Conclusione Violazione dell’art. 6-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA MASSARO ED ALTRI C. ITALIA
( Richieste numeri 23744/03, 23754/03, 23828/03, 23829/03,
23830/03, 23832/03 e 23833/03)
SENTENZA
STRASBURGO
12 ottobre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Massaro c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una Camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 21 settembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano sette richieste (numeri 23744/03, 23754/03, 23828/03, 23829/03, 23830/03, 23832/03 e 23833/03) dirette contro la Repubblica italiana e in cui sette cittadine di questo Stato (“le richiedenti”) hanno investito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Le richiedenti sono rappresentate da G. di G. e da M.M. D. N., avvocati a Telese Termine. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo vecchio agente, il Sig. I. Braguglia, e dal suo coagente, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 29 agosto 2006, la Corte ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della richiesta allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti, parti ai procedimenti giudiziali in materia di pensione o di diritto di lavoro, hanno investito le giurisdizioni interne competenti ai sensi della legge “Pinto.”
5. I fatti essenziali delle richieste risultano dalle informazione contenute nel riquadro qui accluso.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
6. Il diritto e le pratica interna pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V.
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
7. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario unirle e decide di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
8. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della durata dei procedimenti principali e dell’insufficienza della correzione ottenuta nella cornice del rimedio “Pinto.”
9. Il Governo si oppone a questa tesi.
10. L’articolo 6 § 1 della Convenzione è formulato così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile .”
A. Sull’ammissibilità
1. Tardività delle richieste
11. Il Governo solleva un’eccezione di tardività delle richieste. Afferma in primo luogo che il termine dei sei mesi contemplato all’articolo35 § 1 della Convenzione dovrebbe essere calcolato a contare dalla data della decisione interna definitiva resa nel procedimento principale. Secondariamente, sottolinea che i ricorsi dinnanzi alla corte di appello di Roma sarebbero stati loro stessi essere introdotti tardivamente, il che impedirebbe comunque di prendere in considerazione il procedimento “Pinto” ai fini del calcolo di suddetto termine.
12. La Corte rileva che le decisioni interne definitive, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, sono le decisioni “Pinto” dei corsi di appello, passate in giudicato nelle date indicate nei fatti esposti nel riquadro qui accluso. Tutte le richieste sono state introdotte prima di queste date o nei sei seguenti mesi. La Corte stima pertanto che c’è luogo di respingere l’eccezione formulata dal Governo.
2. Requisito di “vittima”
13. Il Governo sostiene che i richiedenti non possono più definirsi “vittime” della violazione dell’articolo 6 § 1 perché hanno ottenuto dai corsi di appello “Pinto” una constatazione di violazione ed una correzione appropriata e sufficiente.
14. In appoggio, il Governo avanza degli argomenti che la Corte ha già respinto, in particolare nelle sentenze Aragosa c. Italia (no 20191/03, § § 17-24, 18 dicembre 2007) e Simaldone c. Italia,( no 22644/03, §§19-33, CEDH 2009 -… (brani)).
15. La Corte, non vedendo nessun motivo di deroga alle sue precedenti conclusioni, dopo avere esaminato l’insieme dei fatti delle cause e gli argomenti delle parti, considera che le correzioni si sono rivelate insufficienti (vedere Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007, CEDH 2007-VI; Cocchiarella precitata, §§ 69-98) e che gli indennizzi “Pinto” non sono stati versati nei sei mesi a partire dal momento in cui le decisioni dei corsi di appello diventarono esecutive (Cocchiarella precitata, § 89). Pertanto, i richiedenti possono sempre definirsi “vittime”, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.
3. Conclusione
16. La Corte constata che le richieste non incontrano nessun altro dei motivi di inammissibilità iscritti all’articolo 35 § 3 della Convenzione. Li dichiara allo stesso modo ammissibili.
B. Sul fondo
17. La Corte constata che i procedimenti controversi sono durati, per un grado di giurisdizione, rispettivamente:
i. no 23744/03: quattro anni e sei mesi;
ii. no 23754/03: quattro anni e due mesi;
iii. no 23828/03: quattro anni e sette mesi;
iv. no 23829/03: quattro anni e cinque mesi;
v. no 23830/03: quattro anni e sette mesi;
vi. no 23832/03: quattro anni e sette mesi;
vii. no 23833/03: quattro anni e quattro mesi.
