Conclusione Eccezione preliminare respinta (non-esaurimento); Eccezione preliminare parzialmente respinta, termine di sei mesi,; Eccezione preliminare parzialmente unita al merito, termine di sei mesi, e respinta; Violazione di P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l’art. 6-1; soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA MATTHIAS ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 35174/03)
SENTENZA
STRASBURGO
2 novembre 2006
DEFINITIVO
02/02/2007
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Matthias ed altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan,
C. B?rsan,
V. Zagrebelsky,
Davide Th?r Bj?rgvinsson, il
Sig.re I. Ziemele,
I. Berro-Lefevre, giudici,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 ottobre 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35174/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui sei cittadini di questo Stato, Sig. M. M., la Sig.ra G. M., il Sig. F. M., la Sig.ra M. S. B., la Sig.ra M. N. B. ed il Sig. R. D. C. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 28 ottobre 2003 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati dai Sig. N. P. ed A. P., avvocati a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, dl suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 3 marzo 2005, la Corte, prima sezione, ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile e ha deciso di comunicare le lagnanze derivate dagli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 ? 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
4. In seguito, la richiesta ? stata trasferita alla terza sezione.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1928, 1931, 1933, 1946, 1954 e 1961 e risiedono rispettivamente a Terracina e Roma.
6. Erano proprietari di un terreno edificabile di 14 607 metri quadrati ubicati a Terracina e registrati al catasto, foglio 207, appezzamenti 311, 77 e 78.
7. Con un’ordinanza del 15 dicembre 1979, il consiglio comunale, consiglio comunale, di Terracina approv? il progetto di costruzione di abitazioni ad affitto moderato su questo terreno.
8. Con un’ordinanza del 22 dicembre 1983, la municipalit? di Terracina autorizz? l’occupazione di emergenza del terreno, per un periodo massimale di cinque anni a contare dall’occupazione materiale, in vista della sua espropriazione per procedere alla costruzione delle abitazioni ad affitto moderato.
9. Il 20 marzo 1984, le societ? incaricate di effettuare i lavori di costruzione procederono all’occupazione materiale del terreno.
10. Il 27 settembre 1985, la municipalit? di Terracina vers? ai richiedenti la somma di 150 577 200 ITL a titolo di acconto sull’indennit? di espropriazione.
11. Con un atto di citazione notificato il 4 dicembre 1987, i richiedenti introdussero dinnanzi al tribunale di Latina un’azione contro la municipalit? di Terracina. Chiedevano il versamento di un’indennit? di occupazione, cos? come, nel caso in cui il termine di occupazione legale fosse scaduto durante il processo, un risarcimento uguale al valore commerciale del terreno.
12. Durante il processo, una perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, il valore commerciale del terreno al momento della sua occupazione, ovvero nel marzo 1984, era di 1 555 637 120 ITL, o 106 500 ITL il metro quadrato. Il suo valore commerciale al momento della realizzazione delle prime abitazioni ad affitto moderato, e cio? nel maggio 1987, era di 1 803 127 095 ITL, o 123 500 ITL il metro quadrato.
13. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 12 febbraio 1992, il tribunale di Latina deliber? che non era competente per conoscere della domanda che mirava all’ottenimento dell’indennit? di occupazione e che il termine di occupazione legale sarebbe scaduto il 20 marzo 1992, dato che era stato prolungato in materia dalla legislazione.
14. Con un atto del 16 marzo 1992, i richiedenti interposero appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Roma.
15. Con una sentenza non definitiva depositata alla cancelleria l? 11 aprile 1994, la corte di appello deliber? che il periodo di occupazione legale si era concluso il 20 marzo 1989, dato che nello specifico questo termine non poteva essere considerato in materia come prolungato ai termini della legislazione. Quindi, la propriet? del bene era stata trasferita a favore dell’amministrazione a contare da questa data in virt? del principio dell’espropriazione indiretta. Alla luce di queste considerazioni, la corte di appello ordin? la continuazione del procedimento per valutare il risarcimento dovuto ai richiedenti.
