alla Convenzione.
1. Danni materiali
19. Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 1 del protocollo 1 alla Convenzione, la Corte ha espresso tali termini nel caso principale:
“90. La Corte ritiene che i giudici abbiano, in ultima istanza, formulato conclusioni su una perizia che non era conforme alle indicazioni fornite agli esperti dalla Corte d’appello di Lisbona nelle sue sentenze del 7 luglio 1993, del 2 maggio 1996 e 7 maggio 1998. Infatti, la presente relazione ? stata inserita nel 2001 per valutare il valore del terreno, mentre la sentenza della Corte d’appello di Lisbona del 7 maggio 1998 ha ordinato che tale valore fosse valutato alla data della dichiarazione di pubblica utilit? dell’espropriazione. Inoltre, la relazione non ha risposto alla domanda posta dalla Corte d’Appello sull’esistenza, al momento dell’espropriazione, di un piano di urbanizzazione relativo a tale terreno e non ha fatto alcun riferimento al contratto di urbanizzazione firmato tra il municipio di Oeiras. Habitat. Tuttavia, mentre il giudice di Oeiras nella sentenza del 15 dicembre 2008 riconosceva che al momento della dichiarazione di pubblica utilit? il terreno era incluso in un piano di urbanizzazione nell’ambito del contratto firmato tra il municipio di Oeiras e Habitat, tuttavia, si ritiene che il quantum costruibile mostrato sulla mappa topografica collegata all’audit del contratto non potesse essere mantenuto.
91. La Corte rileva che, per giustificare tale approccio, che in questo caso ha portato al mantenimento di una superficie costruibile di 17.250 m2, gli esperti hanno indicato che il lungo periodo di tempo trascorso dall’espropriazione ha reso difficile determinare la superficie costruibile al momento dell’exproprio (cfr. paragrafo 44 sopra). Secondo la Corte, ci? equivale a punire i richiedenti per tutta la durata di una procedura di cui non possono essere ritenuti responsabili (cfr. paragrafo precedente, paragrafo 58). Alla luce della conclusione di cui sopraaiparagrafi 59 e 60, la Corte ritiene che i giudicidovrebbero, al contrario,esserestati in gradodi compensare il ritardo nel procedimentoaggiornando l’importo dell’indennizzo in relazione all’inflazionee aggiungendo interessi, quest’ultimo deve corrispondere ai sempliciinteressi giuridici applicati al capitale progressivamente rivalutato ( Guiso-Gallisay,pre-ceit ?, 105; Vistie Perepjolkins v. Lettonia (soddisfazione equa) [GC],n. 71243/01, 42, CE DH 2014; Scordino, sopra, 258; Centro Europa 7 LLP e Di Stefano v. Italia [GC],N. 38433/09, 219-220, ECHR 2012). Certamente, nella sentenza dell’11 febbraio 2010, la Corte d’appello di Lisbona ha aggiornato l’importo dell’indennizzo tenendo conto dell’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo. Tuttavia, essa non corrispondeva a questo importo per il ritardo nel fissare e nel pagare un indennizzo dopo l’espropriazione.
92. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che le ricorrenti abbiano dovuto sostenere un onere particolare ed esorbitante che ha rotto il giusto equilibrio tra, da un lato, le esigenze dell’interesse pubblico e, dall’altro, la salvaguardia del diritto rispetto per la loro propriet?. ?
20. Notando che le parti differiscono da questi paragrafi, la Corte ricorda che non considerava l’espropriazione contraria al principio di legalit? (paragrafo 81 della sentenza principale). Infatti, la constatazione dell’articolo 1 del protocollo 1 alla Convenzione si basava, in questo caso, su una sproporzione ingiustificata tra le esigenze di interesse pubblico e il diritto dei richiedenti di rispettare i loro beni. In particolare,le autorit? interne sono state criticate, da un lato, aver fatto affidamento in ultima istanza su un’esperienza che non era conforme alle indicazioni fornite agli esperti della Corte d’Appello di Lisbona nelle sue sentenze del 7 luglio 1993, del 2 maggio 1996 e del 7 maggio 1998 (paragrafo 90 della sentenza principale) e, dall’altro, non ha compensato il ritardo nella fissazione e nel pagamento del corrispondente pagamento di espropriazioni di paragrafo 91 della sentenza nellafine principale).
