Conclusione Violazione dell’art. 6-1; non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Oneri e spese (procedimento nazionale) – domanda respinta; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
SECONDA SEZIONE
CAUSA MAZZOLENI ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta n? 51655/99)
SENTENZA
STRASBURGO
11 dicembre 2001
DEFINITIVO
11/03/2002
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Mazzoleni ed altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. J. – P. Costa, presidente,
L. Loucaides, C. B?rsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, la Sig.ra A. Mularoni, giudici, il
Sig. L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc, e della Sig.ra S. Doll?, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 20 novembre 2001,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini italiani, Sigg. F. M, F. G., G. S., S. R. e R. V. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo il 14 gennaio 1998 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). La richiesta ? stata registrata il 6 ottobre 1999 sotto il numero di pratica 51655/99. I richiedenti sono rappresentati da R. V. e F. U., avvocati a Bergamo. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile il 13 febbraio 2001.
IN FATTO
3. Il 9 ottobre 1993, il presidente del tribunale di Bergamo ingiunse ai richiedenti di pagare 33 952 821 di lire italiane alla societ? pi? un’indennit? contemplata nel contratto e negli oneri dovuti in seguito alla risoluzione di contratti di leasing. Questa ingiunzione di pagare fu notificata ai richiedenti il 4 novembre 1993 e questi si opposero dinnanzi al tribunale di Bergamo il 19 novembre 1993.
4. Il collocamento in stato della causa cominci? il 15 dicembre 1993. Delle cinque udienze fissate tra il 30 giugno 1994 ed il 4 aprile 1996, due furono rinviate d?ufficio, una perch? in questa giornata gli avvocati erano in sciopero, una fu consacrata al deposito di documenti ed una fu rimessa per permettere alle parti di presentare le loro conclusioni; il che venne fatto il 10 aprile 1997.
5. L’udienza di arringhe dinnanzi alla camera competente fu fissata al 29 marzo 2001 ma, secondo le informazione fornite dal richiedente, non aveva ancora avuto luogo al 30 agosto 2001.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
6. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, che decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
7. Il Governo si oppone a questa tesi.
8. Il periodo da considerare ? cominciato il 19 novembre 1993 ed il procedimento era ancora pendente al 30 agosto 2001.
9. Era a questa data durato pi? di sette anni e nove mesi per un’istanza.
10. La Corte ricorda di avere constatato in numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
11. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
12. I richiedenti si lamentano anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei loro beni come garantito con l’articolo 1 del Protocollo n? 1.
13. Il Governo contesta questa tesi.
14. Avuto riguardo alla constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 11 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stata, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
15. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
16. I richiedenti richiedono 50 000 000 di lire italiane (ITL) a titolo del danno materiale e morale che avrebbero subito.
17. La Corte non vede legame di causalit? tra la violazione constatata ed il danno materiale addotto e respinge questa domanda. In compenso, considera che c’? luogo di concedere ad ogni richiedente 8 000 euro (EUR) a titolo del danno giuridico.
B. Oneri e spese
18. I richiedenti chiedono anche 13 816 000 ITL per oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne e per quelli incorsi dinnanzi alla Corte.
19. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte respinge la domanda relativa agli oneri e spese del procedimento nazionale, stima ragionevole la somma di 2 000 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte e l’accorda ad ogni richiedente.
C. Interessi moratori
20. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3,5% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dell’articolo 1 del Protocollo n?1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza ? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 8 000 (ottomila) euro per danno morale e 2 000 (duemila) euro per oneri e spese;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 3,5% l’anno a contare dalla scadenza di questo termine e fino al versamento;
4. Respinge le domande di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 11 dicembre 2001, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S. Doll? J. – P. Costa
Cancelliera Presidente