16. Una perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, il valore commerciale del terreno nel dicembre 1988 era di 2 036 116 368 ITL.
17. Nel frattempo, con un atto di citazione notificato il 5 maggio 1992, i richiedenti avevano introdotto dinnanzi alla corte di appello un’azione che mirava all’ottenimento dell’indennit? di occupazione.
18. Con una sentenza definitiva del 14 febbraio 1995, la corte di appello di Roma, avendo riunito i due procedimenti iniziati dai richiedenti, condann? la municipalit? di Terracina a versare a questi un risarcimento uguale al valore commerciale del terreno al 20 marzo 1989, ossia 2 036 116 000 ITL, pi? interessi e rivalutazione, cos? come la somma di 509 290 000 ITL a titolo di indennit? di occupazione.
19. Il 13 dicembre 1996, la municipalit? di Terracina vers? ai richiedenti la somma di 2 934 473 286 ITL in esecuzione di questa ultima sentenza della corte di appello di Roma.
20. Nel frattempo, con un ricorso notificato il 29 settembre 1995, la municipalit? era ricorsa in cassazione, facendo valere in particolare che la sentenza definitiva della corte di appello era stata firmata unicamente dal giudice delatore e non dal giudice che aveva sostituito il presidente del comitato dei giudici, deceduto dopo la deliberazione di tale sentenza e prima del suo deposito alla cancelleria.
21. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 9 marzo 1998, la Corte di cassazione accolse il ricorso della municipalit? ed annull? la sentenza attaccata al motivo che questo non era stato firmata dal giudice che aveva sostituito il presidente deceduto.
22. In seguito a tale sentenza, con un atto di citazione notificato il 23 ottobre 1998, i richiedenti iniziarono di nuovo il procedimento dinnanzi ad un’altra sezione della corte di appello di Roma.
23. Durante il processo, una perizia fu depositata alla cancelleria, per valutare l’importo dell’indennizzo dovuto ai richiedenti ai termini della legge no 662 di 1996, nel frattempo entrata in vigore. Secondo il perito, il valore commerciale del terreno al 20 marzo 1989 era di 2 572 020 000 ITL e l’indennizzo dovuto ai termini della legge no 662 del 1996, calcolato al 20 marzo 1989, era di 1 419 216 502 ITL, o 732 964,15 EUR. In quanto all’indennit? di occupazione, il perito quantific? questa in 354 804 126 ITL, o 183 241,04 EUR.
24. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 29 aprile 2003, la corte di appello di Roma condann? la municipalit? a versare ai richiedenti la somma di 89 784 600 ITL, o 46 369,81 EUR, a titolo di differenza tra la somma globalmente dovuta ai termini della legge no 662 del 1996, rivalutata ed abbinata ad interessi, e le somme di 150 577 200 ITL e 2 934 473 286 ITL che la municipalit? aveva gi? versato ai richiedenti. Inoltre, sempre a titolo di risarcimento puro la perdita del terreno, la municipalit? fu condannata a versare ai richiedenti gli interessi a contare dal 13 dicembre 1996 sulla somma di 40 609,09 EUR.
25. Infine, la corte di appello condann? la municipalit? a versare ai richiedenti la somma di 166 096,24 EUR a titolo di indennit? di occupazione.
26. Con un ricorso del 16 settembre 2003, i richiedenti ricorsero in cassazione contro questa ultima sentenza della corte di appello di Roma.
27. Risulta dalla pratica che questo procedimento dinnanzi alla Corte di cassazione ? sempre pendente.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
28. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
29. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? s non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
30. Il Governo solleva da prima un’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, facendo valere che, nel caso in cui la Corte di cassazione fosse in grado di non applicare la legge no 662 del 1996 alla causa dei richiedenti, la richiesta diventerebbe inammissibile dato che il procedimento dinnanzi alla Corte di cassazione ? sempre pendente.