21. In tali circostanze, la Corte ritiene che una restitutio in integrum non ? giustificato in questo caso (voir, a contrario, Papamichalopoulos et autres c. Gr?ce (article 50), 31 octobre 1995, ?37-38, s?rie A no 330B, et Brum?rescu, pr?cit?, ?? 21-22). Essa ritiene che il ripristino della “situazione il pi? vicino possibile a quella che esisterebbe se la violazione non si fosse verificata” si limita al pagamento di un adeguato indennizzo che avrebbe dovuto essere pagato al momento dell’espropriazione. Al paragrafo 91 della sentenza nel caso principale, la compensazione per i danni materiali deve pertanto corrispondere all’intero valore del terreno in questione al momento dell’espropriazione, una somma dalla quale deve essere detratto l’importo versato ai richiedenti a livello interno. Questa compensazione, progressivamente rivalutata tenendo conto del tasso di inflazione, dovr? essere accompagnata da interessi che possano compensare, almeno in parte, il lungo periodo di tempo trascorso dall’abbandono del territorio.(Guiso-Gallisay, pr?cit?, ?? 103-105).
22. La Corte rileva che, nel formulare la loro domanda di danno materiali, le ricorrenti si basano sul parere unanime dell’8 ottobre 1996 che ha basato la sentenza della Corte di Oeiras dell’11 settembre 1997 (cfr. a questo proposito, i paragrafi da 36 a 41 della sentenza principale). Tuttavia, tale competenza non pu? essere accettata in questo caso in quanto ? stata invalidata dalla Corte d’appello di Lisbona nella sentenza del 7 maggio 1998.
23. La mancata incapacit? delle parti di fornire una competenza aggiornata che rifletta il valore di mercato del terreno al momento della Espropriazioni, la Corte decide di tener conto di quella detenuta nell’ultimo caso (paragrafi 44 e 46 della sentenza nel caso principale) e di segnalarla alla data dell’espropriazione, vale a dire il 20 ottobre 1980(paragrafo 18 della sentenza nel procedimento principale). Riducendo tale importo, ai fini del calcolo, in linea con l’inflazione, tra il 20 ottobre 1980 e il 31 gennaio 2001, tenendo conto dei tassi di interesse e dei tassi di inflazione statutari tra il 20 ottobre 1980e il 4 giugno 2015 (paragrafi14 e 15 in precedenza) e, tenendo conto dell’importo versato ai autorit? interne nel 2010 (paragrafo 47 della sentenza principale),Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte ritiene ragionevole concedere congiuntamente ai ricorrenti 4.000.000 di euro, pi? qualsiasi importo che possa essere dovuto come imposta su tale importo.
2. Danni morali
24. La Corte riconosce che le ricorrenti hanno subito alcuni danni a causa dell’eccessiva durata della procedura di espropriazione a livello interno e delle conseguenze di tale ritardo sulla determinazione del premio di espropriazione. Poich? ? giusto, come nel caso dell’articolo 41 della Convenzione, decide di stanziare 21.000 euro congiuntamente.
3. Costi e costi
25. La Corte ricorda che, per poter disporre della ripartizione dei costi e dei costi ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, la parte lesa deve averli effettivamente e necessariamente esposti. In particolare, l’articolo 60-2 del regolamento stabilisce che qualsiasi domanda presentata ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione deve essere quantificata, ripartita per voce e accompagnata dalla documentazione necessaria, altrimenti la Corte pu? respingere la domanda, tutto o parte di esso. Inoltre, i costi e i costi sono recuperabili solo nella misura in cui si riferiscono alla violazione riscontrata (cfr., tra le altre,Visti?? et Perepjolkins, pr?cit?, ? 50).
26. In questo caso, la Corte ha rilevato, da un lato, che l’articolo 6-1 della Convenzione ? stato violato a causa della durata della procedura interna e, dall’altro, che l’articolo 1 del protocollo 1 nella Convenzione ? stato violato (paragrafo 2 sopra). Va notato che, anche se tali disposizioni non fossero state violate, le ricorrenti avrebbero sostenuto le spese per il procedimento di espropriazione avviato a livello interno. Pertanto, alla luce dei documenti versati dai ricorrenti a sostegno della loro domanda, la Corte ritiene che essi debbano essere rimborsati una parte dell’importo richiesto per la procedura nazionale, vale a dire 400.000 euro. Poich? le ricorrenti non chiedevano il rimborso delle spese sostenute prima di lei, l’oratrice ha ritenuto che non avrebbero dovuto ricevere una somma al riguardo.
