Conclusione Violazione di P1-1 ; Parzialmente ammissibile ; Danno patrimoniale – riparazione
TERZA SEZIONE
CAUSA MOCULESCU C. ROMANIA
( Richiesta no 15636/04)
SENTENZA
STRASBURGO
2 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Moculescu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 febbraio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 15636/04) diretta contro la Romania e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra M. M. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 3 marzo 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. La richiedente adduce un attentato al suo diritto al rispetto dei beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1 a causa dell’impossibilità di ottenere il godimento di un terreno di cui era la proprietaria a causa di un diritto di superficie a titolo gratuito riconosciuto ad una società cooperativa.
4. Il 3 gennaio 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare al Governo il motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. La richiedente è nata nel 1947 e risiede a Târgu-Jiu.
6. Nel 1949, con un contratto di donazione, la richiedente diventò proprietaria di parecchi terreni nel villaggio di Poienari situato nel dipartimento di Gorj.
7. Nel 1969, con una decisione del consiglio dipartimentale, un terreno di 1124 m², appartenente alla richiedente, fu nazionalizzato e l’usufrutto fu assegnato ad una cooperativa locale in vista della costruzione di un immobile per drogheria e di bar. Anche altri terreni furono nazionalizzati.
8. In applicazione della legge no 18/1991 relativa alla tenuta fondiaria, la richiedente chiese la restituzione di questi terreni.
9. Il 6 marzo 2002, la commissione dipartimentale per l’applicazione della legge no 18/1991 le rilasciò un titolo di proprietà su cui figuravano parecchi terreni tra cui quello di 1124 m². Nessuna menzione era fatta in quanto all’esistenza dell’immobile della cooperativa.
10. Nel frattempo, con un’azione introdotta il 5 settembre 2002 dinnanzi al tribunale dipartimentale di Gorj, la richiedente chiese la condanna della cooperativa, diventata società commerciale e persona giuridica di diritto privato, a versarle mensilmente 200 dollari americani (USD) a titolo di affitto per l’uso del terreno. La società cooperativa si oppose e sostenne che in virtù dell’articolo 187 della legge no 109/1996 sulle organizzazioni cooperative, aveva diritto all’ uso gratuito del terreno.
11. Stimando che il suddetto articolo non si applicava alla situazione dei terreni restituiti ai vecchi proprietari in virtù della legge no 18/1991, con un giudizio del 13 giugno 2003, il tribunale accolse l’azione.
12. Il 28 maggio 2003, la società cooperativa vendette l’immobile alla società commerciale G. I. C..
13. Su ricorso della società cooperativa, con una sentenza definitiva del 10 dicembre 2003, la corte di appello di Craiova respinse l’azione stimando che fino alla data della vendita dell’immobile, la società cooperativa beneficiava in virtù della legge no 109/1996, di un diritto di superficie a titolo gratuito sul terreno della richiedente. La corte di appello allontanò la motivazione del tribunale dipartimentale, giudicando che la legge no 18/1991 non poteva fare deroga alle disposizioni della legge no 109/1996.
14. Con una nuova azione, introdotta l’ 11 ottobre 2005, contro la società cooperativa e G. I. C., la richiedente chiese al tribunale dipartimentale di Gorj di annullare il contratto di vendita dell’immobile e di constatare che era diventata la proprietaria dell’immobile in virtù dell’accesso immobiliare.
15. Con un giudizio del 7 dicembre 2005, il tribunale dipartimentale di Gorj respinse l’azione al motivo che il contratto era stato concluso validamente. Su appello e ricorso della richiedente, con due sentenze del 20 aprile 2006 e del 16 febbraio 2007, la corte di appello di Craiova e l’Alta Corte di cassazione e di giustizia confermarono il giudizio reso in prima istanza.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
16. Il codice civile contiene le seguenti disposizioni pertinenti:
Articolo 492
“Ogni costruzione, impianti od ogni cosa costruita nel terreno o sulla terra si presume sia realizzata dal proprietario del terreno con i suoi propri mezzi e che sia una sua proprietà fino a prova contraria. “
Articolo 494
“Se degli impianti, delle costruzioni e dei lavori sono state realizzati su un terreno da un terzo con i suoi materiali,, il proprietario del terreno può tenerli per lui o può costringere il terzo a toglierli
Se il proprietario del terreno vuole tenere per lui gli impianti o le costruzioni, deve pagare il valore dei materiali ed il prezzo della mano d’opera senza tenere conto dell’aumento del valore del terreno provocato dalle costruzioni e gli impianti. Tuttavia, se gli impianti, le costruzioni o i lavori sono stati realizzati da un terza persona in buona fede, il proprietario del terreno non potrà chiedere la rimozione degli impianti, delle costruzioni o dei suddetti lavori, ma avrà il diritto sia di restituire il valore dei materiali ed il prezzo della mano d’opera, o di pagare l’equivalente della crescita in valore del terreno. “
17. Il diritto di superficie è un diritto reale che permette ad una persona (la superficiante) di essere proprietaria delle costruzioni, lavori o impianti su un terreno appartenente ad un’altra persona, terreno su cui il superficiante ha un diritto di uso. Il diritto di superficie costituisce un’eccezione alla regola dell’accesso immobiliare artificiale regolato dall’articolo 492 del codice civile( paragrafo 16 sopra).
18. Il regime giuridico del diritto di superficie non è definito da nessuna disposizione legale. Trattandosi in particolare della costituzione del diritto di superficie, tanto la dottrina che la giurisprudenza si accorda a dire che si acquisisce in virtù della convenzione delle parti, dell’eredità, della prescrizione acquisitiva o ancora della legge. In pratica, la maggioranza delle superfici è costituita tramite accordo tra gli interessati,essendo le convenzioni a titolo oneroso l’esempio più frequente (vedere anche, Bock e Palade c. Romania, no 21740/02, § 32, 15 febbraio 2007).
19. Parecchi atti legislativi fanno riferimento al diritto di superficie. La legge no 109/1996 ha stabilito principalmente il quadro legislativo del funzionamento delle società cooperative, creato nella tenuta dei servizi. Hanno acquisito lo statuto di persone giuridiche di diritto privato e sono state liberate dalla tutela che lo stato esercitava durante il regime comunista. Concernente il loro patrimonio, l’articolo 187 della legge disponeva:
“I terreni il cui uso è stato trasferito gratuitamente per una durata indeterminata alle società cooperative affinché queste ultime costruissero degli immobili per le loro attività, rimangono in loro possesso, nelle stesse condizioni, per il periodo in cui il diritto di proprietà su questi immobili rimane nel loro patrimonio. “
20. La legge no 1/2005 che ha sostituito la legge no 109/1996, ha mantenuto lo statuto delle società cooperative così come il loro diritto di uso gratuito dei terreni occupati dalle costruzioni che appartengono loro.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
21. La richiedente stima che il suo diritto di proprietà è stato ignorato a causa dell’impossibilità di godere dell’insieme del terreno che le appartiene. Invoca a questo fine l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
22. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che questo non incontra nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
23. Il Governo sostiene, innanzitutto, che non c’è ingerenza nel diritto della richiedente al rispetto dei suoi beni. Espone che il diritto di proprietà può conoscere degli smembramenti tra cui il diritto temporaneo di uso stabilito a favore di un terzo che non costituisce un’ingerenza dal momento che non cancella la prerogativa principale del proprietario, ossia il diritto di disporre del suo bene.
24. Ad ogni modo, il Governo considera che il periodo durante il quale la richiedente è stata privata senza indennità del diritto di uso del suo terreno, ossia dal 6 marzo 2002, la data in cui ha ottenuto il titolo di proprietà, al 28 maggio 2003, la data in cui la cooperativa ha venduto l’immobile, non è stato eccessivo.
25. Infine, il Governo afferma che il diritto gratuito di superficie non era trasferibile e che dopo la vendita dell’immobile, la richiedente avrebbe potuto richiedere ed avrebbe potuto ottenere la condanna dell’acquirente al versamento di un’indennità.
26. La richiedente contesta questa tesi e sottolinea che il titolo di proprietà che le è stato rilasciato non menzionava il diritto di superficie. Quindi, considera che avrebbe dovuto godere di tutti gli attributi del diritto di proprietà riconosciuti da questo titolo.
27. La Corte nota che non è contestato che la richiedente ha un bene suscettibile di essere protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1. Perciò, la situazione giuridica denunciata dalla richiedente dipende dal campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
28. La Corte constata che il diritto di proprietà sul terreno controverso, come riconosciuto dal titolo di proprietà del 6 marzo 2002, era assoluto ed esclusivo, soggetto a nessun smembramento o condizione (vedere, mutatis mutandis, Bock e Palade, precitata, § 54). Però, riconoscendo l’esistenza di un diritto di superficie gratuito a favore della società cooperativa, la corte di appello di Craiova, con la sua sentenza del 10 dicembre 2003, ha privato la richiedente della possibilità di godere del suo bene o di raccoglierne i frutti. C’è stata dunque ingerenza nel diritto della richiedente al rispetto dei suoi beni.
29. La Corte stima tuttavia che conviene fare una distinzione tra il periodo anteriore e quello posteriore alla vendita dell’immobile alla società commerciale G. I. C.. Come il Governo, la Corte nota che in virtù dell’articolo 187 della legge no 109/1996, il diritto gratuito di superficie rimaneva solamente quando l’immobile rimaneva nel patrimonio della società cooperativa. Ora, dopo la vendita dell’immobile, la richiedente ha omesso di esaurire le vie di ricorso interne per richiedere alla società G. I. C. un’indennità per il difetto di uso del terreno.
30. L’ingerenza suddetta, così circoscritta al periodo dal 6 marzo 2002 al 28 maggio 2003, non potrebbe equivalere ad un’espropriazione poiché la richiedente non ha perso il diritto di proprietà sul terreno controverso, né ad una regolamentazione dell’uso dei beni, ma ad un’ingerenza che dipende della prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 (vedere, mutatis mutandis, Bock e Palade, precitate, § 57).
31. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto, che un’ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale.
32. Nello specifico, la Corte non dubita che la riconoscenza a favore della società cooperativa del diritto di superficie contenzioso aveva una base legale in diritto interno, ossia la legge no 109/1996.
33. Nonostante il fatto che l’ingerenza fosse prevista dalla legge, la Corte ha il dovere di ricercare, alla luce del principio generale del rispetto della proprietà consacrata dalla prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 precitato, se le autorità rumene hanno predisposto un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere, mutatis mutandis, tra molte altre, Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, p. 26, § 69).
34. Certo, la Corte non ignora l’interesse che possono avere le autorità interne a mantenere delle attività economiche nelle località di misura ridotta. Però, si è costretti a constatare che la legislazione interna esclude completamente ogni possibilità di collocamento sulla bilancia degli interessi della comunità e quelli dei proprietari i cui terreni sono occupati da immobili appartenenti alle società cooperative.
35. Essendo stato ostacolato il pieno godimento del diritto di proprietà della richiedente sul suo terreno durante l’occupazione dei locali da parte della società cooperativa, la Corte stima che, malgrado la durata relativamente corta di questa occupazione, la situazione così creata ha rotto il giusto equilibro che deve regnare tra le salvaguardie del diritto di proprietà e le esigenze dell’interesse generale.
36. Di conseguenza, la Corte conclude che la richiedente ha sopportato durante questo periodo un carico speciale ed eccessivo che da solo avrebbe potuto rendere legittima la possibilità di richiedere un risarcimento.
37. Quindi, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
38. Invocando l’articolo 6 della Convenzione, la richiedente stima che i magistrati che hanno reso le decisioni controverse non sarebbero stati indipendenti ed imparziali perché sarebbero stati “tributari alla vecchia legislazione comunista.”
39. La Corte nota che la richiedente non fornisce nessun indizio concreto di natura tale da mettere in dubbio l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici.
40. Ne segue che questo motivo di appello è manifestamente mal fondato e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
41. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
42. La richiedente richiede 168 000 dollari americani (USD) a titolo del danno patrimoniale corrispondenti agli affitti che avrebbe potuto beneficiare finora. Sollecita anche la somma di 300 000 euro (EUR) a titolo di indennità che rappresenta il valore commerciale del terreno e dell’immobile.
43. La richiedente non ha chiesto nel termine assegnato dalla Corte né il danno giuridico né il rimborso degli oneri e delle spese.
44. Il Governo si oppone alla domanda a titolo del danno patrimoniale. Stima che le somme richieste sono puramente speculative.
45. La Corte ricorda che l’unica base di concessione di una soddisfazione equa risiede nello specifico nel fatto che la richiedente è stata privata di ogni possibilità di trarre temporaneamente un qualsiasi beneficio dal suo bene. In queste condizioni, la Corte stima che la richiedente ha subito insindacabilmente un danno patrimoniale in relazione diretta con la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 constatata.
46. Avuto riguardo all’insieme degli elementi di cui dispone, la Corte assegna alla richiedente 2 500 EUR a titolo del danno patrimoniale.
47. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 2 500 EUR (duemila cinque cento euro) da convertire in moneta nazionale al tasso applicabile in data dell’ordinamento, per danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 2 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Cancelliere aggiunto Presidente