18. La Corte constata, inoltre, che gli indennizzi “Pinto” sono stati versati:
i. no 23744/03: più di trenta mesi dopo la data di deposito della decisione”Pinto”;
ii. no 23754/03: ventiquattro mesi dopo la data di deposito della decisione”Pinto”;
iii. no 23828/03: ventuno mese dopo la data di deposito della decisione”Pinto”;
iv. no 23829/03: ventuno mese dopo la data di deposito della decisione”Pinto”;
v. no 23830/03: ventuno mese dopo la data di deposito della decisione”Pinto”;
vi. no 23832/03: ventuno mese dopo la data di deposito della decisione”Pinto”;
vii. no 23833/03: ventuno mese dopo la data di deposito della decisione”Pinto”;
19. La Corte ha trattato a più riprese richieste che sollevavano delle questioni simili a quelle dei casi di specie e ha constatato un’incomprensione dell’esigenza del “termine ragionevole”, tenuto conto dei criteri emanati in materia dalla sua giurisprudenza ben consolidata (vedere, in primo luogo, Cocchiarella precitata). Non vedendo niente che possa condurre ad una conclusione differente nella presente causa, la Corte stima che c’è luogo allo stesso modo di constatare, in ogni richiesta, una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, per gli stessi motivi.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
20. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette solo cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
21. Senza valutare la loro richiesta, i richiedenti richiedono il risarcimento del danno morale che avrebbero subito e si rimettono alla saggezza della Corte.
22. Il Governo considera che, visto l’esigua posta delle controversie, la semplice constatazione di violazione costituirebbe in sé una soddisfazione equa sufficiente.
23. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella (precitata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in equità, la Corte assegna ai richiedenti le somme indicate sotto nel riquadro, paragonate agli importi che avrebbe concesso in mancanza di vie di ricorso interneo, allao visto dell’oggetto di ogni controversia e dell’esistenza di ritardi imputabili ai richiedenti.
No
richiesta Somma che la Corte avrebbe accordato in mancanza di vie di ricorso interne Percentuale assegnata dalla giurisdizione “Pinto” Somma accordata per danno morale
1. 23744/03 3 600 EUR circa il 16% 1 000 EUR
così come
2 400 EUR, ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
2. 23754/03 5 200 EUR circa il 32% 600 EUR
così come
1 800 EUR, ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
3. 23828/03 5 200 EUR circa il 10% 1 800 EUR
così come
1 500 EUR, ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
4. 23829/03 5 200 EUR circa il 10% 1 800 EUR
così come
1 500 EUR, ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
5. 23830/03 5 200 EUR circa il 10% 1 800 EUR
così come
1 500 EUR, ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
6. 23832/03 5 200 EUR circa il 5% 2 000 EUR
così come
1 500 EUR, ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
7. 23833/03 5 200 EUR circa il 5% 2 000 EUR
così come
1 500 EUR, ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
B. Oneri e spese
24. I richiedenti non hanno sollecitato nel termine assegnato il rimborso degli oneri e delle spese sopportati dinnanzi alla Corte e/o le giurisdizioni interne, e simile questione non richiede un esame d’ ufficio (Colacioppo c. Italia, 19 febbraio 1991, § 16, serie A no 197-D).
C. Interessi moratori
25. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste e di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza;
2. Dichiara le richieste ammissibili;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta:
i. richiesta no 23744/03: 3 400 EUR (tremila quattro cento euro);
ii. richiesta no 23754/03: 2 400 EUR (duemila quattro cento euro);
iii. richiesta no 23828/03: 3 300 EUR (tremila tre cento euro);
iv. richiesta no 23829/03: 3 300 EUR (tremila tre cento euro);
v. richiesta no 23830/03: 3 300 EUR (tremila tre cento euro);
vi. richiesta no 23832/03: 3 500 EUR(tremila cinque cento euro);
vii. richiesta no 23833/03: 3 500 EUR (tremila cinque cento euro).
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respingw la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 12 ottobre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Francesca Tulkens
Cancelliere Presidentessa
No di richiesta Dettagli richiedenti Procedimento principale e procedimento “Pinto” ivi relativo
1. no 23744/03
introdotta il
07/07/2003 OMISSIS
nata in 1930
residente ad Airola (BN) Procedimento principale: Oggetto: rivalutazione monetaria di una pensione ed interessi.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 5327/94) del 03/11/1994 al 31/05/1999.
Procedimento “Pinto”:
Introdotto il 16/10/2001 dinnanzi alla corte di appello di Roma. Decisione del 13/06/2002, depositata il 26/07/2002. Constatazione di violazione. 600 EUR per danno morale, più 700 EUR per oneri e spese. Data decisione definitiva: 11/09/2003.
Indennizzo “Pinto” pagato in una data non precisata dopo il 14/02/2005.
2. no 23754/03
introdotta il
07/07/2003 OMISSIS
RUGGIANO
nata nel 1969
residente a S. Agata di’ Goti (BN) Procedimento principale: Oggetto: riconoscenza di un rapporto di lavoro.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 3116/96) del 03/05/1996 al 20/07/2000.
Procedimento “Pinto”:
Introdotto il 18/04/2001 dinnanzi alla corte di appello di Roma. Decisione del 19/12/2002, depositato il 19/03/2003. Constatazione di violazione. 1 700 EUR per danno morale, più 727,60 EUR per oneri e spese. Data decisione definitiva: 04/05/2004.
Indennizzo “Pinto” pagato il 11/04/2005.
3. no 23828/03
introdotta il
30/06/2003 OMISSIS
nata nel 1959
residente a Dugenta (BN) Procedimento principale: Oggetto: riconoscenza di un’indennità di maternità.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 4641/94) del 06/10/1994 al 03/06/1999. Un’udienza rinviata su richiesta delle parti.
Procedimento “Pinto”:
Introdotto il 21/09/2001 dinnanzi alla corte di appello di Roma. Decisione del 14/01/2002, depositata il 06/02/2002, notificata il 19/11/2002. Constatazione di violazione. 516,46 EUR per danno morale, più 400 EUR per oneri e spese. Data decisione definitiva: 19/01/2003.
Indennizzo “Pinto” pagato il 19/11/2003.
No di richiesta Dettagli richiedenti Procedimento principale e procedimento “Pinto” ivi relativo
4. no 23829/03
introdotta il
30/06/2003 OMISSIS
nata nel 1959
residente a Dugenta (BN) Procedimento principale: Oggetto: riconoscenza di un’indennità di maternità.
Giudice di istanza di Benevento ( RG no 6656/94) del 09/12/1994 al 11/05/1999.
Procedimento “Pinto”:
Introdotto il 21/09/2001 dinnanzi alla corte di appello di Roma. Decisione del 14/01/2002, depositata il 06/02/2002, notificata il 19/11/2002. Constatazione di violazione. 516,46 EUR per danno morale, più 400 EUR per oneri e spese. Data decisione definitiva: 19/01/2003.
Indennizzo “Pinto” pagato il 19/11/2003.
5. no 23830/03
introdotta il
30/06/2003 OMISSIS
nata nel 1970
residente a Dugenta (BN) Procedimento principale: Oggetto: riconoscenza di un’indennità di maternità.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 4861/94) del 11/10/1994 al 28/05/1999. Un’udienza rinviata a causa di sciopero degli avvocati.
Procedimento “Pinto”:
Introdotta il 21/09/2001 dinnanzi alla corte di appello di Roma. Decisione del 14/01/2002, depositato il 07/02/2002, notificato il 19/11/2002. Constatazione di violazione. 516,46 EUR per danno morale, più 400 EUR per oneri e spese. Data decisione definitiva: 19/01/2003.
Indennizzo “Pinto” pagato il 19/11/2003.
6. no 23832/03
introdotta il
30/06/2003 OMISSIS
nata nel 1966
residente a S. Agata di’ Goti (BN) Procedimento principale: Oggetto: riconoscenza di un’indennità di maternità.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 4865/94) del 11/10/1994 al 28/05/1999. Un’udienza rinviata a causa di sciopero degli avvocati.
Procedimento “Pinto”:
Introdotto il 21/09/2001 dinnanzi alla corte di appello di Roma. Decisione del 14/01/2002, depositata il 07/02/2002, notificato il 19/11/2002. Constatazione di violazione. 260 EUR per danno morale, più 620 EUR per oneri e spese. Data decisione definitiva: 19/01/2003.
Indennizzo “Pinto” pagato il 19/11/2003.
No di richiesta Dettagli richiedenti Procedimento principale e procedimento “Pinto” ivi relativo
7. no 23833/03
introdotta il
30/06/2003 OMISSIS
nata nel 1957
residente a S. Agata di’ Goti (BN) Procedimento principale: Oggetto: riconoscenza di un’indennità di maternità.
Giudice di istanza di Benevento (RG no 5047/94) del 21/10/1994 al 08/03/1999. Un’udienza rinviata a causa di sciopero degli avvocati.
Procedimento “Pinto”:
Introdotto il 21/09/2001 dinnanzi alla corte di appello di Roma. Decisione del 14/01/2002, depositata il 07/02/2002, notificata il 19/11/2002. Constatazione di violazione. 260 EUR per danno morale, più 620 EUR per oneri e spese. Data decisione definitiva: 19/01/2003.
Indennizzo “Pinto” pagato il 19/11/2003.