31. Inoltre, il Governo solleva un’eccezione di tardivit? basata su due risvolti.
32. In primo luogo, fa valere che la richiesta ? tardiva, dato che il termine di sei mesi contemplati all’articolo 35 della Convenzione sarebbe cominciato a decorrere il 1 gennaio 1997, data dell’entrata in vigore della legge no 662 del 1996. In appoggio alle sue affermazioni, il Governo cita la causa Miconi c. Italia, Miconi c. Italia, d?c.), no 66432/01, 6 maggio 2004.
33. In secondo luogo, il Governo fa valere che la corte di appello di Roma ha troncato la questione del trasferimento della propriet? del terreno in virt? del principio dell’espropriazione indiretta con la sua sentenza non definitiva depositata alla cancelleria l? 11 aprile 1994. Questa ultima sentenza avrebbe acquisito forza di cosa giudicata il 9 marzo 1998, data del deposito alla cancelleria della sentenza della Corte di cassazione. Alla luce di queste considerazioni, il Governo sostiene che il termine di sei mesi dovrebbe essere calcolato a partire dal 9 marzo 1998.
34. I richiedenti si oppongono alle eccezioni del Governo.
35. In quanto all’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause Colacrai c. Italia (no 2) (no 63868/00, 15 luglio 2005, Colacrai c. Italia (no 1) (no 63296/00, 13 ottobre 2005, Colazzo c. Italia (no 63633/00, 13 ottobre 2005, Serrilli c,). Italia, nostri 77823/01, 77827/01 e 77829/01, 17 novembre 2005, Serrilli c. Italia (no 77822/01, 6 dicembre 2005, Giacobbe ed altri c,). Italia (no 16041/02, 15 dicembre 2005, Sciarrotta c,). Italia (no 14793/02, 12 gennaio 2006, Izzo c,). Italia (no 20935/03, 2 marzo 2006, Gianni ed altri c,). Italia, no 35941/03, 30 marzo 2006, ed Ingrossato c. Italia, (no 18791/03, 6 luglio 2006. Non vede nessuno motivo di derogare alle sue precedenti conclusioni e respinge questa eccezione dunque.
36. Trattandosi del primo risvolto dell’eccezione derivata dal superamento del termine di sei mesi, la Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005, Binotti c,). Italia (no 2) (no 71603/01, 13 ottobre 2005, e Janes Carrat? c. Italia (no 68585/01, 3 agosto 2006,). Non vede nessuno motivo di derogare alle sue precedenti conclusioni e respinge questo risvolto dunque.
37. In quanto al secondo risvolto dell’eccezione di tardivit?, la Corte stima, alla luce dell’insieme degli argomenti delle parti, che ? legato strettamente in fondo alla lagnanza e decide di unirla al merito.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
38. Il Governo fa osservare che, nel caso specifico, si tratta di un’occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilit? pubblica. Ammette che il procedimento di espropriazione non ? stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui nessuna ordinanza di espropriazione ? stata adottata.
39. Primariamente, ci sarebbe utilit? pubblica, il che non ? stato rimesso in causa con le giurisdizioni nazionali.
40. Secondariamente, la privazione del bene come risulta dall’espropriazione indiretta sarebbe “contemplata dalla legge.” Secondo il Governo, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare al pi? tardi della sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 e dalla legge di bilancio no 662 del 1996.
41. Il Governo conclude che a partire dal 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
42. A questo riguardo, il Governo ricorda che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che la nozione di legge comprende i principi generali enunciati o implicati da lei (Winterwerp c. Paesi Bassi, sentenza del 24 ottobre 1979, serie A no 33 ? 45, Kruslin c. Francia no11801/85, sentenza del 24 aprile 1990 serie A 176-a, Huvig c. Francia no11105/84, sentenza del 24 aprile 1990 serie A 176-B, Maestri c. Italia no39748/98, 17 febbraio 2004, e N. F. c. Italia 37119/97, 2 agosto 2001, cos? come del diritto no scrive, Sunday Time c. Regno Unito (no1), sentenza del 26 aprile 1979, serie A no 30, ? 47).
43. Segue che la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione non potrebbe essere esclusa dalla nozione di legge al senso della Convenzione.
44. Il Governo ricorda che nella causa Forrer-Niedenthal c. Germania, sentenza del 20 febbraio 2003, la Corte ha considerato una legge tedesca del 1997 come sufficiente, malgrado la sua imprevedibilit? manifesta, per fornire una base legale alle decisioni che hanno privato il richiedente di ogni protezione contro l’attentato portato alla sua propriet?. Chiede alla Corte di seguire lo stesso approccio per la presente causa.
45. Per ci? che riguarda la qualit? della legge, il Governo riconosce che il fatto che un’ordinanza di espropriazione non sia stata pronunciata ? in s? una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
46. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile dalla costruzione di un lavoro di utilit? pubblica, la restituzione del terreno non ? pi? possibile.
47. Il Governo definisce l’espropriazione indiretta come il risultato di un’interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, che tende a garantire che l’interesse generale prevalga sull’interesse degli individui, quando il lavoro pubblico ? stato realizzato (trasformazione del terreno) e che risponde all’utilit? pubblica.
48. In quanto all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i sacrifici imposti agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l’amministrazione ? tenuta di indennizzare gli interessati.
49. Tenuto conto del fatto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l’illegalit? commessa dall’amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo, l’indennizzo pu? essere inferiore al danno subito.
50. La determinazione dell’importo dell’indennit? in causa rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Il Governo ricorda inoltre che l’indennit? come plafonata dalla legge di bilancio no 662 del 1996 ? in ogni caso superiore a quella che sarebbe stata accordata se l’espropriazione fosse stata regolare.
51. Alla luce di queste considerazioni e riferendosi in particolare alla causa OGIS-istituto Stanislas, OGEC Santo-gazza X e Minima di Castiglia ed altri c. Francia, numero 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004, il Governo conclude che il giusto equilibrio ? stato rispettato e che la situazione denunciata ? compatibile sotto ogni punto di vista con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
b) I richiedenti,
52. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
53. Fanno osservare che l’espropriazione indiretta ? un meccanismo che permette all’autorit? pubblica di acquisire un bene in ogni illegalit?.
54. I richiedenti denunciano una mancanza di chiarezza, prevedibilit? e precisione dei principi e delle disposizioni applicati al loro caso per il motivo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, non basta a soddisfare al principio di legalit?.
2. Valutazione della Corte
55. La Corte ricorda al primo colpo che ha unito al merito il secondo risvolto dell’eccezione di tardivit?.
56. Per i richiedenti, c’? stata perdita di disponibilit? totale del terreno senza decreto di espropriazione n? indennizzo, cos? che in sostanza ci sarebbe stata un’espropriazione di fatto.
57. Per il Governo, i richiedenti sono stati privati del loro bene a contare dal momento in cui questo ? stato trasformato irreversibilmente o, in ogni caso, a partire dal momento considerato dalle giurisdizioni nazionali come momento del trasferimento di propriet?.
58. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata “privazione di beni”, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se suddetta situazione equivale ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
59. Ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalit? notifica l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-ha, pp. 19 – 20, ? 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, ? 110).
60. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze pi? recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chir? c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l’espropriazione indiretta ignora il principio di legalit? per il motivo che non ? atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L’espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione che deriva di fatto dalle illegalit? commesse dall’amministrazione, a regolare le conseguenze per l’individuo e per l’amministrazione, a favore di questa.
61. La Corte rileva che nello specifico, i richiedenti hanno perso la disponibilit? terreno a contare dalla sua occupazione nel 1984, e che questo terreno ? stato trasformato in modo irreversibile in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico in seguito. Le giurisdizioni interne hanno stimato che l’occupazione ? diventata senza titolo a contare dal 1989 ed in questa stessa data i richiedenti sono stati privati del loro bene. Il procedimento ? ancora pendente dinnanzi alla Corte di cassazione.
62. A difetto di un atto formale di trasferimento di propriet? suscettibile di esporre i suoi effetti ed in mancanza di un giudizio nazionale dichiarante che tale trasferimento deve essere considerato come realizzato, Carbonara e Ventura, precitato, ? 80, e chiarendo una volta per tutte le circostanze esatte da quello – qui, la Corte stima che la perdita di ogni disponibilit? del terreno in questione, combinata con l’impossibilit? fino ad ora di ovviare alla situazione incriminata, ha generato delle conseguenze abbastanza gravi per le quali i richiedenti hanno subito un’espropriazione di fatto, incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni (Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A no 260-B, ? 45) e non conforme al principio di preminenza del diritto.
63. Quindi, il secondo risvolto dell’eccezione di tardivit? non potrebbe essere considerato e vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
64. I richiedenti adducono che l’adozione e l’applicazione della legge no 662 del 23 dicembre 1996 al loro procedimento costituisce un’ingerenza legislativa contraria al loro diritto ad un processo equo come garantito dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
65. Il Governo osserva che la legge controversa non ? stata adottata per influenzare la conclusione del procedimento intentato dai richiedenti. Inoltre, l’applicazione di questa legge non avrebbe avuto ripercussioni negative per i richiedenti. Conclude che l’applicazione della disposizione controversa alla causa dei richiedenti non solleva nessun problema allo sguardo della Convenzione. In appoggio delle sue tesi, il Governo si riferisce in particolare alle sentenze Forrer-Niedenthal c. Germania, precitato, OGIS – Istituto Stanislas, OGEC Santo-gazza X e Minima di Castiglia ed altri c. Francia, precitato, e B?ck c. Finlandia (no 37598/97, CEDH 2004-VIII.
66. I richiedenti contestano la tesi del Governo.
67. La Corte rileva che questa lagnanza ? legata a quella esaminata sopra e deve essere dichiarata dunque allo stesso ammissibile.
68. La Corte ha appena constatato, sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, che la situazione denunciata dai richiedenti non ? conforme al principio di legalit?. Avuto riguardo dei motivi che hanno portato la Corte a questa constatazione di violazione, paragrafi 61 a 63 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stato, nello specifico, violazione dell’articolo 6 ? 1 (vedere, ha contrario, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, ?? 103-104 e ?? 132-133, CEDH 2006.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
69. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
70. Per danno materiale, i richiedenti sollecitano in via principale la restituzione del terreno ed il versamento di 657 436,07 EUR come indennit? di occupazione e di 2 913 978,71 EUR per non-godimento del terreno.
71. A titolo sussidiario, nel caso in cui la restituzione non fosse possibile, sollecitano il versamento di una somma che corrisponde al valore reale del terreno, o 2 302 435,24 EUR, cos? come di 3 501 456,17 EUR per il plusvalore portato al terreno dall’esistenza del lavoro pubblico, e delle indennit? di occupazione e di suddetto non-godimento.
72. Per quanto riguarda il danno morale, i richiedenti chiedono 120 000 EUR.
73. Infine, i richiedenti chiedono 52 939,50 EUR per oneri di procedimento, pi? tassa sul valore aggiunto (IVA) e contributi alla cassa di previdenza degli avvocati (CPA).
74. In quanto al danno materiale, il Governo contesta le modalit? di calcolo del danno materiale adoperato nelle sentenze precitate Carbonara e Ventura c. Italia e Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia e stima che ad ogni modo la somma richiesta dai richiedenti ? eccessiva.
75. Per quel che riguarda il danno morale, il Governo fa valere che un tale danno dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno morale sia subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto. Ad ogni modo, stima che la somma richiesta dai richiedenti ? eccessiva.
76. In quanto agli oneri del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne, il Governo sostiene che questi devono essere rimborsati nella cornice di questo ultimo procedimento e non di quello dinnanzi alla Corte.
77. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza tratta dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 2 novembre 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo?tjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente