Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; soddisfazione equa riservata (P1-1); Danno morale – risarcimento pecuniario, art. 6-1,; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento nazionale e procedimento della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA MILAZZO C. ITALIA
( Richiesta no 77156/01)
SENTENZA
STRASBURGO
2 novembre 2006
DEFINITIVO
02/02/2007
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Milazzo c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, C. B?rsan, V. Zagrebelsky, il Sig.re A. Gyulumyan,
I. Ziemele,
I. Berro-Lefevre, giudici, e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 ottobre 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 77156/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. S. M. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 16 ottobre 2001 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dal Sig. A. A. A., avvocato a Caltagirone (Catania). Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. IM. Braguglia, e dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 29 giugno 2004, la Corte, prima sezione, ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 ? 3, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
4. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla terza sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente ? nato nel 1931 e ha risieduto a Catania.
6. Era comproprietario coi suoi tre fratelli di un terreno di una superficie globale di 2 640 metri quadrati ubicato a Caltagirone, registrato al catasto, scanalo 108, appezzamento 852.
7. Con un’ordinanza del 12 aprile 1976, la regione della Sicilia decise l’occupazione di emergenza di suddetto terreno in vista della sua espropriazione per la costruzione di una scuola. Con una seconda ordinanza del 2 marzo 1977, l’amministrazione fiss? il periodo massimale di occupazione di emergenza a quattro anni.
8. Il terreno fu occupato materialmente ad una data che non ? stata precisata ed i lavori furono iniziati.
9. Il 21 settembre 1981, la regione fiss? l’importo dell’indennit? provvisoria da accordare ai proprietari del terreno a 47 520 lire italiane (ITL). Il 27 febbraio 1982, la regione prorog? fino al 1 marzo 1983 il termine necessario al compimento del procedimento di espropriazione, questa non essendo finita nel termine di quattro anni.
10. Con un’ordinanza del 5 febbraio 1983, la regione dichiar? l’espropriazione del terreno del richiedente definitiva e conferm? l’importo dell’indennit? provvisoria gi? fissata.
11. Il richiedente ed i suoi fratelli rifiutarono l’offerta di acconto dell’amministrazione il cui importo fu versato cos? alla Cassa dei depositi e prestiti, e citarono la regione a comparire dinnanzi alla corte di appello di Catania per ottenere un’indennit? di espropriazione.
12. Con una sentenza del 4 dicembre 1987, la corte di appello dichiar? il ricorso inammissibile.
1. Il procedimento di risarcimento dinnanzi al tribunale di Caltagirone
13. Il 17 marzo 1992, il richiedente cit? la provincia di Catania e X, responsabile dell’impresa di costruzione, a comparire dinnanzi al tribunale di Caltagirone per ottenere un risarcimento. Fece valere che l’occupazione del terreno controverso era illecita, poich? era proseguita al di l? del termine fissato per l’espropriazione, perch? l’ultima proroga del termine da parte dell’amministrazione era irregolare. Le parti convenute si costituirono nel procedimento e sostennero la legalit? dell’occupazione del terreno.
14. Il collocamento in stato della causa cominci? il 30 aprile 1992. Alla prima udienza, l’avvocato del richiedente chiese che la causa fosse unita al ricorso introdotto dai suoi fratelli nel luglio 1989 che aveva lo stesso oggetto. Suddetta domanda fu reiterata dalle parti all’udienza del 2 luglio 1992.
15. L’udienza dell? 8 ottobre 1992 fu rinviata in ragione della mancanza delle parti. Il 1 dicembre 1994, il giudice istruttore dispose la congiunzione delle cause.
16. Il 11 gennaio 1996, le parti chiesero un termine per esaminare le nuove disposizioni in materia di indennit? di espropriazione, introdotta dall’ultima legge di bilancio dello stato.
17. All’udienza del 30 giugno 1996, il processo fu interrotto in ragione del decesso di X, una delle due parti convenute.
18. Il 4 gennaio 1997, il richiedente chiese al tribunale la riapertura del processo contro la regione Sicilia. Con un’ordinanza del 10 gennaio 1997, il tribunale accolse la domanda del richiedente.
19. Il 12 giugno 1997, l’udienza fu rinviata su richiesta delle parti.
20. Il 1 ottobre 1998, le parti chiesero al tribunale di ordinare una perizia tecnica che mirava a stabilire il valore del terreno controverso. Il 1 dicembre 1998, la causa fu affidata al collegio di magistrati incaricati di trattare le cause pi? vecchie, sezione stralcio.
21. All’udienza del 16 marzo 1999, le parti reiterarono la loro domanda di perizia. Con un’ordinanza dello stesso giorno, il tribunale nomin? un perito. Questo ultimo prest? giuramento all’udienza del 12 maggio 1999 ed ottenne un termine di ottanta dieci giorni per il deposito del suo rapporto.
22. Il 24 novembre 1999 e 29 marzo 2000, le udienze furono rinviate su richiesta delle parti perch? la perizia non era stata ancora deposta. Il perito deposit? il suo rapporto alla cancelleria il 11 aprile 2000.
23. Il 3 maggio 2000, le parti chiesero al tribunale di troncare la causa sulla base dei conclusioni della perizia. Il giudice fiss? al 5 luglio 2000 la data dell’udienza per la presentazione delle conclusioni.
24. Con un giudizio del 20 dicembre 2000, depositato il 13 febbraio 2001, il tribunale di Caltagirone accolse il ricorso del richiedente e dei suoi fratelli alla cancelleria. Afferm? che il periodo autorizzato per l’espropriazione si era concluso nel 1983 e, facendo applicazione dei criteri introdotti dalla legge no 662 del 1996, condann? la regione a pagare ai quattro richiedenti la somma di 397 254 331 ITL a titolo di risarcimento e 132 522 856 ITL a titolo di indennit? di occupazione lecita.
25. Con un atto notificato il 31 ottobre 2001, l’amministrazione regionale interpose appello. Il procedimento dinnanzi alla corte di appello di Catania rimane pendente.
26. Nel frattempo, l’amministrazione pag? al richiedente la somma assegnata dal tribunale di Caltagirone.
2. Il procedimento “Pinto”
27. Il 7 ottobre 2001, il richiedente investe la corte di appello di Messina al senso della legge no 89 del 24 marzo 2001, detta “legge Pinto”, per lamentarsi della durata eccessiva del procedimento dinnanzi al tribunale di Caltagirone.
28. Il richiedente chiese alla corte di dichiarare che c’era stata una violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione e di condannare il governo italiano al risarcimento dei danni materiali e morali subiti. Il richiedente chiese in particolare 50 000 000 ITL a titolo di danno materiale e la stessa somma a titolo di danno morale.
29. Con una decisione del 16 febbraio 2002, la corte di appello respinse la domanda del richiedente e lo condann? al pagamento degli oneri di procedimento. Afferm? che le parti avevano chiesto solamente una perizia tecnica il 1 ottobre 1998, ovvero circa sei anni dopo l’inizio del procedimento, dimostrando una mancanza di interesse per la causa. Inoltre, la corte mise in evidenza il fatto che a partire da questa ultima data, la durata del procedimento era stata ragionevole, poich? era durata solamente poco pi? di due anni.
30. Il richiedente ricorse in cassazione. Fece valere che la corte di appello aveva fondato la sua sentenza esclusivamente sulla valutazione del comportamento delle parti, senza prendere in conto gli altri criteri consacrati dalla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo per valutare la durata dei procedimenti, ovvero la complessit? della causa ed il comportamento delle autorit? giudiziali. Afferm? che le parti erano state diligenti. In compenso, gli intervalli tra le udienze cos? come i ritardi nel deposito della perizia, imputabili alle autorit? giudiziali, avevano provocato una lunghezza sproporzionata nel trattamento della causa che non era complessa.
31. Con una sentenza del 10 aprile 2003, la Corte di cassazione respinse il richiedente per il suo ricorso. Afferm? che la corte di appello aveva preso in conto il livello di complessit? della causa. In quanto alla questione concernente gli intervalli tra le udienze, stim?, da una parte, che la verifica di questo elemento non poteva essere oggetto del suo esame e, dall?altra parte che niente dimostrava solamente che questo elemento era decisivo nella valutazione della durata globale del procedimento.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
32. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
33. Il richiedente adduce essere stato privato del suo terreno in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
34. Il Governo solleva da prima un’eccezione di tardivit?. Fa valere che il termine di sei mesi contemplati all’articolo 35 della Convenzione ? cominciato a decorrere a contare dal 13 febbraio 2001, data di adozione del giudizio del tribunale di Caltagirone, che ha dichiarato il trasferimento della propriet?.
35. In secondo luogo, solleva un’eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interne, essendo il procedimento pendente dinnanzi alla corte di appello di Catania attualmente.
