Conclusione:
Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
SECONDA SEZIONE
CAUSA MILAZZO C. ITALIA
( Richiesta no 77156/01)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
26 giugno 2012
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Milazzo c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto di Albuquerque,
Helen Keller, juges,et
da Francesca Elens-Passos, greffière collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 giugno 2012,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 77156/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 16 ottobre 2001 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 2 novembre 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che la perdita di ogni disponibilità del terreno, combinato con l’impossibilità di ovviare alla situazione incriminata, aveva generato delle conseguenze abbastanza gravi affinché il richiedente subisse un’espropriazione di fatto, incompatibile col suo diritto al rispetto dei suoi beni, Milazzo c. Italia, no 77156/01, § 51, 2 novembre 2006.
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva una soddisfazione equa di 521 516 EUR, a sapere la somma che corrisponde alla differenza tra i valori venali del terreno, rivalutata ed aumentata del plusvalore che deriva della realizzazione del lavoro pubblico, e l’importo ottenuto in seguito al giudizio del tribunale di Caltagirone. Chiedeva anche un risarcimento a titolo di danno morale, così come una somma a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non essendo matura, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, punto 4 b, del dispositivo).
5. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
6. In seguito alla modifica della composizione delle sezioni della Corte, la presente richiesta è stata assegnata alla seconda sezione così ricomposta.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
IN FATTO
8. I fatti sopraggiunti dopo la sentenza al principale si possono riepilogare come segue.
9. Con una sentenza del 30 maggio 2006, la corte di appello di Catania condannò la città di Roma a versare al richiedente ed agli altri comproprietari la somma la somma di 101 355,96 EUR, a titolo di risarcimento calcolato ai termini della legge no 662 di 1996 più interessi e rivalutazione.
A. Danno patrimoniale
8. Per danno patrimoniale, il richiedente sollecita la restituzione del terreno. A titolo accessorio, nell’ipotesi dove la restitutio in integrum non fosse possibile nello specifico, il richiedente richiede 521 516 EUR, a sapere la somma che corrisponde alla differenza tra il valore venale del terreno, rivalutata ed aumentata del plusvalore che deriva dalla realizzazione del lavoro pubblico, e l’importo ottenuto seguito alla sentenza della corte di appello di Catania.
9. Il Governo si oppone e stima che la somma dovuta al richiedente non deve superare 87 457,40 EUR.
10. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI.
11. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009, la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
12. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilita dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno partito, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
13. Nello specifico, il richiedente ha perso la proprietà terreno nel 1983 (§ 24 della sentenza al principale). Risulta dalla perizia depositata dinnanzi alle giurisdizioni interne che il valore del bene a questa ultima data era di 356 809 968 ITL, circa 184 277 EUR. Quindi la Corte deve prendere in conto il fatto che oltre il richiedente delle terze persone possono ugualmente rivendicare dei diritti in rapporto al terreno oggetto della causa (§ 6 della sentenza al principale ). In mancanza di indicazioni contrarie, la Corte stima che il richiedente è abilitato a ricevere una soddisfazione equa solo a concorrenza del 25% rispetto al valore di questo terreno.
14. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare al richiedente 110 000 EUR per il danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
B. Danno morale
15. Il richiedente chiede 70 000 EUR per il danno morale.
16. Il Governo si oppone e stimi che nessuna somma è dovuta a titolo del danno morale, poiché questo tipo di danno è stato già riparato dalla soddisfazione equa accordata all’epoca della constatazione di violazione dell’articolo 6 § 1 della sentenza al principale (§ 80 della sentenza al principale).
17. La Corte ricorda innanzitutto che la somma accordata a titolo di danno morale nella sentenza al principale si riferiva unicamente al motivo di appello derivato dalla durata del procedimento. Nello specifico, stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del suo bene ha causato al richiedente un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
18. Deliberando in equità, la Corte accorda al richiedente 10 000 EUR a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
19. Giustificativi in appoggio, il richiedente chiede il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte, o 43 122,13 EUR.
20. Il Governo si oppone ed osserva che le pretese del richiedente sono esorbitanti.
21. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII.
22. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicati a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsare ne partirli solamente. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole di assegnare un importo di 15 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
23. La Corte giudica appropriato di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme,:
i. 110 000 EUR, cento diecimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii. 10 000 EUR, diecimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
iii. 15 000 EUR, quindicimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta al richiedente, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 26 giugno 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera collaboratrice Presidentessa