4. Moratorie degli interessi
27. La Corte ritiene opportuno modellare la moratoria sui tassi di interesse sul tasso di interesse del prestito marginale della Banca centrale europea pi? tre punti percentuali.
DA CES MOTIFS, THE COURT,
1. Ha detto, con sei voti a uno,
a) che lo Stato convenuto debba pagare congiuntamente i ricorrenti, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44-2 della Convenzione, i seguenti importi:
i. 4.000.000 di euro (quattro milioni di euro), pi? qualsiasi importo che potrebbe essere imbecille come imposta, per danni materiali,
ii. 21.000 euro (21 mila euro), pi? qualsiasi importo che pu? essere cui come tassa, per danni morali,
iii. 400.000 euro (quattrocentomila euro), pi? qualsiasi importo che possa essere debitoto dai richiedenti come imposta, per costi e costi;
b) che dalla scadenza di tale periodo e fino al pagamento, tali importi saranno aumentati di un semplice tasso di interesse pari a quello dell’esso marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo, aumentato di tre punti percentuali. Percentuale
2. Respinge all’unanimit?la richiesta di equa soddisfazione per l’eccedenza.
Realizzato in francese, poi comunicato per iscritto il 4 giugno 2019, negurato dagli articoli 77- 2 e 3-3 del regolamento della Corte.
Andrea Tamietti Ganna Yudkivska
Vice Presidente impiegato
Allegato agli articoli 45-2 della Convenzione e 74-2 del regolamento, ? allegato il parere separato del giudice Pinto de Albuquerque.
G.Y.A.N.T.
OPINIONE CONTRARIA DEL GIUDICE PINTO DE ALBUQUERQUE
1. Mi rammarico di non essere d’accordo con l’approccio della maggioranza a decidere la richiesta di giusta soddisfazione delle ricorrenti.
2. Per quanto riguarda i danni materiali, concordo sul fatto che l’approccio adottato nel casoGuiso-Gallisay c. Italie (soddisfazione equa, [GC]) doveva essere mantenuta in questo caso, in particolare alla luce del motivo della sentenza sul merito (“la sentenza principale”) e del lungo periodo di tempo trascorso dallo spossessato del terreno in questione al pagamento del premio. D’altra parte, non sono affatto d’accordo con il modo in cui la maggioranza ha applicato il metodo nel calcolo dell’importo da stanziare in questo caso.
3. Nella sua sentenza in occasione della decisione principale adottata il 4 giugno 2015, la Corte aveva concluso che l’articolo 6-1 della Convenzione era stato violato da un lato a causa della durata della procedura di espropriazione a livello interno e, dall’altro, dell’articolo 13 della Convenzione ricorso a causa dell’eccessiva lunghezza di una procedura. Essa aveva inoltre rilevato un’infrazione del diritto delle ricorrenti al rispetto dei beni, garantita dall’articolo 1 del protocollo n. 1 alla Convenzione. Su questo punto, essa ha ritenuto che le ricorrenti dovessero sopportare un onere speciale ed esorbitante che aveva rotto il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse pubblico e il loro diritto al rispetto della propriet?. Nella misura in cui il caso non era in ordine, la Corte aveva deciso di riservare la questione della sezione 41, invitando le parti a commentarla.
4. Dalle osservazioni presentate dalle parti risulta evidente che le parti hanno interpretato male la sentenza nel caso principale. Per quanto riguarda il risarcimento del danno materiale subito a seguito della violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 alla Convenzione, i ricorrenti ritengono che sia necessario una restitutio in integrum quando, per il governo, la sentenza richiedeva semplicemente un risarcimento per gli interessi tardivi che non erano stati pagati internamente. Sulla base di queste rispettive interpretazioni, per quanto riguarda i danni materiali, le ricorrenti hanno chiesto 25.472.582,89 euro (EUR), mentre il governo ha stimato il danno materiale a 945.990,02 euro.
5. In questo caso, come sottolinea la maggioranza al paragrafo 20 (riferendosi al paragrafo 81 del caso principale), la Corte non ha affermato che l’espropriazione era contraria al principio di legalit?. Infatti, ? stata effettivamente aperta una procedura di espropriazione riguardante il terreno in questione, la propriet? del terreno in questione ? stata definitivamente trasferita allo Stato per ordine del 26 aprile 1990 (paragrafo 24 della sentenza principale). Inoltre, l’indennizzo ? stato fissato e versato ai ricorrenti, anche se era in ritardo. Concordo pertanto con la maggioranza che, in questo caso, le circostanze non richiedevano una restitutio in integrum (paragrafo 21).
6. Nel caso principale, la Corte si ? espressa come segue:
“90. La Corte ritiene che i giudici abbiano, in ultima istanza, formulato conclusioni su una perizia che non era conforme alle indicazioni fornite agli esperti dalla Corte d’appello di Lisbona nelle sue sentenze del 7 luglio 1993, del 2 maggio 1996 e 7 maggio 1998. Infatti, questa relazione ? stata inserita nell’anno 2001 per valutare il valore del terreno, mentre la sentenza della Corte d’appello di Lisbona del 7 maggio 1998 ha ordinato di valutare tale valore alla data della dichiarazione di pubblica utilit? dell’espropriazione (…)
91. (…) i giudici dovrebbero, al contrario, compensare il ritardo nel procedimento aggiornando l’importo dell’indennizzo in relazione all’inflazione e aggiungendo interessi, questi ultimi devono corrispondere al semplice interesse giuridico applicato al capitale progressivamente rivalutato(GuisoGallisay, supra, 105; Vistia e Perepjolkins v. Lettonia (soddisfazione equa) [GC],n. 71243/01, 42, ECHR 2014; Scordino, sopra, 258; Centro Europa 7 LLP e Di Stefano v. Italia [GC],N. 38433/09, 219-220, ECHR 2012) (…) ?
Alla luce di tali indicazioni, le ricorrenti aragione dovevano avvalorare le loro pretese presentando una nuova valutazione del valore di mercato dell’immobile al momento dell’espropriazione, vale a dire nel 1980. Non l’hanno fatto. N? il governo ha fornito alcuna nuova competenza.
7. Di fronte a tale situazione, la Corte avrebbe potuto respingere le domande delle ricorrenti. L’articolo 60-2 del regolamento stabilisce che “la decisione contraria della ricorrente deve presentare le sue rivendicazioni, che sono quantificate e ripartite per voce e accompagnate dalla relativa documentazione, entro il lasso di tempo per presentare i suoi commenti sulla sostanza. La sezione 60-3 prevede che “il richiedente non rispetti i requisiti descritti nei suddetti paragrafi, il consiglio di amministrazione pu? respingere tutte o parte delle sue rivendicazioni”. Su questo punto sono ancora pi? chiare le istruzioni pratiche sulle domande di equit? (emesse dal Presidente della Corte ai sensi dell’articolo 32 del regolamento). Il paragrafo 5 di tale affermazione afferma che ” (…) [t]la Corte richiede pertanto reclami specifici, a sostegno di prove, altrimenti non assegna alcuna compensazione. Inoltre, il paragrafo 11 afferma: ? [i]l spetta al richiedente dimostrare che la presunta violazione o violazione gli ha provocato un danno materiale. Deve produrre i documenti pertinenti al fine di dimostrare, per quanto possibile, non solo l’esistenza, ma anche l’importo o il valore del danno. Alla luce di quanto sopra, nei casi in cui i richiedenti non forniscano elementi pertinenti per consentire alla Corte di pronunciarsi, la Corte non pu? .
Tuttavia, nelle circostanze particolari di questo caso, potrei comunque concordare con la maggioranza nell’assegnazione di una somma equa, come la Corte ha fatto in una serie dicasi. D’altra parte, ritengo che la Corte dovrebbe aver rigorosamente limitato il suo esame agli elementi a sua disposizione e astenersi dal fare un’interpretazione sproporzionata dell’equit? a favore dei ricorrenti quando erano proprio loro che non erano in grado di dimostrare le loro affermazioni con prove a sostegno, a seguito della decisione della Corte nel merito.
8. L’assenza di una nuova perizia nella valutazione del valore di mercato dell’immobile alla data di espropriazione rende difficile applicare la “formula di calcolo” Guiso-Gallisay ? a questo caso. L’altra difficolt? ? che l’indennizzo fissato dalle autorit? non ? stato pagato al momento dell’espropriazione, ma nel 2010, trent’anni dopo. Queste conclusioni sono giustificate dal fatto che la Corte ha limitato la sua considerazione agli unici elementi a sua disposizione. Prima di tutto, ricordo gli elementi da prendere in considerazione in questo caso:
A. Periodo da considerare: inizia alla data di espropriazione, vale a dire il 20 ottobre 1980 (paragrafo 18 della sentenza al principale) e termina alla data della sentenza nel principale, 4 giugno 2015;
B. Tasso di inflazione: quelli nella banca dati della Banca mondiale;
C. Tassi d’interesse legali: tassi d’interesse stabiliti internamente da vari ordini ministeriali;
D. Valore di mercato delle terre in questione: ricordo che durante la procedura interna sono state effettuate quattro valutazioni da parte degli esperti commissionati:
1) L’esperienza del 3 ottobre 1991, su cui si basava la sentenza della Corte di Oeiras del 13 luglio 1992, ha stimato il valore del terreno a 7.009.946,03 euro (paragrafo 27 della sentenza principale);
2) L’esperienza del 10 gennaio 1995, su cui si basava la sentenza della Corte di Oeiras del 14 luglio 1995, ha stimato il valore del terreno a 1.635.654,07 euro (paragrafo 32 della sentenza nel caso principale);
3) L’esperienza dell’8 ottobre 1996, su cui si basava la sentenza della Corte di Oeiras dell’11 settembre 1997, ha stimato il valore del terreno a 2.726.090,12 euro (paragrafo 36 della sentenza principale);
4) L’esperienza del 31 gennaio 2001, su cui si ? basata la sentenza definitiva della Corte di Oeiras del 15 dicembre 2008 (confermata da una sentenza della Corte d’Appello di Lisbona dell’11 febbraio 2010), ha valutato il valore del terreno a 2.269.530,43 EURO nel 2001 (paragrafi 4 da 3 a 46 dalla fermata alla principale).
Tuttavia, la maggioranza voleva seguire il “metodo di calcolo Guiso-Gallisay”, ma alla fine si allontan? da esso, applicando criteri artificiali. In questo caso, la maggioranza fa parte dell’importo fissato per il 31 gennaio 2001 a livello interno, vale a dire EUR 2.269.530 (paragrafo 43 della sentenza principale). Tuttavia, essa l’ha ridotta al suo valore del 1980, tenendo conto del tasso di inflazione, che si traduce in EUR 277.675. Se ? vero che la somma di 2.269.530 euro nel 2001 era di 277.675 euro nel 1980, ci? non significa che il terreno in questione valesse 277.675 euro al momento dell’espropriazione. Ad oggi, non disponiamo ancora di tali informazioni. A seguito di tale simulazione, la maggior parte si ? allontanata dal primo criterio posto dal “metodo di calcolo Guiso-Gallisay”, vale a dire il valore di mercato dell’immobile alla data di espropriazione. A mio parere, questo da solo distorce l’applicazione di questo metodo a questo caso.
9. In secondo luogo, per quanto riguarda l’importo versato internamente (2.700.741 euro), pagato solo nel 2010 quando il valore dell’immobile era stato stabilito nel 2001, sono stati possibili due approcci: o l’indennit? interna ? stata dedotta “a met? strada” (approccio A di seguito), o tale importo ? stato trattato come un acconto alle ricorrenti e, in questo caso, dedotto alla fine del calcolo dopo averlo riesaminato nel 2015 (approccio B di seguito).
10. Il valore di partenza (“capitale iniziale”) ? di EUR 277.675. Secondo i dati della Banca mondiale, tale importo rivalutato nel 2010 ammontava a 2.768.930 euro. Gli interessi del periodo 1980-2010 sono stati pari a 3.761.055 euro.
Se seguiamo l’approccio A, resta da determinare quanto pagare per il periodo dal 2010 al 2015. Dal momento che il governo ha pagato l’indennizzo nel 2010, il “capitale iniziale” per questo periodo corrisponde alla differenza tra il capitale originario rivalutato nel 2010 (2.768.930 euro) e l’importo effettivamente versato (EUR 2.700.741), vale a dire EUR 68.189. Tale importo rivalutato nel 2015 ? stato pari a 72.992 euro. Per gli interessi tra il 2010 e il 2015, otteniamo 12.069 euro.
Se seguiamo questo approccio, la compensazione per i danni materiali sarebbe di 3.846.115 euro, per un totale di 3.761.055 euro – 72.992 – EUR 12.069. Ecco i calcoli:
11. L’altro approccio (approccio B) sarebbe stato quello di considerare l’importo pagato internamente come un acconto di interessi. I calcoli per il periodo 1980-2010 non cambiano rispetto a quelli dell’approccio A. Per il secondo periodo, il valore dell’immobile rivalutato nel 2010 (2.768.930 EUR) dovrebbe essere considerato come valore iniziale. Nel 2015 tale importo ? stato pari a 2.859.479 euro. In termini di interessi per lo stesso periodo, otteniamo 490.063 euro. Dopo aver dedotto l’importo versato internamente, rivalutato nel 2015 (2.890.944 euro), otteniamo EUR 4.219.652. Ecco i calcoli:
Questi calcoli non rispettano il metodo Guiso-Gallisay in quanto l’importo pagato a livello interno non viene dedotto all’inizio ma alla fine. Essi contraddicono inoltre gli elementi della documentazione, in quanto l’indennizzo pagato internamente non pu? essere considerato un acconto.
Tuttavia, nessuno dei due approcci ? stato seguito da nessuna delle due opzioni, in quanto alla fine fissava l’importo da assegnare per i danni materiali a quattro milioni di euro.
12. Per quanto riguarda il valore di mercato dell’immobile, tenuto conto della sentenza nel procedimento principale, ritengo che si sia dovuto tener conto del valore di mercato del terreno mantenuto a livello interno, pari a 2.269.530 euro. Infatti, anche se la determinazione del valore dei terreni basata su “densit? medie” era tutt’altro che equa (cfr. punto 6 del mio parere allegato al caso principale), attualmente pu? essere lasciata solo a quest’ultimo, dal momento che le ricorrenti non hanno presentato una nuova valutazione. D’altra parte, non sono d’accordo con la necessit? di ridurre tale importo al suo valore 1980 in quanto si tratta di un palese discostano dalla “formula di calcolo Guiso-Gallisay”. In questo caso, il valore di mercato del terreno su cui l’espropriazione ? stato in ultima analisi compensato corrisponde al valore del terreno al 31 gennaio 2001, vale a dire la data dell’esperienza selezionata nell’ultimo caso (paragrafo 43 della sentenza nel procedimento principale). Ci? ? estremamente importante perch? nel 2001 la terra valeva sicuramente pi? che nel 1980. Queste terre si trovano a Oeiras, una citt? a 20 km da Lisbona. Come la capitale si ? espansa nel corso degli ultimi vent’anni, Oeiras ? gradualmente diventata una citt? satellite. Pertanto, a mio parere, il calcolo dei danni materiali avrebbe dovuto lasciare il 2001 e non il 1980, come quello della maggioranza.
13. In secondo luogo, ritengo che il calcolo si sia fermato alla data di pagamento dell’indennit?, vale a dire nel 2010 (paragrafo 47 della sentenza in primo luogo). Infatti, da quel momento in poi, le autorit? non possono essere incolpate di alcun ritardo, dal momento che hanno effettivamente pagato l’indennizzo, per quanto critico possa essere.
14. 1999, la Se seguiamo questo ragionamento, il valore iniziale ? EUR 2.269.530. Rivalutate nel 2010, tale importo ? stato pari a 2.768.930 euro. Per il periodo 2001-2010 gli interessi ammontano a EUR 1.093.460. L’indennizzo che avrebbe dovuto essere versato nel 2010 corrisponde al totale di 2.768.930 euro – 1.093.460 euro, ovvero 3.862.390 euro. Dopo aver dedotto i 2.700.741 euro versati internamente, rimangono 1.161.649 euro, che dovrebbero essere ripartiti per i danni materiali subiti. Per riassumere e concludere, mentre l’adozione del metodo di calcolo dei danni materiali seguito in Guiso-Gallisay, in questo caso, il calcolo del danno materiale avrebbe dovuto essere presentato come segue:
Di conseguenza, l’importo da versare ai richiedenti in questo caso per danni materiali non avrebbe dovuto superare 1.161.649 euro. Questo metodo di calcolo ha il merito di essere chiaro e conforme agli elementi documentali, cos? come l’approccio adottato dalla Corte nel caso Vistia e Perepjolkins.
15. Come una sovrabbondanza, ritengo che, alla luce delle difficolt? del caso, invece di forzare l’applicazione di una formula di calcolo, la Corte avrebbe dovuto avere il coraggio di respingere la domanda, come ha gi? fatto in altri casi (paragrafo 7 sopra). Le ricorrenti non sarebbero state private di risarcimenti. In effetti, avrebbero sempre in grado di richiedere la riapertura del procedimento a livello interno sulla base dell’articolo 696 (f) del Codice di procedura civile e di chiedere un risarcimento conformemente alla sentenza emessa dalla Corte il 4 giugno 2015. Il principio di sussidiariet? sarebbe stato cos? rispettato.