36. Il richiedente si oppone agli argomenti del Governo.
37. Per ci? che riguarda la prima eccezione, la Corte ricorda che ha respinto eccezioni simili nelle cause La Rosa ed altri c. Italia (no 2), (, d?c.), no 58274/00, 1 aprile 2004, Il Rosa ed altri c. Italia (no 3), (, d?c.), no 58386/00, 1 aprile 2004, Carletta c. Italia, (, d?c.), no 63861/00, 1 aprile 2004, Donati c. Italia, (, d?c.), no 63242/00, 13 maggio 2004, Maselli c. Italia (no 2) (, d?c.), no 61211/00, 27 maggio 2004, e Chir? c. Italia (no 2) (, d?c.), no 65137/01, 27 maggio 2004. Non vede nessuno motivo per derogare alle sue precedenti conclusioni e respinge l’eccezione in questione dunque.
38. Per quel che riguarda l’eccezione derivata dal non-esaurimento delle vie dei ricorsi interne, la Corte stima, alla luce dell’insieme degli argomenti delle parti, che ? legata strettamente in fondo alla richiesta e decide di unirla al merito.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
39. Il Governo reitera gli argomenti avanzati in numerose cause (vedere, tra altri, Serrao, precitato, ?? 56-72, ed Immobiliare Cerro s.a.s c. Italia, no 35638/03, ?? 49-65, 23 febbraio 2006): la privazione dei beni che risultano dall’espropriazione indiretta ? “prevista dalla legge” e risponde ad un interesse collettivo di utilit? pubblica; la constatazione di illegalit? da parte del giudice ? l’elemento che condiziona il trasferimento al patrimonio pubblico del bene illegalmente occupato; l’illegalit? commessa dall’amministrazione ? una semplice trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo; l’indennizzo pu? essere inferiore al danno subito dall’interessato poich? la determinazione del suo importo rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati.
40. Alla luce di queste considerazioni, il Governo chiede alla Corte di concludere alla non-violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
b) Il richiedente,
41. Il richiedente si oppone alla tesi del Governo.
42. Fa osservare che l’espropriazione indiretta ? un meccanismo che permette all’autorit? pubblica di acquisire un bene in ogni illegalit?.
43. Denuncia una mancanza di chiarezza, prevedibilit? e precisione dei principi e delle disposizioni applicati al suo caso per il motivo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, non basta a soddisfare al principio di legalit?.
2. Valutazione della Corte
a) Sull’esistenza di un’ingerenza
44. La Corte ricorda al primo colpo che ha unito al merito l’eccezione del Governo derivata della non-esaurimento delle vie di ricorso interne.
45. Per il richiedente, c’? stata perdita di disponibilit? totale del terreno senza decreto di espropriazione n? indennizzo, cos? che in sostanza ci sarebbe stata un’espropriazione di fatto.
46. Per il Governo, il richiedente ? stato privato del suo bene a contare dal momento in cui questo ? stato trasformato irreversibilmente o, in ogni caso, a partire dal momento considerato dalle giurisdizioni nazionali come momento del trasferimento di propriet?.
47. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata “privazione di beni”, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se suddetta situazione equivale ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
48. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalit? notifica l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-ha, pp. 19-20, ? 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, ? 110).
49. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze pi? recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chir? c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l’espropriazione indiretta ignora il principio di legalit? per il motivo che non ? atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L’espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione che di fatto deriva dalle illegalit? commesse dall’amministrazione, a regolare le conseguenze per l’individuo e per l’amministrazione, a favore di questa.
50. La Corte rileva che nello specifico, il richiedente ha perso la disponibilit? terreno a contare della sua occupazione, e che in seguito questo terreno ? stato trasformato in modo irreversibile in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico. Le giurisdizioni interne hanno stimato che l’occupazione ? diventata senza titolo a contare dal 1983 ed in questa stessa data il richiedente ? stato privato del suo bene. Il procedimento ? ancora pendente dinnanzi alla corte di appello di Catania.
51. A difetto di un atto formale di trasferimento di propriet? suscettibile di esporre i suoi effetti ed in mancanza di un giudizio nazionale dichiarante che tale trasferimento deve essere considerato come realizzato, Carbonara e Ventura, precitato, ? 80, e chiarendo una volta per tutte le circostanze esatte da questo, la Corte stima che la perdita di ogni disponibilit? del terreno in questione, combinato con l’impossibilit? fino ad orai di ovviare alla situazione incriminata, ha generato delle conseguenze abbastanza gravi per le quali il richiedente ha subito un’espropriazione di fatto, incompatibile col suo diritto al rispetto dei loro beni (Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A no 260-B, ? 45) e non conforme al principio di preminenza del diritto.
52. Quindi, l’eccezione derivata dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne non potrebbe essere considerata e vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
53. Il richiedente sostiene che il procedimento impegnato per ottenere il risarcimento per la perdita del terreno ha ignorato il principio del “termine ragionevole” posto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulato,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilit?
54. Il Governo afferma che il richiedente non pu? pi? definirsi vittima della violazione addotta, essendosi pronunciate la corte di appello e la Corte di cassazione sulle sue affermazioni e avendole respinte con decisioni motivate ed in conformit? coi principi emanati dalla giurisprudenza di Strasburgo.
55. Il richiedente contesta l’eccezione del Governo e si lamenta di avere esaurito il rimedio offerto dalla legge Pinto senza avere ottenuto tuttavia n? una constatazione di violazione n? un risarcimento per il danno subito.
56. La Corte ricorda da prima che la questione di sapere se una persona pu? definirsi ancora vittima di una violazione della Convenzione implica essenzialmente per la Corte di concedersi ad un esame ex post facto della situazione della persona riguardata. Il principio di sussidiariet? non notifica che rischia di rinunciare ad ogni controllo sul risultato ottenuto a causa dell’utilizzazione della via di ricorso interno, sotto pena di svuotare di ogni sostanza i diritti garantiti dall’articolo 6 ? 1. Inoltre, come la Corte ha detto gi? in altre cause di durata di procedimento, il fatto di sapere se la persona riguardata ha ottenuto per il danno che gli ? stato causato un risarcimento-comparabile alla soddisfazione equa di cui parla l’articolo 41 della Convenzione -riveste una certa importanza.
57. La Corte ? chiamata a verificare dunque se il modo in cui il diritto interno viene interpretato ed applicato produce degli effetti conformi ai principi della Convenzione come interpretati nella sua giurisprudenza. Un errore manifesto di valutazione da parte del giudice nazionale pu? derivare inoltre, anche da una cattiva applicazione o interpretazione della giurisprudenza della Corte (vedere, tra altri, Cocchiarella c. Italia [GC], no 64886/01, ? 82, CEDH 2006 -….).
58. Deriva da ci? che precede che, per valutare la qualit? di vittima di una persona in una causa di durata di procedimento dopo l’utilizzazione della via di ricorso interna, appartiene alla Corte di verificare, da una parte, se c’? stata riconoscenza da parte delle autorit?, almeno in sostanza, di una violazione di un diritto protetto dalla Convenzione e, dall?altra parte, se la correzione pu? essere considerata come appropriata e sufficiente (vedere, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, ? 191, CEDH 2006 -…).
59. Non essendo state assolte nessuna di queste condizioni nel caso di specifico, la Corte stima che il richiedente pu? sempre definirsi “vittima” di una violazione dell’esigenza del “termine ragionevole.” Pertanto, l’eccezione del Governo deve essere respinta.
B. Sul merito
60. Il Governo sostiene che, tenuto conto in particolare del comportamento delle parti e della complessit? della causa, la durata del procedimento controverso non potrebbe essere considerata eccessiva.
61. Il richiedente contesta la tesi del Governo e, sostenitore che la causa non era complessa, attira l’attenzione della Corte sui numerosi ritardi imputabili allo stato.
62. La Corte osserva che attualmente il procedimento ? pendente dinnanzi alla corte di appello di Catania. Per?, il richiedente essendosi avvalso del ricorso Pinto per lamentarsi della durata del procedimento dinnanzi al tribunale di Caltagirone, la Corte stima che il periodo da considerare ? cominciato il 17 marzo 1992, con l? atto di citazione dinnanzi al tribunale di Caltagirone, per concludersi il 13 febbraio 2001, data del deposito alla cancelleria della decisione di suddetto tribunale. ? durata quasi nove anni per un grado di giurisdizione dunque.
63. La Corte ricorda avere concluso in quattro sentenze contro l’Italia del 28 luglio 1999, Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V, Ferrari c. Italia [GC], no 33440/96, ? 21, 28 luglio 1999, A.P. c. Italia [GC], no 35265/97, ? 18, 28 luglio 1999, e Di Mauro c. Italia [GC], no 34256/96, ? 23, CEDH 1999-V, all’esistenza di una pratica in Italia incompatibile con la Convenzione.
64. Ricorda avere affermato inoltre in nove sentenze contro l’Italia del 29 marzo 2006, Scordino (no 1), precitato, ? 224, Cocchiarella, precitato, Musci c. Italia [GC], no 64699/01, ? 119, CEDH 2006 -…, Riccardi Pizzati c. Italia [GC], no 62361/00, ? 116, 29 marzo 2006, Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (no 1) [GC], no 64705/01, ? 117, 29 marzo 2006, Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (no 2) [GC], no 65102/01, ? 116, 29 marzo 2006, Apicella c. Italia [GC], no 64890/01, ? 116, 29 marzo 2006, Ernestina Zullo c. Italia [GC], no 64897/01, ? 121, 29 marzo 2006, e Giuseppina ed Orestina Procaccini c. Italia [GC], no 65075/01, ? 117, 29 marzo 2006, che la situazione dell’Italia a proposito dei ritardi nell’amministrazione della giustizia non ? cambiata sufficientemente per rimettere in causa la valutazione secondo la quale l’accumulo di trasgressioni ? costitutivo di una pratica incompatibile con la Convenzione.
65. Inoltre, il fatto che il procedimento “Pinto” esaminato nel suo insieme non abbia riconosciuto al richiedente la sua qualit? di “vittima”, paragrafi 56-58 sopra, costituisce una circostanza aggravante in un contesto di violazione dell’articolo 6 ? 1 per superamento del termine ragionevole. La Corte sar? portata a ritornare su questa uestione sotto l’angolo dall’articolo 41 dunque.
66. Dopo avere esaminato i fatti alla luce delle informazione fornite dalle parti e della pratica precitata, e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico la durata del procedimento controverso ? eccessiva e non risponde all’esigenza del “termine ragionevole.”
67. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
68. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno, oneri e spese
1. Sul risarcimento chiesto in ragione della privazione del terreno
69. Per danno materiale, il richiedente sollecita la restituzione del terreno.
70. A titolo sussidiario, nell’ipotesi in cui la restitutio in integrum non fosse possibile nello specifico, il richiedente richiede 521 516 EUR, ossia la somma che corrisponde alla differenza tra il valore commerciale del terreno, rivalutata ed aumentata del plusvalore che deriva dalla realizzazione del lavoro pubblico, e l’importo ottenuto a seguito del giudizio del tribunale di Caltagirone.
Ad ogni modo, chiede alla Corte di ordinare una perizia per valutare il danno subito.
71. Il richiedente chiede 70 000 EUR per il danno morale derivante dalla violazione degli articoli 1 del protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione.
72. Infine, chiede il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte, o 43 122,13 EUR.
73. In quanto al danno materiale, il Governo contesta le modalit? di calcolo del danno materiale adoperato dal richiedente e stima che la somma sollecitata a questo titolo ? eccessiva ed in grande parte ingiustificata.
74. Per quel che riguarda il danno materiale e gli oneri di procedimento, il Governo stima sproporzionato la somma rivendicata dal richiedente.
75. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 per ci? che riguarda la constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
2. Sul risarcimento chiesto in ragione della durata del procedimento
76. Per quel che riguarda il danno morale nella cornice della constatazione di violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione, il richiedente rinvia alla somma chiesta nella cornice della domanda di risarcimento della violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
77. Chiede inoltre il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte e dinnanzi alle autorit? interne. In quanto ai primi, rinvia alla somma sollecitata nella cornice della domanda di risarcimento della violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Per quanto riguarda i secondi, li valuta a 7 835 EUR.
78. Il Governo si oppone a queste pretese.
79. In quanto agli oneri di procedimento, stima le domande del richiedente eccessive.
80. Per quel che riguarda il risarcimento del danno morale, avuto riguardo degli elementi della presente causa e tenuto conto del fatto che la via di ricorso scelto dall’Italia non ? giunta ad una constatazione di violazione, la Corte, deliberando in equit?, stima che il richiedente deve vedersi assegnare 10 000 EUR, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
81. In quanto agli oneri e spese nella cornice della constatazione di violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione, la Corte ricorda che secondo la sua giurisprudenza stabilita, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, ? 27, 28 maggio 2002, e Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, ? 105, CEDH 2003-VIII).
82. Se la Corte non dubita della necessit? degli oneri richiesti n? che siano stati impegnati effettivamente a questo titolo, trova per? eccessiva la parcella rivendicata dal richiedente. Considera quindi che debbano essere rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, assegna al richiedente 5 500 EUR al totale per l’insieme degli oneri esposti dinnanzi alle giurisdizioni nazionali ed a Strasburgo, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
B. Interessi moratori
83. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Stabilisce, in quanto alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza;
5. Stabilisce, in quanto alla violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione,
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 10 000 EUR (diecimila euro) per danno morsle,;
ii. 5 500 EUR (cinquemila cinque cento euro) per oneri e spese,;
iii. ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su suddette somme;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 2 novembre 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo?tjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente