Conclusione: Danno patrimoniale e danno giuridico – risarcimento
SECONDA SEZIONE
CAUSA MATTHIAS ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 35174/03)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
17 luglio 2012
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Matthias ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto di Albuquerque,
Helen Keller, juges,et
da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 26 giugno 2012,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35174/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui sei cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 28 ottobre 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”). Il terzo richiedente è deceduto il 3 febbraio 2010. Con una lettera del 20 aprile 2010, OMISSIS ha informato la Cancelleria del fatto che aveva ereditato del terzo richiedente e che desiderava costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
2. Con una sentenza del 2 novembre 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che la perdita di ogni disponibilità del terreno, combinata con l’impossibilità di ovviare alla situazione incriminata, aveva generato delle conseguenze abbastanza gravi affinché i richiedenti abbiano subito un’espropriazione di fatto, incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni (Matthias ed altri c. Italia, no 35174/03, § 62, 2 novembre 2006).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa di 2 302 435,24 EUR, così come di 3 501 456,17 EUR per il plusvalore portato al terreno dall’esistenza del lavoro pubblico, e delle indennità di occupazione e di non-godimento. Chiedevano 120 000 EUR per danno moral e 52 939,50 EUR per gli oneri di procedimento.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non essendo matura, la Corte l’aveva riservata ed aveva invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, punto 3 del dispositivo).
5. Il 9 marzo 2007, il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno patrimoniale e di depositare un rapporto di perizia prima del 12 giugno 2007.
6. Suddetti rapporti di perizia sono stati depositati nel termine assegnato.
7. In seguito alla modifica della composizione delle sezioni della Corte, la presente richiesta è stata assegnata alla seconda sezione così ricomposta.
IN FATTO
8. I fatti sopraggiunti dopo la sentenza al principale si possono riepilogare come segue.
9. Con una sentenza del 19 maggio 2010, la Corte di cassazione annullò la sentenza della corte di appello alla luce della sentenza della Corte costituzionale italiana che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 bis del decreto-legge no 333 del 11 luglio 1992, come modificata dalla legge no 662 del 1996. Rinviò la causa alla corte di appello per valutare l’importo dell’indennizzo da assegnare ai richiedenti.
10. Risulta dalla pratica che il procedimento è ancora pendente dinnanzi alla corte di appello di Roma.
IN DIRITTO
11. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
12. I richiedenti richiedono 8 669 558,13 EUR più interessi e rivalutazione in data della pronunzia. Richiedono inoltre somma corrispondente 594 591,55 EUR alla differenza tra l’ indennità di occupazione che avrebbero ottenuto sulla base del valore venale del terreno al momento dell’espropriazione e l’indennità liquidata dalle giurisdizioni nazionali.
13. Il Governo si oppone alle pretese dei richiedenti ed afferma che la somma dovuta ai richiedenti non deve superare i 1 815 833 EUR. In più, secondo lui, se la Corte accordasse una somma a titolo di una soddisfazione equa, i richiedenti potrebbero essere indennizzati due volte dato che il procedimento è ancora pendente dinnanzi alle giurisdizioni interne.
14. La Corte risponde da prima all’argomento del Governo. Considera improbabile che i richiedenti ricevono un doppio indennizzo, dato che le giurisdizioni nazionali, quando decideranno della causa, prenderanno inevitabilmente in conto ogni somma accordata agli interessati da questa Corte (Serghides e Christoforou c. Cipro (soddisfazione equa), no 44730/98, § 29, 12 giugno 2003). Inoltre, visto che il procedimento nazionale dura da ventiquattro anni sarebbe irragionevole aspettarne la conclusione (Serrilli c. Italia (soddisfazione equa), no 77822/01, § 17, 17 luglio 2008; Mason ed altri c. Italia (soddisfazione equa), no 43663/98, § 31, 24 luglio 2007).
15. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
16. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009, la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
17. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilita dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
18. Nello specifico, i richiedenti hanno perso la proprietà del loro terreno nel marzo 1989. Risulta dalla perizia effettuata durante il procedimento nazionale che il valore del terreno in questa data, era di 2 572 020 000 ITL 1 328 337 EUR, (paragrafo 23 della sentenza al principale).
19. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare congiuntamente ai richiedenti 2 125 000 EUR per la perdita del terreno, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
20. La Corte stima inoltre, che l’indennità di occupazione adeguata, nello specifico, avrebbe dovuto essere calcolata sulla base del valore commerciale del bene al momento della privazione di questo e non sull’importo dell’indennità di espropriazione. Riferendosi ai criteri espressi nella sentenza Luigi Serino c. Italia (no 3), (no 21978/02, § 47, 12 ottobre 2010) la Corte stima ragionevole accordare ai richiedenti la somma di 346 000 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
21. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa, Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC] precitata, § 107. La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno che deriva dall’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dall’inizio dell’occupazione legittima (marzo 1983) fino al momento della perdita di proprietà (marzo 1989). Dall’importo così calcolato sarà dedotta la somma già ottenuta dai richiedenti a livello interno a titolo di indennità di occupazione. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 174 000 EUR.
B. Danno morale
22. I richiedenti chiedono 120 000 EUR a titolo di danno morale.
23. Il Governo fa valere che tale danno dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno morale è subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto. Ad ogni modo, stima che la somma richiesta dai richiedenti è eccessiva.
24. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni ha causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
25. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente ai richiedenti 20 000 EUR per il danno morale.
C. Oneri e spese
26. Giustificativi in appoggio, i richiedenti chiedono 52 939,50 EUR per gli oneri di procedimento dinnanzi alla Corte.
27. Il Governo si oppone.
28. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII.)
29. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarne solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 15 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
30. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 2 645 000 EUR (due milioni sei cento quaranta cinquemila euro), più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii. 20 000 EUR (ventimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
iii. 15 000 EUR (quindicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta ai richiedenti, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 17 luglio 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Francesca Tulkens
Cancelliere Presidentessa